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Document 32015R1081

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1081 della Commissione, del 3 luglio 2015, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati fogli di alluminio originari della Russia

OJ L 175, 4.7.2015, p. 14–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1081/oj

4.7.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 175/14


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1081 DELLA COMMISSIONE

del 3 luglio 2015

che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati fogli di alluminio originari della Russia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea («il regolamento di base») (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4,

previa consultazione degli Stati membri,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDURA

1.   Apertura

(1)

In data 8 ottobre 2014 la Commissione europea («la Commissione») ha aperto un'inchiesta antidumping relativa alle importazioni nell'Unione di determinati fogli di alluminio originari della Russia («la Russia» o «il paese interessato») mediante un avviso di apertura pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (2) («l'avviso di apertura»).

(2)

Il procedimento è stato avviato in seguito a una denuncia presentata il 25 agosto 2014 da AFM Aluminiumfolie Merseburg GmbH, Alcomet AD, Eurofoil Luxembourg SA, Hydro Aluminium Rolled Products GmbH e Impol d.o.o. («i denunzianti») a nome di produttori che rappresentano più del 25 % della produzione totale dell'Unione di fogli di alluminio. La denuncia conteneva elementi di prova prima facie del dumping praticato per questo prodotto e del conseguente notevole pregiudizio, che sono stati ritenuti sufficienti per giustificare l'apertura dell'inchiesta.

(3)

In data 4 ottobre 2014 la Commissione ha annunciato l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 («il regolamento di base»), delle misure antidumping definitive in vigore sulle importazioni di fogli di alluminio originari del Brasile e della Repubblica popolare cinese («Cina»), mediante un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (3).

2.   Parti interessate

(4)

Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato tutte le parti interessate a manifestarsi al fine di partecipare all'inchiesta. La Commissione ha inoltre informato ufficialmente dell'apertura dell'inchiesta i denunzianti, il produttore esportatore noto e le autorità russe, gli importatori noti, gli utilizzatori e gli operatori commerciali notoriamente interessati e li ha invitati a partecipare.

(5)

Alle parti interessate è stata data la possibilità di presentare le loro osservazioni sull'apertura dell'inchiesta e di chiedere un'audizione alla Commissione e/o al consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale.

(6)

Le parti interessate hanno anche avuto la possibilità di rendere note le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura. Nessuna di esse ha chiesto di essere sentita dai servizi della Commissione e/o dal consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale.

3.   Campionamento

(7)

Nell'avviso di apertura la Commissione ha annunciato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento selezionando le parti interessate conformemente all'articolo 17 del regolamento di base.

Campionamento dei produttori esportatori della Russia

(8)

Poiché tutta la produzione del prodotto in esame in Russia è effettuata da un gruppo di società, il gruppo Rusal, nell'avviso di apertura non è stato previsto alcun campionamento dei produttori esportatori.

Campionamento dei produttori dell'Unione

(9)

Nell'avviso di apertura la Commissione ha comunicato di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell'Unione. A norma dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato il campione in base al massimo volume rappresentativo della produzione e delle vendite. Il campione era costituito da sei produttori dell'Unione e dalle loro società collegate, poiché all'inizio dell'inchiesta non era chiaro quale fosse la struttura interna dei gruppi riguardo alle funzioni di produzione e rivendita del prodotto in esame. I produttori dell'Unione inclusi nel campione rappresentavano più del 70 % della produzione totale dell'Unione. La Commissione ha invitato le parti interessate a esprimere osservazioni sul campione provvisorio. Non essendo pervenute osservazioni entro il termine previsto, il campione provvisorio è stato confermato. Il campione è considerato rappresentativo dell'industria dell'Unione.

Campionamento degli importatori indipendenti

(10)

Al fine di decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha chiesto a tutti gli importatori indipendenti di fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura.

(11)

Al momento dell'apertura dell'inchiesta sono stati contattati quattordici importatori/utilizzatori noti i quali sono stati invitati a spiegare la loro attività e a compilare, se del caso, il modulo di campionamento allegato all'avviso di apertura.

(12)

Tre società hanno compilato il modulo di campionamento, ma si trattava di «imprese di riavvolgimento», vale a dire utilizzatori industriali che importavano il prodotto in esame per sottoporlo a un'ulteriore lavorazione e poi rivenderlo. Nessun operatore commerciale si è manifestato. Il campionamento non era pertanto giustificato.

(13)

Altre quattro società si sono manifestate, dichiarando di non importare il prodotto in esame dalla Russia o di essere «imprese di riavvolgimento». Il questionario per gli utilizzatori è stato inviato a tutte e sette le società che si sono manifestate.

Risposte al questionario e collaborazione

(14)

La Commissione ha inviato questionari ai sei produttori dell'Unione inclusi nel campione e alle loro società collegate, a un gruppo di produttori esportatori e ai sette utilizzatori individuati nell'Unione.

(15)

Risposte al questionario sono pervenute da tutti i produttori dell'Unione inclusi nel campione, dal gruppo di produttori esportatori (costituito da due produttori esportatori, quattro operatori commerciali collegati e otto fornitori collegati di materie prime, tutti con sede in Russia tranne due operatori commerciali, registrati a Jersey e in Svizzera) e da quattro utilizzatori. In seguito alla richiesta della Commissione, il gruppo Rusal ha inviato in una fase successiva tabelle rivedute del questionario.

Visite di verifica

(16)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione provvisoria del dumping, del conseguente pregiudizio e dell'interesse dell'Unione.

(17)

Poiché nel periodo in esame una delle società incluse nel campione ha prodotto quantità ridotte destinate esclusivamente all'uso vincolato non è stato ritenuto necessario effettuare una visita di verifica.

4.   Periodo dell'inchiesta e periodo in esame

(19)

L'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o ottobre 2013 e il 30 settembre 2014 («il periodo dell'inchiesta»). L'esame delle tendenze pertinenti per la valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 2011 e la fine del periodo dell'inchiesta («il periodo in esame»).

B.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

5.   Prodotto in esame

(20)

Il prodotto in esame è costituito da fogli di alluminio di spessore uguale o superiore a 0,008 mm e non superiore a 0,018 mm, senza supporto, semplicemente laminati, in rotoli di larghezza inferiore o uguale a 650 mm e di peso superiore a 10 kg («rotoli di grandi dimensioni»), originari della Russia, attualmente classificati con il codice NC ex 7607 11 19 (codice TARIC 7607111910) («il prodotto in esame»). Il prodotto in esame è noto comunemente come fogli di alluminio per uso domestico («AHF» — aluminium household foil).

(21)

Gli AHF sono fabbricati a partire da alluminio puro, che viene dapprima colato in nastri spessi (di uno spessore di vari mm, vale a dire fino a 1 000 volte più spessi del prodotto in esame) e poi laminato in diverse fasi fino a ottenere lo spessore desiderato. Dopo la laminazione i fogli vengono sottoposti a un procedimento termico di ricottura per essere infine presentati in bobine (rotoli).

(22)

Queste bobine di AHF sono successivamente riavvolte in rotoli più piccoli da imprese di trasformazione a valle, le cosiddette «imprese di riavvolgimento». Il prodotto così ottenuto (rotoli standard che non costituiscono il prodotto in esame) è utilizzato per imballaggi multiuso di breve durata, soprattutto per uso domestico, nella ristorazione e nel commercio al dettaglio di alimenti e fiori.

6.   Prodotto simile

(23)

Dall'inchiesta è emerso che il prodotto in esame, il prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno della Russia e il prodotto fabbricato e venduto nell'Unione dall'industria dell'Unione presentano le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base nonché gli stessi impieghi d base.

(24)

In questa fase la Commissione ha quindi concluso che tali prodotti sono prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

7.   Affermazioni riguardanti la definizione del prodotto

(25)

Un importatore ha affermato che gli AHF di peso uguale o inferiore a 10 kg (i cosiddetti «rotoli standard») dovrebbero rientrare nella definizione del prodotto. A suo avviso i rotoli standard e i rotoli di grandi dimensioni presentano le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche. Lo stesso importatore ha inoltre sostenuto che l'istituzione di dazi antidumping solo sui rotoli di grandi dimensioni potrebbe dar luogo a esportazioni di rotoli standard dalla Russia senza dazi antidumping.

(26)

La caratteristica fisica che differenzia i rotoli di grandi dimensioni da quelli standard è il peso. Ciò corrisponde anche al codice NC. L'industria dell'Unione quale definita al considerando 53 produce inoltre solo rotoli di grandi dimensioni e non rotoli standard. I rotoli di grandi dimensioni sono acquistati da imprese di riavvolgimento che li trasformano ulteriormente e rivendono il prodotto ai dettaglianti e agli utilizzatori finali. I rotoli di grandi dimensioni e i rotoli standard hanno pertanto caratteristiche fisiche diverse, non sono fabbricati dagli stessi produttori, non sono in concorrenza fra di loro e non sono commercializzati sugli stessi mercati.

(27)

L'affermazione secondo cui i rotoli standard dovrebbero essere inclusi nella definizione del prodotto oggetto della presente inchiesta è stata quindi respinta.

(28)

La questione degli effetti sull'industria a valle dell'eventuale istituzione di dazi antidumping sui rotoli di grandi dimensioni è trattata nei considerando da 151 a 163 relativi all'interesse dell'Unione.

C.   DUMPING

8.   Valore normale

(29)

La Commissione ha dapprima verificato se il volume totale di vendite sul mercato interno di ogni produttore esportatore fosse rappresentativo ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite effettuate sul mercato interno sono rappresentative se il volume totale delle vendite del prodotto simile sul mercato interno ad acquirenti indipendenti ha rappresentato per ciascun produttore esportatore almeno il 5 % del volume totale delle sue vendite all'esportazione del prodotto in esame verso l'Unione durante il periodo dell'inchiesta.

(30)

Su tale base le vendite totali di un produttore esportatore sono risultate non rappresentative. Per questo produttore esportatore che ha collaborato all'inchiesta la Commissione ha costruito il valore normale in conformità all'articolo 2, paragrafi 3 e 6, del regolamento di base, dal momento che il prodotto simile non era venduto in quantità rappresentative sul mercato interno.

(31)

Il valore normale per questo produttore esportatore che ha collaborato è stato costruito sommando le seguenti voci al costo medio di produzione del prodotto simile durante il periodo dell'inchiesta:

a)

la media ponderata delle spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») sostenute dal produttore esportatore che ha collaborato in relazione alle vendite dei tipi di prodotto simile effettuate sul mercato interno nel corso di normali operazioni commerciali durante il periodo dell'inchiesta; e

b)

la media ponderata del margine di profitto ottenuto dal produttore esportatore sulle vendite dei tipi di prodotto simile effettuate sul mercato interno nel corso di normali operazioni commerciali durante il periodo dell'inchiesta.

(32)

Per quanto riguarda l'altro produttore esportatore, si è riscontrato che le sue vendite totali sul mercato interno erano rappresentative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base (cfr. il considerando 29 sopra).

(33)

La Commissione ha successivamente individuato i tipi di prodotto, venduti sul mercato interno, identici o comparabili ai tipi di prodotto venduti all'esportazione nell'Unione. La Commissione ha verificato se le vendite di ogni tipo di prodotto identico o comparabile a un tipo di prodotto esportato nell'Unione effettuate da questo altro produttore esportatore sul suo mercato interno fossero rappresentative in conformità all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite sul mercato interno di un tipo di prodotto sono rappresentative se il volume totale delle vendite sul mercato interno di questo tipo di prodotto ad acquirenti indipendenti, durante il periodo dell'inchiesta, rappresenta almeno il 5 % del volume totale delle vendite all'esportazione verso l'Unione del tipo di prodotto identico o comparabile. La Commissione ha constatato che, per cinque tipi di prodotto su 14, ai tipi di prodotto esportati corrispondevano vendite rappresentative sul mercato interno.

(34)

In assenza di vendite di un particolare tipo di prodotto sul mercato interno, oppure quando tali vendite riguardavano quantitativi insufficienti, il valore normale è stato calcolato conformemente all'articolo 2, paragrafi 3 e 6, del regolamento di base, come illustrato sopra al considerando 31.

(35)

La Commissione ha poi definito, per ogni tipo di prodotto, la percentuale di vendite remunerative effettuate ad acquirenti indipendenti sul mercato interno durante il periodo dell'inchiesta allo scopo di decidere se utilizzare le vendite effettivamente realizzate sul mercato interno per il calcolo del valore normale conformemente all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base.

(36)

Il valore normale si basa sul prezzo effettivo praticato sul mercato interno per tipo di prodotto, a prescindere dal fatto che le vendite siano o meno remunerative, nel caso in cui:

a)

il volume delle vendite di un tipo di prodotto, a prezzi netti pari o superiori al costo di produzione calcolato, abbia rappresentato più dell'80 % del volume totale delle vendite di questo tipo di prodotto; e

b)

la media ponderata del prezzo di vendita di tale tipo di prodotto sia pari o superiore al costo unitario di produzione.

(37)

In questo caso il valore normale è pari alla media ponderata dei prezzi di tutte le vendite sul mercato interno di quel tipo di prodotto durante il periodo dell'inchiesta.

(38)

Dall'analisi delle vendite sul mercato interno è emerso che tali vendite erano remunerative per più del 90 % e che la media ponderata del prezzo di vendita era superiore al costo di produzione. Il valore normale è stato quindi calcolato come la media ponderata dei prezzi delle vendite effettuate sul mercato interno durante il periodo dell'inchiesta dei cinque tipi di prodotto le cui vendite sul mercato interno erano rappresentative.

9.   Prezzo all'esportazione

(39)

I produttori esportatori che hanno collaborato hanno esportato nell'Unione tramite un operatore commerciale collegato, RTI Ltd. («RTI»), con sede sociale a Jersey. Questo operatore acquista il prodotto in esame dai produttori attraverso due agenti collegati aventi sede a Mosca e successivamente lo rivende agli acquirenti finali attraverso un altro agente avente sede in Svizzera. Tutti e tre gli agenti collegati svolgono attività di vendita per conto dei produttori o dell'operatore commerciale collegato e sono retribuiti con il pagamento di commissioni mensili.

(40)

Il prezzo all'esportazione è stato stabilito, a norma dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, in base al prezzo al quale il prodotto importato è stato rivenduto per la prima volta ad un acquirente indipendente nell'Unione. In questo caso al prezzo sono stati applicati adeguamenti per tenere conto di tutti i costi sostenuti tra l'importazione e la rivendita (costi di trasporto e di assicurazione, costi del credito, dazi doganali e diritti di amministrazione doganale), comprese le corrispondenti SGAV dell'operatore commerciale e un equo margine di profitto.

(41)

Per quanto concerne le SGAV, la Commissione, visti i dati presentati dal gruppo Rusal in merito alle sue vendite del prodotto in esame sul mercato dell'Unione, ha preso in considerazione l'importo corrispondente alle SGAV effettive. Si tratta dell'importo che l'operatore commerciale collegato aveva già individuato e assegnato alle attività di importazione del prodotto in esame nell'Unione, secondo i propri calcoli e principi di assegnazione delle risorse. La Commissione ha inoltre verificato che non vi fosse una doppia contabilizzazione delle spese e che nell'importo non fossero inclusi eventuali costi non collegati all'importazione del prodotto in esame. L'importo delle SGAV, utilizzato dalla Commissione nella costruzione del prezzo all'esportazione attendibile, si riferiva quindi proprio ai costi sostenuti tra l'importazione e la rivendita del prodotto in esame nell'Unione, come prescritto all'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base.

(42)

Quanto al profitto, quello ottenuto dall'operatore commerciale collegato è stato considerato inattendibile a causa dell'associazione con i produttori esportatori, considerato che il prezzo stesso tra questi soggetti non era attendibile. In assenza di informazioni da parte degli importatori indipendenti nel quadro della presente inchiesta, è stato utilizzato l'equo margine di profitto del 2 % utilizzato nell'inchiesta precedente riguardante lo stesso prodotto (4).

(43)

Quanto alle detrazioni relative alle SGAV e ai profitti, il gruppo Rusal ha sostenuto che l'operatore commerciale collegato (RTI) avrebbe dovuto essere trattato come un servizio esportazioni interno dei suoi produttori esportatori, trattandosi di soggetti operanti tutti come un'entità economica unica pur costituendo entità giuridiche distinte. Di qui la tesi sostenuta dal gruppo Rusal, secondo cui non si sarebbe dovuto applicare alcuna detrazione per tener conto delle SGAV e del profitto di RTI.

(44)

Si ritiene tuttavia che, quando esiste un'associazione tra il produttore esportatore e l'importatore oppure un terzo, il prezzo all'esportazione non sia attendibile e occorra costruirne uno che lo sia. Ai fini della costruzione di un prezzo all'esportazione attendibile, l'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base prescrive chiaramente l'applicazione di adeguamenti in modo da tenere conto di tutti i costi sostenuti tra l'importazione e la rivendita e dei profitti. Tali costi comprendono le SGAV. La ratio e la finalità degli adeguamenti sono quelle di rendere il prezzo all'esportazione attendibile. La tesi di cui sopra è stata pertanto respinta.

10.   Confronto

(45)

La Commissione ha confrontato il valore normale e il prezzo all'esportazione dei due produttori esportatori che hanno collaborato a livello franco fabbrica.

(46)

A norma dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, ove giustificato dalla necessità di garantire un confronto equo, la Commissione ha adeguato il valore normale e/o il prezzo all'esportazione per tener conto delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità.

(47)

Per quanto riguarda i prezzi all'esportazione, sono stati effettuati adeguamenti per trasporto, assicurazione, movimentazione, imballaggio, tasse all'esportazione e commissioni. Quanto ai prezzi sul mercato interno, sono stati effettuati adeguamenti per i costi di trasporto interno, imballaggio, credito, movimentazione e per le commissioni.

11.   Margine di dumping

(48)

Per i due produttori esportatori che hanno collaborato, la Commissione ha confrontato il valore normale medio ponderato di ciascun tipo di prodotto simile con il prezzo all'esportazione medio ponderato del tipo di prodotto in esame corrispondente, a livello franco fabbrica, in conformità all'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.

(49)

Poiché questi due produttori esportatori che hanno collaborato sono collegati, è stato fissato un unico margine di dumping per le due società in base alla media ponderata dei margini di dumping individuali.

(50)

Alla luce di quanto precede, il margine di dumping medio ponderato provvisorio, espresso in percentuale del prezzo cif (costo, assicurazione e nolo), franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, è il seguente:

Società

Margine di dumping provvisorio

Gruppo Rusal: Ural Foil OJSC e OJSC Rusal Sayanal

34,0 %

(51)

Il livello di collaborazione a questo procedimento è elevato poiché l'unico produttore esistente di AHF in Russia, responsabile del 100 % delle importazioni nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta, ha collaborato all'inchiesta. Su questa base la Commissione ha deciso di fissare il margine di dumping residuo al livello del margine di dumping individuale stabilito per la società che ha collaborato.

(52)

I margini di dumping provvisori, espressi in percentuale del prezzo cif, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

Società

Margine di dumping provvisorio

Gruppo Rusal

34,0 %

Tutte le altre società

34,0 %

D.   PREGIUDIZIO

1.   Definizione dell'industria dell'Unione e della produzione dell'Unione

(53)

Durante il periodo dell'inchiesta il prodotto simile veniva fabbricato da dodici produttori noti dell'Unione, che costituiscono «l'industria dell'Unione» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.

(54)

La produzione totale dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta ammontava a 47 349 tonnellate. La Commissione ha stabilito tale cifra in base alle statistiche di Eurostat, alle risposte verificate al questionario dei produttori dell'Unione inclusi nel campione e alle stime relative ai produttori non inclusi nel campione e fornite dai denunzianti. Come indicato al considerando 9, i produttori dell'Unione selezionati per far parte del campione rappresentavano più del 70 % della produzione totale dell'Unione del prodotto simile.

(55)

Il produttore esportatore ha sostenuto che non tutti i denunzianti operavano nella produzione di AHF. L'inchiesta ha al contrario dimostrato che tutti i denunzianti, così come le loro società collegate, producevano, anche se in piccole quantità, il prodotto in esame e l'affermazione di cui sopra è stata pertanto respinta.

2.   Consumo dell'Unione

(56)

I dati riguardanti la produzione, la capacità produttiva, il volume delle vendite, l'occupazione e il volume delle esportazioni dell'intera industria dell'Unione nel periodo in esame sono stati forniti dai denunzianti. Tali dati sono stati calcolati e presentati in base a un intervallo massimo e minimo e suddivisi in due categorie: produttori dell'Unione inclusi nel campione e produttori dell'Unione non inclusi nel campione. Per i produttori dell'Unione inclusi nel campione, la Commissione ha utilizzato i dati reali verificati forniti da queste società nelle loro risposte al questionario. Per i produttori dell'Unione non inclusi nel campione, sono state utilizzate le cifre fornite dai denunzianti. Queste stime sono state rese note affinché le parti interessate potessero formulare le loro osservazioni. Non è tuttavia pervenuta alcuna osservazione.

(57)

La Commissione ha stabilito il consumo dell'Unione sulla base del volume totale stimato delle vendite dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione e del volume totale delle importazioni in base ai dati Eurostat, rettificati, ove necessario, per tenere conto dei dati verificati comunicati dal produttore esportatore e delle risposte al questionario fornite dai produttori dell'Unione inclusi nel campione.

(58)

Poiché nel paese interessato è presente un solo produttore esportatore, per motivi di riservatezza tutti i dati che lo riguardano sono presentati sotto forma di intervalli di valori.

(59)

Il consumo dell'Unione così determinato ha registrato il seguente andamento:

Tabella 1

Consumo di AHF dell'Unione (in tonnellate)

 

2011

2012

2013

Periodo dell'inchiesta

Consumo dell'Unione

[71 300-82 625]

[74 152-92 540]

[84 847-108 239]

[83 421-105 760]

Indice (2011 = 100)

100

[104-112]

[119-131]

[117-128]

Fonte: Eurostat, risposte al questionario e informazioni fornite dai denunzianti

(60)

Il consumo dell'Unione è cresciuto tra il 2011 e il 2013, per poi diminuire tra il 2013 e il periodo dell'inchiesta. Complessivamente, il consumo è aumentato tra il 17 % e il 28 % durante il periodo in esame. L'aumento del consumo tra il 2011 e il periodo dell'inchiesta è dovuto principalmente all'aumento delle importazioni provenienti dalla Russia e da altri paesi terzi, mentre le vendite dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione sono cresciute solo leggermente (cfr. il considerando 82).

3.   Importazioni dal paese interessato

Volume e quota di mercato delle importazioni dal paese interessato

(61)

La Commissione ha stabilito il volume delle importazioni dal paese interessato sulla base dei dati Eurostat e dei dati presentati dal produttore del paese interessato che ha collaborato.

(62)

Le importazioni nell'UE dal paese interessato hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 2

Volume delle importazioni (in tonnellate)

 

2011

2012

2013

Periodo dell'inchiesta

Volume delle importazioni dalla Russia

[19 532-26 078]

[23 243-34 422]

[27 345-39 116]

[26 368-37 812]

Indice (2011 = 100)

100

[119-132]

[140-150]

[135-145]

Quota di mercato

29 %

34 %

34 %

34 %

Fonte: Eurostat, risposte al questionario e informazioni fornite dai denunzianti

(63)

Il volume delle importazioni dalla Russia è aumentato tra il 40 % e il 50 % dal 2011 fino al 2013, con un lieve calo nel periodo dell'inchiesta.

(64)

La quota di mercato corrispondente è passata dal 29 % nel 2011 al 34 % nel 2012 e si è poi mantenuta stabile sino alla fine del periodo dell'inchiesta.

Prezzi delle importazioni dal paese interessato e sottoquotazione (undercutting) dei prezzi

(65)

La Commissione ha stabilito i prezzi medi ponderati delle importazioni sulla base dei dati Eurostat e dei dati presentati dal produttore del paese interessato che ha collaborato. L'undercutting dei prezzi dell'industria dell'Unione ad opera delle importazioni provenienti dal paese interessato è stato stabilito in base alle risposte al questionario fornite dal produttore esportatore russo che ha collaborato e dai produttori dell'Unione inclusi nel campione.

(66)

Il prezzo medio delle importazioni di AHF dalla Russia nell'Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 3

Prezzi all'importazione (EUR/tonnellate)

 

2011

2012

2013

Periodo dell'inchiesta

Prezzi all'importazione

[2 145-2 650]

[2 038-2 624]

[1 952-2 571]

[1 973-2 597]

Indice (2011 = 100)

100

[95-99]

[91-97]

[92-98]

Fonte: Eurostat e risposte al questionario

(67)

Nel periodo in esame il prezzo medio delle importazioni di AHF dalla Russia nell'Unione è complessivamente diminuito tra il 2 % e l'8 %.

(68)

La Commissione ha determinato l'undercutting dei prezzi durante il periodo dell'inchiesta confrontando: a) la media ponderata dei prezzi di vendita per tipo di prodotto dell'industria dell'Unione, praticati sul mercato dell'Unione ad acquirenti indipendenti, con adeguamenti a livello franco fabbrica; e b) la media ponderata dei prezzi corrispondenti, per tipo di prodotto, delle importazioni dai produttori russi che hanno collaborato, praticati ai primi acquirenti indipendenti sul mercato dell'Unione, stabiliti a livello cif, con gli opportuni adeguamenti per tenere conto dei dazi e dei costi successivi all'importazione.

(69)

Il confronto tra i prezzi è stato effettuato tipo per tipo, per transazioni avvenute allo stesso stadio commerciale e con i dovuti adeguamenti ove necessario. Il risultato del confronto è stato espresso in percentuale del fatturato dell'industria dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta e indicava un margine di undercutting medio ponderato tra il 3 % e il 7 % per le importazioni dalla Russia nel mercato dell'Unione.

(70)

Pur significativo di per sé, tale undercutting dei prezzi va interpretato alla luce del fatto che i prezzi dell'industria dell'Unione, superiori ai prezzi in dumping delle importazioni dalla Russia durante il periodo dell'inchiesta, erano inferiori ai costi di produzione. Come spiegato ai considerando 177 e 179, il conseguente underselling dei prezzi provocato dai prezzi russi si situa in media attorno al 12 %.

4.   Situazione economica dell'industria dell'Unione

4.1.   Osservazioni di carattere generale

(71)

A norma dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l'esame dell'incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull'industria dell'Unione ha incluso una valutazione di tutti gli indicatori economici in rapporto con la situazione dell'industria dell'Unione nel periodo in esame.

(72)

Come già indicato al considerando 9, è stato usato il campionamento per determinare l'eventuale pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

(73)

Ai fini della determinazione del pregiudizio la Commissione ha operato una distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. Come spiegato al considerando 56, la Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici relativi all'intera industria dell'Unione avvalendosi delle informazioni fornite dai denunzianti, che sono state debitamente verificate per le società incluse nel campione. La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici relativi alle sole società incluse nel campione avvalendosi dei dati contenuti nelle risposte al questionario fornite dai produttori dell'Unione inclusi nel campione. Entrambe le serie di dati sono state considerate rappresentative della situazione economica dell'industria dell'Unione.

(74)

Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività ed entità del margine di dumping.

(75)

Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo unitario, costo del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale.

4.2.   Indicatori macroeconomici

4.2.1.   Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

(76)

Nel periodo in esame la produzione totale dell'Unione, la capacità produttiva e l'utilizzo degli impianti hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 4

Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

 

2011

2012

2013

Periodo dell'inchiesta

Volume di produzione (in tonnellate)

44 316

46 165

48 796

47 349

Indice (2011 = 100)

100

104

110

107

Capacità produttiva (in tonnellate)

54 777

54 485

59 186

61 496

Indice (2011 = 100)

100

99

108

112

Utilizzo degli impianti

81 %

85 %

82 %

77 %

Indice (2011 = 100)

100

105

102

95

Fonte: risposte al questionario e informazioni fornite dai denunzianti

(77)

La produzione non è stata lineare durante il periodo in esame: è cresciuta tra il 2011 e il 2013, per poi diminuire tra il 2013 e il periodo dell'inchiesta. In generale il volume della produzione è aumentato del 7 % durante il periodo in esame.

(78)

La capacità produttiva è aumentata del 12 % nel periodo in esame.

(79)

Poiché l'aumento della capacità produttiva è stato superiore a quello del volume della produzione, l'utilizzo degli impianti è diminuito del 5 % nel periodo in esame.

(80)

Il produttore esportatore ha affermato che tutti i produttori di AHF sono in grado di produrre anche un altro tipo di fogli di alluminio, vale a dire fogli di alluminio destinati alla trasformazione («ACF» — aluminium converter foil), e utilizzavano gli stessi macchinari per la produzione di entrambi i tipi di fogli. In base a ciò egli sosteneva che i dati dell'industria dell'Unione riguardanti la capacità e l'utilizzo degli impianti relativamente agli AHF sarebbero stati falsati.

(81)

Anche se è vero che numerosi produttori dell'Unione fabbricavano entrambi i tipi di fogli di alluminio, dall'inchiesta è emerso che il maggiore produttore dell'Unione incluso nel campione si dedicava unicamente alla produzione di AHF. Per quanto riguarda gli altri produttori dell'Unione inclusi nel campione, i dati sulla capacità produttiva e sull'utilizzo degli impianti sono stati ricavati da dati reali: il fatto che tali produttori fabbricassero anche ACF non incide quindi sui dati relativi alla capacità produttiva totale e all'utilizzo degli impianti dichiarati per gli AHF. Dall'inchiesta è infine emerso che, per i produttori dell'Unione inclusi nel campione, il rapporto tra la produzione dei due tipi di fogli si manteneva stabile. L'argomentazione è stata quindi respinta in questa fase.

4.2.2.   Volume delle vendite e quota di mercato

(82)

Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell'industria dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 5

Volume delle vendite e quota di mercato sul mercato dell'Unione

 

2011

2012

2013

Periodo dell'inchiesta

Volume delle vendite (in tonnellate)

[41 007-45 870]

[41 007-49 081]

[42 647-52 292]

[41 827-50 457]

Indice (2011 = 100)

100

[100-107]

[104-114]

[102-110]

Quota di mercato

55 %

53 %

49 %

47 %

Fonte: risposte al questionario, Eurostat e informazioni fornite dai denunzianti

(83)

Il volume delle vendite di AHF è leggermente aumentato nel periodo in esame, con un incremento più pronunciato dal 2011 al 2013 (tra il 4 % e il 14 %). Nel periodo dell'inchiesta il volume delle vendite è diminuito. Nel complesso il volume delle vendite è aumentato tra il 2 % e il 10 % durante il periodo in esame. L'aumento dei volumi delle vendite, considerato insieme all'incremento parallelo del consumo e alla crescita delle importazioni tra gli altri dalla Russia, ha comportato però una riduzione della quota di mercato dell'industria dell'Unione, passata dal 55 % nel 2011 al 47 % nel periodo dell'inchiesta, corrispondente a un calo di 8 punti percentuali nel periodo in esame. La diminuzione della quota di mercato dell'industria dell'Unione ha coinciso con l'aumento della quota di mercato delle importazioni russe, come spiegato al considerando 64.

4.2.3.   Crescita

(84)

Se il consumo dell'Unione è aumentato tra il 17 % e il 28 % durante il periodo in esame, il volume delle vendite dell'industria dell'Unione è aumentato tra il 2 % e il 10 %, il che ha comportato una perdita di quota di mercato di 8 punti percentuali.

4.2.4.   Occupazione e produttività

(85)

Nel periodo in esame l'occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 6

Occupazione e produttività

 

2011

2012

2013

Periodo dell'inchiesta

Numero di addetti

769

787

758

781

Indice (2011 = 100)

100

102

99

102

Produttività (tonnellate/addetto)

58

59

64

61

Indice (2011 = 100)

100

102

112

105

Fonte: risposte al questionario e informazioni fornite dai denunzianti

(86)

L'occupazione nell'industria dell'Unione ha registrato un andamento oscillante nel periodo in esame, con un leggero aumento complessivo del 2 %.

(87)

Tra il 2011 e il 2013 la produttività è cresciuta perché la produzione è aumentata in misura maggiore rispetto all'occupazione, come indicato nella tabella 4 del considerando 77. Tra il 2013 e il periodo dell'inchiesta la produttività è diminuita del 7 %, pur mantenendosi superiore al livello registrato all'inizio del periodo in esame nel 2011.

4.2.5.   Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

(88)

Il margine di dumping è notevolmente superiore al livello de minimis. L'entità del margine di dumping effettivo incide in modo considerevole sull'industria dell'Unione, considerati il volume e i prezzi delle importazioni dal paese interessato.

(89)

L'industria dell'Unione era ancora in fase di ripresa dagli effetti delle precedenti pratiche di dumping sotto forma di importazioni dello stesso prodotto originario della Cina, del Brasile e dell'Armenia. Le misure relative alla situazione di cui sopra sono attualmente oggetto di un'inchiesta parallela di riesame ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, come indicato nel considerando 3.

4.3.   Indicatori microeconomici

4.3.1.   Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

(90)

Nel periodo in esame i prezzi medi di vendita dell'industria dell'Unione praticati ad acquirenti indipendenti dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 7

Prezzi medi di vendita

 

2011

2012

2013

Periodo dell'inchiesta

Prezzo medio unitario di vendita nell'Unione (EUR/tonnellata)

2 932

2 714

2 705

2 597

Indice (2011 = 100)

100

93

92

89

Costo unitario di produzione (EUR/tonnellata)

2 995

2 794

2 699

2 651

Indice (2011 = 100)

100

93

90

89

Fonte: risposte al questionario

(91)

Nel periodo in esame il prezzo medio unitario di vendita dell'industria dell'Unione praticato ad acquirenti indipendenti nell'Unione è diminuito in modo costante, complessivamente dell'11 %.

(92)

Malgrado tale diminuzione, il costo unitario di produzione si è mantenuto al di sopra del prezzo medio di vendita dell'industria dell'Unione e quest'ultima è stata in grado di coprire i propri costi di produzione con il prezzo di vendita solo nel 2013. L'industria dell'Unione non ha potuto infatti aumentare il proprio prezzo di vendita a causa della pressione esercitata sui prezzi dalle importazioni oggetto di dumping dalla Russia.

(93)

Varie parti interessate hanno sostenuto che l'andamento del prezzo di vendita dell'industria dell'Unione aveva seguito quello del prezzo dell'alluminio alla borsa metalli di Londra e che i prezzi delle importazioni russe non avevano quindi avuto alcuna incidenza. Secondo tali parti non si poteva dunque ritenere che i prezzi delle importazioni russe fossero all'origine dell'undercutting nei confronti dei prezzi di vendita dell'industria dell'Unione. Dall'inchiesta è emerso che il prezzo di vendita dell'industria dell'Unione ha seguito lo stesso andamento dei prezzi \dell'alluminio alla borsa metalli di Londra. Ciò non modifica tuttavia il fatto che i prezzi delle importazioni russe erano inferiori ai prezzi di vendita dell'industria dell'Unione ed esercitavano una pressione sui prezzi del mercato dell'Unione, il che non ha permesso all'industria dell'Unione di aumentare i propri prezzi di vendita a un livello che le avrebbe consentito di coprire il costo di produzione. L'argomentazione va quindi respinta.

4.3.2.   Costo del lavoro

(94)

Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dell'industria dell'Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 8

Costo medio del lavoro per addetto

 

2011

2012

2013

Periodo dell'inchiesta

Costo medio del lavoro per addetto (EUR)

21 692

22 207

20 603

20 594

Indice (2011 = 100)

100

102

95

95

Fonte: risposte al questionario

(95)

Tra il 2011 e il periodo dell'inchiesta il costo medio del lavoro per addetto dei produttori dell'Unione inclusi nel campione è calato del 5 %. Il costo del lavoro è dapprima aumentato del 2 % tra il 2011 e il 2012, per poi diminuire tra il 2012 e il 2013, mantenendosi stabile durante il periodo dell'inchiesta.

4.3.3.   Scorte

(96)

Nel periodo in esame il livello delle scorte dell'industria dell'Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 9

Scorte

 

2011

2012

2013

Periodo dell'inchiesta

Scorte finali

1 931

1 999

2 133

2 085

Indice (2011 = 100)

100

104

110

108

Scorte finali come percentuale della produzione

5 %

5 %

5 %

5 %

Indice (2011 = 100)

100

100

100

100

Fonte: risposte al questionario

(97)

Le scorte non possono essere considerate un indicatore di pregiudizio pertinente nel settore in questione, dato che la produzione e le vendite si basano principalmente su ordini e i produttori tendono quindi ad avere scorte limitate. L'andamento delle scorte è indicato pertanto solo a titolo informativo.

(98)

Le scorte finali sono aumentate complessivamente dell'8 % nel periodo in esame. Le scorte sono aumentate del 10 % dal 2011 al 2013, mentre dal 2013 alla fine del periodo dell'inchiesta sono leggermente diminuite. Le scorte finali come percentuale della produzione sono rimaste stabili per tutto il periodo in esame.

4.3.4.   Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale

(99)

Nel periodo in esame redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito dei produttori dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 10

Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

 

2011

2012

2013

Periodo dell'inchiesta

Redditività delle vendite nell'Unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato delle vendite)

– 2,2 %

– 2,9 %

0,2 %

– 2,1 %

Indice (2011 = 100)

100

65

209

104

Flusso di cassa (EUR)

1 505 960

2 909 820

3 365 140

1 962 349

Indice (2011 = 100)

100

193

223

130

Investimenti (EUR)

3 271 904

5 404 990

4 288 862

4 816 442

Indice (2011 = 100)

100

165

131

147

Utile sul capitale investito

– 4 %

– 5 %

0 %

– 3 %

Indice (2011 = 100)

100

60

209

108

Fonte: risposte al questionario

(100)

La Commissione ha determinato la redditività dei produttori dell'Unione inclusi nel campione esprimendo l'utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti dell'Unione in percentuale del fatturato delle stesse vendite. Nel periodo in esame l'industria dell'Unione era in perdita, tranne nel 2013, quando ha realizzato un margine di profitto leggermente al di sopra del punto di pareggio. La redditività è diminuita tra il 2011 e il 2012, è aumentata nel 2013 ed è poi calata ancora una volta nel periodo dell'inchiesta, quando ha raggiunto un livello simile a quello del 2011. Nel complesso la redditività è aumentata del 4 % nel periodo in esame (pari ad un aumento di 0,1 punti percentuali) e questo non ha consentito all'industria dell'Unione di realizzare profitti nel periodo dell'inchiesta. Tale sviluppo è stato dovuto principalmente alla pressione sui prezzi delle importazioni dalla Russia, che sono entrate nell'Unione a prezzi di dumping inferiori a quelli dell'industria dell'Unione e non hanno permesso a quest'ultima di accrescere i propri prezzi di vendita in modo da coprire i costi di produzione.

(101)

Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dell'industria dell'Unione di autofinanziare le proprie attività. Il flusso di cassa ha oscillato durante il periodo in esame, con una tendenza all'aumento. Complessivamente il flusso di cassa netto ha registrato un incremento del 30 % nel periodo in esame. Va tuttavia osservato che, rispetto al fatturato totale del prodotto in esame, il suo livello si è mantenuto basso in valori assoluti.

(102)

Gli investimenti sono cresciuti del 47 % durante il periodo in esame. Sono aumentati del 65 % dal 2011 al 2012, per poi diminuire nel corso del 2013 ed aumentare nuovamente nel periodo dell'inchiesta. Si è trattato principalmente di investimenti necessari per nuovi macchinari e, rispetto al fatturato totale, sono rimasti a livelli modesti durante il periodo dell'inchiesta.

(103)

L'utile sul capitale investito è il profitto come percentuale del valore contabile netto degli investimenti. Analogamente ad altri indicatori finanziari, l'utile sul capitale investito derivante dalla produzione e dalla vendita del prodotto simile è stato negativo a partire dal 2011 (tranne nel 2013 dove è stato pari allo 0 %), rispecchiando l'andamento della redditività. Nel complesso, l'utile sul capitale investito è aumentato leggermente (dell'8 %) durante il periodo in esame.

(104)

Per quanto concerne la capacità di ottenere capitale, il deterioramento della capacità dei produttori dell'Unione inclusi nel campione di generare liquidità per il prodotto simile ha indebolito la loro situazione finanziaria, riducendo i fondi generati internamente. Dall'inchiesta è emerso che, in generale, la capacità di ottenere capitale è peggiorata durante il periodo in esame.

5.   Conclusione relativa al pregiudizio

(105)

Alcuni dei principali indicatori del pregiudizio hanno riportato un andamento negativo. Per quanto riguarda la redditività, l'industria è stata in perdita per quasi tutto il periodo in esame, ad eccezione del 2013, quando ha raggiunto un livello di poco superiore al punto di pareggio. Nel periodo dell'inchiesta il profitto dell'industria dell'Unione è stato negativo (– 2,1 %). Durante il periodo in esame i prezzi di vendita sono diminuiti dell'11 %. Il costo unitario, diminuito anch'esso dell'11 %, è rimasto più elevato del prezzo medio di vendita durante tutto il periodo in esame, ad eccezione del 2013. La quota di mercato dell'industria dell'Unione è diminuita di 8 punti percentuali, passando dal 55 % nel 2011 al 47 % nel periodo dell'inchiesta.

(106)

Alcuni indicatori del pregiudizio hanno registrato un andamento positivo durante il periodo in esame. Il volume della produzione è aumentato del 7 % e la capacità produttiva del 12 % nel periodo in esame. Tali aumenti non hanno tuttavia raggiunto i livelli dell'incremento del consumo, che è stato di gran lunga superiore, compreso tra il 17 % e il 28 % nel periodo in esame. Il volume delle vendite è aumentato tra il 2 % e il 10 % durante il periodo in esame. In un mercato caratterizzato da un consumo in crescita, ciò non si è però tradotto in un aumento della quota di mercato, ma al contrario in una perdita di quota di mercato di 8 punti percentuali. Gli investimenti sono aumentati del 47 % nel periodo in esame. Essi hanno riguardato nuovi macchinari e sono rimasti a livelli piuttosto modesti durante il periodo dell'inchiesta. Analogamente, il flusso di cassa è aumentato del 30 % nel periodo in esame, ma si è mantenuto a livelli piuttosto bassi. Tali andamenti positivi non precludono quindi l'esistenza di un pregiudizio.

(107)

Le autorità russe hanno affermato che, in base all'analisi dei documenti finanziari dei denunzianti disponibili al pubblico, non vi sarebbe alcun pregiudizio notevole. Tale affermazione è contraddetta dai risultati dell'inchiesta, fondata su dati dell'industria dell'Unione relativi alla produzione di AHF reali e verificati. In effetti, poiché alcuni produttori dell'Unione non producevano solo AHF, i documenti finanziari disponibili al pubblico non possono rivelare la reale situazione dell'industria dell'Unione relativamente agli AHF. Le conclusioni sulla situazione economica dell'industria dell'Unione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base non dovrebbero quindi basarsi sui documenti finanziari disponibili al pubblico, ma sulle informazioni maggiormente dettagliate e verificate emerse dall'inchiesta. Tale affermazione è stata pertanto respinta.

(108)

Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso in questa fase che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

E.   NESSO DI CAUSALITÀ

(109)

In conformità all'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base la Commissione ha verificato se le importazioni oggetto di dumping provenienti dal paese interessato abbiano causato un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione. In conformità all'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base la Commissione ha altresì verificato se altri fattori noti avessero contemporaneamente potuto causare pregiudizio all'industria dell'Unione. La Commissione si è accertata di non attribuire alle importazioni oggetto di dumping provenienti dalla Russia alcun pregiudizio causato da fattori diversi da tali importazioni. Tali fattori sono:

a)

effetti delle importazioni da altri paesi terzi

b)

andamento del consumo dell'Unione

c)

risultati dell'industria dell'Unione in materia di esportazioni

d)

attività dell'industria dell'Unione nel mercato dei fogli di alluminio destinati alla trasformazione («ACF»)

e)

costo delle materie prime

1.   Effetti delle importazioni oggetto di dumping

(110)

Per stabilire l'esistenza di un nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping di AHF originari della Russia e il pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione, la Commissione ha analizzato il volume e i livelli di prezzo delle importazioni oggetto dell'inchiesta e in quale misura queste hanno contribuito al pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione.

(111)

L'inchiesta ha dimostrato che nel periodo in esame il volume delle importazioni a basso prezzo oggetto di dumping dalla Russia è aumentato del 35 % — 45 %, il che ha comportato un aumento della quota di mercato di circa 5 punti percentuali nello stesso periodo. Tale aumento ha coinciso con una perdita di quota di mercato di 8 punti percentuali da parte dell'industria dell'Unione.

(112)

Parallelamente i prezzi delle importazioni russe hanno esercitato una pressione sui prezzi praticati sul mercato dell'Unione: sono diminuiti del 2 % — 8 % durante il periodo in esame e sono risultati in media inferiori del 3 % — 7 % ai prezzi di vendita dell'industria dell'Unione, che era in perdita, causando un margine di underselling del 12 % circa. Pur significativo di per sé, questo undercutting dei prezzi va interpretato alla luce del fatto che i prezzi praticati dall'industria dell'Unione nel periodo dell'inchiesta erano prevalentemente inferiori ai costi di produzione. L'industria dell'Unione ha dovuto diminuire i propri prezzi nel periodo in esame per evitare ulteriori perdite di quota di mercato.

(113)

Malgrado ciò le importazioni russe hanno in larga misura ripreso le quote di mercato delle importazioni cinesi e brasiliane dopo l'istituzione di misure nei confronti di questi paesi e l'industria dell'Unione non è riuscita a riprendersi completamente dagli effetti delle precedenti pratiche di dumping da parte di tali paesi. Ciò ha determinato le perdite dell'industria dell'Unione dal 2011 fino al periodo dell'inchiesta, ad eccezione del 2013, quando la redditività è stata leggermente positiva, anche se sempre inferiore al profitto di riferimento del 5 % (cfr. considerando 176 e 177).

(114)

Il produttore esportatore ha sostenuto che l'aumento delle importazioni dalla Russia è dovuto all'istituzione delle misure contro la Cina, il Brasile e l'Armenia, le quali hanno garantito un maggiore accesso al mercato dell'Unione ad altri paesi terzi, fra cui la Russia.

(115)

Dall'inchiesta è emerso che le esportazioni russe hanno effettivamente sostituito in larga misura le quote di mercato cinesi e brasiliane nell'Unione. Le importazioni russe sono però state effettuate a prezzi di dumping, inferiori ai prezzi di vendita dell'industria dell'Unione, e hanno coinciso con un deterioramento della situazione dell'industria dell'Unione. Alla luce di quanto precede è possibile stabilire un chiaro nesso causale tra le importazioni dalla Russia e il pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione e il fatto che le importazioni dalla Russia siano o meno aumentate solo a causa delle misure antidumping istituite sulle importazioni da altri paesi terzi è irrilevante. L'argomentazione è stata pertanto respinta in questa fase. In ogni caso, anche se l'istituzione di dazi antidumping sulle importazioni dalla Cina, dal Brasile e dall'Armenia avesse avuto un impatto sulla situazione dell'industria dell'Unione, si tratterebbe solamente di una causa indiretta che non potrebbe essere considerata come uno degli «altri fattori» ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base. Dall'inchiesta è emerso che sono le importazioni oggetto di dumping dalla Russia a causare il pregiudizio. Tale interpretazione è coerente con la sentenza della Corte di giustizia nella causa C-638/11 P del 14 novembre 2013, Consiglio dell'Unione europea/Gul Ahmed Textile Mills Ltd.

(116)

In base alle considerazioni esposte, la Commissione ha concluso in questa fase che la situazione pregiudizievole dell'industria dell'Unione ha coinciso con l'aumento significativo delle importazioni a prezzi di dumping originarie della Russia e che le importazioni dalla Russia sono state determinanti per la mancata ripresa dell'industria dell'Unione e il notevole pregiudizio da essa subito nel periodo dell'inchiesta.

2.   Effetti di altri fattori

2.1.   Effetti delle importazioni da altri paesi terzi

(117)

Nel periodo in esame il volume delle importazioni da altri paesi terzi ha registrato il seguente andamento:

Tabella 11

Importazioni da altri paesi terzi

Paese

 

2011

2012

2013

Periodo dell'inchiesta

Cina

Volume (in tonnellate)

[2 843-3 205]

[967-1 378]

[1 137-1 603]

[1 222-1 699]

Indice (2011 = 100)

100

[34-43]

[40-50]

[43-53]

Quota di mercato

4 %

1 %

1 %

2 %

Prezzo medio (EUR/tonnellata)

2 251

2 417

2 306

2 131

Indice (2011 = 100)

100

107

102

95

Turchia

Volume (in tonnellate)

[5 120-6 100]

[8 090-10 553]

[11 213-14 213]

[11 520-14 579]

Indice (2011 = 100)

100

[158-173]

[219-233]

[225-239]

Quota di mercato

7 %

11 %

13 %

13 %

Prezzo medio (EUR/tonnellata)

2 950

2 743

2 710

2 571

Indice (2011 = 100)

100

93

92

87

Altri paesi terzi

Volume (in tonnellate)

[3 100-3 750]

[279-750]

[1 891-3 000]

[3 162-4 313]

Indice (2011 = 100)

100

[9-20]

[61-80]

[102-115]

Quota di mercato

4 %

1 %

2 %

4 %

Prezzo medio (EUR/tonnellata)

2 878

2 830

2 687

2 406

Indice (2011 = 100)

100

98

93

84

Totale delle importazioni

Volume (in tonnellate)

[31 200-38 900]

[33 696-45 513]

[42 120-58 325]

[42 744-60 684]

Indice (2011 = 100)

100

[108-117]

[135-150]

[137-156]

Quota di mercato

45 %

47 %

51 %

53 %

Prezzo medio (EUR/tonnellata)

2 512

2 452

2 399

2 360

Indice (2011 = 100)

100

98

95

94

Fonte: Eurostat e risposte al questionario

(118)

Le importazioni dalla Cina e dal Brasile sono attualmente soggette a dazi antidumping. In tutto il periodo in esame non vi sono state importazioni dal Brasile. I volumi delle importazioni dalla Cina sono diminuiti tra il 47 % e il 57 %, con una corrispondente diminuzione della quota di mercato, passata dal 4 % al 2 % (pari a un calo di 2 punti percentuali) durante il periodo in esame. Sia i volumi delle importazioni sia la quota di mercato sono rimasti a livelli modesti durante l'intero periodo in esame. Nello stesso periodo i prezzi cinesi sono diminuiti del 5 %. Va osservato che il 75 % circa del totale delle importazioni dalla Cina durante il periodo dell'inchiesta è entrato nel mercato dell'Unione nel quadro del regime di perfezionamento attivo, pertanto senza l'applicazione di dazi antidumping. Queste importazioni, corrispondenti a una quota di mercato superiore all'1 %, erano in concorrenza diretta con le vendite dell'industria dell'Unione e inferiori ai prezzi dell'Unione del 13 % circa.

(119)

Nel periodo in esame i volumi delle importazioni dalla Turchia sono aumentati tra il 125 % e il 139 % e la loro quota di mercato è passata dal 7 % circa al 13 %. I prezzi delle importazioni turche sono diminuiti del 13 % nel periodo in esame, ma sono rimasti al di sopra del livello dei prezzi delle importazioni da altri paesi terzi, tra cui la Russia e la Cina, ed erano a livelli simili a quelli dell'industria dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta.

(120)

Complessivamente, le importazioni da altri paesi terzi sono aumentate tra il 2 % e il 15 %, ma mentre il consumo dell'Unione era in crescita la loro quota di mercato totale è passata dal 4 % nel 2011 al 2 % circa nel 2013, per poi raggiungere il 4 % alla fine del periodo dell'inchiesta. I relativi prezzi erano inferiori a quelli dell'industria dell'Unione, con la sola eccezione del 2012.

(121)

Sulla base di quanto precede, si può ritenere che le importazioni dalla Cina, anche a livelli bassi, abbiano contribuito in parte al pregiudizio subito dall'industria dell'Unione senza tuttavia interrompere il nesso di causalità tra le importazioni dalla Russia e il pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione. Si ritiene inoltre che le importazioni dalla Turchia potrebbero avere contribuito parzialmente al pregiudizio subito dall'industria dell'Unione, ma che non abbiano interrotto il nesso di causalità tra le importazioni dalla Russia e il pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione, tenuto conto dei loro volumi modesti e dei prezzi più elevati rispetto alle esportazioni russe.

(122)

Una parte interessata ha sostenuto che il pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione avrebbe dovuto essere attribuito alle importazioni dalla Turchia e dalla Corea del Sud. Per quanto riguarda la Turchia, è stato concluso che le importazioni da tale paese potrebbero avere contribuito parzialmente al pregiudizio subito dall'industria dell'Unione, ma che esse non hanno interrotto il nesso di causalità tra le importazioni in dumping dalla Russia e il pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione. Per quanto riguarda la Corea del Sud, la parte interessata di cui sopra ha affermato che le importazioni erano effettuate nel quadro del regime introdotto dall'accordo di libero scambio UE-Corea del Sud, entrato in vigore nel 2011 (5). Le importazioni dalla Corea del Sud sono state quasi inesistenti durante tutto il periodo in esame. Su tale base, le argomentazioni sono state respinte in questa fase.

2.2.   Andamento del consumo dell'Unione

(123)

Nel periodo in esame il consumo dell'Unione ha registrato un aumento significativo compreso tra il 17 % e il 28 %. Tale aumento è principalmente riconducibile all'incremento delle importazioni dal momento che i volumi delle vendite dell'industria dell'Unione sono aumentati solo in misura modesta nel periodo in esame, con una perdita di quota di mercato di circa 8 punti percentuali. Parallelamente le importazioni russe sono state in grado di guadagnare circa 5 punti percentuali di quota di mercato. Sulla scorta di quanto precede si è concluso che l'andamento del consumo non ha contribuito al pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione.

(124)

Il produttore esportatore ha negato che vi sia un aumento sostanziale delle importazioni dalla Russia e che tali importazioni abbiano effetti pregiudizievoli; a suo avviso le importazioni russe hanno semplicemente seguito l'andamento del consumo, mentre l'industria dell'Unione ha aumentato le sue vendita di ACF a scapito degli AHF.

(125)

Come spiegato al considerando 132, l'affermazione secondo cui l'industria dell'Unione avrebbe aumentato le proprie vendite di ACF a scapito delle vendite di AHF non è stata confermata nel corso dell'inchiesta ed è stata pertanto respinta. L'inchiesta ha stabilito un aumento delle importazioni oggetto di dumping dalla Russia che hanno esercitato una pressione sui prezzi del mercato dell'Unione. Da questo punto di vista, il fatto che le importazioni russe abbiano seguito l'andamento del consumo è stato ritenuto irrilevante. Tale affermazione è stata pertanto respinta.

2.3.   Risultati dell'industria dell'Unione in materia di esportazioni

(126)

Il produttore esportatore ha sostenuto che il pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione fosse stato causato dagli scarsi risultati dell'industria dell'Unione in materia di esportazioni.

(127)

Nel periodo in esame il volume delle esportazioni dell'industria dell'Unione ha avuto il seguente andamento:

Tabella 14

Risultati dell'industria dell'Unione in materia di esportazioni

 

2011

2012

2013

Periodo dell'inchiesta

Volume delle esportazioni

813

1 351

1 159

1 182

Indice (2011 = 100)

100

166

143

145

Prezzo unitario medio (EUR/tonnellata)

3 061

2 810

2 897

2 806

Indice (2011 = 100)

100

92

95

92

Fonte: risposte al questionario e informazioni fornite dai denunzianti

(128)

L'inchiesta ha rivelato che le esportazioni dell'industria dell'Unione ad altri paesi terzi, benché aumentate nel periodo in esame, sono rimaste a livelli modesti rispetto alle sue vendite sul mercato dell'Unione. Dall'inchiesta è inoltre emerso che, per i produttori dell'Unione inclusi nel campione, i prezzi delle esportazioni erano più elevati del prezzo medio unitario di vendita nell'Unione e riuscivano a coprire i costi di produzione. La redditività dell'industria dell'Unione di cui al considerando 99 si riferisce inoltre esclusivamente alle vendite del prodotto simile sul mercato dell'Unione, l'eventuale impatto delle vendite all'esportazione dell'industria dell'Unione ad altri paesi terzi non è stato pertanto preso in considerazione nella presente analisi. L'argomentazione è stata quindi respinta.

2.4.   Attività dell'industria dell'Unione sul mercato dei fogli di alluminio destinati alla trasformazione («ACF»)

(129)

Un certo numero di produttori dell'Unione produceva sia AHF sia ACF. Gli ACF sono un prodotto differente che è usato in applicazioni diverse rispetto agli AHF. Entrambi i tipi di prodotto, come indicato al considerando 80, sono tuttavia prodotti utilizzando gli stessi impianti di fabbricazione e le stesse attrezzature. Alcune parti interessate hanno sostenuto che l'industria dell'Unione aveva aumentato la produzione e la vendita di ACF, maggiormente lucrativi, a scapito degli AHF e che la perdita di volume delle vendite e di quota di mercato degli AHF sarebbe stata provocata da questo cambiamento e non dall'aumento delle importazioni di AHF dalla Russia.

(130)

Il produttore esportatore ha inoltre sostenuto che il pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione era dovuto all'andamento negativo del mercato degli ACF. A tale proposito l'industria dell'Unione aveva affermato di subire un pregiudizio da parte delle importazioni di tale prodotto dalla Cina e la Commissione aveva aperto un procedimento antidumping nel dicembre 2014 (6).

(131)

L'inchiesta ha dimostrato che, sebbene in parte coincidenti, i produttori dell'Unione di ACF e di AHF non erano identici. Il maggiore produttore dell'Unione di AHF incluso nel campione nel quadro dell'attuale inchiesta produceva esclusivamente AHF, mentre gli altri produttori dell'Unione inclusi nel campione producevano e vendevano AHF e ACF secondo un rapporto mantenutosi relativamente stabile durante il periodo in esame. L'inchiesta non ha quindi confermato le affermazioni secondo le quali l'industria dell'Unione sarebbe passata dalla produzione di AHF a quella di ACF. L'inchiesta ha anche dimostrato che i produttori dell'Unione che fabbricano sia AHF che ACF non potevano passare facilmente da un prodotto all'altro in quanto, per massimizzare l'efficienza, è necessario produrre determinati quantitativi di entrambi i prodotti.

(132)

Una parte interessata ha sostenuto che le importazioni cinesi di ACF avevano avuto un impatto sulla situazione complessiva dell'industria dell'Unione, causando il pregiudizio notevole subito dall'industria di AHF dell'Unione. Il quadro relativo al pregiudizio analizzato nei considerando da 71 a 107 e le conclusioni di cui al considerando 108 sul pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione si riferiscono però esclusivamente alla produzione e alle vendite di AHF. L'eventuale impatto di un presunto pregiudizio riguardante la produzione e la vendita di ACF subito dai produttori dell'Unione che fabbricano entrambi i tipi di prodotto non trova quindi riscontro nel quadro del pregiudizio presentato sopra. Tale argomentazione è stata quindi respinta in questa fase.

2.5.   Prezzi delle materie prime

(133)

L'alluminio è la principale materia prima per la fabbricazione degli AHF e ha rappresentato circa il 75 % del costo di produzione dell'industria dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta.

(134)

Il produttore esportatore ha sostenuto che l'industria dell'Unione presentava uno svantaggio in quanto, non essendo integrata verticalmente, doveva comprare l'alluminio. A suo avviso i livelli del prezzo dell'alluminio nell'Unione sono inoltre più elevati a causa dei dazi doganali in vigore sull'alluminio greggio, compresi tra il 3 % e il 6 %, e questo determinerebbe un incremento del premio intra-UE per il metallo, che fa parte del prezzo del metallo e, di conseguenza, di quello dell'alluminio.

(135)

Il riferimento mondiale per il prezzo dell'alluminio primario è la sua quotazione alla borsa dei metalli di Londra («LME» — London's Metal Exchange). I premi sono una maggiorazione che si aggiunge ai prezzi in contanti dell'LME, che insieme costituiscono il prezzo onnicomprensivo pagato ai fonditori o agli operatori commerciali per ottenere l'alluminio. Nel periodo in esame i prezzi dell'LME sono diminuiti di oltre il 20 % e nello stesso periodo il premio è più che raddoppiato. Considerando tuttavia come costo totale dell'alluminio il prezzo dell'LME maggiorato del premio, il costo è calato dell'11 % circa nel periodo in esame.

(136)

L'inchiesta ha mostrato che l'industria dell'Unione e il produttore esportatore russo hanno sostenuto costi analoghi per l'approvvigionamento della materia prima per la fabbricazione di AHF, dato che i prezzi di mercato di tale materia prima sono direttamente legati all'LME sia sul mercato russo che su quello dell'Unione. Le affermazioni di cui al considerando 134 vanno quindi respinte. Mentre i prezzi di vendita dell'industria dell'Unione e i prezzi delle importazioni di AHF dalla Russia erano in calo, in linea con l'andamento del prezzi dell'alluminio quotato all'LME, l'inchiesta ha stabilito che i prezzi delle importazioni russe di AHF sono rimasti costantemente inferiori a quelli dell'industria dell'Unione durante il periodo in esame, con un undercutting compreso fra il 3 % e il 7 % nel periodo dell'inchiesta. Come già indicato al considerando 92, l'inchiesta ha dimostrato che i prezzi di vendita degli AHF dell'industria dell'Unione non erano in grado di coprire il costo unitario di produzione, pur in calo, a causa della pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni oggetto di dumping. L'argomentazione è stata quindi respinta in questa fase.

3.   Conclusioni relative al nesso di causalità

(137)

L'analisi precedente indica un aumento importante del volume e della quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping originarie della Russia nel periodo in esame e una concomitante diminuzione dei prezzi all'importazione nello stesso periodo.

(138)

Tale aumento della quota di mercato ha coinciso con un calo significativo della quota di mercato dell'industria dell'Unione. La pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni sul mercato dell'Unione non ha permesso all'industria dell'Unione di aumentare i suoi prezzi di vendita a livelli remunerativi, malgrado la diminuzione del suo costo di produzione unitario, e questo ha comportato perdite per l'industria dell'Unione. L'industria dell'Unione non è stata così in grado di riprendersi completamente dagli effetti delle precedenti pratiche di dumping connesse alle importazioni dal Brasile, dalla Cina e dall'Armenia e ha subito un pregiudizio notevole durante il periodo dell'inchiesta.

(139)

La Commissione ha distinto e separato dagli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping gli effetti di tutti i fattori noti sulla situazione dell'industria dell'Unione, quali l'effetto delle importazioni da altri paesi terzi, l'andamento del consumo dell'Unione, i risultati dell'industria dell'Unione in materia di esportazioni, l'attività dell'industria dell'Unione nel mercato degli ACF e il costo della materia prima.

(140)

Dall'analisi di tutti questi altri fattori è emerso che le importazioni dalla Turchia e dalla Cina possono in particolare aver contribuito al pregiudizio subito dall'industria dell'Unione. Tuttavia, tenuto conto dei prezzi più elevati e del volume più ridotto delle importazioni dalla Turchia rispetto a quelle dalla Russia come pure dei livelli modesti delle importazioni dalla Cina, si è concluso che tali fattori non potevano rompere il nesso di causalità stabilito tra le importazioni oggetto di dumping dalla Russia e il pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione.

(141)

In base alle considerazioni sopra esposte, la Commissione ha concluso in questa fase che il pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione è stato causato dalle importazioni oggetto di dumping dal paese interessato e che gli altri fattori, considerati individualmente o collettivamente, non hanno inficiato il nesso di causalità. Il pregiudizio consiste principalmente in perdite finanziarie e nella perdita di quota di mercato sul mercato dell'Unione.

F.   INTERESSE DELL'UNIONE

1.   Osservazione preliminare

(142)

A norma dell'articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha verificato se si potesse ritenere manifestamente contrario all'interesse dell'Unione adottare misure in questo caso, nonostante l'accertamento di pratiche di dumping pregiudizievoli. La determinazione dell'interesse dell'Unione si è basata su una valutazione di tutti i diversi interessi, compresi quelli dell'industria dell'Unione, degli operatori commerciali, degli importatori e degli utilizzatori.

2.   Interesse dell'industria dell'Unione

(143)

L'inchiesta ha stabilito che l'industria dell'Unione non si era pienamente ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping e aveva subito un pregiudizio notevole dovuto alle importazioni in dumping dal paese interessato durante il periodo dell'inchiesta. I principali indicatori di pregiudizio hanno mostrato un andamento negativo, in particolare la quota di mercato e la redditività.

(144)

A seguito dell'istituzione di misure, i prezzi all'importazione dovrebbero aumentare e l'industria dell'Unione dovrebbe potersi sottrarre alla pressione sui prezzi attualmente esercitata dalle importazioni oggetto di dumping. L'industria dell'Unione dovrebbe quindi essere in grado di aumentare i propri prezzi in modo da coprire i propri costi di produzione e da raggiungere gradualmente livelli remunerativi. L'industria dell'Unione potrà inoltre accrescere il volume delle sue vendite e la sua quota di mercato sul mercato dell'Unione.

(145)

In mancanza di misure è assai probabile che la situazione dell'industria dell'Unione si aggravi ulteriormente, tenuto conto soprattutto delle perdite subite durante il periodo dell'inchiesta e della continua pressione prevista sui prezzi, esercitata dalle importazioni oggetto di dumping dalla Russia. Si verificheranno ulteriori perdite della quota di mercato dell'industria dell'Unione in quanto i suoi clienti passeranno probabilmente, in modo graduale, alle importazioni a basso prezzo dalla Russia. La pressione esercitata sui prezzi dalle importazioni oggetto di dumping impedirà inoltre all'industria dell'Unione di aumentare i propri prezzi, in quanto essa sarà costretta ad uniformarsi ai bassi livelli di prezzo delle importazioni russe. In uno scenario di questo tipo l'industria dell'Unione continuerà a subire perdite significative.

(146)

Il produttore esportatore ha affermato che, senza la concorrenza della Russia, l'industria dell'Unione diventerà probabilmente meno efficiente e perderà la sua competitività sul mercato mondiale. A suo avviso, l'istituzione di misure antidumping comporterebbe inoltre una distorsione di tale mercato.

(147)

In primo luogo, le misure antidumping dovrebbero unicamente ristabilire condizioni di parità nell'Unione, senza impedire l'ingresso delle importazioni russe sul mercato dell'Unione a prezzi equi. In secondo luogo, il produttore esportatore non ha spiegato in quale misura i dazi antidumping falserebbero la concorrenza a livello mondiale né quale sarebbe l'entità del loro impatto sull'efficienza dell'industria dell'Unione. Tali affermazioni non erano pertanto suffragate da elementi sufficienti. L'inchiesta ha al contrario dimostrato che l'istituzione di misure antidumping consentirebbe all'industria dell'Unione di aumentare i prezzi di vendita e la redditività, come pure il volume delle vendite sul mercato dell'Unione. Queste argomentazioni sono state quindi respinte in questa fase.

(148)

Il produttore esportatore ha inoltre sostenuto che la domanda di AHF è molto elastica e che, in caso di istituzione di misure, molti consumatori potrebbero rivolgersi a prodotti alternativi, come i fogli di polietilene per uso domestico; le misure comporterebbero quindi una perdita del volume delle vendite dell'industria dell'Unione e non un suo aumento. Dall'inchiesta è tuttavia emerso che, date le caratteristiche specifiche degli AHF, come la resistenza al calore e la protezione dalla luce, è molto difficile sostituire questi fogli di alluminio con imballaggi alternativi. L'argomentazione è stata quindi respinta in questa fase.

(149)

Si è concluso pertanto in questa fase che l'istituzione di dazi antidumping sarebbe nell'interesse dell'industria dell'Unione.

3.   Interesse degli importatori/operatori commerciali

(150)

Nessuna società attiva nel commercio (importazione e rivendita) di AHF si è manifestata dopo la pubblicazione dell'avviso di apertura. Dall'inchiesta è in effetti emerso che l'industria dell'Unione e il produttore esportatore vendevano AHF prevalentemente direttamente agli utilizzatori. Per questi motivi nulla indica che l'istituzione di misure avrebbe un effetto negativo sulla situazione degli importatori/operatori commerciali.

4.   Interesse degli utilizzatori

(151)

Gli utilizzatori nell'Unione sono imprese di riavvolgimento la cui attività consiste nel commercio di materiali di confezionamento (fogli di alluminio, ma anche carta e plastica) dopo aver riavvolto gli AHF in rotoli di piccole dimensioni («rotoli standard») e averli reimballati per la vendita a clienti industriali e dettaglianti. Sette società si sono manifestate e hanno ricevuto il questionario. Quattro società hanno collaborato al procedimento inviando le risposte al questionario. Tre società che hanno collaborato sono state oggetto di verifiche in loco.

(152)

Dall'inchiesta è emerso che gli AHF sono la principale materia prima delle imprese di riavvolgimento, corrispondente all'80 % circa del loro costo totale di fabbricazione.

(153)

Nel periodo dell'inchiesta gli utilizzatori che hanno collaborato disponevano di tre fonti principali di approvvigionamento di AHF: l'industria dell'Unione, la Turchia e la Russia. Tre utilizzatori che hanno collaborato acquistavano AHF soprattutto dall'industria dell'Unione e li importavano in misura più ridotta; uno di questi tre utilizzatori non importava AHF dalla Russia, ma solo dalla Turchia. Il quarto utilizzatore che ha collaborato acquistava AHF principalmente dalla Russia e si riforniva di quantitativi più modesti dall'industria dell'Unione. Tutte le società che hanno collaborato importavano AHF anche dalla Turchia.

(154)

Poiché le imprese di riavvolgimento forniscono un'ampia gamma di prodotti di imballaggio, per le tre società che hanno collaborato che acquistavano il prodotto in esame dalla Russia l'attività riguardante gli AHF rappresentava tra meno di un sesto e al massimo un quarto della loro attività totale. Per la società che non acquistava il prodotto in esame dalla Russia l'attività riguardante gli AHF rappresentava meno di un terzo della sua attività totale.

(155)

Durante il periodo dell'inchiesta tutte le società che hanno collaborato sono risultate nel complesso redditizie. Una società non è stata però in grado di attribuire con precisione le proprie SGAV all'attività riguardante gli AHF e non è stato quindi possibile trarre conclusioni chiare in merito alla redditività di tale società.

(156)

Dall'inchiesta è inoltre emerso che esistono più fonti di approvvigionamento e che le imprese di riavvolgimento sono pronte a cambiare, se necessario, la propria fonte di approvvigionamento (cfr. considerando da 165 a 168).

(157)

Le imprese di riavvolgimento possono inoltre trasferire il dazio antidumping sui propri acquirenti, soprattutto se i prezzi della principale materia prima continuano a calare in linea con la tendenza al ribasso osservata durante il periodo in esame.

(158)

In base a ciò, per quanto non si possa escludere che l'istituzione di misure nei confronti della Russia possa avere ripercussioni negative sulla redditività delle imprese di riavvolgimento, la disponibilità di altre fonti di approvvigionamento, la possibilità di trasferire il dazio sugli acquirenti e, in alcuni casi, i margini elevati di redditività sembrano indicare che l'effetto possibile delle misure su tali imprese sarebbe limitato.

(159)

Il produttore esportatore ha sostenuto che l'istituzione di dazi antidumping danneggerebbe i grandi dettaglianti, ma non ha fornito ulteriori precisazioni in merito. A tale riguardo va osservato che nessuno dei grandi dettaglianti si è manifestato nel corso dell'inchiesta.

(160)

Anche alcune parti interessate hanno affermato che l'istituzione di misure potrebbe ridurre la redditività delle imprese di riavvolgimento. Come già analizzato nei considerando da 153 a 160, l'impatto sulla redditività delle imprese di riavvolgimento dovrebbe però essere limitato, soprattutto se si tengono in considerazione le varie fonti di approvvigionamento esistenti e la possibilità di trasferire sugli acquirenti almeno una parte dell'aumento dei costi dovuto all'istituzione dei dazi.

(161)

Misure antidumping sono inoltre già in vigore da cinque anni, come indicato al considerando 118 nei confronti delle importazioni dalla Cina, dal Brasile e dall'Armenia. Durante il periodo dell'inchiesta del procedimento che ha portato all'istituzione di tali misure, la redditività delle imprese di riavvolgimento era compresa fra – 2 % e + 2 % (7). Nonostante le misure, le imprese di riavvolgimento hanno mantenuto la loro sostenibilità e in alcuni casi hanno persino aumentato i loro profitti, poiché l'attuale inchiesta ha dimostrato che tutte le imprese di riavvolgimento che hanno collaborato erano redditizie. L'argomentazione è stata quindi respinta.

(162)

È stato inoltre affermato che esisteva una forte concorrenza nel mercato a valle dovuta alle importazioni di rotoli standard. Secondo alcune parti interessate l'istituzione di misure antidumping sugli AHF penalizzerebbe le imprese di riavvolgimento nell'Unione che sarebbero costrette a pagare un dazio antidumping sulla loro materia prima e non potrebbero quindi più competere con le importazioni dei prodotti a valle. È stato anche aggiunto che l'istituzione di misure sugli AHF darebbe luogo a esportazioni di rotoli standard dalla Russia. L'operazione di riavvolgimento verrebbe quindi effettuata in Russia, invece che nell'Unione, e le imprese di riavvolgimento sarebbero gravemente penalizzate, anche perché dovrebbero competere con le importazioni a basso prezzo di rotoli standard. Il rischio che le importazioni del prodotto interessato possano essere sostituite da importazioni dei prodotti a valle non è tuttavia di per sé una ragione valida per non istituire misure antidumping. A tale riguardo va osservato che nel 2013 sono state istituite misure antidumping sulle importazioni di rotoli standard dalla Cina (8), il che ha liberato l'industria a valle dalle importazioni oggetto di dumping che causavano un pregiudizio notevole. Dall'inchiesta è inoltre emerso che le importazioni di AHF dalla Russia coprono solo una parte delle esigenze delle imprese di riavvolgimento e che esistono numerose altre fonti di approvvigionamento cui non si applicano misure antidumping. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte.

(163)

In base a quanto precede, si conclude in questa fase che gli effetti sugli utilizzatori non sarebbero tali da far ritenere le misure contrarie all'interesse generale dell'Unione.

5.   Fonti di approvvigionamento

(164)

Varie parti interessate hanno sostenuto che l'istituzione di dazi antidumping nei confronti della Russia potrebbe tradursi in una carenza di offerta sul mercato dell'Unione, dato che l'industria dell'Unione non ha una capacità sufficiente per coprire la domanda nell'Unione e che, come menzionato sopra, le imprese di riavvolgimento non disporrebbero di altre fonti di approvvigionamento sufficienti.

(165)

L'inchiesta ha dimostrato che l'industria dell'Unione disponeva di capacità in eccesso ed è in grado di aumentare la sua produzione e le sue vendite di AHF nell'Unione. Esistono inoltre fonti di approvvigionamento alternative, come la Turchia, l'Armenia, ma anche il Sud Africa e l'India, benché in misura minore. Va aggiunto che i dazi antidumping nei confronti della Cina e del Brasile sono attualmente in fase di riesame e che le conclusioni saranno pubblicate al più tardi nel gennaio 2016. Infine le misure antidumping mirano a creare condizioni di parità nell'Unione e le importazioni russe potranno ancora entrare sul mercato dell'Unione a prezzi equi.

(166)

Una parte interessata ha affermato che è molto probabile che l'industria dell'Unione non aumenterà la sua produzione e le sue vendite di AHF, ma intensificherà piuttosto le proprie attività nel settore degli ACF. Tale argomentazione si basa sul presupposto che l'industria dell'Unione abbia aumentato la sua produzione di AHF a causa della crisi economica mondiale e tornerebbe a produrre ACF con la ripresa della situazione economica generale nell'Unione. La stessa parte ha inoltre richiamato l'inchiesta parallela in corso sulle importazioni nell'Unione di ACF originari della Cina (9), sostenendo che, se tale inchiesta dovesse concludersi con l'istituzione di misure antidumping, l'industria dell'Unione migliorerebbe la propria situazione economica relativamente agli ACF e aumenterebbe di conseguenza la propria produzione di questo tipo di fogli di alluminio a scapito di un aumento della produzione di AHF. Come già analizzato al considerando 132, l'inchiesta non ha tuttavia riscontrato elementi di prova tali da giustificare questa affermazione. La parte in questione inoltre non ha fornito alcun elemento di prova per quanto riguarda il nesso tra l'andamento della produzione di AHF e la crisi economica o a sostegno dell'affermazione secondo cui, in caso di istituzione di misure nei confronti della Cina, l'industria dell'Unione passerebbe a produrre ACF. Queste argomentazioni sono state quindi respinte in questa fase.

(167)

Una parte interessata ha sostenuto che le importazioni di AHF dal Venezuela, dalla Turchia e dall'Armenia non erano adatte a sostituire le importazioni di AHF dalla Russia poiché vari parametri chiave (produzione, specifiche tecniche e disponibilità degli approvvigionamenti) sarebbero diversi, ma non ha fornito alcun elemento di prova a sostegno di tale affermazione. Dall'inchiesta non sono inoltre emerse informazioni tali da confermare questa tesi. L'inchiesta ha al contrario rivelato che la Turchia è un importante fornitore delle imprese di riavvolgimento dell'Unione ed è quindi comparabile, in termini di disponibilità e di specifiche del prodotto, alle importazioni russe. Anche l'Armenia è un fornitore potenziale per il mercato dell'Unione, senza dazi antidumping in vigore. Tali argomentazioni sono state quindi respinte in questa fase.

(168)

Sulla base di quanto precede, l'affermazione secondo cui non esisterebbero fonti alternative di approvvigionamento va respinta.

6.   Altre argomentazioni

(169)

Il produttore esportatore ha sostenuto che l'analisi dell'interesse dell'Unione dovrebbe tenere conto anche del fatto che l'industria dell'Unione è protetta da dazi del 7,5 % sulle importazioni dalla Russia e da dazi antidumping in vigore nei confronti delle importazioni dello stesso prodotto dalla Cina e dal Brasile.

(170)

Va in effetti osservato che, nell'ambito dell'attuale sistema di preferenze generalizzate dell'Unione europea («SPG»), entrato in vigore il 1o gennaio 2014, la Russia non figura più nell'elenco dei paesi beneficiari. Dal 1o gennaio 2014 e fino a quando tale situazione perdurerà, le importazioni dalla Russia di AHF sono quindi soggette al dazio all'importazione del 7,5 % (invece del dazio preferenziale del 4 % applicabile fino al 31 dicembre 2013).

(171)

Le misure antidumping nei confronti delle importazioni dalla Cina e dal Brasile, attualmente in corso di riesame, sono state inoltre istituite a seguito di un procedimento distinto, il quale ha stabilito l'esistenza di un dumping pregiudizievole causato da tali importazioni che ha giustificato l'istituzione delle misure. I dazi antidumping in vigore sulle importazioni da altri paesi terzi non possono essere considerati di per sé una ragione valida per non istituire dazi antidumping sulle importazioni da un altro paese terzo. In effetti, se a seguito di un'inchiesta antidumping è accertata l'esistenza di un dumping pregiudizievole da parte delle importazioni da questo paese, l'istituzione di tali misure è giustificata, tranne qualora vi siano fondati motivi di ritenere le misure contrarie all'interesse dell'Unione. Nella fattispecie, tali condizioni sono soddisfatte in questa fase e l'argomentazione è stata pertanto respinta.

(172)

Il produttore esportatore ha infine sostenuto che, essendo gli AHF e gli ACF fabbricati negli stessi impianti di produzione e quindi presumibilmente in grado di offrire un livello elevato di sostituibilità sul lato dell'offerta, un dazio antidumping supplementare sulle importazioni di AHF creerebbe distorsioni sul mercato degli ACF, a scapito dei clienti finali nell'Unione. Tale produttore esportatore non ha però precisato ulteriormente la propria asserzione. Come già spiegato ai considerando 81 e 131, il maggiore produttore incluso nel campione non produceva affatto ACF e gli altri, che invece producevano ACF, presentavano un rapporto stabile di produzione e di vendite tra ACF e AHF. L'argomentazione va quindi respinta.

7.   Conclusioni relative all'interesse dell'Unione

(173)

Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che, in questa fase dell'inchiesta, non vi sono fondati motivi di ritenere contraria all'interesse dell'Unione l'istituzione di misure sulle importazioni di AHF originari della Russia.

G.   MISURE ANTIDUMPING PROVVISORIE

(174)

Viste le conclusioni della Commissione in merito al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità e all'interesse dell'Unione, è opportuno istituire misure provvisorie per impedire che le importazioni oggetto di dumping rechino un ulteriore pregiudizio all'industria dell'Unione.

1.   Livello di eliminazione del pregiudizio (margine di pregiudizio)

(175)

Per determinare il livello delle misure la Commissione ha dapprima stabilito l'importo del dazio necessario per eliminare il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

(176)

Il pregiudizio sarebbe eliminato se l'industria dell'Unione potesse coprire i propri costi di produzione e ottenere dalla vendita del prodotto simile sul mercato dell'Unione un utile al lordo delle imposte che potrebbe ragionevolmente conseguire un'industria di tale tipo nello stesso settore in condizioni di concorrenza normali, ovvero in assenza di importazioni oggetto di dumping. A tale riguardo, date le caratteristiche specifiche di questo settore industriale, un margine di profitto del 5 % è stato considerato adeguato ed è stato confermato durante l'inchiesta. Un margine di profitto del 5 % è stato utilizzato anche nel procedimento che ha portato all'inchiesta parallela nei confronti della Cina e del Brasile riguardo allo stesso prodotto di cui al considerando 20. La Commissione rimanda inoltre al considerando 158 del regolamento di esecuzione (UE) n. 833/2012 della Commissione, che riguardava un prodotto assai simile e in cui ancora una volta è stato utilizzato un margine di profitto del 5 %.

(177)

Su questa base la Commissione ha calcolato un prezzo non pregiudizievole del prodotto simile per l'industria dell'Unione adeguando i prezzi di vendita dell'industria dell'Unione mediante la detrazione dell'importo del profitto o l'aggiunta della perdita effettivamente subita durante il periodo dell'inchiesta, e aggiungendo poi il suddetto margine di profitto del 5 %. La Commissione ha quindi stabilito il livello di eliminazione del pregiudizio confrontando il prezzo medio ponderato all'importazione del produttore esportatore della Russia che ha collaborato, stabilito per calcolare l'undercutting del prezzo, con il prezzo medio ponderato non pregiudizievole del prodotto simile venduto dai produttori dell'Unione inclusi nel campione sul mercato dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta. Le differenze evidenziate da tale confronto sono state espresse in percentuale della media ponderata del valore cif all'importazione.

2.   Misure provvisorie

(178)

È opportuno istituire misure antidumping provvisorie sulle importazioni di AHF originari della Russia, in conformità alla regola del dazio inferiore di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base. La Commissione ha confrontato i margini di pregiudizio e i margini di dumping. L'importo dei dazi dovrebbe essere stabilito al livello corrispondente al più basso tra il margine di dumping e il margine di pregiudizio.

(179)

Alla luce di quanto precede, le aliquote provvisorie del dazio antidumping, espresse in percentuale del prezzo cif, franco frontiera dell'Unione, dazio doganale non corrisposto, dovrebbero essere le seguenti:

Paese

Società

Margine di dumping

Margine di pregiudizio

Dazio antidumping provvisorio

Russia

Ural Foil OJSC, regione di Sverdlovsk;

OJSC Rusal

Sayanal, regione di Khakassia gruppo Rusal

34,0 %

12,2 %

12,2 %

Russia

Tutte le altre società

 

 

12,2 %

(180)

L'aliquota del dazio antidumping indicata nel presente regolamento, e applicata a titolo individuale a una società, è stata stabilita in base alle conclusioni della presente inchiesta. Essa rispecchia pertanto la situazione constatata durante l'inchiesta con riferimento alla società interessata. Tale aliquota del dazio si applica esclusivamente alle importazioni del prodotto in esame originario del paese interessato e fabbricato dalla persona giuridica di cui è fatta menzione. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da altre società non espressamente menzionate, con indicazione della denominazione e dell'indirizzo, nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quella espressamente menzionata, dovrebbero essere soggette all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società». Esse non dovrebbero essere assoggettate ad alcuna delle aliquote individuali del dazio antidumping.

(181)

Una società può chiedere l'applicazione di tale aliquota individuale del dazio antidumping se cambia denominazione o fonda una nuova persona giuridica per la produzione o la vendita. La richiesta deve essere rivolta alla Commissione (10) e deve contenere tutte le informazioni pertinenti, comprese: modifica delle attività della società relative alla produzione; vendite sul mercato interno e all'esportazione correlate, ad esempio, al cambiamento di denominazione o a cambiamenti a livello delle persone giuridiche che effettuano la produzione e la vendita. In presenza di sufficienti motivazioni, la Commissione provvederà ad aggiornare l'elenco delle società cui si applicano aliquote individuali del dazio antidumping.

(182)

Per garantire la corretta applicazione dei dazi antidumping, il dazio antidumping per tutte le altre società si applica non solo ai produttori esportatori che non hanno collaborato alla presente inchiesta, ma altresì ai produttori che non hanno esportato nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta.

H.   DISPOSIZIONI FINALI

(183)

Il produttore esportatore che ha collaborato ha sostenuto che avrebbe dovuto avere accesso al fascicolo non riservato del procedimento parallelo in corso riguardante il riesame in previsione della scadenza delle misure in vigore nei confronti delle importazioni di AHF originari del Brasile e della Cina, citato al considerando 3; questo perché, ai fini dell'analisi del nesso di causalità nell'attuale inchiesta, le importazioni di AHF dalla Russia verrebbero cumulate con le importazioni di AHF dal Brasile e dalla Cina al fine di esaminare l'impatto di tali importazioni sulla situazione dell'industria dell'Unione. Secondo il produttore esportatore questo costituirebbe una grave violazione dei suoi diritti di difesa e una violazione di un requisito procedurale essenziale che non è possibile sanare retroattivamente, dal momento che tali violazioni hanno leso i diritti di difesa nel periodo stabilito per esprimere osservazioni, vale a dire 37 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. A suo avviso era necessario chiudere l'attuale inchiesta o, in alternativa, egli chiedeva di ottenere il pieno accesso al fascicolo non riservato del procedimento parallelo di riesame in previsione della scadenza.

(184)

Tale argomentazione si basava sulla premessa erronea che le importazioni dalla Cina e dal Brasile sarebbero state cumulate con quelle dalla Russia. Tuttavia, come illustrato di seguito, le importazioni dalla Cina e dal Brasile sono state prese in considerazione solo nell'analisi del nesso di causalità come «altri fattori». Benché i produttori dell'Unione inclusi nel campione abbiano fornito una sola risposta al questionario valida per entrambi i procedimenti, ciò ha riguardato unicamente l'analisi della situazione economica dell'industria dell'Unione, poiché in entrambi i procedimenti i produttori dell'Unione erano gli stessi e i dati raccolti si riferivano allo stesso periodo dell'inchiesta e allo stesso periodo in esame. La Commissione ha già informato il produttore esportatore, con una lettera ufficiale, della sua intenzione di respingere le affermazioni di cui sopra e lo ha invitato a chiedere l'intervento del consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale, qualora lo ritenga necessario.

(185)

Per quanto riguarda l'accesso al fascicolo non riservato nel procedimento parallelo di riesame in previsione della scadenza, il produttore esportatore non è una parte interessata in tale procedimento e l'accesso al fascicolo non riservato non può quindi essergli concesso. Le argomentazioni relative alla violazione dei diritti di difesa e alla violazione di un requisito procedurale essenziale sono state pertanto respinte.

(186)

Ai fini di una corretta amministrazione, la Commissione inviterà le parti interessate a presentare osservazioni scritte e/o a chiedere di essere sentite dalla Commissione e/o dal consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale entro un termine prestabilito.

(187)

I risultati in materia di istituzione di dazi stabiliti ai fini del presente regolamento sono provvisori e può risultare necessario riesaminarli ai fini di qualunque misura definitiva,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di fogli di alluminio di spessore uguale o superiore a 0,008 mm e non superiore a 0,018 mm, senza supporto, semplicemente laminati, in rotoli di larghezza inferiore o uguale a 650 mm e di peso superiore a 10 kg, attualmente classificati con il codice NC ex 7607 11 19 (codice TARIC 7607111910), originari della Russia.

2.   Le aliquote del dazio antidumping provvisorio applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate sono le seguenti:

Paese

Società

Dazio antidumping provvisorio

Codice addizionale TARIC

Russia

Ural Foil OJSC, regione di Sverdlovsk;

OJSC Rusal

Sayanal, regione di Khakassia gruppo Rusal

12,2 %

C050

Russia

Tutte le altre società

12,2 %

C999

3.   L'immissione in libera pratica nell'Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.

4.   Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in tema di dazi doganali.

Articolo 2

1.   Entro 25 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le parti interessate possono:

a)

chiedere la divulgazione dei principali fatti e considerazioni sulla base dei quali è stato adottato il presente regolamento;

b)

presentare osservazioni scritte alla Commissione; e

c)

chiedere di essere sentite dalla Commissione e/o dal consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale.

2.   Entro 25 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le parti di cui all'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1225/2009 possono comunicare le loro osservazioni in merito all'applicazione delle misure provvisorie.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'articolo 1 si applica per un periodo di sei mesi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di determinati fogli di alluminio originari della Russia (GU C 354 dell'8.10.2014, pag. 14).

(3)  Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di fogli di alluminio originari del Brasile e della Repubblica popolare cinese (GU C 350 del 4.10.2014, pag. 11).

(4)  GU L 94 dell'8.4.2009, pag. 17, considerando 72 e 80.

(5)  Accordo di libero scambio UE-Corea del Sud (GU L 127 del 14.5.2011).

(6)  Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di determinati fogli di alluminio originari della Repubblica popolare cinese (GU C 444 del 12.12.2014, pag. 13).

(7)  Considerando 159 del regolamento (CE) n. 287/2009 della Commissione, del 7 aprile 2009, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di fogli d'alluminio originarie dell'Armenia, del Brasile e della Repubblica popolare cinese (GU L 94 dell'8.4.2009, pag. 17).

(8)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 217/2013 del Consiglio, dell'11 marzo 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tipi di fogli di alluminio in rotoli originari della Repubblica popolare cinese (GU L 69 del 13.3.2013, pag. 11).

(9)  Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di determinati fogli di alluminio originari della Repubblica popolare cinese (GU C 444 del 12.12.2014, pag. 13).

(10)  Commissione europea, direzione generale del Commercio, Direzione H, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgique/België.


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