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Document 32015R0498

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/498 della Commissione, del 24 marzo 2015 , che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda la procedura di approvazione, da parte dell'autorità di vigilanza, dell'uso di parametri specifici dell'impresa conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Testo rilevante ai fini del SEE

OJ L 79, 25.3.2015, p. 8–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/498/oj

25.3.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 79/8


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/498 DELLA COMMISSIONE

del 24 marzo 2015

che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda la procedura di approvazione, da parte dell'autorità di vigilanza, dell'uso di parametri specifici dell'impresa conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (1), in particolare l'articolo 111, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Le domande di approvazione dell'uso di parametri specifici dell'impresa presentate dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero essere redatte sulla base di ipotesi prudenti e realistiche e dovrebbero comprendere tutti i fatti rilevanti necessari per una valutazione da parte delle autorità di vigilanza. Le domande dovrebbero comprendere una valutazione del modo in cui saranno soddisfatti i criteri di completezza, accuratezza e adeguatezza dei dati.

(2)

Al fine di garantire una base coerente per il processo decisionale delle autorità di vigilanza si dovrebbero specificare le informazioni che l'impresa di assicurazione o di riassicurazione deve includere nella propria domanda.

(3)

La domanda di approvazione dell'uso di parametri specifici dell'impresa costituisce una decisione strategica ai fini della gestione dei rischi e della pianificazione patrimoniale. Dal momento che la responsabilità ultima dell'osservanza della direttiva spetta all'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza, come stabilito all'articolo 40 della direttiva 2009/138/CE, si dovrebbe considerare attentamente un suo coinvolgimento nel processo decisionale relativo alla domanda.

(4)

È opportuno stabilire norme tali che consentano alle autorità di vigilanza di adottare procedure adeguate. Dovrebbero essere stabilite norme dettagliate per la valutazione e l'approvazione delle domande da parte delle autorità di vigilanza. Per gestire la procedura di approvazione, tali norme dovrebbero essere adattate in misura proporzionale alla complessità delle domande. La procedura di approvazione può durare meno di sei mesi se è proporzionata alla complessità.

(5)

La decisione di chiedere l'approvazione dell'uso di parametri specifici dell'impresa non dovrebbe essere motivata soltanto dalla volontà di abbassare il requisito patrimoniale. L'uso di parametri specifici dell'impresa non dovrebbe tuttavia impedire a un'impresa di applicare nuovamente i parametri standard qualora i parametri specifici dell'impresa non riflettano più il suo profilo di rischio; in questi casi l'impresa dovrebbe comunicare all'autorità di vigilanza i motivi per cui tali parametri non sono più adeguati.

(6)

Le procedure di approvazione prevedono una comunicazione continua tra le autorità di vigilanza e le imprese di assicurazione e di riassicurazione che comprende anche la comunicazione prima della presentazione di una domanda formale all'autorità di vigilanza e dopo l'approvazione di una domanda nel corso della procedura di riesame da parte delle autorità di vigilanza. Tale comunicazione continua è necessaria per garantire che le valutazioni da parte delle autorità di vigilanza siano basate su informazioni pertinenti e aggiornate.

(7)

Nell'ambito della procedura di approvazione le autorità di vigilanza dovrebbero valutare, tra l'altro, i dati utilizzati per calcolare i parametri specifici dell'impresa e verificare se tali dati soddisfino i criteri di qualità dei dati di cui all'articolo 219 del regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione (2). Per soddisfare il requisito di completezza dei dati di cui all'articolo 219 del regolamento citato, l'impresa dovrebbe utilizzare i valori dei parametri specifici dell'impresa ottenuti applicando il metodo approvato con i dati rilevanti più recenti.

(8)

Le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono sostituire con parametri specifici dell'impresa soltanto un sottoinsieme di parametri standard nei moduli del rischio di sottoscrizione. Ciò significa che alcuni dei dati immessi utilizzati per calcolare detti parametri saranno simili o identici ai dati immessi utilizzati per calcolare le riserve tecniche.

(9)

Tenuto conto delle interdipendenze tra le varie domande di approvazione ai sensi della direttiva 2009/138/CE, è opportuno che, quando presenta una domanda di approvazione di parametri specifici dell'impresa, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione informi l'autorità di vigilanza di altre domande riguardanti gli elementi di cui all'articolo 308 bis, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE che siano attualmente in corso o previste entro i sei mesi successivi. Tale requisito è necessario per garantire che le valutazioni da parte delle autorità di vigilanza siano basate su informazioni trasparenti e imparziali.

(10)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali ha presentato alla Commissione.

(11)

L'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore dell'assicurazione e della riassicurazione istituito in conformità dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(12)

Per rafforzare la certezza giuridica in merito al regime di vigilanza durante il periodo transitorio previsto all'articolo 308 bis della direttiva 2009/138/CE, che inizierà il 1o aprile 2015, è importante garantire che il presente regolamento entri in vigore quanto prima, precisamente il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Domanda di approvazione dell'uso di parametri specifici dell'impresa

1.   L'impresa di assicurazione o di riassicurazione presenta all'autorità di vigilanza una domanda scritta di approvazione dell'uso di parametri specifici dell'impresa per sostituire un sottoinsieme di parametri della formula standard.

2.   La domanda viene presentata in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui l'impresa di assicurazione o di riassicurazione ha sede o in una lingua concordata con l'autorità di vigilanza.

3.   La domanda presentata dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione contiene quanto segue:

a)

prove documentali del processo decisionale interno dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione relativo alla domanda;

b)

una data d'inizio specifica a partire dalla quale è richiesto l'uso dei parametri specifici dell'impresa;

c)

il sottoinsieme di parametri standard di cui si chiede la sostituzione con i parametri specifici dell'impresa;

d)

per ciascun segmento, il metodo standardizzato utilizzato e il valore del parametro specifico dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione ottenuto applicando tale metodo;

e)

il calcolo del parametro specifico dell'impresa che l'impresa di assicurazione o di riassicurazione chiede di utilizzare, nonché informazioni sull'adeguatezza del calcolo;

f)

prove del fatto che i dati utilizzati per calcolare i parametri specifici dell'impresa sono completi, accurati e adeguati e soddisfano i requisiti di cui all'articolo 219 del regolamento delegato (UE) 2015/35;

g)

una giustificazione del fatto che ciascun metodo standardizzato utilizzato per calcolare il parametro specifico dell'impresa per un singolo segmento offre il risultato più accurato ai fini del soddisfacimento dei requisiti di cui all'articolo 101 della direttiva 2009/138/CE.

4.   Oltre al materiale indicato al paragrafo 3, la domanda contiene anche un elenco di tutte le altre domande presentate dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione o di cui attualmente è prevista la presentazione entro i sei mesi successivi ai fini dell'approvazione di qualsiasi elemento di cui all'articolo 308 bis, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE, insieme alle corrispondenti date delle domande.

Articolo 2

Accuratezza dei risultati

Per dimostrare l'accuratezza dei risultati, le imprese di assicurazione e di riassicurazione valutano se il metodo standardizzato è adeguato ai dati dell'impresa, se le loro ipotesi sono soddisfatte e se i dati sono rilevanti per il profilo di rischio dell'impresa.

Articolo 3

Valutazione da parte dell'autorità di vigilanza della scelta dei parametri e del relativo metodo di calcolo

1.   L'autorità di vigilanza valuta la scelta da parte dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione:

a)

dei parametri da sostituire, considerando se l'uso dei parametri specifici dell'impresa rifletta meglio il profilo del rischio di sottoscrizione dell'impresa;

b)

dei segmenti per i quali sono stati calcolati i parametri, considerando se l'uso dei parametri specifici dell'impresa rifletta meglio il profilo del rischio di sottoscrizione dell'impresa.

2.   Le autorità di vigilanza valutano le giustificazioni addotte dall'impresa per la scelta del metodo standardizzato da utilizzare per calcolare i parametri specifici dell'impresa. Ai fini di tale valutazione le autorità di vigilanza considerano se le ipotesi relative ai metodi standardizzati siano soddisfatte e se i dati siano rilevanti per il profilo di rischio dell'impresa.

Articolo 4

Valutazione della domanda

1.   L'autorità di vigilanza conferma il ricevimento della domanda dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione.

2.   L'autorità di vigilanza conferma la completezza o meno della domanda entro 30 giorni dal suo ricevimento. L'autorità di vigilanza considera completa una domanda di approvazione dell'uso di parametri specifici dell'impresa se detta domanda contiene tutte le informazioni e le prove documentali di cui all'articolo 1, paragrafi 3 e 4. Se l'autorità di vigilanza stabilisce che la domanda non è completa, informa immediatamente l'impresa di assicurazione o di riassicurazione che il periodo di approvazione non è iniziato e specifica il motivo per cui la domanda non è ritenuta completa.

3.   Il fatto che l'autorità di vigilanza abbia confermato che una domanda è completa non le impedisce di richiedere ulteriori informazioni necessarie per valutare la domanda. La richiesta specifica le ulteriori informazioni necessarie e i motivi della richiesta.

4.   La valutazione della domanda può comprendere richieste di aggiustamenti da parte delle autorità di vigilanza del modo in cui l'impresa propone di applicare il parametro specifico dell'impresa. Qualora l'autorità di vigilanza stabilisca che sarebbe possibile approvare la domanda relativa all'uso di un parametro specifico dell'impresa a condizione che siano effettuati aggiustamenti, notifica all'impresa di assicurazione o di riassicurazione senza indugio, per iscritto, gli aggiustamenti richiesti.

5.   I giorni compresi tra la data in cui l'autorità di vigilanza richiede tali informazioni o aggiustamenti e la data in cui riceve tali informazioni non sono inclusi nel periodo di sei mesi di cui al paragrafo 7.

6.   L'impresa di assicurazione o di riassicurazione informa l'autorità di vigilanza di qualsiasi modifica apportata ai dettagli della domanda. Se un'impresa di assicurazione o di riassicurazione informa l'autorità di vigilanza di una modifica apportata alla propria domanda, questa viene considerata come una nuova domanda salvo che:

a)

la modifica sia dovuta a una richiesta di ulteriori informazioni o aggiustamenti da parte dell'autorità di vigilanza; o

b)

l'autorità di vigilanza sia convinta che la modifica non influisca sensibilmente sulla valutazione della domanda da parte dell'autorità stessa.

7.   L'autorità di vigilanza garantisce l'adozione di una decisione in merito a una domanda entro sei mesi dal ricevimento di una domanda completa.

Articolo 5

Decisione sulla domanda

1.   Se l'autorità di vigilanza decide di respingere la domanda, comunica i motivi su cui è basata la decisione. L'autorità di vigilanza approva la domanda solo se è convinta della giustificazione addotta per la sostituzione di un sottoinsieme di parametri della formula standard.

2.   Quando l'autorità di vigilanza adotta una decisione su una domanda, la comunica senza indugio e per iscritto all'impresa di assicurazione o di riassicurazione nella stessa lingua in cui è stata redatta la domanda.

3.   L'autorità di vigilanza può decidere di approvare la domanda in riferimento ad alcuni, ma non a tutti, i segmenti o parametri indicati nella domanda.

Articolo 6

Revoca dell'approvazione da parte dell'autorità di vigilanza

L'autorità di vigilanza può revocare l'approvazione concessa a un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di usare il metodo dei parametri specifici dell'impresa se:

a)

l'impresa che è stata autorizzata a usare parametri specifici dell'impresa non soddisfa più le condizioni di cui all'articolo 101 della direttiva 2009/138/CE e agli articoli da 218 a 220 del regolamento delegato (UE) 2015/35;

b)

in circostanze debitamente giustificate, un'impresa di assicurazione o di riassicurazione intende applicare nuovamente i parametri standard, presentando all'autorità di vigilanza una domanda in cui indica i motivi dell'inadeguatezza dei parametri specifici dell'impresa e fornendo prove documentali al riguardo.

Articolo 7

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 12 del 17.1.2015, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).


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