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Document 32015R0057

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/57 della Commissione, del 15 gennaio 2015 , che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 della Commissione per quanto riguarda le norme sulla struttura delle licenze, dei certificati e degli altri documenti previsti dal regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio e dal regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio

OJ L 10, 16.1.2015, p. 19–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/57/oj

16.1.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 10/19


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/57 DELLA COMMISSIONE

del 15 gennaio 2015

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 della Commissione per quanto riguarda le norme sulla struttura delle licenze, dei certificati e degli altri documenti previsti dal regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio e dal regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (1), in particolare l'articolo 19, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Per attuare alcune risoluzioni adottate alla sedicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES) (3-14 marzo 2013), di seguito la «convenzione», è opportuno modificare alcune disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 della Commissione (2) e aggiungerne altre.

(2)

In particolare, in linea con la risoluzione Conf. 16.8 della CITES, dovrebbero essere inserite disposizioni destinate a consentire il rilascio di appositi certificati per gli strumenti musicali allo scopo di semplificare la circolazione transfrontaliera di tali strumenti a fini non commerciali e, in linea con la risoluzione Conf. 14.6 della CITES, dovrebbe essere introdotto un nuovo codice di origine X per gli «esemplari prelevati nell'ambiente marino non sottoposto alla giurisdizione di uno Stato».

(3)

Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012.

(4)

Poiché detto regolamento deve essere utilizzato in combinato disposto con il regolamento (CE) n. 865/2006, è importante che entrambi si applichino a decorrere dalla stessa data.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il commercio della flora e della fauna selvatiche,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 è così modificato:

1)

l'articolo 1 è così modificato:

a)

è inserito il seguente punto 5 bis:

«5 bis)

certificati di strumento musicale;»

;

b)

il punto 8 è sostituito dal seguente:

«8)

fogli aggiuntivi allegati ai certificati di proprietà personale, ai certificati per mostra itinerante e ai certificati di strumento musicale;»

;

2)

all'articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   I formulari sui quali sono redatte le licenze di importazione, le licenze di esportazione, i certificati di riesportazione, i certificati di proprietà personale, i certificati di collezione di campioni, i certificati di strumento musicale e le domande per il rilascio di tali documenti sono conformi al modello riportato nell'allegato I, eccettuati gli spazi riservati alle autorità nazionali.»

;

3)

gli allegati sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 gennaio 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 della Commissione, del 23 agosto 2012, che stabilisce norme sulla struttura delle licenze, dei certificati e degli altri documenti previsti dal regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio e che modifica il regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione (GU L 242 del 7.9.2012, pag. 13).


ALLEGATO

Gli allegati del regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 sono così modificati:

1)

l'allegato I è così modificato:

a)

le «Istruzioni e spiegazioni» che fanno riferimento al formulario «1 — Originale» sono così modificate:

i)

i punti 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«1.

Indicare nome e indirizzo completi del (ri)esportatore effettivo, non dei suoi rappresentanti. Nel caso di certificato di proprietà personale o certificato di strumento musicale, indicare nome e indirizzo completi del proprietario. Nel caso di certificato di strumento musicale, se il richiedente è diverso dal proprietario, indicare nome e indirizzo completi sia del proprietario che del richiedente e fornire al pertinente organo di gestione emittente copia dell'accordo di prestito stipulato tra proprietario e richiedente.

2.

La validità delle licenze di esportazione e dei certificati di riesportazione è limitata a sei mesi; quella delle licenze di importazione è limitata a dodici mesi. I certificati di proprietà personale e i certificati di strumento musicale sono validi per un massimo di tre anni. Scaduto il periodo di validità, questi documenti si considerano nulli e l'originale e tutte le copie devono essere immediatamente restituiti dal titolare all'organo di gestione emittente. Le licenze di importazione non sono valide quando il relativo documento CITES proveniente dal paese di (ri)esportazione sia stato utilizzato per la (ri)esportazione successivamente all'ultimo giorno di validità oppure quando l'introduzione nell'Unione avvenga più di sei mesi dopo la data di rilascio.

3.

Indicare nome e indirizzo completi dell'importatore effettivo, non dei suoi rappresentanti. Nel caso di certificato di proprietà personale e certificato di strumento musicale, non compilare la casella.»

;

ii)

il punto 5 è sostituito dal seguente:

«5.

Nel caso di certificato di proprietà personale o certificato di strumento musicale, non compilare la casella.»

;

iii)

il punto 8 è sostituito dal seguente:

«8.

La descrizione deve essere il più possibile precisa e deve comprendere uno dei codici a tre lettere di cui all'allegato VII del regolamento (CE) n. 865/2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio. Nel caso del certificato di strumento musicale, la descrizione dello strumento deve consentire all'organo competente di verificare che il certificato corrisponda all'esemplare importato o esportato; la descrizione deve comprendere elementi quali il nome del fabbricante, il numero di serie o altro mezzo di identificazione, ad esempio fotografie.»

;

iv)

al punto 13, è aggiunta la seguente riga:

«X

 

Esemplari prelevati nell'ambiente marino non sottoposto alla giurisdizione di uno Stato»

;

v)

al punto 14, la voce «Q Circhi e mostre itineranti» è sostituita da «Q Mostre itineranti (collezioni di campioni, circhi, serragli, collezioni botaniche, orchestre o collezioni museali utilizzati per l'esposizione al pubblico a fini commerciali)»;

b)

le «Istruzioni e spiegazioni» che fanno riferimento al formulario «2 — Copia per il titolare» sono così modificate:

i)

i punti 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«1.

Indicare nome e indirizzo completi del (ri)esportatore effettivo, non dei suoi rappresentanti. Nel caso di certificato di proprietà personale o certificato di strumento musicale, indicare nome e indirizzo completi del proprietario. Nel caso di certificato di strumento musicale, se il richiedente è diverso dal proprietario, indicare nome e indirizzo completi sia del proprietario che del richiedente e fornire al pertinente organo di gestione emittente copia dell'accordo di prestito stipulato tra proprietario e richiedente.

2.

La validità delle licenze di esportazione e dei certificati di riesportazione è limitata a sei mesi; quella delle licenze di importazione è limitata a dodici mesi. I certificati di proprietà personale e i certificati di strumento musicale sono validi per un massimo di tre anni. Scaduto il periodo di validità, questi documenti si considerano nulli e l'originale e tutte le copie devono essere immediatamente restituiti dal titolare all'organo di gestione emittente. Le licenze di importazione non sono valide quando il relativo documento CITES proveniente dal paese di (ri)esportazione sia stato utilizzato per la (ri)esportazione successivamente all'ultimo giorno di validità oppure quando l'introduzione nell'Unione avvenga più di sei mesi dopo la data di rilascio.

3.

Indicare nome e indirizzo completi dell'importatore effettivo, non dei suoi rappresentanti. Nel caso di certificato di proprietà personale e certificato di strumento musicale, non compilare la casella.»

;

ii)

il punto 5 è sostituito dal seguente:

«5.

Nel caso di certificato di proprietà personale e certificato di strumento musicale, non compilare la casella.»

;

iii)

il punto 8 è sostituito dal seguente:

«8.

La descrizione deve essere il più possibile precisa e deve comprendere uno dei codici a tre lettere di cui all'allegato VII del regolamento (CE) n. 865/2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio. Nel caso del certificato di strumento musicale, la descrizione dello strumento deve consentire all'autorità competente di verificare che il certificato corrisponda all'esemplare importato o esportato; la descrizione deve comprendere elementi quali il nome del fabbricante, il numero di serie o altro mezzo di identificazione, ad esempio fotografie.»

;

iv)

al punto 13, è aggiunta la seguente riga:

«X

 

Esemplari prelevati nell'ambiente marino non sottoposto alla giurisdizione di uno Stato»

;

v)

al punto 14, la voce «Q Circhi e mostre itineranti» è sostituita da «Q Mostre itineranti (collezioni di campioni, circhi, serragli, collezioni botaniche, orchestre o collezioni museali utilizzati per l'esposizione al pubblico a fini commerciali)»;

c)

le «Istruzioni e spiegazioni» che fanno riferimento al formulario «3 — Copia da restituire dagli uffici doganali all'organo di gestione emittente» sono così modificate:

i)

i punti 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«1.

Indicare nome e indirizzo completi del (ri)esportatore effettivo, non dei suoi rappresentanti. Nel caso di certificato di proprietà personale o certificato di strumento musicale, indicare nome e indirizzo completi del proprietario. Nel caso di certificato di strumento musicale, se il richiedente è diverso dal proprietario, indicare nome e indirizzo completi sia del proprietario che del richiedente e fornire al pertinente organo di gestione emittente copia dell'accordo di prestito stipulato tra proprietario e richiedente.

2.

La validità delle licenze di esportazione e dei certificati di riesportazione è limitata a sei mesi; quella delle licenze di importazione è limitata a dodici mesi. I certificati di proprietà personale e i certificati di strumento musicale sono validi per un massimo di tre anni. Scaduto il periodo di validità, questi documenti si considerano nulli e l'originale e tutte le copie devono essere immediatamente restituiti dal titolare all'organo di gestione emittente. Le licenze di importazione non sono valide quando il relativo documento CITES proveniente dal paese di (ri)esportazione sia stato utilizzato per la (ri)esportazione successivamente all'ultimo giorno di validità oppure quando l'introduzione nell'Unione avvenga più di sei mesi dopo la data di rilascio.

3.

Indicare nome e indirizzo completi dell'importatore effettivo, non dei suoi rappresentanti. Nel caso di certificato di proprietà personale e certificato di strumento musicale, non compilare la casella.»

;

ii)

il punto 5 è sostituito dal seguente:

«5.

Nel caso di certificato di proprietà personale e certificato di strumento musicale, non compilare la casella.»

;

iii)

il punto 8 è sostituito dal seguente:

«8.

La descrizione deve essere il più possibile precisa e deve comprendere uno dei codici a tre lettere di cui all'allegato VII del regolamento (CE) n. 865/2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio. Nel caso del certificato di strumento musicale, la descrizione dello strumento deve consentire all'autorità competente di verificare che il certificato corrisponda all'esemplare importato o esportato; la descrizione deve comprendere elementi quali il nome del fabbricante, il numero di serie o altro mezzo di identificazione, ad esempio fotografie.»

;

iv)

al punto 13, è aggiunta la seguente riga:

«X

 

Esemplari prelevati nell'ambiente marino non sottoposto alla giurisdizione di uno Stato»

;

v)

al punto 14, la voce «Q Circhi e mostre itineranti» è sostituita da «Q Mostre itineranti (collezioni di campioni, circhi, serragli, collezioni botaniche, orchestre o collezioni museali utilizzati per l'esposizione al pubblico a fini commerciali)»;

d)

le «Istruzioni e spiegazioni» che fanno riferimento al formulario «5 — Domanda» sono così modificate:

i)

il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1.

Indicare nome e indirizzo completi del (ri)esportatore effettivo, non dei suoi rappresentanti. Nel caso di certificato di proprietà personale o certificato di strumento musicale, indicare nome e indirizzo completi del proprietario. Nel caso di certificato di strumento musicale, se il richiedente è diverso dal proprietario, indicare nome e indirizzo completi sia del proprietario che del richiedente e fornire al pertinente organo di gestione emittente copia dell'accordo di prestito stipulato tra proprietario e richiedente.»

;

ii)

il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3.

Indicare nome e indirizzo completi dell'importatore effettivo, non dei suoi rappresentanti. Nel caso di certificato di proprietà personale e certificato di strumento musicale, non compilare la casella.»

;

iii)

il punto 5 è sostituito dal seguente:

«5.

Nel caso di certificato di proprietà personale e certificato di strumento musicale, non compilare la casella.»

;

iv)

il punto 8 è sostituito dal seguente:

«8.

La descrizione deve essere il più possibile precisa e deve comprendere uno dei codici a tre lettere di cui all'allegato VII del regolamento (CE) n. 865/2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio. Nel caso del certificato di strumento musicale, la descrizione dello strumento deve consentire all'autorità competente di verificare che il certificato corrisponda all'esemplare importato o esportato; la descrizione deve comprendere elementi quali il nome del fabbricante, il numero di serie o altro mezzo di identificazione, ad esempio fotografie.»

;

v)

al punto 13, è aggiunta la seguente riga:

«X

 

Esemplari prelevati nell'ambiente marino non sottoposto alla giurisdizione di uno Stato»

;

vi)

al punto 14, la voce «Q Circhi e mostre itineranti» è sostituita da «Q Mostre itineranti (collezioni di campioni, circhi, serragli, collezioni botaniche, orchestre o collezioni museali utilizzati per l'esposizione al pubblico a fini commerciali)»;

2)

l'allegato III è così modificato:

a)

nelle «Istruzioni e spiegazioni» che fanno riferimento al formulario «Originale» al punto 14 è inserita la seguente riga:

«X

 

Esemplari prelevati nell'ambiente marino non sottoposto alla giurisdizione di uno Stato»

;

b)

nelle «Istruzioni e spiegazioni» che fanno riferimento al formulario «Domanda» al punto 14 è inserita la seguente riga:

«X

 

Esemplari prelevati nell'ambiente marino non sottoposto alla giurisdizione di uno Stato»

;

3)

nell'allegato IV, l'intestazione in alto a destra è sostituita dalla seguente:

«CERTIFICATO PER MOSTRA ITINERANTE

CERTIFICATO DI PROPRIETÀ PERSONALE

CERTIFICATO DI STRUMENTO MUSICALE

FOGLIO AGGIUNTIVO»

;

4)

l'allegato V è così modificato:

a)

nelle «Istruzioni e spiegazioni» che fanno riferimento al formulario «1 — Originale» al punto 9 è inserita la seguente riga:

«X

 

Esemplari prelevati nell'ambiente marino non sottoposto alla giurisdizione di uno Stato»

;

b)

nelle «Istruzioni e spiegazioni» che fanno riferimento al formulario «3 — Domanda» al punto 9 è inserita la seguente riga:

«X

 

Esemplari prelevati nell'ambiente marino non sottoposto alla giurisdizione di uno Stato»

.


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