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Document 32015R0001

Regolamento delegato (UE) 2015/1 della Commissione, del 30 settembre 2014 , che integra il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle notifiche periodiche delle provvigioni applicate dalle agenzie di rating del credito ai fini della vigilanza continuativa da parte dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati Testo rilevante ai fini del SEE

OJ L 2, 6.1.2015, p. 1–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/1/oj

6.1.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 2/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/1 DELLA COMMISSIONE

del 30 settembre 2014

che integra il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle notifiche periodiche delle provvigioni applicate dalle agenzie di rating del credito ai fini della vigilanza continuativa da parte dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito (1), in particolare l’articolo 21, paragrafo 4 bis, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 11, paragrafo 3, e l’allegato I, sezione E, parte II, punto 2, del regolamento (CE) n. 1060/2009 impongono alle agenzie di rating del credito di comunicare annualmente all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM) l’elenco delle provvigioni applicate a ciascun cliente per ogni rating del credito ed eventuali servizi ausiliari, nonché la politica tariffaria, compresa la struttura delle provvigioni e i criteri di fissazione dei prezzi in relazione ai rating del credito per le diverse classi di attività valutate. È essenziale prevedere i dettagli tecnici relativi al contenuto che le agenzie di rating del credito devono comunicare e al formato che devono utilizzare per rispettare gli obblighi e per consentire all’AESFEM di esercitare i suoi poteri di vigilanza continuativa.

(2)

Per ridurre i conflitti di interesse e promuovere la concorrenza leale nel mercato dei rating del credito, l’AESFEM dovrebbe assicurare che le politiche e le procedure tariffarie e le provvigioni applicate dalle agenzie di rating del credito ai clienti non siano discriminatorie. Le provvigioni di entità diversa applicate per il medesimo tipo di servizio dovrebbero essere dettate unicamente da differenze in termini di costi effettivi per la fornitura del servizio a clienti diversi. Inoltre, le provvigioni applicate ad un determinato emittente per i servizi di rating del credito non dovrebbero dipendere dai risultati o dall’esito del lavoro svolto.

(3)

Le informazioni sulle provvigioni che le agenzie di rating del credito registrate sono tenute a trasmettere dovrebbero consentire all’AESFEM di individuare i rating del credito che richiedano un controllo più approfondito ed eventualmente un ulteriore seguito da parte delle autorità di vigilanza. Provvigioni simili dovrebbero essere applicate per i rating del credito e per i servizi ausiliari aventi caratteristiche analoghe, in quanto provvigioni di entità diversa dovrebbero essere dettate unicamente da differenze in termini di costo. Le informazioni raccolte dovrebbero consentire all’AESFEM di individuare, per ogni agenzia di rating del credito registrata, i servizi equiparabili e le rispettive provvigioni e quindi di rilevare eventuali deviazioni significative delle provvigioni applicate. L’AESFEM può successivamente procedere a indagini per accertare che le predette provvigioni siano fissate secondo politiche e procedure tariffarie legittime e che le differenze di entità basate su differenze di costo siano in linea con i principi della concorrenza leale, non siano dovute a conflitti di interesse e non dipendano dai risultati o dall’esito del lavoro svolto.

(4)

Le politiche e le procedure tariffarie dovrebbero essere comunicate per ogni tipo di rating. A fini della comunicazione e per distinguere chiaramente ciascuna politica e procedura tariffaria e i rispettivi aggiornamenti, ogni versione delle politiche tariffarie, assieme agli schemi tariffari, ai programmi tariffari e alle procedure rispettivi, dovrebbe avere un numero identificativo. Per tutti gli altri fini, le politiche tariffarie dovrebbero includere le strutture tariffarie o gli schemi tariffari, nonché i criteri di fissazione dei prezzi che possono essere applicati dalla persona o dalle persone che negoziano le provvigioni da applicare per ogni rating del credito. Le politiche tariffarie dovrebbero includere anche i programmi basati sulla frequenza o altri tipi di programmi tariffari di cui l’entità o il sottoscrittore oggetto di valutazione può beneficiare in termini di provvigioni di entità diversa per singolo rating o per insieme di rating. Le agenzie di rating del credito dovrebbero registrare tutti i casi in cui le politiche tariffarie, gli schemi tariffari, i programmi tariffari e le procedure non sono stati applicati e tutti i casi di scostamento dalla politica tariffaria per singoli rating, indicando chiaramente i rating del credito in questione.

(5)

Le agenzie di rating del credito appartenenti ad un gruppo dovrebbero poter comunicare i dati di rating separatamente all’AESFEM o incaricare una delle altre agenzie di rating del credito del gruppo di trasmettere i dati per conto di tutti i membri del gruppo soggetti agli obblighi di comunicazione.

(6)

Ai fini del presente regolamento, la «strutturazione di un’emissione di debito» e l’«emissione di debito» devono intendersi come comprensive di strumenti finanziari o altre attività derivanti da un’operazione o da uno schema di cartolarizzazione di cui all’articolo 4, punto 61, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(7)

Per consentire alle agenzie di rating del credito registrate di mettere in atto sistemi e procedure adeguati sulla base delle specifiche tecniche emanate dall’AESFEM e per assicurare una comunicazione corretta e completa dei dati sulle provvigioni, le agenzie di rating del credito registrate dovrebbero comunicare per la prima volta i dati su singole provvigioni nove mesi dopo l’entrata in vigore del presente regolamento. La prima comunicazione dovrebbe riguardare i dati sulle provvigioni relativi al periodo a partire dall’entrata in vigore del presente regolamento. Tale obbligo non dovrebbe essere interpretato come un esonero delle agenzie di rating del credito registrate dall’obbligo di comunicazione periodica delle informazioni sulle provvigioni ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1060/2009 durante il periodo transitorio.

(8)

Le politiche e le procedure tariffarie dovrebbero essere fornite su base continuativa, in modo che le modifiche sostanziali siano comunicate senza indebito ritardo dopo l’adozione e al più tardi 30 giorni dopo l’attuazione. Le informazioni da comunicare dovrebbero essere fornite in un formato standard per consentire all’AESFEM di riceverle ed elaborarle automaticamente nei sistemi interni. Tenuto conto delle difficoltà tecniche e dei progressi tecnici nel tempo, è probabile che alcune istruzioni tecniche riguardanti la trasmissione o il formato dei file che le agenzie di rating registrate devono presentare debbano essere aggiornate e rese note dall’AESFEM mediante comunicazioni o orientamenti specifici.

(9)

Quando un’agenzia di rating del credito non rispetta gli obblighi di comunicazione, l’AESFEM dovrebbe poter chiedere le informazioni mediante decisione emanata a norma dell’articolo 23 ter, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1060/2009, o adottare altre misure di indagine.

(10)

Il presente regolamento è basato sui progetti di norme tecniche di regolamentazione presentati dall’AESFEM alla Commissione a norma dell’articolo 10 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(11)

L’AESFEM ha condotto una consultazione pubblica aperta sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Principi generali

1.   Le agenzie di rating del credito registrate trasmettono all’AESFEM quanto segue:

a)

le politiche e le procedure tariffarie, ai sensi dell’articolo 2;

b)

i dati relativi alle provvigioni applicate per le attività di rating del credito fornite secondo il modello «paga l’emittente» (issuer-pays), ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1;

c)

i dati relativi alle provvigioni applicate per le attività di rating del credito fornite secondo il modello «paga l’investitore» (investor-pays) o «paga il sottoscrittore» (subscriber-pays), ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2.

2.   Le agenzie di rating del credito registrate assicurano l’accuratezza e la completezza delle informazioni e dei dati comunicati all’AESFEM.

3.   Per i gruppi di agenzie di rating del credito, i membri del gruppo possono incaricare un membro di effettuare per loro conto le comunicazioni previste dal presente regolamento. Le agenzie di rating del credito per conto delle quali viene effettuata la comunicazione sono indicate nei dati comunicati all’AESFEM.

Articolo 2

Politiche e procedure tariffarie

1.   Le agenzie di rating del credito registrate forniscono all’AESFEM le politiche tariffarie, la struttura tariffaria o gli schemi tariffari e i criteri di fissazione dei prezzi in relazione alle entità valutate o agli strumenti finanziari sui quali emettono il rating del credito e, se del caso, le politiche tariffarie riguardanti i servizi ausiliari.

2.   Le agenzie di rating del credito registrate assicurano che per ogni tipo di rating del credito offerto le politiche tariffarie contengano o siano corredate dei seguenti elementi:

a)

i nomi delle persone responsabili dell’approvazione e dell’aggiornamento delle politiche tariffarie, degli schemi tariffari e/o dei programmi tariffari, ivi compresi le persone responsabili della fissazione delle provvigioni, l’identificativo interno, la funzione e il servizio interno a cui appartengono;

b)

gli orientamenti interni per l’applicazione dei criteri tariffari nelle politiche tariffarie, negli schemi tariffari e/o nei programmi tariffari relativamente alla fissazione delle singole provvigioni;

c)

la descrizione dettagliata della gamma o dello schema tariffari e dei criteri applicabili ai diversi tipi di provvigioni, compresi quelli previsti nello schema tariffario;

d)

la descrizione dettagliata di ogni programma tariffario, compresi i programmi basati sulle relazioni, i programmi basati sulla frequenza d’uso, i programmi fedeltà o altri programmi, ivi compresi i criteri di applicazione e la gamma tariffaria, di cui possono beneficiare singoli rating o insieme di rating;

e)

se del caso, qualora vi sia una relazione o un collegamento tra le provvigioni applicate per i servizi di rating del credito e i servizi ausiliari o ogni altro servizio fornito al cliente di cui alla definizione dell’allegato I, sezione E, parte II, punto 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1060/2009 («cliente»), le regole e i principi tariffari che devono essere utilizzati dall’agenzia di rating del credito e/o dalle entità appartenenti al gruppo dell’agenzia di rating del credito ai sensi degli articoli 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE del Consiglio (4), nonché da ogni entità legata all’agenzia di rating del credito o altra impresa del gruppo dell’agenzia di rating da una relazione ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE;

f)

il campo di applicazione geografico della politica tariffaria, dello schema tariffario o del programma tariffario in termini di ubicazione dei clienti e l’agenzia o le agenzie di rating del credito che applicano la politica tariffaria, lo schema tariffario o il programma tariffario;

g)

i nomi delle persone autorizzate a fissare le provvigioni e gli altri oneri secondo la politica tariffaria, lo schema tariffario o il programma tariffario, ivi compresi le persone responsabili della fissazione delle provvigioni, l’identificativo interno, la funzione e il servizio interno a cui appartengono.

3.   Le agenzie di rating del credito registrate assicurano che le procedure tariffarie contengano o siano corredate dei seguenti elementi:

a)

i nomi delle persone responsabili dell’approvazione e dell’aggiornamento delle procedure di attuazione delle politiche tariffarie, ivi compresi le persone responsabili della fissazione delle provvigioni, l’identificativo interno, la funzione e il servizio interno a cui appartengono;

b)

la descrizione dettagliata delle procedure e dei controlli in atto per assicurare e monitorare il rigoroso rispetto delle politiche tariffarie;

c)

la descrizione dettagliata delle procedure in atto per la riduzione delle provvigioni o per altro scostamento dallo schema tariffario o dal programma tariffario;

d)

i nomi delle persone direttamente responsabili di monitorare l’applicazione delle politiche tariffarie alle singole provvigioni, ivi compresi l’identificativo interno, la funzione e il servizio interno a cui appartengono;

e)

i nomi delle persone direttamente responsabili di assicurare che le singole provvigioni rispettino le politiche tariffarie, ivi compresi l’identificativo interno, la funzione e il servizio interno a cui appartengono;

f)

la descrizione dettagliata delle misure da adottare in caso di violazione delle politiche tariffarie, degli schemi tariffari, dei programmi tariffari e delle procedure;

g)

la descrizione dettagliata della procedura per comunicare all’AESFEM le violazioni rilevanti delle politiche o delle procedure tariffarie che possono comportare una violazione dell’allegato I, sezione B, punto 3 ter, del regolamento (CE) n. 1060/2009.

Articolo 3

Elenco delle provvigioni applicate ad ogni cliente

1.   Le agenzie di rating del credito registrate che forniscono rating del credito secondo il modello «paga l’emittente» comunicano all’AESFEM le provvigioni applicate a ogni cliente per ogni rating ed eventuali servizi ausiliari sia per persona giuridica che come aggregato per gruppo di società.

2.   Le agenzie di rating del credito registrate che forniscono rating del credito secondo il modello «paga l’investitore» o «paga il sottoscrittore» forniscono all’AESFEM, per ogni cliente, il totale delle provvigioni applicate per detti servizi e per i servizi ausiliari forniti.

3.   Tutte le deviazioni dalle politiche o dalle procedure tariffarie o la mancata applicazione ad un rating della politica tariffaria, dello schema tariffario o del programma tariffario o della procedura tariffaria sono registrate dalle agenzie di rating del credito registrate nel formato di cui alla tabella 1 dell’allegato II, con la chiara indicazione dei principali motivi della deviazione e del rating in questione. La registrazione è messa prontamente a disposizione dell’AESFEM su richiesta.

Articolo 4

Tipi di rating del credito

Le agenzie di rating del credito classificano i rating da comunicare in base ai tipi definiti all’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2015/2 della Commissione (5).

Articolo 5

Dati da comunicare

1.   Le agenzie di rating del credito registrate forniscono all’AESFEM gli elementi di cui all’articolo 2, paragrafi 2 e 3, e i dati di cui all’allegato I, tabelle da 1 a 4, nonché, in file separati, le politiche tariffarie, gli schemi tariffari, i programmi tariffari e le procedure.

2.   Le agenzie di rating del credito registrate forniscono all’AESFEM i dati di cui all’allegato II, tabelle 1 e 2, relativi alle provvigioni per ogni singolo rating emesso e le provvigioni applicate a ciascun cliente per i rating del credito ed eventuali servizi ausiliari, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1.

3.   Le agenzie di rating del credito registrate che hanno fornito rating del credito secondo il modello «paga l’investitore» o «paga il sottoscrittore» forniscono all’AESFEM i dati di cui all’allegato III, tabella 1, per ciascun cliente dei servizi di rating del credito forniti, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2.

4.   I dati specificati nell’allegato I, tabelle da 1 a 4, nell’allegato II, tabelle 1 e 2, e nell’allegato III, tabella 1, sono comunicati all’AESFEM in file separati.

Articolo 6

Prima comunicazione

1.   Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento le agenzie di rating del credito registrate forniscono all’AESFEM i dati compilando le tabelle da 1 a 4 dell’allegato I, e le trasmettono in file separati le politiche tariffarie, gli schemi tariffari, i programmi tariffari e le procedure che applicano per ogni tipo di rating del credito in cui sono attive, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1.

2.   La prima comunicazione sulle provvigioni di cui all’articolo 5, paragrafi 2 e 3, viene trasmessa all’AESFEM nove mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento e include i dati raccolti a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento fino al 30 giugno 2015.

3.   La seconda comunicazione sulle provvigioni di cui all’articolo 5, paragrafi 2 e 3, viene trasmessa all’AESFEM entro il 31 marzo 2016 e comprende i dati raccolti dal 1o luglio 2015 al 31 dicembre 2015.

Articolo 7

Comunicazione continuativa

1.   Fatti salvi gli obblighi di prima comunicazione di cui all’articolo 6, le informazioni presentate a norma dell’articolo 5 sono trasmesse annualmente entro il 31 marzo e includono i dati e le politiche tariffarie, gli schemi tariffari, i programmi tariffari e le procedure relativi all’anno civile precedente.

2.   Fatto salvo il paragrafo 1, le modifiche sostanziali delle politiche tariffarie, degli schemi tariffari, dei programmi tariffari e delle procedure sono comunicate all’AESFEM su base continuativa senza indebito ritardo dopo l’adozione ed entro 30 giorni dall’attuazione.

3.   Le agenzie di rating del credito registrate comunicano immediatamente all’AESFEM eventuali circostanze eccezionali che possano impedire temporaneamente o ritardare la comunicazione ai sensi del presente regolamento.

Articolo 8

Procedure di comunicazione

1.   Le agenzie di rating del credito trasmettono file di dati conformemente alle istruzioni tecniche impartite dall’AESFEM e utilizzando il sistema di comunicazione stabilito dalla stessa Autorità.

2.   Le agenzie di rating del credito registrate conservano i file di dati inviati all’AESFEM e da questa ricevuti ai sensi dell’articolo 5, nonché le registrazioni delle deviazioni di cui all’articolo 3, paragrafo 3, in formato elettronico per almeno cinque anni. I file sono messi a disposizione dell’AESFEM su richiesta.

3.   Se l’agenzia di rating del credito registrata riscontra errori materiali nei dati comunicati, ne informa l’AESFEM senza indebito ritardo e correggere i dati in questione conformemente alle istruzioni tecniche impartite dall’AESFEM.

Articolo 9

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 302 del 17.11.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

(4)  Settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, basata sull’articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti consolidati (GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1).

(5)  Regolamento delegato (UE) 2015/2 della Commissione, del 30 settembre 2014, che integra il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per la presentazione delle informazioni che le agenzie di rating del credito mettono a disposizione dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (cfr. pag. 24 della presente Gazzetta ufficiale).


ALLEGATO I

Tabella 1

Comunicazione delle politiche tariffarie in vigore per classe di rating e degli aggiornamenti successivi significativi

N.

Nome del campo

Descrizione

Tipo

Norma

1

Identificativo dell’agenzia di rating del credito

Codice utilizzato per identificare l’agenzia di rating del credito notificante. È attribuito dall’AESFEM al momento della registrazione.

Obbligatorio

 

2

Ambito dell’agenzia di rating del credito

Individua le agenzie di rating del credito che applicano la politica tariffaria.

Obbligatorio

ISO 17442

3

Identificativo della politica tariffaria

Identificativo unico della politica tariffaria da mantenere nel tempo. Tutte le modifiche diverse da quelle dell’ambito dei tipi di rating coperti dalla politica tariffaria dovrebbero mantenere lo stesso identificativo unico. Le modifiche dell’ambito richiedono un nuovo identificativo della politica tariffaria.

Obbligatorio

Identificativo della politica tariffaria nel formato «PP_[identificativo interno della politica tariffaria]».

4

Data di validità della politica tariffaria

Data di inizio della validità della politica tariffaria.

Obbligatorio

Formato della data secondo ISO 8601 (AAAA-MM-GG)

5

Data di cessazione della politica tariffaria

Data di cessazione della validità della politica tariffaria.

Obbligatorio

Formato della data secondo ISO 8601 (AAAA-MM-GG) o 9999-01-01

6

Indicazione del modello

Indica se la politica tariffaria si basa sul modello «paga l’emittente» o sul modello «paga l’investitore» o «paga il sottoscrittore». L’AESFEM ritiene che le agenzie di rating del credito possano fornire i servizi sulla base di più di un modello ed è dunque possibile che la stessa politica tariffaria sia utilizzata per entrambe le tipologie di modelli. In tal caso possono essere selezionati sia I che S.

Obbligatorio

«I» per il modello «paga l’emittente», e/o

«S» per il modello «paga l’investitore» o «paga il sottoscrittore»

7

Ambito di applicazione della politica tariffaria

Descrizione del tipo di rating o dei servizi ausiliari compresi o coperti dalla politica tariffaria.

Obbligatorio

Indica se la politica tariffaria si applica a uno o più dei seguenti elementi:

«All» (tutti)

«C» per i rating di società (escluse le obbligazioni garantite)

«S» per i rating degli emittenti sovrani e i rating delle finanze pubbliche

«T» per i rating degli strumenti finanziari strutturati

«B» per i rating delle obbligazioni garantite

«O» per altri tipi di rating

«A» per i servizi ausiliari

8

Segmento di attività della politica tariffaria

Per i rating di società indica se la politica tariffaria si applica ai rating di uno dei seguenti segmenti di attività: i) finanziario, ii) assicurativo, iii) altre società.

Obbligatorio

Da compilare solo se è stato inserito «C» nel campo 7 «Ambito di applicazione della politica tariffaria»

Indica se la politica tariffaria si applica a uno o più dei seguenti elementi:

«All» (tutti)

FI - per gli enti finanziari, comprese banche, intermediari e dealer

IN - per tipologie di rating assicurativi

CO - per gli emittenti societari che non appartengono alle classi FI o IN

9

Classe di attività della politica tariffaria

Per la comunicazione dei rating di strumenti finanziari strutturati indica se la politica tariffaria si applica ai rating in uno dei seguenti segmenti: i) RMBS, ii) ABS, iii) CMBS, iv) CDO, v) ABCP, vi) altro.

Obbligatorio

Da compilare solo se è stato inserito «T» nel campo 7 «Ambito di applicazione della politica tariffaria»

Indica se la politica tariffaria si applica a uno o più dei seguenti elementi:

«All» (tutti)

«RMBS» per i rating di RMBS;

«ABS» per i rating di ABS;

«CMBS» per i rating di CMBS;

«CDO» per i rating di CDO;

«ABCP» per i rating di ABCP;

«OTH» altro

10

Settore

Per la comunicazione dei rating di emittenti sovrani e finanze pubbliche indica se la politica tariffaria si applica ai rating in uno dei seguenti segmenti: i) rating di Stati, ii) rating di autorità regionali o locali, iii) rating di organizzazioni sovranazionali (diverse dalle istituzioni finanziarie internazionali), iv) rating di enti pubblici, v) rating di istituzioni finanziarie internazionali.

Obbligatorio

Da compilare solo se è stato inserito «S» nel campo 7 «Ambito di applicazione della politica tariffaria»

Indica se la politica tariffaria si applica a uno o più dei seguenti elementi:

«All» (tutti)

«SV» - rating di Stati

«SM» - rating di autorità regionali o locali

«SO» - rating di organizzazioni sovranazionali diverse da IF

«PE» - rating di enti pubblici

«IF» - istituzioni finanziarie internazionali

11

Politica tariffaria precedente

Identifica la politica tariffaria precedente sostituita dalla politica vigente.

Obbligatorio

Da compilare se la politica tariffaria vigente cambia l’ambito di applicazione di una precedente politica tariffaria

Identificativo della politica tariffaria nel formato «PP_[identificativo interno della politica tariffaria]».

12

Nome del file della politica tariffaria

Nome del file della politica tariffaria. Trasmesso in formato ZIP

Obbligatorio

 


Tabella 2

Comunicazione degli schemi tariffari in vigore per classe di rating e degli aggiornamenti successivi significativi

N.

Nome del campo

Descrizione

Tipo

Norma

1

Identificativo dell’agenzia di rating del credito

Codice utilizzato per identificare l’agenzia di rating del credito notificante. È attribuito dall’AESFEM al momento della registrazione.

Obbligatorio

 

2

Ambito dell’agenzia di rating del credito

Individua le agenzie di rating del credito che applicano lo schema tariffario

Obbligatorio

ISO 17442

3

Identificativo dello schema tariffario

Identificativo unico dello schema tariffario da mantenere nel tempo. Tutte le modifiche diverse da quelle dell’ambito dei tipi di rating coperti dallo schema tariffario dovrebbero mantenere lo stesso identificativo unico. Le modifiche dell’ambito richiedono un nuovo identificativo dello schema tariffario.

Obbligatorio

Identificativo dello schema tariffario nel formato «FS_[identificativo interno dello schema tariffario]»

4

Identificativo della politica tariffaria

Identifica la politica tariffaria attuata dallo schema tariffario. Questo identificativo corrisponde all’identificativo (agli identificativi) indicato nella tabella 1 dell’allegato I.

Obbligatorio

Identificativo della politica tariffaria nel formato «PP_[identificativo interno della politica tariffaria]»

5

Data di validità dello schema tariffario

Data di inizio della validità dello schema tariffario.

Obbligatorio

Formato della data secondo ISO 8601 (AAAA-MM-GG)

6

Data di cessazione dello schema tariffario

Data di cessazione della validità dello schema tariffario.

Obbligatorio

Formato della data secondo ISO 8601 (AAAA-MM-GG) o 9999-01-01

7

Indicazione del modello

Indica se lo schema tariffario si basa sul modello «paga l’emittente» o sul modello «paga l’investitore».

Obbligatorio

«I» per il modello «paga l’emittente»

«S» per il modello «paga l’investitore» o «paga il sottoscrittore»

8

Tipo di rating coperto dello schema tariffario

Descrizione del tipo di rating o dei servizi ausiliari coperti dallo schema tariffario.

Obbligatorio

Indica se lo schema tariffario si applica a uno o più dei seguenti elementi:

«All» (tutti)

«C» per i rating di società (escluse le obbligazioni garantite)

«S» per i rating degli emittenti sovrani e i rating delle finanze pubbliche

«T» per i rating degli strumenti finanziari strutturati

«B» per i rating delle obbligazioni garantite

«O» per altri tipi di rating

«A» per i servizi ausiliari

9

Segmento di attività dello schema tariffario

Per i rating di società indica se lo schema tariffario si applica ai rating di uno dei seguenti segmenti di attività: i) finanziario, ii) assicurativo, iii) altre società.

Obbligatorio

Da compilare solo se è stato inserito «C» nel campo 8 «Tipo di rating coperto dallo schema tariffario»

Indica se lo schema tariffario si applica a uno o più dei seguenti elementi:

«All» (tutti)

«FI» - per gli enti finanziari, comprese banche, intermediari e dealer

«IN» - per tipi di rating assicurativi

«CO» - per gli emittenti societari che non appartengono alle classi FI o IN

10

Classe di attività dello schema tariffario

Per la comunicazione dei rating di strumenti finanziari strutturati indica se lo schema tariffario si applica ai rating di uno dei seguenti segmenti: i) RMBS, ii) ABS, iii) CMBS, iv) CDO, v) ABCP, vi) altro.

Obbligatorio

Da compilare solo se è stato inserito «T» nel campo 8 «Tipo di rating coperto dallo schema tariffario»

Indica se lo schema tariffario si applica a uno o più dei seguenti elementi:

«All» (tutti)

«RMBS» per i rating di RMBS

«ABS» per i rating di ABS

«CMBS» per i rating dei CMBS

«CDO» per i rating di CDO

«ABCP» per i rating di ABCP

«OTH» altro

11

Settore dello schema tariffario

Per la comunicazione dei rating di emittenti sovrani e finanze pubbliche indica se lo schema tariffario si applica ai rating in uno dei seguenti segmenti: i) rating di Stati, ii) rating di autorità regionali o locali, iii) rating di organizzazioni sovranazionali (diverse dalle istituzioni finanziarie internazionali), iv) rating di enti pubblici, v) rating di istituzioni finanziarie internazionali.

Obbligatorio

Da compilare solo se è stato inserito «S» nel campo 8 «Tipo di rating coperto dallo schema tariffario»

Indica se lo schema tariffario si applica a uno o più dei seguenti elementi:

«All» (tutti)

«SV» - rating di Stati

«SM» - rating di autorità regionali o locali

«SO» - rating di organizzazioni sovranazionali diverse da IF

«PE» - rating di enti pubblici

«IF» - istituzioni finanziarie internazionali

12

Sottoclassi di attività dello schema tariffario

Definisce le sottoclassi di attività per i rating di strumenti finanziari strutturati.

Obbligatorio

Da compilare solo se è stato inserito «T» nel campo 8 e «ABS», «RMBS», «CDO» o «OTH» nel campo «Classe di attività».

Indica se lo schema tariffario si applica a uno o più dei seguenti elementi:

«All» (tutti)

CCS - se ABS: titoli garantiti da crediti su carte di credito

ALB - se ABS: titoli garantiti da prestiti per l’acquisto di un autoveicolo

CNS - se ABS: titoli garantiti da prestiti al consumo

SME - se ABS: titoli garantiti da prestiti alle piccole e medie imprese

LES - se ABS: titoli garantiti da leasing a privati o imprese

HEL - se RMBS: prestiti ipotecari per i consumi

PRR - se RMBS: RMBS di prima qualità

NPR - se RMBS: RMBS non di prima qualità

CFH - se CDO: cash flow e hybrid CDO/CLO

SDO - se CDO: CDO/CLO sintetici

MVO - se CDO: market value CDO

SIV - se OTH: structured investment vehicles (veicoli di investimento strutturato)

ILS - se OTH: titoli collegati ad assicurazioni (insurance-linked securities)

DPC - se OTH: veicoli di cartolarizzazione del tipo derivative product companies

SCB - se OTH: obbligazioni garantite strutturate

OTH - altro

13

Schema tariffario precedente

Identifica lo schema tariffario precedente sostituito dallo schema tariffario vigente.

Da compilare se lo schema tariffario vigente cambia l’ambito di applicazione di un precedente schema tariffario

Identificativo dello schema tariffario nel formato «FS_[identificativo interno dello schema tariffario]»

14

Nome del file dello schema tariffario

Nome del file dello schema tariffario. Trasmesso in formato ZIP

Obbligatorio

 


Tabella 3

Comunicazione dei programmi tariffari in vigore per classe di rating e degli aggiornamenti successivi significativi

N.

Nome del campo

Descrizione

Tipo

Norma

1

Identificativo dell’agenzia di rating del credito

Codice utilizzato per identificare l’agenzia di rating del credito notificante. È attribuito dall’AESFEM al momento della registrazione.

Obbligatorio

 

2

Ambito dell’agenzia di rating del credito

Individua le agenzie di rating del credito che applicano il programma tariffario

Obbligatorio

ISO 17442

3

Identificativo del programma tariffario

Identificativo unico del programma tariffario da mantenere nel tempo. Tutte le modifiche diverse da quelle dell’ambito dei tipi di rating coperti dal programma tariffario o del tipo di programma dovrebbero mantenere lo stesso identificativo unico. Le modifiche dell’ambito richiedono un nuovo identificativo del programma tariffario.

Obbligatorio

Identificativo del programma tariffario nel formato «FP_[identificativo interno del programma tariffario]»

4

Identificativo della politica tariffaria

Indica la politica tariffaria attuata dal programma tariffario. Questo identificativo corrispondere all’identificativo (agli identificativi) indicato nella tabella 1 dell’allegato I.

Obbligatorio

Identificativo della politica tariffaria nel formato «PP_[identificativo interno della politica tariffaria]»

5

Data di validità del programma tariffario

Data di inizio della validità del programma tariffario.

Obbligatorio

Formato della data secondo ISO 8601 (AAAA-MM-GG)

6

Data di cessazione del programma tariffario

Data di cessazione della validità del programma tariffario.

Obbligatorio

Formato della data secondo ISO 8601 (AAAA-MM-GG) o 9999-01-01

7

Indicazione del modello

Indica se il programma tariffario si basa sul modello «paga l’emittente» o sul modello «paga l’investitore» o «paga il sottoscrittore».

Obbligatorio

«I» per il modello «paga l’emittente», e/o

«S» per il modello «paga l’investitore» o «paga il sottoscrittore»

8

Tipo di rating coperto del programma tariffario

Descrizione del tipo di rating o dei servizi ausiliari inclusi nel programma tariffario.

Obbligatorio

Indica se il programma tariffario si applica ad uno o più dei seguenti elementi:

«All» (tutti)

«C» per i rating di società (escluse le obbligazioni garantite)

«S» per i rating degli emittenti sovrani e i rating delle finanze pubbliche

«T» per i rating degli strumenti finanziari strutturati

«B» per i rating delle obbligazioni garantite

«O» per altri tipi di rating

«A» per i servizi ausiliari

9

Segmento di attività del programma tariffario

Per i rating di società indica se il programma tariffario si applica ai rating di uno dei seguenti segmenti di attività: i) finanziario, ii) assicurativo, iii) altre società.

Obbligatorio

Da compilare solo se è stato inserito «C» nel campo 8 «Tipo di rating coperto dal programma tariffario»

Indica se il programma tariffario si applica a uno o più dei seguenti elementi:

«All» (tutti)

FI - per gli enti finanziari, comprese banche, intermediari e dealer

IN - per tipologie di rating assicurativi

CO - per gli emittenti societari che non appartengono alle classi FI o IN

10

Classe di attività del programma tariffario

Per la comunicazione dei rating di strumenti finanziari strutturati indica se il programma tariffario si applica ai rating di uno dei seguenti segmenti: i) RMBS, ii) ABS, iii) CMBS, iv) CDO, v) ABCP, vi) altro.

Obbligatorio

Da compilare solo se è stato inserito «T» nel campo 8 «Tipo di rating coperto dal programma tariffario»

Indica se il programma tariffario si applica a uno o più dei seguenti elementi:

«All» (tutti)

«RMBS» per i rating di RMBS

«ABS» per i rating di ABS

«CMBS» per i rating dei CMBS

«CDO» per i rating di CDO

«ABCP» per i rating di ABCP

«OTH» altro

11

Settore del programma tariffario

Per la comunicazione dei rating di emittenti sovrani e finanze pubbliche indica se il programma tariffario si applica ai rating in uno dei seguenti segmenti: i) rating di Stati, ii) rating di autorità regionali o locali, iii) rating di organizzazioni sovranazionali (diverse dalle istituzioni finanziarie internazionali), iv) rating di enti pubblici, v) rating di istituzioni finanziarie internazionali.

Obbligatorio

Da compilare solo se è stato inserito «S» nel campo 8 «Tipo di rating coperto dal programma tariffario»

Indica se il programma tariffario si applica a uno o più dei seguenti elementi:

«All» (tutti)

SV - rating di Stati

SM - rating di autorità regionali o locali

SO - rating di organizzazioni sovranazionali diverse da IF

PE - rating di enti pubblici

IF - istituzioni finanziarie internazionali

12

Sottoclassi di attività del programma tariffario

Definisce le sottoclassi di attività per i rating di strumenti finanziari strutturati.

Obbligatorio

Da compilare solo se è stato inserito «T» nel campo 8 e «ABS», «RMBS», «CDO» o «OTH» nel campo «Classe di attività».

Indica se il programma tariffario si applica a uno o più dei seguenti elementi:

«All» (tutti)

CCS - se ABS: titoli garantiti da crediti su carte di credito

ALB - se ABS: titoli garantiti da prestiti per l’acquisto di un autoveicolo

CNS - se ABS: titoli garantiti da prestiti al consumo

SME - se ABS: titoli garantiti da prestiti alle piccole e medie imprese

LES - se ABS: titoli garantiti da leasing a privati o imprese

HEL - se RMBS: prestiti ipotecari per i consumi

PRR - se RMBS: RMBS di prima qualità

NPR - se RMBS: RMBS non di prima qualità

CFH - se CDO: cash flow e hybrid CDO/CLO

SDO - se CDO: CDO/CLO sintetici

MVO - se CDO: market value CDO

SIV - se OTH: structured investment vehicles (veicoli di investimento strutturato)

ILS - se OTH: titoli collegati ad assicurazioni (insurance-linked securities)

DPC - se OTH: veicoli di cartolarizzazione del tipo derivative product companies

SCB - se OTH: obbligazioni garantite strutturate

OTH - altro

13

Tipo di programma incluso

Descrizione del tipo di programma incluso nel programma tariffario, ad esempio se riguarda e/o comprende un programma basato sulla frequenza d’uso, un programma fedeltà, programmi pluri-emissioni, l’acquisto di un pacchetto di rating del credito o altri tipi di programmi.

 

Indica se il programma tariffario si applica a uno o più dei seguenti elementi:

«All» (tutti)

«F» frequenza d’uso

«L» programma fedeltà

«M» programmi pluri-emissioni

«B» per l’acquisto di un pacchetto o di un numero prestabilito di rating del credito

«OTH» altri tipi di programma tariffario

14

Programma tariffario precedente

Identifica il programma tariffario precedente sostituito dal programma tariffario vigente.

Obbligatorio

Da compilare se il programma tariffario vigente cambia l’ambito di applicazione di un precedente programma tariffario

Identificativo del programma tariffario nel formato «FP_[identificativo interno del programma tariffario]»

15

Schema(i) tariffario(i)

Numero unico di identificazione dello schema tariffario (o degli schemi tariffari) applicabile o legato al programma tariffario. Questo identificativo corrisponde all’identificativo (agli identificativi) indicato nella tabella 2 dell’allegato I.

Obbligatorio

se applicabile

Identificativo dello schema tariffario nel formato «FS_[identificativo interno dello schema tariffario]»

16

Nome del file del programma tariffario

Nome del file del programma tariffario. Trasmesso in formato ZIP

Obbligatorio

 


Tabella 4

Comunicazione delle procedure tariffarie in vigore e degli aggiornamenti successivi significativi

N.

Nome del campo

Descrizione

Tipo

Norma

1

Identificativo dell’agenzia di rating del credito

Codice utilizzato per identificare l’agenzia di rating del credito notificante. È attribuito dall’AESFEM al momento della registrazione.

Obbligatorio

 

2

Ambito dell’agenzia di rating del credito

Individua le agenzie di rating che applicano la procedura tariffaria.

Obbligatorio

ISO 17442

3

Identificativo della procedura

Identificativo unico della procedura tariffaria da mantenere nel tempo.

Obbligatorio

 

4

Identificativo della politica tariffaria

Identifica la politica tariffaria (o le politiche tariffarie) attuata dalla procedura tariffaria. Questo identificativo corrisponde all’identificativo (agli identificativi) indicato nella tabella 1 dell’allegato I.

Obbligatorio

Identificativo della politica tariffaria nel formato «PP_[identificativo interno della politica tariffaria]»

5

Identificativo dello schema tariffario

Identifica lo schema tariffario (o gli schemi tariffari) attuato dalla procedura tariffaria. Questo identificativo corrisponde all’identificativo (agli identificativi) indicato nella tabella 2 dell’allegato I.

Obbligatorio

se applicabile

Identificativo dello schema tariffario nel formato «FS_[identificativo interno dello schema tariffario]»

6

Identificativo del programma tariffario

Identifica il programma tariffario (o i programmi tariffari) attuato dalla procedura tariffaria. Questo identificativo corrisponde all’identificativo (agli identificativi) indicato nella tabella 3 dell’allegato I.

Obbligatorio

se applicabile

Identificativo del programma tariffario nel formato «FP_[identificativo interno del programma tariffario]»

7

Data di validità della procedura tariffaria

Data di inizio della validità della procedura tariffaria.

Obbligatorio

Formato della data secondo ISO 8601 (AAAA-MM-GG)

8

Data di cessazione della procedura tariffaria

Data di cessazione della validità della procedura tariffaria

Obbligatorio

Formato della data secondo ISO 8601 (AAAA-MM-GG) o 9999-01-01

9

Nome del file della procedura tariffaria

Nome del file della procedura tariffaria. Trasmesso in formato ZIP

Obbligatorio

 


ALLEGATO II

Tabella 1

Dati da comunicare all’AESFEM per singolo rating assegnato secondo il modello «paga l’emittente»

N.

Nome del campo

Descrizione

Tipo

Norma

1

Identificativo dell’agenzia di rating del credito

Codice utilizzato per identificare l’agenzia di rating del credito notificante. È attribuito dall’AESFEM al momento della registrazione.

Obbligatorio

 

2

Anno di comunicazione

Anno civile al quale si riferisce il periodo di comunicazione.

Obbligatorio

Formato: AAAA

3

Identificativo del rating

Identificativo unico del rating. Deve restare invariato nel tempo. Corrisponde all’identificativo comunicato a norma del regolamento delegato (UE) 2015/2

Obbligatorio

4

Data di inizio del contratto di rating

Data del contratto iniziale per il servizio di rating. Di norma corrisponde alla data in cui vengono fissate le provvigioni per la prestazione del servizio di rating del credito.

Obbligatorio

Formato esteso di data e ora secondo ISO 8601: AAAA-MM-GG

5

Schema tariffario utilizzato

Identificativo unico dello schema tariffario in base al quale sono state fissate le provvigioni. Questo identificativo corrisponde all’identificativo (agli identificativi) di cui alla tabella 2, dell’allegato I. Se per la fissazione del prezzo non è stato utilizzato uno schema tariffario, utilizzare l’identificativo della politica tariffaria, che corrisponde all’identificativo (agli identificativi) indicato nella tabella 1 dell’allegato I.

Se non sono stati applicati né una politica tariffaria né uno schema tariffario, utilizzare «N».

Obbligatorio

Identificativo dello schema tariffario nel formato «FS_[identificativo interno dello schema tariffario] o identificativo della politica tariffaria nel formato «PP_[identificativo interno della politica tariffaria]»

«N» non applicato

6

Persona(e) responsabile(i) della fissazione delle provvigioni

Identificativo interno assegnato dall’agenzia di rating del credito alla persona(e) responsabile(i) della fissazione delle provvigioni per i rating, secondo lo schema tariffario e/o il programma tariffario applicabili, o alla persona che approva le eccezioni o gli sconti rispetto allo schema e/o al programma tariffari.

Obbligatorio

Identificativo interno della persona responsabile

7

Identificativo del cliente

Codice di identificazione unico assegnato dall’agenzia di rating del credito al cliente. Di norma dovrebbe corrispondere all’emittente dello strumento o all’entità, ma in nessun caso dovrebbe essere un SPV. Per gli strumenti finanziari strutturati il codice unico dovrebbe identificare il cedente o altra entità che, da un punto di vista economico (ad esempio il soggetto che organizza l’operazione), negozia di fatto, direttamente o indirettamente mediante un SPV o un SIV, le provvigioni con l’agenzia di rating del credito. Corrisponde all’identificativo del cliente indicato nella tabella 2 dell’allegato II.

Obbligatorio

 

8

Indicazione se il singolo rating ha beneficiato di esenzioni o riduzioni tariffarie

Taluni rating potrebbero non essere soggetti ad una provvigione individuale diretta o potrebbero beneficiare di una riduzione, perché il cliente potrebbe aver pagato per un insieme di rating, un importo nominale dell’emissione annuale (o di altra durata) o una tariffa forfettaria, ovvero perché il rating fa parte di un «pacchetto» di rating (tariffa di gruppo). Questo campo indica se il singolo rating è coperto da un accordo del genere con il cliente.

Obbligatorio

«C» - coperto da accordo per una tariffa di gruppo

«N» - non coperto da accordo per una tariffa di gruppo

9

Importo totale delle provvigioni applicate

Indica l’importo totale delle provvigioni fatturate per il rating durante il precedente anno civile di comunicazione. Se non è stata pagata provvigione per il singolo rating, l’importo dovrebbe essere pari a 0 per tutti i rating che beneficiano della tariffa di gruppo tranne uno.

Obbligatorio

Importo in EUR

10

Importo delle provvigioni iniziali pagate

Indica l’importo delle provvigioni anticipate/iniziali fatturate per il rating durante il precedente anno civile di comunicazione.

Obbligatorio

Importo in EUR

11

Provvigioni di sorveglianza (surveillance fees) pagate

Indica le provvigioni annuali di sorveglianza/monitoraggio fatturate nell’anno civile precedente.

Obbligatorio

Importo in EUR

12

Altre provvigioni applicate per il servizio di rating

Indica il totale delle altre provvigioni o degli altri compensi fatturati nell’anno civile precedente.

Se applicabile.

Importo in EUR

13

Descrizione delle altre provvigioni

Indica se le provvigioni fatturate comprendevano eventuali corrispettivi o provvigioni per la richiesta da parte del cliente di aggiustamento del servizio di rating.

Obbligatorio

Da compilare se è stato inserito «Altre provvigioni applicate» nel campo «Altre provvigioni applicate per il servizio di rating» (campo 12).

«Y»- se si applica provvigione d’urgenza (rapidity fee)

«N»- se non si applica provvigione d’urgenza

14

Collegamenti della trattativa ad altri rating

Indica se la trattativa sulle provvigioni applicate ai rating era legata ad altri rating esistenti del cliente, con conseguenti variazioni delle provvigioni definitive applicate al cliente e da questi pagate. Sono inclusi i servizi di rating del credito forniti in relazione ai veicoli creati per facilitare l’emissione, quale i programmi MTN.

Obbligatorio

«Y» per sì

«N» per no

15

Identificazione del/dei rating collegato/i

Identificativo unico del/dei rating collegato/i al rating che viene comunicato (ad es, per gli strumenti finanziari strutturati, la struttura «master trust» e la sua serie)

Obbligatorio

Da compilare se è stato inserito «Y» nel campo 14

Elenco degli identificativi

16

Programma tariffario

Indica se il cliente beneficia di riduzioni delle provvigioni individuali nel quadro di un programma basato sulla frequenza d’uso o di altri programmi tariffari.

Obbligatorio

«Y» per sì

«N» per no

17

Identificazione del programma tariffario

Indica il programma tariffario sulla base del quale è fissata la tariffa applicata al rating. Dovrebbe indicarne l’identificativo, che corrisponde all’identificativo del programma tariffario applicabile indicato nella tabella 3 dell’allegato I.

Obbligatorio se è stato inserito «Y» nel campo 16

Identificativo del programma tariffario nel formato «FP_[identificativo interno del programma tariffario]»


Tabella 2

Dati da comunicare all’AESFEM sulle provvigioni ricevute, per singolo cliente, per servizi di rating e per servizi ausiliari

N.

Nome del campo

Descrizione

Tipo

Norma

1

Identificativo dell’agenzia di rating del credito

Codice utilizzato per identificare l’agenzia di rating del credito notificante. È attribuito dall’AESFEM al momento della registrazione.

Obbligatorio

 

2

Identificativo del cliente

Codice di identificazione unico assegnato dall’agenzia di rating del credito al cliente. I clienti possono essere emittenti, entità valutate e/o cedenti e/o comprendere entità che, da un punto di vista economico, negoziano direttamente o indirettamente, attraverso SPV o SIV, le provvigioni con l’agenzia di rating del credito nel contesto di accordi di rating del credito. Si precisa che in nessun caso il cliente può essere un SPV o un SIV. Il cliente mantiene lo stesso identificativo unico in tutti i casi.

Obbligatorio

 

3

Entità giuridiche

Elenco delle entità giuridiche incluse nel campo «Identificativo del cliente»

Obbligatorio

Elenco dei nomi delle entità giuridiche

4

Totale delle provvigioni complessive fatturate

Totale delle provvigioni fatturate al cliente nell’anno civile precedente per servizi di rating sulla base del modello «paga l’emittente».

Obbligatorio

Importo in EUR

5

Rating del cliente

Indica quanti rating del credito il cliente ha presso l’agenzia di rating del credito al 31 dicembre del precedente anno civile.

Obbligatorio

Numero di rating

6

Totale delle provvigioni per programmi

Totale delle provvigioni per il servizio di rating fatturate al cliente nell’anno civile precedente non riferite ad un singolo rating, ma applicate sulla base di programmi tariffari basati sulla frequenza di emissione o sulla relazione o sulla base di altri tipi di programma a tariffa forfettaria e provvigioni per emissione in eccesso che possono coprire uno o più rating.

Obbligatorio

Importo in EUR

7

Identificazione dei rating

Identifica i rating emessi nel quadro di programmi tariffari o da essi coperti nell’anno civile precedente.

Obbligatorio

Elenco degli identificativi dei rating

8

Provvigioni ricevute per servizi ausiliari

Totale delle provvigioni fatturate al cliente dal gruppo di agenzie di rating del credito per servizi ausiliari nel precedente anno civile.

Obbligatorio

Importo in EUR

9

Principali servizi ausiliari

Indica i tre principali servizi, in termini di entrate, forniti al cliente dal gruppo di agenzie di rating del credito nell’anno civile precedente.

Obbligatorio se nel campo 8 «Provvigioni ricevute per servizi ausiliari» è stato inserito un valore superiore a 0.

Elenco dei servizi ausiliari

10

Classificazione dei servizi ausiliari

Classificazione dei servizi ausiliari per i primi tre principali servizi indicati nel campo 9 «Principali servizi ausiliari» in termini di entrate.

Obbligatorio se nel campo 8 «Provvigioni ricevute per servizi ausiliari» è stato inserito un valore superiore a 0

Classificazione dei servizi ausiliari

11

Altri servizi

Indica se per la fissazione delle provvigioni per il servizio di rating fornito al cliente si è tenuto conto di servizi forniti da qualunque entità appartenente al gruppo dell’agenzia di rating del credito ai sensi degli articoli 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE, nonché da qualsiasi entità legata all’agenzia di rating del credito o altra impresa del gruppo dell’agenzia di rating da una relazione ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE.

Obbligatorio

«Y» per sì

«N» per no


ALLEGATO III

Tabella 1

Dati da comunicare all’AESFEM sulle provvigioni ricevute per servizi di rating basati sul modello «paga l’investitore» o «paga il sottoscrittore»

Da indicare per ogni singolo cliente in riferimento a:

i)

i 100 principali clienti in termini di entrate per questo tipo di servizio di rating del credito,

ii)

tutti gli altri clienti che sono sottoscrittori o pagano i rating in quanto investitori e che sono anche oggetto di valutazione da parte del gruppo di agenzie di rating del credito.

N.

Nome del campo

Descrizione

Tipo

Norma

1

Identificativo dell’agenzia di rating del credito

Codice utilizzato per identificare l’agenzia di rating del credito notificante. È attribuito dall’AESFEM al momento della registrazione.

Obbligatorio

 

2

Identificativo del cliente

Codice utilizzato internamente dal sistema per identificare il cliente che paga, a cui viene emessa la fattura o che altrimenti negozia tariffe con l’agenzia di rating del credito per il servizio di rating del credito.

Obbligatorio

 

3

Provvigioni per cliente

Totale delle provvigioni fatturate al cliente per servizi di rating del credito sulla base del modello «paga il sottoscrittore» nel precedente anno civile.

Obbligatorio

Importo in EUR

4

Identificazione della politica tariffaria

Identifica la politica tariffaria in base alla quale l’agenzia di rating del credito ha fatturato i servizi al cliente. L’identificativo della politica tariffaria coincide con l’identificativo della politica tariffaria applicabile indicato nella tabella 1 dell’allegato I della presente norma tecnica di regolamentazione.

Obbligatorio

se applicabile

Identificativo della politica tariffaria nel formato «PP_[identificativo interno della politica tariffaria]»

5

Identificazione dello schema tariffario

Identifica i tre principali schemi tariffari in base ai quali l’agenzia di rating del credito ha fatturato i servizi al cliente. L’identificativo dello schema tariffario coincide con l’identificativo di cui alla parte della politica tariffaria relativa allo schema tariffario applicabile indicato nella tabella 3 dell’allegato I della presente norma tecnica di regolamentazione.

Obbligatorio

se applicabile

Identificativo dello schema tariffario nel formato «FS_[identificativo interno dello schema tariffario]»

6

Identificazione del programma tariffario

Identifica i tre principali programmi tariffari in base ai quali l’agenzia di rating del credito ha fatturato i servizi al cliente. L’identificativo del programma tariffario coincide con l’identificativo di cui alla parte della politica tariffaria relativa al programma tariffario applicabile indicato nella tabella 4 dell’allegato I della presente norma tecnica di regolamentazione.

Obbligatorio

se applicabile

Identificativo del programma tariffario nel formato «FP_[identificativo interno del programma tariffario]»

7

Emittente o entità valutata

Indica se il cliente è anche emittente, entità valutata o comunque un cliente come indicato nella tabella 2 dell’allegato II.

Obbligatorio

«Y» per sì

«N» per no

8

Indicazione dei clienti principali

Indica se il cliente rientra tra i 100 principali clienti, sulla base del modello «paga il sottoscrittore», in termini di entrate nel precedente anno civile.

Obbligatorio

«Y» per sì

«N» per no

9

Provvigioni ricevute per servizi ausiliari

Totale delle provvigioni fatturate al cliente dal gruppo di agenzie di rating del credito per servizi ausiliari nel precedente anno civile.

Obbligatorio

Importo in EUR


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