EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015L2087

Direttiva (UE) 2015/2087 della Commissione, del 18 novembre 2015, recante modifica dell'allegato II della direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico (Testo rilevante ai fini del SEE)

OJ L 302, 19.11.2015, p. 99–102 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 26/06/2019; abrog. impl. da 32019L0883

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/2087/oj

19.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 302/99


DIRETTIVA (UE) 2015/2087 DELLA COMMISSIONE

del 18 novembre 2015

recante modifica dell'allegato II della direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico (1), in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

(1)

Il 15 luglio 2011 l'Organizzazione marittima internazionale (IMO) ha adottato la risoluzione MEPC.201(62), che modifica l'allegato V della convenzione MARPOL sulla prevenzione dell'inquinamento da rifiuti prodotti dalle navi, introducendo una nuova e più dettagliata classificazione dei rifiuti (2). L'allegato V modificato della convenzione MARPOL è entrato in vigore il 1o gennaio 2013.

(2)

Questa nuova classificazione dei rifiuti si riflette nella circolare MEPC.1/Circ.644/Rev.1 dell'IMO, che stabilisce un formato standard per il modulo di notifica preventiva per il conferimento dei rifiuti agli impianti portuali di raccolta (3), e nella circolare MEPC.1/Circ.645/Rev.1 dell'IMO, che prevede un formato standard per la ricevuta di conferimento dei rifiuti a seguito di un utilizzo degli impianti portuali di raccolta da parte di una nave (4).

(3)

Per garantire la coerenza con le misure adottate dall'IMO e per evitare incertezze tra gli utenti e le autorità portuali, è opportuno che la tabella di cui all'allegato II della direttiva 2000/59/CE, in cui figurano i diversi tipi e quantitativi di rifiuti e residui del carico da conferire o trattenere a bordo, sia adattata alla nuova classificazione dei rifiuti di cui all'allegato V modificato della convenzione MARPOL.

(4)

Al fine di migliorare il regime istituito a norma della direttiva 2000/59/CE, che mira a ridurre gli scarichi in mare di rifiuti prodotti dalle navi e residui del carico, nella tabella dell'allegato II dovrebbero inoltre essere inserite informazioni sui tipi e sui quantitativi dei rifiuti prodotti dalle navi effettivamente conferiti agli impianti portuali di raccolta nell'ultimo porto di conferimento.

(5)

I dati esatti sui tipi e sui quantitativi dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico conferiti da una nave nell'ultimo porto sono essenziali per un calcolo preciso della presenza di una capacità di stoccaggio sufficiente a bordo di tale nave. Il calcolo della capacità di stoccaggio sufficiente costituisce un prerequisito per consentire alla nave di procedere verso il successivo porto di scalo senza aver conferito i rifiuti prodotti nonché per effettuare una corretta scelta delle navi da ispezionare. Ispezioni più mirate contribuiranno alla gestione efficace del traffico marittimo riducendo il tempo di sosta nei porti.

(6)

Tali informazioni possono essere ricavate dalle ricevute rilasciate in base alle disposizioni della circolare MEPC.1/Circ.645/Rev.1 dell'IMO, che raccomanda il formato standard per la ricevuta di conferimento dei rifiuti, o da altri tipi di ricevute rilasciate al comandante della nave all'atto del conferimento dei rifiuti. I quantitativi e i tipi dei rifiuti indicati sulla ricevuta o dichiarati dal comandante della nave all'atto del conferimento dei rifiuti nel caso in cui non sia possibile ottenere una ricevuta dovrebbero essere in genere più precisi di quelli che figurano sul modulo di notifica, poiché dovrebbero rispecchiare la situazione effettiva dei rifiuti dopo il relativo conferimento e pertanto essere maggiormente affidabili ai fini del processo decisionale. Il capitano della nave registra tali informazioni di conferimento nel registro dei rifiuti, come prescritto dalla convenzione MARPOL.

(7)

Una raccolta sistematica di dati accurati sul conferimento dei rifiuti consentirebbe altresì una migliore analisi statistica della struttura dei flussi di rifiuti nei porti ed agevolerebbe l'istituzione del sistema informativo e di controllo di cui all'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2000/59/CE. Il controllo e lo scambio di tali informazioni, compreso il modulo di notifica dei rifiuti in formato elettronico elaborato a norma della direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5), si effettuano attualmente tramite il sistema dell'Unione per lo scambio di dati marittimi (SafeSeaNet), istituito dalla direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), che dovrebbe essere collegato a un modulo di dichiarazione nella banca dati sul controllo da parte dello Stato di approdo (7), istituita ai sensi della direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8).

(8)

L'allegato II della direttiva 2000/59/CE dovrebbe essere modificato al fine di includere le informazioni relative al conferimento dei rifiuti nel porto precedente e di integrare la nuova classificazione dei rifiuti introdotta dall'allegato V modificato della convenzione MARPOL.

(9)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato II della direttiva 2000/59/CE è sostituito dall'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 9 dicembre 2016, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 332 del 28.12.2000, pag. 81.

(2)  Risoluzione MEPC.201(62), adottata il 15 luglio 2011, modifiche dell'allegato del protocollo del 1978 relativo alla convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi del 1973.

(3)  MEPC.1/Circ.644/Rev.1 del 1o luglio 2013.

(4)  MEPC.1/Circ.645/Rev.1 del 1o luglio 2013.

(5)  Direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri (GU L 283 del 29.10.2010, pag. 1).

(6)  Direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione e che abroga la direttiva 93/75/CEE del Consiglio (GU L 208 del 5.8.2002, pag. 10).

(7)  Banca dati creata e gestita dall'Agenzia europea per la sicurezza marittima.

(8)  Direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 57).


ALLEGATO

«ALLEGATO II

INFORMAZIONI DA NOTIFICARE PRIMA DELL'ENTRATA NEL PORTO DI …

(Porto di destinazione di cui all'articolo 6 della direttiva 2000/59/CE)

1.

Nome della nave, indicativo radio della nave ed, eventualmente, numero d'identificazione IMO:

2.

Stato di bandiera:

3.

Ora presunta di arrivo (ETA):

4.

Ora presunta di partenza (ETD):

5.

Porto di scalo precedente:

6.

Prossimo porto di scalo:

7.

Ultimo porto e data in cui sono stati conferiti i rifiuti prodotti dalla nave, inclusi i quantitativi (in m3) e i tipi di rifiuti conferiti:

8.

Intendete conferire (contrassegnare la casella appropriata):

la totalità ☐

alcuni ☐

nessuno ☐

dei vostri rifiuti in impianti portuali di raccolta?

9.

Tipo e quantitativo di rifiuti e di residui da conferire e/o trattenuti a bordo e percentuale della capacità di stoccaggio massima:

Se intendete conferire la totalità dei rifiuti, completate la seconda e l'ultima colonna, se del caso. Se intendete conferire alcuni rifiuti o nessun rifiuto, completate tutte le colonne.

Tipo

Rifiuti da conferire

(m3)

Capacità di stoccaggio massima dedicata

(m3)

Quantitativo di rifiuti trattenuti a bordo

(m3)

Porto in cui saranno conferiti i rifiuti restanti

Quantitativo stimato di rifiuti che sarà prodotto tra la notifica e il successivo scalo

(m3)

Rifiuti che sono stati conferiti nell'ultimo porto di conferimento di cui al precedente punto 7

(m3)

Oli usati

Acqua di sentina oleosa

 

 

 

 

 

 

Residui oleosi (fanghi)

 

 

 

 

 

 

Altro (specificare)

 

 

 

 

 

 

Acque di scarico  (1)

 

 

 

 

 

 

Rifiuti

Plastica

 

 

 

 

 

 

Rifiuti alimentari

 

 

 

 

 

 

Rifiuti domestici (ad es. prodotti di carta, stracci, vetro, metallo, bottiglie, vasellame, ecc.)

 

 

 

 

 

 

Olio da cucina

 

 

 

 

 

 

Ceneri prodotte dagli inceneritori

 

 

 

 

 

 

Residui operativi

 

 

 

 

 

 

Carcasse di animali

 

 

 

 

 

 

Residui del carico  (2) (specificare) (3)

 

 

 

 

 

 

Note

1.

Tali informazioni possono essere usate per i controlli degli Stati di approdo e per altri scopi connessi con le ispezioni.

2.

Gli Stati membri decidono quali organismi riceveranno copie della presente notifica.

3.

Il presente modulo deve essere compilato in ogni sua parte, salvo nel caso in cui la nave sia esentata a norma dell'articolo 9 della direttiva 2000/59/CE.

Confermo

che le suddette informazioni sono accurate e corrette e

che a bordo vi è una capacità dedicata sufficiente per stoccare tutti i rifiuti prodotti tra il momento della notifica ed il successivo porto in cui saranno conferiti i rifiuti.

Data …

Ora …

Firma»


(1)  Le acque di scarico possono essere scaricate in mare conformemente alla regola 11 dell'allegato IV della convenzione Marpol 73/78. Le caselle corrispondenti non devono essere contrassegnate se si intende effettuare uno scarico in mare autorizzato.

(2)  Può trattarsi di stime.

(3)  I residui del carico sono specificati e classificati in base ai pertinenti allegati della convenzione Marpol 73/78, in particolare allegati I, II e V.


Top