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Document 32015L1535

Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (codificazione) (Testo rilevante ai fini del SEE)

OJ L 241, 17.9.2015, p. 1–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/1535/oj

17.9.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 241/1


DIRETTIVA (UE) 2015/1535 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 9 settembre 2015

che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (codificazione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare gli articoli 114, 337 e 43,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando conformemente alla procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ha subito varie e sostanziali modifiche (4). A fini di chiarezza e razionalizzazione é opportuno procedere alla sua codificazione.

(2)

Il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali. Pertanto, il divieto di restrizioni quantitative nonché di misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative per gli scambi di merci costituisce uno dei fondamenti dell'Unione.

(3)

Per assicurare il buon funzionamento del mercato interno, è opportuno garantire la massima trasparenza delle iniziative nazionali intese a introdurre regolamenti tecnici.

(4)

Gli ostacoli agli scambi dei prodotti, derivanti dalle regolamentazioni tecniche relative agli stessi, sono ammissibili soltanto se sono necessari per soddisfare esigenze imperative e se perseguono un obbiettivo di interesse generale di cui costituiscono la garanzia basilare.

(5)

È indispensabile che la Commissione disponga, prima dell'adozione delle disposizioni tecniche, delle necessarie informazioni. Di conseguenza, gli Stati membri, che ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea (TUE) devono agevolare lo svolgimento dei suoi compiti, devono pertanto notificarle i loro progetti nel settore delle regolamentazioni tecniche.

(6)

Tutti gli Stati membri devono essere altresì informati delle regolamentazioni tecniche progettate da uno di essi.

(7)

Il mercato interno ha lo scopo di assicurare un contesto favorevole alla competitività delle imprese. Un migliore sfruttamento da parte delle imprese dei vantaggi inerenti a detto mercato esige, in particolare, una maggiore informazione. Di conseguenza, occorre prevedere la possibilità per gli operatori economici di far conoscere la loro valutazione sull'incidenza delle regolamentazioni tecniche nazionali progettate dagli altri Stati membri mediante la regolare pubblicazione dei titoli dei progetti notificati e mediante le disposizioni relative alla riservatezza di detti progetti.

(8)

Pertanto è opportuno, ai fini della certezza giuridica, che gli Stati membri rendano pubblico che una regola tecnica nazionale è stata adottata nel rispetto delle formalità della presente direttiva.

(9)

Per quanto riguarda le regolamentazioni tecniche relative ai prodotti, le misure destinate ad assicurare il buon funzionamento del mercato o a proseguirne il compimento implicano, in particolare, una maggiore trasparenza dei progetti nazionali nonché un'estensione dei motivi e delle condizioni di valutazione delle possibili conseguenze sul mercato dei regolamenti progettati.

(10)

È pertanto necessario valutare l'insieme delle prescrizioni imposte per il prodotto e tener conto dell'evoluzione delle prassi nazionali in materia di regolamentazione dei prodotti.

(11)

I requisiti diversi dalle specificazioni tecniche che riguardano il ciclo di vita del prodotto dopo la sua commercializzazione possono pregiudicare la libera circolazione dello stesso o creare degli ostacoli al corretto funzionamento del mercato interno.

(12)

È necessario chiarire la nozione di regola tecnica de facto. In particolare, le disposizioni con le quali l'autorità pubblica si riferisce a dette specificazioni tecniche o ad altri requisiti o promuove la loro osservanza nonché le disposizioni concernenti prodotti ai quali l'autorità pubblica è associata, al fine dell'interesse pubblico, hanno l'effetto di conferire all'osservanza di tali requisiti o specificazioni una forza vincolante maggiore di quella derivante, di norma, dalla loro origine.

(13)

La Commissione e gli Stati membri devono inoltre poter disporre del termine necessario per proporre modifiche di una misura progettata, al fine di eliminare o ridurre gli ostacoli alla libera circolazione delle merci che possono derivarne.

(14)

Lo Stato membro interessato deve tener conto di tali modifiche nella stesura del testo definitivo della misura progettata.

(15)

Il mercato interno implica, in particolare nel caso in cui sia impossibile attuare il principio del reciproco riconoscimento da parte degli Stati membri, che la Commissione adotti o proponga l'adozione di atti vincolanti. Un termine di differimento specifico è stato introdotto per evitare che l'adozione di misure nazionali comprometta l'adozione di atti vincolanti del Parlamento europeo e del Consiglio o della Commissione nello stesso settore.

(16)

Lo Stato membro interessato deve, in virtù degli obblighi generali derivanti dall'articolo 4, paragrafo 3, TUE, soprassedere all'attuazione della misura progettata durante un termine sufficiente a permettere l'esame in comune delle modifiche proposte oppure l'elaborazione della proposta di un atto legislativo o l'adozione di un atto vincolante della Commissione.

(17)

Con la finalità di facilitare l'adozione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio delle misure, è opportuno che gli Stati membri si astengano dall'adottare una regola tecnica quando il Consiglio ha adottato una posizione in prima lettura su una proposta della Commissione, relativa alla stessa materia.

(18)

È opportuno prevedere un comitato permanente, i cui membri sono designati dagli Stati membri, incaricato di coadiuvare gli sforzi della Commissione per ovviare agli eventuali inconvenienti per la libera circolazione dei prodotti.

(19)

La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno delle direttive di cui alla parte B dell'allegato III,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1.   Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

a)

«prodotto»: i prodotti di fabbricazione industriale e i prodotti agricoli, compresi i prodotti della pesca;

b)

«servizio»: qualsiasi servizio della società dell'informazione, vale a dire qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi.

Ai fini della presente definizione si intende per:

i)

«a distanza»: un servizio fornito senza la presenza simultanea delle parti;

ii)

«per via elettronica»: un servizio inviato all'origine e ricevuto a destinazione mediante attrezzature elettroniche di trattamento (compresa la compressione digitale) e di memorizzazione di dati, e che è interamente trasmesso, inoltrato e ricevuto mediante fili, radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici;

iii)

«a richiesta individuale di un destinatario di servizi»: un servizio fornito mediante trasmissione di dati su richiesta individuale;

nell'allegato I figura un elenco indicativo di servizi non contemplati da tale definizione;

c)

«specificazione tecnica»: una specificazione che figura in un documento che definisce le caratteristiche richieste di un prodotto, quali i livelli di qualità o di proprietà di utilizzazione, la sicurezza, le dimensioni, comprese le prescrizioni applicabili al prodotto per quanto riguarda la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, le prove ed i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura, nonché le procedure di valutazione della conformità.

Il termine «specificazione tecnica» comprende anche i metodi e i procedimenti di produzione relativi ai prodotti agricoli ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 1, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), ai prodotti destinati all'alimentazione umana e animale, nonché ai medicinali definiti all'articolo 1 della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5), così come i metodi e i procedimenti di produzione relativi agli altri prodotti, quando abbiano un'incidenza sulle caratteristiche di questi ultimi;

d)

«altro requisito»: un requisito diverso da una specificazione tecnica, prescritto per un prodotto per motivi di tutela, in particolare dei consumatori o dell'ambiente, e concernente il suo ciclo di vita dopo la commercializzazione, quali le sue condizioni di utilizzazione, di riciclaggio, di reimpiego o di eliminazione, qualora tali condizioni possano influenzare in modo significativo la composizione o la natura del prodotto o la sua commercializzazione;

e)

«regola relativa ai servizi»: un requisito di natura generale relativo all'accesso alle attività di servizio di cui alla lettera b) e al loro esercizio, in particolare le disposizioni relative al prestatore di servizi, ai servizi e al destinatario di servizi, ad esclusione delle regole che non riguardino specificamente i servizi ivi definiti.

Ai fini della presente definizione:

i)

una regola si considera riguardante specificamente i servizi della società dell'informazione quando, alla luce della sua motivazione e del testo del relativo dispositivo, essa si pone come finalità e obiettivo specifici, nel suo insieme o in alcune disposizioni puntuali, di disciplinare in modo esplicito e mirato tali servizi;

ii)

una regola non si considera riguardante specificamente i servizi della società dell'informazione se essa riguarda tali servizi solo in modo implicito o incidentale;

f)

«regola tecnica»: una specificazione tecnica o altro requisito o una regola relativa ai servizi, comprese le disposizioni amministrative che ad esse si applicano, la cui osservanza è obbligatoria, de jure o de facto, per la commercializzazione, la prestazione di servizi, lo stabilimento di un fornitore di servizi o l'utilizzo degli stessi in uno Stato membro o in una parte importante di esso, nonché, fatte salve quelle di cui all'articolo 7, le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri che vietano la fabbricazione, l'importazione, la commercializzazione o l'utilizzo di un prodotto oppure la prestazione o l'utilizzo di un servizio o lo stabilimento come fornitore di servizi.

Costituiscono in particolare regole tecniche de facto:

i)

le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di uno Stato membro che fanno riferimento o a specificazioni tecniche o ad altri requisiti o a regole relative ai servizi, o a codici professionali o di buona prassi che si riferiscono a loro volta a specificazioni tecniche o ad altri requisiti ovvero a regole relative ai servizi e la cui osservanza conferisce una presunzione di conformità alle prescrizioni fissate dalle suddette disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;

ii)

gli accordi facoltativi dei quali l'autorità pubblica è parte contraente e che, nell'interesse generale mirano al rispetto di specificazioni tecniche o di altri requisiti, o di regole relative ai servizi, ad eccezione del capitolato degli appalti pubblici;

iii)

le specificazioni tecniche o altri requisiti o le regole relative ai servizi connessi con misure di carattere fiscale o finanziario che influenzano il consumo di prodotti o di servizi promuovendo l'osservanza di tali specificazioni tecniche o altri requisiti o regole relative ai servizi; non sono contemplati le specificazioni tecniche, o altri requisiti o le regole relative ai servizi connessi con i regimi nazionali di sicurezza sociale.

Si tratta delle regole tecniche stabilite dalle autorità designate dagli Stati membri e che figurano in un elenco stabilito e aggiornato, all'occorrenza da parte della Commissione nell'ambito del comitato di cui all'articolo 2.

Tale elenco è modificato secondo questa stessa procedura;

g)

«progetto di regola tecnica»: il testo di una specificazione tecnica o di un altro requisito o di una regola relativa ai servizi, comprendente anche disposizioni amministrative, elaborato per adottarlo o farlo adottare come regola tecnica e che si trovi in una fase preparatoria in cui sia ancora possibile apportarvi modificazioni sostanziali.

2.   La presente direttiva non si applica:

a)

ai servizi di radiodiffusione sonora;

b)

ai servizi di radiodiffusione televisiva di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

3.   La presente direttiva non si applica a regole concernenti questioni che costituiscono oggetto di una normativa dell'Unione in materia di servizi di telecomunicazione, di cui alla direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7).

4.   La presente direttiva non si applica a regole concernenti questioni che costituiscono oggetto di una normativa dell'Unione in materia di servizi finanziari, quali elencati in modo non esauriente nell'allegato II della presente direttiva.

5.   Ad eccezione dell'articolo 5, paragrafo 3, la presente direttiva non si applica alle regole emanate dai o per i mercati regolamentati a norma della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8), o emanate da o per altri mercati o organi che effettuano operazioni di compensazione o di pagamento su tali mercati.

6.   La presente direttiva non si applica alle misure che gli Stati membri ritengono necessarie nel contesto dei trattati per garantire la protezione delle persone, e segnatamente dei lavoratori, in occasione dell'impiego di prodotti, a condizione che tali misure non influiscano sui prodotti stessi.

Articolo 2

È istituito un comitato permanente composto di rappresentanti designati dagli Stati membri che possono farsi assistere da esperti o consulenti e presieduto da un rappresentante della Commissione.

Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno.

Articolo 3

1.   Il comitato si riunisce almeno due volte l'anno.

Il comitato si riunisce in una composizione specifica per esaminare le questioni relative ai servizi della società dell'informazione.

2.   La Commissione presenta al comitato una relazione sulla realizzazione e l'applicazione delle procedure previste dalla presente direttiva e proposte per eliminare gli ostacoli agli scambi, esistenti o prevedibili.

3.   Il comitato prende posizione sulle comunicazioni e sulle proposte di cui al paragrafo 2 e a tale riguardo può in particolare chiedere alla Commissione:

a)

di far sì che, se necessario, allo scopo di evitare ostacoli agli scambi, gli Stati membri interessati decidano, in un primo tempo tra di essi, le misure appropriate;

b)

di adottare qualsiasi disposizione necessaria;

c)

di individuare i settori per i quali risulta necessaria un'armonizzazione e di avviare, eventualmente, gli opportuni lavori di armonizzazione in un settore determinato.

4.   Il comitato deve essere consultato dalla Commissione:

a)

al momento della scelta del sistema pratico da applicare per lo scambio di informazioni previsto dalla presente direttiva e delle eventuali modifiche da apportarvi;

b)

al momento del riesame del funzionamento del sistema istituito dalla presente direttiva.

5.   Il comitato può essere consultato dalla Commissione su qualsiasi progetto preliminare di regola tecnica da essa ricevuto.

6.   Dietro richiesta del presidente o di uno Stato membro, può essere sottoposto al comitato qualsiasi problema relativo all'applicazione della presente direttiva.

7.   I lavori del comitato e le informazioni da sottoporgli hanno carattere riservato.

Tuttavia, prendendo le necessarie precauzioni, il comitato e le amministrazioni nazionali possono consultare persone fisiche o giuridiche, anche appartenenti al settore privato.

8.   Per quanto riguarda le regole relative ai servizi, la Commissione e il comitato possono consultare persone fisiche o giuridiche provenienti dal settore industriale o dal mondo accademico e, ove possibile, organismi rappresentativi in grado di fornire una consulenza qualificata sugli obiettivi e le conseguenze a livello sociale e di società di qualsiasi progetto di regola relativa ai servizi e prendere atto della loro opinione ogniqualvolta ne sia fatta richiesta.

Articolo 4

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, tutte le richieste presentate agli organismi di normazione volte a elaborare specifiche tecniche o una norma per prodotti specifici, in previsione dell'elaborazione di una regola tecnica per tali prodotti come progetto di regola tecnica e indicano i motivi che ne giustificano la formulazione.

Articolo 5

1.   Fatto salvo l'articolo 7, gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione ogni progetto di regola tecnica, salvo che si tratti del semplice recepimento integrale di una norma internazionale o europea, nel qual caso è sufficiente una semplice informazione sulla norma stessa. Essi le comunicano brevemente anche i motivi che rendono necessario adottare tale regola tecnica a meno che non risultino già dal progetto.

All'occorrenza, e a meno che non sia già stato trasmesso in relazione con una comunicazione precedente, gli Stati membri comunicano contemporaneamente alla Commissione il testo delle disposizioni legislative e regolamentari fondamentali, essenzialmente e direttamente in questione, qualora la conoscenza di detto testo sia necessaria per valutare la portata del progetto di regola tecnica.

Gli Stati membri procedono ad una nuova comunicazione alla Commissione del progetto di regola tecnica secondo le modalità stabilite al primo e secondo comma del presente paragrafo qualora essi apportino al progetto di regola tecnica modifiche importanti che ne alterino l'ambito di applicazione, ne abbrevino il calendario di applicazione inizialmente previsto, aggiungano o rendano più rigorosi le specificazioni o i requisiti.

Quando il progetto di regola tecnica mira in particolare a limitare la commercializzazione o l'utilizzazione di una sostanza, di un preparato o di un prodotto chimico, segnatamente per motivi di salute pubblica o di tutela dei consumatori o dell'ambiente, gli Stati membri comunicano anche un riassunto oppure gli estremi dei dati pertinenti relativi alla sostanza, al preparato o al prodotto in questione e di quelli relativi ai prodotti di sostituzione conosciuti e disponibili, se tali informazioni sono disponibili, nonché le conseguenze previste delle misure per quanto riguarda la salute pubblica o la tutela del consumatore e dell'ambiente, con un'analisi dei rischi effettuata, all'occorrenza, secondo i principi previsti nella parte corrispondente della sezione II.3 dell'allegato XV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento e del Consiglio (9).

La Commissione comunica senza indugio agli altri Stati membri il progetto di regola tecnica e tutti i documenti che le sono stati trasmessi. Essa può anche sottoporre il progetto al parere del comitato di cui all'articolo 2 della presente direttiva e, se del caso, del comitato competente del settore in questione.

Per quanto concerne le specificazioni tecniche o altri requisiti o le regole relative ai servizi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera f), secondo comma, punto iii), della presente direttiva, le osservazioni o i pareri circostanziati della Commissione o degli Stati membri possono basarsi unicamente sugli aspetti che costituiscano eventualmente ostacoli agli scambi o, per le regole relative ai servizi, alla libera circolazione dei servizi o alla libertà di stabilimento dell'operatore di servizi, e non sugli elementi fiscali o finanziari della misura.

2.   La Commissione e gli Stati membri possono inviare allo Stato membro che ha presentato il progetto di regola tecnica osservazioni di cui lo Stato membro terrà conto, per quanto possibile, nella stesura definitiva della regola tecnica.

3.   Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione il testo definitivo della regola tecnica.

4.   Le informazioni fornite ai sensi del presente articolo non sono considerate riservate, a meno che lo Stato membro autore della notifica ne presenti richiesta esplicita. Qualsiasi richiesta in tal senso deve essere motivata.

In caso di simile richiesta, il comitato di cui all'articolo 2 e le amministrazioni nazionali, adottate le debite precauzioni, hanno la facoltà di consultare, ai fini di una perizia, persone fisiche o giuridiche del settore privato.

5.   Se un progetto di regola tecnica fa parte di una misura la cui comunicazione in fase di progetto è prevista da un altro atto dell'Unione, gli Stati membri possono effettuare la comunicazione di cui al paragrafo 1 in forza di tale altro atto, a condizione di indicare formalmente che essa vale anche ai fini della presente direttiva.

La mancanza di reazione della Commissione nel quadro della presente direttiva in merito ad un progetto di regola tecnica non pregiudica la decisione che potrebbe essere presa nel quadro di altri atti dell'Unione.

Articolo 6

1.   Gli Stati membri rinviano l'adozione di un progetto di regola tecnica di tre mesi a decorrere dalla data in cui la Commissione ha ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1.

2.   Gli Stati membri rinviano:

di quattro mesi l'adozione di un progetto di regola tecnica avente forma di accordo facoltativo a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera f), secondo comma, punto ii),

fatti salvi i paragrafi 3, 4 e 5 del presente articolo, di sei mesi l'adozione di qualsiasi altro progetto di regola tecnica, esclusi i progetti relativi ai servizi,

a decorrere dalla data in cui la Commissione ha ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, se essa o un altro Stato membro emette, nei tre mesi successivi a tale data, un parere circostanziato secondo il quale la misura proposta presenta aspetti che possono eventualmente creare ostacoli alla libera circolazione delle merci nell'ambito del mercato interno,

fatti salvi i paragrafi 4 e 5, di quattro mesi l'adozione di un progetto di regola relativa ai servizi, a decorrere dalla data in cui la Commissione ha ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, se essa o un altro Stato membro emette, nei tre mesi successivi a tale data, un parere circostanziato secondo il quale la misura proposta presenta aspetti che possono eventualmente creare ostacoli alla libera circolazione dei servizi o alla libertà di stabilimento degli operatori di servizi nell'ambito del mercato interno.

Per quanto riguarda i progetti di regole relative ai servizi, i pareri circostanziati della Commissione o degli Stati membri non possono pregiudicare misure di politica culturale, in particolare nel settore audiovisivo, che gli Stati potrebbero adottare secondo il diritto dell'Unione, tenendo conto della loro diversità linguistica, delle specificità nazionali e regionali, nonché dei loro patrimoni culturali.

Lo Stato membro interessato riferisce alla Commissione sul seguito che esso intende dare a tali pareri circostanziati. La Commissione commenta tale reazione.

Per quanto riguarda le regole relative ai servizi, lo Stato membro interessato indica, se del caso, i motivi per i quali non sia possibile tenere conto dei pareri circostanziati.

3.   Gli Stati membri rinviano l'adozione di un progetto di regola tecnica, esclusi i progetti di regole relative ai servizi, di 12 mesi a decorrere dalla data in cui la Commissione ha ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della presente direttiva, se la Commissione, nei tre mesi successivi a tale data, comunica la sua intenzione di proporre o di adottare una direttiva, un regolamento o una decisione in materia a norma dell'articolo 288 TFUE.

4.   Gli Stati membri rinviano l'adozione di un progetto di regola tecnica di 12 mesi a decorrere dalla data in cui la Commissione ha ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della presente direttiva, se, nei tre mesi successivi a tale data, la Commissione comunica la constatazione che il progetto di regola tecnica concerne una materia oggetto di una proposta di direttiva, di regolamento o di decisione presentata al Parlamento europeo e del Consiglio conformemente all'articolo 288 TFUE.

5.   Se il Consiglio adotta una posizione in prima lettura durante il termine di differimento di cui ai paragrafi 3 e 4, tale periodo è esteso a 18 mesi fatte salve le disposizioni del paragrafo 6.

6.   Gli obblighi di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 cessano:

a)

se la Commissione informa gli Stati membri che essa rinuncia alla sua intenzione di proporre o di adottare un atto vincolante;

b)

se la Commissione informa gli Stati membri del ritiro della sua proposta o del suo progetto;

c)

all'adozione di un atto vincolante da parte del Parlamento europeo e del Consiglio o della Commissione.

7.   I paragrafi da 1 a 5 non sono applicabili allorché:

a)

per motivi urgenti giustificati da una situazione grave e imprevedibile inerente alla tutela della salute delle persone e degli animali, alla preservazione dei vegetali o alla sicurezza e, per le regole relative ai servizi, giustificati anche da motivi di ordine pubblico, in particolare in materia di tutela dei minori, uno Stato membro si trovi nella necessità di elaborare in tempi brevissimi regole tecniche da adottare e mettere in vigore con effetto immediato, senza alcuna possibilità di consultazione; oppure

b)

per motivi urgenti giustificati da una situazione grave inerente alla tutela della sicurezza e integrità del sistema finanziario e in particolare ai fini della tutela dei depositanti, degli investitori e degli assicurati, uno Stato membro si trovi nella necessità di adottare e mettere in vigore in tempi brevissimi regole relative ai servizi finanziari.

Lo Stato membro indica, nella comunicazione di cui all'articolo 5, i motivi che giustificano l'urgenza delle misure in questione. La Commissione si pronuncia su tale comunicazione nel più breve tempo possibile. Essa adotta le misure opportune in caso di ricorso abusivo a tale procedura. Il Parlamento europeo è tenuto informato dalla Commissione.

Articolo 7

1.   Gli articoli 5 e 6 non si applicano a tali disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative o agli accordi facoltativi con i quali gli Stati membri:

a)

si conformano agli atti vincolanti dell'Unione che danno luogo all'adozione di specificazioni tecniche o di regole relative ai servizi;

b)

soddisfano gli impegni derivanti da un accordo internazionale, che danno luogo all'adozione di specificazioni tecniche o di regole comuni relative ai servizi comuni nell'Unione;

c)

fanno uso di clausole di salvaguardia previste in atti vincolanti dell'Unione;

d)

applicano l'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (10);

e)

si limitano ad eseguire una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea;

f)

si limitano a modificare una regola tecnica a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera f), in conformità di una domanda della Commissione diretta ad eliminare un ostacolo agli scambi o, per le regole relative ai servizi, alla libera circolazione dei servizi o alla libertà di stabilimento dell'operatore di servizi.

2.   L'articolo 6 non si applica alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri recanti divieti di fabbricazione, nella misura in cui esse non ostacolino la libera circolazione dei prodotti.

3.   L'articolo 6, paragrafi da 3 a 6, non si applica agli accordi facoltativi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera f), secondo comma, punto ii).

4.   L'articolo 6 non si applica alle specificazioni tecniche o ad altri requisiti o alle regole relative ai servizi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera f, secondo comma, punto iii).

Articolo 8

La Commissione riferisce ogni due anni al Parlamento europeo, al Consiglio ed al Comitato economico e sociale europeo sui risultati dell'applicazione della presente direttiva.

La Commissione pubblica statistiche annuali sulle notifiche ricevute nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 9

Quando gli Stati membri adottano una regola tecnica, questa contiene un riferimento alla presente direttiva o è corredata di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 10

La direttiva 98/34/CE, modificata dalle direttive di cui all'allegato III, parte A, della presente direttiva è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno delle direttive di cui all'allegato III, parte B, della direttiva abrogata e all'allegato III, parte B, della presente direttiva.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato IV.

Articolo 11

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 12

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il 9 settembre 2015

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

N. SCHMIT


(1)  Parere del 14 luglio 2010 (GU C 44 dell'11.2.2011, pag. 142) e parere del 26 febbraio 2014 (GU C 214 dell'8.7.2014, pag. 55).

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 13 luglio 2015.

(3)  Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37). Il titolo originale era «Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche». Essa è stata modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998 relativa ad una modifica della direttiva 98/34/CE che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU L 217 del 5.8.1998, pag. 18).

(4)  Cfr. allegato III, Parte A.

(5)  Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67).

(6)  Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1).

(7)  Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33) .

(8)  Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1).

(9)  Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

(10)  Direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4).


ALLEGATO I

Elenco indicativo dei servizi non contemplati dall'articolo 1, paragrafo 1, lettera, b), secondo comma

1.   Servizi non forniti «a distanza»

Servizi forniti in presenza del prestatario e del destinatario, anche se mediante dispositivi elettronici:

a)

esame o trattamento in un gabinetto medico mediante attrezzature elettroniche, ma con la presenza del paziente;

b)

consultazione di un catalogo elettronico in un negozio in presenza del cliente;

c)

prenotazione di biglietti aerei attraverso una rete informatica in un'agenzia viaggi in presenza del cliente;

d)

giochi elettronici messi a disposizione di un giocatore presente in una sala giochi.

2.   Servizi non forniti «per via elettronica»

Servizi a contenuto materiale anche se implicano l'utilizzazione di dispositivi elettronici:

a)

distributori automatici di biglietti (banconote, biglietti ferroviari);

b)

accesso a reti stradali, parcheggi, ecc. a pagamento, anche se all'entrata e/o all'uscita intervengono dispositivi elettronici per controllare l'accesso e/o garantire il corretto pagamento.

Servizi non in linea: distribuzione di cd-rom e di software su dischetti,

Servizi non forniti attraverso sistemi elettronici di archiviazione/trattamento di dati:

a)

servizi di telefonia vocale;

b)

servizi telefax/telex;

c)

servizi forniti mediante telefonia vocale o telefax;

d)

consulto medico per telefono/telefax;

e)

consulenza legale per telefono /telefax;

f)

marketing diretto per telefono/telefax.

3.   Servizi non forniti «a richiesta individuale di un destinatario di servizi»

Servizi forniti mediante invio di dati senza una richiesta individuale e destinati alla ricezione simultanea da parte di un numero illimitato di destinatari (trasmissione da punto a multipunto):

a)

servizi di radiodiffusione televisiva (compresi i servizi near-video on-demand) di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2010/13/UE;

b)

servizi di radiodiffusione sonora;

c)

teletesto (televisivo).


ALLEGATO II

Elenco indicativo dei servizi finanziari di cui all'articolo 1, paragrafo 4

Servizi d'investimento

Operazioni di assicurazione e riassicurazione

Servizi bancari

Operazioni relative ai fondi di pensione

Servizi concernenti operazioni a termine o in opzione

Tali servizi comprendono in particolare:

a)

i servizi di investimento di cui all'allegato della direttiva 2004/39/CE, i servizi di organismi di investimento collettivo;

b)

i servizi concernenti attività che beneficiano del riconoscimento reciproco, di cui all'allegato I della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1);

c)

le operazioni che riguardano attività di assicurazione e riassicurazione di cui alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2).


(1)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

(2)  Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).


ALLEGATO III

PARTE A

Direttiva abrogata ed elenco delle modifiche successive

(di cui all'articolo 10)

Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37)

 

Direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 217 del 5.8.1998, pag. 18)

 

Allegato II, parte 1, titolo H, dell'atto di adesione del 2004

(GU L 236 del 23.9.2003, pag. 68)

Limitatamente ai riferimenti di cui al paragrafo 2 della direttiva 98/34/CE

Direttiva 2006/96/CE del Consiglio

(GU L 363 del 20.12.2006, pag. 81)

Limitatamente ai riferimenti di cui all'articolo 1 della direttiva 98/34/CE

Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12)

Limitatamente all'articolo 26, paragrafo 2

PARTE B

Termini di recepimento nel diritto interno

(di cui all'articolo 10)

Direttiva

Termine di applicazione

98/34/CE

98/48/CE

5 agosto 1999

2006/96/CE

1 gennaio 2007


ALLEGATO IV

Tavola di concordanza

Direttiva 98/34/CE

Presente direttiva

Articolo 1, primo comma, parte introduttiva

Articolo 1, paragrafo 1, parte introduttiva

Articolo 1, primo comma, punto 1,

Articolo 1, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 1, primo comma, punto 2, primo comma

Articolo 1, paragrafo 1, lettera b), primo comma

Articolo 1, primo comma, punto 2, secondo comma, primo trattino

Articolo 1, paragrafo 1, lettera b), secondo comma, punto i)

Articolo 1, primo comma, punto 2), secondo comma, secondo trattino

Articolo 1, paragrafo 1, lettera b), secondo comma, punto ii)

Articolo 1, primo comma, punto 2, secondo comma, terzo trattino

Articolo 1, paragrafo 1, lettera b), secondo comma, punto iii)

Articolo 1, primo comma, punto 2, terzo comma

Articolo 1, paragrafo 1, lettera b), terzo comma

Articolo 1, primo comma, punto 2, quarto comma, parte introduttiva

Articolo 1, paragrafo 2,parte introduttiva

Articolo 1, primo comma, punto 2, quarto comma, primo trattino

Articolo 1, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 1, primo comma, punto 2, quarto comma, secondo trattino

Articolo 1, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 1, primo comma, punto 3

Articolo 1, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 1, primo comma, punto 4

Articolo 1, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 1, primo comma, punto 5, primo comma

Articolo 1, paragrafo 1, lettera e), primo comma

Articolo 1, primo comma, punto 5, secondo comma

Articolo 1, paragrafo 3

Articolo 1, primo comma, punto 5, terzo comma

Articolo 1, paragrafo 4

Articolo 1, primo comma, punto 5, quarto comma

Articolo 1, paragrafo 5

Articolo 1, primo comma, punto 5, quinto comma, frase introduttiva

Articolo 1, paragrafo 1, lettera e) secondo comma, frase introduttiva

Articolo 1, primo comma, punto 5, quinto comma, primo trattino

Articolo 1, paragrafo 1, lettera e), secondo comma, punto i)

Articolo 1, primo comma, punto 5, quinto comma, secondo trattino

Articolo 1, paragrafo 1, lettera e), secondo comma, punto ii)

Articolo 1, primo comma, punto 11, primo comma

Articolo 1, paragrafo 1, lettera f), primo comma

Articolo 1, primo comma, punto 11, secondo comma, frase introduttiva

Articolo 1, paragrafo 1, lettera f ), secondo comma, frase introduttiva

Articolo 1, primo comma, punto 11, secondo comma, primo trattino

Articolo 1, paragrafo 1, lettera f ), secondo comma, punto i)

Articolo 1, primo comma, punto 11, secondo comma secondo trattino

Articolo 1, paragrafo 1, lettera f ), secondo comma punto ii)

Articolo 1, primo comma, punto 11, secondo comma terzo trattino

Articolo 1, paragrafo 1, lettera f ), secondo comma, punto iii)

Articolo 1, primo comma, punto 11, terzo comma

Articolo 1, paragrafo 1, lettera f ), terzo comma

Articolo 1, primo comma, punto 11, quarto comma

Articolo 1, paragrafo 1, lettera f ), quarto comma

Articolo 1, primo comma, punto 12

Articolo 1, paragrafo 1, lettera g)

Articolo 1, secondo comma

Articolo 1, paragrafo 6

Articolo 5

Articolo 2

Articolo 6, paragrafi 1 e 2

Articolo 3, paragrafi 1 e 2

Articolo 6, paragrafo 3, parte introduttiva

Articolo 3, paragrafo 3, parte introduttiva

Articolo 6, paragrafo 3, secondo trattino

Articolo 3, paragrafo 3, lettera a)

Articolo 6, paragrafo 3, terzo trattino

Articolo 3, paragrafo 3, lettera b)

Articolo 6, paragrafo 3, quarto trattino

Articolo 3, paragrafo 3, lettera c)

Articolo 6, paragrafo 4, parte introduttiva

Articolo 3, paragrafo 4, parte introduttiva

Articolo 6, paragrafo 4, lettera c)

Articolo 3, paragrafo 4, lettera a)

Articolo 6, paragrafo 4, lettera d)

Articolo3, paragrafo 4, lettera b)

Articolo 6, paragrafi da 5 a 8

Articolo 3, paragrafi da 5 a 8

Articolo 7

Articolo 4

Articolo 8

Articolo 5

Articolo 9, paragrafi da 1 a 5

Articolo 6, paragrafi da 1 a 5

Articolo 9, paragrafo 6, parte introduttiva

Articolo 6, paragrafo 6, parte introduttiva

Articolo 9, paragrafo 6, primo trattino

Articolo 6, paragrafo 6, lettera a)

Articolo 9, paragrafo 6, secondo trattino

Articolo 6, paragrafo 6, lettera b)

Articolo 9, paragrafo 6, terzo trattino

Articolo 6, paragrafo 6, lettera c)

Articolo 9, paragrafo 7, primo comma, parte introduttiva

Articolo 6, paragrafo 7, primo comma, parte introduttiva

Articolo 9, paragrafo 7, primo comma, primo trattino

Articolo 6, paragrafo 7, primo comma, lettera a)

Articolo 9, paragrafo 7, primo comma, secondo trattino

Articolo 6, paragrafo 7, primo comma, lettera b)

Articolo 9, paragrafo 7, secondo comma

Articolo 6, paragrafo 7, secondo comma

Articolo 10, paragrafo 1, parte introduttiva

Articolo 7, paragrafo 1, parte introduttiva

Articolo 10, paragrafo 1, primo trattino

Articolo 7, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 10, paragrafo 1, secondo trattino

Articolo 7, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 10, paragrafo 1, terzo trattino

Articolo 7, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 10, paragrafo 1, quarto trattino

Articolo 7, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 10, paragrafo 1, quinto trattino

Articolo 7, paragrafo 1, lettera e)

Articolo 10, paragrafo 1, sesto trattino

Articolo 7, paragrafo 1, lettera f)

Articolo 10, paragrafi 2, 3 e 4

Articolo 7, paragrafi 2, 3 e 4

Articolo 11, prima frase

Articolo 8, primo comma

Articolo 11, seconda frase

Articolo 8, secondo comma

Articolo 12

Articolo 9

Articolo 13

Articolo 10

Articolo 14

Articolo 11

Articolo 15

Articolo 12

Allegato III

Allegato IV

Allegato V

Allegato I

Allegato VI

Allegato II

Allegato III

Allegato IV


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