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Document 32015D1958
Commission Delegated Decision (EU) 2015/1958 of 1 July 2015 on the applicable systems to assess and verify constancy of performance of geosynthetics and related products pursuant to Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance)
Decisione delegata (UE) 2015/1958 della Commissione, del 1° luglio 2015, relativa ai sistemi applicabili per la valutazione e la verifica della costanza della prestazione dei prodotti geosintetici e dei prodotti correlati a norma del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Decisione delegata (UE) 2015/1958 della Commissione, del 1° luglio 2015, relativa ai sistemi applicabili per la valutazione e la verifica della costanza della prestazione dei prodotti geosintetici e dei prodotti correlati a norma del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
OJ L 284, 30.10.2015, p. 181–183
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
30.10.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 284/181 |
DECISIONE DELEGATA (UE) 2015/1958 DELLA COMMISSIONE
del 1o luglio 2015
relativa ai sistemi applicabili per la valutazione e la verifica della costanza della prestazione dei prodotti geosintetici e dei prodotti correlati a norma del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 60, lettera h),
considerando quanto segue:
(1) |
La procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti geosintetici e dei prodotti correlati e le specificazioni tecniche applicabili sono state stabilite nella decisione 96/581/CE della Commissione (2). |
(2) |
La decisione 96/581/CE non fissa criteri dettagliati per la scelta dei sistemi di valutazione e verifica della costanza di prestazione dei prodotti geosintetici e dei prodotti correlati in relazione alla reazione al fuoco. |
(3) |
I sistemi per la valutazione delle prestazioni dei prodotti geosintetici e dei prodotti correlati di cui all'allegato V del regolamento (UE) n. 305/2011 dovrebbero essere scelti in modo più appropriato. Ciò dovrebbe consentire ai fabbricanti di avere accesso al mercato interno in modo più efficiente, contribuendo così a una maggiore competitività dell'intera industria edile. |
(4) |
La decisione 96/581/CE dovrebbe pertanto essere abrogata e sostituita per motivi di chiarezza e di trasparenza, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La presente decisione si applica ai prodotti geosintetici e ai prodotti correlati di cui all'allegato I.
Articolo 2
I prodotti geosintetici e i prodotti correlati di cui all'articolo 1 sono oggetto della valutazione e della verifica della costanza della prestazione in relazione alle loro caratteristiche essenziali conformemente ai sistemi indicati nell'allegato II.
Articolo 3
La decisione 96/581/CE è abrogata.
I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti alla presente decisione.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 1o luglio 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 88 del 4.4.2011, pag. 5.
(2) Decisione 96/581/CE della Commissione, del 24 giugno 1996, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, a norma dell'articolo 20, paragrafo 2 della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo ai geotessili (GU L 254 dell'8.10.1996, pag. 59).
ALLEGATO I
PRODOTTI DISCIPLINATI
La presente decisione si applica ai seguenti prodotti:
1) |
geosintetici (membrane e tessili) utilizzati per separazione, protezione, drenaggio, filtraggio o rinforzo del suolo; |
2) |
geocompositi utilizzati per separazione, protezione, drenaggio, filtraggio o rinforzo del suolo; |
3) |
geogriglie utilizzate per separazione, protezione, drenaggio, filtraggio o rinforzo del suolo; |
4) |
geomembrane utilizzate per separazione, protezione, drenaggio, filtraggio o rinforzo del suolo; |
5) |
georeti utilizzate per separazione, protezione, drenaggio, filtraggio o rinforzo del suolo. |
ALLEGATO II
SISTEMI DI VALUTAZIONE E VERIFICA DELLA COSTANZA DELLA PRESTAZIONE
I sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione si applicano ai prodotti disciplinati dalla presente decisione, tenendo conto delle loro caratteristiche essenziali, secondo le seguenti modalità:
Tabella 1
Per tutte le caratteristiche essenziali eccetto la reazione al fuoco
Prodotti |
Caratteristiche essenziali |
Sistema applicabile di valutazione e verifica della costanza della prestazione di cui all'allegato V del regolamento (UE) n. 305/2011 |
Geosintetici (membrane e tessili), geocompositi, geogriglie, geomembrane e georeti utilizzati per separazione, protezione, drenaggio, filtraggio o rinforzo del suolo |
Per tutte le caratteristiche essenziali eccetto la reazione al fuoco |
2+ |
Tabella 2
Solo per la reazione al fuoco
I sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione sono determinati per tutti i prodotti indicati nella prima colonna della tabella 1, in funzione delle rispettive sottofamiglie, secondo le seguenti modalità:
Sottofamiglie del prodotto |
Sistemi applicabili di valutazione e verifica della costanza della prestazione di cui all'allegato V del regolamento (UE) n. 305/2011 |
Prodotti per i quali una fase chiaramente identificabile del processo di produzione comporta un miglioramento della prestazione in relazione alla reazione al fuoco (ad esempio un'aggiunta di materiali ignifughi o una limitazione del materiale organico) |
1 |
Prodotti per i quali esiste una base giuridica europea applicabile che consente di classificare la loro prestazione in relazione alla reazione al fuoco senza la realizzazione di prove |
4 |
Prodotti non appartenenti alle sottofamiglie indicate nelle righe 1 e 2 |
3 |