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Document 32015D0740

Decisione (PESC) 2015/740 del Consiglio, del 7 maggio 2015, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nel Sud Sudan e che abroga la decisione 2014/449/PESC

OJ L 117, 8.5.2015, p. 52–58 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 04/04/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/740/oj

8.5.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 117/52


DECISIONE (PESC) 2015/740 DEL CONSIGLIO

del 7 maggio 2015

concernente misure restrittive in considerazione della situazione nel Sud Sudan e che abroga la decisione 2014/449/PESC

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato dell'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

considerando quanto segue:

(1)

Il 10 luglio 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/449/PESC (1), dato il perdurare delle serie preoccupazioni da esso nutrite per la situazione in Sud Sudan.

(2)

Il 3 marzo 2015 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, fortemente allarmato e preoccupato per il conflitto in atto dal dicembre 2013 tra il governo della Repubblica del Sud Sudan e le forze di opposizione, preoccupato per le grandi sofferenze umane che ne derivano e condannando risolutamente le violazioni e gli abusi dei diritti umani e le violazioni del diritto umanitario internazionale, passati e in atto, nonché preoccupato per lo sfollamento su larga scala della popolazione e per l'aggravarsi della crisi umanitaria, ha adottato la risoluzione (UNSCR) 2206 (2015). Il Consiglio di sicurezza ha sottolineato la responsabilità di tutte le parti del conflitto per le sofferenze del popolo del Sud Sudan. Ha altresì stabilito che la situazione nel Sud Sudan rappresenta una minaccia per la pace internazionale e la sicurezza nella regione.

(3)

I punti 9 e 12 dell'UNSCR 2206 (2015) prevedono misure restrittive sotto forma di restrizioni di viaggio e congelamento dei beni che potrebbero essere applicate a persone ed entità designate dal comitato del Consiglio di sicurezza istituito a norma del punto 16 dell'UNSCR 2206 (2015) («il Comitato»). I punti 6, 7 e 8 dell'UNSCR 2206 (2015) prevedono altresì criteri per designare le persone ed entità da assoggettare alle misure restrittive di cui ai punti 9 e 12 di detta risoluzione.

(4)

A fini di chiarezza, le misure restrittive imposte dalla decisione 2014/449/PESC e le misure restrittive previste dall'UNSCR 2206 (2015) dovrebbero essere raggruppate in un unico strumento giuridico.

(5)

La decisione 2014/449/PESC dovrebbe pertanto essere abrogata di conseguenza.

(6)

È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare determinate misure,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione al Sud Sudan di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamento militari, equipaggiamento paramilitare e relativi pezzi di ricambio, da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dal territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli stessi, siano tali armamenti o materiali originari o no di tale territorio.

2.   È inoltre vietato:

a)

prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi in relazione ai prodotti di cui al paragrafo 1 o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali prodotti, a qualunque persona fisica o giuridica, entità o organismo nel Sud Sudan, o destinati ad essere ivi utilizzati;

b)

fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai prodotti di cui al paragrafo 1, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, nonché assicurazioni o riassicurazioni, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali prodotti, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi, a qualunque persona fisica o giuridica, entità o organismo nel Sud Sudan, o destinati ad essere ivi utilizzati;

c)

partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere le misure di cui alla lettera a) o b).

Articolo 2

1.   L'articolo 1 non si applica:

a)

alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di equipaggiamento militare non letale destinato unicamente a un uso umanitario o protettivo o al controllo del rispetto dei diritti umani, o a programmi di costruzione istituzionale dell'ONU, dell'Unione africana (UA), dell'UE o dell'Autorità intergovernativa per lo sviluppo (IGAD), o di materiale destinato a operazioni di gestione delle crisi da parte dell'ONU, dell'UA e dell'UE;

b)

alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di veicoli non da combattimento costruiti o equipaggiati con materiali per difesa balistica, destinati esclusivamente alla protezione, nel Sud Sudan, da parte del personale dell'UE o dei suoi Stati membri o del personale dell'ONU, dell'UA o dell'IGAD;

c)

alla fornitura di assistenza tecnica, ai servizi di intermediazione e altri servizi connessi al materiale o ai programmi e alle operazioni di cui alla lettera a);

d)

al finanziamento e alla prestazione di assistenza finanziaria connessi al materiale o ai programmi e alle operazioni di cui alla lettera a);

e)

alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di attrezzature per lo sminamento e di materiale destinato ad essere utilizzato in operazioni di sminamento;

f)

alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di materiale militare non letale destinato unicamente a sostenere il processo di riforma del settore della sicurezza nel Sud Sudan, nonché al finanziamento o alla prestazione di assistenza finanziaria o di assistenza tecnica connessi a tale materiale,

purché le forniture in questione siano state autorizzate preventivamente dall'autorità competente dello Stato membro interessato.

2.   L'articolo 1 non si applica all'abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato nel Sud Sudan dal personale dell'UE o dei suoi Stati membri, dal personale dell'ONU o dell'IGAD, o da rappresentanti dei mezzi di comunicazione di massa e da operatori umanitari o nel campo dello sviluppo nonché da personale associato, per loro esclusivo uso personale.

3.   Gli Stati membri valutano le forniture di cui al presente articolo caso per caso, tenendo in piena considerazione i criteri stabiliti nella posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio (2). Gli Stati membri chiedono adeguate salvaguardie contro l'uso fraudolento delle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo e, laddove opportuno, adottano disposizioni ai fini del rimpatrio dell'equipaggiamento.

Articolo 3

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito nel loro territorio delle persone:

a)

designate dal Consiglio di sicurezza o dal Comitato a norma dei punti 6, 7, 8 e 9 della UNSCR 2206 (2015), il cui elenco figura nell'allegato I della presente decisione;

b)

non contemplati dalla lettera a) che ostacolano il processo politico nel Sud Sudan, anche mediante atti di violenza o violazioni degli accordi di cessate il fuoco, nonché delle persone responsabili di gravi violazioni dei diritti umani nel Sud Sudan, e delle persone ad esse associate, il cui elenco figura nell'allegato II.

2.   Il paragrafo 1 non obbliga uno Stato membro a vietare ai suoi cittadini l'ingresso nel proprio territorio.

Articolo 4

1.   Il presente articolo si applica alle persone elencate nell'allegato I.

2.   L'articolo 3, paragrafo 1, non si applica quando:

a)

il viaggio è giustificato da esigenze umanitarie, inclusi obblighi religiosi, secondo quanto determinato caso per caso dal Comitato;

b)

l'ingresso o il transito è necessario per lo svolgimento di un procedimento giudiziario;

c)

il viaggio contribuirebbe agli obiettivi di pace e riconciliazione nazionale nel Sud Sudan e di stabilità nella regione, secondo quanto determinato caso per caso dal Comitato.

Articolo 5

1.   Il presente articolo si applica alle persone elencate nell'allegato II.

2.   L'articolo 3, paragrafo 1, lascia impregiudicate le situazioni in cui uno Stato membro sia vincolato da un obbligo derivante dal diritto internazionale, in particolare:

a)

in qualità di paese che ospita un'organizzazione internazionale intergovernativa;

b)

in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale convocata dall'ONU o sotto gli auspici di questa organizzazione;

c)

in virtù di un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità;

d)

in base al trattato di conciliazione del 1929 (Patti Lateranensi) concluso tra la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) e l'Italia.

3.   Si ritiene che il paragrafo 2 si applichi anche qualora uno Stato membro ospiti l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).

4.   Il Consiglio è debitamente informato in tutti i casi in cui uno Stato membro concede una deroga ai sensi dei paragrafi 2 o 3.

5.   Gli Stati membri possono concedere deroghe alle misure stabilite ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, allorquando il viaggio è giustificato da esigenze umanitarie urgenti o dall'esigenza di partecipare a riunioni intergovernative e a riunioni promosse od ospitate dall'UE o ospitate da uno Stato membro che esercita la presidenza di turno dell'OSCE, in cui si conduce un dialogo politico che promuove direttamente gli obiettivi politici delle misure restrittive, compresi la democrazia, i diritti umani e lo Stato di diritto nel Sud Sudan.

6.   Lo Stato membro che intenda concedere le deroghe di cui al paragrafo 5 presenta al riguardo una notifica scritta al Consiglio. La deroga si considera concessa a meno che, entro due giorni lavorativi dalla ricezione della notifica della deroga proposta, vi sia un'obiezione scritta di uno o più membri del Consiglio. Se uno o più membri del Consiglio sollevano obiezioni, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di concedere la deroga proposta.

7.   Qualora uno Stato membro autorizzi, a norma dei paragrafi 2, 3, 5 e 6, l'ingresso o il transito nel suo territorio di persone elencate nell'allegato II, l'autorizzazione è strettamente limitata ai fini per i quali è concessa e alle persone direttamente interessate.

Articolo 6

1.   Tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati da, direttamente o indirettamente:

a)

persone ed entità designate dal Consiglio di sicurezza o dal Comitato a norma dei punti 6, 7, 8 e 12 della UNSCR 2206 (2015), il cui elenco figura nell'allegato I della presente decisione;

b)

persone che ostacolano il processo politico nel Sud Sudan, anche mediante atti di violenza o violazioni degli accordi di cessate il fuoco, nonché persone responsabili di gravi violazioni dei diritti umani nel Sud Sudan, e persone fisiche o giuridiche, entità o organismi a esse associati, il cui elenco figura nell'allegato II,

sono congelati.

2.   È vietato mettere, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche a disposizione delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell'allegato I o II ovvero destinarli a loro vantaggio.

Articolo 7

1.   Il presente articolo si applica alle persone e alle entità elencate nell'allegato I.

2.   Alle condizioni che ritiene appropriate, l'autorità competente di uno Stato membro può autorizzare lo sblocco di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche in questione sono:

a)

necessari per coprire le spese di base, compreso il pagamento di generi alimentari, canoni di locazione o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici;

b)

esclusivamente per il pagamento di onorari congrui e il rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;

c)

diritti o spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi e delle risorse economiche congelati.

Lo Stato membro interessato notifica preventivamente al Comitato l'intenzione di autorizzare, ove opportuno, lo sblocco di taluni fondi o risorse economiche congelati. Le autorizzazioni possono essere concesse qualora il Comitato non abbia espresso un parere negativo entro cinque giorni lavorativi da tale notifica.

3.   Alle condizioni che ritiene appropriate, l'autorità competente di uno Stato membro può autorizzare lo sblocco di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di fondi o risorse economiche, dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche in questione sono necessari per coprire spese straordinarie, purché lo Stato membro interessato abbia notificato tale decisione al Comitato e quest'ultimo l'abbia approvata.

4.   In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, le autorità competenti di uno Stato membro possono altresì autorizzare lo sblocco di taluni fondi o risorse economiche congelati, purché lo Stato membro interessato abbia stabilito che i fondi o le risorse economiche sono oggetto di un vincolo o di una decisione di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale e che i fondi o le risorse economiche saranno usati esclusivamente per il soddisfacimento del vincolo o della decisione, purché detto vincolo abbia effetto o detta decisione sia stata emessa anteriormente alla data di adozione della UNSCR 2206 (2015), vale a dire il 3 marzo 2015, non vada a favore di persone fisiche o giuridiche, entità o organismi elencati nell'allegato I o II e lo Stato membro interessato ne abbia dato notifica al Comitato.

5.   L'articolo 6, paragrafo 1, non si applica al versamento sui conti congelati di:

a)

interessi o altri profitti dovuti su detti conti; o

b)

pagamenti dovuti in virtù di contratti, accordi o obblighi che sono stati conclusi o sono sorti anteriormente alla data in cui tali conti sono stati assoggettati alle misure di cui all'articolo 6,

purché tali interessi, altri profitti e pagamenti continuino a essere soggetti alle misure di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

6.   L'articolo 6 non osta a che una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo inserito nell'elenco effettui un pagamento dovuto nell'ambito di un contratto concluso prima della data dell'inserimento di tale persona fisica o giuridica, entità o organismo nell'elenco di cui all'allegato I, purché lo Stato membro interessato abbia stabilito che il pagamento non è percepito, direttamente o indirettamente, da una persona fisica o giuridica, da un'entità o da un organismo elencato nell'allegato I o II e previa notifica dell'intenzione di effettuare o percepire tali pagamenti o di autorizzare, ove opportuno, il rilascio di fondi, altre attività finanziarie o risorse economiche a tal fine, data dallo Stato membro interessato al Comitato 10 giorni lavorativi prima di tale autorizzazione.

Articolo 8

1.   Il presente articolo si applica alle persone e alle entità elencate nell'allegato II.

2.   Alle condizioni che ritiene appropriate, l'autorità competente di uno Stato membro può autorizzare lo sblocco di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche in questione sono:

a)

necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone elencate nell'allegato II e dei familiari a loro carico, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, locazioni o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze di servizi pubblici;

b)

destinati esclusivamente al pagamento di onorari congrui e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;

c)

destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati; oppure

d)

necessari per coprire spese straordinarie, purché l'autorità competente abbia notificato alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione i motivi per cui ritiene che debba essere concessa un'autorizzazione specifica almeno due settimane prima dell'autorizzazione.

Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente paragrafo.

3.   In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo sblocco di taluni fondi o risorse economiche congelati, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

i fondi o le risorse economiche sono oggetto di una decisione arbitrale emessa anteriormente alla data dell'inserimento della persona fisica o giuridica, dell'entità o dell'organismo di cui all'articolo 6, paragrafo 1, nell'allegato II, o di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell'Unione, o di una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato membro interessato, prima o dopo tale data;

b)

i fondi o le risorse economiche saranno usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale decisione o riconosciuti validi da tale decisione, entro i limiti fissati dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili che disciplinano i diritti dei titolari di tali crediti;

c)

la decisione non va a favore di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo elencati nell'allegato I o II, e

d)

il riconoscimento della decisione non è contrario all'ordine pubblico dello Stato membro interessato.

Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente paragrafo.

4.   L'articolo 6, paragrafo 1, non osta a che una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo inserito nell'elenco effettui un pagamento dovuto nell'ambito di un contratto concluso prima della data dell'inserimento di tale persona fisica o giuridica, entità o organismo nell'elenco di cui all'allegato II, purché lo Stato membro interessato abbia stabilito che il pagamento non è percepito, direttamente o indirettamente, da una persona fisica o giuridica, da un'entità o da un organismo elencato nell'allegato I o nell'allegato II.

5.   L'articolo 6, paragrafo 2, non si applica al versamento sui conti congelati di:

a)

interessi o altri profitti dovuti su detti conti;

b)

pagamenti dovuti in virtù di contratti, accordi o obblighi che sono stati conclusi o sono sorti anteriormente alla data in cui tali conti sono stati assoggettati alle misure di cui all'articolo 6; oppure

c)

pagamenti dovuti in virtù di decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali emesse nell'Unione o esecutive nello Stato membro interessato,

purché tali interessi, altri profitti e pagamenti continuino a essere soggetti alle misure di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

Articolo 9

1.   Qualora il Consiglio di sicurezza o il Comitato inseriscano in elenco una persona o un'entità, il Consiglio include detta persona o entità nell'allegato I.

2.   Il Consiglio, deliberando su proposta di uno Stato membro o dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, decide di stabilire e modificare l'elenco riportato nell'allegato II.

3.   Il Consiglio trasmette le sue decisioni di cui ai paragrafi 1 e 2, compresi i motivi dell'inserimento nell'elenco, alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo interessati direttamente, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando a tale persona fisica o giuridica, entità o organismo la possibilità di presentare osservazioni.

4.   Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina le sue decisioni e ne informa di conseguenza la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo interessato.

Articolo 10

1.   Gli allegati I e II riportano i motivi dell'inserimento nell'elenco delle persone e delle entità di cui agli articoli 3, paragrafo 1, e 6, paragrafo 1, forniti dal Consiglio di sicurezza o dal Comitato in relazione all'allegato I e dal Consiglio in relazione all'allegato II.

2.   Gli allegati I e II riportano inoltre, ove disponibili, le informazioni necessarie per identificare le persone e le entità interessate, fornite dal Consiglio di sicurezza o dal Comitato in relazione all'allegato I e dal Consiglio in relazione all'allegato II. Con riguardo alle persone, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d'identità, il sesso, l'indirizzo, se noto, e la funzione o professione. Con riguardo alle persone giuridiche, alle entità o agli organismi, tali informazioni possono includere le denominazioni, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività. Gli allegati I e II riportano inoltre la data della designazione.

Articolo 11

Per massimizzare l'impatto delle misure stabilite dalla presente decisione, l'Unione incoraggia i paesi terzi ad adottare misure restrittive analoghe a quelle previste nella presente decisione.

Articolo 12

1.   La presente decisione è costantemente riesaminata. Se del caso, è prorogata o modificata qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti e in conformità delle pertinenti decisioni del Consiglio di sicurezza.

2.   Le misure di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) e all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) sono riesaminate periodicamente e almeno ogni dodici mesi. Esse cessano di applicarsi con riguardo alle persone e entità interessate se il Consiglio stabilisce, in conformità della procedura di cui all'articolo 9, che le condizioni necessarie alla loro applicazione non sono più soddisfatte.

Articolo 13

La decisione 2014/449/PESC è abrogata.

Articolo 14

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2015

Per il Consiglio

Il presidente

E. RINKĒVIČS


(1)  Decisione 2014/449/PESC del Consiglio, del 10 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nel Sud Sudan (GU L 203 dell'11.7.2014, pag. 100).

(2)  Posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari (GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99).


ALLEGATO I

Elenco delle persone e delle entità di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) e all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a)

 


ALLEGATO II

Elenco delle persone e delle entità di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b)

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

1.

Santino DENG

(pseudonimo: Santino Deng Wol)

Comandante della terza divisione di infanteria dell'Esercito di liberazione del popolo sudanese (SPLA)

Santino Deng è il comandante della terza divisione di infanteria dell'SPLA che ha preso parte alla riconquista di Bentiu nel maggio 2014. Santino Deng è quindi responsabile di violazioni dell'accordo sulla cessazione delle ostilità del 23 gennaio.

11.7.2014

2.

Peter GADET

(pseudonimo: Peter Gatdet Yaka; Peter Cadet; Peter Gadet Yak; Peter Gadet Yaak; Peter Gatdet Yaak; Peter Gatdet; Peter Gatdeet Yaka)

Leader della milizia antigovernativa Nuer. Luogo di nascita: Mayom County Unity State

Peter Gadet è il leader della milizia antigovernativa Nuer che ha compiuto un attacco contro Bentiu tra il 15 e il 17 aprile 2014, in violazione dell'accordo sulla cessazione delle ostilità del 23 gennaio. L'attacco ha provocato la morte di oltre 200 civili. Peter Gadet è dunque responsabile di alimentare il ciclo di violenza, ostacolando così il processo politico nel Sud Sudan, e di gravi violazioni dei diritti umani.

11.7.2014


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