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Document 32014R1383

Regolamento (UE) n. 1383/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2014 , che modifica il regolamento (CE) n. 55/2008 del Consiglio, recante preferenze commerciali autonome per la Repubblica di Moldova

OJ L 372, 30.12.2014, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1383/oj

30.12.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 372/1


REGOLAMENTO (UE) N. 1383/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 2014

che modifica il regolamento (CE) n. 55/2008 del Consiglio, recante preferenze commerciali autonome per la Repubblica di Moldova

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 55/2008 del Consiglio (2) ha istituito un regime specifico di preferenze commerciali autonome per la Repubblica di Moldova. Tale regime offre libero accesso al mercato dell’Unione a tutti i prodotti originari della Repubblica di Moldova, ad eccezione di alcuni prodotti agricoli elencati nell’allegato I del suddetto regolamento per i quali sono previste concessioni limitate sia sotto forma di esenzione da dazi doganali nel limite dei contingenti tariffari che sotto forma di riduzione di tali dazi.

(2)

Nel quadro della politica europea di vicinato (PEV), del programma d’azione PEV UE-Moldova e del partenariato orientale, la Repubblica di Moldova ha adottato un ambizioso programma di associazione politica e di ulteriore integrazione economica con l’Unione. La Repubblica di Moldova ha inoltre già registrato importanti progressi nel ravvicinamento delle normative, volto alla convergenza con il diritto e gli standard dell’Unione.

(3)

L’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall’altra (3) («accordo di associazione»), che include la zona di libero scambio globale e approfondita, è stato firmato il 27 giugno 2014 e l’applicazione provvisoria ha avuto effetto a decorrere dal 1o settembre 2014.

(4)

Il regime specifico di preferenze commerciali autonome continuerà ad applicarsi fino al 31 dicembre 2015.

(5)

Al fine di sostenere gli sforzi della Repubblica di Moldova nel rispetto degli obiettivi stabiliti nell’ambito della PEV, del partenariato orientale e dell’accordo di associazione e di offrire un mercato attraente e affidabile per le sue esportazioni di mele fresche, prugne fresche e uve da tavola fresche, è opportuno prevedere ulteriori concessioni per l’importazione di tali prodotti dalla Repubblica di Moldova nell’Unione, sulla base di contingenti tariffari esenti da dazi.

(6)

È inoltre necessario modificare alcuni codici NC nell’allegato del regolamento (CE) n. 55/2008 per tenere conto delle modifiche apportate all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (4) dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1001/2013 della Commissione (5).

(7)

Al fine di permettere agli operatori di beneficiare di queste ulteriori concessioni il prima possibile, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(8)

Considerato il picco stagionale della produzione di tali prodotti, è opportuno applicare le nuove concessioni a decorrere dal 1o agosto 2014.

(9)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 55/2008,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 55/2008, la tabella 1 è sostituita dal testo contenuto nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o agosto 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2014

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

S. GOZI


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 18 dicembre 2014.

(2)  Regolamento (CE) n. 55/2008 del Consiglio, del 21 gennaio 2008, recante preferenze commerciali autonome per la Repubblica moldova nonché modifica del regolamento (CE) n. 980/2005 e della decisione 2005/924/CE della Commissione (GU L 20 del 24.1.2008, pag. 1).

(3)  GU L 260 del 30.8.2014, pag. 4.

(4)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1001/2013 della Commissione, del 4 ottobre 2013, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (GU L 290 del 31.10.2013, pag. 1).


ALLEGATO

«1.   PRODOTTI SOGGETTI A CONTINGENTI TARIFFARI ANNUI IN ESENZIONE DA DAZI DOGANALI

Numero d’ordine

Codice NC

Designazione delle merci

2008 (1)

2009 (1)

2010 (1)

2011 (1)

2012 (1)

2013 (1)

2014 (1)

2015 (1)

09.0504

da 0201 a 0204

Carni di animali delle specie bovina, suina, ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate

3 000 (2)

3 000 (2)

4 000 (2)

4 000 (2)

4 000 (2)

4 000 (2)

4 000 (2)

4 000 (2)

09.0505

ex 0207

Carni e frattaglie commestibili di volatili della voce 0105, fresche, refrigerate o congelate, diverse dai fegati grassi della sottovoce 0207 43

400 (2)

400 (2)

500 (2)

500 (2)

500 (2)

500 (2)

500 (2)

500 (2)

09.0506

ex 0210

Carni e frattaglie commestibili di animali della specie suina e bovina, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri commestibili di carni o frattaglie di animali della specie suina e bovina

400 (2)

400 (2)

500 (2)

500 (2)

500 (2)

500 (2)

500 (2)

500 (2)

09.4210

da 0401 a 0406

Prodotti lattiero-caseari

1 000 (2)

1 000 (2)

1 500 (2)

1 500 (2)

1 500 (2)

1 500 (2)

1 500 (2)

1 500 (2)

09.0507

0407 00

Uova di volatili in guscio

90 (3)

95 (3)

100 (3)

110 (3)

120 (3)

120 (3)

120 (3)

120 (3)

09.0508

ex 0408

Uova di volatili sgusciate e tuorli, diversi da quelli inadatti all’uso alimentare

200 (2)

200 (2)

300 (2)

300 (2)

300 (2)

300 (2)

300 (2)

300 (2)

09.0515

0806 10 10

Uve da tavola fresche

10 000 (2)  (4)

10 000 (2)

09.0516

0808 10 80

Mele fresche (escluse mele da sidro, presentate alla rinfusa, dal 16 settembre al 15 dicembre)

40 000 (2)  (4)

40 000 (2)

09.0517

0809 40 05

Prugne fresche

10 000 (2)  (4)

10 000 (2)

09.0509

1001 91 20

1001 91 90

1001 99

Altra spelta (escluse sementi di spelta), frumento tenero e frumento segalato

25 000 (2)

30 000 (2)

35 000 (2)

40 000 (2)

50 000 (2)

55 000 (2)

60 000 (2)

65 000 (2)

09.0510

1003 90 00

Orzo

20 000 (2)

25 000 (2)

30 000 (2)

35 000 (2)

45 000 (2)

50 000 (2)

55 000 (2)

60 000 (2)

09.0511

1005 90

Granturco

15 000 (2)

20 000 (2)

25 000 (2)

30 000 (2)

40 000 (2)

45 000 (2)

50 000 (2)

55 000 (2)

09.0512

1601 00 91 e 1601 00 99

Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti

500 (2)

500 (2)

600 (2)

600 (2)

600 (2)

600 (2)

600 (2)

600 (2)

ex 1602

Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue:

di galli e galline, non cotte,

di animali della specie suina domestica,

di animali della specie bovina, non cotte

09.0513

1701 99 10

Zucchero bianco

15 000 (2)

18 000 (2)

26 000 (2)

34 000 (2)

34 000 (2)

34 000 (2)

34 000 (2)

34 000 (2)


(1)  Dal 1o gennaio al 31 dicembre, eccetto per il 2008, per il quale i contingenti tariffari si applicano dal primo giorno di applicazione del regolamento fino al 31 dicembre.

(2)  Tonnellate (peso netto).

(3)  Milioni di unità.

(4)  Per il 2014 il contingente tariffario si applica dal 1o agosto al 31 dicembre.»


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