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Document 32014R1243
Commission Implementing Regulation (EU) No 1243/2014 of 20 November 2014 laying down rules pursuant to Regulation (EU) No 508/2014 of the European Parliament and of the Council on the European Maritime and Fisheries Fund with regard to the information to be sent by Member States, as well as on data needs and synergies between potential data sources
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1243/2014 della Commissione, del 20 novembre 2014 , recante disposizioni a norma del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le informazioni che devono essere trasmesse dagli Stati membri, i dati necessari e le sinergie tra potenziali fonti di dati
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1243/2014 della Commissione, del 20 novembre 2014 , recante disposizioni a norma del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le informazioni che devono essere trasmesse dagli Stati membri, i dati necessari e le sinergie tra potenziali fonti di dati
OJ L 334, 21.11.2014, p. 39–51
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 14/01/2023
21.11.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 334/39 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1243/2014 DELLA COMMISSIONE
del 20 novembre 2014
recante disposizioni a norma del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le informazioni che devono essere trasmesse dagli Stati membri, i dati necessari e le sinergie tra potenziali fonti di dati
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 107, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) stabilisce disposizioni comuni al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), al Fondo sociale europeo (FSE), al Fondo di coesione, al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP). Tale regolamento impone alle autorità di gestione degli Stati membri di istituire un sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati relativi a ciascuna operazione, necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, compresi i dati su singole operazioni. |
(2) |
L'allegato III del regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione (3) reca l'elenco dei dati da registrare e conservare in formato elettronico per ciascuna operazione nell'ambito del sistema di sorveglianza istituito da ogni Stato membro. |
(3) |
Ai fini del funzionamento del sistema comune di monitoraggio e valutazione di cui all'articolo 107 del regolamento (UE) n. 508/2014 sono necessarie disposizioni supplementari in materia di registrazione e trasmissione dei dati. Conformemente all'articolo 107, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 508/2014, tali disposizioni dovrebbero specificare le informazioni che devono essere trasmesse dagli Stati membri, ottimizzando nel contempo la sinergia con altri potenziali fonti di dati, quali l'elenco dei dati da registrare e conservare come previsto dal regolamento (UE) n. 1303/2013. |
(4) |
Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure previste nel presente regolamento, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce le norme relative alle informazioni che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere alla Commissione per consentire il monitoraggio e la valutazione degli interventi finanziati nel quadro del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) in regime di gestione concorrente.
Articolo 2
Elenco dei dati e struttura della base di dati
1. Ciascuno Stato membro registra nella propria base di dati di cui all'articolo 125, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e trasmette alla Commissione un elenco di dati contenenti le informazioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 508/2014, strutturato come indicato nell'allegato I del presente regolamento.
2. L'elenco dei dati è registrato e trasmesso alla Commissione per ogni intervento selezionato per il finanziamento nell'ambito del programma operativo sostenuto dal FEAMP.
Articolo 3
Inserimento delle informazioni nella base di dati
I dati di cui all'articolo 2 sono inseriti nella base di dati nelle seguenti due fasi:
a) |
al momento dell'approvazione dell'intervento; |
b) |
al completamento dell'intervento. |
Articolo 4
Dati relativi all'esecuzione dell'intervento
Le informazioni di cui all'allegato I, parte D (Dati relativi all'esecuzione dell'intervento) sono basate sui campi di cui all'allegato II.
Articolo 5
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2014
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).
(3) Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (GU L 138 del 13.5.2014, pag. 5).
ALLEGATO I
STRUTTURA DELLA BASE DI DATI
PARTE A
Informazioni di carattere amministrativo
Campo |
Contenuto del campo |
Descrizione |
Dati necessari e sinergie |
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1 |
CCI |
Codice comune di identificazione del programma operativo. |
Campo di dati 19 dell'allegato III del regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione (1) |
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2 |
Identificativo unico dell'intervento (ID) |
Richiesta per tutti gli interventi finanziati dal Fondo. |
Campo di dati 5 dell'allegato III del regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione |
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3 |
Denominazione dell'intervento |
Se disponibile e se il campo 2 è un numero. |
Campo di dati 5 dell'allegato III del regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione |
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4 |
Numero della nave «Numero del registro della flotta comunitaria» (CFR (2)) |
Se pertinente. |
Specifico FEAMP |
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5 |
Codice NUTS (3) |
Indicare il livello NUTS più pertinente (valore di default = livello III). |
Specifico FEAMP |
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6 |
Beneficiario |
Nome del beneficiario (solo per persone giuridiche e per le persone fisiche conformemente al diritto dello Stato membro). |
Campo di dati 1 dell'allegato III del regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione |
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7 |
Genere del beneficiario |
Se pertinente (valori possibili: 1: maschio, 2: femmina, 3: altro). |
Specifico FEAMP |
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8 |
Dimensioni dell'impresa |
Se pertinente (4) (valori possibili: 1: micro, 2: piccola, 3: media, 4: grande). |
Specifico FEAMP |
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9 |
Stato di avanzamento dell'intervento |
1 cifra:
|
Specifico FEAMP |
PARTE B
Previsioni di spesa (nella valuta applicabile all'intervento)
Campo |
Contenuto del campo |
Descrizione |
Dati necessari e sinergie |
10 |
Costo totale ammissibile |
Importo del costo totale ammissibile dell'intervento approvato nel documento che specifica le condizioni per il sostegno. |
Campo di dati 41 dell'allegato III del regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione |
11 |
Costo pubblico totale ammissibile |
Importo dei costi pubblici totali ammissibili che costituiscono spesa pubblica quale definita all'articolo 2, paragrafo 15, del regolamento (UE) n. 1303/2013. |
Campo di dati 42 dell'allegato III del regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione |
12 |
Sostegno del FEAMP |
Importo del sostegno pubblico quale indicato nel documento che specifica le condizioni per il sostegno. |
Specifico FEAMP |
13 |
Data di approvazione |
Data del documento che specifica le condizioni per il sostegno. |
Campo di dati 12 dell'allegato III del regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione |
PARTE C
Esecuzione finanziaria dell'intervento (in EUR)
Campo |
Contenuto del campo |
Descrizione |
Dati necessari e sinergie |
14 |
Spesa totale ammissibile |
Spesa ammissibile dichiarata alla Commissione, stabilita sulla base dei costi effettivamente sostenuti e pagati unitamente, se del caso, a contributi in natura e ammortamenti. |
Campo di dati 53 dell'allegato III del regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione |
15 |
Spesa pubblica totale ammissibile |
Spesa pubblica quale definita all'articolo 2, paragrafo 15, del regolamento (UE) n. 1303/2013, corrispondente alla spesa ammissibile dichiarata alla Commissione stabilita sulla base dei costi effettivamente rimborsati e pagati unitamente, se del caso, a contributi in natura e ammortamenti. |
Campo di dati 54 dell'allegato III del regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione |
16 |
Spesa ammissibile nell'ambito del FEAMP |
Spesa FEAMP corrispondente alla spesa ammissibile dichiarata alla Commissione. |
Specifico FEAMP |
17 |
Data del pagamento finale al beneficiario |
|
Campo di dati 45 dell'allegato III del regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione (unicamente data del pagamento finale al beneficiario) |
PARTE D
Dati relativi all'esecuzione dell'intervento
Campo |
Contenuto del campo |
Osservazioni |
Dati necessari e sinergie |
18 |
Misura in questione |
Codice della misura (cfr. allegato II) |
Specifico FEAMP |
19 |
Indicatore di output |
Valore numerico |
Specifico FEAMP |
20 |
Dati relativi all'esecuzione dell'intervento |
Cfr. allegato II |
Specifico FEAMP |
21 |
Valore dei dati relativi all'esecuzione |
Valore numerico |
Specifico FEAMP |
PARTE E
Indicatori di risultato
Campo |
Contenuto del campo |
Osservazioni |
Dati necessari e sinergie |
22 |
Indicatore(i) di risultato relativo(i) all'intervento |
Numero di codice dell'indicatore di risultato (5) |
Specifico FEAMP |
23 |
Risultato indicativo atteso dal beneficiario |
Valore numerico |
Specifico FEAMP |
24 |
Valore dell'indicatore di risultato convalidato dopo l'esecuzione |
Valore numerico |
Specifico FEAMP |
(1) Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (GU L 138 del 13.5.2014, pag. 5).
(2) Allegato I del regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione, del 30 dicembre 2003, relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 25).
(3) Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).
(4) In conformità all'articolo 2, paragrafo 28, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320) per le PMI.
(5) Stabilito in conformità all'articolo 107, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 508/2014.
ALLEGATO II
DATI RELATIVI ALL'ESECUZIONE DELL'INTERVENTO
Codice della misura |
Misure di cui al regolamento (UE) n. 508/2014 della Commissione |
Dati relativi all'esecuzione dell'intervento |
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Capo I — Sviluppo sostenibile della pesca |
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I.1 |
Articolo 26 e articolo 44, paragrafo 3 Innovazione |
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I.2 |
Articolo 27 e articolo 44, paragrafo 3 Servizi di consulenza |
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I.3 |
Articolo 28 e articolo 44, paragrafo 3 Partenariati tra esperti scientifici e pescatori |
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I.4 |
Articolo 29, paragrafi 1 e 2, e articolo 44, paragrafo 1, lettera a) Promozione del capitale umano, della creazione di posti di lavoro e del dialogo sociale — formazione, collegamento in rete, dialogo sociale, sostegno ai coniugi e ai partner |
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I.5 |
Articolo 29, paragrafo 3, e articolo 44, paragrafo 1, lettera a) Promozione del capitale umano, della creazione di posti di lavoro e del dialogo sociale — tirocinanti a bordo di pescherecci per la pesca costiera artigianale |
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I.6 |
Articolo 30 e articolo 44, paragrafo 4 Diversificazione e nuove forme di reddito |
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I.7 |
Articolo 31 e articolo 44, paragrafo 2 Sostegno all'avviamento per i giovani pescatori |
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I.8 |
Articolo 32 e articolo 44, paragrafo 1, lettera b). Salute e sicurezza |
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I.9 |
Articolo 33 Arresto temporaneo delle attività di pesca |
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I.10 |
Articolo 34 Arresto definitivo delle attività di pesca |
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I.11 |
Articolo 35 Fondi di mutualizzazione per eventi climatici avversi e emergenze ambientali — creazione del fondo |
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I.12 |
Articolo 35 Fondi di mutualizzazione per eventi climatici avversi e emergenze ambientali — compensazioni versate |
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I.13 |
Articolo 36 Sostegno ai sistemi di assegnazione delle possibilità di pesca |
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I.14 |
Articolo 37 Sostegno all'ideazione e all'attuazione delle misure di conservazione e alla cooperazione regionale |
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I.15 |
Articolo 38 e articolo 44, paragrafo 1, lettera c) Limitazione dell'impatto della pesca sull'ambiente marino e adeguamento della pesca alla protezione delle specie |
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I.16 |
Articolo 39 e articolo 44, paragrafo 1, lettera c) Innovazione connessa alla conservazione delle risorse biologiche marine |
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I.17 |
Articolo 40, paragrafo 1, lettera a) Protezione e ripristino della biodiversità marina — raccolta di rifiuti |
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I.18 |
Articolo 40, paragrafo 1, lettere da b) a g) e lettera i), e articolo 44, paragrafo 6 Protezione e ripristino della biodiversità marina — contributo a una migliore gestione o conservazione, costruzione, installazione o ammodernamento di elementi fissi o mobili, preparazione di piani di protezione e gestione relativi ai siti NATURA 2000 e alle zone soggette a misure di protezione spaziale, gestione, ripristino e monitoraggio delle zone marine protette, compresi i siti NATURA 2000, consapevolezza ambientale, partecipazione ad altre azioni volte a mantenere e favorire la biodiversità e i servizi ecosistemici |
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I.19 |
Articolo 40, paragrafo 1, lettera h) Protezione e ripristino della biodiversità marina — regimi per il risarcimento dei danni alle catture causati da mammiferi e uccelli |
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I.20 |
Articolo 41, paragrafo 1, lettere a), b) e c), e articolo 44, paragrafo 1, lettera d) Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici — investimenti a bordo, regimi di audit e di efficienza energetica, studi |
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I.21 |
Articolo 41, paragrafo 2, e articolo 44, paragrafo 1, lettera d) Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici — sostituzione o ammodernamento del motore |
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I.22 |
Articolo 42 e articolo 44, paragrafo 1, lettera e) Valore aggiunto, qualità dei prodotti e utilizzo delle catture indesiderate |
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I.23 |
Articolo 43, paragrafi 1 e 3, e articolo 44, paragrafo 1, lettera f) Porti di pesca, luoghi di sbarco, sale per la vendita all'asta e ripari di pesca — investimenti destinati a migliorare le infrastrutture dei porti e delle sale per la vendita all'asta o i luoghi di sbarco e i ripari di pesca; investimenti destinati a migliorare la sicurezza dei pescatori |
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I.24 |
Articolo 43, paragrafo 2 Porti di pesca, luoghi di sbarco, sale per la vendita all'asta e ripari di pesca — investimenti destinati a facilitare l'osservanza dell'obbligo di sbarcare tutte le catture |
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Capo II — Sviluppo sostenibile dell'acquacoltura |
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II.1 |
Articolo 47 Innovazione |
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II.2 |
Articolo 48, paragrafo 1, lettere da a) a d) e da f) a h) Investimenti produttivi destinati all'acquacoltura |
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II.3 |
Articolo 48, paragrafo 1, lettere e), i) e j) Investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura — uso efficiente delle risorse, riduzione del consumo di acqua e di sostanze chimiche, sistemi di ricircolo che riducono al minimo l'utilizzo di acqua |
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II.4 |
Articolo 48, paragrafo 1, lettera k) Investimenti produttivi destinati all'acquacoltura — aumento dell'efficienza energetica, energie rinnovabili |
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II.5 |
Articolo 49 Servizi di gestione, di sostituzione e di consulenza per le imprese acquicole |
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II.6 |
Articolo 50 Promozione del capitale umano e del collegamento in rete |
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II.7 |
Articolo 51 Aumento del potenziale dei siti di acquacoltura |
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II.8 |
Articolo 52 Promozione di nuovi operatori dell'acquacoltura sostenibile |
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II.9 |
Articolo 53 Conversione ai sistemi di ecogestione e audit e all'acquacoltura biologica |
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II.10 |
Articolo 54 Prestazione di servizi ambientali da parte dell'acquacoltura |
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II.11 |
Articolo 55 Misure sanitarie |
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II.12 |
Articolo 56 Misure relative alla salute e al benessere degli animali |
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II.13 |
Articolo 57 Assicurazione degli stock acquicoli |
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Capo III — Sviluppo sostenibile delle zone di pesca e di acquacoltura |
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III.1 |
Articolo 62, paragrafo 1, lettera a) Sostegno del FEAMP allo sviluppo locale di tipo partecipativo — sostegno preparatorio |
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III.2 |
Articolo 63 Attuazione di strategie di sviluppo locale — selezione di FLAG (1) |
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III.3 |
Articolo 63 Attuazione di strategie di sviluppo locale — progetti finanziati dai FLAG (comprese le spese di gestione e animazione) |
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III.4 |
Articolo 64 Attività di cooperazione |
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Capo IV — Misure connesse alla commercializzazione e alla trasformazione |
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IV.1 |
Articolo 66 Piani di produzione e di commercializzazione |
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IV.2 |
Articolo 67 Aiuto al magazzinaggio |
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IV.3 |
Articolo 68 Misure a favore della commercializzazione |
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IV.4 |
Articolo 69 Trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura |
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Capo V — Compensazione dei costi supplementari gravanti sui prodotti della pesca e dell'acquacoltura nelle regioni ultraperiferiche |
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V.1 |
Articolo 70 Regime di compensazione |
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Capo VI — Misure di accompagnamento della politica comune della pesca in regime di gestione concorrente |
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VI.1 |
Articolo 76 Controllo ed esecuzione |
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VI.2 |
Articolo 77 Raccolta dei dati |
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Capo VII — Assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri |
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VII.1 |
Articolo 78 Assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri |
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Capo VIII — Favorire l'attuazione della politica marittima integrata |
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VIII.1 |
Articolo 80, paragrafo 1, lettera a) Sorveglianza marittima integrata |
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VIII.2 |
Articolo 80, paragrafo 1, lettera b) Protezione dell'ambiente marino e sfruttamento sostenibile delle risorse marine e costiere |
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VIII.3 |
Articolo 80, paragrafo 1, lettera c) Miglioramento delle conoscenze sullo stato dell'ambiente marino |
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(1) Informazioni da fornire unicamente in caso di selezione del FLAG.