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Document 32014R1232

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1232/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014 , che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione, per adeguare i riferimenti al regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ivi contenuti, e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014

OJ L 332, 19.11.2014, p. 5–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/1232/oj

19.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 332/5


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1232/2014 DELLA COMMISSIONE

del 18 novembre 2014

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione, per adeguare i riferimenti al regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ivi contenuti, e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 8, terzo comma, e l'articolo 22, paragrafo 7, quinto comma,

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire che sia in vigore la legislazione necessaria per la programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei («fondi SIE») e di consentire la tempestiva adozione dei relativi programmi operativi, il regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione (2) è stato adottato prima del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(2)

A seguito dell'adozione del regolamento (UE) n. 508/2014 è opportuno sostituire nel regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 alcuni riferimenti al futuro atto giuridico dell'Unione sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) con riferimenti al regolamento (UE) n. 508/2014.

(3)

Per quanto riguarda il FEAMP, la ponderazione delle misure stabilite nel futuro atto giuridico dell'Unione sul FEAMP riguardo al livello di sostegno agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici per ciascuno dei cinque fondi SIE adottati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 era stata attribuita provvisoriamente. È pertanto opportuno allineare i riferimenti nell'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 alla numerazione definitiva delle disposizioni del regolamento (UE) n. 508/2014.

(4)

Al fine di garantire che, nel contesto del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione, possa essere valutato il raggiungimento del target intermedio e del target finale per l'indicatore finanziario sulla base delle domande di pagamento presentate alla Commissione, è opportuno rettificare il riferimento errato all'articolo 126, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013, contenuto nell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014, sostituendolo con un riferimento all'articolo 126, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013.

(5)

Per consentire la tempestiva applicazione delle misure previste nel presente regolamento, questo dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di coordinamento dei fondi strutturali e di investimento europei.

(7)

È pertanto opportuno modificare e rettificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 è così modificato:

1)

all'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, le lettere c) e d) sono sostituite dal testo seguente:

«c)

le informazioni fornite dagli Stati membri sulle dotazioni finanziarie e sulle spese per ciascuna misura nelle relazioni di attuazione annuali a norma dell'articolo 50, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e dell'articolo 114, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 508/2014;

d)

le informazioni e i dati forniti dagli Stati membri sulle operazioni selezionate per il finanziamento a norma dell'articolo 97, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 107, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 508/2014.»

;

2)

l'allegato III è sostituito dal testo figurante nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 è così rettificato:

 

a pagina 68, all'articolo 5, paragrafo 2:

anziché

:

«2.   Per tutti i fondi SIE, tranne che per il FEASR, il target intermedio e il target finale per un indicatore finanziario si riferiscono all'importo totale delle spese ammissibili, contabilizzato nel sistema contabile dell'autorità di certificazione e certificato da tale autorità in conformità all'articolo 126, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Per il FEASR essi si riferiscono all'importo totale della spesa pubblica sostenuta, contabilizzato nel sistema comune per il monitoraggio e la valutazione.»

leggi

:

«2.   Per tutti i fondi SIE, tranne che per il FEASR, il target intermedio e il target finale per un indicatore finanziario si riferiscono all'importo totale delle spese ammissibili, contabilizzato nel sistema contabile dell'autorità di certificazione e certificato da tale autorità in conformità all'articolo 126, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Per il FEASR essi si riferiscono all'importo totale della spesa pubblica sostenuta, contabilizzato nel sistema comune per il monitoraggio e la valutazione.»

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 2014

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione, del 7 marzo 2014, che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei (GU L 69 dell'8.3.2014, pag. 65).

(3)  Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1).


ALLEGATO

«ALLEGATO III

Coefficienti per calcolare gli importi del sostegno agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici per quanto riguarda il Fondo europeo per gli Affari marittimi e la pesca a norma dell'articolo 3

Articolo del regolamento (UE) n. 508/2014

Titolo della misura

Coefficiente

CAPO I

Sviluppo sostenibile della pesca

Articolo 26

Innovazione (+ articolo 44, paragrafo 3, Pesca nelle acque interne)

0 %* (1)

Articolo 27

Servizi di consulenza (+ articolo 44, paragrafo 3, Pesca nelle acque interne)

0 %

Articolo 28

Partenariati tra esperti scientifici e pescatori (+ art 44, paragrafo 3, Pesca nelle acque interne)

0 %*

Articolo 29, paragrafi 1 e 2

Promozione del capitale umano, della creazione di posti di lavoro e del dialogo sociale — formazione, collegamenti in rete, dialogo sociale; sostegno ai coniugi e ai conviventi (+ articolo 44, paragrafo 1, lettera a), Pesca nelle acque interne)

0 %*

Articolo 29, paragrafo 3

Promozione del capitale umano, della creazione di posti di lavoro e del dialogo sociale — tirocinanti a bordo di imbarcazioni per PCPS/dialogo sociale

0 %*

Articolo 30

Diversificazione e nuove forme di reddito (+ articolo 44, paragrafo 4, Pesca nelle acque interne)

0 %*

Articolo 31

Sostegno all'avviamento per i giovani pescatori (+ articolo 44, paragrafo 2, Pesca nelle acque interne)

0 %

Articolo 32

Salute e sicurezza (+ articolo 44, paragrafo 1, lettera b), Pesca nelle acque interne)

0 %

Articolo 33

Arresto temporaneo delle attività di pesca

40 %

Articolo 34

Arresto definitivo delle attività di pesca

100 %

Articolo 35

Fondi di mutualizzazione per eventi climatici avversi e emergenze ambientali

40 %

Articolo 36

Sostegno ai sistemi di assegnazione delle possibilità di pesca

40 %

Articolo 37

Sostegno all'ideazione e all'attuazione delle misure di conservazione e alla cooperazione regionale

0 %

Articolo 38

Limitazione dell'impatto della pesca sull'ambiente marino e adeguamento della pesca alla protezione delle specie (+ articolo 44, paragrafo 1, lettera c), Pesca nelle acque interne)

40 %

Articolo 39

Innovazione connessa alla conservazione delle risorse biologiche marine (+ articolo 44, paragrafo 1, lettera c), Pesca nelle acque interne)

40 %

Articolo 40, paragrafo 1, lettera a)

Protezione e ripristino della biodiversità marina — raccolta degli attrezzi da pesca perduti e dei rifiuti marini

0 %

Articolo 40, paragrafo 1, lettere da b) a g) e i)

Protezione e ripristino della biodiversità marina — contributo a una migliore gestione o conservazione; costruzione, installazione o ammodernamento di elementi fissi o mobili; preparazione di piani di protezione e di gestione in relazione a siti NATURA 2000 e a zone soggette a misure di protezione speciale; gestione, ripristino e monitoraggio delle zone marine protette, compresi i siti NATURA 2000; consapevolezza ambientale; partecipazione ad altre azioni volte a mantenere e favorire la biodiversità e i servizi ecosistemici (+ articolo 44, paragrafo 6, Fauna e flora acquatiche nelle acque interne)

40 %

Articolo 40, paragrafo 1, lettera h)

Protezione e ripristino della biodiversità marina — regimi per il risarcimento dei danni alle catture causati da mammiferi e uccelli

0 %

Articolo 41, paragrafo 1, lettere a), b) e c)

Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici — investimenti a bordo; audit e regimi di efficienza energetica; studi per valutare il contributo dei sistemi di propulsione alternativi e della progettazione di scafi (+ articolo 44, paragrafo 1, lettera d), Pesca nelle acque interne)

100 %

Articolo 41, paragrafo 2

Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici — sostituzione o ammodernamento di motori principali o ausiliari

100 %

Articolo 42

Valore aggiunto, qualità dei prodotti e utilizzo delle catture indesiderate (+ articolo 44, paragrafo 1, lettera e), Pesca nelle acque interne)

0 %

Articolo 43, paragrafi 1 e 3

Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all'asta e ripari di pesca — investimenti volti a migliorare le infrastrutture dei porti di pesca e delle sale per la vendita all'asta o dei luoghi di sbarco e dei ripari di pesca; costruzione di ripari di pesca per migliorare la sicurezza dei pescatori (+ articolo 44, paragrafo 1, lettera f), Pesca nelle acque interne)

40 %

Articolo 43, paragrafo 2

Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all'asta e ripari di pesca — investimenti per facilitare l'osservanza dell'obbligo di sbarcare tutte le catture

0 %

CAPO II

Sviluppo sostenibile dell'acquacoltura

Articolo 47

Innovazione

0 %*

Articolo 48, paragrafo 1, lettere da a) a d), f), g) e h)

Investimenti produttivi destinati all'acquacoltura

0 %*

Articolo 48, paragrafo 1, lettere e), i) e j)

Investimenti produttivi destinati all'acquacoltura — uso efficiente delle risorse, riduzione dell'utilizzo di acqua e di sostanze chimiche, sistemi a ricircolo che riducono al minimo l'utilizzo di acqua

0 %*

Articolo 48, paragrafo 1, lettera k)

Investimenti produttivi destinati all'acquacoltura — aumento dell'efficienza energetica, energie rinnovabili

40 %

Articolo 49

Servizi di gestione, di sostituzione e di consulenza per le imprese acquicole

0 %*

Articolo 50

Promozione del capitale umano e del collegamento in rete

0 %*

Articolo 51

Aumento del potenziale dei siti di acquacoltura

40 %

Articolo 52

Promozione di nuovi operatori dell'acquacoltura sostenibile

0 %

Articolo 53

Conversione ai sistemi di ecogestione e audit e all'acquacoltura biologica

0 %*

Articolo 54

Prestazione di servizi ambientali da parte dell'acquacoltura

0 %*

Articolo 55

Misure sanitarie

0 %

Articolo 56

Misure relative alla salute e al benessere degli animali

0 %

Articolo 57

Assicurazione degli stock acquicoli

40 %

CAPO III

Sviluppo sostenibile delle zone di pesca

Articolo 62, paragrafo 1, lettera a)

Sostegno preparatorio

0 %

Articolo 63

Attuazione di strategie di sviluppo locale (comprese le spese di gestione e animazione)

40 %

Articolo 64

Attività di cooperazione

0 %*

CAPO IV

Misure connesse alla commercializzazione e alla trasformazione

Articolo 66

Piani di produzione e di commercializzazione

0 %*

Articolo 67

Aiuto al magazzinaggio

0 %

Articolo 68

Misure a favore della commercializzazione

0 %*

Articolo 69

Trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura

0 %*

CAPO V

Compensazione dei costi supplementari gravanti sui prodotti della pesca e dell'acquacoltura nelle regioni ultraperiferiche

Articolo 70

Regime di compensazione

0 %

CAPO VI

Misure di accompagnamento della politica comune della pesca in regime di gestione concorrente

Articolo 76

Controllo ed esecuzione

0 %

Articolo 77

Raccolta di dati

0 %*

CAPO VII

Assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri

Articolo 78

Assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri

0 %

CAPO VIII

Misure riguardanti la politica marittima integrata finanziata in regime di gestione concorrente

Articolo 80, paragrafo 1, lettera a)

Sorveglianza marittima integrata

0 %*

Articolo 80, paragrafo 1, lettera b)

Promozione della protezione dell'ambiente marino e sfruttamento sostenibile delle risorse marine e costiere

40 %

Articolo 80, paragrafo 1, lettera c)

Miglioramento delle conoscenze sullo stato dell'ambiente marino

40 %»


(1)  Una ponderazione del 40 % può essere attribuita alla misura contrassegnata con un * nella tabella, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2.


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