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Document 32014R1141

Regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014 , relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee

OJ L 317, 4.11.2014, p. 1–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 27/03/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1141/oj

4.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 317/1


REGOLAMENTO (UE, EURATOM) N. 1141/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 22 ottobre 2014

relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 224,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

visto il parere della Corte dei conti (3),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (4),

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 10, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea (TUE) e l'articolo 12, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la Carta) recitano che i partiti politici a livello europeo contribuiscono a formare una coscienza politica europea e a esprimere la volontà politica dei cittadini dell'Unione.

(2)

Gli articoli 11 e 12 della Carta dispongono che il diritto alla libertà di associazione a tutti i livelli, segnatamente in campo politico e civico, e il diritto alla libertà di espressione, che include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera, sono diritti fondamentali di ogni cittadino dell'Unione.

(3)

I cittadini europei dovrebbero essere messi in condizione di esercitare tali diritti al fine di partecipare pienamente alla vita democratica dell'Unione.

(4)

I partiti politici europei autenticamente transnazionali e le fondazioni politiche europee a essi affiliate hanno un ruolo fondamentale da svolgere nell'esprimere la voce dei cittadini a livello europeo, colmando la distanza tra la politica a livello nazionale e quella a livello dell'Unione.

(5)

È opportuno che i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee a essi affiliate siano incoraggiati e aiutati nel loro sforzo di creare un forte legame tra la società civile europea e le istituzioni dell'Unione, in particolare il Parlamento europeo.

(6)

L'esperienza acquisita dai partiti politici europei e dalle fondazioni politiche europee a essi affiliate nell'applicazione del regolamento (CE) n. 2004/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) insieme alla risoluzione del Parlamento europeo del 6 aprile 2011 sull'applicazione del regolamento (CE) n. 2004/2003 (6), dimostra la necessità di migliorare il quadro giuridico e finanziario dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee a essi affiliate in modo da consentire loro di diventare soggetti più visibili ed efficaci nel sistema politico multilivello dell'Unione.

(7)

Riconoscendo la missione attribuita dal TUE ai partiti politici europei e per facilitarne l'operato, è opportuno istituire uno specifico status giuridico europeo dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee a essi affiliate.

(8)

È opportuno istituire un'Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee (l'«Autorità») ai fini della loro registrazione, del loro controllo e dell'irrogazione delle sanzioni a essi applicabili. La registrazione dovrebbe essere necessaria per ottenere lo status giuridico europeo, che a sua volta comporta una serie di diritti e obblighi. Onde evitare eventuali conflitti d'interesse, è opportuno che l'autorità sia indipendente.

(9)

Dovrebbero essere stabilite le procedure che i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee a essi affiliate dovranno esperire per ottenere lo status giuridico europeo ai sensi del presente regolamento, così come le procedure e i criteri da applicare ai fini della decisione di concedere tale status giuridico europeo. È altresì necessario stabilire le procedure per i casi in cui un partito politico europeo o una fondazione politica europea decada dallo status giuridico europeo, lo perda o vi rinunci.

(10)

Al fine di agevolare la vigilanza sulle entità giuridiche assoggettate al diritto unionale e nazionale, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) riguardo al funzionamento di un registro dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee che dovrà essere gestito dall'Autorità (il «registro»), in particolare per quanto riguarda le informazioni e i documenti giustificativi contenuti nel registro. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati, la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(11)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda le disposizioni relative al sistema dei numeri di registrazione e agli estratti standard del registro che devono essere predisposti dall’Autorità su richiesta di terzi. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (7).

(12)

I partiti politici europei e le fondazioni politiche europee a essi affiliate che desiderino ottenere tale riconoscimento a livello dell'Unione in virtù dello status giuridico europeo che detengono e beneficiare di finanziamenti pubblici a carico del bilancio generale dell'Unione europea dovrebbero rispettare alcuni principi e soddisfare determinate condizioni. In particolare, è necessario che i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee a essi affiliate rispettino i valori sui quali si fonda l'Unione, quali enunciati nell'articolo 2 TUE.

(13)

La decisione di revocare la registrazione di un partito politico europeo o di una fondazione politica europea in ragione della mancata conformità ai valori sui quali si fonda l'Unione, quali enunciati nell'articolo 2 TUE, dovrebbe essere adottata soltanto in caso di violazione manifesta e grave di tali valori. Nell'adottare una decisione di revoca della registrazione, l'Autorità dovrebbe attenersi scrupolosamente alla Carta.

(14)

Lo statuto di un partito politico europeo o di una fondazione politica europea dovrebbe contenere una serie di disposizioni di base. È opportuno che gli Stati membri abbiano la facoltà di imporre requisiti supplementari allo statuto dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee che hanno stabilito la propria sede sul loro rispettivo territorio, a condizione che tali requisiti supplementari non siano in contrasto con il presente regolamento.

(15)

È auspicabile che l'Autorità verifichi periodicamente la continua conformità con i requisiti e le condizioni relativi alla registrazione dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee. Le decisioni connesse al rispetto dei valori su cui si fonda l'Unione, quali enunciati nell'articolo 2 TUE, dovrebbero essere adottate esclusivamente in applicazione di una procedura ad hoc e previa consultazione di un comitato di personalità indipendenti.

(16)

L'Autorità è un organismo dell'Unione ai sensi dell'articolo 263 TFUE.

(17)

È opportuno garantire l'indipendenza e la trasparenza del comitato di personalità indipendenti.

(18)

Lo status giuridico europeo riconosciuto ai partiti politici europei e alle fondazioni a essi affiliate dovrebbe conferire loro capacità e riconoscimento giuridici in tutti gli Stati membri. Tale capacità giuridica e il riconoscimento della personalità giuridica non li autorizzano a designare candidati alle elezioni nazionali o alle elezioni del Parlamento europeo né a partecipare a campagne referendarie. Un diritto siffatto o analogo resta di competenza degli Stati membri.

(19)

È opportuno che le attività dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee siano disciplinate dal presente regolamento e, per le materie non disciplinate da quest'ultimo, dalle pertinenti disposizioni del diritto nazionale degli Stati membri. Lo status giuridico di un partito politico europeo o di una fondazione politica europea dovrebbe essere disciplinato dal presente regolamento e dalle disposizioni applicabili del diritto nazionale dello Stato membro in cui hanno la propria sede (lo «Stato membro in cui si trova la sede»). Lo Stato membro in cui si trova la sede dovrebbe essere in grado di definire ex ante il diritto applicabile o lasciare la scelta ai partiti politici europei e alle fondazioni politiche europee. Lo Stato membro in cui si trova la sede dovrebbe inoltre essere in grado di imporre requisiti diversi o aggiuntivi rispetto a quelli stabiliti nel presente regolamento, tra cui disposizioni in materia di registrazione e integrazione dei partiti politici europei e delle fondazioni in quanto tali nei sistemi amministrativi e di controllo nazionali, nonché relativamente alla loro organizzazione e al loro statuto, anche in materia di responsabilità, purché tali disposizioni non contrastino con il presente regolamento.

(20)

Come elemento basilare del possesso dello status giuridico europeo, i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee dovrebbero avere personalità giuridica europea. L'acquisizione della personalità giuridica europea dovrebbe sottostare a requisiti e procedure che tutelino gli interessi dello Stato membro in cui si trova la sede, del richiedente dello status giuridico europeo (il «richiedente») e di eventuali terzo interessato. In particolare, è opportuno che l'eventuale personalità giuridica nazionale preesistente sia convertita in una personalità giuridica europea e che gli eventuali diritti e obblighi individuali della precedente entità giuridica nazionale siano trasferiti alla nuova entità giuridica europea. Inoltre, per agevolare la continuità dell'attività, è opportuno istituire garanzie per impedire allo Stato membro interessato di applicare condizioni proibitive a una siffatta conversione. Lo Stato membro in cui si trova la sede dovrebbe essere in grado di specificare quali tipologie di persone giuridiche nazionali possano essere convertite in persone giuridiche europee e rifiutare il proprio accordo all'acquisizione della personalità giuridica europea ai sensi del presente regolamento, fintantoché non sussistano garanzie adeguate, in particolare in merito alla legittimità dello statuto del richiedente ai sensi delle leggi di tale Stato membro o a tutela di creditori o titolari di altri diritti riguardo all'eventuale personalità giuridica nazionale preesistente.

(21)

L'estinzione della personalità giuridica europea dovrebbe sottostare a requisiti e procedure a tutela degli interessi dell'Unione, dello Stato membro in cui si trova la sede, del partito politico europeo o della fondazione politica europea e di eventuali terzi interessati. In particolare, se il partito politico europeo o la fondazione politica europea acquisisce personalità giuridica ai sensi del diritto dello Stato membro in cui si trova la sede, tale acquisizione dovrebbe essere considerata una conversione della personalità giuridica europea e gli eventuali diritti e obblighi individuali che la precedente entità giuridica europea ha rispettivamente acquisito o sostenuto dovrebbero essere trasferiti all'entità giuridica nazionale. Inoltre, per agevolare la continuità dell'attività, è opportuno istituire garanzie per impedire allo Stato membro interessato di applicare condizioni proibitive a una siffatta conversione. Se non acquisisce personalità giuridica nello Stato membro in cui si trova la sede, il partito politico europeo o la fondazione politica europea dovrebbe essere sciolto ai sensi del diritto dello Stato membro in questione e conformemente alla condizione che gli impone di non perseguire scopi di lucro. L'Autorità e l'ordinatore del Parlamento europeo dovrebbero poter concordare con lo Stato membro interessato le modalità relative all'estinzione della personalità giuridica europea, in particolare al fine di garantire il recupero degli importi ricevuti a titolo del bilancio generale dell'Unione europea e di eventuali sanzioni pecuniarie.

(22)

Se un partito politico europeo o una fondazione politica europea viene gravemente meno al diritto nazionale pertinente e se la questione riguarda il rispetto dei valori su cui si fonda l'Unione quali enunciati nell'articolo 2 TUE, è opportuno che l'Autorità decida, su richiesta dello Stato membro interessato, di applicare le procedure di cui al presente regolamento. Inoltre, è opportuno che l'Autorità decida, su richiesta dello Stato membro in cui si trova la sede, di cancellare dal registro un partito politico europeo o una fondazione politica europea che sia venuto gravemente meno all'obbligo di rispettare il diritto nazionale pertinente relativamente a qualsiasi altro aspetto.

(23)

L'ammissibilità al finanziamento a carico del bilancio generale dell'Unione dovrebbe limitarsi a quei partiti politici europei e quelle fondazioni politiche europee a essi affiliate che siano stati riconosciuti come tali e abbiano ottenuto lo status giuridico europeo. Benché sia fondamentale garantire che le condizioni applicabili per diventare un partito politico europeo non siano proibitive, ma possano essere facilmente soddisfatte da alleanze, serie e organizzate a livello transnazionale di partiti politici o persone fisiche o entrambe, è anche necessario stabilire adeguati criteri di attribuzione delle limitate risorse del bilancio generale dell'Unione europea i cui criteri riflettano oggettivamente l'ambizione europea e l'effettivo sostegno elettorale di un partito politico europeo. La migliore prova della conformità a tali criteri è l'esito delle elezioni al Parlamento europeo, alle quali i partiti politici europei o i loro membri devono partecipare in forza del presente regolamento, che può fornire un'indicazione precisa del riconoscimento elettorale di un partito politico europeo. Tali criteri dovrebbero corrispondere al ruolo di rappresentare direttamente i cittadini dell'Unione, attribuito al Parlamento europeo dall'articolo 10, paragrafo 2, TUE, e all'obiettivo dei partiti politici europei di partecipare pienamente alla vita democratica dell'Unione e diventare soggetti attivi nella democrazia rappresentativa dell'Europa, al fine di dare effettiva espressione ai punti di vista, alle opinioni e alla volontà politica dei cittadini dell'Unione. L'ammissibilità al finanziamento a carico del bilancio generale dell'Unione europea dovrebbe pertanto essere limitata ai partiti politici europei che sono rappresentati nel Parlamento europeo da almeno un deputato e alle fondazioni politiche europee che ne fanno richiesta per il tramite di un partito politico europeo rappresentato nel Parlamento europeo da almeno uno dei suoi deputati.

(24)

Per aumentare la trasparenza del finanziamento ai partiti politici europei e al fine di evitare possibili usi strumentali delle norme sul finanziamento, è opportuno che un deputato del Parlamento europeo sia, ai soli fini del finanziamento, considerato esponente di un unico partito politico europeo, che dovrebbe, se del caso, essere quello di riferimento del suo partito politico nazionale o regionale alla data di scadenza per la presentazione delle domande di finanziamento.

(25)

È opportuno stabilire le procedure che i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee a essi affiliate devono seguire all'atto della richiesta di finanziamento a carico del bilancio generale dell'Unione europea, così come le procedure, i criteri e le regole da rispettare ai fini della decisione di concedere tale finanziamento.

(26)

Al fine di rafforzare l'indipendenza, l'obbligo di rispondere del proprio operato e la responsabilità dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, è opportuno che alcuni tipi di donazioni e contributi provenienti da fonti diverse dal bilancio generale dell'Unione europea siano vietati o limitati. Eventuali vincoli alla libera circolazione dei capitali che tali limitazioni potrebbero comportare dovrebbero essere giustificati da motivi di ordine pubblico ed essere strettamente necessari al conseguimento di tali obiettivi.

(27)

I partiti politici europei dovrebbero essere in grado di finanziare le campagne condotte nel contesto delle elezioni del Parlamento europeo, mentre il finanziamento e i massimali delle spese elettorali per i partiti e i candidati a tali elezioni dovrebbero essere disciplinati dalle norme applicabili in ciascuno Stato membro.

(28)

È opportuno che i partiti politici europei non finanzino, né direttamente né indirettamente, altri partiti politici e, in particolare, partiti politici o candidati nazionali. È altrettanto opportuno che le fondazioni politiche europee non finanzino, direttamente o indirettamente, partiti politici o candidati nazionali o europei. Inoltre, i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee a essi affiliate non dovrebbero finanziare campagne referendarie. Tali principi sono conformi alla dichiarazione n. 11 relativa all'articolo 191 del trattato che istituisce la Comunità europea, allegata all'atto finale del trattato di Nizza.

(29)

È opportuno stabilire norme e procedure specifiche per la ripartizione degli stanziamenti disponibili ogni anno a carico del bilancio generale dell'Unione europea, tenuto conto, da un lato, del numero di beneficiari e, dall'altro, della quota di deputati eletti al Parlamento europeo di ciascun partito politico europeo beneficiario e, per analogia, della fondazione politica europea a esso collegata. Tali modalità dovrebbero prevedere norme rigorose di trasparenza, contabilità, audit e controllo finanziario dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee a essi affiliate, nonché l’irrogazione di sanzioni proporzionate, anche in caso di violazione, da parte di un partito politico o di una fondazione politica europea, dei valori su cui si fonda l'Unione, quali enunciati nell'articolo 2 TUE.

(30)

Onde garantire l'osservanza degli obblighi stabiliti dal presente regolamento in materia di finanziamento e spese dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, come pure in altri ambiti, è necessario porre in essere efficaci meccanismi di controllo. A tal fine l'Autorità, l'ordinatore del Parlamento europeo e gli Stati membri dovrebbero cooperare e scambiarsi tutte le informazioni necessarie. La collaborazione reciproca tra le autorità degli Stati membri dovrebbe essere incoraggiata anche per garantire il controllo efficace ed efficiente degli obblighi derivanti dal diritto nazionale applicabile.

(31)

Occorre prevedere un sistema sanzionatorio chiaro, solido e dissuasivo per garantire l'osservanza effettiva, proporzionata e uniforme degli obblighi relativi alle attività dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee. Tale sistema dovrebbe rispettare altresì il principio del ne bis in idem, in forza del quale non possono essere irrogate sanzioni due volte per il medesimo reato. Occorre inoltre definire i rispettivi ruoli dell'Autorità e dell'ordinatore del Parlamento europeo per quanto riguarda il controllo e la verifica della conformità con il presente regolamento, come pure i meccanismi di cooperazione tra di essi e le autorità degli Stati membri.

(32)

Al fine di incentivare lo sviluppo di una coscienza politica europea nei cittadini e promuovere la trasparenza del processo elettorale europeo, i partiti politici europei possono informare i cittadini durante le elezioni al Parlamento europeo dei legami esistenti tra di essi e i loro partiti politici e candidati nazionali di riferimento.

(33)

Per ragioni di trasparenza, e al fine di rafforzare il controllo e la responsabilità democratica dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, è auspicabile pubblicare le informazioni considerate di rilevante interesse pubblico, in particolare per quanto riguarda lo statuto, la composizione, i bilanci, i donatori e le donazioni, i contributi e le sovvenzioni ricevuti dal bilancio generale dell'Unione europea, così come informazioni relative a decisioni adottate dall'Autorità e dall'ordinatore del Parlamento europeo circa la registrazione, il finanziamento e le sanzioni. Istituire un quadro regolamentare atto a garantire che queste informazioni siano disponibili al pubblico è il mezzo più efficace per promuovere la parità di condizioni e un'equa concorrenza tra le forze politiche e mantenere aperti, trasparenti e democratici i processi elettorali e legislativi, rafforzando così la fiducia dei cittadini e degli elettori nella democrazia rappresentativa europea e, più in generale, prevenendo corruzione e abusi di potere.

(34)

Nel rispetto del principio di proporzionalità, l'obbligo di pubblicare l'identità dei donatori che siano persone fisiche non dovrebbe applicarsi ad atti di liberalità di importo pari o inferiore a 1 500 EUR all'anno e per donatore. Inoltre, tale obbligo non dovrebbe applicarsi agli atti di liberalità il cui valore annuo sia superiore a 1 500 EUR e sia inferiore o pari a 3 000 EUR, a meno che il donatore non abbia dato autorizzazione scritta alla pubblicazione. Tali soglie costituiscono un idoneo equilibrio tra, da un lato, il diritto fondamentale alla protezione dei dati personali e, dall'altro, il legittimo interesse pubblico alla trasparenza per quanto riguarda il finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, come si evince dalle raccomandazioni internazionali intese a evitare la corruzione in materia di finanziamento di partiti politici e fondazioni. La divulgazione delle donazioni superiori a 3 000 EUR all'anno e per donatore dovrebbe permettere un efficace controllo pubblico dei rapporti tra donatori e partiti politici europei Anche in ottemperanza al principio di proporzionalità, le informazioni sulle donazioni dovrebbero essere pubblicate annualmente, tranne durante le campagne elettorali al Parlamento europeo o per donazioni superiori a 12 000 EUR, nel rispetto del quale è opportuno che la pubblicazione sia tempestiva.

(35)

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti dalla Carta, in particolare gli articoli 7 e 8 i quali dispongono che ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata e alla protezione dei dati personali che lo riguardano, e deve essere attuato nel pieno rispetto di tali diritti e principi.

(36)

Il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) si applica al trattamento dei dati personali effettuato dall'Autorità, dal Parlamento europeo e dal comitato di personalità indipendenti ai sensi del presente regolamento.

(37)

La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9) si applica al trattamento dei dati personali effettuato in applicazione del presente regolamento.

(38)

Per ragioni di certezza del diritto, è opportuno chiarire che l'Autorità, il Parlamento europeo, i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee, le autorità nazionali competenti a esercitare il controllo sulle questioni relative al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, e altri eventuali terzi menzionati o previsti dal presente regolamento sono responsabili del trattamento dei dati ai sensi del regolamento (CE) n. 45/2001 o della direttiva 95/46/CE. È inoltre necessario specificare il periodo massimo durante il quale possono essere conservati dati personali raccolti allo scopo di garantire la legalità, la regolarità e la trasparenza del finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, nonché della composizione dei partiti politici europei. Nella loro veste di responsabili del trattamento dei dati, l'Autorità, il Parlamento europeo, i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee, le autorità nazionali competenti e gli eventuali terzi devono adottare tutte le misure necessarie per rispettare gli obblighi imposti dal regolamento (CE) n. 45/2001 e dalla direttiva 95/46/CE, in particolare per quanto riguarda la legittimità del trattamento, la sicurezza delle attività di trattamento, la comunicazione di informazioni e i diritti dell'interessato di accedere ai propri dati personali e di ottenere la rettifica e la cancellazione dei propri dati personali.

(39)

Al trattamento dei dati personali effettuato a norma del presente regolamento si applica il capo III della direttiva 95/46/CE in materia di ricorsi giurisdizionali, responsabilità e sanzioni. È opportuno che le autorità nazionali competenti o gli eventuali terzi siano responsabili, conformemente al diritto nazionale applicabile, di eventuali danni da essi arrecati. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero garantire che le autorità nazionali competenti o gli eventuali terzi siano passibili di sanzioni appropriate in caso di violazioni del presente regolamento.

(40)

L'assistenza tecnica che il Parlamento europeo fornisce ai partiti politici europei dovrebbe essere ispirata al principio della parità di trattamento, essere prestata dietro fatturazione e pagamento e formare l'oggetto di una periodica relazione pubblica.

(41)

È opportuno mettere a disposizione del pubblico su un apposito sito web informazioni chiave sull'applicazione del presente regolamento.

(42)

Il controllo giurisdizionale da parte della Corte di giustizia dell'Unione europea contribuirà alla corretta applicazione del presente regolamento. È opportuno inoltre adottare provvedimenti che consentano ai partiti politici europei o alle fondazioni politiche europee di essere ascoltati e di adottare misure correttive prima che venga comminata loro una sanzione.

(43)

Gli Stati membri dovrebbero garantire l'adozione di disposizioni nazionali propizie all'applicazione efficace del presente regolamento.

(44)

È opportuno lasciare agli Stati membri un periodo di tempo sufficiente per garantire la corretta ed efficace applicazione del presente regolamento. È pertanto opportuno prevedere un periodo di transizione tra l'entrata in vigore del presente regolamento e la sua applicazione.

(45)

Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha espresso un parere (10).

(46)

Data la necessità di apportare significative modifiche e aggiunte alle norme e alle procedure attualmente applicabili ai partiti politici e alle fondazioni politiche a livello dell'Unione, è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 2004/2003,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le condizioni relative allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo (i «partiti politici europei») e delle fondazioni politiche a livello europeo (le «fondazioni politiche europee»).

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

1)   «partito politico»: un'associazione di cittadini:

che persegue obiettivi politici, e

che è riconosciuta o istituita conformemente all'ordinamento giuridico di almeno uno Stato membro;

2)   «alleanza politica»: la cooperazione strutturata tra partiti politici e/o cittadini;

3)   «partito politico europeo»: un'alleanza politica che persegue obiettivi politici ed è registrata presso l'Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee di cui all'articolo 6, alle condizioni e secondo le procedure di cui al presente regolamento;

4)   «fondazione politica europea»: un'entità formalmente collegata a un partito politico europeo, che è stata registrata presso l'Autorità alle condizioni e secondo le procedure di cui al presente regolamento, e che, attraverso le proprie attività, nel rispetto degli obiettivi e dei valori fondamentali dell'Unione, sostiene e integra gli obiettivi del partito politico europeo, svolgendo uno o più dei seguenti compiti:

a)

attività di osservazione, analisi e arricchimento del dibattito sui temi di politica pubblica europea e sul processo di integrazione europea;

b)

sviluppo di attività legate a questioni di politica pubblica europea, quali attività di organizzazione e sostegno relative a seminari, azioni di formazione, conferenze e studi su tali temi a cui partecipino i soggetti maggiormente implicati, tra cui organizzazioni giovanili e rappresentanti della società civile;

c)

sviluppo della cooperazione volta a promuovere la democrazia, anche nei paesi terzi;

d)

creazione di un contesto in cui promuovere la collaborazione, a livello europeo, tra fondazioni politiche nazionali, rappresentanti del mondo accademico e altri soggetti interessati;

5)   «parlamento regionale» o «assemblea regionale»: un organismo i cui membri sono titolari di un mandato elettorale regionale o sono politicamente responsabili dinanzi a un'assemblea elettiva;

6)   «finanziamento a carico del bilancio generale dell'Unione europea»: una sovvenzione concessa conformemente alla Parte Prima, titolo VI, o un contributo concesso conformemente alla parte Seconda, titolo VIII, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (11) (il «regolamento finanziario»);

7)   «donazione»: eventuali offerte di denaro, eventuali offerte in natura, la fornitura a costi inferiori al valore di mercato di beni, servizi (tra cui prestiti) o lavori, e/o qualsiasi altra operazione che costituisca un vantaggio economico per il partito politico europeo o per la fondazione politica europea interessati, a eccezione dei contributi dei membri e delle normali attività politiche svolte da singoli individui su base volontaria;

8)   «contributi dei membri»: eventuali offerte di denaro, tra cui le quote di adesione, o eventuali contributi in natura, o la fornitura a costi inferiori al valore di mercato di beni, servizi (tra cui prestiti) o lavori, e/o qualsiasi altra operazione che costituisca un vantaggio economico per il partito politico europeo o per la fondazione politica europea interessati, purché forniti loro da uno dei loro membri, a eccezione delle normali attività politiche svolte da singoli membri su base volontaria;

9)   «bilancio annuale» ai sensi degli articoli 20 e 27: l'importo totale della spesa in un determinato esercizio quale risulta dai rendiconti finanziari annuali del partito politico europeo o della fondazione politica europea in questione;

10)   «punto di contatto nazionale»: uno dei punti di collegamento designati per le questioni inerenti alla banca dati centrale sull'esclusione di cui all'articolo 108 del regolamento finanziario e all'articolo 144 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione (12), o qualsiasi altra persona espressamente incaricata dalle autorità competenti degli Stati membri dello scambio di informazioni nell'ambito dell'applicazione del presente regolamento;

11)   «sede»: il luogo in cui il partito politico europeo o la fondazione politica europea ha la propria amministrazione centrale;

12)   «concorso di violazioni»: due o più violazioni commesse nell'ambito della medesima azione illecita;

13)   «violazione reiterata»: violazione commessa entro cinque anni dal momento in cui una sanzione è stata irrogata al suo autore per lo stesso tipo di violazione.

CAPO II

STATUTO DEI PARTITI POLITICI EUROPEI E DELLE FONDAZIONI POLITICHE EUROPEE

Articolo 3

Condizioni di registrazione

1.   Un'alleanza politica ha diritto di chiedere la registrazione come partito politico europeo, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a)

deve avere la propria sede in uno Stato membro conformemente a quanto indicato nel suo statuto;

b)

essa o i suoi membri devono essere, in almeno un quarto degli Stati membri, deputati al Parlamento europeo, ai parlamenti nazionali, ai parlamenti regionali o alle assemblee regionali, o devono essere rappresentati dagli stessi, oppure

essa o i suoi partiti membri devono aver ricevuto, in almeno un quarto degli Stati membri, almeno il 3 % dei voti espressi in ognuno di tali Stati membri in occasione delle ultime elezioni del Parlamento europeo;

c)

deve rispettare, in particolare nel suo programma e nelle sua attività, i valori sui quali è fondata l'Unione, enunciati nell'articolo 2 TUE, vale a dire il rispetto della dignità umana, la libertà, la democrazia, l'uguaglianza, lo stato di diritto e il rispetto dei diritti dell'uomo, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze;

d)

essa o i suoi membri devono aver partecipato alle elezioni del Parlamento europeo o aver espresso pubblicamente l'intenzione di partecipare alle prossime elezioni del Parlamento europeo; e

e)

non deve perseguire scopi di lucro.

2.   Il richiedente ha diritto di chiedere la registrazione come fondazione politica europea, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a)

deve essere collegato a un partito politico europeo registrato alle condizioni e secondo le procedure di cui al presente regolamento;

b)

deve aver sede in uno Stato membro conformemente a quanto indicato nel suo statuto;

c)

deve rispettare, in particolare nel suo programma e nelle sua attività, i valori sui quali è fondata l'Unione, enunciati nell'articolo 2 TUE, vale a dire il rispetto della dignità umana, la libertà, la democrazia, l'uguaglianza, lo stato di diritto e il rispetto dei diritti dell'uomo, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze;

d)

deve perseguire obiettivi che integrino gli obiettivi del partito politico al quale è formalmente collegata;

e)

deve avere un organo direttivo composto da membri provenienti da almeno un quarto degli Stati membri; e

f)

non deve perseguire scopi di lucro.

3.   Un partito politico europeo può essere collegato formalmente a una sola fondazione politica europea. Ciascun partito politico europeo e la fondazione politica europea a esso affiliata garantiscono una separazione tra le loro rispettive strutture direttive e di gestione corrente e la contabilità finanziaria.

Articolo 4

Governance dei partiti politici europei

1.   Lo statuto di un partito politico europeo rispetta il pertinente diritto dello Stato membro in cui il partito ha sede e include disposizioni che disciplinano almeno:

a)

il suo nome e logo, che devono essere chiaramente distinguibili da quelli di qualsiasi altro partito politico europeo o di qualsiasi altra fondazione politica europea esistente;

b)

l'indirizzo della sede;

c)

un programma politico che ne definisce la finalità e gli obiettivi;

d)

una dichiarazione, conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), attestante che non persegue scopi di lucro;

e)

se del caso, il nome della fondazione politica a esso collegata e una descrizione del rapporto formale che intercorre tra le due entità;

f)

la sua organizzazione e le sue procedure amministrative e finanziarie, specificando in particolare gli organi e le cariche con competenze di rappresentanza amministrativa, finanziaria e legale e le norme per la stesura, l'approvazione e la verifica dei conti annuali; e

g)

la procedura interna da seguire in caso di scioglimento volontario come partito politico europeo.

2.   Lo statuto di un partito politico europeo include disposizioni sull'organizzazione interna del partito che disciplinano almeno:

a)

le modalità per l'ammissione, le dimissioni e l'esclusione dei suoi membri, e l'elenco dei partiti che ne fanno parte allegato allo statuto;

b)

i diritti e i doveri connessi con tutti i tipi di partecipazione e i diritti di voto corrispondenti;

c)

i poteri, le responsabilità e la composizione dei suoi organi direttivi, specificando per ciascuno di essi i criteri di selezione dei candidati e le modalità della loro nomina e della loro revoca dall'incarico;

d)

i suoi processi decisionali interni, in particolare le procedure di voto e i requisiti in materia di quorum;

e)

la sua concezione della trasparenza, in particolare per quanto riguarda contabilità, conti e donazioni, il rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali; e

f)

la procedura interna di modifica del suo statuto.

3.   Lo Stato membro in cui si trova la sede può imporre requisiti supplementari per lo statuto, a condizione che tali requisiti supplementari non siano in contrasto con il presente regolamento.

Articolo 5

Governance delle fondazioni politiche europee

1.   Lo statuto di fondazione politica europea rispetta il pertinente diritto dello Stato membro in cui la fondazione ha sede e include disposizioni che disciplinano almeno:

a)

il suo nome e logo, che devono essere chiaramente distinguibili da quelli di qualsiasi altro partito politico europeo o di qualsiasi altra fondazione politica europea esistente,

b)

l'indirizzo della sede;

c)

una descrizione della sua finalità e dei suoi obiettivi, che devono essere compatibili con i compiti di cui all'articolo 2, punto 4);

d)

una dichiarazione, conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, lettera f), attestante che non persegue scopi di lucro;

e)

il nome del partito politico europeo a cui è direttamente collegata e una descrizione del rapporto formale che intercorre tra le due entità;

f)

un elenco dei suoi organi, precisando per ciascuno i poteri, le responsabilità e la composizione e, in particolare, le procedure di nomina e revoca dei membri e dei dirigenti di tali organi;

g)

la sua organizzazione e le sue procedure amministrative e finanziarie, specificando in particolare gli organi e le cariche con competenze di rappresentanza amministrativa, finanziaria e legale e le norme per la stesura, l'approvazione e la verifica dei conti annuali;

h)

la procedura interna di modifica del suo statuto; e

i)

la procedura interna da seguire in caso di scioglimento volontario come fondazione politica europea.

2.   Lo Stato membro in cui si trova la sede può imporre requisiti supplementari per lo statuto, a condizione che tali requisiti supplementari non siano in contrasto con il presente regolamento.

Articolo 6

Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee

1.   È istituita un'Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee (l'«Autorità») ai fini della loro registrazione, del loro controllo e dell’irrogazione di sanzioni a essi applicabili a norma del presente regolamento.

2.   L'Autorità è dotata di personalità giuridica. Essa è indipendente ed esercita le sue funzioni nell'assoluto rispetto del presente regolamento.

L'Autorità decide in merito alla registrazione dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee nonché in merito alla loro cancellazione dal registro, secondo le procedure e conformemente alle condizioni stabilite nel presente regolamento. L'Autorità verifica altresì a intervalli regolari che i partiti politici europei registrati e le fondazioni politiche europee registrate continuino a soddisfare le condizioni per la registrazione di cui all'articolo 3 e le disposizioni in materia di governance stabilite all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b),e da d) a f), e dell'articolo 5, paragrafo 1, lettere da a) a e) e g).

Nelle sue decisioni l'Autorità tiene pienamente conto del diritto fondamentale alla libertà di associazione e dell'esigenza di garantire il pluralismo dei partiti politici in Europa.

L'Autorità è rappresentata dal suo direttore, che prende tutte le decisioni dell'Autorità a nome della medesima.

3.   Il direttore dell'Autorità è nominato di comune accordo dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione (congiuntamente denominati «autorità che ha il potere di nomina») per un periodo di cinque anni non rinnovabile, sulla base delle proposte formulate da un comitato di selezione composto dai segretari generali di tali istituzioni sulla scorta di un invito generale a presentare candidature.

Il direttore dell'Autorità è scelto in funzione delle sue qualità personali e professionali. Non è deputato al Parlamento europeo, non è titolare di un mandato elettorale né lavora o ha lavorato per un partito politico europeo o una fondazione politica europea. Il direttore scelto non deve avere un possibile conflitto di interessi tra la sua funzione di direttore dell'Autorità e altre eventuali funzioni ufficiali, in particolare nell'ambito dell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento.

Il posto divenuto vacante a seguito di dimissioni volontarie o d'ufficio o di decesso è coperto secondo la stessa procedura.

In caso di normale avvicendamento o di dimissioni volontarie, il direttore continua a esercitare le proprie funzioni finché il suo sostituto non sia entrato in carica.

Il direttore dell'Autorità che non soddisfa più le condizioni richieste per l'esercizio delle sue funzioni può essere dichiarato dimissionario, di comune accordo, da almeno due delle tre istituzioni di cui al primo comma nonché sulla base di una relazione che il comitato di selezione di cui al primo comma elabora di propria iniziativa o su richiesta di una delle tre istituzioni.

Il direttore dell'Autorità esercita le sue funzioni in piena indipendenza. Quando agisce in nome dell'Autorità, il direttore non chiede né riceve istruzioni da parte di istituzioni o governi o da qualsiasi altro organismo, ufficio o agenzia. Il direttore dell'Autorità si astiene da qualsiasi atto incompatibile con la natura delle sue funzioni.

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione esercitano congiuntamente, in relazione al direttore, le competenze conferite all'autorità investita del potere di nomina dallo statuto dei funzionari (e dal regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea), stabilito dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (13). Fatte salve le decisioni sulla nomina e la revoca dall'incarico, le tre istituzioni possono decidere di conferire a una di loro l'esercizio di alcune o di tutte le restanti competenze conferite all'autorità investita del potere di nomina.

L'autorità che ha il potere di nomina può assegnare al direttore altri incarichi, a condizione che questi non siano incompatibili con il carico di lavoro derivante dalle sue funzioni di direttore dell'Autorità e non siano suscettibili di creare conflitti di interessi o di compromettere l'assoluta indipendenza del direttore.

4.   L'Autorità è materialmente ubicata presso il Parlamento europeo, che le mette a disposizione i locali e le strutture di supporto amministrativo necessari.

5.   Il direttore dell'Autorità è assistito dal personale di una o più istituzioni dell'Unione. Quando lavora per l'Autorità, tale personale agisce esclusivamente sotto l'autorità del direttore dell'Autorità.

La scelta del personale non deve dar luogo a un possibile conflitto di interessi tra le sue funzioni presso l'Autorità e altre eventuali funzioni ufficiali; il personale si astiene altresì da qualsiasi atto incompatibile con la natura delle sue funzioni.

6.   L'Autorità stipula accordi con il Parlamento europeo e, se del caso, con le altre istituzioni in merito alle eventuali disposizioni amministrative necessarie per l'espletamento delle sue funzioni, in particolare accordi relativi al personale, ai servizi e al supporto forniti ai sensi dei paragrafi 4, 5 e 8.

7.   Gli stanziamenti relativi alle spese dell'Autorità sono iscritti in un titolo ad hoc della sezione del bilancio generale dell’Unione europea relativa al Parlamento europeo. Gli stanziamenti sono sufficienti a garantire la piena operatività dell'Autorità e la sua autonomia. Il direttore sottopone al Parlamento europeo il progetto preliminare di bilancio dell'Autorità, che viene reso pubblico. Il Parlamento europeo delega al direttore dell'Autorità le funzioni di ordinatore relativamente a tali stanziamenti.

8.   All'Autorità si applica il regolamento n. 1 (14) del Consiglio.

I servizi di traduzione necessari al funzionamento dell'Autorità sono forniti dal Centro di traduzione per gli organi dell'Unione europea.

9.   L'Autorità e l'ordinatore del Parlamento europeo condividono tutte le informazioni necessarie per l'esercizio delle rispettive responsabilità ai sensi del presente regolamento.

10.   Il direttore presenta ogni anno al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione sulle attività dell'Autorità.

11.   Conformemente all'articolo 263 TFUE, la Corte di giustizia dell'Unione europea esercita un controllo di legittimità sulle decisioni dell'Autorità e, conformemente agli articoli 268 e 340 TFUE, è competente a conoscere delle controversie relative al risarcimento dei danni causati dall'Autorità. Qualora l'Autorità si astenga dall'adottare una decisione nel caso in cui sia tenuta a farlo dal presente regolamento, può essere proposto alla Corte di giustizia dell'Unione europea un ricorso per carenza a norma dell'articolo 265 TFUE.

Articolo 7

Registro dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee

1.   L'Autorità istituisce e gestisce un registro dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee. Le informazioni contenute nel registro sono disponibili online a norma dell'articolo 32.

2.   Al fine di garantire il corretto funzionamento del registro, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 36, ed entro i limiti delle pertinenti disposizioni del presente regolamento, riguardo agli aspetti seguenti:

a)

le informazioni e i documenti giustificativi detenuti dall'Autorità, per i quali il registro deve costituire il repertorio competente e che comprendono lo statuto di un partito politico europeo o di una fondazione politica europea, qualsiasi altro documento presentato a corredo di una domanda di registrazione a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, i documenti ricevuti dallo Stato membro in cui si trova la sede di cui all'articolo 15, paragrafo 2, nonché le informazioni sull'identità delle persone che sono membri di organi o titolari di cariche con competenze di rappresentanza amministrativa, finanziaria e giuridica di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), e all'articolo 5, paragrafo 1, lettera g);

b)

il materiale del registro di cui alla lettera a) del presente paragrafo, per il quale spetta al registro certificare la legalità determinata dall’Autorità in base alle sue competenze ai sensi del presente regolamento. L'Autorità non è competente a verificare se un partito politico europeo o una fondazione politica europea osservi eventuali obblighi o prescrizioni imposti al partito o alla fondazione in questione dallo Stato membro in cui si trova la sede a norma degli articoli 4 e 5 e dell'articolo 14, paragrafo 2, che si aggiungono agli obblighi e alle prescrizioni stabiliti dal presente regolamento.

3.   La Commissione specifica mediante atti di esecuzione i dettagli del sistema di numeri di registrazione che il registro deve applicare e gli estratti standard del registro che quest'ultimo deve mettere a disposizione di terzi su richiesta, inclusi il contenuto di lettere e documenti. Tali estratti non includono dati personali diversi dall'identità delle persone che sono membri di organi o titolari di cariche con competenze di rappresentanza amministrativa, finanziaria o giuridica di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), e all'articolo 5, paragrafo 1, lettera g). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 37.

Articolo 8

Domanda di registrazione

1.   La domanda di registrazione è presentata all'Autorità. La domanda di registrazione in quanto fondazione politica europea può essere presentata solo per il tramite del partito politico europeo cui la richiedente è ufficialmente collegata.

2.   La domanda è corredata dei seguenti documenti:

a)

i documenti che attestano che il richiedente soddisfa le condizioni di cui all'articolo 3, inclusa una dichiarazione ufficiale standardizzata sul formulario che figura nell'allegato;

b)

lo statuto del partito o della fondazione, contenente le disposizioni previste agli articoli 4 e 5, inclusi i pertinenti allegati e, ove applicabile, la dichiarazione di cui all'articolo 15, paragrafo 2, dello Stato membro in cui si trova la sede.

3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 36 ed entro i limiti delle pertinenti disposizioni del presente regolamento:

a)

per identificare tutte le informazioni supplementari o i documenti giustificativi inerenti al paragrafo 2 necessari per consentire all'Autorità di adempiere pienamente alle sue responsabilità ai sensi del presente regolamento in relazione al funzionamento del registro;

b)

per modificare la dichiarazione formale standardizzata figurante nell'allegato per quanto concerne i dati che il richiedente deve comunicare se necessario, per garantire la disponibilità di informazioni sufficienti in merito al firmatario, al suo mandato e al partito politico europeo o alla fondazione politica europea che è delegato a rappresentare ai fini della dichiarazione.

4.   La documentazione presentata all'Autorità a corredo della domanda è immediatamente pubblicata sul sito web di cui all'articolo 32.

Articolo 9

Esame della domanda e decisione dell'Autorità

1.   L'Autorità esamina la domanda al fine di accertare se il richiedente soddisfa le condizioni per la registrazione di cui all'articolo 3 e se lo statuto contiene le disposizioni previste agli articoli 4 e 5.

2.   L'Autorità decide di registrare il richiedente, a meno che non constati che il richiedente non soddisfa le condizioni per la registrazione enunciate nell'articolo 3 o che lo statuto non contiene le disposizioni previste agli articoli 4 e 5.

L'Autorità pubblica la sua decisione di registrare il richiedente entro un mese dal ricevimento della domanda di registrazione ovvero, qualora si applichino le procedure di cui all'articolo 15, paragrafo 4, entro quattro mesi dal ricevimento della domanda di registrazione.

In caso di domanda incompleta, l'Autorità chiede al richiedente di presentare senza indugio tutte le informazioni supplementari richieste. Ai fini del termine di cui al secondo comma, il tempo inizia a decorrere unicamente dalla data in cui l'Autorità ha ricevuto la domanda completa.

3.   La dichiarazione formale standard di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), è ritenuta sufficiente dall'Autorità per accertare che il richiedente soddisfa le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), o all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), a seconda dei casi.

4.   La decisione dell'Autorità di registrare un richiedente è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea unitamente allo statuto del partito o della fondazione interessati. La decisione di non registrare un richiedente è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea unitamente ai motivi dettagliati del rigetto della domanda.

5.   Qualsiasi modifica apportata ai documenti o allo statuto presentati a corredo della domanda di registrazione a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, è notificata all'Autorità, che provvede ad aggiornare, mutatis mutandis, la registrazione secondo le procedure di cui all'articolo 15, paragrafi 2 e 4.

6.   L'elenco aggiornato dei partiti membri di un partito politico europeo, allegato allo statuto del partito a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, è trasmesso all'Autorità ogni anno. Qualsiasi modifica che potrebbe implicare che il partito politico europeo non soddisfi più la condizione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), è comunicata all'Autorità entro quattro settimane dalla data in cui interviene la modifica.

Articolo 10

Verifica dell'osservanza delle condizioni e dei requisiti per la registrazione

1.   Fatta salva la procedura di cui al paragrafo 3, l'Autorità verifica a intervalli regolari che le condizioni per la registrazione di cui all'articolo 3 e le disposizioni in materia di governance di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), e da d) a f), e dell'articolo 5, paragrafo 1, lettere da a) a e) e g), continuano a essere soddisfatte dai partiti politici europei registrati e dalle fondazioni politiche europee registrate.

2.   Se l'Autorità constata che non è più soddisfatta una delle condizioni per la registrazione o una delle disposizioni in materia di governance di cui al paragrafo 1, eccezion fatta per le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), e all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), lo comunica al partito politico europeo o alla fondazione politica europea interessata.

3.   Il Parlamento europeo, il Consiglio o la Commissione possono presentare all'Autorità una richiesta di verifica del rispetto, da parte di un partito politico europeo o di una fondazione politica europea specifici, delle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), e all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c). In tali casi, così come nei casi di cui all'articolo 16, paragrafo 3, lettera a), l'Autorità invita il comitato di personalità indipendenti istituito dall'articolo 11 a esprimere un parere in proposito. Il comitato esprime un parere entro due mesi.

Qualora l'Autorità venga a conoscenza di fatti che possano dar adito a dubbi in merito all'osservanza, da parte di un partito politico europeo o di una fondazione politica europea specifici, delle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), e all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), ne informa il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione al fine di consentire loro di presentare una richiesta di verifica conformemente al primo comma. Fatto salvo il primo comma, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione rendono nota la loro intenzione entro due mesi dal ricevimento di tale informazione.

Le procedure di cui al primo e al secondo comma non devono essere avviate nei due mesi precedenti le elezioni al Parlamento europeo.

Alla luce del parere del comitato, l'Autorità decide se revocare la registrazione del partito politico europeo o della fondazione politica europea interessati. La decisione dell'Autorità è debitamente motivata.

L'Autorità può decidere di revocare la registrazione in ragione della mancata osservanza delle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), o all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), solo in caso di violazione manifesta e grave di tali condizioni. Tale decisione è soggetta alla procedura di cui al paragrafo 4.

4.   La decisione dell'Autorità di revocare la registrazione di un partito politico europeo o di una fondazione politica europea in ragione di una violazione manifesta e grave relativa all'osservanza delle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), o all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), è comunicata al Parlamento europeo e al Consiglio. La decisione entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui essa è stata loro notificata o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato l'Autorità che non intendono sollevare obiezioni. Qualora il Parlamento europeo e il Consiglio sollevino un'obiezione, il partito politico europeo o la fondazione politica europea rimangono iscritti nel registro.

Il Parlamento europeo e il Consiglio possono sollevare obiezioni in merito a una decisione solo per motivi legati alla valutazione dell'osservanza delle condizioni di registrazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), e all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c).

Il partito politico europeo o la fondazione politica europea interessati vengono informati che sono state sollevate obiezioni avverso la decisione dell'Autorità di revocare la loro registrazione.

Il Parlamento europeo e il Consiglio adottano una posizione conformemente alle rispettive disposizioni in materia di procedure decisionali stabilite conformemente ai trattati. Tutte le obiezioni sono debitamente motivate e rese pubbliche.

5.   La decisione dell'Autorità di revocare la registrazione di un partito politico europeo o di una fondazione politica europea, in merito alla quale non siano state sollevate obiezioni secondo la procedura di cui al paragrafo 4, è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, unitamente alle motivazioni dettagliate della revoca della registrazione, ed entra in vigore tre mesi dopo la data di tale pubblicazione.

6.   Una fondazione politica europea decade automaticamente da tale status in quanto tale se il partito politico europeo al quale è collegata è cancellato dal registro.

Articolo 11

Comitato di personalità indipendenti

1.   È istituito un comitato di personalità indipendenti. Esso è costituito da sei membri. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione nominano due membri ciascuno. I membri del comitato sono scelti in funzione delle loro qualità personali e professionali. Essi non sono deputati al Parlamento europeo né membri del Consiglio o della Commissione, non sono titolari di mandati elettorali né funzionari o altri agenti dell'Unione europea, né lavorano o hanno lavorato per un partito politico europeo o per una fondazione politica europea.

I membri del comitato esercitano le loro funzioni in piena indipendenza. Essi non chiedono né ricevono istruzioni da parte di istituzioni o governi o da qualsiasi altro organismo, ufficio o agenzia. Essi si astengono da qualunque atto incompatibile con la natura delle loro funzioni.

Il comitato è rinnovato entro sei mesi dalla conclusione della prima tornata del Parlamento europeo dopo ciascuna elezione di tale istituzione. Il mandato dei membri non è rinnovabile.

2.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno. Il presidente del comitato è eletto dai suoi membri al proprio interno conformemente a tale regolamento interno. Il Parlamento europeo provvede ai servizi di segreteria e al finanziamento del comitato. La segreteria del comitato agisce esclusivamente sotto l'autorità del comitato medesimo.

3.   Su richiesta dell'Autorità, il comitato esprime un parere su qualunque possibile violazione manifesta e grave dei valori su cui si fonda l'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 2, lettera c), commessa da un partito politico europeo o da una fondazione politica europea. A tal fine, il comitato può chiedere qualsiasi documento o prova pertinente all'Autorità, al Parlamento europeo, al partito politico europeo o alla fondazione politica europea interessati, ad altri partiti politici, ad altre fondazioni politiche o ad altri soggetti interessati, e può chiedere di ascoltare i loro rappresentanti.

Nei suoi pareri il comitato tiene pienamente conto del diritto fondamentale alla libertà di associazione e dell'esigenza di garantire il pluralismo dei partiti politici in Europa.

I pareri del comitato sono immediatamente resi pubblici.

CAPO III

STATUS GIURIDICO DEI PARTITI POLITICI EUROPEI E DELLE FONDAZIONI POLITICHE EUROPEE

Articolo 12

Personalità giuridica

I partiti politici europei e le fondazioni politiche europee hanno personalità giuridica europea.

Articolo 13

Riconoscimento giuridico e capacità giuridica

I partiti politici europei e le fondazioni politiche europee godono del riconoscimento giuridico e della capacità giuridica in ciascuno degli Stati membri.

Articolo 14

Diritto applicabile

1.   I partiti politici europei e le fondazioni politiche europee sono disciplinati dal presente regolamento.

2.   Per le materie non disciplinate dal presente regolamento o, qualora una materia lo sia parzialmente, per gli aspetti non contemplati da quest'ultimo, i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee sono disciplinati nello Stato membro in cui si trova la loro sede dalle disposizioni di diritto nazionale applicabili.

Le attività svolte dai partiti politici europei e dalle fondazioni politiche europee in altri Stati membri sono disciplinate dalle pertinenti disposizioni legislative nazionali di tali Stati membri.

3.   Per le materie non disciplinate dalle disposizioni del presente regolamento o dalle disposizioni applicabili a norma del paragrafo 2 o qualora una materia sia da esse disciplinata solo parzialmente, per quanto riguarda gli aspetti non contemplati dalle suddette disposizioni i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee sono disciplinati dalle disposizioni dei rispettivi statuti.

Articolo 15

Acquisizione della personalità giuridica europea

1.   Un partito politico europeo o una fondazione politica europea acquisisce la personalità giuridica europea alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea della decisione dell'Autorità di registrarli a norma dell'articolo 9.

2.   Su richiesta dello Stato membro in cui si trova la sede un richiedente la registrazione quale un partito politico europeo o una fondazione politica europea, la domanda presentata a norma dell'articolo 8 è corredata di una dichiarazione rilasciata da tale Stato membro, attestante che il richiedente ha soddisfatto tutti i requisiti nazionali pertinenti per presentare la domanda e che il suo statuto è conforme al diritto applicabile di cui all'articolo 14, paragrafo 2, primo comma.

3.   Qualora il richiedente abbia personalità giuridica in base al diritto di uno Stato membro, l'acquisizione della personalità giuridica europea è considerata da tale Stato membro una conversione della personalità giuridica nazionale in una personalità giuridica europea subentrante. Quest'ultima mantiene integralmente gli eventuali preesistenti diritti e obblighi della precedente entità giuridica nazionale, che cessa di esistere in quanto tale. Gli Stati membri interessati non applicano condizioni proibitive nel contesto di tale conversione. Il richiedente mantiene la propria sede nello Stato membro interessato fino al momento in cui è stata pubblicata una decisione a norma dell'articolo 9.

4.   Su richiesta dello Stato membro in cui ha sede il richiedente, l'Autorità stabilisce la data della pubblicazione di cui al paragrafo 1 soltanto dopo aver consultato tale Stato membro.

Articolo 16

Estinzione della personalità giuridica europea

1.   Un partito politico europeo o una fondazione politica europea perde la personalità giuridica europea all'entrata in vigore di una decisione dell'Autorità di cancellarlo o cancellarla dal registro, quale pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La decisione entra in vigore tre mesi dopo la sua pubblicazione a meno che il partito politico europeo interessato o la fondazione politica europea interessata non chieda un termine più breve.

2.   Un partito politico europeo o una fondazione politica europea è cancellato o cancellata dal registro mediante una decisione dell'Autorità:

a)

a seguito di una decisione adottata a norma dell'articolo 10, paragrafi da 2 a 5;

b)

nelle circostanze di cui all'articolo 10, paragrafo 6;

c)

su richiesta del partito politico europeo o della fondazione politica europea interessati; o

d)

nei casi di cui al paragrafo 3, primo comma, lettera b), del presente articolo.

3.   Se un partito politico europeo o una fondazione politica europea viene gravemente meno agli obblighi pertinenti derivanti dal diritto nazionale applicabile a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, primo comma, lo Stato membro in cui si trova la sede può rivolgere all'Autorità una richiesta debitamente motivata di cancellazione dal registro che deve identificare con precisione e in modo esaustivo le azioni illegali e gli specifici requisiti nazionali che non sono stati osservati. In tali casi, l'Autorità:

a)

per le materie riguardanti esclusivamente o prevalentemente elementi che incidono sul rispetto dei valori su cui si fonda l'Unione quali indicati all'articolo 2 TUE, avvia una procedura di verifica a norma dell'articolo 10, paragrafo 3. Si applica anche l'articolo 10, paragrafi 4, 5 e 6;

b)

per qualunque altra materia, e quando la richiesta motivata dello Stato membro interessato conferma che sono stati esperiti tutti i mezzi di ricorso nazionali, decidere di cancellare dal registro il partito politico europeo o la fondazione politica europea in questione.

Se un partito politico europeo o una fondazione politica europea viene gravemente meno agli obblighi pertinenti derivanti dal diritto nazionale applicabile a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, secondo comma, e se la materia riguarda esclusivamente o prevalentemente elementi che incidono sul rispetto dei valori su cui si fonda l'Unione quali enunciati nell'articolo 2 TUE, lo Stato membro interessato può rivolgere all'Autorità una richiesta conformemente alle disposizioni del primo comma del presente paragrafo. L'Autorità procede conformemente al presente paragrafo, primo comma, lettera a).

In tutti i casi, l'Autorità agisce senza indebito ritardo. L'Autorità informa lo Stato membro interessato e il partito politico europeo interessato e la fondazione politica europea interessata del seguito dato alla richiesta motivata di cancellazione dal registro.

4.   L'Autorità fissa la data della pubblicazione di cui al paragrafo 1 previa consultazione dello Stato membro in cui ha sede il partito politico europeo o la fondazione politica europea.

5.   Se il partito politico europeo o la fondazione politica europea in questione acquisisce personalità giuridica in base al diritto dello Stato membro in cui si trova la sede, tale acquisizione è considerata da tale Stato membro come una conversione della personalità giuridica europea in una personalità giuridica nazionale, che mantiene integralmente i preesistenti diritti e obblighi della precedente entità giuridica europea. Lo Stato membro in questione non applica condizioni proibitive nel contesto di tale conversione.

6.   Se il partito politico europeo o la fondazione politica europea non acquisisce personalità giuridica in base al diritto dello Stato membro in cui si trova la sede, il partito politico europeo o la fondazione politica europea in questione è sciolto o è sciolta conformemente al diritto applicabile di tale Stato membro. Lo Stato membro interessato può esigere che tale scioglimento sia preceduto dall'acquisizione, da parte del partito o della fondazione in questione, della personalità giuridica nazionale a norma del paragrafo 5.

7.   In tutte le situazioni di cui ai paragrafi 5 e 6, lo Stato membro interessato si assicura che sia pienamente rispettata la condizione di non perseguire scopi di lucro di cui all'articolo 3. L'Autorità e l'ordinatore del Parlamento europeo possono concordare con lo Stato membro interessato le modalità di estinzione della personalità giuridica europea, in particolare al fine di garantire il recupero degli eventuali fondi ricevuti dal bilancio generale dell'Unione europea e il pagamento delle eventuali sanzioni pecuniarie irrogate a norma dell'articolo 27.

CAPO IV

DISPOSIZIONI RELATIVE AL FINANZIAMENTO

Articolo 17

Condizioni di finanziamento

1.   Un partito politico europeo registrato alle condizioni e secondo le procedure stabilite nel presente regolamento, rappresentato in seno al Parlamento europeo da almeno uno dei suoi membri e che non si trova in una delle situazioni di esclusione di cui all'articolo 106, paragrafo 1, del regolamento finanziario, può chiedere un finanziamento a carico del bilancio generale dell'Unione europea, conformemente alle modalità e alle condizioni pubblicate dall'ordinatore del Parlamento europeo in un invito a presentare domande di contributi.

2.   Una fondazione politica europea collegata a un partito politico europeo ammesso a presentare domanda di finanziamento ai sensi del paragrafo 1, registrata alle condizioni e secondo le procedure di cui al presente regolamento e che non si trova in una delle situazioni di esclusione di cui all'articolo 106, paragrafo 1, del regolamento finanziario, può chiedere un finanziamento a carico del bilancio generale dell'Unione europea, conformemente alle modalità e alle condizioni pubblicate dall'ordinatore del Parlamento europeo in un invito a presentare proposte.

3.   Al fine di determinare l'ammissibilità a beneficiare di un finanziamento a carico del bilancio generale dell'Unione europea conformemente al paragrafo 1 del presente articolo e all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e ai fini dell'applicazione dell'articolo 19, paragrafo 1, un deputato al Parlamento europeo è considerato esponente di un solo partito politico europeo che deve, se del caso, essere quello a cui il suo partito politico nazionale o regionale è affiliato alla data di scadenza per la presentazione delle domande di finanziamento.

4.   I contributi finanziari o le sovvenzioni a carico del bilancio generale dell'Unione europea non superano l'85 % delle spese annue rimborsabili indicate nel bilancio di un partito politico europeo e l'85 % dei costi ammissibili sostenuti da una fondazione politica europea. I partiti politici europei possono usare la parte inutilizzata del contributo dell'Unione concesso per la copertura delle spese rimborsabili entro l'esercizio finanziario successivo alla sua concessione. Gli importi non ancora utilizzati dopo tale esercizio finanziario sono recuperati conformemente al regolamento finanziario.

5.   Entro i limiti di cui agli articoli 21 e 22, le spese rimborsabili tramite un contributo finanziario comprendono le spese amministrative e le spese per assistenza tecnica, riunioni, ricerca, eventi transfrontalieri, studi, informazione e pubblicazioni, nonché le spese relative a campagne.

Articolo 18

Domanda di finanziamento

1.   Per beneficiare di un finanziamento a carico del bilancio generale dell'Unione europea, un partito politico europeo o una fondazione politica europea che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1 o 2, presenta una domanda al Parlamento europeo a seguito di un invito a presentare domande di contributi o proposte.

2.   Il partito politico europeo e la fondazione politica europea devono, al momento della domanda, osservare gli obblighi di cui all'articolo 23, e, dalla data di presentazione della sua domanda fino alla fine dell'esercizio finanziario o dell'azione cui si riferisce il contributo o la sovvenzione, rimanere iscritti nel registro e non possono essere soggetti a una delle sanzioni di cui all'articolo 27, paragrafo 1, e paragrafo 2, lettere a), punti v) e vi).

3.   Una fondazione politica europea correda la domanda del proprio piano d'azione o programma di lavoro annuale.

4.   L'ordinatore del Parlamento europeo adotta una decisione entro tre mesi dalla data di chiusura dell'invito a presentare domande di contributi o dell'invito a presentare proposte, e autorizza e gestisce gli stanziamenti corrispondenti, conformemente al regolamento finanziario.

5.   Una fondazione politica europea può chiedere un finanziamento a carico del bilancio generale dell'Unione europea solo tramite il partito politico europeo al quale è collegata.

Articolo 19

Criteri di concessione e distribuzione dei finanziamenti

1.   Gli stanziamenti disponibili, rispettivamente, per i partiti politici europei e per le fondazioni politiche europee che hanno ricevuto contributi o sovvenzioni a norma dell'articolo 18, sono ripartiti ogni anno sulla base delle seguenti proporzioni:

il 15 % è ripartito in parti uguali tra i partiti politici europei beneficiari;

l'85 % è suddiviso tra i partiti politici europei beneficiari in ragione della rispettiva quota di deputati eletti al Parlamento europeo.

Lo stesso criterio di ripartizione è usato per assegnare sovvenzioni alle fondazioni politiche europee, sulla base del loro collegamento con un partito politico europeo.

2.   La ripartizione di cui al paragrafo 1 è definita sulla base del numero di deputati eletti al Parlamento europeo che sono membri del partito politico europeo alla data di scadenza per la presentazione delle domande di finanziamento, tenendo conto dell'articolo 17, paragrafo 3.

Dopo tale data le eventuali modifiche apportate a tale numero non pregiudicano la rispettiva quota di finanziamento tra i partiti politici europei o le fondazioni politiche europee. Quanto sopra esposto non pregiudica il requisito di cui all'articolo 17, paragrafo 1, secondo il quale un partito politico europeo deve essere rappresentato al Parlamento europeo da almeno uno dei suoi membri.

Articolo 20

Donazioni e contributi

1.   I partiti politici europei e le fondazioni politiche europee possono accettare donazioni da persone fisiche o giuridiche fino a concorrenza di 18 000 EUR all'anno e per donatore.

2.   I partiti politici europei e le fondazioni politiche europee trasmettono inoltre, al momento della presentazione del loro bilancio annuale conformemente all'articolo 23, un elenco di tutti i donatori e delle corrispondenti donazioni, indicando la natura e il valore delle singole donazioni. Il presente paragrafo si applica anche a contributi forniti dai partiti membri dei partiti politici europei e dalle organizzazioni affiliate alle fondazioni politiche europee.

Per le donazioni provenienti da persone fisiche di valore superiore a 1 500 EUR e inferiore o pari a 3 000 EUR, il partito politico europeo o la fondazione politica europea in questione indica se i corrispondenti donatori hanno previamente dato il loro consenso scritto alla pubblicazione a norma dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera e).

3.   Le donazioni ricevute da partiti politici europei e da fondazioni politiche europee nei sei mesi precedenti le elezioni del Parlamento europeo sono comunicate su base settimanale all'Autorità per iscritto e a norma del paragrafo 2.

4.   Le donazioni una tantum il cui valore sia superiore a 12 000 EUR accettate da partiti politici europei e da fondazioni politiche europee sono immediatamente comunicate all'Autorità per iscritto e a norma del paragrafo 2.

5.   I partiti politici europei e le fondazioni politiche europee non accettano:

a)

donazioni o contributi anonimi;

b)

donazioni provenienti dai bilanci di gruppi politici rappresentati al Parlamento europeo;

c)

donazioni provenienti da qualsiasi autorità pubblica da uno Stato membro o da un paese terzo, o da imprese sulle quali una siffatta autorità pubblica possa esercitare direttamente o indirettamente un'influenza dominante a motivo del suo diritto di proprietà, della sua partecipazione finanziaria o della normativa che disciplina tali imprese; o

d)

donazioni provenienti da entità private con sede in un paese terzo o da persone fisiche di un paese terzo che non hanno il diritto di votare alle elezioni del Parlamento europeo.

6.   Entro 30 giorni dalla data in cui un partito politico europeo o una fondazione politica europea ricevono una donazione non consentita in base al presente regolamento, essa:

a)

è restituita al donatore o a qualsiasi persona che agisce per conto del donatore; o

b)

ove la restituzione non sia possibile, è segnalata all'Autorità e al Parlamento europeo. L'ordinatore del Parlamento europeo stabilisce l'importo ricevibile e ne autorizza la riscossione a norma degli articoli 78 e 79 del regolamento finanziario. I fondi sono iscritti nelle entrate generali nella sezione del bilancio generale dell'Unione europea relativa al Parlamento europeo.

7.   Sono consentiti contributi a favore di un partito politico europeo provenienti dai suoi membri. Il valore di tali contributi non deve superare il 40 % del bilancio annuale del partito politico europeo in questione.

8.   Sono consentiti contributi a favore di una fondazione politica europea provenienti dai suoi membri, e dal partito politico europeo al quale è affiliata. Il valore di tali contributi non deve superare il 40 % del bilancio annuale della fondazione politica europea e non può derivare da fondi che un partito politico europeo abbia ricevuto a norma del presente regolamento dal bilancio generale dell'Unione europea.

L'onere della prova spetta al partito politico europeo interessato, che deve indicare chiaramente nella sua contabilità l'origine dei fondi utilizzati per finanziare la fondazione politica europea a esso collegata.

9.   Fatti salvi i paragrafi 7 e 8, i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee possono accettare da cittadini che sono loro membri contributi fino a un valore di 18 000 EUR l'anno e per ciascun membro, qualora tali contributi siano forniti dal membro interessato per conto proprio.

La soglia di cui al primo comma non si applica qualora il membro interessato sia anche un membro eletto del Parlamento europeo, di un parlamento nazionale, di un parlamento regionale o di un'assemblea regionale.

10.   Qualunque contributo non consentito a norma del presente regolamento è restituito conformemente al paragrafo 6.

Articolo 21

Finanziamento di campagne nel contesto delle elezioni del Parlamento europeo

1.   Fatto salvo il secondo comma, i fondi dei partiti politici europei provenienti dal bilancio generale dell'Unione europea o da qualsiasi altra fonte possono essere utilizzati per finanziare campagne condotte dai partiti politici europei nel contesto di elezioni al Parlamento europeo a cui essi o i loro membri partecipano come indicato dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera d).

A norma dell'articolo 8 dell'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto (15), il finanziamento e gli eventuali limiti delle spese elettorali per tutti i partiti politici, i candidati e i terzi nel contesto delle elezioni del Parlamento europeo, così come la loro partecipazione alle stesse, sono disciplinati in ciascuno Stato membro da disposizioni nazionali.

2.   Le spese connesse alle campagne di cui al paragrafo 1 sono chiaramente individuate come tali dai partiti politici europei nel loro bilancio annuale.

Articolo 22

Divieto di finanziamento

1.   In deroga all'articolo 21, paragrafo 1, i fondi destinati ai partiti politici europei provenienti dal bilancio generale dell'Unione europea o da qualsiasi altra fonte non sono utilizzati per il finanziamento diretto o indiretto di altri partiti politici e, in particolare, di partiti o di candidati nazionali. Tali partiti politici e candidati nazionali restano soggetti all'applicazione delle rispettive normative nazionali.

2.   I fondi delle fondazioni politiche europee provenienti dal bilancio generale dell'Unione europea o da qualsiasi altra fonte non sono utilizzati per nessun'altra finalità che non sia quella di finanziare i propri compiti elencati all'articolo 2, punto 4, e di coprire le spese direttamente collegate agli obiettivi indicati nel loro statuto conformemente all'articolo 5. In particolare, essi non sono utilizzati per il finanziamento diretto o indiretto di elezioni, partiti politici o candidati o altre fondazioni.

3.   I fondi dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee provenienti dal bilancio generale dell'Unione europea o da qualsiasi altra fonte non sono utilizzati per finanziare campagne referendarie.

CAPO V

CONTROLLO E SANZIONI

Articolo 23

Obblighi contabili, di rendicontazione e di revisione contabile

1.   Entro sei mesi dalla fine dell'esercizio finanziario, i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee presentano all'Autorità, con copia all'ordinatore del Parlamento europeo, e al punto di contatto nazionale competente dello Stato membro nel quale si trova la sede:

a)

i bilanci annuali e le note d'accompagnamento, riguardanti le loro entrate e le loro spese, le attività e le passività in essere all'inizio e alla fine dell'esercizio, conformemente al diritto applicabile nello Stato membro in cui si trova la sede, e i loro bilanci annuali sulla base dei principi contabili internazionali, definiti all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (16);

b)

una relazione di revisione contabile esterna sui bilanci annuali, concernente sia l'affidabilità di tali bilanci sia la legittimità e la regolarità delle entrate e delle spese, effettuata da un organismo o esperto indipendente; e

c)

l'elenco dei donatori e dei contribuenti e le rispettive donazioni o i rispettivi contributi comunicati a norma dell'articolo 20, paragrafi 2, 3 e 4.

2.   Nel caso di spese effettuate da partiti politici europei congiuntamente a partiti politici nazionali o da fondazioni politiche europee congiuntamente a fondazioni politiche nazionali o altre organizzazioni, i documenti giustificativi relativi alle spese sostenute, direttamente o tramite i citati terzi, dai partiti politici europei o dalle fondazioni politiche europee sono inclusi nei bilanci annuali di cui al paragrafo 1.

3.   Gli organismi o esperti esterni indipendenti di cui al paragrafo 1, lettera b), sono scelti, incaricati e pagati dal Parlamento europeo. Essi sono debitamente abilitati a effettuare revisioni contabili in base al diritto applicabile nello Stato membro in cui hanno sede o sono stabiliti.

4.   I partiti politici europei e le fondazioni politiche europee forniscono tutte le informazioni richieste dagli organismi o esperti indipendenti ai fini della revisione contabile.

5.   Gli organismi o esperti indipendenti informano l'Autorità e l'ordinatore del Parlamento europeo in merito a qualsiasi sospetto di attività illecita, frode o corruzione che possa ledere gli interessi finanziari dell'Unione. L'Autorità e l'ordinatore del Parlamento europeo ne informano i punti di contatto nazionali competenti.

Articolo 24

Norme generali in materia di controllo

1.   Il controllo dell'osservanza, da parte dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, dei loro obblighi conformemente al presente regolamento è esercitato in collaborazione dall'Autorità, dall'ordinatore del Parlamento europeo e dagli Stati membri competenti.

2.   L'Autorità controlla l'osservanza, da parte dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, dei loro obblighi conformemente al presente regolamento, in particolare per quanto riguarda l'articolo 3, l'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), e da d) a f), l'articolo 5, paragrafo 1, lettere da a) a e) e g), l'articolo 9, paragrafi 5 e 6, e gli articoli 20, 21 e 22.

L'ordinatore del Parlamento europeo controlla l'osservanza, da parte dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, degli obblighi relativi al finanziamento dell'Unione conformemente al presente regolamento, ai sensi del regolamento finanziario. Nello svolgere tali controlli, il Parlamento europeo adotta le misure necessarie nei settori della prevenzione e della lotta contro la frode lesiva degli interessi finanziari dell'Unione.

3.   Il controllo da parte dell'Autorità e dell'ordinatore del Parlamento europeo di cui al paragrafo 2 non si estende all'osservanza, da parte dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, dei loro obblighi conformemente al diritto nazionale applicabile di cui all'articolo 14.

4.   I partiti politici europei e le fondazioni politiche europee forniscono tutte le informazioni richieste dall'Autorità, dall'ordinatore del Parlamento europeo, dalla Corte dei conti, dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) o dagli Stati membri che sono necessarie ai fini dello svolgimento dei controlli di loro rispettiva competenza a norma del presente regolamento.

Su richiesta e ai fini del controllo dell'osservanza dell'articolo 20, i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee forniscono all'Autorità le informazioni concernenti i contributi versati dai singoli membri e l'identità dei medesimi. Inoltre, ove opportuno, l'Autorità può esigere che i partiti politici europei forniscano dichiarazioni confermative firmate rilasciate dai membri titolari di mandati elettivi ai fini del controllo del rispetto della condizione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), primo comma.

Articolo 25

Esecuzione e controllo in ordine al finanziamento dell'Unione

1.   Gli stanziamenti destinati al finanziamento di partiti politici europei e di fondazioni politiche europee sono determinati nell'ambito della procedura di bilancio annuale e sono attuati conformemente al presente regolamento e al regolamento finanziario.

I termini e le condizioni per i contributi e le sovvenzioni sono stabiliti dall'ordinatore del Parlamento europeo nell'invito a presentare domande di contributi e nell'invito a presentare proposte.

2.   Il controllo dei finanziamenti ottenuti dal bilancio generale dell'Unione europea e del loro impiego è esercitato conformemente al regolamento finanziario.

Il controllo è altresì effettuato sulla base di una certificazione annuale rilasciata da un organismo di revisione esterno e indipendente, come previsto dall'articolo 23, paragrafo 1.

3.   La Corte dei conti esercita i suoi poteri di controllo a norma dell'articolo 287 TFUE.

4.   I partiti politici europei e le fondazioni politiche europee beneficiari di finanziamenti concessi a norma del presente regolamento trasmettono alla Corte dei conti, dietro sua richiesta, qualsiasi documento o informazione di cui essa abbia bisogno per consentirle di esercitare le proprie funzioni.

5.   La decisione o l'accordo concernente il contributo o la sovvenzione prevede espressamente un controllo da parte del Parlamento europeo e della Corte dei conti, su base documentale e in loco, del partito politico europeo che ha ricevuto un contributo o della fondazione politica europea che ha beneficiato di una sovvenzione a carico del bilancio generale dell'Unione europea.

6.   La Corte dei conti e l'ordinatore del Parlamento europeo, o qualsiasi altro organismo esterno autorizzato dall'ordinatore del Parlamento europeo, possono procedere ai necessari controlli e verifiche in loco, al fine di verificare la legalità delle spese e la corretta attuazione delle disposizioni della decisione o dell'accordo concernente il contributo e la sovvenzione, e, in caso di fondazioni politiche europee, la corretta attuazione del programma di lavoro o dell'azione. Il partito politico europeo o la fondazione politica europea in questione fornisce i documenti o le informazioni necessarie per svolgere questo compito.

7.   LOLAF può svolgere indagini, inclusi controlli e ispezioni in loco, nel rispetto delle disposizioni e delle modalità previste dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (17) e del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (18), al fine di stabilire se vi sia stata frode, corruzione o qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a contributi o sovvenzioni concessi a norma del presente regolamento. Se opportuno, i suoi risultati possono dare luogo a decisioni di recupero da parte dell'ordinatore del Parlamento europeo.

Articolo 26

Assistenza tecnica

Tutta l'assistenza tecnica fornita dal Parlamento europeo ai partiti politici europei è basata sul principio della parità di trattamento. Essa è fornita a condizioni almeno altrettanto favorevoli di quelle accordate alle altre organizzazioni e associazioni esterne alle quali possono essere concesse agevolazioni simili ed è prestata dietro fatturazione e pagamento.

Articolo 27

Sanzioni

1.   Conformemente all'articolo 16, l'Autorità decide di cancellare un partito politico europeo o una fondazione politica europea dal registro, a titolo di sanzione, in una delle situazioni seguenti:

a)

qualora il partito o la fondazione in questione sia stato/a condannato/a con sentenza passata in giudicato per avere intrapreso un'attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 1, del regolamento finanziario;

b)

qualora, secondo le procedure di cui all'articolo 10, paragrafi da 2 a 5, si constata che non soddisfa più una o più delle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1), lettere a), c) ed e), o all'articolo 3, paragrafo 2; oppure

c)

quando una richiesta di cancellazione dal registro presentata da uno Stato membro per motivi di grave inadempimento di obblighi a norma del diritto nazionale soddisfa i requisiti di cui all'articolo 16, paragrafo 3, lettera b).

2.   L'Autorità irroga sanzioni pecuniarie nelle situazioni seguenti:

a)

violazioni non quantificabili:

i)

in caso di mancata osservanza dei requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 5 o 6;

ii)

in caso di mancata osservanza degli impegni assunti e delle informazioni fornite da un partito politico europeo o da una fondazione politica europea a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), e da d) a f), e dell'articolo 5, paragrafo 1, lettere a), b) d) ed e);

iii)

in caso di mancata trasmissione dell'elenco dei donatori e delle corrispondenti donazioni a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, o di mancata segnalazione delle donazioni a norma dell'articolo 20, paragrafi 3 e 4;

iv)

qualora un partito politico europeo o una fondazione politica europea abbia violato gli obblighi istituiti dall'articolo 23, paragrafo 1, o dall'articolo 24, paragrafo 4;

v)

qualora un partito politico europeo o una fondazione politica europea sia stato/a condannato/a con sentenza passata in giudicato per aver intrapreso un'attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 1, del regolamento finanziario;

vi)

qualora il partito politico europeo o la fondazione politica europea in questione abbia, in qualsiasi momento, intenzionalmente omesso di fornire informazioni o abbia intenzionalmente fornito informazioni erronee o fuorvianti, o qualora gli organismi autorizzati dal presente regolamento a effettuare revisioni contabili o controlli sui beneficiari di un finanziamento a carico del bilancio generale dell'Unione europea individuino inesattezze nei bilanci annuali che sono considerate omissioni gravi o dichiarazioni scorrette di voci secondo principi i contabili internazionali di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1606/2002;

b)

violazioni quantificabili:

i)

qualora un partito politico europeo o una fondazione politica europea abbia accettato donazioni e contributi non autorizzati a norma dell'articolo 20, paragrafi 1 o 5, a meno che non siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 20, paragrafo 6;

ii)

in caso di mancata osservanza dei requisiti di cui agli articoli 21 e 22.

3.   L'ordinatore del Parlamento europeo può escludere un partito politico europeo o una fondazione politica europea dal beneficiare di futuri finanziamenti dell'Unione per un periodo sino a cinque anni, o sino a dieci anni in caso di violazione ripetuta in un quinquennio, quando esso/essa sia stato/stata condannato/condannata per le violazioni elencate al paragrafo 2, lettera a), punti v) e vi), fatti salvi i poteri dell'ordinatore del Parlamento europeo di cui all'articolo 204 quindecies del regolamento finanziario.

4.   Ai fini dei paragrafi 2 e 3, sono imposte a un partito politico europeo o a una fondazione politica europea le seguenti sanzioni pecuniarie:

a)

in caso di violazioni non quantificabili, una percentuale fissa del bilancio annuale del partito politico europeo interessato o della fondazione politica europea interessata:

il 5 %, oppure

il 7,5 % in caso di concorso di violazioni, oppure

il 20 % in caso di reiterazione della violazione in questione, oppure

un terzo delle percentuali sopra indicate, qualora il partito politico europeo o la fondazione politica europea abbia volontariamente dichiarato la violazione prima che l'Autorità apra un'indagine ufficiale, anche in caso di concorso o di reiterazione di violazioni, e il partito o la fondazione in questione abbia adottato le misure correttive del caso,

il 50 % del bilancio annuale, relativo all'esercizio precedente, del partito politico europeo o della fondazione politica europea in questione che sia stato/a condannato/a con sentenza passata in giudicato per aver intrapreso un'attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 1, del regolamento finanziario;

b)

in caso di violazioni quantificabili, una percentuale fissa dell'importo irregolare percepito o non dichiarato, conformemente alla scala seguente, sino a un massimo del 10 % del bilancio annuale del partito politico europeo o della fondazione politica europea in questione:

il 100 % dell'importo irregolare percepito o non dichiarato, qualora tale importo non sia superiore a 50 000 EUR, oppure

il 150 % dell'importo irregolare percepito o non dichiarato, qualora tale importo sia superiore a 50 000 EUR ma non sia superiore a 100 000 EUR, oppure

il 200 % dell'importo irregolare percepito o non dichiarato, qualora tale importo sia superiore a 100 000 EUR ma non sia superiore a 150 000 EUR, oppure

il 250 % dell'importo irregolare percepito o non dichiarato, qualora tale importo sia superiore a 150 000 EUR ma non sia superiore a 200 000 EUR, oppure

il 300 % dell'importo irregolare percepito o non dichiarato, qualora tale importo sia superiore a 200 000 EUR, oppure

un terzo delle percentuali sopra indicate, qualora il partito politico europeo o la fondazione politica europea in questione abbia volontariamente dichiarato la violazione prima che l'Autorità e/o l'ordinatore del Parlamento europeo apra un'indagine ufficiale, e il partito o la fondazione in questione abbia adottato misure correttive idonee.

Ai fini delle percentuali sopra indicate, ciascuna donazione e ciascun contributo sono considerati separatamente.

5.   Quando un partito politico europeo o una fondazione politica europea abbia commesso una serie di violazioni del presente regolamento, è irrogata solo la sanzione relativa alla violazione più grave, a meno che non sia altrimenti disposto al paragrafo 4, lettera a).

6.   Le sanzioni fissate nel presente regolamento sono soggette a una prescrizione di cinque anni a decorrere dalla data in cui la violazione è stata commessa o, in caso di violazioni continuate o reiterate, dalla data in cui tali violazioni sono cessate.

Articolo 28

Cooperazione tra l'Autorità, l'ordinatore del Parlamento europeo e gli Stati membri

1.   L'Autorità, l'ordinatore del Parlamento europeo e gli Stati membri condividono le informazioni attraverso i punti di contatto nazionali e si tengono regolarmente informati in merito alle materie concernenti le disposizioni di finanziamento, i controlli e le sanzioni.

2.   Essi concordano altresì le modalità pratiche di tale scambio di informazioni, comprese le norme riguardanti la divulgazione di prove o di informazioni riservate e la cooperazione tra Stati membri.

3.   L'ordinatore del Parlamento europeo informa l'Autorità delle risultanze che potrebbero condurre all'irrogazione di sanzioni a norma dell'articolo 27, paragrafi da 2 a 4, al fine di consentire all'Autorità di adottare le misure del caso.

4.   L'Autorità informa l'ordinatore del Parlamento europeo delle decisioni che ha adottato in materia di sanzioni, per consentirgli di trarre le debite conseguenze a norma del regolamento finanziario.

Articolo 29

Misure correttive e principi di buona amministrazione

1.   Prima di adottare una decisione definitiva concernente una delle sanzioni di cui all'articolo 27, l'Autorità o l'ordinatore del Parlamento europeo concede al partito politico europeo interessato o alla fondazione politica europea interessata la possibilità di introdurre le misure necessarie per porre rimedio alla situazione entro un termine ragionevole, normalmente di durata non superiore a un mese. In particolare, l'Autorità o l'ordinatore del Parlamento europeo consente di rettificare errori materiali e di calcolo, di fornire documenti o informazioni supplementari ove necessario o di correggere errori di piccola entità.

2.   Qualora un partito politico europeo o una fondazione politica europea non abbia adottato misure correttive entro il termine di cui al paragrafo 1, sono decise le sanzioni del caso di cui all'articolo 27.

3.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano alle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere da b) a d) e all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c).

Articolo 30

Recupero

1.   In base a una decisione dell'Autorità di cancellare un partito politico europeo o una fondazione politica europea dal registro, l'ordinatore del Parlamento europeo revoca le eventuali decisioni o risolve gli eventuali accordi in corso sul finanziamento dell'Unione, eccetto nei casi previsti all'articolo 16, paragrafo 2, lettera c), e all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e d). Egli recupera inoltre ogni eventuale finanziamento dell'Unione, compresi i fondi dell'Unione non utilizzati relativi a esercizi precedenti.

2.   Un partito politico europeo o una fondazione politica europea destinatari di una sanzione irrogata per le violazioni di cui all'articolo 27, paragrafo 1, e all'articolo 27, paragrafo 2, lettera a), punti v) e vi), per tale motivo non si conformano più all'articolo 18, paragrafo 2. Di conseguenza, l'ordinatore del Parlamento europeo pone termine all'accordo o alla decisione di finanziamento dell'Unione concernente un contributo o una sovvenzione ricevuto/a a norma del presente regolamento, e recupera gli importi indebitamente versati in virtù dell' accordo o della alla decisione di contributo o sovvenzione, compresi i finanziamenti non utilizzati dell'Unione relativi a esercizi precedenti.

In caso di tale cessazione, i pagamenti dell'ordinatore del Parlamento europeo si limitano alle spese ammissibili effettivamente sostenute dal partito politico europeo o dalla fondazione politica europea sino alla data in cui ha effetto la decisione di cessazione.

Il presente paragrafo si applica anche ai casi di cui all'articolo 16, paragrafo 2, lettera c), e all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e d).

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 31

Informazione dei cittadini

Fatti salvi gli articoli 21 e 22 e i rispettivi statuti e procedimenti interni, i partiti politici europei, nel contesto di elezioni del Parlamento europeo, possono adottare tutti i provvedimenti adeguati per informare i cittadini dell'Unione dei collegamenti esistenti tra i partiti politici e i candidati nazionali e i partiti politici europei in questione.

Articolo 32

Trasparenza

1.   Il Parlamento europeo pubblica su un sito web creato ad hoc, sotto l'egida del proprio ordinatore o dell'Autorità:

a)

il nome e lo statuto di tutti i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee registrati, insieme ai documenti presentati a corredo delle loro domande di registrazione a norma dell'articolo 8, entro quattro settimane dopo che l'Autorità ha adottato la decisione e, successivamente, ogni modifica notificata all'Autorità a norma dell'articolo 9, paragrafi 5 e 6;

b)

un elenco delle domande che non sono state approvate, insieme ai documenti presentati a corredo delle stesse unitamente alla domanda di registrazione a norma dell'articolo 8 e ai motivi del rifiuto, entro quattro settimane dopo che l'Autorità ha adottato la decisione;

c)

una relazione annuale contenente una tabella degli importi versati a ciascun partito politico europeo e fondazione politica europea, per ciascun esercizio finanziario in cui sono stati ricevuti contributi o sono state erogate sovvenzioni a carico del bilancio generale dell'Unione europea;

d)

i bilanci annuali e le relazioni di audit esterno di cui all'articolo 23, paragrafo 1, e, per le fondazioni politiche europee, le relazioni finali sull'attuazione dei programmi di lavoro o delle azioni;

e)

i nomi dei donatori e le corrispondenti donazioni comunicate dai partiti politici europei e dalle fondazioni politiche europee a norma dell'articolo 20, paragrafi 2, 3 e 4, a eccezione di quelle provenienti da persone fisiche il cui valore non sia superiore a 1 500 EUR all'anno e per donatore, indicate come «donazioni di piccola entità»; le donazioni di persone fisiche il cui valore annuo sia superiore a 1 500 EUR e inferiore o pari a 3 000 EUR non sono pubblicate senza previo consenso scritto del donatore interessato alla loro pubblicazione. In assenza di tale previo consenso, tali donazioni sono indicate come «donazioni di piccola entità». Sono pubblicati altresì l'importo totale delle donazioni di piccola entità e il numero di donatori per anno calendario;

f)

i contributi di cui all'articolo 20, paragrafi 7 e 8, dichiarati dai partiti politici europei e dalle fondazioni politiche europee a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, compresa l'identità dei partiti membri o delle organizzazioni affiliate che hanno inviato tali contributi;

g)

i dettagli e i motivi di eventuali decisioni finali adottate dall'Autorità ai sensi dell'articolo 27, compresi, laddove pertinenti, i pareri adottati dal comitato di personalità indipendenti a norma degli articoli 10 e 11, in particolare per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 45/2001;

h)

le motivazioni di eventuali decisioni definitive adottate dall'ordinatore del Parlamento europeo a norma dell'articolo 27 e i particolari delle stesse;

i)

una descrizione dell'assistenza tecnica fornita ai partiti politici europei; e

j)

la relazione di valutazione del Parlamento europeo sull'applicazione del presente regolamento e sulle attività finanziate di cui all'articolo 38.

2.   Il Parlamento europeo pubblica l'elenco delle persone giuridiche affiliate a un partito politico europeo, allegato allo statuto del partito, conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, e aggiornato conformemente all'articolo 9, paragrafo 6, nonché il numero totale dei singoli membri.

3.   I dati personali sono esclusi dalla pubblicazione sul sito web di cui al paragrafo 1, a meno che tali dati personali non siano pubblicati a norma del paragrafo 1, lettere a), e) o g).

4.   I partiti politici europei e le fondazioni politiche europee forniscono, in una dichiarazione pubblica sul rispetto della privacy, ai membri e donatori potenziali le informazioni richieste dall'articolo 10 della direttiva 95/46/CE e li informano che i loro dati personali saranno trattati a fini di controllo e di audit dal Parlamento europeo, dall'Autorità, dall'OLAF, dalla Corte dei conti, dagli Stati membri o da organismi o esperti indipendenti da loro autorizzati, e che i loro dati personali saranno pubblicati sul sito web di cui al paragrafo 1 conformemente alle condizioni di cui al presente articolo. In applicazione dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 45/2001, l'ordinatore del Parlamento europeo include le stesse informazioni negli inviti a presentare domande di contributi o proposte di cui all'articolo 18, paragrafo 1, del presente regolamento.

Articolo 33

Protezione dei dati personali

1.   Nel trattare i dati personali a norma del presente regolamento, l'Autorità, il Parlamento europeo e il comitato di personalità indipendenti istituito dall'articolo 11 si conformano al regolamento (CE) n. 45/2001. Ai fini del trattamento di dati personali, sono considerati responsabili del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 2, lettera d), di tale regolamento.

2.   Nel trattare i dati personali a norma del presente regolamento, i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee, gli Stati membri allorché esercitano il controllo su aspetti relativi al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee a norma dell'articolo 24 e gli organismi o esperti indipendenti autorizzati al controllo contabile conformemente all'articolo 23, paragrafo 1, si conformano alla direttiva 95/46/CE e alle disposizioni nazionali che ne discendono. Ai fini del trattamento di dati personali, sono considerati responsabili del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 2, lettera d), di tale direttiva.

3.   L'Autorità, il Parlamento europeo e il comitato di personalità indipendenti istituito dall'articolo 11 provvedono a che i dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento non siano utilizzati per scopi diversi dalla finalità di garantire la legittimità, la regolarità e la trasparenza del finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee e della composizione dei partiti politici europei. Essi cancellano tutti i dati personali raccolti a tal fine al più tardi 24 mesi dopo la pubblicazione delle parti pertinenti a norma dell'articolo 32.

4.   Gli Stati membri e gli organismi o esperti indipendenti autorizzati al controllo contabile utilizzano i dati personali che ricevono solo al fine di esercitare un controllo sul finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee. Essi cancellano tali dati personali, conformemente al diritto nazionale applicabile, dopo la trasmissione a norma dell'articolo 28.

5.   I dati personali possono essere conservati oltre i termini di cui al paragrafo 3 o previsti dal diritto nazionale applicabile di cui al paragrafo 4 se tale conservazione è necessaria ai fini di procedimenti giudiziari o amministrativi relativi al finanziamento di un partito politico o di una fondazione politica europea o alla composizione di un partito politico europeo. Tutti i dati di carattere personale sono cancellati entro una settimana dopo la data della conclusione di tali procedimenti con decisione definitiva, o dopo la chiusura di eventuali audit, ricorsi, controversie o reclami.

6.   I responsabili del trattamento dei dati di cui ai paragrafi 1 e 2 applicano misure adeguate di ordine tecnico e organizzativo per proteggere i dati personali da distruzione accidentale o dolosa, da perdita accidentale, alterazioni o diffusione o accesso non autorizzati, in particolare se il trattamento di tali dati implica la loro trasmissione in rete, e da ogni altra forma illegittima di trattamento.

7.   Il garante europeo della protezione dei dati è incaricato di sorvegliare e garantire che l'Autorità, il Parlamento europeo e il comitato di personalità indipendenti istituito dall'articolo 11, rispettino e salvaguardino i diritti fondamentali e le libertà delle persone fisiche riguardo al trattamento dei dati personali ai sensi del presente regolamento. Fatti salvi i ricorsi giurisdizionali, ogni interessato può presentare un reclamo al garante europeo della protezione dei dati, se ritiene che il suo diritto alla protezione dei dati personali sia stato violato in seguito al loro trattamento da parte dell'Autorità, del Parlamento europeo o del comitato.

8.   I partiti politici europei e le fondazioni politiche europee, gli Stati membri e gli organismi o esperti indipendenti autorizzati al controllo contabile a norma del presente regolamento sono responsabili, conformemente al diritto nazionale applicabile, di eventuali danni da essi arrecati nel corso del trattamento dei dati personali ai sensi del presente regolamento. Gli Stati membri provvedono a che siano applicate sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in caso di violazione del presente regolamento, della direttiva 95/46/CE e delle disposizioni nazionali adottate in applicazione delle stesse e, in particolare, in caso di uso fraudolento di dati personali.

Articolo 34

Diritto a essere sentiti

Prima di adottare una decisione che potrebbe ledere i diritti di un partito politico europeo, di una fondazione politica europea o di un richiedente di cui all'articolo 8, l'Autorità o l'ordinatore del Parlamento europeo ascolta i rappresentanti del partito politico europeo, della fondazione politica europea o del richiedente in questione. L'Autorità o il Parlamento europeo motiva debitamente la propria decisione.

Articolo 35

Diritto di ricorso

Le decisioni adottate ai sensi del presente regolamento possono essere oggetto di un procedimento giudiziario dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea, conformemente alle disposizioni pertinenti del TFUE.

Articolo 36

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 7, paragrafo 2, e all'articolo 8, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 24 novembre 2014. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 7, paragrafo 2, e all'articolo 8, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, e dell'articolo 8, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 37

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 38

Valutazione

Previa consultazione dell'Autorità, il Parlamento europeo pubblica, entro la metà del 2018, una relazione sull'applicazione del presente regolamento e sulle attività finanziate. La relazione indica, se del caso, le eventuali modifiche da apportare allo statuto e ai sistemi di finanziamento.

Entro la fine del 2018, la Commissione presenta una relazione sull'applicazione del presente regolamento corredata, se del caso, di una proposta legislativa di modifica del regolamento stesso.

Articolo 39

Applicazione effettiva

Gli Stati membri adottano le disposizioni appropriate per assicurare l'applicazione effettiva del presente regolamento.

Articolo 40

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 2004/2003 è abrogato con effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Esso continua tuttavia ad applicarsi agli atti e agli impegni attinenti al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee per gli esercizi 2014, 2015, 2016 e 2017.

Articolo 41

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

La Commissione adotta gli atti delegati di cui all'articolo 7, paragrafo 2, e all'articolo 8, paragrafo 3, lettera a), entro il 1o luglio 2015.

Il presente regolamento si applica dal 1o gennaio 2017. L'Autorità di cui all'articolo 6 è tuttavia istituita entro il 1o settembre 2016. I partiti politici europei e le fondazioni politiche europee registrati dopo il 1o gennaio 2017 possono chiedere un finanziamento a norma del presente regolamento per le proprie attività solo a partire dall'esercizio finanziario 2018 o successivamente.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 22 ottobre 2014

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

B. DELLA VEDOVA


(1)  GU C 133 del 9.5.2013, pag. 90.

(2)  GU C 62 del 2.3.2013, pag. 77.

(3)  GU C 67 del 7.3.2013, pag. 1.

(4)  Posizione del Parlamento europeo del 16 aprile 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 29 settembre 2014.

(5)  Regolamento (CE) n. 2004/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo (GU L 297 del 15.11.2003, pag. 1).

(6)  GU C 296 E del 2.10.2012, pag. 46.

(7)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(8)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

(9)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

(10)  GU C 253 del 3.9.2013, pag. 12.

(11)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

(12)  Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1).

(13)  Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (regime applicabile agli altri agenti) (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1).

(14)  Regolamento n. 1 del Consiglio, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (GU 17 del 6.10.1958, pag. 385/58).

(15)  GU L 278 dell'8.10.1976, pag. 5.

(16)  Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1).

(17)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

(18)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche in loco effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro la frode e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).


ALLEGATO

Dichiarazione standard del richiedente

Il sottoscritto, rappresentante legale di/ del/ della [nome del partito politico europeo o della fondazione politica europea], certifica con la presente che:

il / la [nome del partito politico europeo o della fondazione politica europea] si impegna a conformarsi alle condizioni di registrazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), o all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, vale a dire che si impegna a rispettare, in particolare nel suo programma e nelle sue attività, i valori sui quali è fondata l'Unione quali espressi all'articolo 2 del trattato sull'Unione europea, vale a dire il rispetto della dignità umana, la libertà, la democrazia, l'uguaglianza, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti dell'uomo, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze.

Firma autorizzata:

Titolo (Sig. / Sig.ra …), cognome e nome:

 

Funzione nell'organizzazione richiedente la registrazione quale partito politico europeo / fondazione politica europea:

 

Luogo e data:

 

Firma:

 


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