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Document 32014R0966

Regolamento (UE) n. 966/2014 della Commissione, del 12 settembre 2014 , che modifica l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche relative al propionato di calcio Testo rilevante ai fini del SEE

OJ L 272, 13.9.2014, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/966/oj

13.9.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 272/1


REGOLAMENTO (UE) N. 966/2014 DELLA COMMISSIONE

del 12 settembre 2014

che modifica l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche relative al propionato di calcio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari, in particolare l'articolo 14,

visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 (2) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione (3) stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008

(2)

Tali specifiche possono venire aggiornate secondo la procedura comune di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008, che può essere avviata su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda.

(3)

Il 10 settembre 2013 è stata presentata una domanda per modificare le specifiche riguardanti l'additivo alimentare propionato di calcio (E 282). La domanda è stata messa a disposizione degli Stati membri a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1331/2008.

(4)

Le specifiche vigenti per il propionato di calcio (E 282) stabiliscono un livello massimo di fluoruri di 10 mg/kg, il quale pone difficoltà per la fornitura di materie prime e la produzione dell'additivo in questione. Il propionato di calcio (E 282) è ottenuto da ossido di calcio (E 529), sostanza per la quale è stabilito un livello massimo di fluoruri pari a 50 mg/kg. Per rispettare il livello massimo di fluoruri attualmente stabilito nella produzione di propionato di calcio i costruttori devono utilizzare ossido di calcio con livelli massimi di fluoruri di 33 mg/kg, ossia inferiore al livello massimo attualmente autorizzato. Di conseguenza la presenza sul mercato europeo di ossido di calcio idoneo alla produzione di propionato di calcio è quasi nulla. Perché i quantitativi di ossido di calcio risultino sufficienti alla produzione di propionato di calcio si dovrebbe aumentare il livello massimo di fluoruri per il propionato di calcio da 10 a 20 mg/kg.

(5)

Il nuovo livello massimo di 20 mg/kg resta ben al di sotto dei livelli massimi di fluoruri attualmente vigenti per altri additivi alimentari. L'ulteriore esposizione a fluoruri basata sul nuovo livello massimo dovrebbe rimanere limitata e non dovrebbe portare a un aumento dell'assunzione globale. È pertanto opportuno autorizzare la modifica delle specifiche relative al propionato di calcio (E 282).

(6)

A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1331/2008, per aggiornare l'elenco dell'Unione degli additivi alimentari la Commissione non è tenuta a chiedere il parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare quando gli aggiornamenti in questione non sono atti a produrre effetti sulla salute umana. Non risulta quindi necessario chiedere il parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare giacché l'aggiornamento in questione non è atto a produrre effetti sulla salute umana.

(7)

Il regolamento (UE) n. 231/2012 andrebbe pertanto modificato di conseguenza.

(8)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 è modificato in conformità all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 settembre 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.

(2)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1.

(3)  Regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 83 del 22.3.2012, pag. 1.).


ALLEGATO

Nell'allegato al regolamento (UE) n. 231/2012, alla voce relativa all'additivo «E 282 propionato di calcio» la specifica per la purezza riguardante la presenza di fluoruri è sostituita dalla seguente:

«Fluoruri

Non più di 20 mg/kg»


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