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Document 32014R0948

Regolamento di esecuzione (UE) n. 948/2014 della Commissione, del 4 settembre 2014 , recante apertura dell'ammasso privato per il latte scremato in polvere e fissazione anticipata dell'importo dell'aiuto

OJ L 265, 5.9.2014, p. 18–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/02/2017: This act has been changed. Current consolidated version: 10/09/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/948/oj

5.9.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 265/18


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 948/2014 DELLA COMMISSIONE

del 4 settembre 2014

recante apertura dell'ammasso privato per il latte scremato in polvere e fissazione anticipata dell'importo dell'aiuto

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 18, paragrafo 2, l'articolo 20, lettere c), f), l), m) e n), e l'articolo 223, paragrafo 3, lettera c),

visto il regolamento (UE) n. 1370/2013 del Consiglio, del 16 dicembre 2013, recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (2), in particolare l'articolo 4,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (3), in particolare l'articolo 62, paragrafo 2, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 17, lettera g), del regolamento (UE) n. 1308/2013, sono concessi aiuti per l'ammasso privato di latte scremato in polvere.

(2)

Il 7 agosto 2014 il governo russo ha introdotto un divieto sulle importazioni di taluni prodotti dall'Unione alla Russia, compresi i prodotti lattiero-caseari. L'andamento dei prezzi e delle scorte di latte scremato in polvere indica una situazione di mercato particolarmente difficile che potrebbe essere eliminata o ridotta ricorrendo all'ammasso. Tenuto conto dell'attuale situazione del mercato, è opportuno concedere un aiuto per l'ammasso privato di latte scremato in polvere e fissare anticipatamente l'importo dell'aiuto.

(3)

Il regolamento (CE) n. 826/2008 della Commissione (4) ha fissato norme comuni per l'attuazione di un regime di aiuti all'ammasso privato.

(4)

A norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 826/2008, gli aiuti fissati anticipatamente devono essere concessi secondo le modalità e le condizioni stabilite al capo III dello stesso regolamento.

(5)

A norma dell'articolo 16, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 826/2008 e al fine di garantire il conferimento all'ammasso di lotti omogenei e gestibili, è opportuno specificare i requisiti di un «lotto all'ammasso».

(6)

A fini di semplificazione e di efficienza amministrativa, e dato che la domanda di aiuto contiene già le informazioni richieste sul luogo di ammasso, è opportuno dispensare il richiedente dall'obbligo di fornire le stesse informazioni dopo la stipula del contratto, come prescritto dall'articolo 20, primo comma, lettera a), del regolamento (CE) n. 826/2008.

(7)

A fini di semplificazione e di efficienza logistica, è opportuno autorizzare gli Stati membri a dispensare il richiedente dall'obbligo di indicare il numero di contratto su ciascuna unità immagazzinata purché il numero di contratto sia riportato nel registro di magazzino.

(8)

A fini di semplificazione e di efficienza amministrativa, alla luce della particolare situazione dell'ammasso del latte scremato in polvere, i controlli di cui all'articolo 36, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 826/2008 dovrebbero interessare almeno la metà dei contratti. Occorre pertanto introdurre una deroga all'articolo citato.

(9)

A norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1370/2013, l'importo dell'aiuto all'ammasso privato fissato anticipatamente dovrebbe essere stabilito in base alle spese di ammasso e/o ad altri elementi di mercato pertinenti. È opportuno stabilire un aiuto per le spese fisse di ammasso per l'entrata e l'uscita dei prodotti in questione e un aiuto per le spese giornaliere di deposito in magazzino e di finanziamento.

(10)

Conformemente all'articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 826/2008 e al fine di seguire da vicino l'utilizzo della misura, è opportuno specificare il termine per la presentazione delle notifiche di cui all'articolo 35, paragrafo 1, lettera a), del suddetto regolamento.

(11)

Per poter avere un impatto immediato sul mercato e contribuire alla stabilizzazione dei prezzi, la misura eccezionale a carattere temporaneo di cui al presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

(12)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Il presente regolamento prevede un aiuto all'ammasso privato di latte scremato in polvere, in conformità all'articolo 17, lettera g), del regolamento (UE) n. 1308/2013.

2.   Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applica il regolamento (CE) n. 826/2008.

Articolo 2

L'unità di misura di cui all'articolo 16, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 826/2008 è il «lotto all'ammasso», definito come il quantitativo del prodotto di cui al presente regolamento, del peso minimo di una tonnellata, di composizione e qualità omogenee, prodotto nello stesso stabilimento ed entrato all'ammasso lo stesso giorno nello stesso magazzino.

Articolo 3

1.   Non si applica l'articolo 20, primo comma, lettera a), del regolamento (CE) n. 826/2008.

2.   Gli Stati membri possono derogare all'obbligo, imposto dall'articolo 22, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 826/2008, di indicare il numero di contratto, purché il responsabile del magazzino si impegni ad annotare il numero di contratto nel registro di cui all'allegato I, punto V, dello stesso regolamento.

3.   In deroga all'articolo 36, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 826/2008, alla fine del periodo di ammasso contrattuale l'autorità preposta al controllo verifica a campione, per la metà almeno del numero di contratti, peso e identificazione del latte scremato in polvere all'ammasso.

Articolo 4

1.   L'aiuto per i prodotti di cui all'articolo 1 ammonta a:

8,86 EUR per tonnellata immagazzinata, per le spese fisse di magazzinaggio,

0,16 EUR per tonnellata per ciascun giorno di ammasso contrattuale.

2.   L'ammasso contrattuale termina il giorno precedente il giorno dell'uscita dall'ammasso.

3.   L'aiuto può essere concesso solo se il periodo di ammasso contrattuale è compreso tra 90 e 210 giorni.

Articolo 5

Le domande di aiuto all'ammasso privato possono essere presentate a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Il termine ultimo per la presentazione delle domande è il 31 dicembre 2014.

Articolo 6

Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

(a)

entro ogni martedì per la settimana precedente, i quantitativi per i quali sono stati stipulati contratti e i quantitativi per i quali sono state presentate domande di stipula di contratti, a norma dell'articolo 35, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 826/2008;

(b)

entro la fine di ogni mese per il mese precedente, le informazioni relative alle scorte richieste a norma dell'articolo 35, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 826/2008.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 settembre 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 346 del 20.12.2013, pag. 12.

(3)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.

(4)  Regolamento (CE) n. 826/2008 della Commissione, del 20 agosto 2008, recante norme comuni per la concessione di aiuti all'ammasso privato per taluni prodotti agricoli (GU L 223 del 21.8.2008, pag. 3).


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