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Document 32014R0749

Regolamento di esecuzione (UE) n. 749/2014 della Commissione, del 30 giugno 2014 , riguardante la struttura, il formato, le procedure di trasmissione e la revisione delle informazioni comunicate dagli Stati membri a norma del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

OJ L 203, 11.7.2014, p. 23–90 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; abrogato da 32020R1208

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/749/oj

11.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 203/23


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 749/2014 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 2014

riguardante la struttura, il formato, le procedure di trasmissione e la revisione delle informazioni comunicate dagli Stati membri a norma del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/CE (1), in particolare l'articolo 7, paragrafi 7 e 8, l'articolo 8, paragrafo 2, l'articolo 12, paragrafo 3, l'articolo 17, paragrafo 4, e l'articolo 19, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Le informazioni trasmesse alla Commissione ai sensi del regolamento (UE) n. 525/2013 sono indispensabili per la valutazione dei progressi effettivi compiuti dall'Unione e dagli Stati membri nell'adempimento dei loro impegni in materia di limitazione o riduzione di tutte le emissioni di gas a effetto serra nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), approvata con decisione 94/69/CE (2) del Consiglio, del relativo protocollo di Kyoto, approvato con decisione 2002/358/CE (3) del Consiglio, e l'insieme di atti legislativi dell'Unione adottati nel 2009, collettivamente designati come «pacchetto clima ed energia». Esse consentono anche la preparazione delle relazioni annuali dell'Unione in conformità con gli obblighi assunti a norma della convenzione UNFCCC e del protocollo di Kyoto.

(2)

La decisione n. 19/CMP.1 della conferenza delle parti della convenzione UNFCCC che funge da riunione delle parti del protocollo di Kyoto definisce le linee guida per i sistemi nazionali di inventario dei gas a effetto serra che le parti della convenzione dovrebbero applicare. Con la decisione n. 24/CP.19 della conferenza delle parti della convenzione UNFCCC sulla revisione delle linee guida in materia di comunicazione degli inventari annuali delle parti di cui all'allegato I alla convenzione UNFCCC, la conferenza delle parti della convenzione UNFCCC ha concordato l'uso delle linee guide per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra redatte nel 2006 dal gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), nonché l'uso dei nuovi valori del potenziale di riscaldamento globale dell'IPCC e della nuova versione delle tabelle per la comunicazione secondo il formato comune riportati in un allegato della medesima decisione.

(3)

In seguito alla sostituzione della decisione n. 280/2004/CE (4) con il regolamento (UE) n. 525/2013, la decisione n. 2005/166/CE della Commissione (5), che istituisce le modalità di applicazione della decisione n. 280/2004/CE deve essere aggiornata in modo da tenere conto dei cambiamenti intervenuti nelle linee guida concordate a livello internazionale e al fine di garantire condizioni uniformi per l'applicazione di tali disposizioni, che costituiscono una novità nel regolamento (UE) n. 525/2013 rispetto della decisione n. 280/2004/CE. Le disposizioni di esecuzione uniformi dovrebbero riguardare la comunicazione degli inventari dei gas a effetto serra, degli inventari approssimativi dei gas a effetto serra, delle informazioni sui sistemi delle politiche e misure e delle proiezioni e sull'uso dei proventi della vendita all'asta e dei crediti derivanti da progetti, e la comunicazione ai fini della decisione n. 529/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (6). Dato il numero di modifiche che devono essere apportate alla decisione n. 2005/166/CE è opportuno abrogarla e sostituirla.

(4)

Per garantire una verifica credibile, coerente, trasparente e tempestiva della conformità alla decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7), il regolamento (UE) n. 525/2013 stabilisce, a livello di Unione, un processo di revisione degli inventari dei gas a effetto serra presentati dagli Stati membri. È necessario determinare i tempi e le misure per la realizzazione della revisione completa e della revisione annuale degli inventari dei gas a effetto serra degli Stati membri al fine di garantire l'attuazione tempestiva ed efficace del processo di revisione.

(5)

Il regolamento delegato (UE) n. C(2014) 1539 (8) della Commissione stabilisce le prescrizioni sostanziali del sistema di inventario dell'Unione al fine di adempiere gli obblighi della decisione 19/CMP.1 della conferenza delle parti della convenzione UNFCCC che funge da riunione delle parti del protocollo di Kyoto. Al fine di garantire la tempestiva ed efficace attuazione degli obblighi, è necessario fissare i tempi per la cooperazione e il coordinamento tra la Commissione e gli Stati membri nella preparazione della relazione sull'inventario dell'Unione dei gas a effetto serra.

(6)

Per garantire la certezza giuridica in ordine agli obblighi di comunicazione dell'Unione e degli Stati membri alla scadenza del periodo supplementare per l'adempimento degli impegni previsti dal protocollo di Kyoto, è opportuno mantenere gli effetti degli articoli 18, 19 e 24 della decisione n. 2005/166/CE.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

OGGETTO E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 525/2013/CE per quanto concerne i seguenti elementi:

a)

la presentazione da parte degli Stati membri degli inventari dei gas a effetto serra, degli inventari approssimativi dei gas a effetto serra e delle informazioni sulle politiche e le misure e sulle proiezioni, nonché sull'uso dei proventi della vendita all'asta e dei crediti derivanti da progetti a norma degli articoli 7, 8, 12, 13, 14 e 17 del regolamento (UE) n. 525/2013;

b)

la comunicazione da parte degli Stati membri ai fini della decisione n. 529/2013/UE;

c)

i tempi e le misure per la realizzazione della revisione completa e della revisione annuale degli inventari dei gas a effetto serra degli Stati membri a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 525/2013;

d)

i tempi per la cooperazione e il coordinamento tra la Commissione e gli Stati membri nella preparazione della relazione sull'inventario dell'Unione dei gas a effetto serra.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

(1)

«tabella per la comunicazione secondo il formato comune», una tabella contenente le informazioni sulle emissioni di gas a effetto serra di origine antropica dalle fonti e l'assorbimento tramite pozzi di cui all'allegato II della decisione n. 24/CP.19 della conferenza delle parti della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) (decisione n. 24/CP.19) e all'allegato della decisione n. 6/CMP.9 della conferenza delle parti della convenzione UNFCCC che funge da riunione delle parti del protocollo di Kyoto;

(2)

«metodo di riferimento», il metodo di riferimento del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), contenuto nelle linee guide per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra redatte nel 2006 dall'IPCC, applicabili a norma dell'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. C(2014) 1539.

(3)

«metodo 1», il metodo di base indicato nelle linee guida redatte nel 2006 dall'IPCC o nelle linee guida sulle buone pratiche redatte nel 2003 dall'IPCC;

(4)

«categoria fondamentale», una categoria che ha un'influenza significativa sull'inventario totale di gas a effetto serra di uno Stato membro o dell'Unione in termini di livello assoluto delle emissioni e degli assorbimenti, di andamento delle emissioni e degli assorbimenti, o di incertezza delle emissioni e degli assorbimenti;

(5)

«metodo settoriale», il metodo settoriale dell'IPCC contenuto nelle linee guida redatte nel 2006.

CAPO II

RELAZIONI PRESENTATE DAGLI STATI MEMBRI

Articolo 3

Regole generali per la comunicazione degli inventari dei gas a effetto serra

1.   Gli Stati membri comunicano le informazioni di cui all'articolo 7, paragrafi da 1 a 5, del regolamento (UE) n. 525/2013 alla Commissione, con copia all'Agenzia europea dell'ambiente completando, a norma dell'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. C(2014) 1539 e delle disposizioni di cui al presente regolamento:

a)

le tabelle per la comunicazione secondo il formato comune, fornendo una serie completa di fogli di calcolo o di file XML (Extensible Markup Language), in funzione del software appropriato disponibile, che contemplino la copertura geografica di tale Stato membro ai sensi del regolamento (UE) n. 525/2013;

b)

il formato elettronico standard per comunicare le unità previste dal protocollo di Kyoto e le relative istruzioni di comunicazione, adottati dalla conferenza delle parti della convenzione UNFCCC che funge da riunione delle parti del protocollo di Kyoto;

c)

gli allegati da I a VIII e da X a XV del presente regolamento.

2.   La relazione completa sull'inventario nazionale di cui all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 525/2013 è redatta in base alla struttura stabilita nell'appendice delle linee guida della convenzione UNFCCC in materia di comunicazione degli inventari annuali di cui all'allegato I della decisione n. 24/CP.19 e in conformità alle norme di cui al presente regolamento.

Articolo 4

Informazioni contenute nella relazione sull'inventario nazionale o in un allegato della relazione sull'inventario nazionale

1.   Gli Stati membri riportano le informazioni e i formati tabulari previsti agli articoli 6 e 7 e agli articoli da 9 a 16 nella relazione sull'inventario nazionale o in un allegato separato della relazione sull'inventario nazionale, come specificato nell'allegato I.

2.   Nei casi in cui gli Stati membri possono scegliere se riportare le informazioni e i formati tabulari richiesti nella relazione sull'inventario nazionale o in un allegato separato della relazione sull'inventario nazionale, gli Stati membri indicano chiaramente dove sono riportate le informazioni compilando l'allegato I.

Articolo 5

Procedure di comunicazione

Per la trasmissione delle informazioni di cui agli articoli 4, 5, 7, 8 e da 12 a 17 del regolamento (UE) n. 525/2013, gli Stati membri utilizzano gli strumenti della rete ReportNet dell'Agenzia europea dell'ambiente, messi a disposizione ai sensi del regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (9).

Articolo 6

Relazioni sui sistemi nazionali di inventario

1.   Gli Stati membri comunicano le informazioni sui loro sistemi nazionali di inventario di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 525/2013 sotto forma di testo, specificando:

a)

il nome e i recapiti del soggetto nazionale avente la responsabilità generale dell'inventario nazionale dello Stato membro;

b)

i ruoli e le responsabilità delle diverse agenzie e soggetti in relazione alla pianificazione dell'inventario, alle procedure di preparazione e di gestione, nonché alle disposizioni istituzionali, giuridiche e procedurali atte a preparare l'inventario;

c)

una descrizione della procedura di raccolta dei dati relativi alle attività, di selezione dei fattori di emissione e dei metodi e di sviluppo delle stime delle emissioni;

d)

una descrizione dei metodi utilizzati e dei risultati della determinazione delle categorie fondamentali;

e)

una descrizione delle procedure che determinano il momento in cui si procede ad un nuovo calcolo dei dati d'inventario già trasmessi;

f)

una descrizione del piano di assicurazione e controllo di qualità, della sua attuazione e degli obiettivi di qualità stabiliti, informazioni sulla valutazione interna ed esterna e sulle procedure di revisione, nonché i relativi risultati in conformità alle linee guida per i sistemi nazionali riportate nell'allegato della decisione n. 19/CMP.1 della conferenza delle parti della convenzione UNFCCC che funge da riunione delle parti del protocollo di Kyoto;

g)

una descrizione delle procedure per la valutazione e l'approvazione ufficiali dell'inventario.

2.   Gli Stati membri trasmettono una descrizione delle disposizioni atte a garantire che le autorità competenti per l'inventario abbiano accesso alle informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 525/2013, tra cui le informazioni sulle organizzazioni che forniscono le informazioni, la pianificazione periodica di accesso alle informazioni, il livello di disaggregazione e di completezza delle informazioni a cui si dà accesso.

Articolo 7

Comunicazione sulla coerenza dei dati trasmessi sugli inquinanti atmosferici

1.   Gli Stati membri comunicano informazioni testuali sui risultati dei controlli di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera m), punto i), del regolamento (UE) n. 525/2013 e sulla coerenza dei dati a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 525/2013, tra cui:

a)

una breve valutazione della coerenza delle stime delle emissioni di monossido di carbonio (CO), biossido di zolfo (SO2), ossidi di azoto (NOx) e composti organici volatili, contenute negli inventari trasmessi dagli Stati membri ai sensi della direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (10), nonché della convenzione UNECE sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, con le corrispondenti stime delle emissioni contenute negli inventari dei gas a effetto serra ai sensi del regolamento (UE) n. 525/2013;

b)

le date di presentazione delle relazioni a norma della direttiva 2001/81/CE e della convenzione UNECE sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, confrontate con le date delle notifiche a norma del regolamento (UE) n. 525/2013.

2.   Qualora dai controlli di cui al paragrafo 1 del presente articolo emergano differenze superiori a +/– 5 % tra le emissioni totali escluso l'uso del suolo, i cambiamenti di uso del suolo e la silvicoltura (attività LULUCF) per un particolare inquinante atmosferico comunicato a norma del regolamento (UE) n. 525/2013 e, rispettivamente, a norma della direttiva 2001/81/CE o della convenzione UNECE sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza per l'anno X – 2, lo Stato membro interessato presenta i dati relativi a tale inquinante atmosferico in conformità al formato tabulare riportato nell'allegato II del presente regolamento, oltre alle informazioni testuali di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

3.   Gli Stati membri hanno la facoltà di comunicare soltanto informazioni testuali se la differenza superiore al +/– 5 % di cui al paragrafo 2 deriva dalla correzione di errori nei dati, nonché da differenze nella copertura geografica o nell'ambito di applicazione tra i rispettivi strumenti giuridici.

Articolo 8

Comunicazione sui ricalcoli

Gli Stati membri indicano il motivo per ricalcolare l'anno o il periodo di riferimento e l'anno X – 3 di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 525/2013 nel formato tabulare riportato nell'allegato III del presente regolamento.

Articolo 9

Comunicazione sull'attuazione delle raccomandazioni e degli adeguamenti

1.   A norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera j), del regolamento (UE) n. 525/2013, gli Stati membri riferiscono in merito allo stato di attuazione di ciascun aggiustamento e di ciascuna raccomandazione elencata nell'ultima relazione di revisione individuale della convenzione UNFCCC pubblicata, specificando in particolare le ragioni della mancata attuazione di una determinata raccomandazione, in conformità al formato tabulare di cui all'allegato IV del presente regolamento.

2.   Gli Stati membri riferiscono in merito allo stato di attuazione di ciascuna raccomandazione elencata nella relazione di revisione più recente a norma dell'articolo 35, paragrafo 2, secondo il formato tabulare di cui all'allegato IV.

Articolo 10

Comunicazione sulla coerenza delle emissioni dichiarate con i dati del sistema di scambio delle quote di emissione

1.   Gli Stati membri comunicano i dati di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera k), del regolamento (UE) n. 525/2013, conformemente al formato tabulare riportato nell'allegato V del presente regolamento.

2.   Gli Stati membri comunicano le informazioni testuali sui risultati dei controlli effettuati a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera l), del regolamento (UE) n. 525/2013.

Articolo 11

Comunicazione sulla coerenza dei dati dichiarati sui gas serra fluorurati

Gli Stati membri comunicano le informazioni testuali sui risultati dei controlli di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera m), punto ii), del regolamento (UE) n. 525/2013, riportando:

a)

una descrizione dei controlli effettuati dallo Stato membro per quanto riguarda il grado di dettaglio e il confronto delle serie di dati e delle trasmissioni;

b)

una descrizione dei principali risultati dei controlli e le spiegazioni delle principali incongruenze;

c)

informazioni indicanti se e in che modo sono stati utilizzati i dati raccolti dagli operatori a norma dell'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 842/2006 (11);

d)

qualora i controlli non siano stati effettuati, una spiegazione delle ragioni per le quali i controlli non sono stati considerati pertinenti.

Articolo 12

Comunicazione sulla coerenza con i dati sull'energia

1.   A norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera m), punto iii), del regolamento (UE) n. 525/2013, gli Stati membri comunicano informazioni testuali sul confronto tra il metodo di riferimento calcolato sulla base dei dati presenti nell'inventario dei gas a effetto serra e il metodo di riferimento calcolato sulla base dei dati comunicati a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (12) e dell'allegato B del medesimo regolamento.

2.   Gli Stati membri forniscono informazioni quantitative e spiegazioni per le differenze superiori al +/– 2 % del consumo nazionale totale di combustibili fossili apparente, a livello aggregato per tutte le categorie di combustibili fossili per l'anno X – 2, conformemente al formato tabulare di cui all'allegato VI.

Articolo 13

Comunicazione sulle modifiche delle descrizioni dei sistemi di inventario o dei registri nazionali

Gli Stati membri indicano chiaramente nei capitoli pertinenti della relazione sull'inventario nazionale se non vi sono state modifiche nella descrizione dei loro sistemi nazionali di inventario o dei loro registri nazionali di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera n) e lettera o), del regolamento (UE) n. 525/2013 dall'ultima trasmissione della relazione sull'inventario nazionale.

Articolo 14

Comunicazione relativa all'incertezza e alla completezza

1.   Ai fini della comunicazione relativa all'incertezza a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera p), del regolamento (UE) n. 525/2013, gli Stati membri comunicano le stime dell'incertezza secondo il metodo 1 per quanto riguarda:

a)

i livelli e le tendenze di emissione e

b)

i dati relativi alle attività e i fattori di emissione o altri parametri di stima per il livello di categoria appropriato utilizzando il formato tabulare di cui all'allegato VII del presente regolamento.

2.   La valutazione generale della completezza di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera p), del regolamento (UE) n. 525/2013 comprende:

a)

una panoramica delle categorie dichiarate non stimate (NE), secondo la definizione delle linee guida della convenzione UNFCCC per la presentazione delle relazioni sugli inventari annuali dei gas serra inserite nell'allegato I della decisione 24/CP.19, nonché spiegazioni dettagliate circa l'uso di tale legenda, in particolare laddove le linee guida redatte nel 2006 dall'IPCC per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra forniscono metodi per la stima dei gas a effetto serra;

b)

una descrizione della copertura geografica dell'inventario dei gas a effetto serra.

3.   Se uno Stato membro presenta inventari con diversa copertura geografica nell'ambito della convenzione UNFCCC e del protocollo di Kyoto, da una parte, e del regolamento (UE) n. 525/2013 dall'altra, lo Stato membro in questione fornisce una breve descrizione dei principi e dei metodi applicati per distinguere le emissioni e gli assorbimenti comunicati per il territorio dell'Unione dalle emissioni e dagli assorbimenti comunicati per i territori non appartenenti all'Unione, in sede di compilazione dell'inventario dello Stato membro per il territorio dell'Unione.

Articolo 15

Comunicazione su altri elementi per la preparazione della relazione sull'inventario dei gas a effetto serra dell'Unione

1.   Per consentire la preparazione della relazione sull'inventario dell'Unione dei gas a effetto serra di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera p), del regolamento (UE) n. 525/2013, gli Stati membri comunicano le informazioni sui metodi e sui fattori di emissione utilizzati per quelle categorie individuate come categorie fondamentali nell'Unione nei pertinenti file XML e nelle tabelle per la comunicazione secondo il formato comune.

2.   Ai fini del paragrafo 1, la Commissione fornisce l'elenco delle più recenti categorie fondamentali dell'Unione entro il 31 ottobre dell'anno precedente alla trasmissione dell'inventario.

3.   Gli Stati membri spiegano e interpretano le tendenze passate e le variazioni interannuali delle emissioni a livello aggregato per ogni settore, includendo il riferimento ai principali fattori identificati che possono avere un impatto significativo sulle tendenze. L'accento è posto sulla spiegazione delle variazioni intervenute nel corso dell'anno di inventario più recente rispetto al 1990 e sulla spiegazione delle variazioni interannuali significative per gli anni più recenti delle relazioni, in particolare dall'anno X – 3 e all'anno X – 2.

Articolo 16

Comunicazione sulle principali modifiche delle descrizioni metodologiche

Entro il 15 marzo di ogni anno gli Stati membri comunicano le modifiche principali apportate alle descrizioni metodologiche nella relazione sull'inventario nazionale successivamente alla presentazione prevista il 15 aprile dell'anno precedente, nel formato tabulare di cui all'allegato VIII.

Articolo 17

Comunicazione degli inventari approssimativi dei gas a effetto serra

1.   Gli Stati membri comunicano gli inventari approssimativi dei gas a effetto serra di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 525/2013, conformemente alla tabella per la comunicazione secondo il formato comune — tabella riassuntiva 2 come segue:

a)

a un livello di disaggregazione delle categorie di fonti che riflettono i dati relativi alle attività e i metodi disponibili per la preparazione delle stime per l'anno X – 1;

b)

escludendo le emissioni e gli assorbimenti totali approssimativi di CO2 equivalente dovuti alle attività LULUCF;

c)

aggiungendo due colonne per comunicare in modo distinto le emissioni incluse nell'ambito di applicazione del sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'Unione istituito dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (13), e le emissioni di cui alla decisione n. 406/2009/CE per categorie di fonti, ove disponibili.

2.   Gli Stati membri forniscono spiegazioni anche sui principali fattori delle tendenze delle emissioni riportati nella tabella riassuntiva 2 rispetto all'inventario già presentato. Tale spiegazione riflette soltanto le informazioni disponibili per la preparazione delle stime per l'anno X – 1.

Articolo 18

Calendario per la cooperazione e il coordinamento nella preparazione della relazione sull'inventario dell'Unione dei gas a effetto serra

Gli Stati membri e la Commissione cooperano e si coordinano per la preparazione dell'inventario dell'Unione dei gas a effetto serra e della relazione sull'inventario dell'Unione e rispettano i termini fissati nell'allegato IX.

Articolo 19

Comunicazione sulla determinazione della quantità assegnata

Tre mesi prima del termine per la presentazione della relazione all'UNFCCC gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione contenente le informazioni necessarie per agevolare il calcolo della quantità assegnata congiuntamente e della quantità assegnata dell'Unione conformemente all'articolo 3, paragrafi 7 bis, 8 e 8 bis, del protocollo di Kyoto per il secondo periodo di impegno, in conformità dell'allegato I della decisione 2/CMP.8 relativo a tale relazione.

Articolo 20

Comunicazione sui sistemi nazionali in materia di politiche e misure e di proiezioni

Gli Stati membri comunicano le informazioni sui sistemi nazionali in materia di politiche e misure e di proiezioni di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 525/2013, riportando:

a)

informazioni riguardanti le pertinenti disposizioni istituzionali, giuridiche e procedurali, tra cui la designazione del soggetto nazionale competente o dei soggetti cui è stata affidata la responsabilità generale per la valutazione delle politiche dello Stato membro interessato e per le proiezioni riguardanti le emissioni di origine antropica dei gas a effetto serra;

b)

una descrizione delle pertinenti disposizioni istituzionali, giuridiche e procedurali messe in atto all'interno di uno Stato membro per valutare la politica e realizzare proiezioni riguardanti le emissioni di origine antropica dalle fonti e l'assorbimento tramite pozzi dei gas a effetto serra;

c)

una descrizione delle disposizioni e dei tempi delle procedure allo scopo di garantire l'accuratezza, la trasparenza, la precisione, la coerenza, la comparabilità e la completezza delle informazioni comunicate in materia di politiche e misure e di proiezioni;

d)

una descrizione della procedura generale di raccolta e di utilizzo dei dati, nonché un'analisi che permetta di determinare se la valutazione delle politiche e misure e l'elaborazione delle proiezioni, così come i diversi settori oggetto delle proiezioni, si fondano su procedure coerenti di raccolta e di utilizzo dei dati;

e)

una descrizione della procedura di scelta delle ipotesi, delle metodologie e dei modelli per la valutazione delle politiche e per l'elaborazione delle proiezioni delle emissioni di origine antropica;

f)

una descrizione delle attività di assicurazione e controllo della qualità e dell'analisi di sensibilità per le proiezioni effettuate.

Articolo 21

Comunicazione degli aggiornamenti delle strategie di sviluppo a basse emissioni di carbonio degli Stati membri

Gli Stati membri comunicano gli aggiornamenti delle strategie di sviluppo a basse emissioni di carbonio di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 525/2013, riportando informazioni riguardanti:

a)

l'obiettivo e una breve descrizione dell'aggiornamento effettuato;

b)

lo status giuridico della strategia di sviluppo a basse emissioni e del suo aggiornamento;

c)

i cambiamenti e gli effetti attesi dall'aggiornamento relativo all'attuazione della strategia di sviluppo a basse emissioni di carbonio;

d)

il calendario e una descrizione dei progressi per l'attuazione della strategia di sviluppo a basse emissioni di carbonio e del suo aggiornamento e, ove disponibile, una valutazione dei costi e dei benefici connessi con l'aggiornamento previsti;

e)

il modo in cui l'informazione è messa a disposizione del pubblico a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 525/2013.

Articolo 22

Comunicazione di politiche e misure

1.   Gli Stati membri comunicano le informazioni sulle politiche e le misure di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettere c), d) ed e), del regolamento (UE) n. 525/2013, conformemente ai formati tabulari di cui all'allegato XI del presente regolamento e utilizzando il modello di comunicazione fornito e la procedura di trasmissione introdotta dalla Commissione.

2.   In aggiunta al formato tabulare di cui al paragrafo 1, gli Stati membri comunicano in formato testuale le informazioni qualitative riguardanti i legami tra le varie politiche e misure notificate a norma del paragrafo 1 e il modo in cui tali politiche e misure contribuiscono ai diversi scenari di proiezione, compresa la valutazione del loro contributo alla realizzazione di una strategia di sviluppo a basse emissioni.

Articolo 23

Comunicazione delle proiezioni

1.   Gli Stati membri comunicano le informazioni sulle proiezioni riguardanti le emissioni di origine antropica dalle fonti e l'assorbimento tramite pozzi dei gas a effetto serra, di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 525/2013, conformemente ai formati tabulari di cui all'allegato XII del presente regolamento, utilizzando il modello di comunicazione fornito e la procedura di trasmissione introdotta dalla Commissione.

2.   Gli Stati membri forniscono informazioni supplementari, in formato testuale, per quanto riguarda:

a)

i risultati dell'analisi di sensibilità per il totale delle emissioni di gas a effetto serra comunicato, accompagnata da una breve spiegazione sui parametri che sono variati e su come;

b)

i risultati dell'analisi di sensibilità, separando le emissioni totali disciplinate dalla decisione n. 406/2009/CE, le emissioni totali incluse nell'ambito di applicazione del sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'Unione istituito dalla direttiva 2003/87/CE e le emissioni totali del settore LULUCF, ove tali informazioni siano disponibili;

c)

l'anno dei dati di inventario (anno di base) e l'anno della relazione sull'inventario utilizzato come punto di partenza per le proiezioni;

d)

le metodologie utilizzate per le proiezioni, compresa una breve descrizione dei modelli utilizzati e della loro copertura settoriale, geografica e temporale, i riferimenti per ulteriori informazioni sui modelli e informazioni sulle principali ipotesi esogene e sui parametri utilizzati.

3.   Nove mesi prima del termine per la trasmissione di una relazione sulle proiezioni a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 525/2013 e previa consultazione degli Stati membri, la Commissione raccomanda valori armonizzati per i principali parametri determinati a livello sovranazionale, comprendenti i prezzi del carbonio nell'ambito del sistema di scambio delle quote di emissione e i prezzi del petrolio e del carbone per le importazioni internazionali, al fine di assicurare la coerenza delle proiezioni aggregate dell'Unione.

Articolo 24

Comunicazione sull'uso dei proventi della vendita all'asta

Gli Stati membri comunicano le informazioni sui proventi della vendita all'asta di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettere b) e c), e all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 525/2013, conformemente al formato tabulare riportato nell'allegato XIII del presente regolamento.

Articolo 25

Comunicazione dei crediti derivanti da progetti utilizzati a norma della decisione n. 406/2009/CE

Gli Stati membri comunicano le informazioni sui crediti derivanti da progetti utilizzati a norma della decisione n. 406/2009/CE, di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettere a) e d), del regolamento (UE) n. 525/2013, conformemente al formato tabulare riportato nell'allegato XIV del presente regolamento.

Articolo 26

Comunicazione sulle informazioni sintetiche sui trasferimenti conclusi

1.   Gli Stati membri comunicano le informazioni sintetiche sui trasferimenti conclusi a norma dell'articolo 3, paragrafi 4 e 5, della decisione n. 406/2009/CE, conformemente al formato tabulare riportato nell'allegato XV del presente regolamento.

2.   I servizi della Commissione elaborano e rendono disponibile, per via elettronica, una relazione di sintesi delle informazioni fornite dagli Stati membri su base annuale. La relazione fornisce soltanto dati aggregati e non divulga informazioni relative ai singoli Stati membri in materia di prezzi per unità di assegnazione annuale di emissioni.

CAPO III

REVISIONE DELLE EMISSIONI DI GAS A EFFETTO SERRA DA PARTE DI ESPERTI DELL'UNIONE

Articolo 27

Organizzazione delle revisioni

1.   Nell'effettuare le revisioni di cui all'articolo 19, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 525/2013, la Commissione e l'Agenzia europea per l'ambiente sono coadiuvate da un gruppo di esperti tecnici incaricati della revisione.

2.   L'Agenzia europea dell'ambiente svolge la funzione di segretariato per le revisioni.

3.   La Commissione e l'Agenzia europea per l'ambiente selezionano un numero sufficiente di esperti in materia che coprano i pertinenti settori dell'inventario, al fine di garantire un'adeguata revisione degli inventari dei gas a effetto serra interessati entro il periodo di tempo disponibile.

4.   Gli esperti incaricati della revisione selezionati ai sensi del paragrafo 3 hanno esperienza nella compilazione degli inventari dei gas a effetto serra e partecipano preferibilmente ai processi di revisione di tali inventari.

5.   I membri del gruppo di esperti tecnici incaricati della revisione che hanno contribuito alla compilazione dell'inventario dei gas a effetto serra di un determinato Stato membro, o che sono cittadini dello Stato membro dell'inventario interessato, non partecipano alla revisione dell'inventario.

6.   La Commissione e l'Agenzia europea dell'ambiente si adoperano per garantire che la revisione degli inventari dei gas a effetto serra sia effettuata in modo uniforme in tutti gli Stati membri interessati e secondo criteri oggettivi, al fine di assicurare un elevato livello di qualità delle valutazioni tecniche risultanti.

7.   Le revisioni sono effettuate in loco o in modo centralizzato.

8.   Il segretariato può decidere di organizzare:

a)

una revisione in loco e centralizzata nello stesso anno;

b)

una visita nel paese in aggiunta alle revisioni in loco o centralizzate su raccomandazione del gruppo di esperti tecnici incaricati della revisione e in consultazione con lo Stato membro interessato.

Articolo 28

Compiti del segretariato

I compiti del segretariato di cui all'articolo 27, paragrafo 2, comprendono:

a)

la predisposizione del piano di lavoro per la revisione;

b)

la raccolta e la messa a disposizione delle informazioni necessarie al lavoro del gruppo di esperti tecnici incaricati della revisione;

c)

il coordinamento delle attività di revisione stabilite nel presente regolamento, inclusa la comunicazione tra il gruppo di esperti tecnici incaricati della revisione e la persona o le persone di contatto designate dello Stato membro in questione, nonché l'organizzazione di altri aspetti pratici;

d)

la conferma dei casi in cui gli inventari dei gas a effetto serra dello Stato membro presentano problemi significativi ai sensi dell'articolo 31, in consultazione con la Commissione;

e)

la compilazione e la comunicazione delle relazioni di revisione intermedia e finale e la trasmissione allo Stato membro interessato e alla Commissione.

Articolo 29

Prima fase della revisione annuale

I controlli tesi a verificare la trasparenza, l'accuratezza, la coerenza, la comparabilità e la completezza delle informazioni trasmesse di cui all'articolo 19, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 525/2013, possono includere:

a)

una valutazione che consenta di stabilire se è dichiarato l'insieme delle categorie delle fonti di emissione e dei gas richiesti dal regolamento (UE) n. 525/2013;

b)

una valutazione volta a determinare se le serie storiche dei dati sulle emissioni sono coerenti;

c)

una valutazione volta a determinare se i fattori di emissione impliciti nei diversi Stati membri sono comparabili tenendo conto dei fattori di emissione predefiniti dell'IPCC per situazioni nazionali differenti;

d)

una valutazione dell'utilizzo dell'annotazione «non stimato» quando esistono metodologie di livello 1 dell'IPCC e quando il ricorso all'annotazione non è giustificato conformemente al paragrafo 37 delle linee guida della convenzione UNFCCC in materia di comunicazione delle informazioni degli inventari annuali dei gas a effetto serra che figurano nell'allegato I della decisione n. 24/CP.19;

e)

un'analisi dei ricalcoli effettuati per la trasmissione dell'inventario, in particolare se i ricalcoli si basano su modifiche metodologiche;

f)

un confronto tra le emissioni verificate comunicate nell'ambito del sistema di scambio delle quote di emissione dell'Unione e le emissioni di gas a effetto serra dichiarate a norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 525/2013, al fine di individuare i settori in cui i dati e le tendenze relativi alle emissioni comunicati dallo Stato membro interessato si discostano notevolmente da quelli di altri Stati membri;

g)

un raffronto tra i risultati ottenuti con il metodo di riferimento di Eurostat e quelli ottenuti con il metodo di riferimento degli Stati membri;

h)

un raffronto tra i risultati ottenuti con il metodo settoriale di Eurostat e quelli ottenuti con il metodo settoriale degli Stati membri;

i)

una valutazione intesa a stabilire se le raccomandazioni risultanti da precedenti revisioni dell'Unione o della convenzione UNFCCC cui non è stata data attuazione possano comportare una correzione tecnica;

j)

una valutazione volta a stabilire se esistono sovrastime o sottostime potenziali relative a una categoria fondamentale nell'inventario di uno Stato membro.

Articolo 30

Avvio della seconda fase della revisione annuale

Nel quadro della revisione annuale, qualora i controlli di cui all'articolo 29 facciano emergere problemi importanti ai sensi dell'articolo 31, su richiesta di uno Stato membro, in caso di presentazione tardiva dell'inventario che impedisca lo svolgimento dei controlli della prima fase della revisione nei termini fissati nell'allegato XVI o in assenza di risposta ai risultati della prima fase della revisione, vengono effettuati i controlli di cui all'articolo 32.

Articolo 31

Soglia di rilevanza

1.   La mancata attuazione di raccomandazioni risultanti da precedenti revisioni dell'Unione o della convenzione UNFCCC costituisce un problema importante ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 4, lettera a) del regolamento n. (UE) 525/2013 se la raccomandazione o la domanda riguarda sovrastime o sottostime dei dati inseriti nell'inventario dei gas a effetto serra che potrebbero comportare una correzione tecnica e se lo Stato membro non ha fornito spiegazioni soddisfacenti per la mancata attuazione di tale raccomandazione.

2.   Una sottostima o una sovrastima dei dati dell'inventario inferiore allo 0,05 percento delle emissioni totali di gas a effetto serra dello Stato membro, senza tenere conto delle attività LULUCF, per l'anno dell'inventario soggetto a revisione o non superiore a 500 kt di CO2 equivalente, a seconda di quale dei due valori sia più basso, non è ritenuta importante ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 525/2013.

Articolo 32

Seconda fase della revisione annuale

1.   I controlli tesi a individuare casi in cui i dati dell'inventario sono preparati in modo non coerente con le linee guida della convenzione UNFCCC o con le norme dell'Unione di cui all'articolo 19, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 525/2013 possono includere:

a)

l'esame dettagliato delle stime dell'inventario, comprese le metodologie utilizzate dallo Stato membro per la preparazione degli inventari;

b)

l'analisi dettagliata dell'attuazione da parte dello Stato membro delle raccomandazioni relative al miglioramento delle stime dell'inventario figuranti nell'ultima relazione sulla revisione annuale dell'UNFCCC messa a disposizione dello Stato membro interessato prima della trasmissione dell'inventario esaminato o nella relazione di revisione finale ai sensi dell'articolo 35 paragrafo 2, del presente regolamento; qualora le raccomandazioni non siano state attuate, un'analisi dettagliata della motivazione fornita dallo Stato membro per non avervi dato seguito;

c)

una valutazione dettagliata della coerenza delle serie storiche delle stime relative alle emissioni di gas a effetto serra;

d)

una valutazione dettagliata volta a stabilire se i ricalcoli effettuati da uno Stato membro nell'inventario trasmesso rispetto a quello precedente sono comunicati in maniera trasparente ed eseguiti conformemente alle linee guida redatte nel 2006 dall'IPCC per gli inventari nazionali di gas a effetto serra;

e)

il seguito dato ai risultati dei controlli di cui all'articolo 29 del presente regolamento e ad eventuali informazioni supplementari trasmesse dallo Stato membro in risposta alle domande poste dal gruppo di esperti tecnici incaricato della revisione e altri controlli pertinenti.

2.   Uno Stato membro che desideri sottoporsi su richiesta ai controlli di cui al paragrafo 1, informa la Commissione entro il 31 ottobre dell'anno precedente quello in cui ha luogo la revisione.

Articolo 33

Revisione completa

1.   La revisione completa di cui all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 525/2013 comprende i controlli previsti dagli articoli 29 e 32 del presente regolamento per l'intero inventario.

2.   La revisione completa può includere controlli intesi a stabilire se i problemi individuati per uno Stato membro nelle revisioni della convenzione UNFCCC o dell'Unione possono rappresentare un problema anche per altri Stati membri.

Articolo 34

Correzioni tecniche

1.   Una correzione tecnica è considerata necessaria, ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 525/2013, se una sovrastima o una sottostima supera la soglia di rilevanza di cui all'articolo 31 del presente regolamento. Solo le correzioni tecniche ritenute necessarie sono incluse nella relazione di revisione finale di cui all'articolo 35, paragrafo 2, del presente regolamento, corredate di una motivazione debitamente documentata.

2.   Qualora una correzione tecnica superi la soglia di rilevanza per almeno un anno dell'inventario oggetto della revisione, ma non per tutti gli anni delle serie storiche, tale correzione è calcolata per tutti gli altri anni presi in esame al fine di garantire la coerenza delle serie storiche.

Articolo 35

Relazioni di revisione

1.   Entro il 20 aprile di ogni anno oggetto di una revisione annuale, il segretariato informa lo Stato membro interessato di tutti i problemi importanti di cui agli articoli 30 e 31 mediante una relazione di revisione intermedia. Tale relazione deve affrontare questioni sollevate entro il 31 marzo.

2.   Il segretariato informa lo Stato membro interessato della conclusione della revisione mediante una relazione di revisione finale:

a)

entro il 20 aprile nel caso in cui non sia stata inviata la relazione intermedia a norma del paragrafo 1;

b)

entro il 30 giugno al termine della seconda fase della revisione annuale;

c)

entro il 30 agosto al termine della revisione completa.

Articolo 36

Cooperazione con gli Stati membri

1.   Gli Stati membri:

a)

partecipano a tutte le fasi della revisione secondo il calendario fissato nell'allegato XVI;

b)

designano un punto di contatto nazionale per la revisione dell'Unione;

c)

partecipano e contribuiscono all'organizzazione di una visita in loco, in stretta collaborazione con il segretariato, se necessario;

d)

forniscono risposte e informazioni aggiuntive, oltre a formulare osservazioni sulle relazioni di revisione, se del caso.

2.   Su richiesta degli Stati membri, le osservazioni in merito alle risultanze della revisione sono incluse nella relazione di revisione finale.

3.   La Commissione informa gli Stati membri in merito alla composizione del gruppo di esperti tecnici incaricati della revisione.

Articolo 37

Calendario delle revisioni

La revisione completa e quella annuale sono effettuate secondo i calendari fissati nell'allegato XVI.

CAPO IV

COMUNICAZIONE AI FINI DELLA DECISIONE N. 529/2013/UE

Articolo 38

Prevenzione delle duplicazioni nella trasmissione dei dati

Nella misura in cui uno Stato membro inserisce, nella sua relazione sull'inventario nazionale e in conformità all'articolo 3 del presente regolamento, informazioni richieste anche a norma della decisione n. 529/2013/UE, si considera che esso abbia ottemperato agli obblighi che gli incombono in forza di tale decisione.

Articolo 39

Obblighi di comunicazione in materia di sistemi per la gestione delle terre coltivate e dei pascoli

1.   Ove uno Stato membro non abbia inserito nella sua relazione sull'inventario nazionale le informazioni di cui all'articolo 38 del presente regolamento, esso riferisce informazioni testuali sui sistemi in essere e in corso di sviluppo per stimare le emissioni e gli assorbimenti risultanti da attività di gestione delle terre coltivate e dei pascoli, secondo quanto stabilito all'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, lettera a) della decisione n. 529/2013/UE, includendo i seguenti elementi:

a)

una descrizione delle disposizioni istituzionali, giuridiche e procedurali conforme alle prescrizioni del protocollo di Kyoto per i sistemi nazionali che figurano nell'allegato della decisione n. 19/CMP.1, nonché conforme alle prescrizioni per i sistemi nazionali stabilite nelle linee guida della convenzione UNFCCC per gli inventari nazionali di gas a effetto serra che figurano nell'allegato I della decisione 24/CP.19;

b)

una descrizione del modo in cui i sistemi attuati sono coerenti con i requisiti metodologici della relazione elaborata dall'IPCC sulla versione riveduta del 2013 dei metodi integrativi e delle linee guida per le buone pratiche derivanti dal protocollo di Kyoto (2013 Revised Supplementary Methods and Good Practice Guidance Arising from the Kyoto Protocol), delle linee guida per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra redatte nel 2006 dall'IPCC (2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories) e, se del caso, dell'integrazione del 2013, relativa alle zone umide, delle linee guida per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra redatte nel 2006 dall'IPCC (2013 Supplement to 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories: Wetlands).

2.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni di cui al paragrafo 1 in una relazione distinta secondo il seguente calendario:

a)

la prima relazione nell'anno 2016 per l'anno di riferimento 2014, compresi tutti gli sviluppi a partire dal 1o gennaio 2013;

b)

la seconda relazione nell'anno 2017 per l'anno di riferimento 2015;

c)

la terza relazione nell'anno 2018 per l'anno di riferimento 2016.

3.   A partire dalla seconda relazione gli Stati membri concentrano l'attenzione sugli eventuali cambiamenti e sviluppi intervenuti nei loro sistemi rispetto alle informazioni contenute nella relazione precedente.

Articolo 40

Obblighi di comunicazione in materia di stime annuali delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dalla gestione delle terre coltivate e dei pascoli

1.   Gli Stati membri che non hanno scelto la gestione delle terre coltivate o dei pascoli nel quadro del protocollo di Kyoto trasmettono le stime iniziali, preliminari e non vincolanti delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dalla gestione delle terre coltivate o dei pascoli di cui all'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, lettera b), della decisione n. 529/2013/UE, includendo le informazioni per l'anno o il periodo di riferimento di cui all'allegato VI di detta decisione.

2.   La prima relazione annuale è trasmessa nell'anno 2015 per l'anno di riferimento 2013.

3.   Gli Stati membri di cui al paragrafo 1 del presente articolo presentano stime annuali finali delle emissioni e degli assorbimenti risultanti da attività di gestione delle terre coltivate o dei pascoli, conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, lettera c), della decisione n. 529/2013/UE, per tutti gli anni di riferimento per il periodo dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2020, includendo le informazioni finali per l'anno o il periodo di riferimento pertinente di cui all'allegato VI della decisione n. 529/2013/UE.

4.   Nel fornire le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, gli Stati membri si attengono alle seguenti prescrizioni:

a)

completano tutte le tabelle pertinenti nel formato comune di presentazione figuranti nell'allegato della decisione n. 6/CMP.9 per l'attività corrispondente nel quadro del protocollo di Kyoto per il secondo periodo di impegno, ivi incluse le tabelle trasversali sulla copertura delle attività, la griglia sulla conversione dei terreni e il prospetto informativo sulla contabilizzazione;

b)

includono informazioni esplicative concernenti le metodologie e i dati utilizzati secondo quanto previsto nella relazione sull'inventario nazionale, conformemente alle disposizioni della decisione n. 2/CMP.8 nell'ambito del protocollo di Kyoto e del suo allegato II.

Articolo 41

Obblighi specifici di comunicazione

1.   In deroga all'articolo 38 del presente regolamento, qualora uno Stato membro, ai fini dell'obbligo di contabilizzazione imposto dal protocollo di Kyoto, comunichi informazioni conformemente alle disposizioni sulle piantagioni forestali di cui ai paragrafi da 37 a 39 dell'allegato della decisione n. 2/CMP.7, esso presenta, ai fini dei suoi obblighi incombenti in forza della decisione n. 529/2013/UE, tabelle distinte nel formato comune di presentazione per le attività di gestione delle foreste e di deforestazione, completate senza applicare le disposizioni di cui ai paragrafi da 37 a 39 dell'allegato della decisione 2/CMP.7.

2.   In deroga all'articolo 38 del presente regolamento, nel caso in cui uno Stato membro che non ha scelto la gestione delle terre coltivate o dei pascoli nel quadro del protocollo di Kyoto comunichi le informazioni relative alle attività di drenaggio e riumidificazione delle zone umide per la relativa contabilizzazione secondo tale protocollo, e qualora tale Stato membro applichi l'articolo 3, paragrafo 3, della decisione n. 529/2013/UE, esso trasmette tabelle distinte nel formato comune di presentazione per le suddette attività in conformità a tale decisione.

Articolo 42

Trasmissione delle informazioni

1.   Le informazioni corrispondenti agli obblighi di comunicazione di cui agli articoli 39, 40 e 41 del presente regolamento sono trasmesse alla Commissione in un documento distinto, allegato alla relazione sull'inventario nazionale di cui all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 525/2013.

2.   Nella misura in cui l'articolo 38 del presente regolamento non si applica, gli Stati membri, per quanto concerne i loro obblighi di comunicazione a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, primo comma, e dell'articolo 3, paragrafo 3, della decisione n. 529/2013/UE, riferiscono in conformità all'articolo 3 del presente regolamento e includono le informazioni corrispondenti nell'allegato della relazione sull'inventario nazionale di cui all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 525/2013.

Articolo 43

Trasmissione delle relazioni alla fine di un periodo contabile

Ai fini dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 525/2013, gli Stati membri trasmettono le informazioni a norma dell'articolo 3 del presente regolamento e conformemente alle disposizioni del presente capo.

CAPO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 44

Abrogazione e disposizione transitoria

La decisione n. 2005/166/CE è abrogata. Gli effetti degli articoli 18, 19 e 24 sono mantenuti.

Articolo 45

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 165 del 18.6.2013, pag. 13.

(2)  Decisione 94/69/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1993, concernente la conclusione della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (GU L 33 del 7.2.1994, pag. 11).

(3)  Decisione 2002/358/CE del Consiglio, del 25 aprile 2002, riguardante l'approvazione, a nome della Comunità europea, del protocollo di Kyoto allegato alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l'adempimento congiunto dei relativi impegni (GU L 130 del 15.5.2002, pag. 1).

(4)  Decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto (GU L 49 del 19.2.2004, pag. 1).

(5)  Decisione 2005/166/CE della Commissione, del 10 febbraio 2005, che istituisce le modalità di applicazione della decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto (GU L 55 dell'1.3.2005, pag. 57).

(6)  Decisione n. 529/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulle norme di contabilizzazione relative alle emissioni e agli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti da attività di uso del suolo, cambiamento di uso del suolo e silvicoltura e sulle informazioni relative alle azioni connesse a tali attività (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 80).

(7)  Decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020 (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 136).

(8)  Regolamento delegato (UE) n. C(2014) 1539 della Commissione che stabilisce requisiti sostanziali del sistema di inventario dell'Unione e tiene conto dei cambiamenti apportati ai potenziali di riscaldamento globale e alle linee guida sugli inventari concordate a livello internazionale a norma del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

(9)  Regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sull'Agenzia europea dell'ambiente e la rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale (GU L 126 del 21.5.2009, pag. 13).

(10)  Direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici (GU L 309 del 27.11.2001, pag. 22).

(11)  Regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, su taluni gas fluorurati a effetto serra (GU L 161 del 14.6.2006, pag. 1).

(12)  Regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo alle statistiche dell'energia (GU L 304 del 14.11.2008, pag. 1).

(13)  Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).


ALLEGATO I

Tabella riepilogativa dei requisiti in materia di comunicazione e della trasmissione di questi dati

[Articolo del] presente regolamento

Informazioni da riportare nella relazione sull'inventario nazionale (National inventory report — NIR)

(barrare la casella corrispondente)

Informazioni che devono essere riportate in un allegato separato del NIR

(barrare la casella corrispondente)

Riferimento ad un capitolo del NIR o di un allegato separato

(specificare)

Articolo 6 Relazioni sui sistemi di inventario nazionali

Obbligatorio

Non pertinente

 

Articolo 7 Comunicazione sulla coerenza dei dati trasmessi sugli inquinanti atmosferici

Possibile

Possibile

Se nel NIR: Capitolo del NIR su «Garanzia della qualità, controllo della qualità e piano di verifica»

Articolo 9, paragrafo 1 Comunicazione sull'attuazione delle raccomandazioni e degli adeguamenti

Obbligatorio

Non pertinente

Capitolo del NIR sui ricalcoli e i miglioramenti

Articolo 9, paragrafo 2 Comunicazione relativa all'attuazione delle raccomandazioni e degli adeguamenti

Non pertinente

Obbligatorio

 

Articolo 10, paragrafo 1 Comunicazione sulla coerenza delle emissioni dichiarate con i dati del sistema di scambio delle quote di emissione

Non pertinente

Obbligatorio

 

Articolo 10, paragrafo 2 Comunicazione sulla coerenza delle emissioni dichiarate con i dati del sistema di scambio delle quote di emissione

Possibile

Possibile

Se nel NIR: Nelle sezioni corrispondenti del NIR

Articolo 11 Comunicazione sulla coerenza dei dati dichiarati sui gas serra fluorurati

Non applicabile

Obbligatorio

 

Articolo 12 Comunicazione sulla coerenza con i dati in materia di energia

Possibile

Possibile

Se nel NIR: Nelle sezioni corrispondenti del NIR

Articolo 13 Comunicazione sulle modifiche delle descrizioni dei sistemi di inventario o dei registri nazionali

Obbligatorio

Non applicabile

Nei capitoli corrispondenti del NIR

Articolo 14 Comunicazione relativa all'incertezza e alla completezza

Obbligatorio

Non pertinente

Nella tabella 9 del FCR e nei rispettivi capitoli del NIR

Articolo 15 Comunicazione su altri elementi per la preparazione della relazione sull'inventario dei gas a effetto serra dell'Unione

Obbligatorio

Non pertinente

Nei capitoli corrispondenti del NIR

Articolo 15, paragrafo 3 Comunicazione su altri elementi per la preparazione della relazione sull'inventario dei gas a effetto serra dell'Unione

Obbligatorio

Non pertinente

Nei capitoli corrispondenti del NIR

Articolo 16 Relazioni sulle principali modifiche delle descrizioni metodologiche

Possibile

Possibile

Se nel NIR: Nel capitolo sui ricalcoli e i miglioramenti del NIR


ALLEGATO II

Modello per la comunicazione delle informazioni sulla coerenza dei dati notificati per gli inquinanti atmosferici a norma dell'articolo 7

Inquinante:

CATEGORIE DI EMISSIONE

Emissioni dell'inquinante X riportate nell'inventario dei gas a effetto serra (GES) (in kt)

Emissioni dell'inquinante X riportate a norma della direttiva 2001/81/CE (NEC), versione X (in kt)

Differenza assoluta in kt  (1)

Differenza relativa in %  (2)

Emissioni dell'inquinante X riportate nell'inventario della convenzione UNECE sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza (CLRTAP), presentazione versione X (in kt)

Differenza assoluta in kt  (1)

Differenza relativa in %  (2)

Spiegazione delle differenze

Totale (emissioni nette)

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Energia

 

 

 

 

 

 

 

 

A.

Combustione di combustibili(metodo settoriale)

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Industrie energetiche

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Industrie manifatturiere e settore della costruzione

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Trasporti

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Altri settori

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Altro

 

 

 

 

 

 

 

 

B.

Emissioni fuggitive provenienti da combustibili

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Combustibili solidi

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Petrolio, gas naturale e altre emissioni derivanti dalla produzione di energia

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Processi industriali e utilizzo di prodotti

 

 

 

 

 

 

 

 

A.

Industria mineraria

 

 

 

 

 

 

 

 

B.

Industria chimica

 

 

 

 

 

 

 

 

C.

Industria metallurgica

 

 

 

 

 

 

 

 

D.

Prodotti non energetici provenienti dall'utilizzo di combustibili e di solventi

 

 

 

 

 

 

 

 

G.

Fabbricazione e utilizzo di altri prodotti

 

 

 

 

 

 

 

 

H.

Altri

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Agricoltura

 

 

 

 

 

 

 

 

B.

Gestione del letame

 

 

 

 

 

 

 

 

D.

Terreni agricoli

 

 

 

 

 

 

 

 

F.

Incenerimento sul luogo di rifiuti agricoli

 

 

 

 

 

 

 

 

J.

Altri

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Rifiuti

 

 

 

 

 

 

 

 

A.

Smaltimento di rifiuti solidi

 

 

 

 

 

 

 

 

B.

Trattamento biologico dei rifiuti solidi

 

 

 

 

 

 

 

 

C.

Incenerimento e combustione all'aria aperta di rifiuti

 

 

 

 

 

 

 

 

D.

Trattamento e scarico delle acque reflue

 

 

 

 

 

 

 

 

E.

Altri

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Altri

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Emissioni riportate nell'inventario dei gas serra meno le emissioni riportate nell'inventario NEC/CLRTAP

(2)  Differenza in kt divisa per le emissioni riportate nell'inventario dei gas serra

(3)

Dati da riportare arrotondandoli al primo decimale per i valori espressi in kt e in %


ALLEGATO III

Modello per la comunicazione sui ricalcoli a norma dell'articolo 8

Anno ricalcolato

Per gas: CO2, N2O, CH4

CATEGORIE DI FONTI E DI POZZI DI ASSORBIMENTO DI GAS SERRA

Comunicazione precedente

(CO2-eq, kt)

Ultima comunicazione

(CO2-eq, kt)

Differenza

(CO2-eq, kt)

Differenza  (1)

%

Impatto dei ricalcoli sulle emissioni totali, escluse le attività LULUCF  (2)

%

Impatto dei ricalcoli sulle emissioni totali incluse le attività LULUCF  (3)

%

Spiegazione dei ricalcoli

Emissioni e assorbimenti nazionali totali

 

 

 

 

 

 

 

1.

Energia

 

 

 

 

 

 

 

A.

Attività di combustione di carburanti

 

 

 

 

 

 

 

1.

Industrie energetiche

 

 

 

 

 

 

 

2.

Industrie manifatturiere e settore della costruzione

 

 

 

 

 

 

 

3.

Trasporti

 

 

 

 

 

 

 

4.

Altri settori

 

 

 

 

 

 

 

5.

Altri

 

 

 

 

 

 

 

B.

Emissioni fuggitive provenienti da combustibili

 

 

 

 

 

 

 

1.

Combustibili solidi

 

 

 

 

 

 

 

2.

Petrolio e gas naturale

 

 

 

 

 

 

 

C.

Trasporto e stoccaggio di CO2

 

 

 

 

 

 

 

2.

Processi industriali e utilizzo di prodotti

 

 

 

 

 

 

 

A.

Industria mineraria

 

 

 

 

 

 

 

B.

Industria chimica

 

 

 

 

 

 

 

C.

Industria metallurgica

 

 

 

 

 

 

 

D.

Prodotti non energetici provenienti dall'utilizzo di combustibili e di solventi

 

 

 

 

 

 

 

G.

Fabbricazione e utilizzo di altri prodotti

 

 

 

 

 

 

 

H.

Altri

 

 

 

 

 

 

 

3.

Agricoltura

 

 

 

 

 

 

 

A.

Fermentazione enterica

 

 

 

 

 

 

 

B.

Gestione del letame

 

 

 

 

 

 

 

C.

Coltivazione del riso

 

 

 

 

 

 

 

D.

Terreni agricoli

 

 

 

 

 

 

 

E.

Incendi controllati delle savane

 

 

 

 

 

 

 

F.

Incenerimento sul luogo di rifiuti agricoli

 

 

 

 

 

 

 

G.

Calcinazione

 

 

 

 

 

 

 

H.

Applicazione di urea

 

 

 

 

 

 

 

I.

Altri fertilizzanti contenenti carbonio

 

 

 

 

 

 

 

J.

Altri

 

 

 

 

 

 

 

4.

Destinazione dei suoli, cambiamento della destinazione dei suoli e silvicoltura (netti)  (4)

 

 

 

 

 

 

 

A.

Terreni forestali

 

 

 

 

 

 

 

B.

Terreni coltivati

 

 

 

 

 

 

 

C.

Prati

 

 

 

 

 

 

 

D.

Zone umide

 

 

 

 

 

 

 

E.

Insediamenti

 

 

 

 

 

 

 

F.

Altri terreni

 

 

 

 

 

 

 

G.

Prodotti della raccolta del legno

 

 

 

 

 

 

 

H.

Altri

 

 

 

 

 

 

 

5.

Rifiuti

 

 

 

 

 

 

 

A.

Smaltimento dei rifiuti solidi

 

 

 

 

 

 

 

B.

Trattamento biologico dei rifiuti solidi

 

 

 

 

 

 

 

C.

Incenerimento e combustione all'aria aperta di rifiuti

 

 

 

 

 

 

 

D.

Trattamento e scarico delle acque reflue

 

 

 

 

 

 

 

E.

Altri

 

 

 

 

 

 

 

6.

Altro (come indicato nella tabella 1.A)

 

 

 

 

 

 

 

Voci menzionate per memoria:

 

 

 

 

 

 

 

Bunkeraggi internazionali

 

 

 

 

 

 

 

Trasporto aereo

 

 

 

 

 

 

 

Navigazione

 

 

 

 

 

 

 

Operazioni multilaterali

 

 

 

 

 

 

 

Emissioni di CO2 dalla biomassa

 

 

 

 

 

 

 

CO2, catturato

 

 

 

 

 

 

 

Stoccaggio a lungo termine di carbonio in siti di smaltimento dei rifiuti

 

 

 

 

 

 

 

N2O indiretto

 

 

 

 

 

 

 

CO2 indiretta

 

 

 

 

 

 

 

Gas fluorurati: Emissioni totali effettive

 

 

 

 

 

 

 

Anno

Per gas:

HFC, PFC e SF6,mix non specificati di HFC e PFC, NF3

CATEGORIE DI FONTI E DI POZZI DI ASSORBIMENTO DI GAS SERRA

Comunicazione precedente

(CO2-eq, kt)

Ultima comunicazione

(CO2-eq, kt)

Differenza

(CO2-eq, kt)

Differenza  (1)

%

Impatto dei ricalcoli sulle emissioni totali, escluse le attività LULUCF  (2)

%

Impatto dei ricalcoli sulle emissioni totali incluse le attività LULUCF  (3)

%

Spiegazione dei ricalcoli

2.B.9.

Produzione fluorochimica

 

 

 

 

 

 

 

2.B.10.

Altri

 

 

 

 

 

 

 

2.C.3.

Produzione di alluminio

 

 

 

 

 

 

 

2.C.4.

Produzione di magnesio

 

 

 

 

 

 

 

2.C.7.

Altri

 

 

 

 

 

 

 

2.E.1.

Circuiti integrati o a semiconduttori

 

 

 

 

 

 

 

2.E.2.

TFT Dispositivi di visualizzazione a schermo piatto

 

 

 

 

 

 

 

2.E.3.

Fotovoltaico

 

 

 

 

 

 

 

2.E.4.

Fluido termovettore

 

 

 

 

 

 

 

2.E.5.

Altro (cfr. tabella 2(II)]

 

 

 

 

 

 

 

2.F.1.

Refrigerazione e condizionamento dell'aria

 

 

 

 

 

 

 

2.F.2.

Agenti espandenti per schiume

 

 

 

 

 

 

 

2.F.3.

Protezione antincendio

 

 

 

 

 

 

 

2.F.4.

Aerosol

 

 

 

 

 

 

 

2.F.5.

Solventi

 

 

 

 

 

 

 

2.F.6.

Altre applicazioni

 

 

 

 

 

 

 

2.G.1.

Apparecchiature elettriche

 

 

 

 

 

 

 

2.G.2.

SF6 e PFC provenienti dall'utilizzo di altri prodotti

 

 

 

 

 

 

 

2.G.4.

Altri

 

 

 

 

 

 

 

2.H.

Altri (precisare):

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Variazione in percentuale da stimare a seguito dei ricalcoli rispetto alla comunicazione precedente (variazione in percentuale = 100 x [(UC-CP/CP)], dove UC = ultima comunicazione e CP = comunicazione precedente. Tutti i casi di ricalcolo della stima della categoria di fonti/pozzi devono essere menzionati e spiegati nel NIR.

(2)  Le emissioni totali si riferiscono alle emissioni totale aggregate di gas serra espresse in CO2 equivalente, ad esclusione dei gas serra provenienti dal settore LULUCF. L'impatto dei ricalcoli sulle emissioni totali si calcola nel modo seguente: impatto del ricalcolo (%) = 100 x [(fonte (UC) — fonte (CP)/emissioni totali (UC)] dove UCN = ultima comunicazione e CP = comunicazione precedente.

(3)  Le emissioni totali si riferiscono alle emissioni totale aggregate di gas serra espresse in CO2 equivalente, ivi compresi i gas serra provenienti dal settore LULUCF. L'impatto dei ricalcoli sulle emissioni totali si calcola nel modo seguente: Impatto del ricalcolo (%) = 100 x [(fonte (UC) — fonte (CP)/emissioni totali (UC)], dove UC = ultima comunicazione e CP = comunicazione precedente.

(4)  Emissioni/assorbimenti netti di CO2 da comunicare.


ALLEGATO IV

Modello per la comunicazione delle informazioni sull'attuazione di raccomandazioni o di aggiustamenti ai sensi dell'articolo 9

Categoria/tema del formato comune di comunicazione (CRF Common reporting format)

Raccomandazione della revisione

Relazione della revisione/paragrafo

Risposta dello Stato membro/stato di attuazione

Capitolo/sezione del NIR

 

 

 

 

 


ALLEGATO V

Modello per la comunicazione delle informazioni sulla coerenza delle emissioni comunicate con i dati del sistema di scambio delle quote di emissioni (ETS) ai sensi dell'articolo 10

Assegnazione delle emissioni verificate comunicate dagli impianti e dai gestori ai sensi della direttiva 2003/87/CE alle categorie di fonti che figurano nell'inventario nazionale dei gas a effetto serra

Stato membro

Anno di riferimento:

Base dei dati: emissioni ETS verificate e emissioni di gas serra, come riportate nell'inventario trasmesso per l'anno X -2

 

Emissioni totali (CO2-eq)

 

Emissioni di gas a effetto serra dell'inventario

[kt CO2eq]  (3)

Emissioni verificate ai sensi della direttiva 2003/87/CE

[kt CO2eq]  (3)

Rapporto in %

(emissioni verificate/emissioni di inventario)  (3)

Osservazioni  (2)

Emissioni di gas a effetto serra (emissioni totali senza attività LULUCF per l'inventario delle emissioni di gas serra e senza le emissioni del 1 A 3a «Aviazione civile», emissioni totali degli impianti ai sensi dell'articolo 3 nonies della direttiva 2003/87/CE)

 

 

 

 

Emissioni di CO2 (emissioni totali di CO2 senza le attività LULUCF per l'inventario dei gas serra e senza le emissioni del punto 1A3a «Aviazione civile», emissioni totali dei impianti ai sensi dell'articolo 3 nonies della direttiva 2003/87/CE)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categoria  (1)

Emissioni di CO2

Emissioni di gas a effetto serra dell'inventario

[kt]  (3)

Emissioni verificate ai sensi della direttiva 2003/87/CE

[kt]  (3)

Rapporto in %

(emissioni verificate/emissioni di inventario)  (3)

Osservazioni  (2)

1.A

Attività di combustione di combustibili, totale

 

 

 

 

1.A

Attività di combustione di combustibili, combustione fissa

 

 

 

 

1.A. 1

Industrie energetiche

 

 

 

 

1.A.1.a

Produzione di elettricità e di calore

 

 

 

 

1.a.1.b

Raffinazione del petrolio

 

 

 

 

1.A.1.c

Produzione di combustibili solidi e altre industrie energetiche

 

 

 

 

Ferro e acciaio (per l'inventario delle emissioni di gas serra, categorie combinate del CRF 1.A.2.a + 2.C.1 + 1.A.1.c e altre categorie pertinenti del CRF che comprendono le emissioni del settore siderurgico (ad esempio, 1A1a, 1B1) (4))

 

 

 

 

1.A.2.

Industrie manifatturiere e settore della costruzione

 

 

 

 

1.A.2.a

Ferro e acciaio

 

 

 

 

1.a.2.b

Metalli non ferrosi

 

 

 

 

1.A.2.c

Prodotti chimici

 

 

 

 

1.A.2.d

Pasta per carta, carta e stampa

 

 

 

 

1.A.2.e

Trasformazione di prodotti alimentari, bevande e tabacco

 

 

 

 

1.A.2.f

Minerali non metalliferi

 

 

 

 

1.A.2.g.

Altri

 

 

 

 

1.A.3.

Trasporti

 

 

 

 

1.A.3.e

Altri modi di trasporto (trasporti mediante condotte)

 

 

 

 

1.A 4

Altri settori

 

 

 

 

1.A.4.a

Commerciale/istituzionale

 

 

 

 

1.A.4.c

Agricoltura/silvicoltura/pesca

 

 

 

 

1.b

Emissioni fuggitive provenienti da combustibili

 

 

 

 

1.C

Trasporto e stoccaggio di CO2

 

 

 

 

1.C.1

Trasporto di CO2

 

 

 

 

1.C.2

Iniezione e stoccaggio

 

 

 

 

1.C.3

Altri

 

 

 

 

2.A

Prodotti minerali

 

 

 

 

2.A.1

Produzione di cemento

 

 

 

 

2.A.2

Produzione di calce

 

 

 

 

2.A.3

Produzione di vetro

 

 

 

 

2.A 4

Altri processi che utilizzano carbonati

 

 

 

 

2.B

Industria chimica

 

 

 

 

2.B.1

Produzione di ammoniaca

 

 

 

 

2.B.3

Produzione di acido adipico (CO2)

 

 

 

 

2.B.4

Produzione di caprolattame, di gliossale e di acido gliossilico

 

 

 

 

2.B.5

Produzione di carburi

 

 

 

 

2.B.6

Produzione di biossido di titanio

 

 

 

 

2.B.7

Produzione di soda

 

 

 

 

2.B.8

Produzione petrolchimica e di nerofumo

 

 

 

 

2.C

Produzione di metallo

 

 

 

 

2.C.1

Produzione di ferro e acciaio

 

 

 

 

2.C.2

Produzione di ferroleghe

 

 

 

 

2.C.3

Produzione di alluminio

 

 

 

 

2.C.4

Produzione di magnesio

 

 

 

 

2.C.5

Produzione di piombo

 

 

 

 

2.C.6

Produzione di zinco

 

 

 

 

2.C.7

Produzione di altri metalli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categoria  (1)

Emissioni di N2O

Emissioni di gas a effetto serra dell'inventario

[kt CO2eq]  (3)

Emissioni verificate ai sensi della direttiva 2003/87/CE

[kt CO2eq]  (3)

Rapporto in %

(emissioni verificate/emissioni di inventario)  (3)

Osservazioni  (2)

2.B.2

Produzione di acido nitrico

 

 

 

 

2.B.3

Produzione di acido adipico

 

 

 

 

2.B.4

Produzione di caprolattame, di gliossale e di acido gliossilico

 

 

 

 

Categoria 1

Emissioni di PFC

Emissioni di gas a effetto serra dell'inventario

[kt CO2eq]  (3)

Emissioni verificate ai sensi della direttiva 2003/87/CE

[kt CO2eq]  (3)

Rapporto in %

(emissioni verificate/emissioni di inventario)  (3)

Osservazioni  (2)

2.C.3

Produzione di alluminio

 

 

 

 


(1)  L'assegnazione di emissioni verificate alle categorie dell'inventario disaggregate a livello di quattro cifre deve essere comunicata per quelle categorie per le quali tale assegnazione è possibile e ci sono emissioni. Occorre utilizzare le legende seguenti:

NE= non esistente

CA= compreso altrove

C= confidenziale

trascurabile= una piccola quantità di emissioni verificate può verificarsi nella categoria CRF corrispondente, ma la sua quantità è inferiore a 5 % della categoria

(2)  La colonna «osservazioni» dovrebbe essere utilizzata per fornire una breve sintesi dei controlli effettuati e se uno Stato membro vuole fornire ulteriori spiegazioni in relazione all'assegnazione comunicata

(3)  Dati da comunicare arrotondandoli al primo decimale per i valori espressi in kt e in %

(4)  Da compilare in funzione delle categorie combinate di CRF relative a «ferro e acciaio», da determinare individualmente da ciascun Stato membro; la formula è citata unicamente a fini illustrativi

Legenda: x = anno di riferimento


ALLEGATO VI

Modello per la comunicazione delle informazioni sulla coerenza con i dati sull'energia a norma dell'articolo 12

TIPI DI COMBUSTIBILE

Consumo apparente comunicato nell'inventario delle emissioni di gas serra

Consumo apparente in base ai dati comunicati a norma del regolamento (CE) n. 1099/2008

Differenza assoluta  (1)

Differenza relativa  (2)

Spiegazione delle differenze:

(TJ)  (3)

(TJ)  (3)

(TJ)  (3)

%  (3)

Fossili liquidi

Combustibili primari

Petrolio greggio

 

 

 

 

 

Orimulsion

 

 

 

 

 

Liquidi di gas naturale

 

 

 

 

 

Combustibili secondari

Benzina

 

 

 

 

 

Kerosene per aeromobili

 

 

 

 

 

Altri tipi di cherosene

 

 

 

 

 

Olio di scisto

 

 

 

 

 

Gas/diesel

 

 

 

 

 

Olio combustibile residuo

 

 

 

 

 

Gas di petrolio liquefatto (GPL)

 

 

 

 

 

Etano

 

 

 

 

 

Nafta

 

 

 

 

 

Bitume

 

 

 

 

 

Lubrificanti

 

 

 

 

 

Coke di petrolio

 

 

 

 

 

Materie prime di raffineria

 

 

 

 

 

Altri prodotti petroliferi

 

 

 

 

 

Altri fossili liquidi

 

 

 

 

 

Fossili liquidi totali

 

 

 

 

 

Fossili solidi

Combustibili primari

Antracite

 

 

 

 

 

Carbone da coke

 

 

 

 

 

Altri carboni bituminosi

 

 

 

 

 

Carbone sub-bituminoso

 

 

 

 

 

Ligniti

 

 

 

 

 

Scisti bituminose e sabbie bituminose

 

 

 

 

 

Combustibili secondari

Mattonelle di lignite e agglomerati di carbon fossile

 

 

 

 

 

Coke da cokeria/coke da gas

 

 

 

 

 

Catrame di carbone

 

 

 

 

 

Altri fossili solidi

 

 

 

 

 

Fossili solidi totali

 

 

 

 

 

Fossili gassosi

Gas naturale (secco)

 

 

 

 

 

Altri fossili gassosi

 

 

 

 

 

 

Fossili gassosi totali

 

 

 

 

 

 

Rifiuti (frazione non derivante dalla biomassa)

 

 

 

 

 

Altri combustibili fossili

 

 

 

 

 

 

Torba

 

 

 

 

 

 

 

Totale

 

 

 

 

 


(1)  Consumo apparente comunicato nell'inventario dei gas serra meno il consumo apparente in base ai dati comunicati a norma del regolamento (CE) n. 1099/2008

(2)  Differenza assoluta divisa per il consumo apparente comunicato nell'inventario delle emissioni di gas serra

(3)  Dati da comunicare arrotondandoli al primo decimale per i valori espressi in kt e in %


ALLEGATO VII

Modello per la comunicazione delle informazioni sull'incertezza a norma dell'articolo 14

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

Categoria IPCC

Gas

Emissioni o assorbimenti per l'anno di riferimento

Emissioni o assorbimenti per l'anno x

Incertezza dei dati sull'attività

Incertezza dei fattori di emissione/parametri di stima

Incertezza combinata

Contributo alla varianza per categoria per l'anno x

Sensibilità di tipo A

Sensibilità di tipo B

Incertezza delle tendenze delle emissioni nazionali introdotte dall'incertezza legata al fattore di emissione/parametro di stima

Incertezza delle tendenze delle emissioni nazionali introdotte con l'incertezza dei dati relativi alle attività

Incertezza introdotta nelle tendenze delle emissioni totali nazionali

 

 

Dati in ingresso

Dati in ingresso

Dati in ingresso

Nota A

Dati in ingresso

Nota A

Formula

Formula

Nota B

Formula

I * F

Nota C

J * E *Formula

Nota D

K2 + l2

 

 

Gg di equivalente CO2

Gg di equivalente CO2

%

%

%

 

%

%

%

%

%

Ad esempio, 1.A.1 Industrie energetiche combustibile 1

CO2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad esempio, 1.A.1. Industrie energetiche combustibile 2

CO2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ecc. …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

 

Formula

Formula

 

 

 

Formula

 

 

 

 

Formula

 

 

 

 

 

Percentuale di incertezza nell'inventario totale:

Formula

 

 

 

Incertezza delle tendenze:

Formula

Fonte: 2006 IPCC guidelines, Volume 1, Table 3.2 Approach 1 uncertainty calculation


ALLEGATO VIII

Modello per la comunicazione delle informazioni sulle principali modifiche apportate alle descrizioni metodologiche a norma dell'articolo 16

CATEGORIE DI FONTI E DI POZZI DI ASSORBIMENTO DI GAS SERRA

DESCRIZIONE DEI METODI

RICALCOLI

RIFERIMENTI

Si prega di barrare le categorie le cui descrizioni metodologiche includono modifiche importanti tra l'ultima relazione del NIR e quella dell'anno precedente

Si prega di barrare la caselle in cui queste modifiche si riflettono anche nei ricalcoli realizzati rispetto al CRF degli anni precedenti

Se del caso, indicare la sezione o le pagine corrispondenti del NIR e, se applicabile, maggiori informazioni, come la sottocategoria o il gas interessato per i quali la descrizione è stata modificata.

Totale (emissioni nette)

 

 

 

1.

Energia

 

 

 

A.

Combustione di carburanti (metodo settoriale)

 

 

 

1.

Industrie energetiche

 

 

 

2.

Industrie manifatturiere e della costruzione

 

 

 

3.

Trasporti

 

 

 

4.

Altri settori

 

 

 

5.

Altri

 

 

 

B.

Emissioni fuggitive provenienti da combustibili

 

 

 

1.

Combustibili solidi

 

 

 

2.

Petrolio, gas naturale e altre emissioni derivanti dalla produzione di energia

 

 

 

C.

Trasporto e stoccaggio di CO2

 

 

 

2.

Processi industriali e utilizzo di prodotti

 

 

 

A.

Industria mineraria

 

 

 

B.

Industria chimica

 

 

 

C.

Industria metallurgica

 

 

 

D.

Prodotti non energetici provenienti dall'utilizzo di combustibili e di solventi

 

 

 

E.

Industria elettronica

 

 

 

F.

Utilizzi di prodotti in sostituzione di sostanze che riducono lo strato di ozono

 

 

 

G.

Fabbricazione e utilizzo di altri prodotti

 

 

 

H.

Altri

 

 

 

3.

Agricoltura

 

 

 

A.

Fermentazione enterica

 

 

 

B.

Gestione del letame

 

 

 

C.

Coltivazione del riso

 

 

 

D.

Terreni agricoli

 

 

 

E.

Incendi controllati delle savane

 

 

 

F.

Incenerimento sul luogo di rifiuti agricoli

 

 

 

G.

Calcinazione

 

 

 

H.

Applicazione di urea

 

 

 

I.

Altri fertilizzanti contenenti carbonio

 

 

 

J.

Altri

 

 

 

4.

Destinazione dei suoli, cambiamento della destinazione dei suoli e silvicoltura

 

 

 

A.

Terreni forestali

 

 

 

B.

Terreni coltivati

 

 

 

C.

Prati

 

 

 

D.

Zone umide

 

 

 

E.

Insediamenti

 

 

 

H.

Altri terreni

 

 

 

G.

Prodotti della raccolta del legno

 

 

 

H.

Altri

 

 

 

5.

Rifiuti

 

 

 

A.

Smaltimento dei rifiuti solidi

 

 

 

B.

Trattamento biologico dei rifiuti solidi

 

 

 

C.

Incenerimento e combustione all'aria aperta di rifiuti

 

 

 

D.

Trattamento e scarico delle acque reflue

 

 

 

E.

Altri

 

 

 

6.

Altro (come indicato nella tabella 1.A)

 

 

 

 

 

 

 

LULUCF ai sensi del protocollo di Kyoto

 

 

 

Attività articolo 3, paragrafo 3

 

 

 

Afforestazione/riforestazione

 

 

 

Deforestazione

 

 

 

Attività articolo 3, paragrafo 4

 

 

 

Gestione delle foreste

 

 

 

Gestione dei terreni coltivati (se del caso),

 

 

 

Gestione dei terreni destinati a pascolo (se del caso)

 

 

 

Rivegetazione (se del caso),

 

 

 

Drenaggio e riumidificazione delle zone umide (se del caso)

 

 

 


Capitolo del NIR

DESCRIZIONE

 

RIFERIMENTI

Si prega di barrare le categorie le cui descrizioni includono modifiche importanti tra l'ultima relazione del NIR e quella dell'anno precedente

 

Se del caso, fornire informazioni più dettagliate, ad esempio il riferimento alle pagine del NIR

Capo 1.2 Descrizione delle disposizioni dell'inventario nazionale

 

 

 


ALLEGATO IX

Procedure e calendario per la compilazione dell'inventario dei gas serra dell'Unione e della relazione sull'inventario

Elemento

Chi

Quando

Cosa

1.

Trasmissione degli inventari annuali (CRF debitamente compilato e elementi della relazione sull'inventario nazionale) da parte degli Stati membri

Stati membri

Ogni anno, entro il 15 gennaio

Elementi elencati all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 525/2013/UE e all'articolo 3 del presente regolamento

2.

«Controlli iniziali» dei dati trasmessi dagli Stati membri

Commissione (comprese le DG ESTAT (Eurostat) e JRC) coadiuvata dall'Agenzia europea dell'ambiente (AEA)

Per la trasmissione da parte dello Stato membro, dal 15 gennaio al 28 febbraio al più tardi

Controlli iniziali e controlli di coerenza (a carico dell'AEA). Confronto tra i dati sull'energia forniti dagli Stati membri nel CRF e i dati sull'energia di Eurostat (metodo settoriale e di riferimento) da Eurostat e l'AEA. Controllo degli inventari degli Stati membri nei settori dell'agricoltura e delle attività LULUCF da parte del JRC (in consultazione con gli Stati membri). I risultati dei controlli iniziali saranno documentati

3.

Compilazione del progetto di inventario dell'Unione e della relazione di inventario (elementi della relazione di inventario dell'Unione)

Commissione (compresi Eurostat e JRC) coadiuvata dall'AEA

Fino al 28 febbraio

Progetto di inventario dell'Unione e di relazione di inventario (compilazione delle informazioni degli Stati membri), sulla base degli inventari degli Stati membri e, se del caso, di informazioni aggiuntive (trasmesse entro il 15 gennaio).

4.

Diffusione dei risultati dei «controlli iniziali», ivi compresa la notifica di eventuali misure destinate a colmare le lacune

Commissione coadiuvata dall'AEA

28 febbraio

Diffusione dei risultati dei «controlli iniziali», ivi compresa la notifica di eventuali misure destinate a colmare le lacune e la messa a disposizione dei risultati

5.

Diffusione del progetto di inventario dell'Unione e del progetto di relazione d'inventario

Commissione coadiuvata dall'AEA

28 febbraio

Diffusione del progetto di inventario dell'Unione agli Stati membri il 28 febbraio. Controllo dei dati da parte degli Stati membri.

6.

Presentazione di dati aggiornati o aggiuntivi sugli inventari e delle relazione complete sugli inventari nazionali da parte degli Stati membri

Stati membri

entro il 15o marzo

Trasmissione di dati aggiornati o aggiuntivi sugli inventari da parte degli Stati membri (per eliminare incongruenze o colmare lacune) e delle relazioni complete sugli inventari nazionali.

7.

Osservazioni degli Stati membri a proposito del progetto di inventario

Stati membri

entro il 15o marzo

Se necessario, fornire dati corretti e osservazioni in relazione al progetto di inventario dell'Unione

8.

Risposte degli Stati membri ai «controlli iniziali»

Stati membri

Entro il 15o marzo,

Gli Stati membri danno seguito ai «controlli iniziali», se del caso.

9.

Diffusione del seguito dato ai risultati del controllo iniziale

Commissione coadiuvata dall'AEA

31 marzo

Diffusione del seguito dato ai risultati del controllo iniziale e messa a disposizione dei risultati

10.

Stime relativi ai dati mancanti negli inventari nazionali

Commissione coadiuvata dall'AEA

31 marzo

La Commissione prepara le stime per i dati mancanti entro il 31 marzo dell'anno di riferimento e comunica i dati agli Stati membri

12.

Osservazioni degli Stati membri sulle stime della Commissione relative ai dati mancanti

Stati membri

7 Aprile

Gli Stati membri inviano alla Commissione i propri commenti sulle stime relative ai dati mancanti affinché la Commissione ne tenga conto.

13.

Risposte degli Stati membri a seguito dei «controlli iniziali»

Stati membri

7 Aprile

Gli Stati membri forniscono risposte per dare seguito ai «controlli iniziali».

13 bis.

Trasmissione Comunicazione da parte degli Stati membri all'UNFCCC

Stati membri

15 Aprile

Comunicazione all'UNFCCC (con copia all'AEA)

14.

Inventario dell'Unione annuale definitivo (compresa la relazione sull'inventario dell'Unione)

Commissione coadiuvata dall'AEA

15 Aprile

Trasmissione all'UNFCCC. dell'inventario dell'Unione annuale definitivo.

15.

Eventuali ritrasmissioni da parte degli Stati membri

Stati membri

Entro l'8 maggio

Gli Stati membri forniscono alla Commissione le ritrasmissioni i che inviano al segretariato dell'UNFCCC. Gli Stati membri devono indicare chiaramente le parti modificate per agevolare la ritrasmissione da parte dell'Unione. Nella misura del possibile occorre evitare di ritrasmettere documenti.

Poiché anche la ritrasmissione di documenti da parte dell'Unione deve avvenire entro le scadenze indicate nelle linee guida di cui all'articolo 8 del protocollo di Kyoto, gli Stati membri devono trasmettere gli eventuali nuovi documenti alla Commissione prima del periodo indicato nelle suddette linee guida dell'articolo 8 del protocollo di Kyoto, a condizione che i nuovi invii correggano informazioni o dati utilizzati per la compilazione dell'inventario dell'Unione.

16.

Ritrasmissione dell'inventario dell'Unione in risposta alle ritrasmissioni da parte degli Stati membri

Commissione coadiuvata dall'AEA

27 Maggio

Se necessario, ritrasmissione all'UNFCCC dell'inventario annuale definitivo dell'Unione

17.

Trasmissione di eventuali altri documenti dopo la fase del controllo iniziale

Stati membri

In caso di ulteriori ritrasmissioni

Gli Stati membri inviano alla Commissione eventuali altre ritrasmissioni (CRF o relazione sull'inventario nazionale) che trasmettono al segretariato dell'UNFCCC dopo la fase dei controlli iniziali


ALLEGATO X

Formato per la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra di cui alla decisione n. 406/2009/CE

A

 

X – 2

B

Emissioni di gas a effetto serra

kt CO2eq

C

Emissioni di gas serra totali senza le attività LULUCF (1)

 

D

Emissioni totali verificate provenienti da impianti fissi di cui alla direttiva 2003/87/CE (2)

 

E

Emissioni di CO2 dalla categoria 1.A.3.A «Aviazione civile»

 

F

Emissioni totali nell'ambito della ripartizione dello sforzo (ESD) (= C-D-E)

 


(1)  Emissioni totali di gas a effetto serra per la zona geografica dell'Unione, coerenti con le emissioni totali di gas serra senza le attività LULUCF comunicate nella tabella riassuntiva 2 del CRF per lo stesso anno.

(2)  2 Conformemente al campo di applicazione definito all'articolo 3 nonies della direttiva 2003/87/CE, le attività elencate nell'allegato I della medesima direttiva diverse dalle attività aeronautiche.

Legenda: x = anno di riferimento


ALLEGATO XI

Comunicazione delle informazioni relative alle politiche e alle misure a norma dell'articolo 22

Tabella 1: Settori e gas per la comunicazione in materia di politiche e misure e gruppi di misure, e tipo di strumento strategico

Numero di politica/misura

Nome della politica o della misura

Settore/settori interessati (1)

Gas serra interessati (2)

Obiettivo (3)

Obiettivo quantificato (4)

Breve descrizione (5)

Tipo di strumento strategico (6)

Politica dell'Unione che è sfociata nell'attuazione della politica/misura

Stato di attuazione (9)

Periodo di attuazione

Scenario di proiezioni tenendo conto della politica/misura

Soggetti responsabili dell'attuazione della politica (10)

Indicatori utilizzati per monitorare e valutare i progressi compiuti nel corso del tempo

Riferimento alle valutazioni e relazioni tecniche di base

Osservazioni generali

Politica dell'Unione (7)

Altro (8)

Inizio

Fine

 

Tipo

Nome

descrizione

Valori (11)

[Anno]

[Anno]

[Anno]

[Anno]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note: Abbreviazioni: GHG = Gas a effetto serra LULUCF = Destinazione dei suoli, cambiamento della destinazione dei suoli e silvicoltura


Tabella 2: Risultati disponibili delle valutazioni ex ante e ex post degli effetti delle singole politiche e misure o di gruppi di politiche e misure sulla mitigazione dei cambiamenti climatici  (12)

Politica, misura o gruppi di politiche e misure

Politica che incide sulle emissioni nell'ambito dell'ETS UE o dell'ESD (è possibile selezionare entrambe le opzioni)

Valutazione ex ante

Valutazione ex post

 

Riduzioni delle emissioni di gas serra in t (kt di CO2 equivalente per anno)

Riduzioni delle emissioni di gas serra in t+5 (kt di CO2 equivalente per anno)

Riduzione delle emissioni di gas serra in t+10 (kt di CO2 equivalente per anno)

Riduzione delle emissioni di gas serra in t+15 (kt di CO2 equivalente per anno)

Anno cui si applica la riduzione

Riduzione media delle emissioni (kt CO2 equivalente per anno)

Spiegazione della base del calcolo della mitigazione stimata

Fattori interessati dalla politica/dalla misura

Documentazione/fonte della stima, se disponibile (fornire il link al sito Internet della relazione da cui sono tratte le cifre)

Sistema ETS dell'UE

ESD

LULUCF

Totale

Sistema ETS dell'UE

ESD

Totale

Sistema ETS dell'UE

ESD

Totale

Sistema ETS dell'UE

ESD

Totale

Sistema ETS dell'UE

ESD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabella 3: Costi e benefici previsti ed effettivi di ciascuna politica e misura o dei gruppi di politiche e misure relative alla mitigazione dei cambiamenti climatici

Politica o misura o gruppi di politiche e misure

Costi e benefici previsti

Costi e benefici effettivi

Costi in EUR per tonnellata di CO2eq ridotto/catturato

Costi assoluti per anno in EUR (precisare l'anno cui il calcolo si riferisce)

Descrizione delle stime dei costi (base della stima dei costi, tipo di costi inclusi nella stima, metodologia)

Anno cui si riferisce il prezzo

Anno cui si riferisce il calcolo

Documentazione/fonte della stima dei costi

Costi in EUR per tonnellata di CO2eq ridotto/catturato

Anno cui si riferisce il prezzo

Anno cui si riferisce il calcolo

Descrizione delle stime dei costi (base della stima dei costi, tipo di costi inclusi nella stima)

Documentazione/fonte della stima dei costi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Gli Stati membri sono tenuti a includere tutte le politiche e misure o i gruppi di politiche e misure per cui tale valutazione è disponibile.

Un beneficio deve essere riportato nel modello come un costo negativo.

Se disponibili, i costi e i benefici della stessa politica/misura o lo stesso gruppo di politiche/misure dovrebbero essere inseriti in due righe separate, mentre il loro costo netto dovrebbe essere inserito in una terza riga a parte. Se i costi dichiarati sono costi netti che coprono sia i costi positivi che i benefici (= costi negativi) occorre specificarlo.

Questionario: Informazioni indicanti in che misura l'azione dello Stato membro costituisce un elemento importante degli sforzi intrapresi a livello nazionale e in che misura l'uso previsto dell'attuazione congiunta, del meccanismo di sviluppo pulito e delle scambio internazionale di diritti di emissione è complementare all'azione interna.

Questionario sul ricorso ai meccanismi flessibili del protocollo di Kyoto per il conseguimento degli obiettivi nel periodo 2013-2020

1.

Lo Stato membro intende utilizzare l'attuazione congiunta (Joint Implementation, JI), il meccanismo di sviluppo pulito (Clean Development Mechanism, CDM) e lo scambio internazionale delle emissioni (International Emissions Trading, IET) previsti dal protocollo di Kyoto (i cosiddetti «meccanismi di Kyoto») per assolvere i propri impegni quantificati di limitazione o riduzione delle emissioni a norma del protocollo di Kyoto? In caso affermativo, indicare i progressi registrati nell'adozione delle disposizioni di attuazione (programmi operativi, decisioni istituzionali) e di eventuali normative nazionali attinenti?

2.

Quali contributi, sotto il profilo quantitativo, all'assolvimento degli impegni quantificati di limitazione o riduzione delle emissioni a norma dell'articolo X della decisione Y (decisione di ratifica) e del protocollo di Kyoto lo Stato membro prevede di ottenere dai meccanismi di Kyoto nel secondo periodo di impegno in materia di limitazione o riduzione delle emissioni (2013-2020)? (Si prega di utilizzare la tabella)

3.

Indicare il bilancio in euro previsto per l'utilizzo di tutti i meccanismi di Kyoto e, ove possibile, il bilancio ripartito per meccanismo e per iniziativa, programma o fondo, specificando il periodo di tempo nell'arco del quale verranno spesi gli stanziamenti di bilancio.

4.

Con quali paesi il suo Stato membro ha concluso accordi bilaterali o multilaterali o ha approvato memorandum d'intesa o contratti per la realizzazione di attività basate su progetti?

5.

Per ciascuna attività prevista, in corso e ultimata nell'ambito del meccanismo di sviluppo pulito e dell'attuazione congiunta alla quale partecipa lo Stato membro, fornire le informazioni seguenti:

a)

Denominazione del progetto e categoria (JI/CDM)

b)

Paese nel quale si svolgerà l'attività

c)

Finanziamento: descrivere sinteticamente qualsiasi intervento finanziario dello Stato e del settore privato, utilizzando categorie quali «privato», «pubblico», «partenariato pubblico-privato».

d)

Tipo di progetto: descrizione sintetica, ad esempio:

 

Energia ed elettricità: Passaggio a combustibili diversi, generazione di energia rinnovabile, aumento dell'efficienza energetica, riduzione delle emissioni fuggitive provenienti dai combustibili, altro (specificare)

 

Processi industriali: Sostituzione di materiali, cambiamento di processi o di attrezzature, trattamento, recupero o riciclaggio dei rifiuti, altro (specificare)

 

Destinazione dei suoli, cambiamento della destinazione dei suoli e silvicoltura afforestazione, riforestazione/rimboschimento, gestione boschi/foreste, gestione terreni coltivati, gestione dei terreni destinati a pascolo, ricostituzione vegetale

 

Trasporti: passaggio a carburanti diversi, aumento dell'efficienza dei combustibili, altro (specificare)

 

Agricoltura: Gestione del letame, altro (specificare)

 

Rifiuti: gestione dei rifiuti solidi, recupero del metano delle discariche, trattamento delle acque reflue, altro (specificare)

 

Altro: descrivere sinteticamente gli altri tipi di progetto

e)

stato di avanzamento del progetto: utilizzare le categorie indicate di seguito:

proposto,

approvato (approvazione dei governi interessati e studi di fattibilità ultimati)

in via di realizzazione (fase di avvio o costruzione)

in funzione

completato,

sospeso.

f)

Durata di vita del progetto: fornire le seguenti informazioni:

data di approvazione ufficiale (ad esempio da parte del comitato esecutivo per i progetti del meccanismo di sviluppo pulito e da parte del paese ospitante per i progetti di attuazione congiunta),

data di avvio del progetto (inizio operazioni),

data prevista di conclusione del progetto (durata di vita),

periodo di credito (indicare gli anni nei quali verranno prodotte ERU o CER)

data(e) di rilascio delle unità di riduzione delle emissioni (ERU) (da parte del paese ospitante) o delle riduzioni certificate delle emissioni (CER) (da parte del comitato esecutivo del CDM).

g)

Procedura di approvazione di primo tipo (first track) e di secondo tipo (second track) (solo per i progetti di attuazione congiunta).

h)

Riduzioni delle emissioni totali e annue previste maturate fino alla fine del secondo periodo di impegno.

i)

Quantità di ERU o CER generate dal progetto che saranno acquisite dallo Stato membro.

j)

Crediti maturati fino alla fine dell'anno di riferimento: occorre fornire informazioni sul numero di crediti (totali e annui) ottenuti grazie ai progetti di attuazione congiunta, ai progetti del meccanismo di sviluppo pulito e i crediti risultanti dalle attività legate alla destinazione dei suoli, al cambiamento della destinazione dei suoli e alla silvicoltura

Tipo di unità

Quantitativo totale che dovrebbe essere utilizzato nel secondo periodo d'impegno

Quantità annua media prevista

Quantità utilizzata (unità acquisite e ritirate)

x – 1

Unità di quantità assegnata (AAU)

 

 

 

Riduzioni certificate delle emissioni (CER)

 

 

 

Unità di riduzione delle emissioni (ERU)

 

 

 

Riduzioni certificate delle emissioni a lungo termine (lCER)

 

 

 

Riduzioni certificate delle emissioni temporanee (tCER)

 

 

 

Unità di assorbimento (RMU)

 

 

 

Nota: X è l'anno di riferimento.


(1)  Gli Stati membri devono scegliere tra i settori seguenti: approvvigionamento energetico (comprendente l'estrazione, il trasporto, la distribuzione e lo stoccaggio di combustibili e la produzione di energia e di elettricità); il consumo energetico (comprendente il consumo di combustibili ed elettricità da parte di utenti finali, quali usi domestici, servizi, industria e agricoltura), trasporti, processi industriali (ivi comprese attività industriali che trasformano fisicamente e chimicamente materiali che generano emissioni di gas serra, utilizzo di gas serra in prodotti e utilizzi non energetici del carbonio proveniente da combustibili fossili) agricoltura, attività forestali/LULUCF, gestione dei rifiuti/rifiuti, attività trasversali, altri settori.

(2)  Gli Stati devono scegliere tra i gas serra seguenti (possono essere selezionati più gas serra): biossido di carbonio (CO2), metano (CH4), protossido di azoto (N2O), idrofluorocarburi (HFC), perfluorocarburi (PCF), esafluoruro di zolfo (SF6) e trifluoruro di azoto (NF3).

(3)  Gli Stati membri devono scegliere tra i seguenti obiettivi (possono essere selezionati più obiettivi, gli obiettivi supplementari potrebbero essere aggiunti e specificati alla voce «Altri»):

 

Per l'approvvigionamento energetico — aumento delle energie rinnovabili; passaggio a combustibili a minor intensità di carbonio produzione a bassa intensità di carbonio da fonti non rinnovabili (nucleare); riduzione delle perdite; miglioramento dell'efficienza nel settore energetico e della trasformazione; cattura e stoccaggio del carbonio; controllo delle emissioni fuggitive della produzione di energia; altre fonti di approvvigionamento energetico.

 

Per il consumo energetico — miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici; miglioramento dell'efficienza energetica degli apparecchi; miglioramento dell'efficienza nei servizi/settore terziario, miglioramento dell'efficienza energetica nei settori industriali (consumo finale); gestione/riduzione della domanda; consumo energetico di altro tipo.

 

Per i trasporti — miglioramento dell'efficienza energetica dei veicoli; passaggio verso trasporti pubblici o trasporti non motorizzati; combustibili a basso tenore di carbonio/veicoli elettrici; gestione/riduzione della domanda; miglioramento dei comportamenti; miglioramento dell'infrastruttura di trasporto; altri trasporti.

 

Per i processi industriali — installazione di tecnologie di abbattimento delle emissioni; riduzione delle emissioni di gas fluorurati; sostituzione dei gas fluorurati con altre sostanze; miglioramento del controllo delle emissioni fuggitive derivanti dai processi industriali; altri processi industriali.

 

Per la gestione dei rifiuti/i rifiuti — gestione/riduzione della domanda; rafforzamento del riciclaggio; miglioramento della raccolta e dell'uso del CH4 migliori tecnologie di trattamento; migliore gestione delle discariche; incenerimento dei rifiuti con utilizzo di energia; miglioramento dei sistemi di gestione delle acque reflue; minor ricorso alla messa in discarica; altri rifiuti.

 

Per l'agricoltura — riduzione dell'uso di fertilizzanti/letame sui terreni coltivati; altre attività che migliorano la gestione dei terreni coltivati, miglioramento della gestione del bestiame; miglioramento dei sistemi di gestione dei rifiuti animali; attività che migliorano la gestione dei terreni destinati a pascolo e dei prati, miglioramento della gestione dei suoli agricoli organici; altri attività agricole.

 

Per la silvicoltura/LULUCF — afforestazione e riforestazione; conservazione del carbonio delle foreste esistenti; rafforzamento della produzione nelle foreste esistenti, ampliamento del bacino di prodotti ottenuti dall'estrazione del legno; miglioramento della gestione delle foreste, prevenzione della deforestazione, rafforzamento della protezione contro le perturbazioni naturali, sostituzione delle materie prime dei materiali ad elevata intensità di gas-serra con prodotti ottenuti dall'estrazione del legno; prevenzione del drenaggio e della riumidificazione delle zone umide, ripristino dei terreni degradati altre attività LULUCF.

 

Per le attività trasversali — politica quadro, politica multisettoriale, altre attività trasversali.

 

Per altri settori gli Stati membri sono tenuti a fornire una breve descrizione dell'obiettivo.

(4)  Gli Stati membri devono includere le cifre se l'obiettivo o gli obiettivi sono quantificati.

(5)  Gli Stati membri devono indicare nella descrizione se è prevista una politica o una misura al fine di limitare le emissioni di gas serra al di là degli impegni degli Stati membri ai sensi della decisione n. 406/2009/CE conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera d).

(6)  Gli Stati membri sono tenuti a scegliere una delle seguenti politiche: economica; fiscale; accordi volontari/negoziati; regolamentare; informazioni; istruzione; ricerca; pianificazione; altro.

(7)  Politica dell'Unione attuata mediante la politica nazionale o politiche nazionali incentrate direttamente sulla realizzazione degli obiettivi delle politiche dell'Unione. Lo Stato membro deve selezionare una politica da un elenco fornito nella versione elettronica del formato tabulare

(8)  Politica secondaria dell'Unione: lo Stato membro deve indicare le eventuali politiche dell'Unione non elencate nella colonna precedente o una politica aggiuntiva dell'Unione se la politica o misura nazionale si riferisce a più politiche dell'Unione.

(9)  Gli Stati membri devono scegliere tra le seguenti categorie: prevista; adottata; attuata; non più in vigore.

Le politiche e le misure non più in vigore devono essere comunicate utilizzando il modello solo se hanno un impatto o si presume che continuino ad avere un impatto sulle emissioni di gas a effetto serra

(10)  Gli Stati membri devono indicare i nominativi dei soggetti responsabili dell'attuazione della politica o delle misura sotto le voci pertinenti: governo nazionale; enti regionali; sedi periferiche del governo; imprese/aziende/associazioni industriali; istituti di ricerca; altri soggetti non elencati (si possono scegliere più soggetti).

(11)  Gli Stati membri devono precisare tutti gli indicatori e i loro valori che utilizzano per monitorare e valutare i progressi delle misure e delle politiche. Questi valori possono essere valori ex ante o ex post e gli Stati membri devono specificare l'anno cui il valore si riferisce.

(12)  — Gli Stati membri devono includere tutte le politiche e le misure o i gruppi di politiche e misure per cui tale valutazione è disponibile.

Legenda: t rappresenta il primo anno futuro che termina con 0 o 5 immediatamente successivo all'anno di riferimento.


ALLEGATO XII

Comunicazione relativa alle proiezioni ai sensi dell'articolo 23

Tabella 1: Proiezioni relative ai gas a effetto serra per gas e per categorie

Categoria  (1)  (3)

Per ogni gas a effetto serra (gruppo di gas) ai sensi dell'allegato I del regolamento n. 525/2013/UE (kt)

Emissioni totali di gas serra (kt CO2 -eq)

Emissioni ETS (kt CO2-eq)

Emissioni ESD (kt CO2-eq)

 

Anno di riferimento

t-5

t

t+5

t+10

t+15

Anno di riferimento

t-5

t

t+5

t+10

t+15

Ano di riferimento

t-5

t

t+5

t+10

t+15

Anno di riferimento

t-5

t

t+5

t+10

t+15

Totale escluse le attività LULUCF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale incluse le attività LULUCF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Energia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.

Combustione di combustibili

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Industrie energetiche

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

Produzione di elettricità e calore

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.

Raffinazione di petrolio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c.

Produzione di combustibili solidi e altre industrie energetiche

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Industrie manifatturiere e settore della costruzione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Trasporti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

Trasporti aerei interni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.

Trasporti stradali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c.

Trasporto ferroviario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d.

Navigazione interna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e.

Altri trasporti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Altri settori

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

Commerciale/Istituzionale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.

Residenziale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c.

Agricoltura/silvicoltura/pesca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Altri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.

Emissioni fuggitive provenienti da combustibili

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Combustibili solidi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Petrolio, gas naturale e altre emissioni derivanti dalla produzione di energia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.

Trasporto e stoccaggio del CO2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Processi industriali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.

Industria mineraria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di cui la produzione di cemento

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.

Industria chimica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.

Industria metallurgica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di cui la produzione di ferro e acciaio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.

Prodotti non energetici provenienti dall'utilizzo di combustibili e di solventi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.

Industria elettronica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F.

Utilizzi di prodotti in sostituzione di sostanze che riducono lo strato di ozono (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G.

Fabbricazione e utilizzo di altri prodotti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H.

Altri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Agricoltura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.

Fermentazione enterica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.

Gestione del letame

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.

Coltivazione del riso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.

Suoli agricoli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.

Incendi controllati delle savane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F.

Incenerimento sul luogo di rifiuti agricoli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G.

Calcinazione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H.

Applicazione di urea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

Altri fertilizzanti contenenti carbonio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J.

Altri (precisare)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Destinazione dei suoli, cambiamento della destinazione dei suoli e silvicoltura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.

Terreni forestali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.

Terreni coltivati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.

Prati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.

Zone umide

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.

Insediamenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F.

Altri terreni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G.

Prodotti della raccolta del legno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H.

Altri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Rifiuti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.

Smaltimento dei rifiuti solidi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.

Trattamento biologico dei rifiuti solidi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.

Incenerimento e combustione all'aria aperta di rifiuti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.

Trattamento e scarico delle acque reflue

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.

Altri (precisare)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voci per memoria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Combustibili per uso di bordo a livello internazionale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aviazione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Navigazione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emissioni di CO2 dalla biomassa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CO2 catturato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stoccaggio a lungo termine di carbonio nei siti di smaltimento dei rifiuti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N2O indiretto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aviazione internazionale nel sistema di scambio di quote dell'UE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: t rappresenta il primo anno futuro che termina con 0 o 5 immediatamente successivo all'anno di riferimento.


Tabella 2: Indicatori per monitorare e valutare i progressi previsti delle politiche e misure

Indicatore (4)/numeratore/denominatore

Unità

Orientamenti/definizioni (4)

Orientamenti/fonte

Con le misure vigenti

Con ulteriori misure

Anno di riferimento

t

t+5

t+10

t+15

Anno di riferimento

t

t+5

t+10

t+15

Legenda: t rappresenta il primo anno futuro che termina con 0 o 5 immediatamente successivo all'anno di riferimento.


Tabella 3: Comunicazione dei parametri utilizzati per le proiezioni

Parametro utilizzato (8) (scenario «con le misure esistenti»)

Anno

Valori

Unità predefinita

Informazioni supplementari sull'unità (7)

Fonte dei dati

Anno di pubblicazione della fonte dei dati

Proiezioni settoriali per le quali viene utilizzato il parametro (6)

Commenti (a titolo indicativo)

Anno di base/di riferimento

Anno di base/di riferimento

t-5

t

t+5

t+10

t+15

1.A.1

Industrie energetiche

1.A.2

Industrie manifatturiere e settore della costruzione

1.A.3

Trasporti (escl. 1.A.3.a Aviazione interna)

1.A.4.a

Commerciale/istituzionale

1.A.4.b

Residenziale

1B

Emissioni fuggitive provenienti da combustibili

2

Processi industriali e utilizzo di prodotti

3

Agricoltura

4

Attività LULUCF

5.

Rifiuti

Aviazione internazionale nel sistema ETS dell'UE + 1.A 3.A Aviazione interna

Parametri generali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popolazione

 

 

 

 

 

 

 

Conteggio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prodotto interno lordo (PIL)

Tasso di crescita reale

 

 

 

 

 

 

 

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUR t-10

Prezzi costanti

 

 

 

 

 

 

 

in milioni di euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUR t-10

Valore aggiunto lordo (VAL) dell'insieme del settore

 

 

 

 

 

 

 

in milioni di euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUR t-10

Tassi di cambio dell'euro (per i paesi al fuori della zona euro), se del caso

 

 

 

 

 

 

 

EUR/valuta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUR t-10

Tassi di cambio del dollaro statunitense, se del caso

 

 

 

 

 

 

 

USD/valuta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USD t-10

Prezzo del carbonio nell'ambito del sistema ETS dell'UE

 

 

 

 

 

 

 

EUR/EUA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUR t-10

Prezzi (all'ingrosso) del combustibile per le importazioni internazionali

Carbone

 

 

 

 

 

 

 

EUR/GJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUR t-10

Petrolio greggio

 

 

 

 

 

 

 

EUR/GJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUR t-10

Gas naturale

 

 

 

 

 

 

 

EUR/GJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUR t-10

Parametri energetici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezzi di vendita al dettaglio nazionali dei combustibili (imposte incluse)

Carbone, industria

 

 

 

 

 

 

 

EUR/GJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUR t-10

Carbone, utenze domestiche

 

 

 

 

 

 

 

EUR/GJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUR t-10

Gasolio da riscaldamento, industria

 

 

 

 

 

 

 

EUR/GJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUR t-10

Gasolio da riscaldamento, utenze domestiche

 

 

 

 

 

 

 

EUR/GJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUR t-10

Trasporto, benzina

 

 

 

 

 

 

 

EUR/GJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUR t-10

Trasporto, gasolio

 

 

 

 

 

 

 

EUR/GJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUR t-10

Gas naturale, industria

 

 

 

 

 

 

 

EUR/GJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUR t-10

Gas naturale, utenze domestiche

 

 

 

 

 

 

 

EUR/GJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUR t-10

Prezzi di vendita al dettaglio nazionali dell'elettricità (tasse incluse)

Industria

 

 

 

 

 

 

 

EUR/kWh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUR t-10

Utenze domestiche

 

 

 

 

 

 

 

EUR/kWh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUR t-10

Consumo lordo interno (energia primaria)

Carbone

 

 

 

 

 

 

 

GJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petrolio

 

 

 

 

 

 

 

GJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gas naturale

 

 

 

 

 

 

 

GJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energie rinnovabili

 

 

 

 

 

 

 

GJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energia nucleare

 

 

 

 

 

 

 

GJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altri

 

 

 

 

 

 

 

GJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

 

 

 

 

 

 

 

GJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produzione lorda di elettricità

Carbone

 

 

 

 

 

 

 

TWh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petrolio

 

 

 

 

 

 

 

TWh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gas naturale

 

 

 

 

 

 

 

TWh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energie rinnovabili

 

 

 

 

 

 

 

TWh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energia nucleare

 

 

 

 

 

 

 

TWh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altri

 

 

 

 

 

 

 

TWh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

 

 

 

 

 

 

 

TWh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Importazioni nette di energia elettrica totali

 

 

 

 

 

 

 

TWh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consumo finale lordo di energia

 

 

 

 

 

 

 

TWh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consumo finale di energia

Industria

 

 

 

 

 

 

 

GJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trasporti

 

 

 

 

 

 

 

GJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Settore residenziale

 

 

 

 

 

 

 

GJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agricoltura/Silvicoltura

 

 

 

 

 

 

 

GJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizi

 

 

 

 

 

 

 

GJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altro

 

 

 

 

 

 

 

GJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

 

 

 

 

 

 

 

GJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numero di gradi-giorno di riscaldamento (HDD)

 

 

 

 

 

 

 

Conteggio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numero di gradi-giorno di raffreddamento (CDD)

 

 

 

 

 

 

 

Conteggio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parametri di trasporto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numero di passeggero-chilometri (tutti i modi)

 

 

 

 

 

 

 

in milioni di pkm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tonnellate-chilometri di trasporto merci (tutti i modi)

 

 

 

 

 

 

 

in milioni di tkm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domanda finale di energia per il trasporto stradale

 

 

 

 

 

 

 

GJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parametri dell'edilizia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numero di nuclei domestici

 

 

 

 

 

 

 

Conteggio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensione del nucleo domestico

 

 

 

 

 

 

 

Abitanti/nucleo domestico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parametri dell'agricoltura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestiame

Bestiame da latte

 

 

 

 

 

 

 

1000 capi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestiame non da latte

 

 

 

 

 

 

 

1000 capi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovini

 

 

 

 

 

 

 

1000 capi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suini

 

 

 

 

 

 

 

1000 capi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pollame

 

 

 

 

 

 

 

1000 capi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apporto di azoto dall'utilizzo di fertilizzanti sintetici

 

 

 

 

 

 

 

kt di azoto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apporto di azoto dall'applicazione di letame

 

 

 

 

 

 

 

kt di azoto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azoto fissato dalle colture che fissano azoto

 

 

 

 

 

 

 

kt di azoto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azoto nei residui delle colture restituite alla terra

 

 

 

 

 

 

 

kt di azoto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Superficie di suoli organici coltivati

 

 

 

 

 

 

 

Ha (ettari)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parametri legati ai rifiuti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produzione di rifiuti solidi urbani (RSU)

 

 

 

 

 

 

 

tonnellata di RSU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rifiuti solidi urbani (RSU) da collocare a discarica

 

 

 

 

 

 

 

tonnellata di RSU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quota di recupero di CH4 nella produzione totale di CH4 dalla messa in discarica

 

 

 

 

 

 

 

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altri parametri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aggiungere righe per altri parametri pertinenti  (5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabella 4: Scheda informativa del modello

Nome del modello

 

Nome completo del modello

 

Versione e statuto del modello

 

Ultima data di revisione

 

Link URL alla descrizione del modello

 

Tipo di modello

 

Descrizione del modello

Sintesi

 

Campo di applicazione previsto

 

Descrizione delle principali categorie di fonti e di dati in ingresso

 

Convalida e valutazione

 

Quantità prodotte

 

Gas serra considerati

 

Copertura settoriale

 

Copertura geografica

 

Copertura temporale (ad esempio fasi temporali, periodi)

 

Interfaccia con altri modelli

 

Input da altri modelli

 

Struttura del modello (se sotto forma di diagramma si prega di aggiungerlo al modello)

 

Gli Stati membri possono riprodurre questa tabella per notificare i dettagli dei vari sottomodelli utilizzati per creare le proiezioni relative ai gas serra


(1)  Categorie IPCC conformemente alle linee guida IPCC 2006 per gli inventari nazionali dei gas serra e alle tabelle riviste del CFR dell'UNFCCC per le relazioni di inventario

(2)  ODS — sostanze che riducono lo strato di ozono

(3)  Utilizzo di legende: per quanto concerne le condizioni di utilizzo definite negli orientamenti IPCC del 2006 per gli inventari nazionali di gas a effetto serra (capitolo 8: linee guida per l'elaborazione delle relazioni e tabelle), le legende CA (compreso altrove), NV (non verificatesi), C (confidenziale) e NP (non pertinente) possono essere utilizzate, a seconda dei casi, quando le proiezioni non producono dati ad un livello di notifica specifico (cfr. Linee guida IPCC del 2006).

L'uso della legenda NS (non stimato) è limitata alle situazioni in cui sarebbe necessario uno sforzo sproporzionato per raccogliere dati per una categoria o un gas di una categoria specifica che non sarebbero significativi in termini di livello e tendenze generali delle emissioni nazionali. In tal caso gli Stati membri devono elencare tutte le categorie e i gas delle categorie escluse per tali motivi, con una giustificazione dell'esclusione con il livello di emissioni o di assorbimenti probabile e segnalare che la categoria è «Non stimata» utilizzando la legenda «NS» nelle tabelle di notifica.

(4)  Aggiungere una riga per indicatore utilizzato nelle proiezioni

(5)  Aggiungere una riga per parametro utilizzato nelle proiezioni. Va osservato che in questo caso è incluso il termine «variabili» perché alcuni dei parametri elencati possono essere delle variabili per taluni strumenti di proiezione utilizzati, a seconda dei modelli utilizzati.

(6)  Rispondere con «Sì» o «No»

(7)  Si prega di specificare i valori diversi aggiuntivi per i parametri utilizzati nei modelli di settori diversi

(8)  Utilizzo delle legende: se del caso si possono utilizzare le legende CA (compreso altrove), NV (non verificatesi), C (confidenziale), NP (non pertinente), e NS (non stimato/non usato). Occorre utilizzare la legenda NS (non stimato) per i casi in cui è il parametro suggerito non è utilizzato come vettore né comunicato con le proiezioni degli Stati membri.

Legenda: t rappresenta il primo anno futuro che termina con 0 o 5 immediatamente successivo all'anno di riferimento.


ALLEGATO XIII

Comunicazione relativa all'uso dei proventi della vendita all'asta a norma dell'articolo 24

Tabella 1 Proventi della vendita all'asta delle quote per l'anno X – 1

1

 

Importo per l'anno X- 1

2

 

1000 euro

1000 unità della valuta nazionale, se del caso  (1)

3

A

B

C

4

Importo totale dei proventi derivanti dalla vendita all'asta delle quote

Somma di B5 + B6

Somma di C5 + C6

5

Importo dei proventi derivanti dalla vendita all'asta delle quote ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 2003/87/CE

 

 

6

Importo dei proventi derivanti dalla vendita all'asta delle quote ai sensi dell'articolo 3 quinquies , paragrafo 1 o paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE

 

 

7

Importo totale dei proventi derivanti dalla vendita all'asta delle quote di emissioni o l'equivalente in valore finanziario utilizzati per le finalità di cui all'articolo 10, paragrafo 3, e all'articolo 3 quinquies, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE

 

 

8

Importo dei proventi derivanti dalla vendita all'asta di quote utilizzate per i fini di cui all'articolo 10, paragrafo 3 della direttiva 2003/87/CE (se i dati consentono una dichiarazione separata)

 

 

9

Importo dei proventi derivanti dalla vendita all'asta di quote utilizzate per i fini di cui all'articolo 3 quinquies , paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE (se i dati consentono una dichiarazione separata)

 

 

10

Importo totale dei proventi derivanti dalla vendita all'asta o l'equivalente in valore finanziario impegnato negli anni precedenti l'anno X – 1, non utilizzato negli anni precedenti e riportato per esborso nell'anno X – 1

 

 

Note:


Tabella 2 Utilizzo dei proventi derivanti dalla vendita all'asta per finalità nazionali o dell'Unione a norma dell'articolo 3 quinquies e dell'articolo 10 della direttiva 2003/87/CE

1

Finalità dell'utilizzo dei proventi

Breve descrizione

Importo per l'anno X-1

Stato  (3)

Proventi a norma di

[barrare la colonna pertinente]  (6)

Tipo di uso  (4)

Strumento finanziario  (5)

Agenzia responsabile dell'attuazione

2

(ad esempio, programma, legge, azione o titolo del progetto)

(incluso il riferimento alla fonte Internet per una descrizione più dettagliata, se disponibile)

1000 EUR

1000 unità della valuta nazionale  (2)

Impegnato/esborsato

Articolo 3 quinquies della direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 della direttiva 2003/87/CE

Categorie di usi di cui alla direttiva 2003/87/CE

A scelta: politica di sostegno fiscale o finanziario, politica regolamentare nazionale che ricorre al sostegno finanziario, altro

(ad esempio ministero competente)

3

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Importo totale dei proventi o l'equivalente in valore finanziario utilizzato

 

Somma della colonna C

Somma della colonna D

 

 

 

 

 

 

Legenda: x = anno di riferimento

Note:


Tabella 3: Utilizzo dei proventi della vendita all'asta di quote per finalità internazionali

1

 

Quantità impegnata nell'anno X-1  (8)

Quantità esborsata nell'anno X-1  (8)

2

UTILIZZO DEI PROVENTI DELLA VENDITA ALL'ASTA DI QUOTE o l'equivalente in valore finanziario PER FINALITÀ INTERNAZIONALI  (9)

1000 EUR

1000 unità della valuta nazionale, se del caso  (7)

1000 EUR

1000 unità della valuta nazionale, se del caso  (7)

3

A

B

C

D

E

4

Importo totale utilizzato come indicato all'articolo 10, paragrafo 3, e all'articolo 3 quinquies, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE per sostenere paesi terzi che non sono paesi in via di sviluppo

 

 

 

 

5

Importo totale utilizzato come indicato all'articolo 10, paragrafo 3, e all'articolo 3 quinquies, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE per sostenere paesi terzi che sono paesi in via di sviluppo

 

 

 

 

Legenda: x = anno di riferimento

Note:


Tabella 4: Utilizzo dei proventi della vendita all'asta delle quote al fine di sostenere i paesi in via di sviluppo attraverso canali multilaterali, in applicazione dell'articolo 3 quinquies e dell'articolo 10 della direttiva 2003/87/CE  (14)  (17)

1

 

Importo per l'anno X -1

Stato  (10)

Tipo di sostegno  (16)

Strumento finanziario  (15)

Settore  (11)

2

 

1000 EUR

1000 unità della valuta nazionale  (13)

a scelta: impegno/esborso

a scelta: mitigazione, adattamento, attività trasversali, altro, informazioni non disponibili

a scelta: sovvenzione, prestito agevolato, prestito non agevolato, fondi propri, altro, informazioni non disponibili

a scelta: energia, trasporti, industria, agricoltura, silvicoltura, sistemi di approvvigionamento idrico e servizi igienici, attività trasversali, altro, informazioni non disponibili

3

Importo totale per il sostegno ai paesi in via di sviluppo attraverso canali multilaterali

 

 

 

 

 

 

4

Parte utilizzata, se del caso, attraverso fondi multilaterali

 

 

 

 

 

 

5

Fondo globale per l'efficienza energetica e le energie rinnovabili (GEEREF) (Articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/87/CE)

 

 

 

 

 

 

6

Fondo di adattamento nell'ambito dell'UNFCCC (Articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/87/CE)

 

 

 

 

 

 

7

Fondo speciale per i cambiamenti climatici (SCCF) nell'ambito dell'UNFCCC

 

 

 

 

 

 

8

Fondo verde per il clima nell'ambito dell'UNFCCC

 

 

 

 

 

 

9

Fondo per i paesi meno sviluppati

 

 

 

 

 

 

10

Fondo fiduciario per le attività complementari nell'ambito dell'UNFCCC

 

 

 

 

 

 

11

Per il sostegno multilaterale alle attività REDD+

 

 

 

 

 

 

12

Altri fondi multilaterali relative al clima (specificare)

 

 

 

 

 

 

13

Parte utilizzata, se del caso, attraverso istituzioni finanziarie multilaterali

 

 

 

 

 

 

14

Fondo mondiale per l'ambiente (Global Environment Fund)

 

 

 

 

 

 

15

Banca mondiale (12)

 

 

 

 

 

 

16

Società finanziaria internazionale (12)

 

 

 

 

 

 

17

Banca africana di sviluppo (12)

 

 

 

 

 

 

18

Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (12)

 

 

 

 

 

 

19

Banca interamericana di sviluppo

 

 

 

 

 

 

20

Altre istituzioni finanziarie multilaterali o programma di sostegno (specificare) (12)

 

 

 

 

 

 

Legenda: x = anno di riferimento

Note:


Tabella 5 Utilizzo dei proventi della vendita all'asta delle quote a norma dell'articolo 3 quinquies e dell'articolo 10 della direttiva 2003/87/CE per il sostegno bilaterale o regionale a favore dei paesi in via di sviluppo  (22)  (24)

1

Titolo del programma/del progetto

Paese/regione beneficiario

Importo per l'anno X – 1.

Stato  (18)

Tipo di sostegno  (20)

Settore  (19)

Strumento finanziario  (23)

Agenzia esecutiva

2

 

 

1000 EUR

1000 unità della valuta nazionale  (21)

selezionare: impegnato/esborsato

selezionare: mitigazione, adattamento, REDD+, attività trasversali e altro

selezionare: energia, trasporti, industria, agricoltura, silvicoltura, sistemi di approvvigionamento idrico e servizi igienici, attività trasversali, altro, informazioni non disponibili

selezionare: sovvenzione, prestito agevolato, prestito non agevolato, fondi propri, investimenti diretti in progetti, fondi di investimento, politiche di sostegno fiscale e di sostegno finanziario, altro, informazioni non disponibili

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: x = anno di riferimento

Note:


(1)  Per la conversione delle valute si deve utilizzare un tasso di cambio annuale medio per l'anno X-1 o il tasso di cambio effettivo applicato all'importo utilizzato.

x: anno di riferimento

(2)  Per la conversione delle valute si deve utilizzare un tasso di cambio annuale medio per l'anno X-1 o il tasso di cambio effettivo applicato all'importo utilizzato.

(3)  Nelle loro comunicazioni gli Stati membri devono fornire le definizioni utilizzate per «impegno» e «esborso». Se una parte dell'importo comunicato è impegnato e una parte esborsato nell'ambito di un programma/progetto specifico, è opportuno utilizzare due righe separate. Se gli Stati membri non sono in grado di distinguere gli importi impegnati ed erogati, la categoria dovrebbe essere scelta per gli importi dichiarati. Nelle varie tabelle occorre utilizzare definizioni coerenti.

(4)  Categorie menzionate all'articolo 5 quinquies, paragrafo 4, e all'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE:

finanziamento di progetti di ricerca, sviluppo e dimostrazione per ridurre le emissioni e ai fini dell'adattamento;

finanziamento delle iniziative nell'ambito del piano strategico europeo per le tecnologie energetiche e delle piattaforme tecnologiche europee;

sviluppo delle energie rinnovabili per rispettare l'impegno dell'Unione di utilizzare il 20 % di energie rinnovabili entro il 2020;

sviluppo di altre tecnologie che contribuiscono alla transizione verso un'economia a bassa intensità di carbonio sicura e sostenibile;

sviluppo di tecnologie che contribuiscono al rispetto dell'impegno dell'Unione di rafforzare l'efficienza energetica del 20 % entro il 2020;

sequestro mediante la silvicoltura nell'Unione;

cattura e stoccaggio geologico del CO2 sicuro sotto il profilo ambientale;

incentivazione della transizione verso forme di trasporto pubblico e a basse emissioni di carbonio;

finanziamento delle ricerca e dello sviluppo nel settore dell'efficienza energetica e delle tecnologie pulite;

misure destinate a rafforzare l'efficienza energetica e l'isolamento o a fornire sostegno finanziario al fine di trattare gli aspetti sociali nei nuclei familiari a basso/medio reddito;

copertura delle spese amministrative delle gestione del sistema ETS;

altre riduzioni delle emissioni di gas serra;

adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici

altri usi domestici.

Gli Stati membri devono evitare il doppio conteggio degli importi che figurano in questa tabella. Se un utilizzo specifico rientra in più tipi di utilizzo è possibile sceglierne più d'uno. Tuttavia, l'importo indicato non deve essere moltiplicato ma le righe aggiuntive peri tipi di utilizzo specifici devono contenere un rinvio ad un campo di inserimento per l'importo in questione.

(5)  Si possono selezionare varie categorie se più strumenti finanziari sono pertinenti per il programma o il progetto comunicato.

(6)  occorre riportare le informazioni in questa colonna, a meno che la comunicazione si basi sull'equivalente del valore finanziario di queste entrate.

(7)  Per la conversione delle valute si deve utilizzare un tasso di cambio annuale medio per l'anno X-1 o il tasso di cambio effettivo applicato all'importo esborsato

(8)  Nelle loro comunicazioni gli Stati membri devono fornire le definizioni utilizzate per «impegno» e «esborso». Se una parte dell'importo comunicato è impegnato e una parte esborsato nell'ambito di un programma/progetto specifico, è opportuno utilizzare due righe separate. Se gli Stati membri non sono in grado di distinguere gli importi impegnati ed erogati, dovrebbe essere scelta la categoria adeguata per gli importi dichiarati. Nelle varie tabelle occorre utilizzare definizioni coerenti.

(9)  Gli Stati membri devono evitare i doppio conteggi degli importi che figurano in questa tabella. Se un utilizzo specifico si integra in più righe, è opportuno scegliere quella più adeguata e riportare la relativa quantità una sola volta. Se del caso, si possono fornire informazioni aggiuntive per spiegare meglio la scelta di questa ripartizione.

(10)  Le informazioni sullo stato di avanzamento, devono, se possibile, essere disaggregate. Nelle loro comunicazioni gli Stati membri devono fornire le definizioni utilizzate per «impegno» e «esborso». Se gli Stati membri non sono in grado di distinguere gli importi impegnati ed erogati, dovrebbe essere scelta la categoria adeguata per gli importi dichiarati.

(11)  Si possono indicare più settori. Gli Stati membri possono indicare la ripartizione settoriale se dispongono di tali informazioni. La dicitura «informazioni non disponibili» può essere utilizzata solo se non si dispone di nessuna informazione per il rigo in questione.

(12)  In questa tabella è opportuno riportare solo i sostegni finanziari incentrati sugli aspetti climatici, come specificato dagli indicatori CAD dell'OCSE.

(13)  Per la conversione delle valute si deve utilizzare un tasso di cambio annuale medio per l'anno X-1 o il tasso di cambio effettivo applicato all'importo utilizzato

(14)  Gli Stati membri devono evitare i doppi conteggi degli importi che figurano in questa tabella. Se un utilizzo specifico si integra in più righe, è opportuno scegliere quella più adeguata e riportare la relativa quantità una sola volta. Se del caso, si possono fornire informazioni aggiuntive per spiegare meglio la scelta di questa ripartizione

(15)  Occorre scegliere lo strumento finanziario più idoneo. È possibile riportare più categorie se più strumenti finanziari riguardano il rigo in questione. La maggior parte delle sovvenzioni è concessa a istituzioni multilaterali e solo di rado si applicano altre categorie. Tuttavia sono utilizzate altre categorie per garantire la coerenza con le prescrizioni di comunicazione relative alle relazioni biennali nell'ambito dell'UNFCC. La dicitura «informazioni non disponibili» può essere utilizzata se non si dispone di nessuna informazione per il rigo in questione.

(16)  Da riportare se le informazioni sono disponibili per un fondo multilaterale o delle banche. La dicitura «informazioni non disponibili» può essere utilizzata se non si dispone di nessuna informazione per il rigo in questione.

(17)  La dicitura «informazioni non disponibili» può essere utilizzata se non si dispone di nessuna informazione per le celle in questione.

(18)  Le informazioni sullo stato devono essere riportate almeno nella tabella 3 e se possibile a livello disaggregato. Se gli Stati membri non sono in grado di distinguere tra gli importi impegnati ed esborsati, dovrebbe essere scelta la categoria adeguata per gli importi comunicati.

(19)  Si possono indicare più settori. Gli Stati membri possono indicare la ripartizione settoriale se dispongono di tali informazioni. La dicitura «informazioni non disponibili» può essere utilizzata solo se non si dispone di nessuna informazione per il rigo in questione.

(20)  In questa tabella è opportune riportare solo i sostegni finanziari incentrati sugli aspetti climatici, come specificato dagli indicatori CAD dell'OCSE.

(21)  Per la conversione delle valute si deve utilizzare un tasso di cambio annuale medio per l'anno X-1 o il tasso di cambio effettivo applicato all'importo utilizzato.

(22)  Gli Stati membri devono evitare i doppi conteggi degli importi che figurano in questa tabella. Se un utilizzo specifico si integra in più righe, è opportuno scegliere quella più adeguata e riportare la quantità adeguata una sola volta. Se del caso, si possono fornire informazioni aggiuntive per spiegare meglio la scelta di questa ripartizione..

(23)  Occorre scegliere lo strumento finanziario più idoneo. È possibile riportare più categorie se più strumenti finanziari riguardano il rigo in questione. La dicitura «informazioni non disponibili» può essere utilizzata solo se non si dispone di nessuna informazione per il rigo in questione.

(24)  La dicitura «informazioni non disponibili» può essere utilizzata solo se non si dispone di nessuna informazione per le celle in questione.


ALLEGATO XIV

Comunicazioni concernenti i crediti di progetto utilizzati ai fini della conformità con la decisione n. 406/2009/CE, a norma dell'articolo 25 del presente regolamento

1

Stato membro che trasmette la relazione

Unità trasferite al conto di adempimento della decisione sulla ripartizione degli sforzi nell'anno X-1

 

2

Tipo di informazioni

Paese di origine

ERU

CER

lCER

tCER

Altre unità  (1)

Giustificazione/spiegazione dei criteri qualitativi applicati ai crediti  (2)

 

A

 

B

C

D

E

F

G

3

Utilizzo totale dei crediti di progetto in tonnellate (= importo totale delle unità trasferite verso il conto di adempimento ESD)

 

 

 

 

 

 

 

4

Distribuzione geografica: paese di origine delle riduzioni di emissioni

è opportuno prevedere una riga per paese; le unità corrispondenti devono essere riportate nelle colonne.

 

 

 

 

 

 

 

5

Parte costituita dai crediti risultanti da tipi di progetti conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della decisione n. 406/2009/CE

 

 

 

 

 

 

 

6

Parte costituita dai crediti risultanti da tipi di progetti conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), della decisione n. 406/2009/CE

 

 

 

 

 

 

 

7

Parte costituita dai crediti risultanti da tipi di progetti conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c) e paragrafo 5, della decisione n. 406/2009/CE

 

 

 

 

 

 

 

8

Parte costituita dai crediti risultanti da tipi di progetti conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), della decisione n. 406/2009/CE

 

 

 

 

 

 

 

9

Parte costituita dai crediti risultanti da tipi di progetti conformemente all'articolo 5, paragrafo 2 e paragrafo 3, della decisione n. 406/2009/CE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Parte costituita dai crediti risultanti da tipi di progetti che non possono essere utilizzati dagli operatori nell'ambito del sistema ETS dell'UE (3)

 

 

 

 

 

 

 

Note:


(1)  Unità utilizzate conformemente all'articolo 5,paragrafo 2, della decisione n. 406/2009/CE.

(2)  Gli Stati membri includono I criteri qualitative che sono applicati ai crediti utilizzati conformemente all'articolo 5 della decisione n. 406/2009/CE.

(3)  Quando sono segnalati crediti provenienti da tipi di progetti che non possono essere utilizzati dai gestori nell'ambito del sistema ETS, occorre riportare nella colonna G una giustificazione dettagliata dell'utilizzo di questi crediti.

Legenda: x è l'anno di riferimento


ALLEGATO XV

Comunicazione relativa alle informazioni sintetiche relative ai trasferimenti effettuati a norma dell'articolo 26

Informazioni sui trasferimenti realizzati per l'anno X – 1.

Numero di trasferimenti

 

Trasferimento 1 (1)

 

Quantità di unità assegnate per le emissioni annuali (AEA)

 

Stato membro che provvede al trasferimento

 

Stato membro acquirente

 

Prezzo per AEA

 

Data dell'accordo di trasferimento

 

Anno della transazione previsto nel registro

 

Altre informazioni (programmi di «ecologizzazione»)

 

Nota:


(1)  Ripetere per ogni trasferimento avvenuto nell'anno X – 1

X indica l'anno di riferimento


ALLEGATO XVI

Tabella 1: Calendario delle revisioni complete al fine di stabilire le quote di emissioni annuali degli Stati membri a norma dell'articolo 3, paragrafi-1 o 2, della decisione n. 406/2009/CE

Attività

Descrizione dei compiti

Calendario

Prima fase della revisione

Il segretariato esegue i controlli tesi a verificare la trasparenza, la precisione, la coerenza, la completezza e la comparabilità degli inventari degli Stati membri a norma dell'articolo 29 del presente regolamento.

Dal 15 gennaio al 15 marzo

Preparazione del materiale per il team di esperti tecnici incaricati della revisione (TERT)

Il segretariato prepara e organizza il materiale per il TERT.

15 marzo - 30 aprile

Esame dei documenti

Il TERT effettua i controlli ai sensi dell'articolo 32 del presente regolamento, prepara le domande iniziali sulla base del materiale ricevuto al 15 aprile, tenendo conto di eventuali dati ritrasmessi all'UNFCCC. Il segretariato comunica le domande agli Stati membri.

15 marzo - 30 aprile

Termine ultimo per le risposte dello Stato membro alle domande iniziali

Gli Stati membri rispondono alle domande — periodo di due settimane per rispondere alle domande

Dal 21 maggio al 4 giugno

Riunioni centralizzate dei valutatori esperti

Il TERT si riunisce per discutere delle risposte degli Stati membri, individuare le questioni trasversali, garantire la coerenza dei risultati da uno Stato membro all'altro, concordare delle raccomandazioni ecc. Nel corso di questo periodo sono individuate ulteriori domande che sono comunicate agli Stati membri.

Dal 5 giugno al 29 giugno

Termine ultimo per le risposte degli Stati membri alle domande supplementari

Gli Stati membri rispondono alle domande.

Entro il 6 luglio

Preparazione delle bozze di relazione di revisione, se del caso con ulteriori quesiti da rivolgere agli Stati membri

Il TERT elabora le bozze di relazioni, ivi comprese le questioni non risolte trasmesse agli Stati membri, le bozze di raccomandazioni relative ai possibili miglioramenti che gli Stati membri potrebbero apportare ai loro inventari e, se del caso, la descrizione e la giustificazioni delle correzioni tecniche potenziali. Il segretariato trasmette le relazioni agli Stati membri.

Dal 29 giugno al 13 luglio

Termine ultimo per ricevere i commenti degli Stati membri sulla bozza di relazione di revisione

Gli Stati membri commentano le bozze di relazioni, rispondono sulle questioni ancora irrisolte e, se del caso, esprimono il loro accordo o disaccordo in relazione alle raccomandazioni del TERT.

Dal 13 luglio al 3 agosto

Termine ultimo per il completamento delle relazioni di revisione

Comunicazioni informali con gli Stati membri per il follow-up delle questioni non ancora risolte. Il TERT completa le relazioni che sono riesaminate e corrette dal segretariato.

Entro il 17 agosto

Relazioni di revisione definitive

Il segretariato trasmette le relazioni di revisione definitive alla Commissione

Entro il 17 agosto


Tabella 2: Calendario delle revisioni complete ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 525/2013/CE

Attività

Descrizione dei compiti

Calendario

Prima tappa della revisione e comunicazione dei suoi risultati agli Stati membri

Il segretariato effettua i controlli destinati a verificare la trasparenza, l'accuratezza, la coerenza, la comparabilità e la completezza degli inventari degli Stati membri ai sensi dell'articolo 29 del presente regolamento sulla base delle informazioni trasmesse entro il 15 gennaio e trasmette i risultati della prima fase della revisione agli Stati membri.

Dal 15 gennaio al 28 febbraio

Risposta ai risultati della prima fase della revisione

Gli Stati membri forniscono la loro risposta al segretariato in merito ai risultati della prima fase della revisione.

Entro il 15o marzo

Seguito dato ai risultati della prima fase della revisione e comunicazione agli Stati membri dei risultati del follow-up

Il segretariato valuta le risposte degli Stati membri ai risultati della prima fase della revisione e trasmette i risultati di questa valutazione ed altre questioni ancora non risolte agli Stati membri.

dal 15 marzo al 31 marzo

Risposta ai risultati del follow-up

Gli Stati membri trasmettono al segretariato le loro osservazioni sui risultati del follow-up e su altre questioni in sospeso.

Entro il 7o aprile

Preparazione dei documenti per la revisione del TERT

Il segretariato prepara il materiale per la revisione completa in base ai documenti trasmessi dagli Stati membri al 15 aprile.

dal 15 aprile al 25 aprile

Valutazione dei documenti

Il TERT effettua controlli ai sensi dell'articolo 32 del presente regolamento, e prepara le domande preliminari da rivolgere agli Stati membri sulla base dei documenti trasmessi al 15 aprile.

Dal 25 aprile al 13 maggio

Trasmissione delle domande preliminari

Il segretariato invia le domande preliminari agli Stati membri.

Entro il 13o maggio

Risposta

Gli Stati membri rispondono alle domande preliminari del segretariato.

dal 13 maggio al 27 maggio

Riunioni centralizzate di esperti

Il TERT si riunisce per discutere delle risposte degli Stati membri, individuare le questioni trasversali, garantire la coerenza dei risultati tra gli Stati membri, concordare sulle raccomandazioni, preparare proposte di correzioni tecniche ecc. Nel corso di questo periodo sono individuate ulteriori domande che sono comunicate agli Stati membri.

dal 28 maggio al 7 giugno

Risposta

Gli Stati membri forniscono al segretariato delle risposte alle domande e ai casi che potrebbero essere oggetto di correzioni tecniche in occasione della valutazione centralizzata.

dal 28 maggio al 7 giugno

Comunicazione delle correzioni tecniche

Il segretariato invia le proposte di correzioni tecniche agli Stati membri.

Entro l'8 giugno

Risposta

Gli Stati membri trasmettono al segretariato le proposte di correzioni tecniche.

Entro il 22 giugno,

Elaborazione delle bozze di relazione di revisione

Il TERT elabora bozze di relazione di revisione, includendovi le questioni in sospeso e le proposte di raccomandazioni e, se applicabile, dettagli e giustificazione delle bozze di correzioni tecniche.

dall'8 al 29 giugno:

Visita in loco potenziale

In casi eccezionali, qualora continuino ad esistere problemi significativi di qualità negli inventari comunicati dagli Stati membri o il TERT non sia in grado di risolvere delle questioni, potrà essere organizzata una visita ad hoc nel paese.

dal 29 giugno al 9 agosto:

Bozze di relazione di revisione

II segretariato trasmette le bozze di relazioni di revisione agli Stati membri.

Entro il 29o giugno

Osservazioni

Gli Stati membri trasmettono osservazioni in merito alle bozze di relazioni di revisione al segretariato, ivi comprese eventuali osservazioni che desiderano includere nella relazione di revisione finale.

Entro il 9o agosto

Completamento delle relazioni di revisione

Il TERT completa le relazioni di revisione. Comunicazioni informali con gli Stati membri per il follow-up di eventuali problemi non risolti. Il segretariato verifica le relazioni di revisione.

dal 9 al 23 agosto:

Trasmissione delle relazioni di revisione finali

Il segretariato trasmette le relazioni di revisione finali alla Commissione e agli Stati membri.

Entro il 30 agosto


Tabella 3: Calendario per la revisione annuale ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 525/20013

Attività

Descrizione dei compiti

Calendario

Prima fase delle revisione annuale

Prima fase della revisione e comunicazione dei risultati agli Stati membri

Il segretariato effettua i controlli destinati a verificare la trasparenza, l'accuratezza, la coerenza, la comparabilità e la completezza degli inventari degli Stati membri ai sensi dell'articolo 29 del presente regolamento sulla base delle informazioni trasmesse entro il 15 gennaio e trasmette i risultati della prima fase della revisione e i potenziali problemi importanti agli Stati membri.

15 gennaio-28 febbraio

Risposta ai risultati della prima fase della revisione

Gli Stati membri forniscono la loro risposta al segretariato in merito ai risultati della prima fase della revisione e ai potenziali problemi importanti.

Entro il 15 marzo,

Seguito dato ai risultati della prima fase della revisione e comunicazione agli Stati membri dei risultati di questo follow-up

Il segretariato valuta le risposte degli Stati membri ai risultati della prima fase della revisione, individua i problemi importanti che potrebbero dar luogo alla seconda fase della revisione annuale e trasmette i risultati di questa valutazione ed una lista dei potenziali problemi importanti agli Stati membri.

dal 15 marzo al 31 marzo

Risposta ai risultati del follow-up

Gli Stati membri trasmettono al segretariato le loro osservazioni sui potenziali problemi importanti.

Entro il 7 aprile

Revisione delle risposte degli Stati membri

Il TERT valuta le risposte degli Stati membri e individua gli Stati membri che potrebbero essere oggetto della seconda fase della revisione annuale. Gli Stati membri per i quali non sussistono potenziali problemi significativi sono avvertiti che non saranno oggetto della seconda fase ai sensi dell'articolo 35.

dal 7 aprile al 20 aprile

Problemi importanti non risolti

Il segretariato trasmette una relazione di revisione intermedia che illustra tutti i problemi importanti non risolti al termine dei controlli della prima fase agli Stati membri che sono oggetto della seconda fase della revisione annuale. Gli Stati membri che non sono oggetto della seconda fase delle revisione annuale ricevono una relazione di esame finale.

Entro il 20 aprile,

Seconda fase della revisione annuale

Preparazione dei documenti per la revisione

Il segretariato prepara i documenti per la seconda fase della revisione annuale in base ai documenti trasmessi il 15 marzo dagli Stati membri

dal 15 marzo- al 15 aprile

Seconda fase della revisione

Il TERT effettua i controlli a norma dell'articolo 32 del presente regolamento, individua e calcola le potenziali correzioni tecniche. Gli Stati membri dovrebbero essere disponibili a rispondere a delle questioni nel corso della seconda settimana della revisione.

dal 15 aprile al 28 aprile

Comunicazione di correzioni tecniche

Il segretariato trasmette le potenziali correzioni tecniche agli Stati membri.

Entro il 28 aprile

Risposta

Gli Stati membri trasmettono al segretariato osservazioni sulle potenziali correzioni tecniche.

Entro l'8°maggio

Bozze di relazioni di revisione

Il TERT elabora le bozze di relazioni di revisione, ivi comprese le bozze di raccomandazioni e la giustificazione delle potenziali correzioni tecniche.

dall'8 maggio al 31 maggio:

Comunicazione delle bozze di relazioni di revisione

Il segretariato invia le bozze di relazione di revisione agli Stati membri

Entro il 31o maggio

Risposta

Gli Stati membri trasmettono al segretariato osservazioni in merito alle bozze di relazione di revisione, comprese eventuali osservazioni che desiderano includere nell'ultima relazione di revisione.

Entro il 15o giugno

Compilazione delle relazioni di revisione

Il TERT aggiorna le bozze di relazioni di revisione e chiarisce con gli Stati membri eventuali punti rimasti in sospeso.

Il segretariato verifica e se necessario modifica le relazioni di revisione

dal 15 giugno al 25 giugno

Trasmissione delle relazioni di revisione finali

Il segretariato trasmette le relazioni di revisione finali alla Commissione e agli Stati membri.

Entro il 30o giugno


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