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Document 32014R0665

Regolamento delegato (UE) n. 665/2014 della Commissione, dell' 11 marzo 2014 , che completa il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le condizioni d'uso dell'indicazione facoltativa di qualità «prodotto di montagna»

OJ L 179, 19.6.2014, p. 23–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/665/oj

19.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 179/23


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 665/2014 DELLA COMMISSIONE

dell'11 marzo 2014

che completa il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le condizioni d'uso dell'indicazione facoltativa di qualità «prodotto di montagna»

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 31, paragrafi 3 e 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1151/2012 ha istituito un regime relativo alle indicazioni facoltative di qualità per agevolare la comunicazione nel mercato interno, da parte dei produttori, delle caratteristiche o proprietà dei prodotti agricoli che conferiscono a questi ultimi valore aggiunto. Esso stabilisce le condizioni d'uso dell'indicazione facoltativa di qualità «prodotto di montagna» e conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati recanti deroghe di tali condizioni d'uso in casi debitamente giustificati, anche per tener conto dei vincoli naturali di cui risente la produzione nelle zone di montagna. Tale regolamento conferisce inoltre alla Commissione il potere di adottare atti delegati riguardanti la definizione dei metodi di produzione e altri criteri pertinenti per l'applicazione di tale termine.

(2)

Per evitare che i consumatori siano indotti in errore, è opportuno chiarire l'uso del termine «prodotto di montagna» per i prodotti di origine animale. Per i prodotti forniti da animali, come il latte e le uova, la produzione dovrebbe avere luogo nelle zone di montagna. Per i prodotti derivanti da animali, quali le carni, gli animali dovrebbero essere allevati in zone di montagna. Poiché gli agricoltori spesso acquistano animali giovani, tali animali dovrebbero trascorrere almeno gli ultimi due terzi del loro ciclo di vita in zone di montagna.

(3)

La transumanza, compresa la transumanza tra pascoli di montagna e territori non montani, è praticata in molte zone dell'Unione per sfruttare la disponibilità stagionale dei pascoli. Essa garantisce la conservazione dei pascoli in quota che non sono adatti per il pascolo permanente e dei paesaggi tradizionali creati dall'uomo nelle aree montane. La transumanza presenta inoltre benefici ambientali diretti, riducendo ad esempio il rischio di erosione e di valanghe. Per favorire la continuazione della pratica della transumanza, dovrebbe essere inoltre consentito applicare il termine «prodotto di montagna» ai prodotti derivanti da animali transumanti che trascorrono almeno un quarto della loro vita nei pascoli di montagna.

(4)

Per assicurare che i mangimi per gli animali di allevamento provengano essenzialmente da zone di montagna è opportuno chiarire che, in linea di massima, almeno metà della loro dieta animale annuale, espressa in percentuale di materia secca, dovrebbe consistere di mangimi provenienti da zone di montagna.

(5)

Poiché i mangimi disponibili per i ruminanti nelle zone montane rappresentano oltre la metà della loro dieta annuale, tale percentuale dovrebbe essere più elevata nel loro caso.

(6)

In considerazione dei vincoli naturali e del fatto che i mangimi prodotti in zone di montagna sono principalmente destinati ai ruminanti, solo una piccola percentuale dei mangimi per suini proviene attualmente dalle zone di montagna. Per trovare il necessario equilibrio tra i due obiettivi del termine «prodotto di montagna» enunciati nel considerando 45 del regolamento (UE) n. 1151/2012 e garantire che la produzione suinicola nelle zone di montagna possa proseguire e quindi preservare il tessuto rurale, la proporzione di mangimi per suini provenienti da tali zone dovrebbe rappresentare meno della metà della dieta annuale degli animali.

(7)

Dovrebbero essere applicate restrizioni per quanto riguarda i mangimi degli animali transumanti finché si trovano nelle zone di montagna.

(8)

Poiché la transumanza si applica anche agli alveari, è necessario chiarire l'applicazione del termine «prodotto di montagna» ai prodotti dell'apicoltura. Tuttavia, poiché lo zucchero utilizzato nell'alimentazione delle api non proviene solitamente da zone di montagna, le restrizioni relative ai mangimi non dovrebbero applicarsi alle api.

(9)

Per evitare che i consumatori siano indotti in errore, il termine «prodotto di montagna» dovrebbe essere utilizzato per i prodotti di origine vegetale soltanto se le piante vengono coltivate in zone di montagna.

(10)

È opportuno consentire che i prodotti trasformati contengano, tra i loro ingredienti, materie prime come lo zucchero, il sale o le erbe aromatiche che non possono essere prodotte nelle zone di montagna, purché non rappresentino più del 50 % del peso totale degli ingredienti.

(11)

Nelle zone di montagna di alcune parti dell'Unione non vi sono sufficienti impianti di produzione di latte e di prodotti lattiero-caseari ottenuti da latte crudo, di macellazione degli animali e di sezionamento e disossamento delle carcasse, nonché di spremitura dell'olio d'oliva. I vincoli naturali pregiudicano la disponibilità di impianti di trasformazione adeguati nelle zone montane e rendono difficile e poco redditizia la trasformazione. La trasformazione effettuata altrove, in prossimità delle zone di montagna, non altera la natura dei prodotti di tale trasformazione per quanto riguarda la loro provenienza da zone di montagna. Dovrebbe pertanto essere consentito applicare il termine «prodotto di montagna» a tali prodotti quando sono trasformati al di fuori delle zone di montagna. Tenuto conto dell'ubicazione degli impianti di trasformazione in alcuni Stati membri e dell'esigenza di soddisfare le aspettative dei consumatori, le operazioni di trasformazione devono avvenire entro un raggio di 30 km dalla zona di montagna in questione.

(12)

Inoltre, affinché gli impianti di produzione di latte e prodotti lattiero-caseari esistenti possano continuare la loro attività, soltanto quelli in funzione alla data di entrata in vigore del regolamento (UE) n. 1151/2012 dovrebbero essere autorizzati ad utilizzare il termine «prodotto di montagna». Considerato che la disponibilità di tali infrastrutture nelle zone di montagna varia, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad imporre requisiti più rigorosi in materia di distanza o a eliminare del tutto questa possibilità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Prodotti di originale animale

1.   Il termine «prodotto di montagna» può essere applicato ai prodotti forniti da animali nelle zone di montagna definite all'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 e trasformati in tali zone.

2.   Il termine «prodotto di montagna» può essere applicato ai prodotti derivanti da animali allevati per almeno gli ultimi due terzi del loro ciclo di vita in tali zone di montagna, se i prodotti sono trasformati in tali zone.

3.   In deroga al paragrafo 2, il termine «prodotto di montagna» può essere applicato a prodotti derivanti da animali transumanti che sono stati allevati per almeno un quarto della loro vita in pascoli di transumanza nelle zone di montagna.

Articolo 2

Mangimi

1.   Ai fini dell'articolo 31, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, i mangimi per gli animali di allevamento sono considerati provenire essenzialmente da zone di montagna se la proporzione della dieta annuale degli animali che non può essere prodotta nelle zone di montagna, espressa in percentuale di materia secca, non supera il 50 % e, nel caso dei ruminanti, il 40 %.

2.   In deroga al paragrafo 1, per quanto riguarda i suini, la proporzione di mangimi che non possono essere prodotti nelle zone di montagna, espressa in percentuale di materia secca, non deve rappresentare oltre il 75 % della dieta annuale degli animali.

3.   Il paragrafo 1 non si applica ai mangimi per gli animali transumanti di cui all'articolo 1, paragrafo 3, quando sono allevati al di fuori delle zone di montagna.

Articolo 3

Prodotti dell'apicoltura

1.   Il termine «prodotto di montagna» può essere applicato ai prodotti dell'apicoltura se le api hanno raccolto il nettare e il polline esclusivamente nelle zone di montagna.

2.   In deroga all'articolo 31, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, lo zucchero utilizzato nell'alimentazione delle api non deve obbligatoriamente provenire da zone di montagna.

Articolo 4

Prodotti di originale vegetale

In deroga all'articolo 31, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, il termine «prodotto di montagna» può essere applicato ai prodotti di origine vegetale unicamente se le piante sono coltivate nelle zone di montagna definite all'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Articolo 5

Ingredienti

Se utilizzati nei prodotti di cui agli articoli 1 e 4, i seguenti ingredienti possono provenire da zone al di fuori delle zone di montagna, purché non rappresentino più del 50 % del peso totale degli ingredienti:

a)

prodotti non compresi nell'allegato I del trattato;

b)

erbe, spezie e zucchero.

Articolo 6

Operazioni di trasformazione al di fuori delle zone di montagna

1.   In deroga all'articolo 31, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012 e all'articolo 1, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento, le seguenti operazioni di trasformazione possono avere luogo al di fuori delle zone di montagna, purché la distanza dalla zona di montagna in questione non sia superiore a 30 km:

a)

operazioni di trasformazione per la produzione di latte e prodotti lattiero-caseari in impianti di trasformazione in funzione il 3 gennaio 2013;

b)

macellazione di animali e sezionamento e disossamento delle carcasse;

c)

spremitura dell'olio di oliva.

2.   Per quanto riguarda i prodotti trasformati sul loro territorio, gli Stati membri possono decidere che la deroga di cui al paragrafo 1, lettera a) non si applica, oppure che gli impianti di trasformazione debbano essere situati entro una distanza, da precisare, di meno di 30 km dalla zona di montagna in questione.

Articolo 7

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.


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