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Document 32014R0497

Regolamento (UE) n. 497/2014 della Commissione, del 14 maggio 2014 , che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda l'uso dell'advantame come edulcorante Testo rilevante ai fini del SEE

OJ L 143, 15.5.2014, p. 6–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/497/oj

15.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 143/6


REGOLAMENTO (UE) N. 497/2014 DELLA COMMISSIONE

del 14 maggio 2014

che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda l'uso dell'advantame come edulcorante

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3, e l'articolo 14,

visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene un elenco dell'Unione degli additivi alimentari autorizzati negli alimenti e ne specifica le condizioni d'uso.

(2)

Il regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione (3) stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008.

(3)

Tali elenchi possono essere aggiornati conformemente alla procedura uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008, che può essere avviata su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda.

(4)

Nel maggio 2010 è stata presentata una domanda di autorizzazione all'uso dell'advantame come edulcorante in varie categorie di alimenti. La domanda è stata successivamente resa accessibile agli Stati membri conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1331/2008.

(5)

L'uso dell'advantame come edulcorante intensivo in vari prodotti alimentari e prodotti da tavola è necessario da un punto di vista tecnologico per sostituire gli zuccheri calorici (saccarosio, glucosio, fruttosio ecc.), consentendo in tal modo la riduzione del valore energetico di tali prodotti alimentari. L'aggiunta dell'advantame come edulcorante alle categorie di alimenti, per la cui produzione è autorizzato l'uso di edulcoranti intensivi conformemente all'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008, consentirà una maggiore flessibilità nella formulazione di alimenti a ridotto valore energetico, con un profilo organolettico simile al prodotto equivalente a pieno valore energetico. Le qualità aromatizzanti e dolcificanti dell'advantame, abbinate ad un'adeguata stabilità, fanno si che tale sostanza costituisca un'alternativa agli edulcoranti intensivi già autorizzati, che offrono ai consumatori e all'industria alimentare la possibilità di scegliere tra una maggiore varietà di edulcoranti e di ridurre in tal modo l'assunzione di ogni singolo edulcorante.

(6)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha valutato la sicurezza dell'advantame usato come additivo alimentare e ha espresso il suo parere il 31 luglio 2013 (4). Essa ha stabilito per l'advantame una dose giornaliera ammissibile (DGA) di 5 mg/kg di peso corporeo al giorno. Secondo stime prudenti, ai livelli d'impiego proposti l'esposizione all'advantame di adulti e bambini con un elevato livello di consumo è inferiore alla DGA. Dopo aver esaminato tutti i dati sulla stabilità, sui prodotti di degradazione, sulla tossicità e sull'esposizione, l'Autorità ha concluso che l'advantame non presenta problemi di sicurezza per gli usi proposti come edulcorante e alle dosi consigliate.

(7)

Pertanto, è opportuno autorizzare l'uso dell'advantame come edulcorante nelle categorie alimentari di cui all'allegato I del presente regolamento e assegnare il numero E 964 a tale additivo alimentare.

(8)

È auspicabile includere le specifiche relative all'advantame nel regolamento (UE) n. 231/2012 quando tale sostanza viene inserita per la prima volta nell'elenco UE degli additivi alimentari di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008.

(9)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1333/2008 e il regolamento (UE) n. 231/2012.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

L'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.

(2)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1.

(3)  Regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 83 del 22.3.2012, pag. 1).

(4)  The EFSA Journal 2013; 11(7):3301.


ALLEGATO I

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è così modificato:

1)

nella parte B, tabella 2 «Edulcoranti», dopo le specifiche relative all'additivo alimentare E 968 Eritritolo è inserita la voce seguente:

«E 969

Advantame»

2)

nella parte E sono inserite, in ordine numerico nelle categorie alimentari a cui si riferiscono, le seguenti voci relative all'E 969:

PARTE E: ADDITIVI ALIMENTARI AUTORIZZATI E CONDIZIONI DEL LORO USO NELLE CATEGORIE ALIMENTARI

Numero della categoria

Numero E

Denominazione

Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)

Note

Restrizioni/eccezioni

01.4

Prodotti aromatizzati a base di latte fermentato, compresi i prodotti trattati termicamente

 

«E 969

Advantame

10

 

Solo prodotti a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti»

03

Gelati

 

«E 969

Advantame

10

 

Solo prodotti a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti»

04.2.2

Ortofrutticoli sottaceto, sott'olio o in salamoia

 

«E 969

Advantame

3

 

Solo conserve agrodolci di frutta e ortaggi»

04.2.3

Ortofrutticoli in recipienti

 

«E 969

Advantame

10

 

Solo frutta a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti»

4.2.4.1

Preparazioni di frutta e ortaggi, tranne la composta

 

«E 969

Advantame

10

 

Solo prodotti a ridotto valore energetico»

04.2.5.1

Confettura extra e gelatina extra, quali definite dalla direttiva 2001/113/CE

 

«E 969

Advantame

10

 

Solo confetture, gelatine e marmellate a ridotto valore energetico»

04.2.5.2

Confetture, gelatine e marmellate di frutta e crema di marroni, quali definite dalla direttiva 2001/113/CE

 

«E 969

Advantame

10

 

Solo confetture, gelatine e marmellate a ridotto valore energetico»

04.2.5.3

Altre creme da spalmare analoghe a base di frutta e ortaggi

 

«E 969

Advantame

10

 

Solo prodotti da spalmare a base di frutta essiccata, a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti»

05.1

Prodotti di cacao e di cioccolato di cui alla direttiva 2000/36/CE

 

«E 969

Advantame

20

 

Solo prodotti a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti»

05.2

Altri prodotti di confetteria, compresi i microconfetti per rinfrescare l'alito

 

«E 969

Advantame

20

 

Solo prodotti a base di cacao o di frutta essiccata a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti

 

E 969

Advantame

10

 

Solo pasta da spalmare a base di cacao, di latte, di frutta essiccata o di grassi, a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti

 

E 969

Advantame

20

 

Solo prodotti della confetteria a base di amido a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti

 

E 969

Advantame

10

 

Solo prodotti della confetteria senza zuccheri aggiunti

 

E 969

Advantame

60

 

Solo microconfetti per rinfrescare l'alito senza zuccheri aggiunti

 

E 969

Advantame

20

 

Solo compresse rinfrescanti per la gola fortemente aromatizzate senza zuccheri aggiunti»

05.3

Gomme da masticare (chewing-gum)

 

«E 969

Advantame

200

 

Solo con zuccheri aggiunti o polioli, come esaltatore di sapidità

 

E 969

Advantame

400

 

Solo senza zuccheri aggiunti»

05.4

Decorazioni, rivestimenti e ripieni, tranne i ripieni a base di frutta di cui alla categoria 4.2.4

 

«E 969

Advantame

20

 

Solo prodotti della confetteria a base di amido a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti

 

E 969

Advantame

10

 

Solo prodotti della confetteria senza zuccheri aggiunti

 

E 969

Advantame

20

 

Solo prodotti a base di cacao o di frutta secca a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti

 

E 969

Advantame

4

 

Solo salse»

06.3

Cereali da colazione

 

«E 969

Advantame

10

 

Solo cereali da colazione con un tenore di fibre superiore al 15 % e contenenti almeno il 20 % di crusca, a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti»

07.2

Prodotti da forno fini

 

«E 969

Advantame

10

 

Solo essoblaten — carta di riso commestibile

 

E 969

Advantame

17

 

Solo prodotti da forno fini per speciali usi nutrizionali»

09.2.

Pesce e prodotti della pesca trasformati, compresi molluschi e crostacei

 

«E 969

Advantame

3

 

Solo conserve e semiconserve agrodolci di pesce e marinate di pesce, crostacei e molluschi»

11.4.1

Edulcoranti da tavola in forma liquida

 

«E 969

Advantame

quantum satis»

 

 

11.4.2

Edulcoranti da tavola in polvere

 

«E 969

Advantame

quantum satis»

 

 

11.4.3

Edulcoranti da tavola sotto forma di compresse

 

«E 969

Advantame

quantum satis»

 

 

12.4

Senape

 

«E 969

Advantame

 

 

12.5

Zuppe, minestre e brodi

 

«E 969

Advantame

2

 

Solo zuppe e minestre a ridotto valore energetico»

12.6

Salse

 

«E 969

Advantame

 

 

12.7

Insalate e pasta da spalmare a base di aromi

 

«E 969

Advantame

4

 

Solo Feinkostsalat»

13.2

Alimenti dietetici destinati a fini medici speciali, quali definiti dalla direttiva 1999/21/CE (tranne i prodotti compresi nella categoria alimentare 13.1.5)

 

«E 960

Advantame

10»

 

 

13.3

Alimenti dietetici contro l'aumento di peso, che sostituiscono l'alimentazione quotidiana o un pasto (l'intera alimentazione quotidiana o parte di essa)

 

«E 960

Advantame

 

 

14.1.3

Nettari di frutta, quali definiti dalla direttiva 2001/112/CE, e nettari di ortaggi e prodotti analoghi

 

«E 969

Advantame

6

 

Solo prodotti a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti»

14.1.4

Bevande aromatizzate

 

«E 969

Advantame

6

 

Solo prodotti a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti»

14.2.1

Birra e bevande a base di malto

 

«E 969

Advantame

6

 

Solo birre analcoliche o con contenuto alcolico non superiore a 1,2 % vol.; bière de table/Tafelbier/table beer (contenuto di mosto di malto inferiore al 6 %), tranne Obergäriges Einfachbier; birre con acidità minima pari a 30 milliequivalenti espressa in NaOH; birre scure o di tipo oud bruin

 

E 969

Advantame

0,5

 

Solo birra a ridotto valore energetico»

14.2.3

Sidro e sidro di pere

 

«E 969

Advantame

 

 

14.2.8

Altre bevande alcoliche, comprese bevande spiritose con grado alcolico inferiore al 15 % e miscele di bevande alcoliche e analcoliche

 

«E 969

Advantame

 

 

15.1

Snack a base di patate, cereali, farina o amido

 

«E 969

Advantame

 

 

15.2

Frutta a guscio trasformata

 

«E 969

Advantame

 

 

16.

Dessert, tranne i prodotti compresi nelle categorie 1, 3 e 4

 

«E 969

Advantame

10

 

Solo prodotti a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti»

17,1

Integratori alimentari in forma solida, comprese capsule, compresse e pastiglie simili

 

«E 969

Advantame

20»

 

 

17,2

Integratori alimentari in forma liquida

 

«E 969

Advantame

 

 

17.3

Integratori alimentari sotto forma di sciroppo o di pastiglie da masticare

 

«E 969

Advantame

55»

 

 


ALLEGATO II

Nell'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012, dopo le specifiche relative all'additivo alimentare E 968 è inserita la voce seguente:

«E 969 ADVANTAME

Sinonimi

 

Definizione

L'advantame (ANS 9801) è ottenuto mediante sintesi chimica in un processo in tre fasi; fabbricazione del principale prodotto intermedio, 3-idrossi- 4-metossicinnamaldeide (HMCA), seguita dall'idrogenazione per sintetizzare la 3- (3-idrossi- 4-metossifenil) propionaldeide (HMPA). Nella fase finale, la soluzione metanolica HMPA (filtrato) è combinata con l'aspartame per formare l'immina che con l'idrogenazione selettiva forma l'advantame. La soluzione può essere cristallizzata e i cristalli grezzi sono lavati. Il prodotto è recristalizzato e i cristalli sono separati, lavati e asciugati.

N. CAS

714229-20-6

Denominazione chimica

N- [N- [3- (3-idrossi- 4-metossifenil) propil] -α-aspartil] -L-fenilalanina 1-metil estere, monoidrato (IUPAC);

L-fenilalanina, N- [3- (3-idrossi- 4-metossifenil) propil] -l-alfa-aspartil-, 2-metil estere, monoidrato (CA)

Formula molecolare

C24H30N2O7·H2O

Peso molecolare

476,52 g/mol (monoidrato)

Tenore

Pari o superiore al 97,0 % e pari o inferiore al 102,0 % su base anidra

Descrizione

Polvere di colore bianco-giallastra

Identificazione

 

Punto di fusione

101,5 °C

Purezza

 

N- [N- [3- (3-idrossi- 4-metossifenil) propil-α-aspartil] -L-fenilalanina (ANS 9801-acido)

Pari o inferiore all'1,0 %

Totale altre sostanze collegate

Pari o inferiore all'1,5 %

Solventi residui

Isopropilacetato: Pari o inferiore a 2 000 mg/kg

Acetato di metile: Pari o inferiore a 500 mg/kg

Metanolo: Pari o inferiore a 500 mg/kg

2-propanolo: Pari o inferiore a 500 mg/kg

Acqua

Pari o inferiore al 5,0 % (metodo Karl Fischer)

Residuo alla calcinazione

Pari o inferiore allo 0,2 %

Arsenico

Pari o inferiore a 2 mg/kg

Piombo

Pari o inferiore a 1 mg/kg

Palladio

Pari o inferiore a 5,3 mg/kg

Platino

Pari o inferiore a 1,7 mg/kg»


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