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Document 32014R0497
Commission Regulation (EU) No 497/2014 of 14 May 2014 amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council and the Annex to Commission Regulation (EU) No 231/2012 as regards the use of Advantame as a sweetener Text with EEA relevance
Regolamento (UE) n. 497/2014 della Commissione, del 14 maggio 2014 , che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda l'uso dell'advantame come edulcorante Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento (UE) n. 497/2014 della Commissione, del 14 maggio 2014 , che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda l'uso dell'advantame come edulcorante Testo rilevante ai fini del SEE
OJ L 143, 15.5.2014, p. 6–13
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
15.5.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 143/6 |
REGOLAMENTO (UE) N. 497/2014 DELLA COMMISSIONE
del 14 maggio 2014
che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda l'uso dell'advantame come edulcorante
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3, e l'articolo 14,
visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) |
L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene un elenco dell'Unione degli additivi alimentari autorizzati negli alimenti e ne specifica le condizioni d'uso. |
(2) |
Il regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione (3) stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008. |
(3) |
Tali elenchi possono essere aggiornati conformemente alla procedura uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008, che può essere avviata su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda. |
(4) |
Nel maggio 2010 è stata presentata una domanda di autorizzazione all'uso dell'advantame come edulcorante in varie categorie di alimenti. La domanda è stata successivamente resa accessibile agli Stati membri conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1331/2008. |
(5) |
L'uso dell'advantame come edulcorante intensivo in vari prodotti alimentari e prodotti da tavola è necessario da un punto di vista tecnologico per sostituire gli zuccheri calorici (saccarosio, glucosio, fruttosio ecc.), consentendo in tal modo la riduzione del valore energetico di tali prodotti alimentari. L'aggiunta dell'advantame come edulcorante alle categorie di alimenti, per la cui produzione è autorizzato l'uso di edulcoranti intensivi conformemente all'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008, consentirà una maggiore flessibilità nella formulazione di alimenti a ridotto valore energetico, con un profilo organolettico simile al prodotto equivalente a pieno valore energetico. Le qualità aromatizzanti e dolcificanti dell'advantame, abbinate ad un'adeguata stabilità, fanno si che tale sostanza costituisca un'alternativa agli edulcoranti intensivi già autorizzati, che offrono ai consumatori e all'industria alimentare la possibilità di scegliere tra una maggiore varietà di edulcoranti e di ridurre in tal modo l'assunzione di ogni singolo edulcorante. |
(6) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha valutato la sicurezza dell'advantame usato come additivo alimentare e ha espresso il suo parere il 31 luglio 2013 (4). Essa ha stabilito per l'advantame una dose giornaliera ammissibile (DGA) di 5 mg/kg di peso corporeo al giorno. Secondo stime prudenti, ai livelli d'impiego proposti l'esposizione all'advantame di adulti e bambini con un elevato livello di consumo è inferiore alla DGA. Dopo aver esaminato tutti i dati sulla stabilità, sui prodotti di degradazione, sulla tossicità e sull'esposizione, l'Autorità ha concluso che l'advantame non presenta problemi di sicurezza per gli usi proposti come edulcorante e alle dosi consigliate. |
(7) |
Pertanto, è opportuno autorizzare l'uso dell'advantame come edulcorante nelle categorie alimentari di cui all'allegato I del presente regolamento e assegnare il numero E 964 a tale additivo alimentare. |
(8) |
È auspicabile includere le specifiche relative all'advantame nel regolamento (UE) n. 231/2012 quando tale sostanza viene inserita per la prima volta nell'elenco UE degli additivi alimentari di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008. |
(9) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1333/2008 e il regolamento (UE) n. 231/2012. |
(10) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.
Articolo 2
L'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.
(2) GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1.
(3) Regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 83 del 22.3.2012, pag. 1).
(4) The EFSA Journal 2013; 11(7):3301.
ALLEGATO I
L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è così modificato:
1) |
nella parte B, tabella 2 «Edulcoranti», dopo le specifiche relative all'additivo alimentare E 968 Eritritolo è inserita la voce seguente:
|
2) |
nella parte E sono inserite, in ordine numerico nelle categorie alimentari a cui si riferiscono, le seguenti voci relative all'E 969: PARTE E: ADDITIVI ALIMENTARI AUTORIZZATI E CONDIZIONI DEL LORO USO NELLE CATEGORIE ALIMENTARI
|
ALLEGATO II
Nell'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012, dopo le specifiche relative all'additivo alimentare E 968 è inserita la voce seguente:
«E 969 ADVANTAME
Sinonimi |
|
Definizione |
L'advantame (ANS 9801) è ottenuto mediante sintesi chimica in un processo in tre fasi; fabbricazione del principale prodotto intermedio, 3-idrossi- 4-metossicinnamaldeide (HMCA), seguita dall'idrogenazione per sintetizzare la 3- (3-idrossi- 4-metossifenil) propionaldeide (HMPA). Nella fase finale, la soluzione metanolica HMPA (filtrato) è combinata con l'aspartame per formare l'immina che con l'idrogenazione selettiva forma l'advantame. La soluzione può essere cristallizzata e i cristalli grezzi sono lavati. Il prodotto è recristalizzato e i cristalli sono separati, lavati e asciugati. |
N. CAS |
714229-20-6 |
Denominazione chimica |
N- [N- [3- (3-idrossi- 4-metossifenil) propil] -α-aspartil] -L-fenilalanina 1-metil estere, monoidrato (IUPAC); L-fenilalanina, N- [3- (3-idrossi- 4-metossifenil) propil] -l-alfa-aspartil-, 2-metil estere, monoidrato (CA) |
Formula molecolare |
C24H30N2O7·H2O |
Peso molecolare |
476,52 g/mol (monoidrato) |
Tenore |
Pari o superiore al 97,0 % e pari o inferiore al 102,0 % su base anidra |
Descrizione |
Polvere di colore bianco-giallastra |
Identificazione |
|
Punto di fusione |
101,5 °C |
Purezza |
|
N- [N- [3- (3-idrossi- 4-metossifenil) propil-α-aspartil] -L-fenilalanina (ANS 9801-acido) |
Pari o inferiore all'1,0 % |
Totale altre sostanze collegate |
Pari o inferiore all'1,5 % |
Solventi residui |
Isopropilacetato: Pari o inferiore a 2 000 mg/kg Acetato di metile: Pari o inferiore a 500 mg/kg Metanolo: Pari o inferiore a 500 mg/kg 2-propanolo: Pari o inferiore a 500 mg/kg |
Acqua |
Pari o inferiore al 5,0 % (metodo Karl Fischer) |
Residuo alla calcinazione |
Pari o inferiore allo 0,2 % |
Arsenico |
Pari o inferiore a 2 mg/kg |
Piombo |
Pari o inferiore a 1 mg/kg |
Palladio |
Pari o inferiore a 5,3 mg/kg |
Platino |
Pari o inferiore a 1,7 mg/kg» |