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Document 32014R0410

Regolamento di esecuzione (UE) n. 410/2014 della Commissione, del 23 aprile 2014 , recante modifica al regolamento di esecuzione (UE) n. 293/2012 della Commissione relativo al monitoraggio delle emissioni di CO 2 da veicoli commerciali leggeri nuovi omologati con un sistema a più fasi Testo rilevante ai fini del SEE

OJ L 121, 24.4.2014, p. 21–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/02/2021; abrog. impl. da 32021R0392

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/410/oj

24.4.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 121/21


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 410/2014 DELLA COMMISSIONE

del 23 aprile 2014

recante modifica al regolamento di esecuzione (UE) n. 293/2012 della Commissione relativo al monitoraggio delle emissioni di CO2 da veicoli commerciali leggeri nuovi omologati con un sistema a più fasi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni dei veicoli commerciali leggeri nuovi nell'ambito dell'approccio integrato dell'Unione finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 9, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato XII del regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione (2) stabilisce un nuovo metodo per la determinazione delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante dei veicoli di categoria N1 omologati con un sistema a più fasi (in appresso, «veicoli omologati in più fasi»). Il nuovo metodo sarà applicato a partire dal 1o gennaio 2014, ma già dal 1o gennaio 2013 può essere applicato su base volontaria.

(2)

L'allegato II, parte B, punto 7, del regolamento (UE) n. 510/2011 stabilisce che le emissioni specifiche di CO2 dei veicoli completati siano attribuite al costruttore del veicolo base. Ciò richiede che i veicoli completati siano riconoscibili durante la procedura di monitoraggio e che il costruttore del veicolo base possa essere identificato. Ciò richiede inoltre che alcuni dati relativi al veicolo base siano determinati a norma della nuova metodologia di cui all'allegato XII del regolamento (CE) n. 692/2008.

(3)

I costruttori dei veicoli base possono verificare, in conformità con l'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 510/2011, i dati relativi ai veicoli omologati in più fasi sulla base dei quali sono calcolati i loro obiettivi per le emissioni specifiche di CO2. È pertanto opportuno stabilire norme dettagliate riguardanti lo scambio dei dati pertinenti tra i costruttori e la Commissione.

(4)

A causa delle specificità e delle diverse tipologie dei sistemi nazionali di immatricolazione dei veicoli, gli Stati membri potrebbero tuttavia non essere in grado di fornire tutti i dati utili per il monitoraggio dei veicoli omologati in più fasi, indicati in modo dettagliato all'allegato II del regolamento (UE) n. 510/2011. Di conseguenza, al fine di determinare l'obiettivo preliminare per le emissioni specifiche, la Commissione deve aver la possibilità di prendere in considerazione i dati forniti dai costruttori all'interno del processo di verifica ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 510/2011.

(5)

I costruttori, pertanto, forniscono alla Commissione e all'Agenzia europea dell'ambiente (AEA) i numeri di identificazione dei veicoli (VIN) da essi assegnati ai veicoli commerciali leggeri venduti nel precedente anno civile o per i quali una garanzia è stata rilasciata in quell'anno. I costruttori devono inoltre avere la possibilità di fornire alla Commissione i dati dettagliati relativi a tali veicoli. Al fine di poterli tenere in considerazione per il calcolo degli obiettivi provvisori, i fabbricanti devono fornire i propri dati alla Commissione e all'AEA contestualmente alla presentazione dei dati annuali da parte degli Stati membri.

(6)

La Commissione dovrebbe elaborare un insieme di dati provvisori per il calcolo degli obiettivi preliminari confrontando i dati dettagliati forniti dagli Stati membri con quelli forniti dai produttori, basati sui VIN. L'insieme di dati provvisori da notificare al costruttore dovrebbe comprendere i VIN relativi alle informazioni registrate per le quali le due serie di dati possono essere confrontate e corrispondono. Se necessario, l'insieme di dati provvisori dovrebbe comprendere anche le informazioni registrate per le quali i VIN forniti dagli Stati membri non corrispondono ai VIN forniti dal costruttore. In tal caso, le informazioni registrate dovrebbero essere trasmesse al costruttore senza i VIN. L'insieme di dati provvisori, esclusi i VIN, dovrebbe essere reso pubblico in conformità con l'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 510/2011.

(7)

Per garantire una piena corrispondenza tra gli obblighi stabiliti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 293/2012 della Commissione (3) e quelli applicabili alle autovetture stabiliti nel regolamento (UE) n. 1014/2010 della Commissione (4), è opportuno adattare gli obblighi relativi alla notifica di errori da parte dei costruttori conformemente alle disposizioni di tale regolamento.

(8)

Occorre modificare opportunamente il regolamento di esecuzione (UE) n. 293/2012.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato sui cambiamenti climatici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 293/2012 è così modificato:

1)

all'articolo 2, il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3)

“dati dettagliati risultanti dal monitoraggio”: i dati dettagliati di cui all'allegato II, parte C, sezione 2, del regolamento (UE) n. 510/2011, ripartiti in base a costruttore e serie di veicoli per tipo, variante e versione, oppure, se pertinente, in base al singolo veicolo quale definito dal suo numero di identificazione.»;

2)

l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

Veicoli non coperti da omologazione CE

Se i veicoli commerciali leggeri sono soggetti a omologazione nazionale di piccole serie, in conformità con l'articolo 23 della direttiva 2007/46/CE, o a omologazioni individuali, in conformità con l'articolo 24 della stessa direttiva, gli Stati membri comunicano alla Commissione il numero di veicoli di questo tipo immatricolati rispettivamente nel proprio territorio.

Quando completa i dati dettagliati risultanti dal monitoraggio l'autorità competente riporta, nel formato di cui all'allegato II, parte C, del regolamento (UE) n. 510/2011, il nome del costruttore nella colonna “Nome costruttore — Denominazione registro nazionale”, nonché uno dei seguenti dati nella colonna “Nome costruttore — Denominazione standard UE”:

a)

“AA-IVA”, per la comunicazione di tipi di veicoli omologati individualmente;

b)

“AA-NSS”, per la comunicazione di tipi di veicoli omologati a livello nazionale in piccole serie.»;

3)

l'articolo 10 è così modificato:

a)

al paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma:

«Se i dati sono trasmessi in conformità con il paragrafo 3 del presente articolo, alla persona di contatto indicata dal costruttore viene anche riconosciuto il diritto di caricare i dati dettagliati nel Data Repository, il sistema online gestito dall'Agenzia europea dell'ambiente.»;

b)

sono aggiunti i seguenti paragrafi 3 e 4:

«3.   Ai fini della verifica dei dati provvisori, i costruttori presentano alla Commissione, entro e non oltre il 28 febbraio di ogni anno, i numeri di identificazione dei veicoli commerciali leggeri (completi, completati o incompleti) da loro venduti nell'Unione, o per i quali hanno rilasciato una garanzia, nel corso dell'anno civile precedente. I costruttori possono contemporaneamente fornire alla Commissione i dati dettagliati di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 510/2011 relativi a tali veicoli.

I dati sono inviati mediante trasferimento elettronico al Data Repository gestito dall'Agenzia europea dell'ambiente.

4.   Qualora i costruttori non presentino i numeri di verifica dei veicoli e i dati dettagliati di cui al paragrafo 3, l'obiettivo provvisorio per le emissioni specifiche è calcolato sulla base dei dati dettagliati forniti dagli Stati membri.»;

4)

sono inseriti i seguenti articoli 10 bis e 10 ter:

«Articolo 10 bis

Notifica degli errori da parte dei costruttori

1.   I costruttori che notifichino errori in conformità con l'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 510/2011, si avvalgono dell'insieme di dati provvisori notificato dalla Commissione a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, come base della loro notifica.

La notifica dell'errore include tutti gli insiemi di dati relativi alle immatricolazioni di veicoli delle quali è responsabile il costruttore. Nel caso dei veicoli completati, il costruttore responsabile è il costruttore responsabile dell'omologazione CE del veicolo base.

L'errore è indicato da una voce distinta nell'insieme di dati relativo a ciascuna versione, dal titolo “Osservazioni del costruttore”, in cui si indica uno dei seguenti codici:

a)

Codice A, se le informazioni registrate sono state modificate dal costruttore;

b)

Codice B, se il veicolo non è identificabile;

c)

Codice C, se il veicolo non rientra nell'ambito d'applicazione del regolamento (UE) n. 510/2011 o se è fuori produzione;

d)

Codice D, se il costruttore al quale è stato attribuito un registro specifico è il costruttore del veicolo completato ma non del veicolo base incompleto.

Ai fini della lettera b), un veicolo è definito quale non identificabile se il costruttore non è in grado di identificarlo sulla base del numero di identificazione fornito dallo Stato membro, o se le informazioni registrate non contengono tale numero e il veicolo non può essere altrimenti identificato.

Ai fini della lettera d), il costruttore del veicolo finale deve indicare anche il nome del costruttore del veicolo base attraverso una voce separata dal titolo “Note del costruttore”.

2.   Qualora un costruttore non abbia notificato errori alla Commissione in conformità con il paragrafo 1, o nel caso in cui la notifica sia stata presentata successivamente alla scadenza del termine di tre mesi di cui all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 510/2011, i dati provvisori notificati in conformità con l'articolo 8, paragrafo 4, del medesimo regolamento sono considerati definitivi.

3.   Qualora includa il numero di identificazione del veicolo, la notifica di errori di cui al paragrafo 1 è trasmessa al Data Repository citato all'articolo 10, paragrafo 3, mentre negli altri casi la notifica è presentata su supporto elettronico non cancellabile contrassegnato “Notification of errorCO 2 from vans” (“Notifica di errore — CO2 da veicoli commerciali leggeri”) e inviata per posta elettronica al seguente indirizzo:

Commissione europea

Segretariato generale

1049 Bruxelles/Brussel

BELGQUE/BELGIË

Una copia elettronica della comunicazione è inviata per conoscenza ai seguenti indirizzi elettronici:

EC-CO2-LDV-IMPLEMENTATION@ec.europa.eu

e

CO2-monitoring@eea.europa.eu

Articolo 10 ter

Preparazione dei dati provvisori

1.   Se i costruttori presentano dati alla Commissione in conformità con l'articolo 10, paragrafo 3, l'insieme di dati provvisori da notificare al costruttore comprende:

a)

le informazioni registrate che includono i numeri di identificazione dei veicoli nei casi in cui i numeri di identificazione presentati dal costruttore in conformità con l'articolo 10, paragrafo 3, corrispondano a quelli presentati dagli Stati membri come indicato all'allegato II, parte C, sezione 2, del regolamento (UE) n. 510/2011;

b)

le informazioni registrate che possono essere attribuite al costruttore, escludendo i numeri di identificazione dei veicoli nei casi in cui i numeri di identificazione forniti dagli Stati membri non corrispondano a quelli trasmessi dai costruttori.

L'insieme di dati provvisori elaborato includendo le informazioni registrate di cui ai punti a) e b) è notificato ai fabbricanti, in conformità con l'articolo 8, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (UE) n. 510/2011.

Il registro centralizzato dei dati di cui all'articolo 8, paragrafo 4, primo comma, non comprende dati relativi ai numeri di identificazione del veicolo.

2.   Il trattamento dei numeri di identificazione dei veicoli non comprende il trattamento di eventuali dati personali che possano essere collegati a tali numeri o di qualsiasi altro dato che permetta di collegare i numeri di identificazione del veicoli ai dati personali.»;

5)

l'allegato I è sostituito dal testo riportato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 145 del 31.5.2011, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione, del 18 luglio 2008, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo (GU L 199 del 28.7.2008, pag. 1).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 293/2012 della Commissione, del 3 aprile 2012, relativo al monitoraggio e alla comunicazione dei dati relativi all'immatricolazione di nuovi veicoli commerciali leggeri ai sensi del regolamento (EU) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 98 del 4.4.2012, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) n. 1014/2010 della Commissione, del 10 novembre 2010, relativo al monitoraggio e alla comunicazione dei dati relativi all'immatricolazione delle autovetture nuove ai sensi del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 293 dell'11.11.2010, pag. 15).


ALLEGATO

«ALLEGATO I

FONTI DI DATI

Parametro

Certificato di conformità (direttiva 2007/46/CE, allegato IX, parte I, modello B)

Documentazione relativa all'omologazione (direttiva 2007/46/CE)

Costruttore (veicoli completi)

Punto 0.5

Allegato III, parte I, punto 0.5

Costruttore del veicolo di base (veicoli omologati in più fasi)

Punto 0.5.1

Allegato VI, sezione I, punto 0.5

Numero di omologazione

Punto 0.10(b)

Parte introduttiva dell'allegato VI

Tipo

Punto 0.2

Allegato III, parte I, punto 0.2

Variante

Punto 0.2

Allegato III, parte I o II oppure allegato VIII, sezione 3

Versione

Punto 0.2

Allegato III, parte I o II oppure allegato VIII, sezione 3

Marca

Punto 0.1

Allegato III, parte I, punto 0.1

Categoria del veicolo omologato

Punto 0.4

Allegato III, parte I, punto 0.4

Massa in ordine di marcia (veicoli completi e completati) (kg)

Sezione 13

Allegato III, parte I, punto 2.6 oppure, dal 10 gennaio 2014, allegato III, parte I, punto 2.6(b) (nel caso di un intervallo di valori, si utilizza la massa minima)

Massa in ordine di marcia (veicolo base) (kg)

Sezione 14

Allegato I, punto 2.17.1

Massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile (del veicolo di base nel caso di veicoli costruiti in più fasi) (kg)

Punto 16.1

Allegato III, parte I, punto 2.8

Impronta — Passo (mm)

Sezione 4

Allegato III, parte I, punto 2.1 (1)

Impronta — Carreggiata (mm)

Sezione 30

Allegato III, parte I, punti 2.3.1 e 2.3.2 (2)

Emissioni specifiche di CO2 (g/km) (3)

Punto 49.1

Allegato VIII, sezione 3

Tipo di carburante

Sezione 26

Allegato III, parte I, punto 3.2.2.1

Alimentazione

Punto 26.1

Allegato III, parte I, punto 3.2.2.4

Cilindrata (cm3)

Sezione 25

Allegato III, parte I, punto 3.2.1.3

Consumo di energia elettrica (Wh/km)

Punto 49.2

Allegato VIII, sezione 3

Tecnologia innovativa o gruppo di tecnologie innovative e riduzione delle emissioni di CO2 da esse determinate

Punto 49.3

Allegato VIII, sezione 4

Numero di identificazione del veicolo

Punto 0.10

Allegato III, parte I, punto 9.17

Massa aggiunta standard

 

Allegato I, punto 2.17.2


(1)  Conformemente all'articolo 4, paragrafo 9, del presente regolamento.

(2)  Conformemente all'articolo 4, paragrafi 8 e 9, del presente regolamento.

(3)  Conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, del presente regolamento.»


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