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Document 32014R0317

Title and reference
Regolamento (UE) n. 317/2014 della Commissione, del 27 marzo 2014 , che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l’allegato XVII (sostanze CMR) Testo rilevante ai fini del SEE

OJ L 93, 28.3.2014, p. 24–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/317/oj
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Text

28.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 93/24


REGOLAMENTO (UE) N. 317/2014 DELLA COMMISSIONE

del 27 marzo 2014

che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l’allegato XVII (sostanze CMR)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (1) della Commissione, in particolare l’articolo 68, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

In forza del regolamento (CE) n. 1907/2006, allegato XVII, punti 28-30, è vietata la vendita al pubblico di sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR) di categoria 1 A o 1B, o di miscele che le contengono in concentrazioni superiori ai limiti specificati. Le sostanze in oggetto sono elencate nelle appendici da 1 a 6 dell’allegato XVII.

(2)

Al fine di aggiornare o includere una serie di nuove classificazioni armonizzate di sostanze CMR, il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) è stato modificato dai regolamenti (UE) n. 618/2012 (3) e (UE) n. 944/2013 (4) della Commissione ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico.

(3)

Il regolamento (UE) n. 618/2012 definisce una nuova classificazione armonizzata per le seguenti sostanze: il fosfuro di indio è stato classificato come sostanza cancerogena di categoria 1B, mentre il fosfato di trixilile e l’acido 4-terz-butilbenzoico sono stati classificati come sostanze tossiche per la riproduzione di categoria 1B.

(4)

Il regolamento (UE) n. 944/2013 definisce una nuova classificazione armonizzata per le seguenti sostanze: [la pece, catrame di carbone, alta temperatura] è stata classificata come sostanza cancerogena di categoria 1A; l’arseniuro di gallio è stato classificato come sostanza cancerogena di categoria 1B; [la pece, catrame di carbone, alta temperatura] è stata classificata come sostanza mutagena di categoria 1B; [la pece, catrame di carbone, alta temperatura], l’epossiconazolo (ISO), il nitrobenzene, lo ftalato di diesile, l’n-etil-2-pirrolidone, il pentafluorottanoato d’ammonio, l’acido perfluoroottanoico e il 2-etilesil 10-etil-4,4-diottil-7-osso-8-ossa-3,5-ditia-4-stannatetradecanoato sono state classificate come sostanze tossiche per la riproduzione di categoria 1B.

(5)

Dal momento che gli operatori possono applicare le classificazioni armonizzate definite nell’allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 prima della data prevista dal presente regolamento, è opportuno che siano in grado di applicarne tempestivamente le disposizioni su base volontaria.

(6)

Occorre dunque modificare in tal senso le appendici da 1 a 6 dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all’articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è modificato conformemente agli allegati I, II e III del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

L’allegato I del presente regolamento si applica a decorrere dal 1o aprile 2014.

L’allegato II del presente regolamento si applica a decorrere dal 1o gennaio 2015.

L’allegato III del presente regolamento si applica a decorrere dal 1o aprile 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 618/2012 della Commissione, del 10 luglio 2012, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU L 179 dell’11.7.2012, pag. 3).

(4)  Regolamento (UE) n. 944/2013 della Commissione, del 2 ottobre 2013, recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU L 261 del 3.10.2013, pag. 5).


ALLEGATO I

L’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è così modificato:

1)

nell’appendice 2 la tabella include la seguente voce secondo l’ordine delle voci di cui allo stesso articolo:

«fosfuro di indio

015-200-00-3

244-959-5

22398-80-7»

 

2)

nell’appendice 6 la tabella include le seguenti voci secondo l’ordine delle voci di cui allo stesso articolo:

«fosfato di trixilile

015-201-00-9

246-677-8

25155-23-1

 

acido 4-terz-butilbenzoico

607-698-00-1

202-696-3

98-73-7»

 


ALLEGATO II

L’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è così modificato:

1)

nell’appendice 2 la tabella include la seguente voce secondo l’ordine delle voci di cui allo stesso articolo:

«arseniuro di gallio

031-001-00-4

215-114-8

1303-00-0»

 

2)

nell’appendice 6 la tabella include le seguenti voci secondo l’ordine delle voci di cui allo stesso articolo:

«epossiconazolo (ISO);

(2RS,3SR)-3-(2-clorofenil)-2-(4-fluorofenil)-[(1H-1,2,4-triazol-1-il)metil]ossirano

613-175-00-9

406-850-2

133855-98-8

 

nitrobenzene

609-003-00-7

202-716-0

98-95-3

 

ftalato di diesile

607-702-00-1

201-559-5

84-75-3

 

N-etil-2-pirrolidone; 1-etilpirrolidin-2-one

616-208-00-5

220-250-6

2687-91-4

 

pentadecafluorottanoato d’ammonio

607-703-00-7

223-320-4

3825-26-1

 

acido perfluoroottanoico

607-704-00-2

206-397-9

335-67-1

 

2-etilesil 10-etil-4,4-diottil-7-osso-8-ossa-3,5-ditia-4-stannatetradecanoato

050-027-00-7

239-622-4

15571-58-1»

 


ALLEGATO III

L’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è così modificato:

1)

nell’appendice 1 la tabella include la seguente voce secondo l’ordine delle voci di cui allo stesso articolo:

«pece, catrame di carbone, alta temperatura;

(il residuo della distillazione di catrame di carbone ad alta temperatura. Sostanza solida nera con punto di rammollimento da 30° C a 180 °C (86 °F - 356 °F). Composto prevalentemente da una complessa miscela di idrocarburi aromatici a tre o più anelli condensati.)

648-055-00-5

266-028-2

65996-93-2»

 

2)

nell’appendice II è soppressa la seguente voce:

«pece, catrame di carbone, alta temperatura;

(il residuo della distillazione di catrame di carbone ad alta temperatura. Sostanza solida nera con punto di rammollimento da 30 °C a 180 °C (86 °F - 356 °F). Composto prevalentemente da una complessa miscela di idrocarburi aromatici a tre o più anelli condensati.)

648-055-00-5

266-028-2

65996-93-2»

 

3)

nell’appendice 4 la tabella include la seguente voce secondo l’ordine delle voci di cui allo stesso articolo:

«pece, catrame di carbone, alta temperatura;

(il residuo della distillazione di catrame di carbone ad alta temperatura. Sostanza solida nera con punto di rammollimento da 30 °C a 180 °C (86 °F - 356 °F). Composto prevalentemente da una complessa miscela di idrocarburi aromatici a tre o più anelli condensati.)

648-055-00-5

266-028-2

65996-93-2»

 

4)

nell’appendice 6 la tabella include la seguente voce secondo l’ordine delle voci di cui allo stesso articolo:

«pece, catrame di carbone, alta temperatura;

(il residuo della distillazione di catrame di carbone ad alta temperatura. Sostanza solida nera con punto di rammollimento da 30 °C a 180 °C (86 °F - 356 °F). Composto prevalentemente da una complessa miscela di idrocarburi aromatici a tre o più anelli condensati.)

648-055-00-5

266-028-2

65996-93-2»

 


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