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Document 32014R0235

Regolamento (UE) n. 235/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 11 marzo 2014 , che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e i diritti umani nel mondo

OJ L 77, 15.3.2014, p. 85–94 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/235/oj

15.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 77/85


REGOLAMENTO (UE) N. 235/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell'11 marzo 2014

che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e i diritti umani nel mondo

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 209 e 212,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

Il presente regolamento costituisce uno degli strumenti di sostegno diretto alle politiche esterne dell'Unione e sostituisce il regolamento (CE) n. 1889/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Esso istituisce uno strumento finanziario per la promozione e il sostegno della democrazia e dei diritti umani nel mondo, che consente di fornire assistenza indipendentemente dal consenso dei governi e delle autorità dei paesi terzi interessati.

(2)

L'articolo 2 del trattato sull'Unione europea (TUE) sancisce che l'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini.

(3)

A norma degli articoli 2 e 3, paragrafo 3, TUE, e dell'articolo 8 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), la parità tra donne e uomini è un valore e un obiettivo fondamentale dell'Unione, che deve promuovere e integrare la parità di genere in tutte le sue azioni.

(4)

A norma dell'articolo 21 TUE, l'azione esterna dell'Unione deve fondarsi sui principi che ne hanno informato la creazione, in particolare democrazia, stato di diritto, universalità e indivisibilità dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, rispetto della dignità umana, principi di uguaglianza e di solidarietà e rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale.

(5)

Nell'ambito dei principi e degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione, la promozione dei diritti umani, della democrazia, dello stato di diritto, del buon governo e di una crescita inclusiva e sostenibile costituiscono i principi basilari della politica di sviluppo dell'Unione. Le relazioni contrattuali dell'Unione con i paesi terzi sono imperniate sull'impegno a rispettare, promuovere e tutelare i diritti umani e i principi democratici.

(6)

La comunicazione congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea del 12 dicembre 2011 dal titolo «Diritti umani e democrazia al centro dell'azione esterna dell'UE — Verso un approccio più efficace», ha proposto misure specifiche al fine di aumentare l'efficacia e la coerenza della strategia dell'Unione per i diritti umani e la democrazia.

(7)

Lo strumento così istituito è inteso a contribuire al conseguimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione, compresi quelli della sua politica di sviluppo, in particolare gli obiettivi fissati nella dichiarazione comune del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del Parlamento europeo e della Commissione sulla politica di sviluppo dell'Unione europea dal titolo «Il consenso europeo» e nella comunicazione della Commissione del 13 ottobre 2011 dal titolo «Potenziare l'impatto della politica di sviluppo dell'UE: un programma di cambiamento», e quelli delle politiche dell'Unione in materia di diritti umani, compresi gli obiettivi delineati nel quadro strategico e nel piano di azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia, adottati dal Consiglio il 25 giugno 2012.

(8)

Conformemente al quadro strategico dell'UE e al piano d'azione su diritti umani e democrazia, al fine di integrare i principi in materia di diritti umani nell'attuazione del presente regolamento, l'Unione dovrebbe applicare un approccio fondato sui diritti che comprenda tutti i diritti umani, siano essi civili e politici, economici, sociali o culturali.

(9)

Il contributo dell'Unione alla democrazia, allo stato di diritto e alla promozione e alla tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali trae fondamento dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dal patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e dal patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali e da altri strumenti attinenti ai diritti umani adottati nell'ambito delle Nazioni Unite (ONU), nonché da pertinenti strumenti regionali in materia di diritti umani.

(10)

L'uguaglianza di genere, i diritti delle donne, compresa l'emancipazione femminile, e la non discriminazione rientrano tra i diritti umani fondamentali e sono essenziali per la giustizia sociale e la lotta contro le disuguaglianze. La loro promozione dovrebbe essere una priorità trasversale del presente regolamento.

(11)

Democrazia e diritti umani sono inestricabilmente connessi e si consolidano a vicenda, come ricordato nelle conclusioni del Consiglio del 18 novembre 2009 sul sostegno alla democrazia nelle relazioni esterne dell'UE. Le libertà fondamentali di pensiero, coscienza e religione o credo, espressione, assemblea e associazione sono i prerequisiti del pluralismo politico, del processo democratico e di una società aperta. Il controllo democratico, la responsabilità a livello nazionale e la separazione dei poteri svolgono un ruolo chiave nel garantire l'indipendenza del potere giudiziario e lo stato di diritto, a loro volta necessari per una tutela reale dei diritti umani.

(12)

Sebbene particolarmente urgente e difficile nelle democrazie emergenti, il compito di creare e alimentare una cultura dei diritti umani e di sostenere l'emergere di una società civile indipendente, anche rafforzando il ruolo di una tale società nei paesi interessati, e di garantire il funzionamento del processo democratico per tutti rappresenta di fatto una sfida continua che riguarda anzitutto e in primo luogo la popolazione del paese interessato, ma non giustifica in alcun modo un impegno minore da parte della comunità internazionale. Tale sfida richiede l'esistenza di una serie di istituzioni, inclusi parlamenti nazionali democratici e assemblee elette a livello locale, che garantiscano la partecipazione, la rappresentanza, la capacità di reazione e la responsabilità. In tale contesto si dovrebbe prestare particolare attenzione ai paesi in fase di transizione nonché alle situazioni fragili o post belliche. È opportuno tenere conto delle esperienze maturate e degli insegnamenti acquisiti dalla transizione verso la democrazia nell'ambito delle politiche dell'Unione in materia di allargamento e di vicinato.

(13)

Per far fronte a tali esigenze in maniera efficace, trasparente, tempestiva e flessibile, dopo che il regolamento (CE) n. 1889/2006 cesserà di produrre effetti, continueranno a essere necessarie risorse finanziarie specifiche e uno strumento finanziario separato che possa continuare a operare in modo indipendente.

(14)

L'assistenza dell'Unione a norma del presente regolamento dovrebbe essere intesa come complemento dei numerosi altri strumenti per l'attuazione delle politiche dell'Unione in materia di democrazia e diritti umani. Tali strumenti spaziano dal dialogo politico e dai passi diplomatici ai vari strumenti di cooperazione tecnico-finanziaria, compresi i programmi geografici e tematici. L'assistenza dell'Unione dovrebbe inoltre completare gli interventi nell'ambito dello strumento per contribuire alla stabilità e alla pace istituito dal regolamento (UE) n. 230/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), cui si ricorre solitamente in situazioni di crisi, comprese le azioni urgenti necessarie nelle prime fasi del processo di transizione.

(15)

Conformemente al presente regolamento, l'Unione deve fornire assistenza a livello mondiale, regionale, nazionale e locale in materia di diritti umani e di processi di democratizzazione, in partenariato con la società civile. A questo riguardo, la società civile deve essere intesa in maniera tale da comprendere tutti i tipi di azioni sociali svolte da persone o gruppi che sono indipendenti dallo Stato e le cui attività contribuiscono a promuovere i diritti umani e la democrazia, compresi i difensori dei diritti umani come definiti dalla Dichiarazione delle Nazioni Unite sul diritto e sulla responsabilità degli individui, dei gruppi e degli organi della società di promuovere e proteggere diritti umani universalmente riconosciuti e libertà fondamentali («Dichiarazione sui difensori dei diritti umani»). Nell'attuazione del presente regolamento è opportuno prestare la debita considerazione alle locali strategie per i singoli paesi dell'Unione in materia di diritti umani.

(16)

Inoltre, mentre gli obiettivi della democrazia e dei diritti umani devono essere sempre più integrati in tutti gli strumenti per il finanziamento dell'azione esterna, l'assistenza dell'Unione prevista ai sensi del presente regolamento dovrebbe svolgere uno specifico ruolo complementare e aggiuntivo, in virtù della sua portata mondiale e della sua autonomia dal consenso dei governi e delle autorità dei paesi terzi interessati. Tale ruolo dovrebbe consentire la cooperazione e il partenariato con la società civile su questioni sensibili riguardanti i diritti umani e la democrazia, compreso il godimento dei diritti umani da parte dei migranti e dei diritti dei richiedenti asilo e degli sfollati interni, con la flessibilità e la reattività necessarie per far fronte a circostanze mutevoli o alle esigenze dei beneficiari, o a periodi di crisi. Il presente regolamento dovrebbe inoltre consentire all'Unione di elaborare e sostenere a livello internazionale obiettivi e misure specifici privi di un nesso geografico o non collegati a situazioni di crisi e che possono richiedere un approccio transnazionale o implicare operazioni sia all'interno dell'Unione sia in una serie di paesi terzi. Il presente regolamento dovrebbe definire inoltre il quadro necessario per operazioni quali il sostegno alle missioni indipendenti di osservazione elettorale condotte dall'Unione (EU EOM), che necessitano coerenza strategica, un sistema di gestione unificato e norme operative comuni.

(17)

Lo sviluppo e il consolidamento della democrazia nell'ambito del presente regolamento possono, se del caso, includere la fornitura di sostegno strategico a parlamenti democratici e assemblee costituenti nazionali, in particolare al fine di migliorarne la capacità di sostenere e sviluppare i processi di riforma democratica.

(18)

L'Unione dovrebbe essere particolarmente attenta ai paesi e alle situazioni di emergenza in cui i diritti umani e le libertà fondamentali sono maggiormente a rischio e dove il mancato rispetto di tali diritti e libertà è particolarmente grave e sistematico. In tali casi, le priorità politiche dovrebbero consistere nella promozione del rispetto dei pertinenti strumenti internazionali, nel fornire alla società civile locale sostegno e strumenti operativi concreti e nel contribuire alle attività da questa intraprese e svolte in circostanze difficilissime. In tali paesi o situazioni, e per far fronte a necessità urgenti di protezione dei difensori dei diritti umani e degli attivisti per la democrazia, l'Unione dovrebbe essere in grado di rispondere in maniera flessibile e tempestiva, applicando procedure amministrative più rapide e flessibili e mediante una gamma di meccanismi finanziari. Ciò dovrebbe verificarsi soprattutto nei casi in cui la scelta delle disposizioni procedurali potrebbe incidere direttamente sull'efficacia delle misure o esporre i beneficiari a intimidazioni o rappresaglie gravi o ad altri tipi di rischi.

(19)

Nelle situazioni di conflitto, l'Unione dovrebbe promuovere, presso tutte le parti in conflitto, il rispetto dei loro obblighi giuridici previsti dal diritto umanitario internazionale, conformemente alle pertinenti linee guida dell'UE. Inoltre, nei paesi in fase di transizione, l'assistenza dell'Unione a norma del presente regolamento dovrebbe sostenere un contesto favorevole all'emergere di attori politici impegnati a favore di un sistema democratico multipartitico e pluralistico. Tale regolamento dovrebbe anche essere inteso a promuovere strutture democratiche, la separazione dei poteri e autorità responsabili.

(20)

Le EU EOM contribuiscono in misura significativa e con successo ai processi democratici nei paesi terzi. Tuttavia, la promozione e il sostegno della democrazia vanno ben oltre il mero processo elettorale e, pertanto, è opportuno tenere in considerazione tutte le fasi del ciclo elettorale. È quindi opportuno non destinare alle spese per le EU EOM una quota eccessiva del finanziamento totale disponibile ai sensi del presente regolamento.

(21)

È opportuno sottolineare l'importanza della definizione della posizione del rappresentante speciale dell'Unione per i diritti umani (RSUE). L'RSUE dovrebbe contribuire all'unità, alla coerenza e all'efficacia dell'azione dell'Unione e della sua politica in materia di diritti umani e dovrebbe contribuire a garantire che tutti gli strumenti dell'Unione e le azioni degli Stati membri siano impiegati in un quadro coerente al fine di raggiungere gli obiettivi politici dell'Unione.

(22)

È opportuno che l'Unione si adoperi per utilizzare le risorse disponibili con la massima efficienza, al fine di ottimizzare l'efficacia della sua azione esterna. Questa dovrebbe essere realizzata attraverso la coerenza e la complementarità tra gli strumenti dell'azione esterna dell'Unione, nonché la creazione di sinergie tra il presente regolamento, gli altri strumenti per il finanziamento dell'azione esterna dell'Unione e le altre politiche dell'Unione. Ciò dovrebbe tradursi in un potenziamento reciproco dei programmi previsti dagli strumenti per il finanziamento dell'azione esterna.

(23)

Al fine di favorire la complementarità tra le loro rispettive attività, l'Unione e gli Stati membri devono consultarsi e scambiarsi informazioni all'inizio della programmazione. L'Unione dovrebbe consultare inoltre altri donatori e attori pertinenti.

(24)

La Commissione e il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), a seconda dei casi, dovrebbero intrattenere uno scambio regolare di opinioni e informazioni con il Parlamento europeo. Inoltre, il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero avere accesso ai documenti al fine di poter esercitare con cognizione di causa il diritto di controllo di cui al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). Le misure adottate nell'ambito del presente regolamento dovrebbero tenere debitamente conto dei pareri del Parlamento europeo e del Consiglio.

(25)

Quanto prima ritenuto necessario durante la fase di programmazione, l'Unione, se opportuno anche tramite le proprie delegazioni, dovrebbe effettuare un regolare scambio di informazioni e svolgere consultazioni con la società civile a tutti i livelli, anche nei paesi terzi, al fine di agevolare i rispettivi contributi della società civile e di assicurare che essa svolga un ruolo di rilievo in tale processo.

(26)

Al fine di adeguare l'ambito di applicazione del presente regolamento alla realtà in rapida evoluzione nei paesi terzi, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE, nel rispetto delle priorità definite nell'allegato del presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(27)

Le competenze di esecuzione relative alla programmazione e al finanziamento delle azioni sostenute dal presente regolamento dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011. In considerazione della loro natura, in particolare del loro orientamento strategico, e delle loro implicazioni finanziarie, tali atti di esecuzione dovrebbero essere adottati in linea di principio secondo la procedura d'esame, tranne nel caso di misure di esecuzione tecniche aventi una portata finanziaria limitata.

(28)

Le norme e le procedure comuni per l'esecuzione degli strumenti per il finanziamento dell'azione esterna dell'Unione sono stabilite nel regolamento (UE) n. 236/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (7).

(29)

Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per il suo periodo di applicazione che costituisce, per il Parlamento europeo e il Consiglio nel corso della procedura di bilancio annuale, l'importo di riferimento privilegiato ai sensi del punto 17 dell'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (8).

(30)

L'organizzazione e il funzionamento del SEAE sono stabiliti nella decisione 2010/427/UE del Consiglio (9).

(31)

Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma possono, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(32)

È opportuno garantire una transizione fluida e senza interruzioni tra il regolamento (CE) n. 1889/2006 e il presente regolamento, e allineare il periodo di applicazione del presente regolamento a quello del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio (10). Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2020,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e finalità

Il presente regolamento istituisce uno strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR) per il periodo 2014-2020 in forza del quale l'Unione fornisce assistenza allo sviluppo e al consolidamento della democrazia e dello stato di diritto, alla tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali.

Tale assistenza mira in particolare:

a)

a sostenere, sviluppare e consolidare la democrazia nei paesi terzi, rafforzando la democrazia partecipativa e rappresentativa, potenziando tutti gli aspetti del ciclo democratico, in particolare rafforzando il ruolo attivo della società civile in questo ciclo, e lo stato di diritto e incrementando l'affidabilità dei processi elettorali, in particolare tramite missioni di osservazione elettorale dell'Unione europea;

b)

ad aumentare il rispetto e l'osservanza dei diritti umani e delle libertà fondamentali proclamate nella dichiarazione universale ONU dei diritti dell'uomo e in altri strumenti internazionali e regionali in materia di diritti umani, e a rafforzarne la tutela, la promozione, l'attuazione e il monitoraggio, principalmente mediante il sostegno alle organizzazioni della società civile attive in tale ambito, ai difensori dei diritti umani e alle vittime di repressioni e maltrattamenti.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.   L'assistenza dell'Unione si concentra su quanto segue:

a)

la promozione e il potenziamento della democrazia partecipativa e rappresentativa, in linea con l'approccio globale al ciclo democratico, compresa la democrazia parlamentare, e dei processi di democratizzazione a livello locale, nazionale e internazionale, principalmente mediante le organizzazioni della società civile, e questo anche:

i)

promuovendo la libertà di associazione e di riunione, la circolazione senza impedimenti delle persone, la libertà di opinione e di espressione, compresa l'espressione politica, artistica e culturale, il completo accesso all'informazione, la libertà di stampa, l'indipendenza e il pluralismo dei media, sia tradizionali che fondati sulle TIC, la libertà su internet e misure di lotta avverso gli ostacoli amministrativi all'esercizio di tali libertà, compresa la lotta contro la censura, in particolare mediante l'adozione e l'attuazione della legislazione pertinente;

ii)

rafforzando lo stato di diritto, promuovendo l'indipendenza del potere giudiziario e del potere legislativo, sostenendo e valutando le riforme giuridiche e istituzionali e la loro attuazione, nonché promuovendo l'accesso alla giustizia e sostenendo gli organismi nazionali per i diritti dell'uomo;

iii)

promuovendo e rafforzando la Corte penale internazionale, i tribunali penali internazionali ad hoc, i processi di giustizia di transizione e i meccanismi per la verità e la riconciliazione;

iv)

sostenendo la transizione verso la democrazia e le riforme volte a realizzare in modo efficace e trasparente la responsabilità e la vigilanza democratiche e nazionali, anche nei settori della sicurezza e della giustizia, e rafforzando misure anticorruzione;

v)

promuovendo il pluralismo politico e la rappresentanza politica democratica e incoraggiando la partecipazione politica di donne e uomini, in particolare dei membri di gruppi emarginati e vulnerabili, sia come elettori, sia come candidati, ai processi di riforma democratica a livello locale, regionale e nazionale;

vi)

rafforzando la democrazia locale mediante una migliore cooperazione tra le organizzazioni della società civile e le autorità locali, rafforzando in tal modo una rappresentanza politica al livello più vicino ai cittadini;

vii)

promuovendo la pari partecipazione di donne e uomini alla vita sociale, economica e politica e sostenendo la parità di genere, e la partecipazione delle donne ai processi decisionali, e la rappresentanza politica delle donne, in particolare nei processi di transizione politica, di democratizzazione e di consolidamento statuale;

viii)

promuovendo la pari partecipazione delle persone con disabilità alla vita sociale, economica e politica, ivi comprese misure volte ad agevolare il loro esercizio delle libertà connesse, e sostenendo le pari opportunità, la non discriminazione e la rappresentanza politica;

ix)

sostenendo azioni volte a facilitare la conciliazione pacifica fra diversi segmenti della società, ivi incluso il sostegno alle misure per accrescere la fiducia in materia di diritti umani e la democratizzazione;

b)

la promozione e la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali proclamati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite e da altri strumenti internazionali e regionali nell'area dei diritti civili, politici, economici, sociali e culturali, principalmente mediante le organizzazioni della società civile, e questo con riferimento:

i)

all'abolizione della pena di morte e all'adozione di una moratoria nell'ottica della sua abolizione, nonché, laddove esiste ancora la pena di morte, alla promozione della sua abolizione e dell'osservanza delle norme minime internazionali;

ii)

alla prevenzione della tortura, dei maltrattamenti e di altri trattamenti o pene crudeli, inumani e degradanti, nonché alle sparizioni forzate e alla riabilitazione delle vittime della tortura;

iii)

al sostegno, alla protezione e all'assistenza ai difensori dei diritti umani, anche per far fronte alle loro necessità urgenti di protezione, a norma dell'articolo 1 della dichiarazione delle Nazioni Unite sui difensori dei diritti umani; tali obiettivi, compresi un'assistenza a più lungo termine e l'accesso a un rifugio, potrebbero essere oggetto di un meccanismo per i difensori dei diritti umani;

iv)

alla lotta contro il razzismo, alla xenofobia e alle discriminazioni di qualsiasi natura, comprese quelle fondate sul sesso, la razza, il colore della pelle, la casta, l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o il credo, le opinioni politiche o di qualsiasi altro tipo, l'appartenenza a una minoranza nazionale, il censo, la nascita, la disabilità, l'età, l'orientamento sessuale e l'identità di genere;

v)

alla libertà di pensiero, coscienza, religione o credo, ricorrendo anche a misure volte a eliminare ogni forma di odio, intolleranza e discriminazione fondate sulla religione o il credo e promuovendo la tolleranza e il rispetto della diversità religiosa e culturale tra le società e al loro interno;

vi)

ai diritti delle popolazioni indigene di cui alla Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti delle popolazioni indigene, anche mettendo in rilievo l'importanza del loro coinvolgimento nello sviluppo di progetti che li riguardano e fornendo un sostegno volto ad agevolare la loro interazione con i meccanismi internazionali e la partecipazione agli stessi;

vii)

ai diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali o etniche, religiose e linguistiche, di cui alla Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali, etniche, religiose o linguistiche;

viii)

ai diritti di lesbiche, gay, bisessuali, transessuali e transgender (LGBTT), ivi incluse misure volte a depenalizzare l'omosessualità, a lottare contro la violenza e la persecuzione omofobiche e transfobiche, e a promuovere la libertà di riunione, associazione ed espressione delle persone LGBTT;

ix)

ai diritti delle donne stabiliti nella convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna e protocolli facoltativi, anche adottando misure per contrastare qualsiasi forma di violenza contro le donne e le bambine, in particolare la mutilazione genitale femminile, i matrimoni forzati o combinati, i delitti «d'onore», la violenza domestica e sessuale, e la tratta di donne e bambine;

x)

ai diritti dei fanciulli stabiliti nella convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e nei suoi protocolli facoltativi, compresa la lotta contro il lavoro minorile, la tratta di minori e la prostituzione minorile, l'arruolamento e l'impiego di bambini-soldato, e la protezione dei minori dalla discriminazione indipendentemente da razza, colore, sesso, lingua, religione o credo, opinione politica o di altro genere, origine nazionale, etnica o sociale, censo, disabilità, nascita o ogni altra circostanza;

xi)

ai diritti delle persone con disabilità stabiliti dalla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità;

xii)

ai diritti economici, sociali e culturali, compreso il diritto a un tenore di vita adeguato, e le norme minime in materia di lavoro;

xiii)

alla responsabilità sociale delle imprese, in particolare mediante l'attuazione dei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, e alla libertà di impresa di cui all'articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

xiv)

all'istruzione, alla formazione e al monitoraggio in materia di diritti umani e democrazia;

xv)

al sostegno alle organizzazioni della società civile locali, regionali, nazionali o internazionali che partecipano alle attività di protezione, promozione o difesa dei diritti umani e delle libertà fondamentali;

xvi)

alla promozione del miglioramento delle condizioni e del rispetto delle norme di riferimento nelle carceri, in linea con la dignità umana e i diritti fondamentali;

c)

il rafforzamento del quadro internazionale per la tutela dei diritti umani, della giustizia, della parità di genere, dello stato di diritto e della democrazia e per la promozione del diritto umanitario internazionale, e questo in particolare:

i)

fornendo sostegno a strumenti e organismi internazionali e regionali nel settore dei diritti umani, della giustizia, dello stato di diritto e della democrazia;

ii)

favorendo la cooperazione della società civile con organizzazioni intergovernative internazionali e regionali e sostenendo le attività della società civile, tra cui il rafforzamento delle organizzazioni non governative, volte a promuovere e monitorare l'attuazione degli strumenti internazionali e regionali concernenti i diritti umani, la giustizia, lo stato di diritto e la democrazia;

iii)

realizzando attività di formazione e di informazione in materia di diritto umanitario internazionale, e di sostegno alla sua applicazione;

d)

promuovendo la fiducia nei processi e nelle istituzioni elettorali democratici e il miglioramento della loro affidabilità e trasparenza nel corso di tutte le fasi del ciclo elettorale, in particolare:

i)

organizzando missioni di osservazione elettorale dell'Unione europea e mediante altre misure di osservazione dei processi elettorali;

ii)

contribuendo a sviluppare le capacità di osservazione elettorale delle organizzazioni della società civile nazionale a livello regionale e locale, e sostenendone le iniziative volte a potenziare la partecipazione al processo elettorale e le fasi successive;

iii)

sostenendo misure volte all'integrazione sistematica dei processi elettorali nel ciclo democratico, alla diffusione di informazioni e all'applicazione delle raccomandazioni formulate dalle missioni di osservazione elettorale dell'Unione europea, in particolare operando con le organizzazioni della società civile e in cooperazione con le autorità pertinenti, fra cui parlamenti e governi, conformemente al presente regolamento;

iv)

promuovendo lo svolgimento pacifico dei processi elettorali, la riduzione delle violenze elettorali e l'accettazione di risultati credibili da parte di tutti i segmenti della società;

2.   Ove opportuno, per tutte le misure di cui al presente regolamento, si tiene conto dei principi di non discriminazione, integrazione di genere, partecipazione, titolarità nelle decisioni, responsabilità, apertura e trasparenza.

3.   Le misure di cui al presente regolamento sono attuate nel territorio dei paesi terzi ovvero hanno un'attinenza diretta con le situazioni esistenti in paesi terzi, o sono comunque direttamente collegate ad azioni svolte a livello mondiale o regionale.

4.   Le misure di cui al presente regolamento tengono conto delle caratteristiche peculiari delle situazioni di crisi o di emergenza, e dei paesi o delle situazioni in cui le libertà fondamentali sono gravemente carenti, in cui la sicurezza delle persone è particolarmente a rischio e in cui le organizzazioni e i difensori dei diritti umani operano in condizioni particolarmente difficili.

Articolo 3

Coordinamento, coerenza e complementarità dell'assistenza dell'Unione

1.   L'assistenza dell'Unione a norma del presente regolamento è coerente con il quadro generale dell'azione esterna dell'Unione, e complementare rispetto a quello fornito da altri strumenti o accordi per l'assistenza esterna.

2.   Per migliorare l'efficacia, la coerenza e la consistenza dell'azione esterna dell'Unione, all'inizio della programmazione l'Unione e gli Stati membri si consultano e scambiano informazioni al fine di favorire la complementarità e la coerenza tra le rispettive attività, sia in fase decisionale che sul campo. Tali consultazioni possono portare a una programmazione congiunta e ad attività congiunte tra l'Unione e gli Stati membri. L'Unione consulta anche altri donatori e attori.

3.   La Commissione e il SEAE intrattengono, a seconda dei casi, uno scambio regolare di opinioni e informazioni con il Parlamento europeo.

4.   L'Unione effettua regolari scambi di informazioni e svolge consultazioni con la società civile a tutti i livelli, anche nei paesi terzi. In particolare, ove possibile e secondo le procedure pertinenti, l'Unione fornisce orientamenti tecnici e assistenza con riguardo alla procedura di applicazione.

Articolo 4

Quadro generale della programmazione e dell'attuazione

1.   L'assistenza dell'Unione nell'ambito del presente regolamento è attuata conformemente al regolamento (UE) n. 236/2014 e tramite le seguenti misure:

a)

documenti di strategia di cui all'articolo 5 e eventuali revisioni;

b)

programmi d'azione annuali, misure individuali e misure di sostegno ai sensi degli articoli 2 e 3 del regolamento (UE) n. 236/2014;

c)

misure speciali ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 236/2014.

2.   La programmazione o revisione di programmi che hanno luogo dopo la pubblicazione della relazione di revisione intermedia di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 236/2014 («relazione di revisione intermedia») tengono conto dei risultati, delle risultanze e conclusioni di detta relazione.

Articolo 5

Documenti di strategia

1.   I documenti di strategia definiscono il quadro strategico dell'assistenza dell'Unione ai sensi del presente regolamento, sulla base delle priorità dell'Unione, della situazione internazionale e delle attività dei principali partner. Essi sono coerenti con le finalità globali, gli obiettivi, l'ambito di applicazione e i principi generali di cui al presente regolamento.

2.   I documenti di strategia definiscono i settori prioritari individuati ai fini del finanziamento dell'Unione per il periodo di validità del presente regolamento, gli obiettivi specifici, i risultati attesi e gli indicatori di rendimento. Essi specificano inoltre l'assegnazione finanziaria indicativa, complessiva e per settore prioritario, ove necessario, sotto forma di massimo e minimo.

3.   I documenti di strategia sono approvati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 236/2014. In caso di cambiamenti significativi delle circostanze e delle politiche, i documenti di strategia sono aggiornati secondo la medesima procedura.

Articolo 6

Priorità tematiche e delega di poteri

Gli obiettivi e le priorità specifici che deve perseguire l'assistenza dell'Unione nell'ambito del presente regolamento sono elencati nell'allegato.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per modificare le priorità tematiche stabilite nell'allegato. In particolare, a seguito della pubblicazione della relazione di revisione intermedia e in base alle raccomandazioni della stessa, entro il 31 marzo 2018 la Commissione adotta un atto delegato che modifica l'allegato.

Articolo 7

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 6 è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 6 è conferito alla Commissione per il periodo di validità del presente regolamento.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 6 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 6 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 8

Comitato

La Commissione è assistita da un comitato per la democrazia e i diritti umani. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 9

Accesso ai documenti

Al fine di poter esercitare i loro poteri di controllo con cognizione di causa, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno accesso a tutti i documenti concernenti l'EIDHR pertinenti a tale esercizio, conformemente alle norme applicabili.

Articolo 10

Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria per l'attuazione del presente regolamento per il periodo 2014-2020 è fissata a 1 332 752 000 EUR.

Gli stanziamenti annui sono autorizzati dal Parlamento europeo e dal Consiglio entro i limiti del quadro finanziario pluriennale.

Articolo 11

Servizio europeo per l'azione esterna

Il presente regolamento si applica conformemente alla decisione 2010/427/UE.

Articolo 12

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica dal 1o gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, l'11 marzo 2014

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

D. KOURKOULAS


(1)  GU C 11 del 15.1.2013, pag. 81.

(2)  GU C 391 del 18.12.2012, pag. 110.

(3)  Posizione del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell'11 marzo 2014.

(4)  Regolamento (CE) n. 1889/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo (GU L 386 del 29.12.2006, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) n. 230/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento che contribuisce alla stabilità e alla pace (cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale).

(6)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(7)  Regolamento (UE) n. 236/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che stabilisce norme e procedure comuni per l'esecuzione degli strumenti per il finanziamento dell'azione esterna dell'Unione (cfr. pagina 95 della presente Gazzetta ufficiale).

(8)  GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

(9)  Decisione 2010/427/UE del Consiglio, del 26 luglio 2010, che fissa l'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna (GU L 201 del 3.8.2010, pag. 30).

(10)  Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).


ALLEGATO

Obiettivi e priorità specifici dell'EIDHR

L'orientamento strategico dell'Unione ai fini dell'EIDHR si basa sui cinque obiettivi specificati nel presente allegato.

1.

Obiettivo 1 — Sostegno ai diritti umani e ai difensori dei diritti umani nelle situazioni in cui sono maggiormente a rischio

Le azioni a titolo del presente obiettivo forniranno un sostegno efficace per i difensori dei diritti umani che sono maggiormente a rischio e per le situazioni in cui le libertà fondamentali sono più minacciate. L'EIDHR contribuirà tra l'altro a soddisfare le necessità urgenti dei difensori dei diritti umani; fornirà inoltre un sostegno a medio e lungo termine per consentire ai difensori dei diritti umani e alla società civile di svolgere il proprio lavoro. Le azioni terranno conto della preoccupante tendenza attuale a restringere lo spazio della società civile.

2.

Obiettivo 2 — Sostegno alle altre priorità dell'Unione in materia di diritti umani

Le azioni a titolo del presente obiettivo si concentreranno sul fornire sostegno alle attività in cui l'Unione ha un valore aggiunto o un impegno tematico specifico (ad esempio orientamenti attuali e futuri dell'Unione in materia di diritti umani adottati dal Consiglio o risoluzioni adottate dal Parlamento europeo), in linea con l'articolo 2. Le azioni saranno coerenti con le priorità stabilite nel quadro strategico dell'UE e nel piano d'azione per i diritti umani e la democrazia.

Le azioni a titolo del presente obiettivo sosterranno tra l'altro la dignità umana (in particolare la lotta contro la pena di morte e contro la tortura e contro altri trattamenti o pene crudeli, inumani e degradanti); i diritti economici, sociali e culturali; la lotta contro l'impunità; la lotta contro ogni forma di discriminazione; i diritti delle donne e la parità di genere. Verrà inoltre prestata attenzione alle questioni emergenti in materia di diritti umani.

3.

Obiettivo 3 — Sostegno alla democrazia

Le azioni a titolo del presente obiettivo sosterranno gli attori pacifici a favore della democrazia nei paesi terzi al fine di rafforzare la democrazia partecipativa e rappresentativa, la trasparenza e la responsabilità. Le azioni si concentreranno sul consolidamento della partecipazione e della rappresentanza politica, nonché la promozione della democrazia.

Saranno contemplati tutti gli aspetti della democratizzazione, compresi lo stato di diritto, la promozione e la protezione dei diritti civili e politici quali la libertà di espressione online e offline, la libertà di riunione e di associazione. Ciò comprende una partecipazione attiva al dibattito metodologico in corso nell'ambito del sostegno alla democrazia.

Se del caso, le azioni terranno conto delle raccomandazioni delle missioni di osservazione elettorale dell'Unione europea.

4.

Obiettivo 4 — missioni di osservazione elettorale dell'Unione europea

Le azioni a titolo del presente obiettivo si concentreranno sull'osservazione elettorale che contribuisce ad aumentare la trasparenza e la fiducia nel processo elettorale quale parte dei più ampi promozione e sostegno ai processi democratici descritti nell'obiettivo 3.

Le missioni di osservazione elettorale dell'Unione europea su larga scala sono ampiamente riconosciute quali progetti faro dell'azione esterna dell'Unione e rimangono la forma principale di azione a titolo del presente obiettivo.

Tali missioni sono nella migliore posizione per valutare con cognizione di causa i processi elettorali e fornire raccomandazioni per il loro ulteriore miglioramento nel contesto della cooperazione e del dialogo politico dell'Unione con i paesi tezi. In particolare, l'approccio che comprende tutte le fasi del ciclo elettorale, comprese le attività di follow-up, sarà ulteriormente sviluppato con azioni complementari tra la programmazione bilaterale e i progetti dell'EIDHR.

5.

Obiettivo 5 — Sostegno ad attori e processi fondamentali mirati, compresi gli strumenti e i meccanismi internazionali e regionali nel settore dei diritti umani

L'obiettivo generale è rafforzare i quadri internazionali e regionali di promozione e protezione dei diritti umani, della giustizia e dello stato di diritto e della democrazia conformemente alle priorità politiche dell'Unione.

Le azioni a titolo del presente obiettivo comprenderanno attività volte a sostenere il contributo della società civile ai dialoghi sui diritti umani dell'UE (in linea con i pertinenti orientamenti dell'UE) e lo sviluppo e l'attuazione dei diritti umani internazionali e regionali e degli strumenti e meccanismi internazionali della giustizia penale, compresa la Corte penale internazionale. Verrà prestata particolare attenzione alla promozione e al monitoraggio di tali meccanismi da parte della società civile.


Dichiarazione della Commissione europea relativa al dialogo strategico con il Parlamento europeo (1)

Conformemente all'articolo 14 del TUE, la Commissione europea condurrà un dialogo strategico con il Parlamento europeo prima della programmazione del regolamento (UE) n. 235/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e i diritti umani nel mondo e dopo la consultazione iniziale dei beneficiari, ove opportuno. La Commissione europea presenterà al Parlamento europeo i documenti pertinenti disponibili sulla programmazione contenenti le assegnazioni indicative previste per ogni paese/regione nonché, all'interno di ogni paese/regione, le priorità, i possibili risultati e le assegnazioni indicative previste per le singole priorità dei programmi geografici, oltre alla scelta delle modalità di assistenza (2). La Commissione europea presenterà al Parlamento europeo i documenti pertinenti disponibili sulla programmazione contenenti le priorità tematiche, i possibili risultati, la scelta delle modalità di assistenza (2) e le assegnazioni finanziarie per dette priorità previste nei programmi tematici. La Commissione europea terrà conto della posizione espressa dal Parlamento europeo in merito.

La Commissione europea condurrà un dialogo strategico con il Parlamento europeo in sede di preparazione del riesame intermedio e prima di qualsiasi revisione sostanziale dei documenti di programmazione durante il periodo di validità del regolamento.

Su richiesta del Parlamento europeo, la Commissione europea spiegherà in che misura si sia tenuto conto delle osservazioni del Parlamento europeo e in che altro modo si sia dato seguito al dialogo strategico.


(1)  La Commissione europea sarà rappresentata al livello del Commissario competente.

(2)  Ove pertinente.


Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea relativa alle missioni di osservazione elettorale

Il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sottolineano l'importante contributo delle missioni di osservazione elettorale dell'Unione europea alla politica dell'UE nel campo delle relazioni esterne volta a sostenere la democrazia nei paesi partner. Le missioni di osservazione elettorale dell'UE contribuiscono ad aumentare la trasparenza e la fiducia nei processi elettorali e consentono di valutare con cognizione di causa le elezioni nonché di formulare raccomandazioni per il loro ulteriore miglioramento nel contesto della cooperazione e del dialogo politico dell'Unione con i paesi partner. A tale riguardo, il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea convengono che fino al 25 % del bilancio nel periodo 2014-2020 del regolamento (UE) n. 235/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e i diritti umani nel mondo debba essere dedicato al finanziamento delle missioni di osservazione elettorale dell'UE, in funzione delle priorità elettorali annuali.


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