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Document 32014R0166

Regolamento di esecuzione (UE) n. 166/2014 della Commissione, del 17 febbraio 2014 , che modifica il regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda le condizioni di certificazione per le importazioni nell’Unione di carni di ratiti d’allevamento destinate al consumo umano e le voci relative a Israele e al Sud Africa nell’elenco di paesi terzi o loro territori Testo rilevante ai fini del SEE

OJ L 54, 22.2.2014, p. 2–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. impl. da 32020R0692

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/166/oj

22.2.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 54/2


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 166/2014 DELLA COMMISSIONE

del 17 febbraio 2014

che modifica il regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda le condizioni di certificazione per le importazioni nell’Unione di carni di ratiti d’allevamento destinate al consumo umano e le voci relative a Israele e al Sud Africa nell’elenco di paesi terzi o loro territori

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l’articolo 8, frase introduttiva, l’articolo 8, punto 1, primo comma, l’articolo 8, punti 3 e 4, e l’articolo 9, paragrafo 2, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione (2) dispone che alcuni prodotti possono essere importati e transitare nell’Unione soltanto se provenienti da paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti elencati nella tabella di cui al suo allegato I, parte 1. Esso definisce inoltre le condizioni di certificazione veterinaria per tali prodotti. Tali condizioni tengono conto dell’eventuale applicabilità di condizioni specifiche e della necessità o meno di garanzie complementari in base alla qualifica sanitaria di tali paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti. Le condizioni specifiche e le garanzie complementari rispetto alle quali questi prodotti devono essere conformi sono riportate nell’allegato I, parte 2, del regolamento (CE) n. 798/2008.

(2)

Il capo III del regolamento (CE) n. 798/2008 stabilisce le condizioni alle quali i paesi terzi, i loro territori, zone o compartimenti sono da considerarsi indenni dall’influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) e le pertinenti condizioni di certificazione veterinaria per i prodotti destinati all’importazione nell’Unione.

(3)

Nel 2004, nel 2006 e a partire dall’aprile 2011 il Sud Africa ha registrato focolai di HPAI del sottotipo H5N2 nelle aziende di ratiti presenti in una zona ad elevata densità di aziende di tali animali. Le importazioni di alcuni prodotti a base di ratiti, comprese le carni di ratiti d’allevamento, sono quindi attualmente limitate dal regolamento (CE) n. 798/2008, quale modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 536/2011 della Commissione (3). Al momento il Sud Africa non è in grado di dichiarare l’indennità del suo territorio dalla HPAI.

(4)

Il fatto che i ratiti vengano tenuti all’aperto costituisce un problema specifico per prevenire la possibile introduzione dei virus dell’influenza aviaria negli allevamenti di ratiti, soprattutto a partire dalla popolazione di uccelli selvatici. L’autorità competente del Sud Africa, in collaborazione con l’industria dei ratiti, ha sviluppato un sistema specifico per la produzione di carni di ratiti ottenute da animali tenuti in aziende di ratiti registrate e chiuse, riconosciute dall’autorità competente.

(5)

Tali aziende sono sotto controllo ufficiale, applicano norme di biosicurezza rigorose e sono soggette a controlli degli spostamenti e test di laboratorio. Inoltre si effettua la sorveglianza dell’influenza aviaria nelle aziende di ratiti e pollame situate in un determinato raggio attorno alle aziende di ratiti registrate e chiuse nonché nell’intero territorio sudafricano. Nell’elaborare tali prescrizioni si è tenuto debitamente conto delle raccomandazioni del gruppo veterinario comunitario d’emergenza (CVET) che aveva effettuato una missione in Sud Africa nel 2011.

(6)

In attesa di poter dichiarare l’indennità dalla HPAI per l’intero territorio nazionale e al fine di offrire migliori garanzie per la sicurezza delle carni di ratiti destinate in futuro all’importazione nell’Unione, il 5 maggio 2013 il Sud Africa ha presentato una proposta riveduta relativa al sistema di aziende di ratiti registrate e chiuse e ha chiesto che fossero autorizzate le importazioni nell’Unione delle carni di ratiti prodotte a partire da animali tenuti in tali aziende.

(7)

La Commissione e gli esperti degli Stati membri hanno valutato la proposta e concluso che il sistema istituito dal Sud Africa dovrebbe offrire, in relazione ai possibili rischi posti dal virus della HPAI, garanzie soddisfacenti per le importazioni nell’Unione di carni di ratiti ottenute da animali tenuti in tali aziende.

(8)

Nell’allegato I, parte 2, del regolamento (CE) n. 798/2008 dovrebbe essere inserita una nuova condizione specifica «H» che offra garanzie specifiche per la sicurezza delle carni di ratiti d’allevamento destinate al consumo umano ottenute da animali provenienti da un’azienda di ratiti registrata e chiusa, comprese garanzie in relazione ai possibili focolai futuri di HPAI e che dovrebbe applicarsi al territorio del Sud Africa. Tale condizione specifica dovrebbe anche essere inserita nel modello di certificato veterinario per le carni di ratiti d’allevamento destinate al consumo umano.

(9)

Nell’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008, la voce relativa a Israele indica attualmente cinque codici diversi, da IL-0 a IL-4, corrispondenti a parti del territorio che è stato regionalizzato a seguito dei focolai di HPAI comparsi in precedenza in tale paese. A seguito di una richiesta presentata da Israele e tenuto conto del fatto che le carni di pollame, ratiti o selvaggina da penna selvatica (POU, RAT e WGM) prodotte durante i periodi delle restrizioni non sono più presenti sul mercato, le diverse zone dovrebbero essere consolidate e la voce relativa a Israele dovrebbe essere modificata di conseguenza. A fini di trasparenza del mercato e in ossequio al diritto pubblico internazionale, è opportuno precisare che la copertura geografica dei certificati è limitata al territorio dello Stato d’Israele, ad esclusione dei territori amministrati da Israele dal giugno 1967, ossia le alture del Golan, la striscia di Gaza, Gerusalemme Est e il resto della Cisgiordania.

(10)

Il regolamento (CE) n. 798/2008 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

(11)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

(2)  Regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell’8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 536/2011 della Commissione, del 1o giugno 2011, che modifica l’allegato II della decisione 2007/777/CE e l’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda le voci relative al Sud Africa negli elenchi di paesi terzi e loro parti (GU L 147 del 2.6.2011, pag. 1).


ALLEGATO

L’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 è così modificato:

1)

la parte 1 è così modificata:

a)

la voce relativa a «IL – Israele» è sostituita dalla seguente:

«IL – Israele (6)

IL–0

L’intero paese

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPR,BBP, DOR, DOC, HER, HEP, SRP

 

N

 

 

A

 

S5, ST1

POU, RAT

 

 

 

 

 

 

WGM

VIII

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4»

b)

la voce relativa a «ZA – Sud Africa» è sostituita dalla seguente:

«ZA – Sud Africa

ZA–0

L’intero paese

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4»

BPR

I

P2

9.4.2011

 

A

 

 

DOR

II

 

 

 

HER

III

 

 

 

RAT

VII

P2

H

9.4.2011

 

A

 

 

c)

è aggiunta la seguente nota a piè di pagina:

«(6)

Nel seguito inteso come lo Stato di Israele, ad esclusione dei territori amministrati da Israele dal giugno 1967, ossia le alture del Golan, la Striscia di Gaza, Gerusalemme Est e il resto della Cisgiordania.»;

2)

La parte 2 è così modificata:

a)

nella sezione «Condizioni specifiche», è aggiunto il seguente testo dopo la condizione specifica «L»:

« “H”: sono state fornite garanzie che le carni di ratiti d’allevamento destinate al consumo umano (RAT) sono ottenute da ratiti provenienti da un’azienda di ratiti registrata e chiusa, riconosciuta dall’autorità competente del paese terzo. In caso di un focolaio di HPAI, le importazioni di tali carni possono continuare ad essere autorizzate se le carni sono ottenute da ratiti provenienti da un’azienda di ratiti registrata, chiusa e indenne da HPAI purché non siano comparsi focolai di HPAI in un raggio di 100 km attorno a tale azienda, comprendente se del caso il territorio di un paese limitrofo, almeno negli ultimi 30 giorni e non vi sia alcun collegamento epidemiologico con un’azienda di ratiti o pollame in cui sia stata rilevata la presenza di HPAI negli ultimi 30 giorni.»;

b)

il modello di certificato veterinario per le carni di ratiti d’allevamento destinate al consumo umano (RAT) è sostituito dal seguente:

«Modello di certificato veterinario per le carni di ratiti d'allevamento destinate al consumo umano (RAT)

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