EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32014L0037
Commission Implementing Directive 2014/37/EU of 27 February 2014 amending Council Directive 91/671/EEC relating to the compulsory use of safety belts and child restraint systems in vehicles
Direttiva di esecuzione 2014/37/UE della Commissione, del 27 febbraio 2014 , che modifica la direttiva 91/671/CEE del Consiglio, relativa all’uso obbligatorio delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini nei veicoli
Direttiva di esecuzione 2014/37/UE della Commissione, del 27 febbraio 2014 , che modifica la direttiva 91/671/CEE del Consiglio, relativa all’uso obbligatorio delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini nei veicoli
OJ L 59, 28.2.2014, p. 32–33
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
28.2.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 59/32 |
DIRETTIVA DI ESECUZIONE 2014/37/UE DELLA COMMISSIONE
del 27 febbraio 2014
che modifica la direttiva 91/671/CEE del Consiglio, relativa all’uso obbligatorio delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini nei veicoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 91/671/CEE del Consiglio, relativa all’uso obbligatorio delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini nei veicoli (1), in particolare l’articolo 7 bis,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 24 marzo 1998, la Comunità europea ha aderito all’accordo della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite («UNECE») relativo all’adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni (di seguito «Accordo del 1958 riveduto»), ai sensi della decisione 97/836/CE del Consiglio (2). |
(2) |
Conformemente all’allegato II, punto 1, della decisione 97/836/CE, le prescrizioni tecniche dei regolamenti UNECE ai sensi dell’Accordo del 1958 riveduto diventano alternative agli allegati tecnici delle corrispondenti direttive particolari dell’Unione, sempreché il campo di applicazione sia il medesimo ed esistano direttive particolari dell’Unione per i regolamenti UNECE. Tuttavia le disposizioni complementari delle direttive, come quelle relative ai requisiti d’installazione o al procedimento di omologazione, continuano ad essere applicabili. |
(3) |
Sotto l’egida dell’UNECE, è stato definito e adottato un nuovo regolamento relativo all’omologazione di sistemi avanzati di ritenuta per bambini utilizzati a bordo dei veicoli a motore (di seguito «regolamento 129»). |
(4) |
Il regolamento 129 è entrato in vigore il 9 luglio 2013 come allegato all’Accordo del 1958 riveduto. |
(5) |
Le prescrizioni standardizzate del regolamento 129 sono prescrizioni alternative rafforzate rispetto a quelle stabilite ai sensi del regolamento 44 sulle disposizioni uniformi relative all’omologazione di dispositivi di ritenuta per bambini occupanti di autoveicoli («sistemi di ritenuta per bambini») (3) e tengono conto dei progressi tecnici in vari aspetti dei sistemi di ritenuta per bambini, ad esempio i test per gli impatti laterali, la posizione rivolta all’indietro per i bambini fino a 15 mesi, la compatibilità con veicoli diversi, i manichini, i banchi di prova e l’adattabilità alle diverse dimensioni dei bambini. |
(6) |
La direttiva 91/671/CEE, che reca le disposizioni per l’omologazione e l’uso obbligatorio dei sistemi di ritenuta per bambini nei veicoli a motore nell’Unione, deve pertanto essere modificata per includere l’uso dei sistemi di ritenuta per bambini omologati conformemente alle prescrizioni tecniche di cui al regolamento 129. |
(7) |
Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell’articolo 7 ter della direttiva 91/671/CEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
L’articolo 2 della direttiva 91/671/CEE è così modificato:
(1) |
il paragrafo 1, lettera a), punto i), è sostituito dal seguente:
|
(2) |
Il paragrafo 1, lettera c), è sostituito dal seguente:
|
Articolo 2
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro sei mesi dalla sua entrata in vigore. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2014
Per la Commissione, a nome del presidente
Siim KALLAS
Vicepresidente
(1) GU L 373 del 31.12.1991, pag. 26.
(2) Decisione 97/836/CE del Consiglio, del 27 novembre 1997, ai fini dell’adesione della Comunità europea all’accordo della commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite relativo all’adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni (GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78).
(3) GU L 306 del 23.11.2007, pag. 1.