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Document 32014D0312

2014/312/UE: Decisione della Commissione, del 28 maggio 2014 , che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai prodotti vernicianti per esterni e per interni [notificata con il numero C(2014) 3429] Testo rilevante ai fini del SEE

OJ L 164, 3.6.2014, p. 45–73 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 18/07/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/312/oj

3.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 164/45


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 maggio 2014

che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai prodotti vernicianti per esterni e per interni

[notificata con il numero C(2014) 3429]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2014/312/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

previa consultazione del comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010, il marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) può essere concesso a prodotti aventi un impatto ambientale ridotto durante l'intero ciclo di vita del prodotto.

(2)

Il regolamento (CE) n. 66/2010 dispone che i criteri specifici per l'assegnazione dell'Ecolabel UE siano stabiliti per gruppi di prodotti.

(3)

Al fine di rispecchiare più adeguatamente lo stato dell'arte sul mercato per questo gruppo di prodotti e di tenere conto dell'innovazione degli ultimi anni, si ritiene opportuno modificare il campo di applicazione di questo gruppo di prodotti e riesaminare i criteri ecologici applicabili.

(4)

La decisione 2009/543/CE della Commissione (2) e la decisione 2009/544/CE della Commissione (3) trattano separatamente i prodotti vernicianti per interni e quelli per esterni. Queste due decisioni sono state accorpate in un documento unico sui criteri al fine di ridurre l'onere amministrativo per gli organismi competenti e i richiedenti. Inoltre, i criteri riesaminati riflettono le nuove prescrizioni relative alle sostanze pericolose che sono state introdotte successivamente a suddette decisioni dal regolamento (CE) n. 66/2010.

(5)

I criteri mirano in particolare a promuovere i prodotti che hanno un impatto ambientale minore nel corso del loro ciclo di vita e che offrono un livello elevato di qualità, prestazione, durabilità, nonché i prodotti che contengono un quantitativo ridotto di sostanze pericolose (4) e di composti organici volatili. Occorre pertanto promuovere, con l'assegnazione del marchio di qualità ecologica, i prodotti caratterizzati da prestazioni migliori. È quindi opportuno stabilire i criteri per il marchio di qualità ecologica dell'UE (Ecolabel) per il gruppo di prodotti «prodotti vernicianti».

(6)

Visto il ciclo dell'innovazione per questo gruppo di prodotti, i criteri rivisti e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica dovrebbero restare in vigore per quattro anni a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.

(7)

Le decisioni 2009/543/CE e 2009/544/CE dovrebbero pertanto essere sostituite dalla presente decisione.

(8)

Occorre prevedere un periodo transitorio per i produttori ai quali è stato assegnato il marchio di qualità ecologica per i prodotti vernicianti per interni e per esterni sulla base dei criteri fissati nelle decisioni 2009/543/CE e 2009/544/CE affinché essi abbiano il tempo sufficiente di adeguare i propri prodotti e conformarsi ai criteri e requisiti riesaminati.

(9)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 16 del regolamento (CE) n. 66/2010,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Il gruppo di prodotti detti «prodotti vernicianti per interni ed esterni» comprende prodotti vernicianti per decorazione di interni, impregnanti del legno e prodotti connessi destinati ad essere utilizzati da consumatori e utenti professionali che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

2.   Il gruppo di prodotti «prodotti vernicianti per interni e esterni» comprende i rivestimenti per pavimenti e le pitture per pavimenti; i prodotti tinti dai distributori su richiesta di clienti (non professionisti) o decoratori professionisti; i sistemi di tintura, le pitture decorative, liquide o in pasta, pretrattate, colorate o preparate dal fabbricante per soddisfare le esigenze dei consumatori, compresi impregnanti per legno e impalcati, rivestimenti per muratura e prodotti per il finissaggio (primer) dei metalli nonché sottofondi per tali prodotti, ai sensi dell'allegato I della direttiva 2004/42/CE.

3.   Il gruppo di prodotti in questione non comprende i seguenti prodotti:

a)

rivestimenti anti-incrostazione;

b)

prodotti preservanti per l'impregnazione del legno;

c)

rivestimenti per particolari usi industriali e professionali, compresi i rivestimenti resistenti (heavy-duty);

d)

rivestimenti in polvere;

e)

sistemi di pittura induribile con UV;

f)

pitture principalmente destinate ai veicoli;

g)

prodotti la cui funzione primaria non è la formazione di una pellicola sul substrato, ad esempio, oli e cere;

h)

filler, secondo la definizione della norma EN ISO 4618;

i)

pitture per la segnaletica orizzontale.

Articolo 2

Ai fini della presente decisione si intende per:

1)

«pittura», un materiale di rivestimento pigmentato, liquido, in pasta o in polvere, che, applicato su un substrato, forma una pellicola opaca avente una funzione protettiva, decorativa o caratteristiche tecniche specifiche e che dopo l'applicazione si secca e forma un rivestimento solido, aderente e protettivo;

2)

«vernice», un materiale di rivestimento chiaro che, applicato su un substrato, forma una pellicola solida trasparente avente una funzione protettiva, decorativa o caratteristiche tecniche specifiche e che dopo l'applicazione si secca e forma un rivestimento solido, aderente e protettivo;

3)

«prodotti vernicianti per decorazione», pitture e vernici applicate su edifici e rispettive finiture e impianti, a scopo decorativo e protettivo;

4)

«lasure» (impregnanti per legno), i rivestimenti che creano una pellicola trasparente o semitrasparente per la decorazione e la protezione del legno contro gli eventi atmosferici, che consentono un'agevole manutenzione;

5)

«sistema di colorazione», un metodo di preparazione di pitture colorate ottenute mescolando una «base» con tinte coloranti;

6)

«rivestimenti per muratura», rivestimenti che creano una pellicola decorativa e protettiva e sono destinati all'uso su cemento, murature in mattoni idonee alla verniciatura, blocchi, prima mano di intonaco e cemento rinforzato con placche di silicato di calcio o fibre;

7)

«primer fissanti», rivestimenti destinati a stabilizzare le particelle incoerenti del substrato o a conferire proprietà idrorepellenti;

8)

«sistema di pittura induribile agli UV», il processo di indurimento di materiali di rivestimento mediante l'esposizione a radiazioni ultraviolette artificiali;

9)

«rivestimento in polvere», rivestimento protettivo od ornamentale, costituito con l'applicazione di un rivestimento in polvere su un substrato e la fusione per formare una pellicola continua;

10)

«preservanti per prodotti in scatola», prodotti usati per la preservazione di prodotti durante lo stoccaggio, mediante il controllo del deterioramento microbico, per assicurarne la conservazione;

11)

«conservanti di pellicola secca», prodotti usati per la preservazione di pellicole o rivestimenti mediante il controllo del deterioramento microbico o della crescita algale al fine di conservare le proprietà originarie della superficie dei materiali e degli oggetti;

12)

«sostanze antipelle», additivi che sono aggiunti ai materiali di rivestimento per prevenire la screpolatura durante la produzione o lo stoccaggio del materiale di rivestimento;

13)

«composti organici volatili» (VOC), qualsiasi composto organico avente un punto di ebollizione iniziale pari o inferiore a 250 °C misurato ad una pressione standard di 101,3 kPa, ai sensi della definizione di cui alla direttiva 2004/42/CE che, in una colonna capillare, eluisce fino al tetradecano (C14H30) compreso per i sistemi non polari e all'adipato di dietile (C10H18O4) per i sistemi polari;

14)

«composti organici semivolatili» (SVOC), qualsiasi composto organico avente un punto di ebollizione iniziale superiore a 250 °C e che, in una colonna capillare (6) eluisce con una ritenzione tra tetradecano (C14H30) e n-docosano (C22H46) per i sistemi non polari e adipato di dietile (C10H18O4) e palmitato di metile (C17H34O2) per i sistemi polari;

15)

«pitture bianche e di colore chiaro», le pitture di valore tricromatico Y > 70 %;

16)

«pitture brillanti», le pitture il cui coefficiente di riflessione ad un angolo di incidenza di 60o è ≥ 60;

17)

«pitture di media brillantezza» (dette anche semi-brillanti, satinate, semi-opache), le pitture il cui coefficiente di riflessione ad un angolo di incidenza di 60° o di 85° è < 60 e ≥ 10;

18)

«pitture opache», le pitture il cui coefficiente di riflessione ad un angolo di incidenza di 85o è < 10;

19)

«pitture ultraopache», le pitture il cui coefficiente di riflessione ad un angolo di incidenza di 85o è < 5;

20)

«trasparente» e «semitrasparente», una pellicola con un grado di contrasto < 98 % per uno spessore di pellicola umida di 120μ;

21)

«opaco», una pellicola con un grado di contrasto > 98 % per uno spessore di pellicola umida di 120μ.

Articolo 3

I criteri per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica Ecolabel UE ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 ad un prodotto rientrante nel gruppo di prodotti detti «prodotti vernicianti», definito nell'articolo 1 della presente decisione, nonché i rispettivi requisiti di valutazione e verifica sono stabiliti nell'allegato.

Articolo 4

I criteri e i rispettivi requisiti di valutazione di cui in allegato sono validi per quattro anni a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.

Articolo 5

Il numero di codice assegnato a fini amministrativi al gruppo «prodotti vernicianti per interni ed esterni» è «044».

Articolo 6

Le decisioni 2009/543/CE e 2009/544/CE sono abrogate.

Articolo 7

1.   Le domande relative all'Ecolabel UE per i prodotti appartenenti al gruppo di prodotti «prodotti vernicianti» presentate entro due mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione possono essere basate sui criteri stabiliti nella decisione 2009/543/CE e 2009/544/CE, o sui criteri stabiliti dalla presente decisione. Le domande sono valutate conformemente ai criteri sui quali sono basate.

2.   Le autorizzazioni per il marchio di qualità ecologica UE rilasciate secondo i criteri definiti nelle decisioni 2009/543/CE e 2009/544/CE possono essere utilizzate per dodici mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 2014

Per la Commissione

Janez POTOČNIK

Membro della Commissione


(1)  GU L 27 del 30.1.2010, pag. 1.

(2)  Decisione 2009/543/CE della Commissione, del 13 agosto 2008, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai prodotti vernicianti per esterni (GU L 181 del 14.7.2009, pag. 27).

(3)  Decisione 2009/544/CE della Commissione, del 13 agosto 2008, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai prodotti vernicianti per interni (GU L 181 del 14.7.2009, pag. 39).

(4)  Sostanze con classificazioni di pericolo stabilite dal regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (regolamento CLP) (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

(5)  Direttiva 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per carrozzeria e recante modifica della direttiva 1999/13/CE (GU L 143 del 30.4.2004, pag. 87).

(6)  Come specificato al punto 8.2.2 FprCEN/TS 16516.


ALLEGATO

CRITERI DI ASSEGNAZIONE E PRESCRIZIONI IN MATERIA DI VALUTAZIONE E VERIFICA DELL'ECOLABEL UE

Criteri di assegnazione dell'Ecolabel UE ai prodotti vernicianti:

1.

Pigmento bianco e resistenza alla spazzolatura ad umido (detta resistenza al lavaggio)

2.

Biossido di titanio

3.

Efficienza d'uso

a)

Resa

b)

Resistenza all'acqua

c)

Adesione

d)

Abrasione

e)

Agenti atmosferici

f)

Permeabilità al vapore d'acqua

g)

Permeabilità all'acqua

h)

Resistenza ai funghi

i)

Resistenza alla screpolatura («crack-bridging»)

j)

Resistenza agli alcali

k)

Resistenza alla corrosione

4.

Composti organici volatili e semivolatili (COV, COSV)

5.

Limitazione di sostanze e miscele pericolose

a)

Restrizioni generali che si applicano alle classificazioni di pericolo e alle frasi di rischio

b)

Restrizioni che si applicano alle sostanze estremamente problematiche

c)

Restrizioni applicabili a determinate sostanze pericolose

6.

Informazione dei consumatori

7.

Informazioni che figurano sul marchio Ecolabel UE

I criteri per l'assegnazione dell'Ecolabel UE premiano i prodotti dalle migliori prestazioni ambientali presenti sul mercato dei prodotti vernicianti. L'elevata qualità e le norme di prestazione della pittura devono garantire la longevità del prodotto e contribuire a ridurre in misura considerevole gli impatti dell'intero ciclo delle pitture. Inoltre, i criteri mirano a ridurre al minimo l'uso di composti organici volatili e semivolatili nella formulazione delle pitture.

Anche se l'utilizzo di sostanze chimiche e il rilascio di inquinanti è parte del processo produttivo, un prodotto contrassegnato dall'Ecolabel UE garantisce al consumatore che l'utilizzo di tali sostanze è stato limitato nella misura tecnicamente possibile senza pregiudicare l'adeguatezza del prodotto. Inoltre, il prodotto verniciante finito non può essere classificato con tossicità acuta o in quanto pericoloso per l'ambiente in base alla legislazione europea sull'etichettatura dei prodotti.

Laddove possibile i criteri escludono o limitano al minimo la concentrazione (necessaria per offrire funzioni e proprietà specifiche) di una serie di sostanze ritenute pericolose per la salute umana e per l'ambiente che possono essere impiegate nella formulazione di pitture e vernici. Solo se una sostanza è indispensabile per soddisfare le aspettative dei consumatori in termini di prestazioni o prescrizioni obbligatorie relative al prodotto (ad esempio la preservazione delle pitture) e se non esistono alternative già applicate e testate, è concessa una deroga per l'utilizzo di tale sostanza.

Le deroghe sono valutate sulla base del principio di precauzione e delle prove scientifiche e tecniche, in particolare se sul mercato sono disponibili prodotti più sicuri.

Le prove sul prodotto finito per individuare la presenza di sostanze pericolose soggette a restrizioni possono essere richieste per garantire un elevato livello di affidabilità per i consumatori.

Se del caso, vengono anche imposte condizioni rigorose sul trattamento di sostanze nei processi di fabbricazione delle pitture e delle vernici onde evitare l'esposizione del personale. La verifica della conformità ai criteri è concepita in modo da offrire un elevato livello di garanzia per i consumatori, riflette le possibilità pratiche per i richiedenti di ottenere informazioni dalla catena di approvvigionamento ed esclude le possibilità di «vantaggi parassitari» da parte dei richiedenti.

Valutazione e verifica

a)

Prescrizioni

Le prescrizioni specifiche in materia di valutazione e verifica sono indicate per ciascun criterio.

Qualora il richiedente sia tenuto a produrre dichiarazioni, documenti, analisi, relazioni di prova o altri elementi che attestino la conformità ai criteri, questa documentazione può a seconda dei casi provenire dal richiedente stesso e/o dai suoi fornitori e/o dai fornitori di questi ultimi ecc.

In caso di cambiamenti di fornitore, della formulazione dei prodotti vernicianti, o dell'ampliamento di una gamma di prodotti che comporti un cambiamento nel modo in cui la pittura o la vernice soddisfano uno o più criteri (se del caso) il detentore della licenza, prima di qualsiasi modifica, trasmette informazioni all'organismo competente a riprova del fatto che i prodotti continuano ad essere conformi, come indicato nei pertinenti criteri.

Ove opportuno, possono essere utilizzati metodi di prova diversi da quelli indicati per ciascun criterio se figurano nel manuale dell'utilizzatore dei criteri dell'Ecolabel e l'organismo competente che esamina la domanda li ritiene equivalenti.

Gli organismi competenti riconoscono di preferenza le prove accreditate conformemente alla norma ISO 17025 e le verifiche eseguite da organismi accreditati in forza della norma EN 45011 o di norme equivalenti internazionalmente riconosciute.

Se necessario, gli organismi competenti possono chiedere documenti giustificativi ed eseguire verifiche indipendenti.

b)

Soglie di misurazione

Salvo indicazioni diverse, la conformità ai criteri del marchio di qualità ecologica è richiesta per le sostanze e le miscele aggiunte intenzionalmente, nonché per i sottoprodotti e le impurità delle materie prime, la cui concentrazione è pari o superiore allo 0,010 % in peso della formulazione finale.

c)

La formulazione esatta del prodotto, ivi compresa la funzione e la forma fisica di tutti gli ingredienti individuati nell'ambito dei criteri, nonché ogni altro eventuale ingrediente funzionale e le loro concentrazioni sono trasmessi all'organismo competente. Per ogni ingrediente sono forniti la denominazione chimica, il numero CAS e la classificazione CLP di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008. Tutti gli ingredienti identificati nell'ambito dei criteri, nonché ogni altro eventuale tipo di ingredienti funzionali e impurità note presenti nel prodotto in concentrazioni superiori allo 0,010 % devono essere segnalati, a meno che sia prevista una concentrazione inferiore al fine di rispettare eventuali prescrizioni derogatorie.

Quando nei criteri si fa riferimento agli ingredienti, si intendono le sostanze e i preparati o le relative miscele. Le definizioni di «sostanze» e «miscele» figurano all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) («regolamento REACH»).

Le schede di dati di sicurezza e/o i numeri CAS e le classificazioni CLP per ciascun ingrediente sono trasmesse all'organismo competente conformemente al regolamento REACH.

d)

Per tutti i criteri diversi dal criterio 4 «Composti organici volatili e semivolatili (COV, COVS)», i limiti si applicano alla pittura o alla vernice nel suo imballaggio. In conformità alla direttiva 2004/42/CE, i valori limite dei COV fanno riferimento al prodotto pronto all'uso e quindi il contenuto massimo di COV deve essere misurato e calcolato includendovi le aggiunte raccomandate, per esempio di coloranti e/o diluenti. Ai fini di tale calcolo o misurazione sono necessari i dati trasmessi dai fornitori delle materie prime riguardanti il tenore di solido, il contenuto di COV e la densità del prodotto. Quanto precede si applica anche alla misurazione o al calcolo dei COSV. Al fine di convalidare i calcoli, gli organismi competenti possono richiedere le prove concernenti i COSV.

Criterio 1. Pigmenti bianchi e resistenza alla spazzolatura ad umido, detta anche «resistenza al lavaggio»

1(a)   Requisito minimo per il tenore di pigmenti bianchi:

Le pitture per pareti e soffitti interni di classe 1 o 2 di resistenza al lavaggio, devono avere un tenore di pigmenti bianchi (pigmenti inorganici bianchi con un indice di rifrazione superiore a 1,8) per m2 di pellicola secca pari o inferiore a quello descritto nella tabella 1, con opacità pari al 98 %. Per i sistemi di colorazione questo requisito si applica unicamente alle pitture di base.

Tabella 1

Rapporto tra resistenza al lavaggio e tenore di TiO2 per le pitture per interni

Resistenza al lavaggio

Limiti in ambiente interno (g/m2)

Classe 1

40

Classe 2

36

Per tutte le altre pitture, comprese quelle a calce, le pitture ai silicati, i primer, le vernici antiruggine e quelle per le facciate, il tenore di pigmenti bianchi (pigmenti bianchi inorganici con un indice di rifrazione superiore a 1,8) non deve superare 36 g/m2 per i prodotti per interni e 38 g/m2 per i prodotti per esterni. Nel caso di pitture per uso sia interno che esterno si applicano i limiti più severi.

Se i summenzionati prodotti rientrano nell'esenzione di cui alla lettera (b), il tenore di pigmenti bianchi (pigmenti bianchi inorganici con un indice di rifrazione superiore a 1,8) non deve superare 25 g/m2 di pellicola secca, con opacità pari al 98 %.

1(b)   Requisito minimo per la resistenza al lavaggio (unicamente per le pitture per interni)

Tutte le pitture per pareti e soffitti interni (finiture) devono essere di classe 1 o classe 2 in termini di resistenza al lavaggio (WSR) conformemente alla norma EN 13300 e alla norma EN ISO 11998. Questo requisito si applica unicamente alle basi tintometriche (pitture di base).

Sono esentati da tale requisito le pitture per pareti e soffitti interni con un tenore di pigmenti bianchi (pigmenti bianchi inorganici con un indice di rifrazione superiore a 1,8) uguale o inferiore a 25 g/m2 di pellicola secca, con opacità pari al 98 %.

Solo le pitture di classe 1 e 2 per la resistenza al lavaggio (WSR) recanti il marchio di qualità ecologica hanno il diritto di menzionare la resistenza al lavaggio sull'etichetta o sulla documentazione commerciale.

Valutazione e verifica: Devono essere soddisfatte le prescrizioni di cui ai punti 1(a) e 1(b) Il richiedente fornisce una documentazione attestante che il tenore di pigmenti bianchi è conforme a questo criterio.

Il richiedente fornisce un rapporto di prova secondo la norma EN 13300 utilizzando il metodo EN ISO 11998 (Test di lavabilità e di resistenza al lavaggio). L'etichettatura degli imballaggi delle pitture per soffitti e pareti interni, compresi i testi di accompagnamento, deve essere fornita come elemento di prova della resistenza al lavaggio.

Criterio 2. Pigmenti al biossido di titanio

Se il prodotto contiene più di 3,0 % peso/peso di biossido di titanio, le emissioni e gli scarichi di rifiuti provenienti dalla produzione dei pigmenti di biossido di titanio non devono superare i valori seguenti (2):

Per il procedimento al solfato:

SOx calcolati come SO2: 7,0 kg/tonnellata di pigmento al TiO2

Rifiuti di solfato: 500 kg/tonnellata di pigmento al TiO2

Per il procedimento con cloruro:

Se si utilizza minerale di rutilio naturale: 103 kg di rifiuti di cloruro per tonnellata di pigmento al TiO2

Se si utilizza rutilio sintetico: 179 kg di rifiuti di cloruro/tonnellata di pigmento al TiO2

Se si utilizzano scorie: 329 kg di rifiuti di cloruro/tonnellata di pigmento al TiO2

Se si utilizzano più tipi di minerale, i valori si applicano in proporzione ai quantitativi di ciascun tipo di minerale utilizzato.

Nota:

Le emissioni di SOx riguardano unicamente il procedimento al solfato.

Per la definizione di «rifiuti» occorre fare riferimento all'articolo 3 della direttiva quadro 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Se, per i suoi rifiuti solidi, il produttore di TiO2 può conformarsi all'articolo 5 (sottoprodotti) della direttiva quadro sui rifiuti, i rifiuti sono esentati.

Valutazione e verifica: il richiedente deve trasmettere documenti di appoggio che attestino il rispetto, da parte del produttore di ossido di titanio che produce la materia prima, dei criteri applicabili alla pittura, sotto forma di una dichiarazione di non utilizzo o di una dichiarazione suffragata da dati che confermi che i limiti applicabili alle emissioni e agli scarichi legati al processo sono rispettati.

Criterio 3. Efficienza d'uso

Al fine di dimostrare l'efficienza nell'uso di pitture e vernici, devono essere effettuate le seguenti prove per tipo di pittura e/o vernice, come indicato nella tabella 2:

Tabella 2

Requisiti di efficienza per i diversi tipi di pitture e vernici

Criteri

Pitture e vernici (con le rispettive sottocategorie determinate conformemente alla direttiva 2004/42/CE)

Pittura per interni

(a, b)

Pittura per esterni

(c)

Finiture e tamponature

(d)

Rivestimenti decorativi spessi per interni e esterni

(1)

Vernici e impregnanti per legno

(e, f)

Pittura monocomponente per rivestimento del pavimento

(i)

Primer

(g)

Sottofondo e primer

(h)

3(a)

Resa (solo per prodotti bianchi e di colore chiaro, ivi comprese le pitture di base bianche utilizzate nei sistemi di colorazione) — ISO 6504/1

8 m2/L

4 m2/L (pittura elastomerica)

6 m2/L (pitture murali)

Prodotti per esterni 6 m2/L

Prodotti per interni 8 m2/L

1 m2/L

Prodotti per esterni 6 m2/L

Prodotti per interni 8 m2/L

6 m2/L (senza opacità)

8 m2/L (con opacità)

6 m2/L (senza opacità)

8 m2/L (con opacità)

3(b)

Resistenza all'acqua — ISO 2812-3

Resistente all'acqua

Resistente all'acqua

3(c)

Adesione — EN 24624

 

Punteggio 2

1,5 MPa (pittura murale)

1,5 MPa (pittura murale)

3(d)

Abrasione — EN ISO 7784-2

calo di peso di 70 mg

3(e)

Agenti climatici — EN 11507/EN 927-6

1 000 ore

1 000 ore (esterni)

1 000 ore (esterni)

1 000 ore (esterni)

1 000 ore (esterni)

3(f)

Permeabilità al vapore acqueo (4) — EN ISO 7783-2

Classe II o superiore

Classe II o superiore (esterni)

3(g)

Permeabilità all'acqua (4)

Se dichiarata Classe III

Classe II o superiore (esterni)

— EN 1062-3

Tutti gli altri prodotti Class II o superiore

3(h)

Resistenza ai funghi (4) — EN 15457

Classe 1 o inferiore (pitture per lavori in muratura o legno)

Classe 0 (prodotti in legno per esterni)

Classe 1 o inferiore (esterni)

3(h)

Resistenza alle alghe EN 15458 (4)

Classe 1 o inferiore (lavori in muratura o pitture per legno)

Classe 0 (prodotti in legno per esterni)

Classe 1 o inferiore (esterni)

3(i)

Resistenza alla screpolatura (4) — EN 1062-7

A1 (solo pittura elastomerica)

3(j)

Resistenza agli alcali — ISO 2812-4

Pitture per lavori in muratura

Lavori in muratura esterni-

Lavori in muratura esterni

3(k)

Resistenza alla corrosione

Pittura anti-ruggine

Pittura anti-ruggine

Pittura anti-ruggine

Pittura anti-ruggine

Pittura anti-ruggine

EN ISO 12944-2 e 12944-6, ISO 9227, ISO 4628-2 e 4628-3

 

Formazione di bolle: ≥ dimensione 3/densità 3

Arrugginimento: ≥ Ri2

Formazione di bolle: ≥ dimensione 3/densità 3

Arrugginimento: ≥ Ri2

 

 

Formazione di bolle: ≥ dimensione 3/densità 3

Arrugginimento: ≥ Ri2

Formazione di bolle: ≥ dimensione 3/densità 3

Arrugginimento: ≥ Ri2

Formazione di bolle: ≥ dimensione 3/densità 3

Arrugginimento: ≥ Ri2

3(a)   Resa

Il requisito in termini di resa si applica ai prodotti vernicianti bianchi e di colore chiaro. Per le pitture che sono disponibili in più colori la resa si applica al colore più chiaro.

Le pitture bianche e di colore chiaro (compresi le finiture e gli strati intermedi) devono avere una resa minima (potere coprente del 98 %) di almeno 8 m2 per litro di prodotto per i prodotti vernicianti per interni e di 6 m2 per i prodotti vernicianti per esterni. I prodotti commercializzati sia per gli interni che per gli esterni devono avere una resa minima (con potere coprente al 98 %) di almeno 8 m2 per litro.

Per i sistemi di colorazione questo criterio si applica esclusivamente alla base bianca (che contiene la percentuale più elevata di TiO2). Quando la base bianca non soddisfa tale requisito, il criterio deve essere soddisfatto dopo aver tinto la base bianca per ottenere il colore standard RAL 9010.

Per le pitture che fanno parte di un sistema di colorazione, il richiedente deve indicare all'utente finale, sull'imballaggio del prodotto o nei punti vendita, quale tinta o primer/sottofondo (se possibile munito di marchio comunitario di qualità ecologica) utilizzare come strato di base prima di applicare la tinta più scura.

I primer e i sottofondi trasparenti e semitrasparenti senza prescrizioni di opacità devono avere una resa minima di 6 m2 e quelli con prescrizioni di opacità di 8 m2. I primer opachi con specifiche proprietà sigillanti/bloccanti e penetranti/fissanti e i primer con proprietà adesive speciali devono avere una resa minima di 6 m2/l di prodotto.

I rivestimenti per decorazione spessi (cioè le pitture destinate specificamente a dare un effetto tridimensionale e che sono dunque caratterizzate da una pellicola molto spessa) devono avere una resa di 1 m2/kg di prodotto.

Le pitture elastomeriche opache devono avere una resa minima (potere coprente del 98 %) di almeno 4 m2/l di prodotto.

Questo requisito non si applica a vernici, lasure (impregnanti per legno), primer di adesione trasparenti e qualsiasi altro rivestimento trasparente.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare un rapporto di prova secondo il metodo ISO 6504/1 (Prodotti vernicianti — Determinazione del potere coprente — parte 1: metodo Kubelka-Munk per le pitture bianche e di colore chiaro) o 6504/3 (Parte 3: determinazione del grado di contrasto (opacità) delle pitture chiare ad un indice di resa stabilito), o ancora, per le pitture destinate specificamente a dare un effetto ornamentale tridimensionale e caratterizzate da una pellicola molto spessa, secondo il metodo NF T 30 073. Per le basi utilizzate per produrre prodotti colorati non valutate secondo i criteri summenzionati, il richiedente trasmette le prove che illustrano come l'utente finale sarà invitato a utilizzare un primer e/o un sottofondo grigio (o di un'altra tinta pertinente) prima di applicare il prodotto.

3(b)   Resistenza all'acqua

Tutte le vernici, i rivestimenti dei pavimenti e le pitture per pavimenti devono avere una resistenza all'acqua, determinata dalla norma EN ISO 2812-3, tale che non si verifichino cambiamenti di brillantezza o di colore dopo 24 ore di esposizione e 16 ore di riposo.

Valutazione e verifica: il richiedente fornisce un rapporto di prova secondo il metodo EN ISO 2812-3.

3(c)   Adesione

I primer pigmentati per lavori in muratura per esterni devono ottenere il valore minimo per superare la prova di trazione secondo la norma EN 24624 (ISO 4624) quando la forza di coesione del substrato è inferiore alla forza adesiva della pittura, in caso contrario l'adesione della pittura deve essere superiore al punteggio minimo di 1,5 MPa.

I rivestimenti dei pavimenti, le pitture e i sottofondi per pavimenti, i primer per lavori di muratura interni, i sottofondi per metallo e legno devono ottenere un punteggio di 2 o inferiore nella prova di adesione secondo la norma EN 2409.

Questo requisito non si applica ai primer trasparenti.

Il richiedente valuta il fondo e/o la finitura separatamente o congiuntamente. Quando si sottopone a prova la sola finitura, viene considerata la peggiore situazione possibile per quanto riguarda l'adesione.

Valutazione e verifica: il richiedente fornisce un rapporto di prova secondo il metodo della norma EN ISO 2409 o della norma EN 24624 (ISO 4624), a seconda dei casi.

3(d)   Abrasione

I rivestimenti e le pitture per pavimenti devono avere una resistenza all'abrasione non superiore a 70 mg di calo di peso dopo 1000 cicli di prova con un carico di 1 000 g e una ruota CS10, secondo la norma EN ISO 7784-2.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare un rapporto di prova attestante la conformità a questo criterio secondo il metodo EN ISO 7784-2.

3 (e)   Agenti atmosferici (per prodotti vernicianti per esterni)

Le pitture per il finissaggio di lavori in muratura e le finiture per legno e metallo, comprese le vernici, devono essere sottoposte ad eventi atmosferici artificiali, in un dispositivo dotato di lampade UV fluorescenti e condensa o acqua spruzzata, come previsto dalla norma ISO 11507. Sono esposte a condizioni di prova per 1000 ore. Condizioni del test: UVA 4 h/60 °C + umidità 4 h/50 °C.

In alternativa, le finiture e le vernici per legno per esterni sono esposte ad agenti atmosferici per 1 000 ore in un'apparecchiatura di laboratorio (camera QUV) che simula eventi atmosferici accelerati con un'esposizione ciclica a raggi UV(A) e spruzzature, secondo la norma EN 927-6.

Conformemente alla norma ISO 7724 3, la variazione di colore dei campioni esposti agli eventi atmosferici non deve superare ΔΕ * = 4. Il metodo non si applica alle vernici e alle basi.

La diminuzione di brillantezza per le pitture e le vernici esposte agli eventi atmosferici non deve essere superiore al 30 % rispetto al valore iniziale e viene misurata conformemente alla norma ISO 2813. Questa prescrizione non si applica ai prodotti di finissaggio medio-brillanti e opachi (5), che ad un angolo di incidenza di 60° hanno un valore di brillantezza iniziale inferiore al 60 %.

Lo sfarinamento viene misurato applicando il metodo EN ISO 4628-6 sui rivestimenti di finissaggio per lavori in muratura e sulle finiture per legno e metallo (dove applicabile) dopo aver esposto i campioni agli eventi atmosferici. I rivestimenti devono raggiungere un punteggio di 1,5 o inferiore (0,5 o 1,0) in questo test. La norma contiene illustrazioni di riferimento.

Dopo l'esposizione agli eventi atmosferici i campioni di rivestimenti di finissaggio per muratura e di finiture per legno e metallo devono essere testati anche per i seguenti parametri:

 

sfogliamento, secondo la norma ISO 4628-5; densità delle sfoglie pari a 2 o inferiore, dimensioni delle sfoglie pari a 2 o inferiore;

 

screpolatura, secondo la norma ISO 4628-4; quantità di crepe pari a 2 o inferiore, dimensioni delle crepe 3 o inferiore;

 

formazione di bolle, secondo la norma ISO 4628-2; densità delle bolle 3 o inferiore, dimensioni delle bolle 3 o inferiore.

Le prove devono essere eseguite sulla base da tingere.

Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire rapporti di prova basandosi sulla norma ISO 11507 secondo i parametri specificati o sulla norma EN 927-6 o su entrambe. Il richiedente deve fornire rapporti di prova conformemente alla norma EN ISO 4628-2, 4, 5, 6 e un rapporto di prova conformemente alla norma ISO 7724-3 se del caso.

3(f)   Permeabilità al vapore di acqua

Quando le pitture per muratura e cemento per esterni sono traspiranti, devono essere classificate a norma dell'EN1062-1 di classe II (permeabilità al vapore) o superiore, in base al metodo di prova EN ISO 7783.

Vista la gamma potenzialmente ampia di colori possibili, questo criterio sarà limitato alla prova delle basi di colorazione.

Valutazione e verifica: il richiedente fornisce un rapporto di prova secondo il metodo EN ISO 7783-2 e la classificazione a norma dell'EN1062-1.

3(g)   Permeabilità all'acqua

Quando le pitture per murature e cemento per esterni sono idrorepellenti o elastomeriche, il rivestimento è classificato a norma dell'EN1062-1 di classe III (bassa permeabilità ai liquidi) secondo il metodo EN 1062-3.

Vista la gamma potenzialmente ampia di colori possibili, questo criterio sarà limitato alla prova delle basi di colorazione.

Tutti le restanti pitture per muratura sono classificate a norma dell'EN1062-1 di classe II (permeabilità media ai liquidi) o superiore, secondo il metodo EN 1062-3.

Valutazione e verifica: il richiedente fornisce un rapporto di prova secondo il metodo EN ISO 1062-3 e la classificazione a norma dell'EN1062-1

3(h)   Resistenza ai funghi e alle alghe

Quando le pitture di finissaggio per muratura esterna e legno hanno proprietà antimicotiche e antialghe, e conformemente al tipo di prodotto 7 del regolamento (CE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) sui biocidi, occorre verificare il rispetto dei seguenti requisiti secondo le norme EN 15457 e EN 15458.

Le pitture per muratura devono ottenere almeno un punteggio di classe 1 o inferiore (1 o 0) per la resistenza ai funghi (vale a dire meno del 10 % di copertura dei funghi) e un punteggio di classe 1 o inferiore per la resistenza alle alghe.

Le pitture per legno devono ottenere almeno un punteggio di 0 per la resistenza ai funghi e 0 per resistenza alle alghe.

Vista la gamma potenzialmente ampia di colori possibili, questo criterio sarà limitato alla prova delle basi di colorazione.

Valutazione e verifica: il richiedente fornisce un rapporto di prova secondo il metodo EN 15457 e EN 15458.

3(i)   Resistenza alla screpolatura

Quando le pitture per muratura (o cemento) presentano proprietà elastomeriche, sono classificate almeno A1 a 23 oC secondo la norma EN 1062.

Vista la gamma potenzialmente ampia di colori possibili, questo criterio sarà limitato alla prova delle basi di colorazione.

Valutazione e verifica: il richiedente fornisce un rapporto di prova secondo il metodo DIN EN 1062-7.

3(j)   Resistenza agli alcali

Le pitture e i primer per muratura non devono presentare danni rilevanti dopo essere stati schizzati per 24 ore con una soluzione di NaOH al 10 % secondo il metodo ISO 2812-4. La valutazione viene effettuata dopo 24 ore di asciugatura.

Valutazione e verifica: il richiedente fornisce un rapporto di prova secondo il metodo EN ISO 2812-4.

3(k)   Resistenza alla corrosione

Saranno applicate tensioni di corrosione simulate ad un substrato, ai fini della sua classificazione in funzione della categoria adeguata di corrosività atmosferica della norma EN ISO 12944-2 e delle relative procedure di prova di cui alla norma EN ISO 12944-6. Le pitture antiruggine per i substrati in acciaio sono testate dopo essere state sottoposte per 240 ore ad una prova in nebbia salina conformemente alla norma ISO 9227. I risultati devono essere valutati sulla base della norma ISO 4628-2 per la formazione di bolle e ISO 4628-3 per l'arrugginimento. La pittura deve raggiungere risultati non inferiori a 3 per la dimensione e la densità della formazione di bolle e non peggiori di Ri2 per la prova di arrugginimento.

Valutazione e verifica: il richiedente trasmette le relazioni di prova e di classificazione per confermare il rispetto di questo criterio.

Criterio 4. Tenore di composti organici volatili e semivolatili (COV, COSV)

Il tenore massimo di composti organici volatili (COV) e composti organici semivolatili (COSV) non deve superare i limiti indicati nella tabella 3.

Il tenore di COV e COSV viene determinato per il prodotto pronto all'uso e deve includere tutte le eventuali aggiunte raccomandate prima dell'applicazione, per esempio di coloranti e/o diluenti.

I prodotti con un tenore di COV compatibile con i limiti indicati nella tabella 3 possono riportare, accanto al marchio di qualità ecologica, la dicitura «ridotto contenuto di COV» e il tenore di COV espresso in g/l.

Tabella 3

Limiti di tenore dei COV e dei COSV

Descrizione del prodotto (con riferimento alla sottocategoria conformemente alla direttiva 2004/42/CE)

Valori limite dei COV

(g/l inclusa l'acqua)

Limiti di COSV

(g/l inclusa l'acqua)

a.

Pitture opache per pareti e soffitti interni (brillantezza < 25@60°)

10

30 (7)/40 (8)

b.

Pitture lucide per pareti e soffitti interni (brillantezza> 25@60°)

40

30 (7)/40 (8)

c.

Pitture per muri esterni di substrato minerale

25

40

d.

Pitture per finiture e tamponature per interni/esterni per legno e metallo

80

50 (7)/60 (8)

e.

Vernici per finiture interne e impregnanti del legno, inclusi gli impregnanti opachi per legno

65

30

e.

Vernici per finiture esterne e impregnanti per legno, inclusi gli impregnanti opachi per legno

75

60

f.

Impregnanti non filmogeni per legno (per interni ed esterni)

50

30 (7)/40 (8)

g.

Primer

15

30 (7)/40 (8)

h.

Primer fissanti

15

30 (7)/40 (8)

i.

Rivestimenti monocomponenti ad alte prestazioni

80

50 (7)/60 (8)

j.

Rivestimenti bicomponenti ad alte prestazioni per usi finali specifici, ad esempio sui pavimenti

80

50 (7)/60 (8)

l.

Rivestimenti per effetti decorativi

80

50 (7)/60 (8)

Pitture antiruggine

80

60

Il tenore di COV è determinato mediante un calcolo basato sugli ingredienti e materie prime o utilizzando i metodi riportati nella norma ISO 11890-2 o, per i prodotti con un tenore di COV inferiore a 1,0 g/l, i metodi descritti nella norma ISO 17895. Il tenore di COSV è determinato utilizzando il metodo indicato nella norma ISO 11890-2. I marcatori riportati nella tabella 4 sono utilizzati come base per delimitare i risultati della gascromatografia per i COSV. Nel caso di prodotti utilizzati sia in ambienti interni che esterni, si applica il valore limite più restrittivo di COSV delle pitture per interni.

Tabella 4

Composti da utilizzare come marcatori nella determinazione del tenore di COSV.

 

Sistemi polari

(prodotti di rivestimento a base acquosa)

Sistemi non polari

(prodotti di rivestimento a base di solvente)

COSV

Dall'adipato di dietile (C10H18O4) al metil palmitato (C17H34O2)

dal n-tetradecano (C14H30) al n-docosano(C22H46)

Valutazione e verifica: per il tenore di COV del prodotto pronto all'uso, il richiedente presenta una relazione di prova basata sui metodi di cui alle norme ISO 11890-2 o ISO 17895 che dimostrino la conformità, o una dichiarazione di conformità corredata dei calcoli basati sugli ingredienti e le materie prime delle pitture.

Per il tenore di COSV del prodotto pronto all'uso, il richiedente presenta una relazione di prova basata sui metodi di cui alla norma ISO 11890-2 o una dichiarazione di conformità corredata dei calcoli basati sugli ingredienti e le materie prime delle pitture. La prova deve essere effettuata con riferimento ai marcatori specificati nella tabella 4 e ai criteri di cui al manuale dell'utilizzatore dei criteri. Su richiesta di un organismo competente i richiedenti possono essere tenuti a convalidare i calcoli utilizzando il metodo di prova specificato.

Criterio 5. Restrizioni delle sostanze e delle miscele pericolose

Il prodotto finale non deve contenere sostanze e miscele pericolose conformemente alle disposizioni stabilite nei seguenti sottocriteri che si applicano a:

le categorie di pericolo e le frasi di rischio

le sostanze estremamente problematiche

altre sostanze specifiche elencate

Il richiedente è tenuto a dimostrare che la formulazione del prodotto finale è conforme alle prescrizioni generali di valutazione e verifica, nonché ad eventuali altre prescrizioni contenute nell'appendice.

5(a)   Restrizioni generali valide per le indicazioni di pericolo e le frasi di rischio

La formulazione del prodotto finale, ivi compresi tutti gli ingredienti aggiunti e presenti in concentrazioni superiori allo 0,010 %, non deve, salvo espressa deroga all'appendice, contenere sostanze o miscele classificate come tossiche, pericolose per l'ambiente, sensibilizzanti delle vie respiratorie o della pelle, o cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione, in conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008 o della direttiva 67/548/CE del Consiglio (9), e secondo le interpretazioni date dalle indicazioni di pericolo e le frasi di rischio di cui alla tabella 5 del presente criterio.

Tabella 5

Classificazioni dei pericoli oggetto di restrizioni e loro categorizzazione

Tossicità acuta

Categorie 1 e 2

Categoria 3

H300 Letale se ingerito (R28)

H301 Tossico se ingerito (R25)

H310 Letale a contatto con la pelle (R27)

H311 Tossico per contatto con la pelle (R24)

H330 Letale se inalato (R23/26)

H331 Tossico se inalato (R23)

H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie (R65)

EUH070 Tossico per contatto oculare (R39/41)

 

Tossicità specifica per organi bersaglio

Categoria 1

Categoria 2

H370 Provoca danni agli organi (R39/23, R39/24, R39/25, R39/26, R39/27, R39/28)

H371 Può provocare danni agli organi (R68/20, R68/21, R68/22)

H372 Provoca danni agli organi (R48/25, R48/24, R48/23)

H373 Può provocare danni agli organi (R48/20, R48/21, R48/22)

 

Sensibilizzazione delle vie respiratorie o della pelle

Categoria 1 A

Categoria 1B

H317: Può provocare una reazione allergica della pelle (R43)

H317: Può provocare una reazione allergica della pelle (R43)

H334: Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato (R42)

H334: Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato (R42)

 

Cancerogeno, mutageno o tossico per la riproduzione

Categorie 1 A e 1B

Categoria 2

H340 Può provocare alterazioni genetiche (R46)

H341 Sospettato di provocare alterazioni genetiche (R68)

H350 Può provocare il cancro (R45)

H351 Sospettato di provocare il cancro (R40)

H350i Può provocare il cancro se inalato (R49)

 

H360F Può nuocere alla fertilità (R60)

H361f Sospettato di nuocere alla fertilità (R62)

H360D Può nuocere al feto (R61)

H361d Sospettato di nuocere al feto (R63)

H360FD Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto (R60, R60/61)

H361fd Sospettato di nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto (R62/63)

H360Fd Può nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto (R60/63)

H362 Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno (R64)

H360Df Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità (R61/62)

 

 

Pericoloso per l'ambiente acquatico

Categorie 1 e 2

Categorie 3 e 4

H400 Altamente tossico per gli organismi acquatici (R50)

H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata (R52/53)

H410 Altamente tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata (R50/53)

H413 Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata (R53)

H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata (R51/53)

 

 

Pericoloso per lo strato di ozono

EUH059 Pericoloso per lo strato di ozono (R59)

 

Le regole di classificazione più recenti adottate dall'Unione prevalgono sulle classificazioni di pericolo e le frasi di rischio elencate. Conformemente all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1272/2008, i richiedenti devono pertanto garantire che le classificazioni siano fondate sulle più recenti norme relative alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

I richiedenti sono tenuti a calcolare la classe di pericolo del prodotto verniciante finito al fine di dimostrare la conformità. Tale calcolo deve essere effettuato secondo le metodologie per la classificazione delle miscele di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 e a tutti gli atti modificativi. Nella tabella 6 è riportata l'equivalenza tra le classificazioni delle miscele secondo la direttiva 67/548/CEE sulle sostanze pericolose (DSD) e quelle effettuate in base al regolamento (CE) N. 1272/2008 (regolamento CLP).

Il prodotto finito non deve essere classificato e etichettato come altamente tossico, tossico per un organo specifico, sensibilizzante delle vie respiratorie o per la pelle, cancerogeno, mutageno, tossico per la riproduzione o pericoloso per l'ambiente, conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008 o alla direttiva 67/548/CE.

Tabella 6

Classificazione del prodotto finito: Equivalenza CLP/DSD

Classificazione CLP delle miscele

Equivalente DSD

Altamente tossico

T o T+

Tossico per organi bersaglio specifici

T, T+ o Xn

Sensibilizzante delle vie respiratorie o per la pelle

Cancerogeno, mutageno o tossico per la riproduzione

Cancerogeno, mutageno o tossico per la riproduzione, categorie 1, 2 e 3

Pericoloso per l'ambiente.

N (esclusi R53 e R52/53)

5(a)(i)   Deroghe applicabili a gruppi di sostanze

Per quanto concerne questo gruppo di prodotti, sono state concesse deroghe per determinati gruppi di sostanze che possono essere presenti nel prodotto finito. Tali deroghe stabiliscono le classi di pericolo cui si applicano per ciascun gruppo di sostanze nonché le condizioni di derogazione associate e i limiti di concentrazione applicabili. Le deroghe sono riportate all'appendice 1 e si applicano ai seguenti gruppi di sostanze:

1

Preservanti aggiunti ai coloranti, ai leganti e al prodotto finito

a)

Preservanti per i prodotti in scatola

b)

Preservanti per le macchine di colorazione

c)

Preservanti per pellicola secca

d)

Stabilizzanti per preservanti

2.

Essiccanti e agenti antipelle

a)

Essiccanti

b)

Agenti antipelle

3.

Inibitori della corrosione

a)

Inibitori della corrosione

b)

Prevenzione del verderame

4.

Tensioattivi

a)

Tensioattivi di uso generale

b)

Alchilfenoletossilati (APEO)

c)

Tensioattivi perfluorati

5.

Sostanze funzionali varie di applicazione generale

a)

Emulsione di resina di silicone nelle pitture bianche, i coloranti e le basi di colorazione

b)

Metalli e loro composti

c)

Materie prime minerali, compresi i filler

d)

Agenti neutralizzanti

e)

Sbiancanti ottici

f)

Pigmenti

6.

Sostanze funzionali varie con applicazioni specifiche

a)

Agenti di protezione contro gli UV e di stabilizzazione

b)

Plastificanti

7.

Sostanze residue che possono essere presenti nel prodotto finito

a)

Formaldeide

b)

Solventi

c)

Monomeri non reattivi

d)

Composti aromatici volatili e composti alogenati

5(a)(ii)   Condizioni derogatorie applicabili ai siti di produzione

In caso di deroghe concesse per agenti tossici acuti o tossici per alcuni organismi bersaglio, si applicano condizioni supplementari relative alla produzione di pitture e vernici. In questo caso i richiedenti presentano prove che attestino che hanno rispettato le prescrizioni seguenti:

Per le sostanze cui si applica una classificazione legata ad una tossicità acuta o una tossicità specifica per un organo bersaglio occorre dimostrare il rispetto dei valori limite indicativi europei di esposizione professionale o dei valori limite nazionali equivalenti applicabili (valgono i valori più severi).

Qualora non esistano valori limite europei di esposizione professionale di riferimento, il richiedente deve indicare in che modo le procedure di sicurezza e protezione della salute per la gestione delle sostanze impiegate nei luoghi di produzione del prodotto verniciante finito dotato dell'Ecolabel riducano al minimo l'esposizione.

Per le sostanze oggetto di una classificazione quando assumono la forma di aerosol o di vapore, occorre dimostrare che i lavoratori non sono esposti a tale forma.

Per le sostanze oggetto di una classificazione quando assumono la forma secca, occorre dimostrare che i lavoratori non possono venire in contatto con la sostanza sotto questa forma nel corso della produzione.

Valutazione e verifica: il richiedente deve dimostrare la conformità a questo criterio mediante una dichiarazione di classificazione e/o di non classificazione per:

il prodotto verniciante finito, in base alle metodologie di classificazione delle miscele di cui al regolamento(CE) n. 1272/2008 e a tutti gli atti modificativi;

gli ingredienti della composizione di pitture o vernici che rientrano nei gruppi di sostanze di cui al punto 5(a)(i) e che sono presenti in concentrazioni superiori allo 0,010 %.

Tale dichiarazione deve basarsi sulle informazioni raccolte conformemente alle prescrizioni di cui all'appendice.

Occorre inoltre specificare gli ingredienti cui si possono applicare limiti di concentrazione specifici in virtù del regolamento (CE) n. 1272/2008 e che possono situarsi al di sotto del valore soglia dello 0,010 %.

Occorre fornire le seguenti informazioni tecniche al fine di corroborare la dichiarazione di classificazione o di non classificazione degli ingredienti:

i)

Per le sostanze che non sono state registrate a norma del regolamento REACH o per le quali non esiste ancora una classificazione CLP armonizzata: informazioni conformi alle prescrizioni di cui all'allegato VII del regolamento REACH.

ii)

Per le sostanze che sono state registrate ai sensi del regolamento REACH e che non soddisfano le prescrizioni per la classificazione CLP: informazioni basate sul fascicolo di registrazione REACH che confermi lo stato «non classificata» della sostanza.

iii)

Per le sostanze che sono oggetto di una classificazione armonizzata o di un'autoclassificazione: schede di dati di sicurezza, se disponibili. Se queste non sono disponibili o se la sostanza è autoclassificata, si comunicano le informazioni pertinenti alla classe di rischio delle sostanze ai sensi dell'allegato II del regolamento REACH.

iv)

In caso di miscele: schede di dati di sicurezza se disponibili. Se queste non sono disponibili, il calcolo della classificazione della miscela è comunicato a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 insieme alle informazioni pertinenti sulla classificazione di rischio delle miscele ai sensi dell'allegato II del regolamento REACH.

Le sostanze e le miscele devono essere caratterizzate in conformità delle sezioni 10, 11 e 12 dell'allegato II del regolamento REACH (Prescrizioni per la compilazione delle schede dati di sicurezza). Le informazioni comunicate devono riguardare anche la forma fisica e lo stato degli ingredienti e, per i nanomateriali, includere l'indicazione degli ingredienti per i quali almeno il 50 % delle particelle nella distribuzione numerica per dimensione hanno una o più dimensioni esterne comprese fra 1 nm-100 nm.

Il richiedente deve inoltre identificare le sostanze e le miscele utilizzate nelle formulazione dei prodotti vernicianti che soddisfano le prescrizioni specifiche di deroga di cui all'appendice. Per ciascuna sostanza o miscela oggetto di deroga è necessario fornire informazioni per indicare in che modo le prescrizioni derogatorie sono state soddisfatte.

5(b)   Restrizioni applicabili alle sostanze estremamente problematiche

Conformemente all'articolo 6, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 66/2010, il prodotto finito e tutti gli ingredienti o le materie prime non devono, salvo deroghe specifiche, contenere sostanze che:

soddisfano i criteri di cui all'articolo 57 del regolamento REACH;

sono state identificate in base alla procedura di cui all'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento REACH, che stabilisce la proposta per un elenco di sostanze estremamente problematiche.

Non saranno accordate deroghe per le sostanze che soddisfano una o entrambe queste condizioni, e che sono presenti in un prodotto verniciante in concentrazioni superiori allo 0,10 % (peso/peso).

Valutazione e verifica: Il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio, suffragata da dichiarazioni di conformità firmate dai suoi fornitori. I richiedenti sono tenuti a dimostrare di avere effettuato uno screening delle sostanze presenti al fine di reperire l'eventuale presenza di una sostanza che figura nel progetto di elenco delle sostanze estremamente problematiche, alla luce dei criteri di cui all'articolo 57 del regolamento REACH.

5(c)   Restrizioni applicabili a determinate sostanze pericolose

Il prodotto finito non deve contenere le sostanze pericolose specificamente identificate nell'appendice in concentrazioni uguali o superiori ai limiti specificati. Le restrizioni relative alle sostanze nell'appendice si applicano agli ingredienti e ai residui di pitture e vernici seguenti:

i)

Preservanti di pellicola secca

ii)

Preservanti per macchine di colorazione

iii)

Preservanti per prodotti in scatola

iv)

Stabilizzanti dei preservanti

v)

Tensioattivi alchilfenoletossilati (APEO)

vi)

Tensioattivi perfluorati

vii)

Metalli e loro composti

viii)

Pigmenti

ix)

Plastificanti

x)

Formaldeide libera

Valutazione e verifica: le prescrizioni in materia di verifiche e prove sono quelle indicate nell'appendice per ciascuna sostanza e in funzione della forma specifica della pittura o della vernice.

Criterio 6. Informazione dei consumatori

6(a)

Le diciture seguenti devono essere apposte o allegate all'imballaggio:

«Evitare di sprecare la pittura facendo una stima della quantità di pittura necessaria»

«Conservare la pittura non utilizzata in vista di un futuro utilizzo»

«Il reimpiego della pittura è un modo efficace di ridurre l'impatto ambientale dei prodotti lungo l'intero ciclo di vita»

6(b)

Le seguenti informazioni e raccomandazioni di carattere generale devono figurare o essere allegate all'imballaggio:

Come stimare la quantità di pittura necessaria prima dell'acquisto al fine di ridurre gli sprechi, con una quantità raccomandata a titolo indicativo (ad esempio per 1 m2 di parete, occorrono x litri di pittura).

Cosa fare della pittura non utilizzata, fornendo eventualmente un link ad un sito web o le informazioni di contatto che consentano al consumatore di reperire informazioni più dettagliate.

6(c)

Sull'imballaggio o in allegato devono figurare i consigli e le raccomandazioni seguenti su come maneggiare le pitture:

Misure di sicurezza per l'utilizzatore. Si tratta di raccomandazioni di base sui dispositivi di protezione individuale che occorre indossare. Sono elencate anche misure supplementari da adottare quando si utilizzano le apparecchiature a spruzzo.

Utilizzo di materiale per la pulizia e corretta gestione dei rifiuti (per limitare l'inquinamento idrico e dei suoli). Ad esempio un'indicazione che specifichi che per la pittura non utilizzata occorre l'intervento di uno specialista per uno smaltimento sicuro sotto il profilo ambientale; non è infatti consentito buttarla via con i rifiuti domestici o commerciali (ad esempio «Non buttare i resti di pittura nel lavandino, nel WC o nella pattumiera»).

Stoccaggio della pittura in condizioni adeguate (prima e dopo l'apertura), comprese, se del caso, raccomandazioni in materia di sicurezza.

Valutazione e verifica: il richiedente dichiara che il prodotto è conforme a questo requisito e fornisce all'organismo competente un campione o campioni delle istruzioni per l'uso e/o il link al sito Internet del produttore che contenga tali istruzioni in quanto parte integrante della domanda. Occorre indicare, a titolo indicativo, la quantità di pittura raccomandata.

Criterio 7. Informazioni che devono figurare sul marchio Ecolabel dell'UE

L'etichetta facoltativa con riquadro contiene, se del caso, le seguenti diciture:

Tenore minimo di sostanze pericolose

Tenore ridotto di composti organici volatili (COV): x g/l

Buone prestazioni per uso interno (se sono soddisfatti i criteri per l'uso interno) o

Buone prestazioni per uso esterno (se sono soddisfatti i criteri per l'uso esterno) o

Buone prestazioni per uso interno ed esterno (se sono soddisfatti sia i criteri per l'uso interno che quelli per l'uso esterno)

Gli orientamenti in materia di utilizzo dell'etichetta facoltativa con un riquadro per il testo sono consultabili alla sezione «Orientamenti in materia di utilizzo del marchio di qualità ecologica Ecolabel UE» disponibile sul sito Internet:

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/logo_guidelines.pdf

Valutazione e verifica: il richiedente fornisce un campione dell'etichetta o della grafica dell'imballaggio sul quale è apposto il marchio UE di qualità ecologica, insieme a una dichiarazione di conformità a questo criterio.


(1)  Regolamento (CE) n.1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

(2)  Come indicato nel documento di riferimento sulle migliori tecniche disponibili per la produzione di prodotti chimici inorganici in grande quantità (BREF), agosto 2007.

(3)  Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

(4)  Unicamente se a queste proposito sono avanzate argomentazioni commerciali.

(5)  EN ISO 2813.

(6)  Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1).

(7)  Pitture e vernici bianche per interni

(8)  Pitture colorate per interni/pitture e vernici per esterni

(9)  Direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU 196 del 16.8.1967, pag. 1).

Appendice

ELENCO DELLE RESTRIZIONI E DELLE DEROGHE APPLICABILI ALLE SOSTANZE PERICOLOSE

Gruppo di sostanze

Ambito delle restrizioni e/o delle deroghe

Limiti di concentrazione (se del caso)

Valutazione e verifica

1.   Preservanti aggiunti ai coloranti, ai leganti e al prodotto finito

i)

Regole relative all'autorizzazione dei biocidi

Le pitture devono contenere unicamente preservanti che soddisfano le prescrizioni di cui ai punti 1a, 1b e 1c (a seconda dei casi), che sono autorizzati in virtù della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e del regolamento (CE) n. 528/2012 e per i quali una valutazione del rischio per l'utilizzo da parte di professionisti e/o di consumatori (non professionisti) figura nelle relazione di valutazione. I candidati dovrebbero consultare l'elenco di autorizzazioni più recente.

I preservanti per i quali un fascicolo è stato trasmesso ai fini della valutazione, in attesa di una decisione in merito all'autorizzazione o alla non inclusione possono essere utilizzati nel periodo transitorio fino all'adozione della decisione.

ii)

Totali cumulativi consentiti di conservanti per prodotti in scatola e per la pellicola secca nel prodotto pronto all'uso

I preservanti per i prodotti in scatola e la pellicola secca possono essere utilizzati in prodotti per interni e esterni, secondo le concentrazioni cumulative totali indicate nella tabella seguente.

Totale cumulativo dei preservanti consentiti nei prodotti vernicianti

Tipo di preservante

Prodotti per interni

Prodotti per esterni

Preservanti per prodotti in scatola

0,060 %

0,060 %

Preservanti di pellicola secca

Non consentito

0,30 %

Eccezioni oggetto di deroga:

 

 

i)

Pitture per l'uso in zone ad elevata umidità

0,10 %

Non applicabile

ii)

Combinazioni di IPBC per la protezione di esterni

Non applicabile

0,65 %

Totale cumulativo dei preservanti

0,060 %

0,360 %

Eccezione (deroghe) i) o ii) per la preservazione della pellicola secca

0,160 %

0,710 %

iii)

Totali cumulativi consentiti delle sostanze e dei composti dell'isotiazolinone nel prodotto pronto all'uso

Il totale cumulativo di composti dell'isotiazolinone nei prodotti vernicianti non deve superare lo 0,050 % (500ppm), ad eccezione dei prodotti vernicianti per il legno all'esterno nei quali non deve superare lo 0,20 %. I seguenti preservanti beneficiano di una deroga per l'uso, fatti salvi limiti specifici in relazione al loro contributo al totale cumulativo di composti dell'isotiazolinone nel prodotto finito pronto all'uso.

 

2-metil-2H-isotiazol-3-one: 0,0200 %

 

1,2-benzisotiazol-2(2H)-one: 0,0500 %

 

2-ottil-2H-isotiazol-3-one: 0,0500 %, ad eccezione dei prodotti vernicianti per il legno per esterni in cui può essere usata a concentrazioni più elevate

 

5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-one/2- metil-4-isotiazolin-3-one: 0,0015 %

a)

Preservanti di prodotti in scatola

Applicabilità:

Tutti i prodotti, salvo indicazione contraria

I preservanti di prodotti in scatola classificati secondo le classi di pericolo oggetto di deroga possono essere utilizzati in prodotti recanti il marchio di qualità ecologica (Ecolabel):

Classificazioni in deroga: H331 (R23), H400 (R50), H410 (R50/53), H411 (R51/53), H412 (R52/53), H317 (R43)

I preservanti per prodotti in scatola classificati con tali classificazioni oggetto di deroga devono inoltre soddisfare le condizioni derogatorie seguenti:

La concentrazione cumulativa totale non può superare 0,060 % peso/peso

Le sostanze classificate con H400 (R50) e/o H410 (R50/53) devono essere non bioaccumulabili. Le sostanze non bioaccumulabili devono avere un log kow ≤ 3,2 o un fattore di bioconcentrazione (BCF) ≤ 100.

Occorre fornire elementi che dimostrino che per il prodotto sono rispettate le condizioni di autorizzazione ai sensi della direttiva 98/8/CE e del regolamento (CE) n. 528/2012.

Se si utilizzano conservanti che rilasciano formaldeide, allora il tenore e le emissioni di formaldeide del prodotto finito devono soddisfare i requisiti di cui al punto 7(a)

Ai seguenti preservanti si applicano limiti di concentrazione specifici:

i)

Zinco piritione

ii)

N-(3-amminopropil)-n-dodecilpropan-1, 3-diammina

Preservanti per prodotti in scatola

Totale cumulativo nel prodotto finito: 0,060 % peso/peso

Limite di concentrazione

0,050 %

0,050 %

Verifica:

Il richiedente e i suoi fornitori di leganti devono presentare una dichiarazione, suffragata dai numeri e le classificazioni CAS per i principi attivi nel prodotto finale e il relativo legante.

Ciò include il calcolo ad opera del richiedente della concentrazione dell'ingrediente attivo nel prodotto finale.

In linea con i requisiti dell'articolo 58, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 528/2012 sui biocidi, occorre identificare tutti gli ingredienti attivi per i quali almeno il 50 % delle particelle nella distribuzione numerica per dimensione hanno una o più dimensioni esterne comprese fra 1 nm-100 nm.

b)

Conservanti per le macchine per la colorazione

Le classificazioni di pericolo oggetto di deroga e le condizioni derogatorie di cui al punto 1(a), si applicano anche ai conservanti utilizzati per proteggere le tinte durante il loro stoccaggio nelle macchine prima della miscelazione con le basi.

I preservanti aggiunti per proteggere le tinte presenti nella macchina non devono superare il totale cumulativo di 0,20 % peso/peso.

I preservanti seguenti sono soggetti a limiti di concentrazione specifici che contribuiscono al totale cumulativo di preservante nel colorante:

Totale cumulativo di conservanti nel colorante:

0,20 % peso/peso

Verifica:

Dichiarazione del richiedente e del suo fornitore di tinte suffragata dai numeri e le classificazioni CAS per gli ingredienti attivi nel prodotto finito e nel suo legante.

La dichiarazione deve includere il calcolo effettuato della concentrazione dell'ingrediente attivo nel prodotto verniciante finito.

In linea con i requisiti dell'articolo 58, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 528/2012 sui biocidi, occorre identificate tutti gli ingredienti attivi per i quali almeno il 50 % delle particelle nella distribuzione numerica per dimensione hanno una o più dimensioni esterne comprese fra 1 nm-100 nm.

i)

3-iodo-2-propinil butilcarbammato (IPBC)

0,10 %

ii)

Piritione di zinco

0,050 %

iii)

N-(3-amminopropil)-N-dodecilpropan-1, 3-diammina

0,050 %

c)

Preservanti per pellicola secca

Applicabilità:

Pitture per esterni, pitture per interni per applicazioni specifiche

I conservanti per pellicola secca e i loro stabilizzanti classificati nelle seguenti classi di pericolo oggetto di deroga possono essere utilizzati in tutti i prodotti per esterni e solo per prodotti per interni specifici:

Classificazioni in deroga: H400 (R50), H410 (R50/53), H411 (R51/53), H412 (R52/53), H317 (R43)

I preservanti per pellicola secca classificati con tali classificazioni oggetto di deroga devono inoltre soddisfare le condizioni derogatorie seguenti:

La concentrazione cumulativa totale non può superare 0,10 % peso/peso o 0,30 % peso/peso (in funzione dei casi)

Le sostanze classificate con H400 (R50) e/o H410 (R50/53) devono essere non bioaccumulabili. Le sostanze non bioaccumulabili devono avere un log kow ≤ 3,2 o un fattore di bioconcentrazione (BCF) ≤ 100.

Occorre fornire elementi che dimostrino che per i preservanti sono rispettate le condizioni di autorizzazione ai sensi della direttiva 98/8/CE sui biocidi e del regolamento (CE) n. 528/2012 sui biocidi.

Un totale cumulativo più elevato si applica ai preservanti della pellicola secca seguenti unicamente per le applicazioni specificate:

Combinazioni contenenti butilcarbammato di 3-iodo-2-propinile (IPBC)

Prodotti vernicianti per esterni

Limiti di concentrazione specifici si applicano ai preservanti seguenti:

Piritione di zinco

Preservanti per pellicola secca

Totale cumulativo nel prodotto finito:

Pitture per interno destinate ad essere utilizzate in locali con umidità elevata, compresi bagni e cucine

0,10 % peso/peso

Tutte le applicazioni dei prodotti vernicianti per esterno

0,30 % peso/peso

Totale cumulativo delle combinazioni IPBC per le pitture per esterni

0,650 %

0,050 %

Verifica:

Dichiarazione del richiedente e del suo fornitore di legante suffragata dai numeri e le classificazioni CAS per gli ingredienti attivi nel prodotto finito e il suo legante.

La dichiarazione deve includere il calcolo effettuato dal richiedente della concentrazione dell'ingrediente attivo nel prodotto finito.

In linea con i requisiti dell'articolo 58, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 528/2012, occorre identificare tutti gli ingredienti attivi per i quali almeno il 50 % delle particelle nella distribuzione numerica per dimensione hanno una o più dimensioni esterne comprese fra 1 nm-100 nm.

d)

Stabilizzante di preservanti

L'ossido di zinco è oggetto di deroga per essere utilizzato quale stabilizzante delle combinazioni di preservanti della pellicola secca che richiedono l'uso di piritione di zinco o di 1,2 benzisotiazol-3(2H)-one (BIT).

0,050 %

Verifica:

Il richiedente e i suoi fornitori di materie prime devono presentare una dichiarazione.

2.   Agenti essicanti e agenti antipelle

a)

Essicanti

Applicabilità:

Tutti prodotti vernicianti, salvo indicazione contraria.

Classificazioni in deroga: H301 (R24), H317 (R43), H373 (H48/20-22), H412 (R52/53), H413 (R53)

Gli essicanti al cobalto nelle pitture alchiliche, che sono inoltre classificati H400 (R50) e H410, beneficiano di una deroga per le pitture bianche e le pitture di colore chiaro, nei limiti di concentrazione seguenti:

Tenore totale cumulativo di essicante

0,10 % peso/peso

Tenore limite di essicante al cobalto

0,050 %

Verifica:

Il richiedente e i suoi fornitori di materie prime devono presentare una dichiarazione, suffragata dai numeri e le classificazioni CAS.

b)

Agenti antipelle

Applicabilità:

Tutti i prodotti vernicianti

Classificazioni in deroga: H412 (R52/53), H413 (R53), H317 (R43)

0,40 % peso/peso

Verifica:

Il richiedente e i suoi fornitori di materie prime devono presentare una dichiarazione, suffragata dai numeri e le classificazioni CAS.

3.   Inibitori della corrosione

a)

Pigmenti anticorrosione

Applicabilità:

Laddove necessario

Classificazioni in deroga: H410 (R50/53), H411 (R51/53), H412 (R52/53), H413 (R53)

Limiti di concentrazione applicabili:

i)

Classi d, i e j della direttiva 2004/42/CE sulle pitture

8,0 % peso/peso

Verifica:

Il richiedente e i suoi fornitori di materie prime devono presentare una dichiarazione, suffragata da una SDS (scheda di dati di sicurezza).

ii)

Tutti gli altri prodotti

2,0 % peso/peso

b)

Prevenzione del verderame

Applicabilità:

Laddove necessario

Classificazioni in deroga: H412 (R52/53), H413 (R53)

0,50 % peso/peso

Verifica:

Il richiedente e i suoi fornitori di materie prime devono presentare una dichiarazione, suffragata da numeri e classificazioni CAS.

4.   Tensioattivi

a)

Tensioattivi di uso generale

Applicabilità:

Tensioattivi utilizzati in tutti i prodotti.

Classificazioni in deroga: H411 (R51/53), H412 (R52/53), H413 (R53)

Al prodotto finito pronto all'uso si applicano i valori seguenti per il totale cumulativo:

pitture bianche e di colore chiaro

tutti gli altri colori

La deroga si applica alla formulazione del tensioattivo fornita al produttore di pitture. Si applicano restrizioni specifiche agli alchilfenoletossilati (APEO) e ai tensioattivi perfluorati.

Totale cumulativo dei tensioattivi nel prodotto pronto all'uso:

1,0 % peso/peso

3,0 % peso/peso

Verifica:

Il richiedente, i suoi fornitori di materie prime e i fornitori di tensioattivi devono presentare una dichiarazione, suffragata dai numeri e le classificazioni CAS per i tensioattivi utilizzati.

b)

Alchilfenoletossilati (APEO)

Applicabilità:

I tensioattivi utilizzati in tutti i prodotti.

Gli alchilfenoletossilati (APEO) e i loro derivati non possono essere utilizzati in nessuna preparazione o formulazione di pitture o vernici.

Non applicabile

Verifica:

Il richiedente e i suoi fornitori di materie prime devono presentare una dichiarazione attestante il non utilizzo, suffragata dai numeri e le classificazioni CAS per i tensioattivi utilizzati.

c)

Tensioattivi perfluorati

Applicabilità:

Tensioattivi impiegati in prodotti specifici.

Non possono essere utilizzati i tensioattivi perfluorati a catena lunga, come specificato nella definizione dell'OCSE riportata qui di seguito:

i)

acidi perfluorocarbossilici con catene di carbonio di lunghezza ≥ C8, incluso l'acido perfluoroottanoico (PFOA);

ii)

sulfonati perfluoroalchilici con catene di carbonio di lunghezza ≥ C6, compresi l'acido sulfonico di perfluoroesano (PFHxS) e il sulfonato di perfluorottano (PFOS); nonché

iii)

i composti correlati che possono degradarsi nelle sostanze indicate ai punti (i) o (ii), non devono essere presenti nel tensioattivo o in quanto residuo della pittura o della vernice.

I tensioattivi perfluorati che non soddisfano le prescrizioni (i), (ii) e (iii), possono essere impiegati nelle pitture esclusivamente se necessario per renderle resistenti o impermeabili all'acqua (si vedano i criteri 3b e 3 g sull'efficienza d'uso) e ottenere una resa superiore a 8 m2/l (si veda il criterio 3a sull'efficienza d'uso).

Non applicabile

Verifica:

Il richiedente e i suoi fornitori di materie prime devono presentare una dichiarazione di mancata utilizzazione, suffragata dai numeri CAS e dall'identificazione della lunghezza della catena dei tensioattivi utilizzati.

5.   Sostanze funzionali varie di applicazione generale

a)

Emulsione di resina di silicone nelle pitture bianche, i coloranti e le basi di colorazione

Applicabilità:

Tutti i prodotti vernicianti

Classificazioni in deroga: H412 (R52/53), H413 (R53)

2,0 % peso/peso

Verifica:

Il richiedente e i suoi fornitori di materie prime devono presentare una dichiarazione, suffragata dai numeri e le classificazioni CAS.

b)

Metalli e loro composti

Applicabilità:

Tutti i prodotti

I seguenti metalli o i loro composti non devono essere presenti nel prodotto o negli ingredienti utilizzati nel prodotto in quantità superiore al limite specificato:

Cadmio, piombo, cromo VI, mercurio, arsenico, bario, selenio, antimonio e cobalto.

Si applicano le deroghe seguenti:

Bario, antimonio e cobalto nei pigmenti (cfr. limitazione 5(f)]

Cobalto negli essiccatoi (cfr. limitazione 2(a)]

limite 0,010 % per metallo (tra quelli elencati)

Verifica:

Il richiedente e i suoi fornitori di materie prime devono presentare una dichiarazione.

c)

Materie prime minerali, compresi i filler

Applicabilità:

Tutti i prodotti vernicianti

Le materie prime minerali tra cui la silice cristallina e i minerali leucofilliti contenenti silice cristallina classificati H373 (R48/20) beneficiano di una deroga.

Le materie prime minerali contenenti i metalli di cui alla restrizione 5(b) possono essere utilizzate qualora l'analisi di laboratorio dimostri che il metallo è legato in un reticolo cristallino ed è insolubile (cfr. metodo di prova applicabile).

Su questa base i seguenti filler beneficiano di una deroga:

Sienite nefelinica, contenente bario

 

Verifica:

Il richiedente e i suoi fornitori di materie prime devono presentare una dichiarazione, suffragata dai numeri e le classificazioni CAS.

I richiedenti che desiderano utilizzare leganti contenenti metalli soggetti a restrizioni devono trasmettere rapporti di prova effettuati in conformità della norma adeguata figurante sull'elenco.

Metodo di prova:

DIN 53770-1 o metodo equivalente

d)

Agenti neutralizzanti

Applicabilità:

Tutti i prodotti vernicianti, salvo indicazione contraria

Classificazioni in deroga: H311 (R24), H331 (R23), H400 (R50), H410 (R50/53), H411 (R51/53), H412 (R52/53), H413 (R53)

Si applicano i seguenti limiti di concentrazione:

 

Verifica:

Il richiedente e i suoi fornitori di materie prime devono presentare una dichiarazione, suffragata dai numeri e le classificazioni CAS.

Vernici e pitture per pavimenti

1,0 % peso/peso

Tutti gli altri prodotti

0,50 % peso/peso

e)

Sbiancanti ottici

Applicabilità:

Tutti i prodotti vernicianti

Classificazioni in deroga: H413 (R53)

0,10 % peso/peso

Verifica:

Il richiedente e i suoi fornitori di materie prime devono presentare una dichiarazione, suffragata dai numeri e le classificazioni CAS.

f)

Pigmenti

Applicabilità:

Tutti i prodotti

I pigmenti contenenti metalli devono essere utilizzati solamente se le prove di laboratorio indicano che il cromoforo metallico è legato in un reticolo cristallino ed è insolubile.

I seguenti pigmenti contenenti metalli beneficiano di una deroga senza dover essere sottoposti a prove:

Solfato di bario

Antimonio e nichel in un reticolo insolubile di TiO2

Spinello blu di alluminato di cobalto

Spinello blu-verde della cromite di cobalto

Non applicabile

Verifica:

Risultati di prova che dimostrano che il pigmento cromoforo è legato in un reticolo cristallino ed è insolubile.

Metodo di prova:

DIN 53770-1 o metodo equivalente

6.   Sostanze funzionali varie per applicazioni specialistiche

a)

Agenti di protezione contro gli UV e di stabilizzazione per le pitture per esterni

Applicabilità:

Pitture per esterno

Classificazioni in deroga: H317 (R43), H411 (R51/53), H412 (R52/53), H413 (R53),

0,60 % peso/peso

Verifica:

Il richiedente e i suoi fornitori di materie prime devono presentare una dichiarazione, suffragata dai numeri e le classificazioni CAS.

B)

Plastificanti nei prodotti vernicianti.

Applicabilità:

Se inclusi nella formulazione

I ftalati seguenti non devono essere aggiunti intenzionalmente come plastificanti:

 

DEHP (ftalato di bis (2-etilesile)]

 

BBP (Ftalato di butilbenzile)

 

DBP (ftalato di dibutile)

 

DMEP (Bis2-metossietil) ftalato

 

DIBP (Diisobutilftalato)

 

DIHP (ftalati alchilici di-C6-8-ramificati)

 

DHNUP (ftalati alchilici di-C7-11-ramificati)

 

DHP (Di-n-esilftalato)

Limite di concentrazione per ogni singolo ftalato:

0,010 %

Verifica:

Il richiedente e i suoi fornitori di materie prime devono presentare una dichiarazione, suffragata dai numeri e le classificazioni CAS.

7.   Sostanze residue che possono essere presenti nel prodotto finito

a)

Formaldeide

Applicabilità:

Tutti i prodotti.

Al prodotto finale non deve essere aggiunta intenzionalmente formaldeide libera. Il prodotto finale deve essere testato per determinare il tenore di formaldeide libera. Le prescrizioni in materia di campionamento per le prove devono corrispondere alla gamma di prodotti.

Al totale cumulativo si applica il valore limite seguente:

 

Verifica:

Il tenore di formaldeide libera deve essere determinato per la base bianca o per la base di colorazione trasparente che si presume conterrà il più alto tenore teorico di formaldeide. Occorre inoltre determinare il tenore della tinta di colore che dovrebbe contenere il più alto tenore teorico di formaldeide.

Metodo di prova:

Valore limite dello 0,0010 %:

determinazione della concentrazione in scatola utilizzando il metodo Merckoquant. Se il risultato con questo metodo non è definitivo, si può ricorrere alla cromatografia liquida ad alto rendimento (HPLC) per confermare la concentrazione.

Valore limite dello 0,010 %:

(1)

Tutte le pitture: determinazione della concentrazione di formaldeide mediante un'analisi basata sul metodo VdL-RL 03 oper cromatografia in fase liquida ad alto rendimento (HPCL);

nonché

(2)

Prodotti vernicianti per interni Determinazione mediante analisi secondo la norma ISO 16000-3. Le emissioni non devono superare 0,25 ppm al momento della prima applicazione e devono essere inferiori a 0,05 ppm dopo 24 ore dalla prima applicazione.

A questa prescrizione si applicano le deroghe seguenti:

i)

Quando per lo stoccaggio in scatola sono necessari preservanti che rilasciano formaldeide per proteggere un tipo specifico di pittura o vernice, e quando questi preservanti sono utilizzati al posto dell'isotiazolinone.

0,0010 %

ii)

Quando i polimeri in dispersione (leganti) svolgono, attraverso livelli residui di formaldeide, la funzione di sostanze che rilasciano formaldeide al posto dei preservanti per lo stoccaggio in barattolo.

In questi casi il totale cumulativo non deve superare i seguenti valori limite:

0,010 %

b)

Solventi

Applicabilità:

Tutti i prodotti.

Classificazioni in deroga: H304 (R65)

2,0 % peso/peso

Verifica:

Il richiedente e i suoi fornitori di materie prime devono presentare una dichiarazione, suffragata dai numeri e le classificazioni CAS.

c)

Monomeri non reattivi

Applicabilità:

Sistemi di leganti a base di polimeri

Nel prodotto finito possono essere presenti dei monomeri non reattivi provenienti da leganti, ivi compreso l'acido acrilico, in una quantità non superiore ad un limite cumulativo totale.

0,050 % peso/peso

Verifica:

Il richiedente e i suoi fornitori di materie prime devono presentare una dichiarazione, suffragata dai numeri e le classificazioni CAS.

d)

Idrocarburi aromatici volatili e solventi alogenati

Applicabilità:

Tutti i prodotti.

Nel prodotto finale non devono essere presenti idrocarburi aromatici volatili né solventi alogenati.

Valore limite residuo dello 0,01 %

Verifica:

Il richiedente e i suoi fornitori di materie prime devono presentare una dichiarazione di non utilizzazione, suffragata da numeri e classificazioni CAS.


(1)  Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).


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