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Document 32014D0198

Decisione 2014/198/PESC del Consiglio, del 10 marzo2014 , relativa alla firma e alla conclusione dell'accordo tral'Unione europea e la Repubblica unita della Tanzania sulle condizionidel trasferimento delle persone sospettate di atti di pirateria e deirelativi beni sequestrati da parte della forza navale direttadall'Unione europea alla Repubblica unita della Tanzania

OJ L 108, 11.4.2014, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/198/oj

Related international agreement

11.4.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 108/1


DECISIONE 2014/198/PESC DEL CONSIGLIO

del 10 marzo 2014

relativa alla firma e alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica unita della Tanzania sulle condizioni del trasferimento delle persone sospettate di atti di pirateria e dei relativi beni sequestrati da parte della forza navale diretta dall'Unione europea alla Repubblica unita della Tanzania

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 37,in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafi 5 e 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 2 giugno 2008 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSC) ha adottato la risoluzione 1816 (2008) nella quale si chiede a tutti gli Stati di cooperare ai fini dell'individuazione della giurisdizione e ai fini delle indagini e dell'azione giudiziaria a carico delle persone responsabili di atti di pirateria e rapine a mano armata al largo delle coste somale. Tali disposizioni sono state ribadite nelle risoluzioni successive dell'UNSC.

(2)

Il 10 novembre 2008 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2008/851/PESC (1) relativa all'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (operazione «Atalanta»).

(3)

L'articolo 12 dell'azione comune 2008/851/PESC prevede che le persone sospettate di avere l'intenzione di commettere, di commettere o di aver commesso atti di pirateria o rapine a mano armata nelle acque territoriali della Somalia, che sono arrestate e fermate al fine dell'esercizio di azioni giudiziarie, nonché i beni che sono serviti a compiere tali atti di pirateria o rapine a mano armata possano essere trasferiti ad uno Stato terzo che intende esercitare la propria giurisdizione nei confronti di tali persone e beni, a patto che le condizioni del trasferimento siano state stabilite con tale Stato terzo in conformità del diritto internazionale applicabile, compreso il diritto internazionale sui diritti umani, al fine di garantire, in particolare, che nessuno sia sottoposto alla pena di morte, alla tortura o a qualsiasi altro trattamento crudele, inumano o degradante.

(4)

A seguito dell'adozione da parte del Consiglio, il 22 marzo 2010, di una decisione che autorizza l'avvio di negoziati, l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha negoziato, a norma dell'articolo 37 del trattato sull'Unione europea, un accordo tra l'Unione europea e la Repubblica unita della Tanzania sulle condizioni del trasferimento delle persone sospettate di atti di pirateria e dei relativi beni sequestrati da parte della forza navale diretta dall'Unione europea alla Repubblica unita della Tanzania («l'accordo»).

(5)

È opportuno approvare l'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica unita della Tanzania sulle condizioni del trasferimento delle persone sospettate di atti di pirateria e dei relativi beni sequestrati da parte della forza navale diretta dall'Unione europea alla Repubblica unita della Tanzania («accordo») è approvato a nome dell'Unione.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo allo scopo di impegnare l'Unione.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica di cui all'articolo 11, paragrafo 1, dell'accordo (2).

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2014

Per il Consiglio

Il presidente

I. VROUTSIS


(1)  Azione comune 2008/851/PESC del Consiglio, del 10 novembre 2008, relativa all'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (GU L 301 del 12.11.2008, pag. 33).

(2)  La data dell'entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


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