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Document 32013R0167

Regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 febbraio 2013 , relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali Testo rilevante ai fini del SEE

OJ L 60, 2.3.2013, p. 1–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 063 P. 115 - 165

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 18/04/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/167/oj

2.3.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 60/1


REGOLAMENTO (UE) N. 167/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 5 febbraio 2013

relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di promuovere il mercato interno, la direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativa all’omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche (3), istituiva un sistema organico di omologazione dell’Unione per i trattori, i loro rimorchi e le attrezzature intercambiabili trainabili.

(2)

Al fine di sviluppare e di far funzionare il mercato interno dell’Unione, è opportuno sostituire i sistemi di omologazione degli Stati membri con una procedura di omologazione dell’Unione fondata sul principio di armonizzazione completa, che al tempo stesso tenga nel debito conto il rapporto costi/benefici e presti particolare attenzione alle piccole e medie imprese.

(3)

A seguito della richiesta del Parlamento europeo e al fine di semplificare e di accelerare l’adozione della normativa in materia di omologazione, nella legislazione dell’Unione relativa all’omologazione dei veicoli è stato introdotto un nuovo approccio normativo in base al quale il legislatore, attraverso la procedura legislativa ordinaria, si limita a stabilire regole e principi fondamentali e delega alla Commissione il potere di adottare atti delegati relativi alle prescrizioni tecniche di dettaglio. Riguardo alle prescrizioni essenziali, il presente regolamento si dovrebbe limitare dunque a stabilire i requisiti fondamentali di sicurezza funzionale, sul lavoro e di compatibilità ambientale e a delegare alla Commissione il potere di fissare specifiche tecniche in atti delegati.

(4)

Le prescrizioni del presente regolamento sono conformi ai principi contenuti nella comunicazione della Commissione del 5 giugno 2002 dal titolo «Piano d’azione “semplificare e migliorare l’ambiente normativo”».

(5)

È particolarmente importante che i provvedimenti futuri proposti in base al presente regolamento o le procedure da applicare ai sensi dello stesso rispondano ai principi riaffermati nella relazione pubblicata dalla Commissione nel 2006 dal titolo «CARS 21: un quadro normativo competitivo nel settore automobilistico per il XXI secolo» («CARS 21»). In particolare, ai fini di una migliore regolamentazione e semplificazione e per evitare il continuo aggiornamento della vigente legislazione dell’Unione su questioni tecniche, è opportuno che il presente regolamento contenga riferimenti a norme e regolamenti internazionali esistenti e accessibili al pubblico senza doverli riprodurre nel quadro giuridico dell’Unione.

(6)

Dal momento che né la direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1997, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l’emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all’installazione su macchine mobili non stradali (4), né la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine (5), né il presente regolamento prevedono prescrizioni in materia di progettazione e costruzione per garantire la sicurezza stradale delle macchine mobili non stradali a propulsione autonoma destinate ad essere utilizzate in particolare nel settore agricolo e forestale, la Commissione dovrebbe valutare la necessità di armonizzare le legislazioni degli Stati membri in tale settore e valutare se proporre un provvedimento legislativo al fine di garantire un livello elevato di sicurezza, nel rispetto della legislazione dell’Unione esistente.

(7)

Il presente regolamento dovrebbe far salve le misure a livello nazionale o dell’Unione riguardanti l’uso su strada dei veicoli agricoli e forestali, come le prescrizioni specifiche per la patente di guida, i limiti posti alla velocità massima o le misure concernenti l’accesso a determinate strade.

(8)

La direttiva 2003/37/CE limitava, in una prima fase, l’applicazione obbligatoria della procedura di omologazione CE del veicolo completo ai veicoli appartenenti alle categorie T1, T2 e T3 senza fissare tutti i requisiti necessari a chiedere l’omologazione CE di un veicolo completo su base volontaria per altre categorie. Ai fini del completamento del mercato interno e del suo corretto funzionamento, è opportuno che il presente regolamento permetta ai costruttori di chiedere l’omologazione UE dei veicoli completi su base volontaria per tutte le categorie in esso comprese e, quindi, di beneficiare dei vantaggi del mercato interno attraverso l’omologazione UE.

(9)

La direttiva 2003/37/CE prevedeva l’omologazione CE di un veicolo completo per i veicoli fuoristrada e i veicoli con sedili affiancati come i trattori. Anche questi tipi di veicoli dovrebbero pertanto essere contemplati dal presente regolamento, a condizione che il tipo di veicolo in questione rientri in una categoria di veicoli di cui al presente regolamento e rispetti tutte le prescrizioni del presente regolamento.

(10)

Gli obblighi delle autorità nazionali stabiliti dalle disposizioni sulla vigilanza del mercato di cui al presente regolamento sono più specifici delle corrispondenti disposizioni del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti (6).

(11)

Per garantire elevati livelli di sicurezza funzionale, di sicurezza sul lavoro e di tutela dell’ambiente, è opportuno armonizzare le prescrizioni tecniche e le norme ambientali applicabili all’omologazione di veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti.

(12)

È opportuno stabilire il principio che i veicoli siano concepiti, costruiti e assemblati in modo da ridurre al minimo i rischi di lesione dei loro occupanti e degli altri utenti della strada. A tal fine, è necessario che i produttori garantiscano che i veicoli soddisfino i requisiti pertinenti fissati dal presente regolamento. Le misure in tal senso dovrebbero comprendere, senza esaurirvisi, prescrizioni relative alla integrità strutturale del veicolo, ai sistemi che aiutano il conducente a controllare il veicolo, che gli forniscono visibilità e informazioni sullo stato del veicolo e la zona circostante, ai sistemi di illuminazione del veicolo, di protezione degli occupanti, nonché requisiti relativi alle parti esterne e agli accessori del veicolo, alle masse, alle dimensioni, agli pneumatici.

(13)

Per garantire che la procedura di controllo della conformità della produzione, che costituisce uno dei fondamenti del sistema di omologazione UE, sia correttamente applicata e funzioni adeguatamente, i costruttori dovrebbero essere sottoposti a regolari verifiche da parte di un’autorità competente o di un servizio tecnico designato a tal fine, in possesso delle qualifiche necessarie.

(14)

In taluni casi limitati è opportuno consentire un’omologazione nazionale per i veicoli in piccole serie. Ciò, tuttavia, dovrebbe essere limitato ai veicoli prodotti in pochi esemplari. È perciò necessario definire con precisione il concetto di piccola serie in termini di numero di veicoli da produrre.

(15)

L’obiettivo principale della legislazione dell’Unione sull’omologazione dei veicoli è far sì che l’immissione sul mercato di veicoli nuovi, componenti ed entità tecniche indipendenti garantisca elevati livelli di sicurezza e di tutela dell’ambiente. Tale obiettivo non dovrebbe essere pregiudicato dal montaggio di parti o equipaggiamenti dopo che i veicoli sono stati immessi sul mercato o sono entrati in circolazione. Dovrebbero perciò essere adottate misure adeguate affinché parti o apparecchiature che possono essere montate sui veicoli e sono capaci di pregiudicare considerevolmente il funzionamento di sistemi essenziali per la sicurezza o la tutela dell’ambiente siano oggetto di controlli preventivi da parte di un’autorità di omologazione prima di essere immesse sul mercato. Tali misure dovrebbero consistere in disposizioni tecniche relative alle prescrizioni che tali parti o equipaggiamenti devono soddisfare.

(16)

È opportuno che tali misure si applichino solo a un numero limitato di parti e equipaggiamenti, il cui elenco dovrebbe formare oggetto di un atto di esecuzione della Commissione previa consultazione delle parti interessate. Le misure dovrebbero garantire che le parti o le apparecchiature in questione non pregiudichino la sicurezza o la compatibilità ambientale del veicolo, preservando nel contempo per quanto possibile la concorrenza nel mercato postvendita.

(17)

L’Unione è parte contraente dell’accordo della commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite relativo all’adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni («accordo del 1958 riveduto») (7). Al fine di semplificare la legislazione sull’omologazione conformemente alle raccomandazioni di CARS 21, è opportuno abrogare tutte le direttive particolari senza ridurre il livello di tutela. Le prescrizioni stabilite in tali direttive dovrebbero essere riprese nel presente regolamento o negli atti delegati adottati a norma dello stesso e sostituite, all’occorrenza, con riferimenti ai corrispondenti regolamenti della commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE) a favore dei quali l’Unione ha votato o ai quali l’Unione ha aderito e che sono allegati all’accordo del 1958 riveduto. Per ridurre gli oneri amministrativi legati alla procedura di omologazione è opportuno consentire ai costruttori di veicoli di ottenere l’omologazione a norma del presente regolamento, se del caso, direttamente mediante l’omologazione ai sensi dei pertinenti regolamenti UNECE elencati nell’allegato I o negli atti delegati adottati a norma dello stesso.

(18)

Di conseguenza, è opportuno incorporare i regolamenti UNECE e relative modifiche a favore dei quali l’Unione ha votato in applicazione della decisione 97/836/CE nella legislazione in materia di omologazione UE. Di conseguenza, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare i necessari adattamenti dell’allegato I del presente regolamento o degli atti delegati adottati a norma dello stesso.

(19)

In alternativa, negli atti delegati si potrebbe far riferimento ai codici adottati dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) o alle norme CEN/Cenelec o ISO direttamente accessibili al pubblico e ivi citati.

(20)

È importante che i costruttori forniscano ai proprietari dei veicoli le informazioni necessarie ad evitare un uso improprio dei dispositivi di sicurezza.

(21)

Affinché i costruttori di componenti o di entità tecniche indipendenti possano ottenere l’omologazione UE dei componenti o delle entità tecniche indipendenti o l’autorizzazione per parti o equipaggiamenti, è inoltre importante che essi possano accedere a una serie di informazioni in possesso solo del costruttore del veicolo, come le informazioni tecniche, quali i disegni, necessari allo sviluppo di parti per il mercato postvendita.

(22)

Per migliorare il funzionamento del mercato interno, in particolare per quanto riguarda la libera circolazione delle merci, la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi, sono necessari un accesso non discriminatorio alle informazioni sulla riparazione dei veicoli, attraverso una funzione di ricerca standardizzata che consenta di reperire le informazioni tecniche, e una concorrenza efficace sul mercato dei servizi d’informazione relativa alla riparazione e alla manutenzione del veicolo. Gran parte di tali informazioni si riferisce ai sistemi diagnostici di bordo e alla loro interazione con altri sistemi del veicolo. È opportuno stabilire specifiche tecniche cui i costruttori dovrebbero conformarsi nei propri siti web unitamente ad apposite misure volte a garantire un accesso ragionevole alle piccole e medie imprese.

(23)

I costruttori di veicoli dovrebbero altresì avere la facoltà di soddisfare il proprio obbligo di concedere l’accesso alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione nei protocolli di comunicazione fra i trattori e le attrezzature trainate o montate, di cui alla norma ISO 11783, predisponendo sul sito web del costruttore un collegamento ad un sito web istituito congiuntamente da più costruttori o da un consorzio di costruttori.

(24)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (8).

(25)

Al fine di integrare il presente regolamento con ulteriori dettagli tecnici, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea riguardo alla sicurezza funzionale, alle prescrizioni in materia di costruzione, alla compatibilità ambientale, alle prestazioni della propulsione, all’accesso alle informazioni sulle riparazioni e la manutenzione nonché alle specifiche attività svolte dai servizi di assistenza tecnica autorizzati. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati, la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei pertinenti documenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(26)

È opportuno che gli Stati membri stabiliscano le sanzioni da applicare in caso di violazione del presente regolamento e degli atti delegati o di esecuzione adottati a norma dello stesso, garantendone l’applicazione. Tali sanzioni dovrebbero essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

(27)

Anche se nessuna disposizione del presente regolamento impedisce agli Stati membri di continuare ad applicare i rispettivi singoli sistemi di omologazione, la Commissione dovrebbe riferire al Parlamento europeo e al Consiglio in merito al funzionamento di tali sistemi nazionali, sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri, al fine di riesaminare l’opportunità di presentare una proposta legislativa concernente l’armonizzazione dei singoli sistemi di omologazione a livello dell’Unione.

(28)

In conseguenza dell’applicazione del nuovo sistema di regolamentazione messo in atto dal presente regolamento, dovrebbero essere abrogate le seguenti direttive:

direttiva 2003/37/CE,

direttiva 74/347/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1974, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativa al campo di visibilità e ai tergicristallo dei trattori agricoli o forestali a ruote (9),

direttiva 76/432/CEE del Consiglio, del 6 aprile 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla frenatura dei trattori agricoli o forestali a ruote (10),

direttiva 76/763/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai sedili per accompagnatori dei trattori agricoli o forestali a ruote (11),

direttiva 77/537/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l’inquinamento prodotto dai motori diesel destinati alla propulsione dei trattori agricoli o forestali a ruote (12),

direttiva 78/764/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al sedile del conducente dei trattori agricoli o forestali a ruote (13),

direttiva 80/720/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1980, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative allo spazio di manovra, ai mezzi di accesso al posto di guida, nonché agli sportelli ed ai finestrini dei trattori agricoli o forestali a ruote (14),

direttiva 86/297/CEE del Consiglio, del 26 maggio 1986, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle prese di forza dei trattori agricoli e forestali a ruote ed alla relativa protezione (15),

direttiva 86/298/CEE del Consiglio, del 26 maggio 1986, relativa ai dispositivi di protezione, del tipo a due montanti posteriori, in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote a carreggiata stretta (16),

direttiva 86/415/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, relativa all’installazione, all’ubicazione, al funzionamento e all’identificazione dei comandi dei trattori agricoli o forestali a ruote (17),

direttiva 87/402/CEE del Consiglio del 25 giugno 1987 relativa ai dispositivi di protezione, in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote, a carreggiata stretta, montati anteriormente (18),

direttiva 2000/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2000, relativa a misure contro l’emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori destinati alla propulsione dei trattori agricoli o forestali (19),

direttiva 2009/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa ai dispositivi di protezione in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote (20),

direttiva 2009/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al dispositivo di rimorchio e alla retromarcia dei trattori agricoli o forestali a ruote (21),

direttiva 2009/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa ai retrovisori dei trattori agricoli o forestali a ruote (22),

direttiva 2009/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa alla velocità massima per costruzione e alle piattaforme di carico dei trattori agricoli o forestali a ruote (23),

direttiva 2009/61/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa all’installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei trattori agricoli o forestali a ruote (24),

direttiva 2009/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a taluni elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote (25),

direttiva 2009/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa alla soppressione dei disturbi radioelettrici (compatibilità elettromagnetica) provocati dai trattori agricoli o forestali a ruote (26),

direttiva 2009/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al dispositivo di sterzo dei trattori agricoli o forestali a ruote (27),

direttiva 2009/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa all’omologazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei trattori agricoli o forestali a ruote (28),

direttiva 2009/75/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa ai dispositivi di protezione in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote (prove statiche) (29),

direttiva 2009/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al livello sonoro all’orecchio dei conducenti dei trattori agricoli o forestali a ruote (30),

direttiva 2009/144/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa a taluni elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote (31).

(29)

È importante che a tutte le parti interessate sia chiara la correlazione tra il presente regolamento e la direttiva 2006/42/CE, per evitare sovrapposizioni e stabilire esattamente le prescrizioni che un determinato prodotto deve soddisfare.

(30)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire l’adozione di regole armonizzate relative alle prescrizioni amministrative e tecniche per l’omologazione dei veicoli agricoli e forestali e alla vigilanza del mercato di tali veicoli, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a motivo della loro portata e dei loro effetti, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

1.   Il presente regolamento stabilisce le prescrizioni amministrative e tecniche per l’omologazione di tutti i veicoli nuovi, i sistemi, i componenti e le entità tecniche indipendenti di cui all’articolo 2, paragrafo 1.

Il presente regolamento non si applica all’omologazione individuale di veicoli. Tuttavia, gli Stati membri che rilasciano tali omologazioni individuali accettano tutte le omologazioni di veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti rilasciate in virtù del presente regolamento anziché delle disposizioni nazionali in materia.

2.   Il presente regolamento stabilisce le prescrizioni per la vigilanza del mercato di veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti che sono soggetti ad omologazione conformemente al presente regolamento. Il presente regolamento stabilisce altresì le prescrizioni per la vigilanza del mercato di parti ed equipaggiamenti di tali veicoli.

3.   Il presente regolamento fa salva l’applicazione della legislazione in materia di sicurezza stradale.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento si applica ai veicoli agricoli e forestali di cui all’articolo 4 progettati e costruiti in una o più fasi e a sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti nonché a parti ed equipaggiamenti progettati e costruiti per tali veicoli.

Il presente regolamento si applica specificamente ai veicoli seguenti:

a)

trattori (categorie T e C);

b)

rimorchi (categoria R); e

c)

attrezzature intercambiabili trainate (categoria S).

2.   Il presente regolamento non si applica a macchine intercambiabili che, quando sono trainate su strada, sono completamente staccate dal suolo o non possono ruotare intorno a un asse verticale.

3.   Per i veicoli seguenti, il costruttore può scegliere se richiedere l’omologazione ai sensi del presente regolamento o uniformarsi alle pertinenti prescrizioni nazionali:

a)

rimorchi (categoria R) e attrezzature intercambiabili trainate (categoria S);

b)

trattori a cingoli (categoria C);

c)

trattori a ruote per uso speciale (categorie T4.1 e T4.2).

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento e degli atti elencati all’allegato I, salvo disposizioni contrarie, si intende per:

1)   «omologazione»: la procedura con cui un’autorità di omologazione certifica che un tipo di veicolo, di sistema, di componente o di entità tecnica indipendente è conforme alle pertinenti disposizioni amministrative e prescrizioni tecniche;

2)   «omologazione di un veicolo completo»: un’omologazione con cui un’autorità di omologazione certifica che un tipo di veicolo incompleto, completo o completato è conforme alle pertinenti disposizioni amministrative e prescrizioni tecniche;

3)   «omologazione di un sistema»: l’omologazione con cui un’autorità di omologazione certifica che un sistema montato su un veicolo di tipo specifico è conforme alle pertinenti disposizioni amministrative e prescrizioni tecniche;

4)   «omologazione di un componente»: l’omologazione con cui un’autorità di omologazione certifica che un componente indipendente di un veicolo è conforme alle pertinenti disposizioni amministrative e prescrizioni tecniche;

5)   «omologazione di un’entità tecnica indipendente»: l’omologazione con cui un’autorità di omologazione certifica che un’entità tecnica indipendente è conforme alle pertinenti disposizioni amministrative e prescrizioni tecniche, in relazione a uno o più tipi di veicoli specifici;

6)   «omologazione nazionale»: l’omologazione prevista dalla legislazione nazionale di uno Stato membro, la cui validità si limita al territorio di tale Stato membro;

7)   «omologazione UE»: la procedura con cui un’autorità di omologazione certifica che un tipo di veicolo, di sistema, di componente o di entità tecnica indipendente è conforme alle pertinenti disposizioni amministrative e prescrizioni tecniche del presente regolamento;

8)   «trattore»: qualsiasi veicolo a motore agricolo o forestale a ruote o cingoli, avente almeno due assi e una velocità massima di progetto non inferiore a 6 km/h, la cui funzione consiste essenzialmente nel generare una potenza trainante, progettato appositamente per trainare, spingere, trasportare e azionare determinate attrezzature intercambiabili destinate a usi agricoli o forestali o a trainare rimorchi o attrezzature agricole o forestali; può essere equipaggiato per il trasporto di carichi in ambito agricolo o forestale e/o essere munito di uno o più sedili per passeggeri;

9)   «rimorchio»: qualsiasi veicolo agricolo o forestale destinato essenzialmente a essere rimorchiato da un trattore e destinato essenzialmente al trasporto di carichi o al trattamento di materiali, in cui il rapporto tra massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile e massa a vuoto del veicolo è pari o superiore a 3,0;

10)   «attrezzatura intercambiabile trainata»: qualsiasi veicolo usato in agricoltura o in silvicoltura che, progettato per essere rimorchiato da un trattore, ne modifica o ne amplia le funzioni, è munito in modo permanente di uno strumento o è progettato per il trattamento di materiali, può comprendere una piattaforma di carico progettata e costruita per ricevere qualsiasi strumento e apparecchiatura necessari a tali scopi e allo stoccaggio temporaneo di qualsiasi materiale prodotto o necessario durante il lavoro e in cui il rapporto tra massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile e massa a vuoto del veicolo è inferiore a 3,0;

11)   «veicolo»: qualsiasi trattore, rimorchio o attrezzatura intercambiabile trainata, secondo le definizioni di cui ai punti 8, 9 e 10;

12)   «veicolo base»: qualsiasi veicolo usato nella fase iniziale di una procedura di omologazione in più fasi;

13)   «veicolo incompleto»: un veicolo che, per conformarsi alle pertinenti prescrizioni tecniche del presente regolamento, deve essere completato in almeno una fase successiva;

14)   «veicolo completato»: il veicolo che risulta dalla procedura di omologazione in più fasi e che è conforme alle pertinenti prescrizioni tecniche del presente regolamento;

15)   «veicolo completo»: un veicolo che non deve essere completato per essere conforme alle pertinenti prescrizioni tecniche del presente regolamento;

16)   «veicolo di fine serie»: un veicolo facente parte di uno stock che non può o non può più essere messo a disposizione sul mercato, immatricolato o entrare in circolazione a causa dell’entrata in vigore di nuove prescrizioni tecniche per le quali non è stato omologato;

17)   «sistema»: un insieme di dispositivi che, combinati, svolgono una o più funzioni specifiche in un veicolo ed è soggetto alle prescrizioni del presente regolamento o di uno degli atti delegati o di esecuzione adottati a norma dello stesso;

18)   «componente»: un dispositivo soggetto alle prescrizioni del presente regolamento o di un atto delegato o di esecuzione adottato a norma dello stesso che è destinato a far parte di un veicolo e può essere omologato indipendentemente dal veicolo in conformità del presente regolamento o di un atto delegato o di esecuzione adottato a norma dello stesso, se tali atti lo prevedono espressamente;

19)   «entità tecnica indipendente»: un dispositivo, soggetto alle prescrizioni del presente regolamento o di un atto delegato o di esecuzione adottato a norma dello stesso e destinato a far parte di un veicolo, che può essere omologato separatamente ma solo in relazione a uno o più tipi determinati di veicoli, se tali atti lo prevedono espressamente;

20)   «parti»: i prodotti usati per l’assemblaggio di un veicolo nonché i pezzi di ricambio;

21)   «equipaggiamenti»: tutti i prodotti diversi dalle parti che possono essere aggiunti a un veicolo o montati su di esso;

22)   «parti o equipaggiamenti originali»: parti o equipaggiamenti fabbricati secondo specifiche e norme di produzione fornite dal costruttore del veicolo per la produzione di parti o equipaggiamenti destinati all’assemblaggio del veicolo in questione; ciò include le parti o gli equipaggiamenti fabbricati sulla stessa linea di produzione delle parti o degli equipaggiamenti suddetti; si presume, fino a prova contraria, che le parti o gli equipaggiamenti costituiscono parti o equipaggiamenti originali se il costruttore certifica che corrispondono alla qualità dei componenti usati per l’assemblaggio del veicolo in questione e sono stati fabbricati secondo specifiche e norme di produzione del costruttore del veicolo;

23)   «pezzi di ricambio»: i prodotti destinati a essere montati in o su un veicolo per sostituirne delle parti originali, compresi prodotti, quali i lubrificanti, che sono necessari per l’utilizzo di un veicolo, ad eccezione del carburante;

24)   «sicurezza funzionale»: assenza di rischi inaccettabili per l’incolumità fisica o la salute delle persone o per i beni, dovuti al malfunzionamento di componenti o sistemi meccanici, idraulici, pneumatici, elettrici o elettronici o di entità tecniche indipendenti;

25)   «costruttore»: la persona fisica o giuridica che, dinanzi all’autorità di omologazione, è responsabile di tutti gli aspetti della procedura di omologazione o di autorizzazione, per assicurare la conformità della produzione ed è inoltre responsabile per le problematiche di vigilanza del mercato per i veicoli, i sistemi, i componenti e le entità tecniche indipendenti prodotti, indipendentemente dal fatto che la persona fisica o giuridica sia direttamente coinvolta in tutte le fasi di progettazione e di fabbricazione del veicolo, del sistema, del componente o dell’entità tecnica indipendente oggetto della procedura di omologazione;

26)   «rappresentante del costruttore»: la persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che, debitamente nominata dal costruttore, lo rappresenta davanti all’autorità di omologazione o all’autorità di vigilanza del mercato e agisce in suo nome negli ambiti trattati dal presente regolamento;

27)   «autorità di omologazione»: l’autorità di uno Stato membro, istituita o designata dallo Stato membro e da questo notificata alla Commissione, competente per tutti gli aspetti dell’omologazione di un tipo di veicolo, di sistema, di componente o di entità tecnica indipendente, per la procedura di autorizzazione, per il rilascio e l’eventuale ritiro o rifiuto dei certificati di omologazione, per la funzione di referente delle autorità di omologazione di altri Stati membri, per la designazione dei servizi tecnici e per la garanzia che il costruttore rispetti i propri obblighi di conformità della produzione;

28)   «servizio tecnico»: un organismo o un ente che l’autorità di omologazione di uno Stato membro designa come laboratorio presso il quale effettuare le prove oppure come ente per la valutazione di conformità presso il quale effettuare valutazioni iniziali e altre prove o ispezioni, a nome dell’autorità di omologazione; tali funzioni possono essere svolte anche dalla stessa autorità di omologazione;

29)   «prove interne»: le prove, la registrazione dei relativi risultati e la presentazione di una relazione comprendente delle conclusioni all’autorità di omologazione, realizzate negli stabilimenti di un costruttore designato come servizio tecnico per la valutazione della conformità a una serie di prescrizioni;

30)   «metodo di prova virtuale»: simulazioni al computer e calcoli atti a dimostrare se un veicolo, un sistema, un componente o un’entità tecnica indipendente soddisfi le prescrizioni tecniche di un atto delegato adottato a norma dell’articolo 27, paragrafo 6, senza ricorrere all’uso di un veicolo, un sistema, un componente o un’entità tecnica indipendente fisici;

31)   «certificato di omologazione»: il documento con cui l’autorità di omologazione certifica ufficialmente l’omologazione di un tipo di veicolo, di sistema, di componente o di entità tecnica indipendente;

32)   «certificato di omologazione UE»: il certificato basato sul modello previsto dall’atto di esecuzione adottato ai sensi del presente regolamento o sulla scheda di notifica riprodotta nei pertinenti regolamenti UNECE di cui al presente regolamento o agli atti delegati adottati a norma dello stesso;

33)   «certificato di conformità»: il documento rilasciato dal costruttore in cui si attesta che il veicolo prodotto è conforme al tipo di veicolo omologato;

34)   «sistema diagnostico di bordo» o «sistema OBD»: un sistema in grado di identificare la zona di probabile malfunzionamento per mezzo di codici di guasto inseriti nella memoria di un computer;

35)   «informazioni sulle riparazioni e la manutenzione del veicolo»: ogni informazione relativa a diagnosi, manutenzione, ispezione, controllo periodico, riparazione, riprogrammazione o reinizializzazione del veicolo fornita dai costruttori ai loro concessionari e riparatori autorizzati, compresi tutti i relativi emendamenti e supplementi successivi; tali informazioni comprendono tutte le informazioni necessarie per l’installazione di parti e equipaggiamenti sui veicoli;

36)   «operatori indipendenti»: imprese diverse dai concessionari e riparatori autorizzati coinvolte direttamente o indirettamente nella riparazione e manutenzione dei veicoli, in particolare riparatori, costruttori o distributori di utensili, apparecchiature per la riparazione o parti di ricambio, editori di informazioni tecniche, club automobilistici, addetti al soccorso stradale, addetti a servizi d’ispezione e di prova e addetti alla formazione di installatori, costruttori e riparatori di equipaggiamenti per veicoli alimentati da combustibili alternativi;

37)   «veicolo nuovo»: un veicolo che non è mai stato immatricolato o non è mai entrato in circolazione in precedenza;

38)   «immatricolazione»: l’autorizzazione amministrativa per l’entrata in circolazione di un veicolo anche nel traffico stradale, che comporta l’identificazione del veicolo mediante un numero di serie, noto come numero di immatricolazione, rilasciato in modo permanente, temporaneo o per un breve periodo;

39)   «immissione sul mercato»: la messa a disposizione per la prima volta nell’Unione di un veicolo, un sistema, un componente, un’entità tecnica indipendente, una parte o un equipaggiamento;

40)   «entrata in circolazione»: il primo uso nell’Unione, conforme allo scopo per cui è stato progettato, di un veicolo, un sistema, un componente, un’entità tecnica indipendente, una parte o un equipaggiamento;

41)   «importatore»: qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che immette sul mercato un veicolo, un sistema, un componente, un’entità tecnica indipendente, una parte o un equipaggiamento provenienti da un paese terzo;

42)   «distributore»: qualsiasi persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal costruttore o dall’importatore, che mette a disposizione sul mercato un veicolo, un sistema, un componente, un’entità tecnica indipendente, una parte o un equipaggiamento;

43)   «operatore economico»: il costruttore, il rappresentante del costruttore, l’importatore o il distributore;

44)   «vigilanza del mercato»: le attività svolte e le misure adottate dalle autorità nazionali per garantire che veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti messi a disposizione sul mercato siano conformi alle prescrizioni fissate dalla pertinente normativa di armonizzazione dell’Unione e non presentino rischi per la salute, la sicurezza o qualsiasi altro aspetto di tutela del pubblico interesse;

45)   «autorità di vigilanza del mercato»: l’autorità di uno Stato membro preposta alla vigilanza del mercato nel territorio di tale Stato;

46)   «autorità nazionale»: un’autorità di omologazione o qualsiasi altra autorità che partecipa ed è responsabile della vigilanza del mercato, del controllo alle frontiere o dell’immatricolazione in uno Stato membro in relazione a veicoli, sistemi, componenti, entità tecniche indipendenti, parti o equipaggiamenti;

47)   «messa a disposizione sul mercato»: la fornitura di un veicolo, un sistema, un componente, un’entità tecnica indipendente, una parte o un equipaggiamento, a titolo oneroso o gratuito, affinché sia distribuito o usato sul mercato nel corso di un’attività commerciale;

48)   «tipo di veicolo»: un gruppo di veicoli appartenenti alla stessa categoria, incluse le varianti e le versioni, che non presentano tra di loro differenze almeno riguardo ai seguenti aspetti essenziali:

categoria,

costruttore,

designazione del tipo stabilita dal costruttore,

caratteristiche essenziali di costruzione e di progettazione,

telaio a trave centrale/telaio a longheroni/telaio articolato (differenze evidenti e fondamentali),

per la categoria T: assi (numero) o, per la categoria C: assi/cingoli (numero),

in caso di veicoli fabbricati in più fasi, il costruttore e il tipo di veicolo della fase precedente;

49)   «variante»: veicoli appartenenti allo stesso tipo che non presentano tra di loro differenze per quanto riguarda i seguenti aspetti:

a)

per i trattori:

concezione della struttura del veicolo o del tipo di struttura,

fase di completamento,

motore (a combustione interna/ibrido/elettrico/ibrido-elettrico),

principio di funzionamento,

numero e disposizione dei cilindri,

differenza di potenza non superiore al 30 % (potenza maggiore non superiore a 1,3 volte quella minore),

differenza di cilindrata non superiore al 20 % (cilindrata maggiore non superiore a 1,2 volte quella minore),

assi motori (numero, posizione, interconnessione),

assi sterzanti (numero e posizione),

differenza non superiore al 10 % tra masse massime a pieno carico,

trasmissione (tipo),

struttura di protezione antiribaltamento,

assi frenati (numero);

b)

per rimorchi o attrezzature trainate intercambiabili:

assi motori (numero, posizione, interconnessione),

differenza non superiore al 10 % tra masse massime a pieno carico,

assi frenati (numero);

50)   «veicolo ibrido»: un veicolo a motore munito di almeno due diversi convertitori d’energia e di due diversi sistemi di accumulo (sul veicolo) dell’energia per la sua propulsione;

51)   «veicolo elettrico ibrido»: un veicolo che, per la propulsione meccanica, trae energia dalle due seguenti fonti di energia/potenza accumulata presenti a bordo:

a)

carburante di consumo;

b)

batteria, condensatore, volano/generatore o altro dispositivo di accumulo dell’energia o potenza elettrica.

Tale definizione comprende i veicoli che traggono energia da un carburante di consumo solo al fine di ricaricare il dispositivo di accumulo dell’energia/potenza elettrica;

52)   «veicolo elettrico puro»: un veicolo azionato da un sistema formato da uno o più dispositivi di accumulo dell’energia elettrica, uno o più dispositivi per la trasformazione della potenza elettrica e una o più macchine elettriche che convertono l’energia elettrica accumulata in energia meccanica trasmessa alle ruote per la propulsione del veicolo;

53)   «versione di una variante»: un veicolo che consiste in una combinazione di elementi riportati nel fascicolo di omologazione di cui all’articolo 24, paragrafo 10.

I riferimenti fatti nel presente regolamento a prescrizioni, procedure o modalità stabilite nel presente regolamento si intendono fatti a prescrizioni, procedure o modalità stabilite nel presente regolamento e negli atti delegati e di esecuzione adottati a norma dello stesso.

Articolo 4

Categorie dei veicoli

Ai fini del presente regolamento:

1)

la «categoria T» comprende tutti i trattori a ruote; ogni categoria di trattori a ruote descritta ai punti da 2 a 8 è integrata alla fine da un indice «a» o «b», a seconda della velocità di progetto:

a)

«a» per trattori a ruote con velocità massima di progetto inferiore o pari a 40 km/h,

b)

«b» per trattori a ruote con velocità massima di progetto superiore a 40 km/h;

2)

la «categoria T1» comprende trattori a ruote aventi carreggiata minima dell’asse più vicino al conducente non inferiore a 1 150 mm, massa a vuoto in ordine di marcia superiore a 600 kg e altezza libera dal suolo non superiore a 1 000 mm;

3)

la «categoria T2» comprende trattori a ruote con una larghezza minima della carreggiata inferiore a 1 150 mm, con massa a vuoto in ordine di marcia superiore a 600 kg e altezza libera dal suolo non superiore a 600 mm; nel caso in cui l’altezza del centro di gravità del trattore (misurata rispetto al terreno) divisa per la carreggiata minima media per ogni asse superi 0,90, la velocità di progetto massima è limitata a 30 km/h;

4)

la «categoria T3» comprende trattori a ruote aventi massa a vuoto in ordine di marcia non superiore a 600 kg;

5)

la «categoria T4» comprende trattori a ruote per uso speciale;

6)

la «categoria T4.1» (trattori molto alti rispetto al suolo) comprende trattori progettati per attività in coltivazioni alte e a filari, come le viti. Sono caratterizzati da un telaio o parte di esso sopraelevato che ne permette la circolazione parallelamente ai filari, con le ruote a destra e a sinistra di uno o più filari. Sono progettati per portare o azionare utensili che possono essere fissati anteriormente, tra gli assi, posteriormente o su una piattaforma. Quando il trattore è in azione, l’altezza libera dal suolo misurata verticalmente rispetto ai filari supera i 1 000 mm. Se il quoziente tra l’altezza del centro di gravità del trattore, misurata rispetto al suolo usando gli pneumatici in dotazione normale, e la media delle carreggiate minime di tutti gli assi supera 0,90, la velocità massima di progetto non può superare i 30 km/h;

7)

la «categoria T4.2» (trattori extra larghi) comprende trattori caratterizzati da grandi dimensioni e destinati principalmente ad attività in grandi aree di terreno coltivato;

8)

la «categoria T4.3» (trattori bassi rispetto al suolo) comprende trattori a quattro ruote motrici la cui attrezzatura intercambiabile è destinata all’uso agricolo o forestale, caratterizzati da un telaio di sostegno, munito di una o più prese di forza, aventi una massa tecnicamente ammissibile non superiore a 10 tonnellate, per i quali il rapporto tra tale massa e la massa massima a vuoto in ordine di marcia è inferiore a 2,5 e il cui centro di gravità, misurato rispetto al terreno con gli pneumatici di normale dotazione, si trova a un’altezza inferiore a 850 mm;

9)

la «categoria C» comprende trattori a cingoli che si spostano su cingoli o su una combinazione di ruote e cingoli, le cui sottocategorie sono definite per analogia con la categoria T;

10)

la «categoria R» comprende i rimorchi; ogni categoria di rimorchi descritta ai punti da 11 a 14 è integrata alla fine da un indice «a» o «b», a seconda della velocità di progetto:

a)

«a» per rimorchi con velocità massima di progetto inferiore o pari a 40 km/h,

b)

«b» per rimorchi con velocità massima di progetto superiore a 40 km/h;

11)

la «categoria R1» comprende rimorchi in cui la somma delle masse tecnicamente ammissibili per asse non supera i 1 500 kg;

12)

la «categoria R2» comprende rimorchi in cui la somma delle masse tecnicamente ammissibili per asse è superiore a 1 500 kg ma non supera i 3 500 kg;

13)

la «categoria R3» comprende rimorchi in cui la somma delle masse tecnicamente ammissibili per asse è superiore a 3 500 kg ma non supera i 21 000 kg;

14)

la «categoria R4» comprende rimorchi in cui la somma delle masse tecnicamente ammissibili per asse supera i 21 000 kg;

15)

la «categoria S» comprende le attrezzature intercambiabili trainate.

Ogni categoria di attrezzature intercambiabili trainate è integrata alla fine da un indice «a» o «b», a seconda della velocità di progetto:

a)

«a» per le attrezzature intercambiabili trainate con velocità massima di progetto inferiore o pari a 40 km/h;

b)

«b» per le attrezzature intercambiabili trainate con velocità massima di progetto superiori a 40 km/h;

16)

la «categoria S1» comprende un’attrezzatura intercambiabile trainata in cui la somma delle masse tecnicamente ammissibili per asse non supera i 3 500 kg;

17)

la «categoria S2» comprende un’attrezzatura intercambiabile trainata in cui la somma delle masse tecnicamente ammissibili per asse supera i 3 500 kg.

CAPO II

OBBLIGHI GENERALI

Articolo 5

Obblighi degli Stati membri

1.   Gli Stati membri istituiscono o designano le autorità di omologazione competenti in materia di omologazione e le autorità di vigilanza del mercato competenti in materia di vigilanza del mercato conformemente al presente regolamento. Gli Stati membri notificano alla Commissione l’istituzione e la designazione di tali autorità.

La notifica delle autorità di omologazione e di vigilanza del mercato comprende nome, indirizzo, anche elettronico, e settore di competenza. La Commissione pubblica sul suo sito web un elenco e gli estremi delle autorità di omologazione.

2.   Gli Stati membri autorizzano l’immissione sul mercato, l’immatricolazione o l’entrata in circolazione solo di veicoli, componenti ed entità tecniche indipendenti conformi alle prescrizioni del presente regolamento.

3.   Gli Stati membri non vietano, limitano o impediscono l’immissione sul mercato, l’immatricolazione o l’entrata in circolazione di veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti per motivi connessi ad aspetti di costruzione o di funzionamento trattati dal presente regolamento se soddisfano le prescrizioni dello stesso.

4.   Gli Stati membri organizzano ed effettuano la vigilanza del mercato e i controlli di veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti che entrano nel mercato conformemente al capo III del regolamento (CE) n. 765/2008.

Articolo 6

Obblighi delle autorità di omologazione

1.   Le autorità di omologazione garantiscono che i costruttori che chiedono un’omologazione adempiano agli obblighi previsti dal presente regolamento.

2.   Le autorità di omologazione rilasciano omologazioni solo per veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti conformi alle prescrizioni del presente regolamento.

Articolo 7

Misure di vigilanza del mercato

1.   Per i veicoli, i sistemi, i componenti e le entità tecniche indipendenti omologati, le autorità di vigilanza del mercato effettuano, su scala adeguata, opportuni controlli documentali, tenendo conto dei principi consolidati di valutazione del rischio, dei reclami e di altre informazioni.

Le autorità di vigilanza del mercato possono imporre agli operatori economici di mettere a disposizione la documentazione e le informazioni che ritengono necessarie ai fini dello svolgimento delle loro attività.

Qualora un operatore economico presenti un certificato di conformità, le autorità di vigilanza del mercato ne tengono debitamente conto.

2.   Per le parti e gli equipaggiamenti diversi da quelli di cui al paragrafo 1 del presente articolo trova piena applicazione l’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2008.

Articolo 8

Obblighi dei costruttori

1.   I costruttori garantiscono che i loro veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti siano immessi sul mercato o entrino in circolazione se sono stati fabbricati e omologati conformemente alle prescrizioni del presente regolamento e degli atti delegati e di esecuzione adottati a norma dello stesso.

2.   Nel caso di un’omologazione in più fasi, ogni costruttore è responsabile per l’omologazione e la conformità della produzione di sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti aggiunte nella fase di completamento del veicolo in cui interviene. Il costruttore che modifica componenti o sistemi già omologati in fasi precedenti è responsabile dell’omologazione e della conformità della produzione dei componenti e dei sistemi modificati.

3.   I costruttori che modificano un veicolo incompleto in modo tale che esso sia classificato in una categoria di veicoli diversa, con la conseguenza che le prescrizioni giuridiche già valutate in una precedente fase di omologazione sono cambiate, sono responsabili anche della conformità alle prescrizioni applicabili alla categoria di veicoli nella quale il veicolo modificato deve essere classificato.

4.   Ai fini dell’omologazione di veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti contemplati dal presente regolamento, i costruttori stabiliti al di fuori dell’Unione designano un unico rappresentante stabilito all’interno dell’Unione che li rappresenti dinanzi all’autorità di omologazione.

5.   Ai fini della vigilanza del mercato, i costruttori stabiliti al di fuori dell’Unione designano inoltre un unico rappresentante stabilito nell’Unione, che può essere il rappresentante di cui al paragrafo 4 o un rappresentante aggiuntivo.

6.   I costruttori sono responsabili dinanzi all’autorità di omologazione di tutti gli aspetti della procedura di omologazione e della conformità della produzione, indipendentemente dal fatto che partecipino direttamente a tutte le fasi di costruzione di un veicolo, un sistema, un componente o un’entità tecnica indipendente.

7.   Conformemente al presente regolamento e agli atti delegati e di esecuzione adottati a norma dello stesso, i costruttori garantiscono che siano predisposte le procedure necessarie affinché la produzione in serie continui a essere conforme al tipo omologato. Si tiene conto, conformemente al capo VI, delle modifiche apportate alla progettazione di un veicolo, di un sistema, di un componente o di un’entità tecnica indipendente o alle relative caratteristiche e delle modifiche delle prescrizioni a cui il veicolo, il sistema, il componente o l’entità tecnica indipendente sono dichiarati conformi.

8.   Oltre alla marcatura prescritta e ai marchi di omologazione apposti sui veicoli, sui componenti o sulle entità tecniche indipendenti a norma dell’articolo 34, i costruttori appongono sui veicoli, sui componenti o sulle entità tecniche indipendenti messi a disposizione sul mercato il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio commerciale registrato e l’indirizzo nell’Unione presso il quale possono essere contattati oppure, ove ciò non sia possibile, sull’imballaggio o su un documento di accompagnamento del componente o dell’entità tecnica indipendente.

9.   I costruttori garantiscono che, fintantoché un veicolo, un sistema, un componente o un’entità tecnica indipendente è sotto la loro responsabilità, le condizioni di stoccaggio o di trasporto non pregiudichino la conformità alle prescrizioni del presente regolamento.

Articolo 9

Obblighi dei costruttori in relazione ai prodotti non conformi o che presentano un grave rischio

1.   I costruttori che ritengono o hanno motivo di ritenere che un veicolo, un sistema, un componente o un’entità tecnica indipendente che è stato immesso sul mercato o che è entrato in circolazione non sia conforme al presente regolamento o agli atti delegati e di esecuzione adottati a norma dello stesso prendono immediatamente le misure correttive necessarie a rendere conforme tale veicolo, sistema, componente o entità tecnica indipendente, a ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi.

Il costruttore ne informa immediatamente l’autorità di omologazione che ha rilasciato l’omologazione, indicando i dettagli relativi, in particolare, alla non conformità e le eventuali misure correttive adottate.

2.   Qualora il veicolo, il sistema, il componente, l’entità tecnica indipendente, la parte o l’equipaggiamento comportino un rischio grave, i costruttori ne informano immediatamente le autorità di omologazione e di vigilanza del mercato degli Stati membri in cui il veicolo, il sistema, il componente, l’entità tecnica indipendente, la parte o l’equipaggiamento sono stati messi a disposizione sul mercato o sono entrati in circolazione, indicando i dettagli relativi, in particolare, alla non conformità e alle eventuali misure correttive adottate.

3.   I costruttori conservano il fascicolo di omologazione di cui all’articolo 24, paragrafo 10, e, inoltre, il costruttore del veicolo tiene a disposizione delle autorità di omologazione una copia dei certificati di conformità di cui all’articolo 33 per un periodo di dieci anni dopo l’immissione sul mercato nel caso dei veicoli e per un periodo di cinque anni dopo l’immissione sul mercato nel caso dei sistemi, dei componenti o delle entità tecniche indipendenti.

4.   I costruttori forniscono a un’autorità nazionale, a seguito di una richiesta motivata di questa e per il tramite dell’autorità che l’ha rilasciata, una copia del certificato di omologazione UE o l’autorizzazione di cui all’articolo 46, paragrafi 1 e 2), che dimostra la conformità del veicolo, del sistema, del componente o dell’entità tecnica indipendente, in una lingua facilmente comprensibile per tale autorità. I costruttori cooperano con l’autorità nazionale in merito a qualsiasi provvedimento adottato in conformità dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 765/2008 per eliminare i rischi presentati dai veicoli, dai sistemi, dai componenti o dalle entità tecniche indipendenti che sono stati immessi sul mercato, immatricolati o che sono entrati in circolazione.

Articolo 10

Obblighi dei rappresentanti del costruttore in materia di vigilanza del mercato

Il rappresentante del costruttore incaricato della vigilanza del mercato esegue i compiti specificati nel mandato ricevuto dal costruttore. Il mandato consente ai rappresentanti di svolgere almeno i seguenti compiti:

a)

avere accesso alla documentazione informativa di cui all’articolo 22 e ai certificati di conformità di cui all’articolo 33, in modo che possano essere messi a disposizione delle autorità di omologazione per un periodo di dieci anni dopo l’immissione sul mercato nel caso dei veicoli e per un periodo di cinque anni dopo l’immissione sul mercato nel caso dei sistemi, dei componenti o delle entità tecniche indipendenti;

b)

fornire a un’autorità di omologazione, a seguito di una richiesta motivata, tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità della produzione di un veicolo, un sistema, un componente o un’entità tecnica indipendente;

c)

cooperare con le autorità di omologazione o di vigilanza del mercato, su loro richiesta, in merito a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi gravi presentati dai veicoli, dai sistemi, dai componenti, dalle entità tecniche indipendenti, dalle parti o dagli equipaggiamenti che rientrano nel loro mandato.

Articolo 11

Obblighi degli importatori

1.   Gli importatori immettono sul mercato solo veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti conformi che abbiano ottenuto l’omologazione UE o soddisfino le prescrizioni per l’omologazione nazionale ovvero parti o equipaggiamenti interamente soggetti alla disciplina del regolamento (CE) n. 765/2008.

2.   Prima di immettere sul mercato un veicolo, un sistema, un componente o un’entità tecnica indipendente omologati, gli importatori si accertano che esista un fascicolo di omologazione conforme all’articolo 24, paragrafo 10, e che il veicolo, il sistema, il componente o l’entità tecnica indipendente siano contrassegnati dal marchio di omologazione prescritto e conformi all’articolo 8, paragrafo 8. Per i veicoli, gli importatori verificano che essi siano accompagnati dal certificato di conformità prescritto.

3.   Gli importatori che ritengono o hanno motivo di ritenere che un veicolo, un sistema, un componente, un’entità tecnica indipendente, una parte o un equipaggiamento non siano conformi alle prescrizioni del presente regolamento, in particolare all’omologazione per tipo, non immettono sul mercato, non consentono l’entrata in circolazione né immatricolano il veicolo, il sistema, il componente o l’entità tecnica indipendente fino a quando non siano stati resi conformi. Inoltre, qualora ritengano o abbiano motivo di ritenere che il veicolo, il sistema, il componente, l’entità tecnica indipendente, la parte o l’equipaggiamento presentino un rischio, ne informano il costruttore e le autorità di vigilanza del mercato. Per i veicoli, i sistemi, i componenti e le entità tecniche indipendenti omologati, essi informano altresì l’autorità di omologazione che ha concesso l’omologazione.

4.   Gli importatori appongono sul veicolo, sul sistema, sul componente, sull’entità tecnica indipendente, sulla parte o sull’equipaggiamento il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio commerciale registrato e l’indirizzo al quale possono essere contattati oppure, ove ciò non sia possibile, sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento del sistema, del componente, dell’entità tecnica indipendente, della parte o dell’equipaggiamento.

5.   Gli importatori garantiscono che il veicolo, il sistema, il componente o l’entità tecnica indipendente siano accompagnati da istruzioni e informazioni, conformemente all’articolo 51, nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali degli Stati membri interessati.

6.   Gli importatori garantiscono che, fintantoché un veicolo, un sistema, un componente o un’entità tecnica indipendente sono sotto la loro responsabilità, le condizioni di stoccaggio o di trasporto non pregiudichino la conformità alle prescrizioni del presente regolamento.

7.   Ove ritenuto opportuno alla luce dei gravi rischi presentati da un veicolo, un sistema, un componente, un’entità tecnica indipendente, una parte o un equipaggiamento, gli importatori, per proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori, effettuano un’indagine e, se del caso, tengono un registro dei reclami e dei richiami di veicoli, sistemi, componenti, entità tecniche indipendenti, parti o equipaggiamenti e tengono informati i distributori in merito a tale monitoraggio.

Articolo 12

Obblighi degli importatori per in relazione ai loro prodotti non conformi o che presentano un grave rischio

1.   Gli importatori che ritengono o hanno motivo di ritenere che un veicolo, un sistema, un componente o un’entità tecnica indipendente che hanno immesso sul mercato non siano conformi al presente regolamento prendono immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale veicolo, sistema, componente o entità tecnica indipendente, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi.

2.   Qualora un veicolo, un sistema, un componente, un’entità tecnica indipendente, una parte o un equipaggiamento comportino un rischio grave, gli importatori ne informano immediatamente il costruttore e le autorità di omologazione e di vigilanza del mercato degli Stati membri in cui l’hanno immesso o immessa sul mercato. L’importatore li informa altresì di ogni azione intrapresa, fornendo dettagli, in particolare, sul grave rischio e sulle eventuali misure correttive adottate dal costruttore.

3.   Gli importatori conservano, per un periodo di dieci anni dopo l’immissione sul mercato nel caso dei veicoli e per un periodo di cinque anni dopo l’immissione sul mercato nel caso dei sistemi, dei componenti o delle entità tecniche indipendenti, una copia del certificato di conformità e la tengono a disposizione delle autorità di omologazione e di vigilanza del mercato, e garantiscono che il fascicolo di omologazione di cui all’articolo 24, paragrafo 10, su richiesta, possa essere messo a disposizione di dette autorità.

4.   Gli importatori, a seguito di una richiesta motivata, forniscono a un’autorità nazionale tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di un veicolo, di un sistema, di un componente o di un’entità tecnica indipendente, in una lingua facilmente comprensibile per tale autorità. Gli importatori cooperano con tale autorità, su richiesta di quest’ultima, in merito a qualsiasi provvedimento adottato per eliminare i rischi presentati da veicoli, sistemi, componenti, entità tecniche indipendenti, parti o equipaggiamenti che essi hanno immesso sul mercato.

Articolo 13

Obblighi dei distributori

1.   Nel mettere a disposizione sul mercato un veicolo, un sistema, un componente, un’entità tecnica indipendente, una parte o un equipaggiamento, i distributori agiscono con la dovuta diligenza in relazione alle prescrizioni del presente regolamento.

2.   Prima della messa a disposizione sul mercato, dell’immatricolazione o dell’entrata in circolazione di un veicolo, un sistema, un componente o un’entità tecnica indipendente, i distributori verificano che su tale veicolo, sistema, componente o entità tecnica indipendente siano apposti le marcature regolamentari o il marchio di omologazione prescritti, che essi siano accompagnati dai documenti prescritti e da istruzioni e informazioni sulla sicurezza nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui il veicolo, il sistema, il componente o l’entità tecnica indipendente sono destinati alla messa a disposizione sul mercato e che l’importatore e il costruttore abbiano adempiuto alle prescrizioni di cui all’articolo 11, paragrafi 2 e 4, e all’articolo 34, paragrafi 1 e 2.

3.   I distributori garantiscono che, fintantoché un veicolo, un sistema, un componente o un’entità tecnica indipendente sono sotto la loro responsabilità, le condizioni di stoccaggio o di trasporto non pregiudichino la conformità alle prescrizioni del presente regolamento.

Articolo 14

Obblighi dei distributori in relazione ai prodotti non conformi o che presentano un grave rischio

1.   I distributori che ritengono o hanno motivo di ritenere che un veicolo, un sistema, un componente o un’entità tecnica indipendente non siano conformi alle prescrizioni del presente regolamento non mettono a disposizione sul mercato, immatricolano o fanno entrare in circolazione il veicolo, il sistema, il componente o l’entità tecnica indipendente fino a quando non siano stati resi conformi.

2.   I distributori che ritengono o hanno motivo di ritenere che un veicolo, un sistema, un componente o un’entità tecnica indipendente che hanno messo a disposizione sul mercato, immatricolato o della cui entrata in circolazione sono responsabili non siano conformi al presente regolamento ne informano il costruttore o il suo rappresentante per garantire che siano adottate le misure correttive necessarie per rendere conforme tale veicolo, sistema, componente o entità tecnica indipendente o, se del caso, a richiamarli, conformemente all’articolo 9, paragrafo 1, o all’articolo 12, paragrafo 1.

3.   Qualora il veicolo, il sistema, il componente, l’entità tecnica indipendente, la parte o l’equipaggiamento comportino un grave rischio, i distributori informano immediatamente il costruttore, l’importatore e le autorità di omologazione e di vigilanza del mercato degli Stati membri in cui li hanno messi a disposizione sul mercato. Il distributore li informa altresì di ogni azione intrapresa e fornisce, in particolare, i dettagli relativi al grave rischio e alle eventuali misure correttive adottate dal costruttore.

4.   A seguito di una richiesta motivata di un’autorità nazionale, i distributori garantiscono che il costruttore fornisca all’autorità nazionale le informazioni di cui all’articolo 9, paragrafo 4, o che l’importatore le fornisca le informazioni di cui all’articolo 12, paragrafo 3. Essi cooperano con l’autorità, su richiesta di quest’ultima, in merito a qualsiasi provvedimento adottato in conformità dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 765/2008 per eliminare i rischi presentati dal veicolo, dal sistema, dal componente, dall’entità tecnica indipendente, dalla parte o dall’equipaggiamento che hanno messo a disposizione sul mercato.

Articolo 15

Casi in cui gli obblighi dei costruttori si applicano agli importatori e ai distributori

L’importatore o il distributore è considerato costruttore ai fini del presente regolamento ed è soggetto agli obblighi del costruttore a norma degli articoli da 8 a 10 qualora metta a disposizione sul mercato, immatricoli o sia responsabile dell’entrata in circolazione di un veicolo, un sistema, un componente o un’entità tecnica indipendente con il proprio nome o marchio oppure qualora modifichi un veicolo, un sistema, un componente o un’entità tecnica indipendente in modo da poterne compromettere la conformità alle prescrizioni applicabili.

Articolo 16

Identificazione degli operatori economici

Gli operatori economici notificano, su richiesta, alle autorità di omologazione e alle autorità di vigilanza del mercato per un periodo di cinque anni:

a)

ogni operatore economico che abbia fornito loro un veicolo, un sistema, un componente, un’entità tecnica indipendente, una parte o un equipaggiamento;

b)

ogni operatore economico a cui abbiano fornito un veicolo, un sistema, un componente, un’entità tecnica indipendente, una parte o un equipaggiamento.

CAPO III

PRESCRIZIONI FONDAMENTALI

Articolo 17

Prescrizioni in materia di sicurezza funzionale dei veicoli

1.   I costruttori garantiscono che i veicoli siano progettati, costruiti e assemblati in modo da ridurre al minimo i rischi di lesioni per gli occupanti del veicolo e chiunque altro si trovi nella zona circostante il veicolo.

2.   I costruttori garantiscono che i veicoli, i componenti e le entità tecniche indipendenti siano conformi alle pertinenti prescrizioni fissate dal presente regolamento, comprese quelle relative a:

a)

integrità della struttura del veicolo;

b)

sistemi che agevolano il controllo del veicolo da parte del conducente, in particolare in relazione agli impianti di sterzatura e di frenatura, compresi i sistemi avanzati di frenatura e i sistemi elettronici di controllo della stabilità;

c)

sistemi che forniscono al conducente visibilità e informazioni sullo stato del veicolo e sulla zona circostante, compresi vetrature, specchi e sistemi d’informazione del conducente;

d)

sistemi di illuminazione del veicolo;

e)

protezione degli occupanti del veicolo, come finiture interne, poggiatesta, cinture di sicurezza, porte del veicolo;

f)

parte esterna del veicolo e accessori;

g)

compatibilità elettromagnetica;

h)

dispositivi di segnalazione acustica;

i)

impianti di riscaldamento;

j)

dispositivi di protezione contro un impiego non autorizzato;

k)

sistemi di identificazione del veicolo;

l)

masse e dimensioni;

m)

sicurezza elettrica, compresa l’elettricità statica;

n)

strutture protettive posteriori;

o)

protezione laterale;

p)

piattaforma di carico;

q)

dispositivi di traino;

r)

pneumatici;

s)

dispositivi antispruzzi;

t)

retromarcia;

u)

cingoli;

v)

dispositivi di aggancio meccanico, compresa la protezione da errori di montaggio.

3.   I componenti dei veicoli i cui rischi di natura elettrica sono disciplinati negli atti delegati o di esecuzione adottati a norma del presente regolamento non sono soggetti alla direttiva 2006/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione (32).

4.   Le prescrizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 si applicano ai veicoli e a sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, se tali prescrizioni sono applicabili in conformità dell’allegato I.

5.   Per garantire il conseguimento di un elevato livello di sicurezza funzionale, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 71 riguardo alle prescrizioni tecniche dettagliate per gli elementi di cui al paragrafo 2 del presente articolo, compresi se del caso i metodi di prova e i valori limite. I primi atti delegati a tal fine sono adottati entro il 31 dicembre 2014.

Dette prescrizioni dettagliate sono tali da incrementare o almeno mantenere il livello di sicurezza funzionale previsto dalle direttive di cui all’articolo 76, paragrafo 1, e all’articolo 77, e garantiscono quanto segue:

a)

i veicoli con una velocità massima di progetto superiore a 40 km/h soddisfano un livello di sicurezza funzionale equivalente a quello dei veicoli a motore e dei relativi rimorchi in termini di prestazioni di frenatura e, ove appropriato, di sistema antibloccaggio;

b)

la pressione di contatto massima esercitata sulla superficie stradale dura dagli pneumatici o dai cingoli non supera 0,8 MPa.

Articolo 18

Prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro

1.   I costruttori garantiscono che i veicoli siano progettati, costruiti e assemblati in modo da ridurre al minimo i rischi di lesioni per persone che lavorino sul veicolo o con esso.

2.   I costruttori garantiscono che i veicoli, i componenti e le entità tecniche indipendenti soddisfino le prescrizioni loro pertinenti fissate dal presente regolamento, compresi quelle relative a:

a)

strutture di protezione antiribaltamento (roll-over protection structures — ROPS);

b)

strutture di protezione contro la caduta di oggetti (falling objects protection structures — FOPS);

c)

posti a sedere per passeggeri;

d)

esposizione del conducente al livello sonoro;

e)

sedile del conducente;

f)

spazio di manovra e accesso al posto di guida, compresa la protezione contro lo scivolamento, l’inciampo o la caduta;

g)

prese di forza;

h)

protezione degli elementi motori;

i)

punti di ancoraggio delle cinture di sicurezza;

j)

cinture di sicurezza;

k)

protezione del conducente contro la penetrazione di oggetti (Operator Protection Structures, «OPS»);

l)

protezione del conducente contro sostanze pericolose;

m)

protezione dall’esposizione a parti o materiali a temperature estreme;

n)

manuale d’uso;

o)

comandi, compresi la sicurezza e l’affidabilità dei sistemi di controllo, i dispositivi di emergenza e di arresto automatico;

p)

protezione contro i rischi meccanici diversi da quelli di cui alle lettere a), b), g) e k), compresa la protezione contro superfici ruvide, spigoli vivi, la rottura di condotti che trasportano liquidi e lo spostamento incontrollato del veicolo;

q)

funzionamento e manutenzione, compresa la pulizia sicura del veicolo;

r)

ripari e dispositivi di protezione;

s)

informazioni, avvertenze e marcature;

t)

materiali e prodotti;

u)

batterie.

3.   Le prescrizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 si applicano ai veicoli e a sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, se tali prescrizioni sono applicabili in conformità dell’allegato I.

4.   Per garantire il conseguimento di un elevato livello di sicurezza sul lavoro, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 71 riguardo alle prescrizioni tecniche dettagliate per gli elementi di cui al paragrafo 2 del presente articolo, compresi se del caso i metodi di prova e i valori limite. I primi atti delegati a tal fine sono adottati entro il 31 dicembre 2014.

Dette prescrizioni tecniche dettagliate sono tali da incrementare o almeno mantenere il livello di sicurezza sul lavoro previsto dalle direttive di cui all’articolo 76, paragrafo 1, e all’articolo 77, tenendo conto dell’ergonomia (fra cui la protezione contro il prevedibile uso improprio, l’utilizzabilità dei sistemi di controllo, l’accessibilità dei comandi per evitarne l’attivazione involontaria, l’adattamento dell’interfaccia uomo/veicolo alle caratteristiche prevedibili del conducente, le vibrazioni e l’intervento dell’operatore), della stabilità e della sicurezza antincendio.

Articolo 19

Prescrizioni in materia di compatibilità ambientale

1.   I costruttori garantiscono che i veicoli siano progettati, fabbricati e assemblati in modo da ridurre al minimo l’impatto ambientale.

2.   I costruttori garantiscono che i veicoli, i componenti e le entità tecniche indipendenti soddisfino le prescrizioni loro pertinenti fissate dal presente regolamento, comprese quelle relative a:

a)

emissioni inquinanti;

b)

livelli sonori esterni.

3.   Alle emissioni inquinanti si applicano i valori limite specifici, i metodi di prova e le prescrizioni stabiliti per le macchine mobili dalla direttiva 97/68/CE.

4.   I valori limite per i livelli sonori esterni specifici non superano i seguenti livelli:

a)

89 dB(A) per i trattori aventi una massa a vuoto in ordine di marcia superiore a 1 500 kg;

b)

85 dB(A) per i trattori aventi una massa a vuoto in ordine di marcia non superiore a 1 500 kg,

Tali valori sono misurati in base ai metodi di prova stabiliti negli atti delegati di cui al paragrafo 6.

5.   Le prescrizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 si applicano ai veicoli e a sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, se tali prescrizioni sono applicabili in conformità dell’allegato I.

6.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 71 riguardo alle prescrizioni tecniche dettagliate per i livelli sonori esterni, tra cui i metodi di prova, e all’installazione su un veicolo di motori che sono stati omologati per quanto riguarda le emissioni inquinanti, e relative disposizioni di flessibilità,al fine di garantire l’ottenimento di un elevato livello di compatibilità ambientale. I primi atti delegati a tal fine sono adottati entro il 31 dicembre 2014.

Dette prescrizioni tecniche specifiche sono tali da incrementare o almeno mantenere il livello di compatibilità ambientale garantito dalle direttive di cui all’articolo 76, paragrafo 1, e, se del caso, all’articolo 77.

CAPO IV

PROCEDURE DI OMOLOGAZIONE UE

Articolo 20

Procedura di omologazione UE

1.   Per richiedere l’omologazione di un veicolo completo, il costruttore può scegliere una delle seguenti procedure:

a)

omologazione in fasi successive;

b)

omologazione in un’unica fase;

c)

omologazione mista.

Inoltre, il costruttore può scegliere l’omologazione in più fasi.

Per l’omologazione di sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti la sola procedura applicabile è quella in un’unica fase.

2.   L’omologazione in fasi successive consiste nell’ottenere gradualmente la serie completa dei certificati di omologazione UE per i sistemi, i componenti e le entità tecniche indipendenti che fanno parte del veicolo e che porta, nella fase finale, all’omologazione dell’intero veicolo.

3.   L’omologazione in un’unica fase consiste nell’omologazione dell’intero veicolo con un’unica operazione.

4.   L’omologazione mista è una procedura di omologazione in fasi successive per la quale si effettuano una o più omologazioni di sistemi durante la fase finale dell’omologazione dell’intero veicolo, senza necessità di rilasciare certificati di omologazione UE per tali sistemi.

5.   Nella procedura di omologazione in più fasi, una o più autorità di omologazione certificano che, a seconda dello stadio di completamento, un tipo di veicolo incompleto o completato soddisfa le pertinenti disposizioni amministrative e le pertinenti prescrizioni tecniche del presente regolamento.

L’omologazione in più fasi è rilasciata a un tipo di veicolo, incompleto o completato, conforme a quanto contenuto nella documentazione informativa prevista all’articolo 22 e alle prescrizioni tecniche stabilite nei pertinenti atti elencati all’allegato I, a seconda dello stadio di completamento del veicolo.

6.   L’omologazione per la fase finale di completamento è rilasciata solo dopo che l’autorità di omologazione abbia verificato che il veicolo omologato nella fase finale rispetta in quel momento tutte le prescrizioni tecniche applicabili. Ciò comprende anche un controllo documentario di tutte le prescrizioni rientranti in un’omologazione di un veicolo incompleto rilasciata nel corso di una procedura in più fasi, anche nei casi in cui sia rilasciata per una differente (sotto)categoria di veicolo.

7.   La scelta della procedura di omologazione non influisce sulle prescrizioni fondamentali applicabili cui deve esser conforme il tipo di veicolo omologato al momento del rilascio dell’omologazione di un veicolo completo.

8.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 71 riguardo alle modalità dettagliate delle procedure di omologazione. I primi atti delegati a tal fine sono adottati entro il 31 dicembre 2014.

Articolo 21

Domanda di omologazione

1.   Il costruttore presenta la domanda di omologazione all’autorità di omologazione.

2.   Per un determinato tipo di veicolo, sistema, componente o entità tecnica indipendente può essere presentata una sola domanda e in un solo Stato membro.

3.   Per ogni tipo da omologare è presentata una domanda separata.

Articolo 22

Documentazione informativa

1.   Il richiedente fornisce all’autorità di omologazione una documentazione informativa.

2.   La documentazione informativa comprende:

a)

una scheda tecnica;

b)

tutti i dati, i disegni, le fotografie e le altre informazioni;

c)

per i veicoli, l’indicazione della procedura o delle procedure scelte conformemente all’articolo 20, paragrafo 1;

d)

ogni ulteriore informazione richiesta dall’autorità di omologazione nell’ambito della procedura relativa alla domanda.

3.   La documentazione informativa può essere fornita su carta o in un formato elettronico che sia accettato dal servizio tecnico e dall’autorità di omologazione.

4.   La Commissione stabilisce i modelli della scheda tecnica e della documentazione informativa mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 69, paragrafo 2. I primi atti delegati a tal fine sono adottati entro il 31 dicembre 2014.

Articolo 23

Prescrizioni specifiche relative alle informazioni da indicare a seconda della procedura scelta nella domanda di omologazione

1.   La domanda di omologazione in fasi successive è corredata dalla documentazione informativa conformemente all’articolo 22 e da tutti i certificati di omologazione necessari ai sensi di ciascuno degli atti applicabili elencati all’allegato I.

Nel caso dell’omologazione di un sistema, di un componente o di un’entità tecnica indipendente ai sensi degli atti applicabili di cui all’allegato I, l’autorità di omologazione accede alla relativa documentazione informativa fino alla data in cui l’omologazione è rilasciata o rifiutata.

2.   La domanda di omologazione in un’unica fase è corredata dalla documentazione informativa prevista all’articolo 22 contenente le pertinenti informazioni a norma degli atti di esecuzione adottati ai sensi del presente regolamento in relazione a tali atti applicabili.

3.   Nel caso di una procedura di omologazione mista, la documentazione informativa è corredata di uno o più certificati di omologazione necessari ai sensi di ciascuno degli atti applicabili elencati all’allegato I e comprende, se non viene presentato alcun certificato di omologazione, le pertinenti informazioni conformemente agli atti di esecuzione adottati a norma del presente regolamento in relazione a tali atti applicabili.

4.   Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, nel caso di un’omologazione in più fasi sono fornite le seguenti informazioni:

a)

nella prima fase, le parti della documentazione informativa e dei certificati di omologazione UE riguardanti lo stadio di completamento del veicolo base;

b)

nella seconda fase e nelle fasi successive, le parti della documentazione informativa e dei certificati di omologazione UE relative allo stadio di costruzione in corso unitamente a una copia del certificato di omologazione UE del veicolo rilasciata nel precedente stadio di costruzione e un elenco completo delle modifiche o delle aggiunte che il costruttore ha apportato al veicolo.

Le informazioni di cui al presente paragrafo, primo comma, lettere a) e b), possono essere comunicate in conformità del paragrafo 3.

5.   Su richiesta debitamente motivata, l’autorità di omologazione può imporre al costruttore di fornire ulteriori informazioni per decidere quali prove siano necessarie o per facilitare l’esecuzione di queste ultime.

CAPO V

ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI OMOLOGAZIONE UE

Articolo 24

Disposizioni generali

1.   Le autorità di omologazione rilasciano un’omologazione UE solo dopo aver verificato la conformità delle modalità di produzione di cui all’articolo 28 e la conformità del tipo di veicolo, sistema, componente o entità tecnica indipendente alle prescrizioni applicabili.

2.   Le omologazioni UE sono rilasciate in conformità del presente capo.

3.   Se un’autorità di omologazione ritiene che un tipo di veicolo, sistema, componente o entità tecnica indipendente, pur se conforme alle vigenti disposizioni, presenti seri rischi per la sicurezza o possa nuocere gravemente all’ambiente o alla sanità pubblica o presenti seri rischi per la sicurezza sul lavoro, può rifiutare il rilascio dell’omologazione UE. In tal caso, essa invia immediatamente alle autorità di omologazione degli altri Stati membri e alla Commissione una notifica dettagliata che spieghi i motivi della sua decisione e illustri le prove a sostegno delle sue conclusioni.

4.   I certificati di omologazione UE sono numerati secondo un sistema armonizzato stabilito dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 69, paragrafo 2. I primi atti delegati a tal fine sono adottati entro il 31 dicembre 2014.

5.   Entro un mese dal rilascio del certificato di omologazione UE, l’autorità di omologazione invia alle autorità di omologazione degli altri Stati membri, mediante un sistema comune sicuro di trasmissione elettronica, una copia del certificato di omologazione UE, completo degli allegati, di ogni tipo di veicolo cui ha rilasciato l’omologazione. La copia può altresì presentarsi come copia elettronica sicura.

6.   Se un’autorità di omologazione rifiuta o revoca l’omologazione di un veicolo, ne informa immediatamente le autorità di omologazione degli altri Stati membri, specificando i motivi della sua decisione.

7.   Ogni tre mesi l’autorità di omologazione invia alle autorità di omologazione degli altri Stati membri l’elenco dei sistemi, dei componenti o delle entità tecniche indipendenti per i quali ha rilasciato, modificato, rifiutato o revocato l’omologazione UE durante il periodo precedente.

8.   Su richiesta dell’autorità di omologazione di un altro Stato membro, l’autorità di omologazione che ha rilasciato l’omologazione UE invia a tale autorità, entro un mese dal ricevimento della richiesta, copia del certificato di omologazione UE richiesto, completo degli allegati, mediante un sistema comune sicuro di trasmissione elettronica. La copia può altresì presentarsi come copia elettronica sicura.

9.   Su richiesta della Commissione, l’autorità di omologazione invia le informazioni di cui ai paragrafi da 5 a 8 anche alla Commissione.

10.   L’autorità di omologazione riunisce in un unico fascicolo di omologazione la documentazione informativa, i verbali di prova e tutti gli altri documenti aggiunti a tale documentazione dal servizio tecnico o dall’autorità di omologazione nell’esercizio delle loro funzioni. Il fascicolo di omologazione contiene un indice che elenca il suo contenuto, dandogli un’adeguata numerazione o indicando altri modi per identificare chiaramente tutte le pagine e il formato di ciascun documento in modo da evidenziare le fasi successive della procedura di omologazione UE, come le date delle revisioni e degli aggiornamenti. L’autorità di omologazione tiene a disposizione le informazioni contenute nel fascicolo di omologazione per un periodo di dieci anni dopo il termine di validità dell’omologazione in parola.

Articolo 25

Disposizioni particolari riguardanti il certificato di omologazione UE

1.   Il certificato di omologazione UE contiene i seguenti allegati:

a)

fascicolo di omologazione di cui all’articolo 24, paragrafo 10;

b)

risultati delle prove;

c)

nome/i e campione/i della/e firma/e della/e persona/e autorizzata/e a firmare i certificati di conformità e dichiarazione relativa alle sue/loro mansioni nella società;

d)

in caso di omologazione UE di un veicolo completo, facsimile compilato del certificato di conformità.

2.   Il certificato di omologazione UE è rilasciato in base al modello indicato dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 69, paragrafo 2. I primi atti delegati a tal fine sono adottati entro il 31 dicembre 2014.

3.   Per ogni tipo di veicolo l’autorità di omologazione:

a)

completa tutte le rubriche pertinenti del certificato di omologazione UE, compresa la scheda dei risultati di prova ad esso allegata;

b)

compila l’indice del fascicolo di omologazione;

c)

rilascia immediatamente al richiedente il certificato compilato e completo degli allegati.

La Commissione adotta il modello della scheda dei risultati di prova di cui alla lettera a) mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 69, paragrafo 2. I primi atti delegati a tal fine sono adottati entro il 31 dicembre 2014.

4.   Se nel caso di un’omologazione UE sono state imposte, in conformità dell’articolo 35, delle restrizioni di validità o si è derogato a talune disposizioni del presente regolamento o degli atti delegati o di esecuzione adottati a norma dello stesso, il certificato di omologazione UE specifica tali restrizioni o deroghe.

5.   Se il costruttore sceglie la procedura di omologazione mista, l’autorità di omologazione completa il fascicolo di omologazione con i riferimenti ai verbali di prova, stabiliti mediante gli atti di esecuzione di cui all’articolo 27, paragrafo 1, per i quali non è disponibile un certificato d’omologazione UE.

6.   Se il costruttore sceglie la procedura d’omologazione in un’unica fase, l’autorità di omologazione stila un elenco delle prescrizioni o degli atti applicabili e allega tale elenco al certificato di omologazione UE. La Commissione adotta il modello di elenco mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 69, paragrafo 2. I primi atti delegati a tal fine sono adottati entro il 31 dicembre 2014.

Articolo 26

Disposizioni speciali relative ai sistemi, ai componenti o alle entità tecniche indipendenti

1.   A un sistema è rilasciata l’omologazione UE se è conforme alla descrizione datane nella documentazione informativa e se rispetta le prescrizioni tecniche stabilite negli atti pertinenti elencati all’allegato I.

2.   A un componente o a un’entità tecnica indipendente è rilasciata l’omologazione UE se sono conformi alla descrizione datane nella documentazione informativa e se rispettano le prescrizioni tecniche stabilite negli atti pertinenti elencati all’allegato I.

3.   Se componenti o entità tecniche indipendenti, destinate o no alla riparazione e ai servizi d’assistenza o di manutenzione, sono coperti anche dall’omologazione di un sistema riguardante un veicolo, occorre un’ulteriore omologazione del componente o dell’entità tecnica indipendente solo se ciò è previsto dagli atti pertinenti elencati all’allegato I.

4.   Se un componente o un’entità tecnica indipendente svolgono la propria funzione o presentano una particolare caratteristica solo in connessione con altri elementi del veicolo, cosicché la loro conformità alle prescrizioni può essere verificata solo quando il componente o l’entità tecnica indipendente siano messi in funzione insieme a tali altri elementi del veicolo, la portata dell’omologazione UE del componente o dell’entità tecnica indipendente è limitata di conseguenza.

Il certificato di omologazione UE specifica in tal caso eventuali restrizioni d’uso del componente o dell’entità tecnica indipendente e le condizioni particolari del suo montaggio.

Se tale componente o entità tecnica indipendente sono montati dal costruttore del veicolo, il rispetto delle restrizioni d’uso o delle condizioni di montaggio è verificato al momento dell’omologazione del veicolo.

Articolo 27

Prove prescritte per l’omologazione UE

1.   La conformità alle prescrizioni tecniche contenute nel presente regolamento e negli atti elencati all’allegato I è dimostrata attraverso prove adeguate, eseguite da servizi tecnici designati.

Le procedure di prova di cui al primo comma nonché le attrezzature e gli strumenti specifici prescritti per eseguire le prove sono definiti negli atti pertinenti elencati all’allegato I.

Il formato del verbale di prova rispetta le prescrizioni generali stabilite dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 69, paragrafo 2. I primi atti delegati a tal fine sono adottati entro il 31 dicembre 2014.

2.   Per eseguire le prove necessarie, il costruttore mette a disposizione dell’autorità di omologazione il numero di veicoli, di componenti o di entità tecniche indipendenti richiesto dagli atti pertinenti elencati all’allegato I.

3.   Le prove prescritte sono eseguite su veicoli, componenti ed entità tecniche indipendenti rappresentativi del tipo da omologare.

Tuttavia, il costruttore può selezionare, d’accordo con l’autorità di omologazione, un veicolo, un sistema, un componente o un’entità tecnica indipendente che, pur non essendo rappresentativi del tipo da omologare, combinino alcune delle caratteristiche più sfavorevoli con riguardo al livello di prestazione richiesto. Per agevolare le decisioni durante il processo di selezione si possono usare metodi di prova virtuali.

4.   Previo accordo dell’autorità di omologazione e su richiesta del costruttore, si possono usare metodi di prova virtuali in alternativa ai metodi di prova di cui al paragrafo 1 rispetto alle prescrizioni stabilite dagli atti delegati adottati a norma del paragrafo 6.

5.   I metodi di prova virtuali devono soddisfare le condizioni specificate negli atti delegati adottati a norma del paragrafo 6.

6.   Per garantire che i risultati ottenuti con le prove virtuali siano altrettanto significativi di quelli ottenuti con le prove fisiche, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 71 riguardo alle prescrizioni passibili di essere sottoposte a prove virtuali e alle condizioni alle quali devono essere effettuate le prove virtuali. Nell’adottare tali atti delegati, la Commissione prende come base le prescrizioni e le procedure previste all’allegato XVI della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (33), se del caso.

Articolo 28

Conformità delle modalità di produzione

1.   L’autorità di omologazione che rilascia un’omologazione UE adotta le misure necessarie ad accertare, se necessario in collaborazione con le autorità di omologazione degli altri Stati membri, se siano state predisposte modalità atte a garantire la conformità al tipo omologato di veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti in produzione.

2.   L’autorità di omologazione che rilascia un’omologazione UE di un veicolo completo adotta le misure necessarie ad accertare che i certificati di conformità rilasciati dal costruttore siano conformi all’articolo 33. A tal fine, l’autorità di omologazione verifica che un numero sufficiente di campioni di certificati di conformità sia conforme all’articolo 33 e che il costruttore abbia predisposto opportune modalità per assicurare la correttezza dei dati contenuti nei certificati di conformità.

3.   L’autorità di omologazione che ha rilasciato un’omologazione UE adotta le misure necessarie ad accertare, in relazione a tale omologazione, se necessario in collaborazione con le autorità di omologazione degli altri Stati membri, se le modalità di cui ai paragrafi 1 e 2 siano ancora adeguate affinché veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti in produzione siano ancora conformi al tipo omologato e che i certificati di conformità siano ancora conformi all’articolo 33.

4.   Per verificare che veicoli, sistemi, componenti o unità entità tecniche indipendenti siano conformi al tipo omologato, l’autorità di omologazione che ha rilasciato l’omologazione UE può effettuare, su campioni prelevati nei locali del costruttore, compresi gli impianti di produzione, tutti i controlli o le prove richiesti per l’omologazione UE.

5.   Se un’autorità che ha rilasciato un’omologazione UE accerta che le modalità di cui ai paragrafi 1 e 2 non sono applicate, divergono in misura significativa dalle modalità e dai piani di controllo convenuti, hanno cessato di essere applicate o non sono più ritenute adeguate, benché la produzione continui, adotta le misure necessarie a garantire che la procedura per la conformità della produzione sia seguita correttamente o ritira l’omologazione.

6.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 71 riguardo alle modalità dettagliate relative alla conformità della produzione. I primi atti delegati a tal fine sono adottati entro il 31 dicembre 2014.

CAPO VI

MODIFICHE DELLE OMOLOGAZIONI UE

Articolo 29

Disposizioni generali

1.   Il costruttore informa immediatamente l’autorità di omologazione che ha rilasciato l’omologazione UE di qualsiasi modifica delle informazioni contenute nel fascicolo di omologazione.

Tale autorità di omologazione decide quale tra le procedure stabilite dall’articolo 30 è opportuno seguire.

Se necessario l’autorità di omologazione può decidere, previa consultazione del costruttore, che occorre rilasciare una nuova omologazione UE.

2.   La domanda di modifica di un’omologazione UE è presentata esclusivamente all’autorità di omologazione che ha rilasciato l’omologazione UE originaria.

3.   Se l’autorità di omologazione ritiene che, per introdurre una modifica, siano necessarie nuove ispezioni o prove, ne informa il costruttore.

Le procedure di cui all’articolo 30 si applicano solo se, in seguito a tali ispezioni o prove, l’autorità di omologazione conclude che le prescrizioni dell’omologazione UE continuano a essere rispettate.

Articolo 30

Revisioni ed estensioni delle omologazioni UE

1.   Se le informazioni contenute nel fascicolo di omologazione cambiano senza che sia necessario ripetere ispezioni o prove, la modifica è considerata una «revisione».

In tal caso, l’autorità di omologazione rilascia le pagine del fascicolo di omologazione debitamente modificate, indicando chiaramente su ciascuna pagina modificata la natura della modifica e la data del nuovo rilascio. Una versione consolidata e aggiornata del fascicolo di omologazione, accompagnata da una descrizione dettagliata delle modifiche, è considerata conforme a tale prescrizione.

2.   La modifica è considerata un’«estensione» se i dati registrati nel fascicolo di omologazione sono cambiati e si verifica uno dei casi seguenti:

a)

sono necessarie ulteriori ispezioni o prove;

b)

una delle informazioni contenute nel certificato di omologazione UE, ad eccezione dei suoi allegati, è cambiata;

c)

diventano applicabili nuove prescrizioni previste da uno degli atti elencati all’allegato I applicabili al tipo di veicolo o al sistema, al componente o all’entità tecnica indipendente omologati.

In caso di estensione, l’autorità di omologazione rilascia un certificato di omologazione UE aggiornato, contrassegnato da un numero di estensione progressivo a seconda del numero di estensioni successive già rilasciate. Tale certificato di omologazione riporta chiaramente il motivo dell’estensione e la data del nuovo rilascio.

3.   Ogni volta che si rilasciano pagine modificate o versioni consolidate e aggiornate, sono modificati di conseguenza l’indice del fascicolo di omologazione annesso al certificato di omologazione, indicando la data dell’estensione o della revisione più recenti o della più recente consolidazione della versione aggiornata.

4.   Non è richiesta la modifica dell’omologazione di un veicolo se le nuove prescrizioni di cui al paragrafo 2, lettera c), sono irrilevanti dal punto di vista tecnico per quel tipo di veicolo o riguardano altre categorie di veicoli.

Articolo 31

Rilascio e comunicazione di modifiche

1.   In caso di estensione, si aggiornano tutte le sezioni pertinenti del certificato di omologazione UE, gli allegati e l’indice del fascicolo di omologazione. Al richiedente sono immediatamente rilasciati il certificato aggiornato e i relativi allegati.

2.   In caso di revisione, l’autorità di omologazione rilascia immediatamente al richiedente, a seconda dei casi, i documenti riveduti o la versione consolidata e aggiornata, incluso l’indice corretto del fascicolo di omologazione.

3.   L’autorità di omologazione notifica alle autorità di omologazione degli altri Stati membri tutte le modifiche delle omologazioni UE secondo le procedure di cui all’articolo 24.

CAPO VII

VALIDITÀ DELL’OMOLOGAZIONE UE

Articolo 32

Cessazione della validità

1.   Le omologazioni UE rilasciate hanno validità illimitata.

2.   L’omologazione UE di un veicolo diviene invalida nei casi seguenti:

a)

nuove prescrizioni applicabili al tipo di veicolo omologato diventano obbligatorie per la messa a disposizione sul mercato, l’immatricolazione o l’entrata in circolazione di veicoli e non è possibile aggiornare di conseguenza l’omologazione;

b)

la produzione del veicolo omologato cessa in modo definitivo e volontario;

c)

la validità dell’omologazione scade a causa di una restrizione in conformità dell’articolo 35, paragrafo 6;

d)

l’omologazione è stata revocata in applicazione dell’articolo 28, paragrafo 5, dell’articolo 44, paragrafo 1, o dell’articolo 47, paragrafo 4.

3.   Quando soltanto una variante di un tipo o una versione di una variante divengono invalide, l’omologazione UE del veicolo in questione perde validità limitatamente a tale variante o versione specifica.

4.   Quando la produzione di un tipo di veicolo cessa definitivamente, il costruttore ne informa l’autorità che ha rilasciato l’omologazione UE di tale veicolo.

Entro un mese dal ricevimento della comunicazione di cui al primo comma, l’autorità di omologazione che ha rilasciato l’omologazione UE del veicolo ne informa le autorità di omologazione degli altri Stati membri.

5.   Fatto salvo il paragrafo 4, se la validità dell’omologazione UE di un veicolo sta per scadere, il costruttore ne informa l’autorità che l’ha rilasciata.

L’autorità di omologazione che ha rilasciato l’omologazione UE comunica immediatamente alle autorità di omologazione degli altri Stati membri tutte le informazioni pertinenti per consentire l’eventuale applicazione dell’articolo 39.

La comunicazione di cui al secondo comma precisa, in particolare, la data di produzione e il numero di identificazione dell’ultimo veicolo prodotto.

CAPO VIII

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ E MARCATURA

Articolo 33

Certificato di conformità

1.   Il costruttore, in quanto titolare dell’omologazione di un veicolo, rilascia un certificato di conformità in formato cartaceo che accompagna ogni veicolo, completo, incompleto o completato, fabbricato in conformità del tipo di veicolo omologato.

Tale certificato è rilasciato gratuitamente all’acquirente insieme al veicolo. Il rilascio del certificato non può essere subordinato a una richiesta esplicita o alla presentazione di ulteriori informazioni al costruttore.

Per un periodo di dieci anni dalla data di produzione del veicolo, il costruttore del veicolo rilascia, su richiesta del proprietario del veicolo, un duplicato del certificato di conformità a fronte di un corrispettivo non superiore al costo del rilascio. Sul recto di ogni duplicato del certificato è chiaramente visibile il termine «duplicato».

2.   Il costruttore usa il modello del certificato di conformità adottato dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 69, paragrafo 2. Il certificato di conformità è concepito in modo da evitare la falsificazione. A tal fine, gli atti di esecuzione prevedono che la carta utilizzata per il certificato sia protetta da varie caratteristiche di sicurezza della stampa. I primi atti delegati a tal fine sono adottati entro il 31 dicembre 2014.

3.   Il certificato di conformità è redatto in almeno una delle lingue ufficiali dell’Unione. Ogni Stato membro può chiedere che il certificato di conformità sia tradotto nella propria o nelle proprie lingue ufficiali.

4.   La persona o le persone autorizzate a firmare i certificati di conformità fanno parte dell’organizzazione del costruttore e sono debitamente autorizzate dalla direzione a impegnare pienamente la responsabilità giuridica del costruttore per quanto riguarda la progettazione e la costruzione o la conformità della produzione del veicolo.

5.   Il certificato di conformità deve essere compilato in ogni sua parte e non deve contenere restrizioni nell’uso del veicolo che non siano previste nel presente regolamento o in uno degli atti delegati adottati a norma dello stesso.

6.   Se si tratta di un veicolo incompleto o completato, il costruttore indica nel certificato di conformità solo gli elementi aggiunti o modificati nella fase dell’omologazione che è in corso e allega eventualmente al certificato tutti i certificati di conformità rilasciati nel corso delle fasi precedenti.

7.   Il certificato di conformità per i veicoli omologati a norma dell’articolo 35, paragrafo 2, reca nell’intestazione la frase «Per veicoli completi/completati, omologati a norma dell’articolo 26 del regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 febbraio 2013, relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali (omologazione provvisoria).»

8.   Il certificato di conformità previsto negli atti di esecuzione di cui al paragrafo 2 reca nell’intestazione, per i veicoli omologati ai sensi dell’articolo 37, la frase «Per veicoli completi/completati omologati in piccole serie» e, accanto, l’anno di fabbricazione seguito da un numero sequenziale compreso tra 1 e il limite indicato nella tabella dell’allegato II, che, per ciascun anno di fabbricazione, identifichi la posizione del veicolo in seno alla produzione prevista per tale anno.

9.   Fatto salvo il paragrafo 1, il costruttore può trasmettere per via elettronica il certificato di conformità all’autorità di immatricolazione di qualsiasi Stato membro.

Articolo 34

Targa regolamentare con opportuna marcatura dei veicoli e marchio di omologazione di componenti o entità tecniche indipendenti

1.   Il costruttore di un veicolo appone su ogni veicolo prodotto in conformità al tipo omologato una targa regolamentare con l’opportuna marcatura prevista dal pertinente atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 3.

2.   Il costruttore di un componente o di un’entità tecnica indipendente, indipendentemente dal fatto che faccia parte di un sistema, appone il marchio di omologazione prescritto dal pertinente atto di esecuzione adottato a norma del presente regolamento o del pertinente regolamento UNECE o codice OCSE a ciascun componente o entità tecnica indipendente fabbricati in conformità del tipo omologato.

Se tale marchio di omologazione non è richiesto, il costruttore appone almeno il nome o il marchio commerciale del costruttore, il numero del tipo o un numero di identificazione.

3.   La targa regolamentare e il marchio di omologazione UE si conformano al modello stabilito dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 69, paragrafo 2. I primi atti di esecuzione a tal fine sono adottati entro il 31 dicembre 2014.

CAPO IX

DEROGHE PER NUOVE TECNOLOGIE O NUOVE CONCEZIONI

Articolo 35

Deroghe per nuove tecnologie o nuove concezioni

1.   Il costruttore può chiedere un’omologazione UE relativa a un tipo di veicolo, di sistema, di componente o di entità tecnica indipendente comprendente nuove tecnologie o concezioni incompatibili con uno o più atti elencati nell’allegato I.

2.   L’autorità di omologazione rilascia l’omologazione UE di cui al paragrafo 1 se tutte le seguenti condizioni sono soddisfatte:

a)

la domanda indica i motivi per cui le tecnologie o le concezioni in questione rendono il sistema, il componente o l’entità tecnica indipendente incompatibili con uno o più atti elencati nell’allegato I;

b)

la domanda descrive le implicazioni per la sicurezza e l’ambiente della nuova tecnologia e le misure adottate per garantire un livello di sicurezza e di tutela dell’ambiente almeno equivalente a quello previsto dalle prescrizioni alle quali si chiede di derogare;

c)

sono presentati descrizioni e risultati delle prove in grado di dimostrare che la condizione di cui alla lettera b) è soddisfatta.

3.   Il rilascio di tali omologazioni UE con deroghe per nuove tecnologie o concezioni è subordinato all’autorizzazione della Commissione. Tale autorizzazione è fornita sotto forma di atto di esecuzione. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 69, paragrafo 2.

4.   In attesa dell’autorizzazione della Commissione, l’autorità di omologazione può già rilasciare un’omologazione UE, purché provvisoria, valida solo sul territorio dello Stato membro interessato e relativa a un tipo di veicolo coperto dalla deroga richiesta. L’autorità di omologazione informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri con una nota contenente le informazioni di cui al paragrafo 2.

La natura provvisoria e la limitata validità territoriale risultano evidenti dall’intestazione del certificato di omologazione e da quella del certificato di conformità. La Commissione può adottare atti di esecuzione al fine di stabilire modelli armonizzati per i certificati di omologazione e i certificati di conformità ai fini del presente paragrafo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 69, paragrafo 2.

5.   Le altre autorità di omologazione possono decidere di accettare per iscritto sul loro territorio l’omologazione provvisoria di cui al paragrafo 4.

6.   Se del caso, l’autorizzazione della Commissione di cui al paragrafo 3 specifica anche eventuali restrizioni cui è sottoposta. In ogni caso l’omologazione ha una validità minima di trentasei mesi.

7.   Se la Commissione decide di rifiutare l’autorizzazione, l’autorità di omologazione informa immediatamente il titolare dell’omologazione provvisoria di cui al paragrafo 3 che quest’ultima sarà revocata sei mesi dopo la data del rifiuto della Commissione.

Tuttavia, i veicoli prodotti in conformità dell’omologazione provvisoria prima della cessazione della validità possono essere immessi sul mercato, immatricolati o entrare in circolazione negli Stati membri che hanno accettato l’omologazione provvisoria.

Articolo 36

Successive modifiche degli atti delegati e di esecuzione

1.   Se autorizza una deroga ai sensi dell’articolo 35, la Commissione prende immediatamente le misure necessarie per adeguare agli sviluppi tecnologici i pertinenti atti delegati o di esecuzione.

Se la deroga ai sensi dell’articolo 35 riguarda un regolamento UNECE, la Commissione propone di modificare il pertinente regolamento UNECE seguendo la procedura applicabile in base all’accordo del 1958 riveduto.

2.   Una volta modificati i pertinenti atti, è soppressa ogni restrizione nella decisione della Commissione che autorizza la deroga.

Se non sono stati presi i provvedimenti necessari per adeguare gli atti delegati o di esecuzione, la Commissione può autorizzare, su richiesta dello Stato membro che ha rilasciato l’omologazione, mediante una decisione sotto forma di atto di esecuzione adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 69, paragrafo 2, lo Stato membro a prorogare l’omologazione.

CAPO X

VEICOLI PRODOTTI IN PICCOLE SERIE

Articolo 37

Omologazione nazionale di piccole serie

1.   Il costruttore può chiedere un’omologazione nazionale di un tipo di veicolo prodotto in piccola serie entro i limiti quantitativi annuali di cui all’allegato II. Tali limiti si applicano alla messa a disposizione sul mercato, all’immatricolazione o all’entrata in circolazione dei veicoli del tipo omologato sul mercato di ogni Stato membro in un anno determinato.

Ai fini dell’omologazione nazionale di piccole serie, l’autorità di omologazione può derogare, per fondati motivi, a una o più disposizioni del presente regolamento e a una o più disposizioni di uno o più atti elencati all’allegato I, purché specifichi prescrizioni alternative.

2.   Le prescrizioni alternative di cui al paragrafo 1 garantiscono livelli di sicurezza funzionale, di tutela dell’ambiente e di sicurezza sul lavoro per quanto possibile equivalenti ai livelli previsti dagli atti pertinenti di cui all’allegato I.

3.   Ai fini dell’omologazione nazionale di veicoli a norma del presente articolo, sono accettati sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti omologati in conformità degli atti elencati all’allegato I.

4.   Il certificato di omologazione per i veicoli omologati a norma del presente articolo è redatto in conformità del modello di cui all’articolo 25, paragrafo 2, ma non reca l’intestazione «Certificato di omologazione UE di veicolo» e indica il contenuto delle deroghe concesse a norma del paragrafo 1. I certificati di omologazione sono numerati in conformità del sistema armonizzato di cui all’articolo 24, paragrafo 4.

5.   La validità dell’omologazione nazionale di piccole serie è limitata al territorio dello Stato membro la cui l’autorità di omologazione ha rilasciato l’omologazione.

6.   Tuttavia, su richiesta del costruttore, una copia del certificato di omologazione e i suoi allegati sono inviati per posta raccomandata o per posta elettronica alle autorità di omologazione degli Stati membri indicati dal costruttore.

7.   Entro tre mesi dal ricevimento della richiesta di cui al paragrafo 6, le autorità di omologazione degli Stati membri indicati dal costruttore decidono se accettare l’omologazione. Essi comunicano formalmente la loro decisione all’autorità di omologazione che ha concesso l’omologazione nazionale per piccole serie.

8.   Le autorità di omologazione degli Stati membri accettano l’omologazione nazionale a meno che non abbiano fondati motivi per ritenere che le prescrizioni tecniche nazionali in base alle quali il veicolo è stato omologato non siano equivalenti alle proprie.

9.   Su richiesta di chi desideri immettere sul mercato o immatricolare un veicolo con omologazione nazionale per piccole serie in un altro Stato membro, l’autorità di omologazione che ha rilasciato l’omologazione nazionale per piccole serie fornisce all’autorità nazionale dell’altro Stato membro copia del certificato di omologazione e del fascicolo di omologazione. Si applicano i paragrafi 7 e 8.

CAPO XI

MESSA A DISPOSIZIONE SUL MERCATO, IMMATRICOLAZIONE O ENTRATA IN CIRCOLAZIONE

Articolo 38

Messa a disposizione sul mercato, immatricolazione o entrata in circolazione di veicoli

1.   Fatti salvi gli articoli 41 e 44, i veicoli per i quali è obbligatoria l’omologazione UE di un veicolo completo o per i quali il costruttore ha ottenuto tale omologazione ai sensi del presente regolamento possono essere messi a disposizione sul mercato, immatricolati o possono entrare in circolazione solo se accompagnati da un certificato di conformità valido rilasciato in conformità dell’articolo 33.

La messa a disposizione sul mercato o l’entrata in circolazione dei veicoli incompleti è permessa, ma le autorità degli Stati membri responsabili dell’immatricolazione dei veicoli possono rifiutare di consentire l’immatricolazione e l’uso su strada di tali veicoli.

2.   Il paragrafo 1 non si applica ai veicoli destinati a essere usati da forze armate o servizi di difesa civile, servizi antincendio o forze responsabili del mantenimento dell’ordine pubblico né ai veicoli omologati ai sensi dell’articolo 37.

Articolo 39

Messa a disposizione sul mercato, immatricolazione o entrata in circolazione di veicoli di fine serie

1.   Alle condizioni di fine serie ed entro i termini specificati ai paragrafi 2 e 4, i veicoli conformi a un tipo di veicolo la cui omologazione UE è divenuta invalida ai sensi dell’articolo 32 possono essere messi a disposizione sul mercato, immatricolati o entrare in circolazione.

Il primo comma si applica solo ai veicoli nel territorio dell’Unione muniti di omologazione UE valida al momento della loro produzione, ma non messi a disposizione sul mercato, immatricolati né entrati in circolazione prima che tale omologazione UE cessasse di essere valida.

2.   Il paragrafo 1 si applica ai veicoli completi per un periodo di ventiquattro mesi dalla data in cui l’omologazione UE è divenuta invalida e ai veicoli completati per un periodo di trenta mesi dalla stessa data.

3.   Il costruttore che intende avvalersi del paragrafo 1 presenta una richiesta all’autorità nazionale di ciascuno Stato membro in cui i veicoli in questione devono essere messi a disposizione sul mercato, immatricolati o entrare in circolazione. La richiesta specifica i motivi tecnici o economici che impediscono a tali veicoli di conformarsi alle nuove prescrizioni per l’omologazione.

Entro tre mesi dal ricevimento di tale richiesta, l’autorità nazionale interessata decide se e quanti di questi veicoli possono essere immatricolati nel proprio territorio.

4.   Il numero di veicoli di fine serie non supera il valore più alto tra il 10 % del numero di veicoli immatricolati nei due anni precedenti e venti veicoli per Stato membro.

5.   Una menzione speciale che definisce il veicolo come veicolo di «fine serie» è apposta sul certificato di conformità dei veicoli entrati in circolazione in base a questa procedura.

6.   Gli Stati membri garantiscono che il numero dei veicoli da mettere a disposizione sul mercato, immatricolare o far entrare in circolazione secondo la procedura prevista dal presente articolo sia controllato in modo efficace.

7.   Il presente articolo si applica solo alla cessazione della produzione dovuta allo spirare della validità dell’omologazione nel caso di cui all’articolo 32, paragrafo 2, lettera a).

Articolo 40

Messa a disposizione sul mercato o entrata in circolazione di componenti ed entità tecniche indipendenti

1.   I componenti o le entità tecniche indipendenti possono essere messi a disposizione sul mercato o fatti entrare in circolazione solo se soddisfano le prescrizioni dei pertinenti atti elencati all’allegato I e sono correttamente marcati in conformità dell’articolo 34.

2.   Il paragrafo 1 non si applica a componenti o entità tecniche indipendenti appositamente fabbricati o progettati per veicoli nuovi che non rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento.

3.   In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare la messa a disposizione sul mercato o l’entrata in circolazione di componenti o entità tecniche indipendenti esentati da una o più disposizioni del presente regolamento ai sensi dell’articolo 35 o destinati a essere montati su veicoli che abbiano ottenuto l’omologazione ai sensi dell’articolo 37 in relazione a tali componenti o entità tecniche indipendenti.

4.   In deroga al paragrafo 1 e fatte salve disposizioni contrarie del presente regolamento o di uno degli atti delegati adottati a norma dello stesso, gli Stati membri possono autorizzare la messa a disposizione sul mercato o l’entrata in circolazione di componenti o entità tecniche indipendenti destinati ad essere montati su veicoli che, quando sono stati messi a disposizione sul mercato o sono entrati in circolazione, non richiedevano l’omologazione ai sensi del presente regolamento o della direttiva 2003/37/CE.

CAPO XII

CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA

Articolo 41

Procedura applicabile a veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti che presentano gravi rischi a livello nazionale

1.   Qualora le autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro abbiano adottato i provvedimenti di cui all’articolo 20 del regolamento (CE) n. 765/2008 oppure abbiano sufficienti motivi per ritenere che un veicolo, un sistema, un componente o un’entità tecnica indipendente oggetto del presente regolamento comportino un grave rischio per la salute o la sicurezza delle persone o per altri aspetti di tutela del pubblico interesse di cui al presente regolamento, l’autorità che ha rilasciato l’omologazione effettua una valutazione del veicolo, del sistema, del componente o dell’entità tecnica indipendente in questione, tenendo conto di tutte le prescrizioni del presente regolamento. Gli operatori economici interessati cooperano pienamente con le autorità di omologazione e/o di vigilanza del mercato.

Se, nel corso di tale valutazione, l’autorità che ha rilasciato l’omologazione rileva che il veicolo, il sistema, il componente o l’entità tecnica indipendente non rispettano le prescrizioni del presente regolamento, intima tempestivamente all’operatore economico interessato di adottare tutte le misure correttive del caso per rendere il veicolo, il sistema, il componente o l’entità tecnica indipendente conformi a dette prescrizioni, oppure di ritirare dal mercato il veicolo, il sistema, il componente o l’entità tecnica indipendente ovvero di richiamarli entro un termine ragionevole, commisurato alla natura del rischio.

Alle misure di cui al secondo comma del presente paragrafo si applica l’articolo 21 del regolamento (CE) n. 765/2008.

2.   Qualora ritengano che la non conformità non sia limitata al proprio territorio nazionale, le autorità di omologazione informano la Commissione e gli altri Stati membri dei risultati della valutazione e dei provvedimenti imposti all’operatore economico.

3.   L’operatore economico garantisce l’adozione di tutte le misure correttive del caso in relazione alla totalità dei veicoli, dei sistemi, dei componenti o delle entità tecniche indipendenti non conformi che ha immesso sul mercato, immatricolato o fatto entrare in circolazione nell’Unione.

4.   Qualora l’operatore economico non adotti le misure correttive del caso entro il periodo di cui al paragrafo 1, secondo comma, le autorità nazionali adottano tutti gli opportuni provvedimenti atti a proibire o limitare l’immissione sul mercato, l’immatricolazione o l’entrata in circolazione nei rispettivi mercati nazionali dei veicoli, dei sistemi, dei componenti o delle entità tecniche indipendenti non conformi, a ritirarli dal mercato o a richiamarli.

5.   Le autorità nazionali informano senza indugio la Commissione e gli altri Stati membri dei provvedimenti di cui al paragrafo 4.

Le informazioni fornite includono tutti i dettagli disponibili, con particolare riferimento ai dati necessari per l’identificazione del veicolo, del sistema, del componente o dell’entità tecnica indipendente non conformi, all’origine degli stessi, alla natura della presunta non conformità e dei rischi connessi, alla natura e alla durata delle misure nazionali adottate nonché alle argomentazioni addotte dall’operatore economico interessato. In particolare, le autorità di omologazione indicano se la non conformità è dovuta:

a)

al mancato rispetto, da parte del veicolo, del sistema, del componente o dell’entità tecnica indipendente, delle prescrizioni relative alla salute o alla sicurezza delle persone, alla tutela dell’ambiente o ad altri aspetti di tutela del pubblico interesse di cui al presente regolamento; o

b)

a carenze nei pertinenti atti elencati all’allegato I.

6.   Entro un mese ciascuno Stato membro comunica alla Commissione e agli altri Stati membri le eventuali misure adottate, trasmettendo altresì tutte le informazioni complementari di cui dispone sulla non conformità del veicolo, del sistema, del componente o dell’entità tecnica indipendente in questione e, in caso di disaccordo con le misure nazionali notificate, le proprie obiezioni.

7.   Se, entro un mese dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 6 del presente articolo, uno Stato membro o la Commissione hanno sollevato obiezioni nei confronti di una misura adottata da uno Stato membro, tale misura è valutata dalla Commissione in conformità dell’articolo 42.

8.   Gli Stati membri garantiscono la tempestiva adozione delle opportune misure restrittive in relazione al veicolo, al sistema, al componente o all’entità tecnica indipendente in questione, come ad esempio il ritiro del veicolo, del sistema, del componente o dell’entità tecnica indipendente dai rispettivi mercati.

Articolo 42

Procedura di salvaguardia dell’Unione

1.   Se, nel corso della procedura di cui all’articolo 41, paragrafi 3 e 4, sono sollevate obiezioni nei confronti una misura adottata da uno Stato membro ovvero se la Commissione ritiene una misura nazionale contraria alla legislazione dell’Unione, la stessa Commissione, previa consultazione degli Stati membri e dell’operatore o degli operatori economici interessati, procede senza indugio a una valutazione della misura nazionale. In base ai risultati di tale valutazione, la Commissione decide, secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 69, paragrafo 2, se la misura nazionale sia giustificata.

La Commissione comunica la propria decisione a tutti gli Stati membri e all’operatore o agli operatori economici interessati.

2.   Se la misura nazionale è ritenuta giustificata dalla Commissione, tutti gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire il ritiro dal proprio mercato del veicolo, del sistema, del componente o dell’entità tecnica indipendente non conforme e ne informano la Commissione. Se la misura nazionale è ritenuta ingiustificata, lo Stato membro in questione revoca o adegua la misura, in conformità della decisione di cui al paragrafo 1.

3.   Se la misura nazionale è ritenuta giustificata ed è imputata a carenze del presente regolamento o degli atti delegati o di esecuzione adottati a norma dello stesso, la Commissione propone gli opportuni provvedimenti come segue:

a)

se si tratta di atti delegati o di esecuzione adottati a norma del presente regolamento, la Commissione propone le modifiche necessarie dell’atto interessato;

b)

se si tratta di regolamenti UNECE, la Commissione propone i necessari progetti di modifica dei regolamenti UNECE in questione secondo la procedura applicabile in base all’accordo del 1958 riveduto.

Articolo 43

Veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti conformi che presentano gravi rischi

1.   Se uno Stato membro, a seguito di una valutazione ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 1, rileva che determinati veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti, seppur conformi alle prescrizioni applicabili o correttamente marcati, presentano gravi rischi per la sicurezza o sono potenzialmente in grado di danneggiare seriamente l’ambiente o la sanità pubblica, impone all’operatore economico interessato di adottare tutti gli opportuni provvedimenti per garantire che il veicolo, il sistema, il componente o l’entità tecnica indipendente, all’atto dell’immissione sul mercato o dell’immatricolazione ovvero a seguito dell’entrata in circolazione, non presentino più tale rischio, oppure di ritirare dal mercato il veicolo, il sistema, il componente o l’entità tecnica indipendente ovvero di richiamarli entro un termine ragionevole, commisurato alla natura del rischio. Lo Stato membro può rifiutare l’immatricolazione di tali veicoli finché il costruttore non abbia adottato tutti gli opportuni provvedimenti.

2.   Per quanto riguarda i veicoli, i sistemi, i componenti o le entità tecniche indipendenti di cui al paragrafo 1, l’operatore economico garantisce l’adozione di misure correttive in relazione alla totalità dei veicoli, dei sistemi, dei componenti o delle entità tecniche indipendenti in questione già immessi sul mercato, immatricolati o entrati in circolazione nell’Unione.

3.   Entro un mese lo Stato membro di cui al paragrafo 1 comunica alla Commissione e agli altri Stati membri tutte le informazioni disponibili, con particolare riferimento ai dati necessari per l’identificazione del veicolo, del sistema, del componente o dell’entità tecnica indipendente in questione, all’origine e alla catena di fornitura del veicolo, del sistema, del componente o dell’entità tecnica indipendente, alla natura del rischio nonché alla natura e alla durata delle misure nazionali adottate.

4.   La Commissione consulta senza indugio gli Stati membri e l’operatore o gli operatori economici interessati, in particolare la competente autorità che ha rilasciato l’omologazione, e valuta le misure nazionali adottate. In base ai risultati della valutazione, la Commissione decide se le misure nazionali di cui al paragrafo 1 siano considerate giustificate e propone, all’occorrenza, opportune misure.

5.   La Commissione indirizza la propria decisione a tutti gli Stati membri e la comunica senza indugio ad essi e all’operatore o agli operatori economici interessati.

Articolo 44

Veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti non conformi al tipo omologato

1.   Qualora veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti nuovi, muniti di un certificato di conformità o recanti un marchio di omologazione, non siano conformi al tipo omologato, l’autorità di omologazione che ha rilasciato l’omologazione UE adotta le misure necessarie, inclusa la revoca dell’omologazione, affinché i veicoli, i sistemi, i componenti o le entità tecniche indipendenti in produzione siano resi conformi al tipo omologato.

2.   Ai fini del paragrafo 1, le divergenze rispetto a quanto indicato dal certificato di omologazione UE o dal fascicolo di omologazione sono considerate come non conformità al tipo omologato.

3.   Se l’autorità di omologazione dimostra che veicoli, componenti o entità tecniche indipendenti nuovi, muniti di un certificato di conformità o recanti un marchio di omologazione rilasciato in un altro Stato membro non sono conformi al tipo omologato, può chiedere all’autorità di omologazione che ha rilasciato l’omologazione UE di verificare se i veicoli, i sistemi, i componenti o le entità tecniche indipendenti in produzione continuino a essere conformi al tipo omologato. Ricevuta tale richiesta, l’autorità di omologazione che ha rilasciato l’omologazione UE prende quanto prima i provvedimenti necessari e comunque entro tre mesi dalla data della richiesta.

4.   Nei casi che seguono, l’autorità di omologazione chiede all’autorità di omologazione che ha rilasciato l’omologazione UE al sistema, al componente, all’entità tecnica indipendente o al veicolo incompleto di adottare i provvedimenti necessari affinché i veicoli in produzione tornino a essere conformi al tipo omologato:

a)

nel caso di un’omologazione UE di un veicolo, se la non conformità di un veicolo è imputabile esclusivamente alla non conformità di un sistema, componente o entità tecnica indipendente;

b)

nel caso di un’omologazione in più fasi, se la non conformità di un veicolo completato è imputabile esclusivamente alla non conformità di un sistema, componente o entità tecnica indipendente facente parte del veicolo incompleto o alla non conformità del veicolo incompleto stesso.

5.   Ricevuta una richiesta in tal senso, l’autorità di omologazione interessata adotta quanto prima i provvedimenti necessari e comunque entro tre mesi dalla data della richiesta, eventualmente insieme all’autorità di omologazione richiedente.

6.   Qualora sia accertata una non conformità, l’autorità di omologazione dello Stato membro che ha rilasciato l’omologazione UE del sistema, del componente, dell’entità tecnica indipendente o del veicolo incompleto adotta le misure di cui al paragrafo 1.

Le autorità di omologazione si informano reciprocamente, entro un mese, della revoca di un’omologazione UE e dei relativi motivi.

7.   Se l’autorità di omologazione che ha rilasciato l’omologazione UE contesta la non conformità di cui è stata informata, gli Stati membri interessati si adoperano per comporre la controversia. La Commissione è tenuta informata e organizza eventualmente opportune consultazioni al fine di giungere a una soluzione.

Articolo 45

Immissione sul mercato ed entrata in circolazione di parti o apparecchiature che possono comportare gravi rischi per il corretto funzionamento di sistemi essenziali

1.   Parti o equipaggiamenti che possono comportare gravi rischi per il corretto funzionamento di sistemi essenziali per la sicurezza del veicolo e per la sua compatibilità ambientale non sono immessi sul mercato, immatricolati o fatti entrare in circolazione e sono vietati, a meno che abbiano ottenuto l’autorizzazione di un’autorità di omologazione a norma dell’articolo 46, paragrafi 1, 2 e 4.

2.   Al fine di garantire l’applicazione uniforme del paragrafo 1, la Commissione può adottare atti di esecuzione per elaborare un elenco di tali parti o equipaggiamenti sulla base delle informazioni disponibili, in particolare delle informazioni trasmesse dagli Stati membri per quanto riguarda:

a)

la gravità dei rischi per la sicurezza o per la compatibilità ambientale di veicoli muniti delle parti o degli equipaggiamenti in questione;

b)

il possibile effetto su consumatori e costruttori nel mercato post-vendita dell’imposizione, a norma del presente articolo, di un’eventuale prescrizione di autorizzazione su parti o equipaggiamenti.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 69, paragrafo 2.

3.   Il paragrafo 1 non si applica a parti o equipaggiamenti originali e a parti o equipaggiamenti omologati in conformità di uno degli atti elencati nell’allegato I, a meno che l’omologazione non riguardi aspetti diversi da quelli contemplati al paragrafo 1.

4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 71 riguardo alle prescrizioni che le parti e gli equipaggiamenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo devono soddisfare.

5.   Tali prescrizioni possono essere basate sugli atti elencati nell’allegato I o possono consistere in un confronto tra le parti o gli equipaggiamenti con le prestazioni ambientali o di sicurezza del veicolo originale o, se del caso, di una delle sue parti. In ogni caso le prescrizioni garantiscono che le parti o gli equipaggiamenti non compromettano il funzionamento di sistemi essenziali per la sicurezza del veicolo o per la sua compatibilità ambientale.

Articolo 46

Parti o equipaggiamenti che possono comportare gravi rischi per il corretto funzionamento di sistemi essenziali — relative prescrizioni

1.   Ai fini dell’articolo 45, paragrafo 1, il costruttore di parti o equipaggiamenti sottopone all’autorità di omologazione una domanda corredata da un verbale di prova redatto da un servizio tecnico designato attestante che le parti o gli equipaggiamenti oggetto della domanda di autorizzazione soddisfano le prescrizioni di cui all’articolo 45, paragrafo 4. Il costruttore può presentare una sola domanda per tipo di parte a una sola autorità di omologazione.

Su richiesta dell’autorità competente di un altro Stato membro, l’autorità di omologazione che ha concesso l’autorizzazione invia a tale autorità, entro un mese dal ricevimento della richiesta, copia del certificato di omologazione richiesto, completo degli allegati, mediante un sistema comune sicuro di trasmissione elettronica. La copia può altresì presentarsi come copia elettronica sicura.

2.   La domanda comprende informazioni relative al costruttore delle parti o degli equipaggiamenti, il tipo, il numero di identificazione e d’ordine delle parti o degli equipaggiamenti, il nome del costruttore del veicolo, il tipo di veicolo ed eventualmente l’anno di costruzione od ogni altra informazione che consenta l’identificazione del veicolo sul quale devono essere installati tali parti o equipaggiamenti.

Una volta accertato, anche in base al verbale di prova e ad altri elementi probanti, che le parti o gli equipaggiamenti in questione sono conformi alle prescrizioni di cui all’articolo 45, paragrafo 4, l’autorità di omologazione autorizza l’immissione sul mercato e l’entrata in circolazione delle parti o degli equipaggiamenti, fatto salvo il paragrafo 4, secondo comma, del presente articolo.

L’autorità di omologazione rilascia immediatamente un certificato al costruttore.

3.   La Commissione può adottare atti di esecuzione al fine di elaborare il modello e il sistema di numerazione del certificato di cui al paragrafo 2, terzo comma, del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 69, paragrafo 2.

4.   Il costruttore informa immediatamente l’autorità di omologazione che ha rilasciato l’autorizzazione di eventuali modifiche che possano incidere sulle condizioni alle quali il certificato è stato rilasciato. Tale autorità decide se l’autorizzazione debba essere oggetto di riesame o se debba esserne rilasciata una nuova e se siano necessarie nuove prove.

Al costruttore spetta garantire che le parti o gli equipaggiamenti siano prodotti e continuino a essere prodotti alle condizioni alle quali è stata rilasciata l’autorizzazione.

5.   Prima di accordare l’autorizzazione, l’autorità di omologazione verifica l’esistenza di modalità e procedure soddisfacenti atte a garantire un controllo efficace della conformità della produzione.

Se constata che le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione non sono più soddisfatte, l’autorità di omologazione chiede al costruttore di adottare i provvedimenti necessari a garantire il ripristino della conformità delle parti o degli equipaggiamenti. Se necessario, revoca l’autorizzazione.

6.   Le autorità di omologazione dei vari Stati membri sottopongono all’attenzione della Commissione ogni disaccordo relativo all’autorizzazione di cui al paragrafo 2, secondo comma. La Commissione adotta misure adeguate a risolvere il disaccordo, compresa l’eventuale richiesta di revoca dell’autorizzazione, previa consultazione delle autorità di omologazione.

7.   Fin quando l’elenco di cui all’articolo 45, paragrafo 2, non sia stato redatto, gli Stati membri possono mantenere le disposizioni nazionali relative a parti o equipaggiamenti che possono influenzare il corretto funzionamento di sistemi essenziali per la sicurezza del veicolo o la sua compatibilità ambientale.

Articolo 47

Richiamo di veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti

1.   Se un costruttore cui è stata rilasciata un’omologazione UE di un veicolo completo ha l’obbligo, ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008, di richiamare veicoli immessi sul mercato, immatricolati o della cui entrata in circolazione è responsabile perché un sistema, un componente o un’entità tecnica indipendente montati sul veicolo presentano un grave rischio per la sicurezza, la sanità pubblica o la tutela dell’ambiente, indipendentemente dal fatto che siano debitamente omologati ai sensi del presente regolamento, oppure perché una parte, non soggetta ad alcuna prescrizione specifica ai sensi delle norme sull’omologazione, presenta seri rischi per la sicurezza, la sanità pubblica o la tutela dell’ambiente, ne informa immediatamente l’autorità che ha rilasciato l’omologazione del veicolo.

2.   Il costruttore di sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti a cui è stata rilasciata un’omologazione UE informa immediatamente l’autorità di omologazione che ha rilasciato l’omologazione qualora abbia l’obbligo, ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008, di richiamare sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti immessi sul mercato o della cui entrata in circolazione è responsabile perché presentano un grave rischio per la sicurezza, la sicurezza sul lavoro, la sanità pubblica o la tutela dell’ambiente, indipendentemente dal fatto che siano debitamente omologati ai sensi del presente regolamento.

3.   Il costruttore propone all’autorità di omologazione i rimedi idonei a neutralizzare il grave rischio di cui ai paragrafi 1 e 2. L’autorità di omologazione comunica immediatamente i rimedi proposti alle autorità di omologazione degli altri Stati membri.

Le autorità di omologazione garantiscono l’effettiva applicazione dei rimedi nei rispettivi Stati membri.

4.   Se i rimedi sono ritenuti insufficienti o non sono stati attuati abbastanza rapidamente dall’autorità di omologazione interessata, questa informerà immediatamente l’autorità che ha rilasciato l’omologazione UE.

L’autorità che ha rilasciato l’omologazione UE informa a sua volta il costruttore. Se il costruttore non propone e non attua efficaci interventi correttivi, l’autorità che ha rilasciato l’omologazione UE prende tutti i provvedimenti di tutela necessari, compresa la revoca dell’omologazione UE. In caso di revoca dell’omologazione UE, l’autorità di omologazione, entro un mese dalla revoca, ne informa il costruttore, le autorità di omologazione degli altri Stati membri e la Commissione per posta raccomandata o mezzi elettronici equivalenti.

Articolo 48

Notifica delle decisioni e dei mezzi di impugnazione esperibili

1.   Tutte le decisioni prese ai sensi del presente regolamento e tutte le decisioni di rifiuto o di revoca di un’omologazione UE o di rifiuto di un’immatricolazione, di divieto o di limitazione dell’immissione sul mercato, dell’immatricolazione o dell’entrata in circolazione di un veicolo o che impongono il ritiro di un veicolo dal mercato sono debitamente motivate.

2.   Tali decisioni sono notificate all’interessato unitamente all’indicazione dei mezzi di impugnazione previsti dalle legislazioni in vigore negli Stati membri interessati e dei relativi termini di esperibilità.

CAPO XIII

REGOLAMENTI INTERNAZIONALI

Articolo 49

Regolamenti UNECE prescritti ai fini dell’omologazione UE

1.   I regolamenti UNECE o relative modifiche ai quali l’Unione ha dato voto favorevole o ai quali l’Unione ha aderito e che sono elencati nell’allegato I del presente regolamento o negli atti delegati adottati a norma dello stesso fanno parte delle prescrizioni per l’omologazione UE di un veicolo.

2.   Le autorità di omologazione degli Stati membri accettano le omologazioni rilasciate ai sensi dei regolamenti UNECE di cui al paragrafo 1 e, se del caso, i relativi marchi di omologazione, in luogo delle omologazioni e dei marchi di omologazione corrispondenti rilasciati ai sensi del presente regolamento e degli atti delegati adottati a norma dello stesso.

3.   Se l’Unione ha votato a favore di un regolamento UNECE o delle relative modifiche ai fini dell’omologazione UE di veicoli, la Commissione adotta un atto delegato ai sensi dell’articolo 71 al fine di rendere obbligatori il regolamento UNECE o le relative modifiche e di modificare l’allegato I del presente regolamento o gli atti delegati adottati a norma dello stesso, a seconda dei casi.

Tale atto delegato precisa le date dell’applicazione obbligatoria del regolamento UNECE o delle sue modifiche e comprende, se del caso, disposizioni transitorie.

La Commissione adotta atti delegati separati che indicano l’applicazione obbligatoria dei regolamenti UNECE.

Articolo 50

Riconoscimento dei verbali di prova OCSE ai fini dell’omologazione UE

1.   Fatte salve le altre prescrizioni del presente regolamento, laddove il presente regolamento faccia riferimento ai codici OCSE, l’omologazione UE può basarsi sul verbale di prova integrale pubblicato sulla base dei codici standard OCSE in alternativa ai verbali di prova elaborati ai sensi del presente regolamento o degli atti delegati adottati a norma dello stesso.

2.   Ai fini dell’idoneità per l’omologazione UE, il verbale di prova OCSE di cui al paragrafo 1 deve stato essere approvato nel rispetto dell’appendice I della decisione del Consiglio dell’OCSE del febbraio 2012 che modifica i codici standard OCSE per le prove ufficiali dei trattori agricoli e forestali, come modificata.

CAPO XIV

COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI TECNICHE

Articolo 51

Informazioni destinate agli utenti

1.   Il costruttore non può fornire informazioni tecniche relative a elementi indicati dal presente regolamento o dagli atti delegati o di esecuzione adottati a norma dello stesso che siano diverse dagli elementi approvati dall’autorità di omologazione.

2.   Qualora sia previsto da uno degli atti delegati o di esecuzione adottati a norma del presente regolamento, il costruttore mette a disposizione degli utenti tutte le informazioni pertinenti e le istruzioni necessarie che descrivono le condizioni o le restrizioni particolari legate all’uso di un veicolo, di un sistema, di un componente o di un’entità tecnica indipendente.

3.   Le informazioni di cui al paragrafo 2 sono fornite nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui il veicolo è destinato all’immissione sul mercato, all’immatricolazione o all’entrata in circolazione. Previa accettazione da parte dell’autorità di omologazione, le informazioni sono inserite nel manuale del proprietario.

Articolo 52

Informazioni destinate ai costruttori di componenti o di entità tecniche indipendenti

1.   Il costruttore del veicolo fornisce ai costruttori di componenti o di entità tecniche indipendenti tutte le informazioni necessarie all’omologazione UE di componenti o di entità tecniche indipendenti o all’ottenimento di un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 45, compresi eventualmente i disegni di cui agli atti delegati e agli atti di esecuzione adottati a norma del presente regolamento.

Il costruttore del veicolo può imporre ai costruttori di componenti o di entità tecniche indipendenti una serie di vincoli tesi a proteggere la riservatezza di informazioni che non sono di dominio pubblico, anche per quanto riguarda i diritti di proprietà intellettuale.

2.   Il costruttore di componenti o di entità tecniche indipendenti, in quanto titolare di un certificato di omologazione UE contenente, ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 4, restrizioni d’uso o condizioni speciali di montaggio, o entrambe, fornisce al costruttore del veicolo tutte le informazioni dettagliate al riguardo.

Qualora un atto delegato adottato a norma del presente regolamento lo preveda, il costruttore di componenti o di entità tecniche indipendenti fornisce, insieme ai componenti o alle entità tecniche indipendenti prodotte, istruzioni sulle restrizioni d’uso o sulle condizioni speciali di montaggio, o su entrambe.

CAPO XV

ACCESSO ALLE INFORMAZIONI PER LA RIPARAZIONE E LA MANUTENZIONE

Articolo 53

Obblighi dei costruttori

1.   I costruttori forniscono ai concessionari e ai riparatori autorizzati nonché agli operatori indipendenti un accesso non discriminatorio, facilmente utilizzabile e rapido alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo attraverso siti web, utilizzando un formato standardizzato. Tale obbligo non si applica qualora il veicolo sia stato omologato come veicolo di piccole serie.

Il software indispensabile per il corretto funzionamento dei sistemi di sicurezza e di controllo ambientale può essere protetto da manipolazioni non autorizzate. Tuttavia, qualsiasi manipolazione di tali sistemi necessaria per la riparazione e la manutenzione o accessibile ai concessionari o ai riparatori autorizzati è resa accessibile anche agli operatori indipendenti in modo non discriminatorio.

2.   In attesa dell’adozione, da parte della Commissione, di un formato standardizzato in materia di comunicazione delle informazioni di cui al paragrafo 1, queste sono messe a disposizione in maniera omogenea in modo che possano essere utilizzate dagli operatori indipendenti senza eccessive difficoltà.

I costruttori forniscono accesso non discriminatorio ai sussidi di formazione e ai necessari strumenti ai concessionari, ai riparatori autorizzati e agli operatori indipendenti. Tale accesso comprende, ove applicabile, un’adeguata formazione in merito allo scaricamento di software, alla gestione dei codici diagnostici di guasto e all’uso degli strumenti di lavoro.

3.   Fatto salvo il paragrafo 1, le informazioni ivi indicate comprendono:

a)

tipo e modello del trattore;

b)

identificazione inequivocabile del veicolo;

c)

manuali di servizio, inclusi i registri per annotare le riparazioni e le attività di manutenzione e i programmi di servizio;

d)

manuali tecnici e bollettini del servizio tecnico;

e)

informazioni su componenti e diagnosi (come valori di misurazione teorici minimi e massimi);

f)

schemi elettrici;

g)

codici diagnostici di guasto, compresi i codici specifici dei costruttori;

h)

tutte le informazioni necessarie per installare software nuovi o aggiornati su un nuovo veicolo o un nuovo tipo di veicolo (ad esempio codice identificativo del software);

i)

informazioni su strumenti e attrezzature di proprietà riservata, che vanno fornite per mezzo di tali strumenti ed equipaggiamenti;

j)

informazioni sui registri di dati, risultati di prova e ogni altra informazione tecnica (come i dati del monitoraggio bidirezionale, se applicabili alla tecnologia utilizzata);

k)

unità di lavoro standard o periodi di tempo per le attività di riparazione e manutenzione, se messi a disposizione, direttamente o tramite terzi, ai concessionari e ai riparatori autorizzati dei costruttori.

4.   Concessionari o riparatori autorizzati che facciano parte del sistema di distribuzione di un certo costruttore di veicoli sono considerati operatori indipendenti ai fini del presente regolamento se forniscono servizi di riparazione o manutenzione a veicoli di un costruttore del cui sistema di distribuzione non sono membri.

5.   Le informazioni sulla riparazione e sulla manutenzione dei veicoli devono essere sempre accessibili, salvo durante gli interventi di manutenzione sul sistema d’informazione.

6.   Al fine di fabbricare o riparare componenti OBD di ricambio, strumenti diagnostici e attrezzature di prova, i costruttori forniscono, senza discriminazioni, le pertinenti informazioni OBD nonché le informazioni sulla riparazione e la manutenzione dei veicoli a tutti i costruttori o i riparatori interessati a componenti, strumenti diagnostici o attrezzature di prova.

7.   Al fine di progettare e costruire equipaggiamenti per i veicoli a carburanti alternativi, i costruttori forniscono, senza discriminazioni, le pertinenti informazioni OBD nonché le informazioni sulla riparazione e la manutenzione dei veicoli a tutti i costruttori, gli installatori o i riparatori interessati a equipaggiamenti per i veicoli a carburanti alternativi.

8.   All’atto della domanda di omologazione UE o di omologazione nazionale, il costruttore prova all’autorità di omologazione di essere conforme al presente regolamento riguardo alle informazioni richieste ai sensi del presente articolo.

Qualora le informazioni non siano disponibili o conformi al presente regolamento e agli atti delegati e di esecuzione adottati a norma dello stesso applicabili al momento della domanda di omologazione UE o nazionale, il costruttore le fornisce entro sei mesi dalla data di omologazione.

La Commissione può adottare un atto di esecuzione al fine di elaborare il modello di un certificato in materia di accesso alle informazioni OBD nonché di riparazione e manutenzione del veicolo che fornisce tale prova di conformità all’autorità di omologazione. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 69, paragrafo 2.

9.   Se la conformità non viene provata entro il termine indicato al paragrafo 8, secondo comma, l’autorità di omologazione adotta misure adeguate per garantirne il ripristino.

10.   Il costruttore mette a disposizione modifiche successive e supplementi d’informazione sulla riparazione e la manutenzione dei veicoli sui propri siti web nel momento stesso in cui li rende accessibili ai riparatori autorizzati.

11.   Se le riparazioni e le attività di manutenzione di un veicolo sono memorizzate in una banca dati centrale del produttore del veicolo o a suo nome, i riparatori indipendenti devono avere accesso gratuito a tali registrazioni e disporre delle informazioni sulle riparazioni e le attività di manutenzione da essi eseguite.

12.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 71 che stabiliscono prescrizioni dettagliate riguardo all’accesso alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione e, in particolare, le specifiche tecniche secondo cui deve essere fornita l’informazione sulla riparazione e la manutenzione del veicolo.

13.   La Commissione adatta, mediante gli atti delegati di cui al paragrafo 12, gli obblighi di informazione di cui al presente articolo, comprese le specifiche tecniche relative al modo in cui le informazioni devono essere fornite, affinché siano proporzionate rispetto, in particolare, al caso specifico del volume di produzione relativamente ridotto del costruttore del tipo di veicolo in questione, tenendo conto dei limiti per i veicoli in piccole serie di cui all’allegato II. In casi debitamente giustificati, l’adeguamento può comportare una deroga all’obbligo di fornire le informazioni in un formato standardizzato. Le eventuali modifiche o deroghe garantiscono in ogni caso che gli obiettivi del presente articolo siano conseguiti.

Articolo 54

Obblighi in presenza di più titolari di un’omologazione

In caso di omologazione in fasi successive, di omologazione mista e di omologazione in più fasi, il costruttore responsabile della pertinente omologazione è tenuto anche a comunicare le informazioni sulla riparazione di un determinato sistema, componente o entità tecnica indipendente o fase particolare sia al costruttore finale che agli operatori indipendenti.

Il costruttore finale è tenuto a fornire le informazioni relative al veicolo nel suo complesso agli operatori indipendenti.

Articolo 55

Spese di accesso alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione dei veicoli

1.   I costruttori possono chiedere la corresponsione di un importo, ragionevole e proporzionato, per l’accesso alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione dei veicoli, gli strumenti e i corsi di formazione di cui al presente regolamento. L’importo non è considerato ragionevole né proporzionato se scoraggia l’accesso in quanto non tiene conto della misura in cui l’operatore indipendente utilizza tali informazioni.

2.   I costruttori mettono a disposizione le informazioni sulla riparazione e la manutenzione dei veicoli su base giornaliera, mensile e annua, fatturando spese d’accesso diverse a seconda dei periodi per i quali esso viene consentito.

Articolo 56

Forum sull’accesso alle informazioni relative ai veicoli

L’ambito di applicazione delle attività svolte dal Forum sull’accesso alle informazioni relative ai veicoli, istituito ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione, del 18 luglio 2008, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (EUR 5 ed EUR 6) e all’ottenimento di informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo (34), è esteso ai veicoli che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento.

Sulla base di prove di abuso deliberato o non intenzionale delle informazioni OBD dei veicoli e sulla riparazione e la manutenzione dei veicoli, il Forum di cui al primo comma fornisce indicazioni alla Commissione sulle misure volte a prevenire tale abuso delle informazioni.

CAPO XVI

DESIGNAZIONE E NOTIFICA DEI SERVIZI TECNICI

Articolo 57

Prescrizioni relative ai servizi tecnici

1.   Le autorità di omologazione designatrici garantiscono che, prima di designare un servizio tecnico ai sensi dell’articolo 59, tale servizio tecnico soddisfi le prescrizioni di cui ai paragrafi da 2 a 9 del presente articolo.

2.   Fatto salvo l’articolo 60, paragrafo 1, i servizi tecnici sono istituiti ai sensi del diritto nazionale di uno Stato membro e godono di personalità giuridica.

3.   I servizi tecnici sono enti terzi indipendenti dai processi di progettazione, fabbricazione, fornitura o manutenzione del veicolo, del sistema, del componente o dell’entità tecnica indipendente che sono chiamati a valutare.

Un ente appartenente a un’associazione di imprese o a una federazione professionale che rappresenta imprese coinvolte nella progettazione, nella fabbricazione, nella fornitura, nell’assemblaggio, nell’utilizzo o nella manutenzione di veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti oggetto di valutazioni, prove o ispezioni da parte dell’ente stesso può essere ritenuto conforme alle prescrizioni di cui al primo comma a condizione che ne siano dimostrate l’indipendenza e l’assenza di qualsiasi conflitto di interesse.

4.   Il servizio tecnico, i suoi alti dirigenti e il personale addetti allo svolgimento delle categorie di attività per le quali sono designati a norma dell’articolo 59, paragrafo 1, non sono né il progettista, né il costruttore, né il fornitore, né il responsabile della manutenzione dei veicoli, dei sistemi, dei componenti o delle entità tecniche indipendenti sottoposti alla sua valutazione, né rappresentano i soggetti impegnati in tali attività. Ciò non preclude l’uso dei veicoli, dei sistemi, dei componenti o delle entità tecniche indipendenti valutati di cui al paragrafo 3 del presente articolo che sono necessari per il funzionamento del servizio tecnico né l’utilizzo di tali veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti a fini personali.

Il servizio tecnico garantisce che le attività delle sue affiliate o dei suoi subappaltatori non pregiudichino la riservatezza, l’obiettività o l’imparzialità delle categorie di attività per le quali è stato designato.

5.   Il servizio tecnico e il suo personale eseguono categorie di attività per le quali sono stati designati con il massimo dell’integrità professionale e della competenza tecnica richiesta nello specifico settore e sono liberi da qualsivoglia pressione e incentivo, soprattutto di ordine finanziario, che possa influenzare il loro giudizio o i risultati delle loro attività di valutazione, in particolare pressioni e incentivi provenienti da persone o gruppi di persone interessati ai risultati di tali attività.

6.   Il servizio tecnico deve essere in grado di svolgere tutte le categorie di attività per le quali è stato designato ai sensi dell’articolo 59, paragrafo 1, dando all’autorità di omologazione che lo designa prova sufficiente di possedere:

a)

personale con competenze, conoscenze tecniche specifiche e formazione professionale opportune e un’adeguata esperienza sufficiente per lo svolgimento delle sue funzioni;

b)

descrizioni delle procedure pertinenti alle categorie di attività per le quali intende essere designato, garantendo che le procedure stesse siano trasparenti e riproducibili;

c)

procedure per svolgere le categorie di attività per le quali intende essere designato che tengano debitamente conto del grado di complessità della tecnologia del veicolo, del sistema, del componente o dell’entità tecnica indipendente in questione e della natura seriale o di massa del processo produttivo; e

d)

i mezzi necessari per svolgere adeguatamente le funzioni connesse alle categorie di attività per le quali intende essere designato e l’accesso a tutti gli strumenti o impianti occorrenti.

Inoltre, deve dimostrare all’autorità di omologazione che lo designa la sua conformità alle norme stabilite negli atti delegati adottati conformemente all’articolo 61 che sono rilevanti per le categorie di attività per le quali è stato designato.

7.   Dev’essere garantita l’imparzialità dei servizi tecnici, dell’alta dirigenza degli stessi e del personale addetto alle valutazioni. Essi non intraprendono alcuna attività che possa essere in conflitto con la loro indipendenza di giudizio o la loro integrità per quanto riguarda le categorie di attività per le quali sono designati.

8.   I servizi tecnici sottoscrivono un contratto di assicurazione per la responsabilità civile in relazione alle loro attività, a meno che detta responsabilità non competa allo Stato membro in base al diritto nazionale o che lo Stato membro stesso non sia direttamente responsabile della valutazione della conformità.

9.   Il personale dei servizi tecnici è tenuto al segreto professionale in relazione a tutte le informazioni di cui viene a conoscenza nell’esercizio delle sue funzioni ai sensi del presente regolamento o di qualsiasi disposizione attuativa di diritto interno, tranne che nei confronti dell’autorità di omologazione che lo designa o qualora lo richieda il diritto dell’Unione o nazionale. I diritti di proprietà sono tutelati.

Articolo 58

Affiliate e subappaltatori dei servizi tecnici

1.   I servizi tecnici possono subappaltare alcune delle attività per le quali sono stati designati ai sensi dell’articolo 59, paragrafo 1, o far svolgere queste attività da un’affiliata solo con il consenso dell’autorità di omologazione che li designa.

2.   Qualora subappaltino compiti specifici connessi alle categorie di attività per le quali sono stati designati oppure ricorrano a un’affiliata, i servizi tecnici garantiscono che il subappaltatore o l’affiliata soddisfino le prescrizioni di cui all’articolo 57 e ne informano di conseguenza l’autorità di omologazione che li designa.

3.   I servizi tecnici si assumono l’intera responsabilità per i compiti svolti da subappaltatori o affiliate, indipendentemente dal luogo in cui questi sono stabiliti.

4.   I servizi tecnici tengono a disposizione dell’autorità di omologazione che li designa i documenti pertinenti riguardanti la valutazione delle qualifiche del subappaltatore o dell’affiliata e dei compiti da essi svolti.

Articolo 59

Designazione dei servizi tecnici

1.   A seconda della loro sfera di competenza, i servizi tecnici sono designati per una o più delle seguenti categorie di attività:

a)

categoria A: servizi tecnici che effettuano, presso laboratori propri, le prove previste dal presente regolamento e dagli atti elencati all’allegato I;

b)

categoria B: servizi tecnici che effettuano la supervisione di prove previste dal presente regolamento e dagli atti elencati all’allegato I, qualora tali prove siano eseguite in laboratori del costruttore o di terzi;

c)

categoria C: servizi tecnici che valutano e verificano a scadenze regolari le procedure seguite dal costruttore per controllare la conformità della produzione;

d)

categoria D: servizi tecnici che effettuano la supervisione o eseguono prove o ispezioni destinate alla sorveglianza della conformità della produzione.

2.   Un’autorità di omologazione può essere designata quale servizio tecnico in relazione a una o più delle attività di cui al paragrafo 1.

3.   I servizi tecnici di un paese terzo, diversi da quelli designati ai sensi dell’articolo 60, possono essere notificati ai fini dell’articolo 63, ma solo se tale accettazione di servizi tecnici è prevista da un accordo bilaterale tra l’Unione e il paese terzo in questione. Ciò non impedisce ad un servizio tecnico istituito ai sensi del diritto nazionale di uno Stato membro conformemente all’articolo 57, paragrafo 2, di stabilire filiali in paesi terzi, a condizione che le filiali siano direttamente gestite e controllate dal servizio tecnico designato.

Articolo 60

Servizi tecnici interni accreditati del costruttore

1.   I servizi tecnici interni accreditati del costruttore possono essere designati solo per attività della categoria A nel caso di prescrizioni tecniche per le quali un atto delegato adottato a norma del presente regolamento ammette prove interne. Tali servizi tecnici sono separati e distinti dall’impresa e non partecipano alla progettazione, alla produzione, alla fornitura o alla manutenzione dei veicoli, dei sistemi, dei componenti o delle entità tecniche indipendenti sottoposti alla loro valutazione.

2.   I servizi tecnici interni accreditati soddisfano le seguenti prescrizioni:

a)

oltre a essere designati dall’autorità di omologazione di uno Stato membro, sono accreditati da un organismo nazionale di accreditamento quale definito all’articolo 2, punto 11, del regolamento (CE) n. 765/2008 e in conformità delle norme e della procedura di cui all’articolo 61 del presente regolamento;

b)

sono identificabili, al pari del relativo personale, per quanto concerne l’organizzazione e dispongono, all’interno dell’impresa di cui fanno parte, di metodi di comunicazione tali da garantirne e dimostrarne l’imparzialità al competente organismo nazionale di accreditamento;

c)

né il servizio tecnico interno accreditato né il suo personale intraprendono alcuna attività che possa essere in conflitto con la loro indipendenza di giudizio o la loro integrità per quanto riguarda le categorie di attività per le quali sono designati;

d)

forniscono i loro servizi esclusivamente alle imprese di cui fanno parte.

3.   I servizi tecnici interni accreditati non devono essere notificati alla Commissione ai fini dell’articolo 63, ma l’impresa di cui fanno parte o l’organismo nazionale di accreditamento trasmettono informazioni sul relativo accreditamento all’autorità di omologazione designante, su richiesta di quest’ultima.

Articolo 61

Procedure relative agli standard di qualità e alla valutazione dei servizi tecnici

Al fine di garantire che i servizi tecnici soddisfino lo stesso elevato standard di qualità in tutti gli Stati membri, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 71 riguardo agli standard che i servizi tecnici devono soddisfare e alla procedura di valutazione dei servizi tecnici ai sensi dell’articolo 62 e al loro accreditamento ai sensi dell’articolo 60.

Articolo 62

Valutazione delle competenze dei servizi tecnici

1.   L’autorità di omologazione designante redige una relazione di valutazione attestante che il servizio tecnico candidato è stato valutato in ordine alla sua conformità alle prescrizioni del presente regolamento e degli atti delegati adottati a norma dello stesso. Tale relazione può includere un certificato di accreditamento rilasciato da un organismo di accreditamento.

2.   La valutazione su cui si basa la relazione di cui al paragrafo 1 è effettuata conformemente alle disposizioni stabilite in un atto delegato adottato ai sensi all’articolo 61. La relazione di valutazione è riveduta almeno ogni tre anni.

3.   La relazione di valutazione è inviata alla Commissione, su richiesta di quest’ultima. In tali casi, se la valutazione non è basata sul certificato di accreditamento rilasciato da un organismo nazionale di accreditamento attestante che il servizio tecnico soddisfa le prescrizioni del presente regolamento, l’autorità di omologazione designante fornisce alla Commissione le prove documentali attestanti la competenza del servizio tecnico e le modalità predisposte per garantire che esso sia periodicamente controllato dall’autorità di omologazione designante e soddisfi le prescrizioni del presente regolamento e degli atti delegati adottati a norma dello stesso.

4.   L’autorità di omologazione che intenda essere designata quale servizio tecnico ai sensi dell’articolo 59, paragrafo 2, documenta la conformità attraverso una valutazione, effettuata da controllori indipendenti, dell’attività oggetto della valutazione. Detti controllori possono provenire dalla stessa organizzazione purché siano gestiti separatamente dal personale che esegue l’attività oggetto della valutazione.

5.   Un servizio tecnico interno accreditato soddisfa le disposizioni pertinenti del presente articolo.

Articolo 63

Procedure di notifica

1.   Gli Stati membri notificano alla Commissione nome, indirizzo (anche elettronico), persone responsabili e categoria di attività di ciascun servizio tecnico che hanno designato, nonché eventuali modifiche successive di tali designazioni. L’atto di notifica indica le competenze, tra quelle elencate all’allegato I, per le quali i servizi tecnici sono stati designati.

2.   Un servizio tecnico può svolgere le attività di cui all’articolo 59, paragrafo 1, per conto dell’autorità di omologazione designante competente per l’omologazione solo se è stato in precedenza notificato alla Commissione in conformità del paragrafo 1 del presente articolo.

3.   Lo stesso servizio tecnico può essere designato da più autorità di omologazione designanti e notificato dagli Stati membri di tali autorità di omologazione designanti indipendentemente dalla categoria o dalle categorie di attività che svolgerà ai sensi dell’articolo 59, paragrafo 1.

4.   Alla Commissione è notificata ogni successiva pertinente modifica della designazione.

5.   Se un’organizzazione specifica o un ente competente che svolgono un’attività non rientrante fra quelle di cui all’articolo 59, paragrafo 1, devono essere designati in esecuzione di un atto elencato all’allegato I, la notifica è effettuata ai sensi del presente articolo.

6.   La Commissione pubblica sul proprio sito web un elenco e gli estremi dei servizi tecnici notificati ai sensi del presente articolo.

Articolo 64

Modifiche delle designazioni

1.   Qualora accerti o sia informata del fatto che un servizio tecnico designato non è più conforme alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento o non adempie ai suoi obblighi, l’autorità di omologazione designante limita, sospende o ritira la designazione, a seconda dei casi, in funzione della gravità del mancato rispetto di tali prescrizioni o dell’inadempimento di tali obblighi. Lo Stato membro che ha notificato il servizio tecnico ne informa immediatamente la Commissione. La Commissione modifica di conseguenza le informazioni pubblicate di cui all’articolo 63, paragrafo 6.

2.   In caso di limitazione, sospensione o ritiro della designazione, ovvero di cessazione dell’attività del servizio tecnico, l’autorità di omologazione designante adotta le misure necessarie a garantire che le pratiche di tale servizio tecnico siano evase da un altro servizio tecnico o siano messe a disposizione dell’autorità di omologazione designante o dell’autorità di vigilanza del mercato, su richiesta di queste ultime.

Articolo 65

Contestazione della competenza dei servizi tecnici

1.   La Commissione indaga su tutti i casi che ritiene dubbi, o che siano portati alla sua attenzione in quanto tali, in relazione alla competenza di un servizio tecnico o al costante rispetto, da parte dello stesso, delle prescrizioni applicabili e delle responsabilità che gli competono.

2.   Lo Stato membro dell’autorità di omologazione designante fornisce alla Commissione, su richiesta, tutte le informazioni relative al fondamento della designazione o del mantenimento della designazione del servizio tecnico in questione.

3.   La Commissione garantisce la riservatezza di tutte le informazioni sensibili raccolte nel corso delle sue indagini.

4.   Qualora accerti che un servizio tecnico non rispetta o non rispetta più le prescrizioni per la sua designazione, la Commissione ne informa di conseguenza lo Stato membro dell’autorità di omologazione designante, al fine di definire — in cooperazione con detto Stato membro — le misure correttive necessarie ed invita detto Stato membro ad adottare tali misure correttive, incluso, se del caso, il ritiro della designazione.

Articolo 66

Obblighi operativi dei servizi tecnici

1.   I servizi tecnici svolgono le categorie di attività per le quali sono stati designati per conto dell’autorità di omologazione designante e in conformità delle procedure di valutazione e di prova di cui al presente regolamento e degli atti elencati all’allegato I.

Salvo il caso in cui sono permesse procedure alternative, i servizi tecnici sottopongono a monitoraggio o effettuano essi stessi le prove richieste per un’omologazione o le ispezioni indicate nel presente regolamento o in uno degli atti elencati all’allegato I. I servizi tecnici non effettuano prove, valutazioni o ispezioni per le quali non siano stati debitamente designati dalla rispettiva autorità di omologazione.

2.   In ogni momento, i servizi tecnici:

a)

autorizzano la propria autorità di omologazione designante ad assistere il servizio tecnico all’atto della valutazione della conformità, se del caso; e

b)

fatti salvi l’articolo 57, paragrafo 9, e l’articolo 67, forniscono alla propria autorità di omologazione designante le informazioni sulle categorie di attività rientranti nell’ambito di applicazione del presente regolamento che possano essere richieste.

3.   Se constata che le prescrizioni stabilite dal presente regolamento non sono state rispettate dal costruttore, il servizio tecnico lo comunica all’autorità di omologazione designante affinché questa imponga al costruttore l’obbligo di adottare le opportune misure correttive chiedendogli altresì di non rilasciare un certificato di omologazione a meno che non siano state adottate le opportune misure correttive che soddisfino l’autorità di omologazione.

4.   Qualora nel corso del controllo della conformità della produzione, dopo il rilascio di un certificato di omologazione, un servizio tecnico che agisce per conto dell’autorità di omologazione designante riscontri che un veicolo, un sistema, un componente o un’entità tecnica indipendente non sono più conformi al presente regolamento, lo comunica all’autorità di omologazione designante. L’autorità di omologazione adotta le opportune misure previste dall’articolo 28.

Articolo 67

Obblighi di informazione dei servizi tecnici

1.   I servizi tecnici informano la propria autorità di omologazione designante in merito:

a)

a ogni caso di non conformità riscontrata che possa comportare il rifiuto, la limitazione, la sospensione o il ritiro di un certificato di omologazione;

b)

a ogni circostanza che influisca sulla portata e sulle condizioni della loro designazione;

c)

a eventuali richieste di informazioni ricevute dalle autorità di vigilanza del mercato in relazione alle proprie attività.

2.   Su richiesta della propria autorità di omologazione designante, i servizi tecnici forniscono informazioni sulle attività rientranti nell’ambito della loro designazione e qualsiasi altra attività svolta, incluse quelle transfrontaliere e di subappalto.

CAPO XVII

ATTI DI ESECUZIONE E ATTI DELEGATI

Articolo 68

Atti di esecuzione

Ai fini del conseguimento degli obiettivi del presente regolamento e al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, la Commissione adotta, secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 69, paragrafo 2, atti di esecuzione che specifichino le seguenti misure di esecuzione:

a)

i modelli per la scheda tecnica e la documentazione informativa di cui all’articolo 22;

b)

il sistema di numerazione dei certificati di omologazione UE di cui all’articolo 24, paragrafo 4;

c)

il modello per il certificato d’omologazione UE di cui all’articolo 25, paragrafo 2;

d)

il modello per la scheda dei risultati di prova allegata al certificato di omologazione UE di cui all’articolo 25, paragrafo 3, lettera a);

e)

il modello per l’elenco di prescrizioni o di atti applicabili di cui all’articolo 25, paragrafo 6;

f)

le prescrizioni generali del formato del verbale di prova di cui all’articolo 27, paragrafo 1;

g)

il modello per il certificato di conformità di cui all’articolo 33, paragrafo 2;

h)

il modello per il marchio di omologazione UE di cui all’articolo 34;

i)

le autorizzazioni per il rilascio dell’omologazione UE con deroghe per nuove tecnologie o concezioni di cui all’articolo 35, paragrafo 3;

j)

i modelli per il certificato di omologazione e il certificato di conformità per quanto riguarda le nuove tecnologie o concezioni di cui all’articolo 35, paragrafo 4;

k)

le autorizzazioni che permettono agli Stati membri di prorogare l’omologazione di cui all’articolo 36, paragrafo 2;

l)

l’elenco delle parti o equipaggiamenti di cui all’articolo 45, paragrafo 2;

m)

il modello e il sistema di numerazione per il certificato di cui all’articolo 46, paragrafo 3, nonché tutti gli aspetti relativi alla procedura di autorizzazione di cui allo stesso articolo;

n)

il modello per il certificato che dia prova della conformità all’autorità di omologazione di cui all’articolo 53, paragrafo 8.

Articolo 69

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal «Comitato tecnico per i veicoli agricoli» (TC-AV). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l’articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 70

Modifica degli allegati

Fatte salve le altre disposizioni del presente regolamento relative alla modifica degli allegati, alla Commissione è altresì conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 71 riguardo alle modifiche dell’allegato I al fine di introdurre i riferimenti degli atti normativi e di tener conto delle rettifiche.

Articolo 71

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 17, paragrafo 5, all’articolo 18, paragrafo 4, all’articolo 19, paragrafo 6, all’articolo 20, paragrafo 8, all’articolo 27, paragrafo 6, all’articolo 28, paragrafo 6, all’articolo 45, paragrafo 4, all’articolo 49, paragrafo 3, all’articolo 53, paragrafo 12, all’articolo 61 e all’articolo 70 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 22 marzo 2013.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 17, paragrafo 5, all’articolo 18, paragrafo 4, all’articolo 19, paragrafo 6, all’articolo 20, paragrafo 8, all’articolo 27, paragrafo 6, all’articolo 28, paragrafo 6, all’articolo 45, paragrafo 4, all’articolo 49, paragrafo 3, all’articolo 53, paragrafo 12, all’articolo 61 e all’articolo 70 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 5, dell’articolo 18, paragrafo 4, dell’articolo 19, paragrafo 6, dell’articolo 20, paragrafo 8, dell’articolo 27, paragrafo 6, dell’articolo 28, paragrafo 6, dell’articolo 45, paragrafo 4, dell’articolo 49, paragrafo 3, dell’articolo 53, paragrafo 12, dell’articolo 61 e dell’articolo 70 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

CAPO XVIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 72

Sanzioni

1.   Gli Stati membri stabiliscono le disposizioni in materia di sanzioni applicabili in caso di violazione, da parte degli operatori economici, del presente regolamento e degli atti delegati o di esecuzione adottati a norma dello stesso. Essi adottano tutte le misure necessarie per garantirne l’attuazione. Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri comunicano tali disposizioni alla Commissione entro il 23 marzo 2015 e notificano immediatamente alla Commissione qualsiasi modifica successiva che le riguardi.

2.   Le violazioni soggette a sanzioni comprendono:

a)

il rilascio di dichiarazioni false durante le procedure di omologazione o le procedure di richiamo;

b)

la falsificazione dei risultati delle prove di omologazione o di conformità in circolazione;

c)

la mancata comunicazione di dati o specifiche tecniche che potrebbero determinare il richiamo, il rifiuto o il ritiro dell’omologazione;

d)

l’uso di dispositivi di manipolazione;

e)

il rifiuto di consentire l’accesso alle informazioni;

f)

la messa a disposizione sul mercato, da parte degli operatori economici, di veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti soggetti ad omologazione senza tale omologazione oppure la falsificazione dei documenti o delle marcature a tale scopo.

Articolo 73

Disposizioni transitorie

1.   Fatte salve le altre disposizioni del presente regolamento, esso non invalida nessuna omologazione UE rilasciata a veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti prima del 1o gennaio 2016.

2.   Le autorità di omologazione continuano a rilasciare l’estensione dell’omologazione ai veicoli, ai sistemi, ai componenti o alle entità tecniche indipendenti di cui al paragrafo 1 ai sensi della direttiva 2003/37/CE e di qualunque direttiva di cui all’articolo 76, paragrafo 1. Tuttavia, tali omologazioni non sono utilizzate al fine di ottenere un’omologazione di un veicolo completo a norma del presente regolamento.

3.   In deroga al presente regolamento, i nuovi sistemi, componenti, entità tecniche indipendenti o veicoli dei tipi che hanno ottenuto l’omologazione di un veicolo completo ai sensi della direttiva 2003/37/CE possono continuare ad essere immatricolati, immessi sul mercato o ad entrare in circolazione fino al 31 dicembre 2017. I nuovi veicoli dei tipi che non sono stati oggetto di omologazione ai sensi della direttiva 2003/37/CE possono parimenti continuare a essere immatricolati o ad entrare in circolazione entro tale data in conformità del diritto dello Stato membro di entrata in circolazione o di immatricolazione.

In tal caso, le autorità nazionali non vietano, limitano o impediscono l’immatricolazione, l’immissione sul mercato o l’entrata in circolazione dei veicoli conformi al tipo omologato.

Articolo 74

Relazione

1.   Entro il 31 dicembre 2019 gli Stati membri informano la Commissione sull’applicazione delle procedure di omologazione stabilite nel presente regolamento.

2.   Sulla scorta delle informazioni fornite ai sensi del paragrafo 1, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione del presente regolamento entro il 31 dicembre 2020.

Articolo 75

Riesame

1.   Entro il 31 dicembre 2022 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sugli aspetti di cui al paragrafo 3.

2.   La relazione si basa su una consultazione di tutte le parti interessate e tiene conto delle vigenti norme europee e internazionali in materia.

3.   Entro il 31 dicembre 2021 gli Stati membri comunicano alla Commissione:

a)

il numero di omologazioni individuali rilasciate ogni anno ai veicoli di cui al presente regolamento prima della loro prima immatricolazione da parte delle rispettive autorità nazionali a partire dal 1o gennaio 2016;

b)

i criteri nazionali su cui si basano tali omologazioni nella misura in cui si discostino dalle prescrizioni obbligatorie per l’omologazione UE.

4.   La relazione è corredata, se del caso, di proposte legislative ed esamina l’inclusione di omologazioni individuali nel presente regolamento sulla base di prescrizioni armonizzate.

Articolo 76

Abrogazione

1.   Fatto salvo l’articolo 73, paragrafo 2, del presente regolamento, la direttiva 2003/37/CE nonché le direttive 74/347/CEE, 76/432/CEE, 76/763/CEE, 77/537/CEE, 78/764/CEE, 80/720/CEE, 86/297/CEE, 86/298/CEE, 86/415/CEE, 87/402/CEE, 2000/25/CE, 2009/57/CE, 2009/58/CE, 2009/59/CE, 2009/60/CE, 2009/61/CE, 2009/63/CE, 2009/64/CE, 2009/66/CE, 2009/68/CE, 2009/75/CE, 2009/76/CE e 2009/144/CE sono abrogate con effetto dal 1o gennaio 2016.

2.   I riferimenti alle direttive abrogate si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti, per quanto riguarda la direttiva 2003/37/CE, secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato III.

Articolo 77

Modifica della direttiva 2006/42/CE

All’articolo 1, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2006/42/CE, il primo trattino è sostituito dal seguente:

«—

trattori agricoli e forestali, escluse le macchine installate su tali veicoli,».

Articolo 78

Entrata in vigore e applicazione

1.   Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

2.   Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2016.

Dal 22 marzo 2013, le autorità nazionali non rifiutano l’omologazione UE o l’omologazione nazionale per un nuovo tipo di veicolo né vietano l’immatricolazione, l’immissione sul mercato o l’entrata in circolazione di un nuovo veicolo qualora il veicolo in questione sia conforme al presente regolamento e agli atti delegati e di esecuzione adottati a norma dello stesso, se un costruttore lo richiede.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 5 febbraio 2013

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

L. CREIGHTON


(1)  GU C 54 del 19.2.2011, pag. 42.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 20 novembre 2012 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 28 gennaio 2013.

(3)  GU L 171 del 9.7.2003, pag. 1.

(4)  GU L 59 del 27.2.1998, pag. 1.

(5)  GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24.

(6)  GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30.

(7)  Decisione 97/836/CE (GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78).

(8)  GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

(9)  GU L 191 del 15.7.1974, pag. 5.

(10)  GU L 122 dell’8.5.1976, pag. 1.

(11)  GU L 262 del 27.9.1976, pag. 135.

(12)  GU L 220 del 29.8.1977, pag. 38.

(13)  GU L 255 del 18.9.1978, pag. 1.

(14)  GU L 194 del 28.7.1980, pag. 1.

(15)  GU L 186 dell’8.7.1986, pag. 19.

(16)  GU L 186 dell’8.7.1986, pag. 26.

(17)  GU L 240 del 26.8.1986, pag. 1.

(18)  GU L 220 dell’8.8.1987, pag. 1.

(19)  GU L 173 del 12.7.2000, pag. 1.

(20)  GU L 261 del 3.10.2009, pag. 1.

(21)  GU L 198 del 30.7.2009, pag. 4.

(22)  GU L 198 del 30.7.2009, pag. 9.

(23)  GU L 198 del 30.7.2009, pag. 15.

(24)  GU L 203 del 5.8.2009, pag. 19.

(25)  GU L 214 del 19.8.2009, pag. 23.

(26)  GU L 216 del 20.8.2009, pag. 1.

(27)  GU L 201 dell’1.8.2009, pag. 11.

(28)  GU L 203 del 5.8.2009, pag. 52.

(29)  GU L 261 del 3.10.2009, pag. 40.

(30)  GU L 201 dell’1.8.2009, pag. 18.

(31)  GU L 27 del 30.1.2010, pag. 33.

(32)  GU L 374 del 27.12.2006, pag. 10.

(33)  GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1.

(34)  GU L 199 del 28.7.2008, pag. 1.


ALLEGATO I

ELENCO DELLE PRESCRIZIONI PER L’OMOLOGAZIONE UE DEI VEICOLI

N.

Articolo

Oggetto

Atto normativo di riferimento

Veicoli a motore

Categorie di appartenenza dei veicoli

T1a

T1b

T2a

T2b

T3a

T3b

T 4.1a

T4.1b

(+)

T 4.2a

T 4.2b

(+)

T 4.3a

T4.3b

Ca

Cb

(++)

Ra

Rb

Sa

Sb

1

17.(2)(a)

Integrità della struttura del veicolo

RPSFV

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

X

X

X

X

2

17.(2)(b)

Velocità massima di progetto, regolatore di velocità e dispositivi di limitazione della velocità

RPSFV

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

NA

NA

NA

NA

3

17.(2)(b)

Dispositivi frenanti e accoppiamento dei freni del rimorchio

RRFV

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4

17.(2)(b)

Sterzo per trattori veloci

RPSFV [basato su Reg. ECE 79 Rev (nuovo numero)]

Y

NA

X

NA

X

NA

X

NA

X

NA

X

NA

X

NA

I

NA

NA

NA

NA

5

17.(2)(b)

Sterzo

RPSFV

Y

X

NA

X

NA

X

NA

X

NA

X

NA

X

NA

I

NA

NA

NA

NA

NA

6

17.(2)(b)

Tachimetro

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

NA

NA

NA

NA

7

17.(2)(c)

Campo di visibilità e tergicristalli

RPSFV (basato su Reg. ECE 71 Rev. 1)

Y

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

NA

NA

NA

NA

8

17.(2)(c)

Vetratura

RPSFV (basato su Reg. ECE 43 Rev2 Em3 Suppl. 11)

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

NA

NA

NA

NA

9

17.(2)(c)

Retrovisori

RPSFV

Y

X

X

X

X

NA

X

X

X

X

X

X

X

I

I

NA

NA

NA

NA

10

17.(2).(c)

Sistemi d’informazione del conducente

RPSFV

Y

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

NA

NA

NA

NA

11

17.(2)(d)

Dispositivi di illuminazione, di segnalazione luminosa e relative fonti di luce

RPSFV (basato su

Reg. ECE 3 Rev3 Em1 Suppl. 11; Reg. ECE 4 Rev4 Suppl. 14;

ECE 5 Suppl. 7 alla serie di modifiche 02; Reg. ECE 6 Rev4 Suppl. 17; Reg. ECE 7 Rev4 Suppl. 15;

Reg. ECE 19 Rev5 Suppl. 1; Reg. ECE 23 Rev2 Suppl. 15;

Reg. ECE 31 Suppl. 7 alla serie di modifiche 02;

Reg. ECE 37 Suppl. 36 alla serie di modifiche 03;

Reg. ECE 38 Rev2 Suppl. 14; Reg. ECE 98 Rev1 Suppl. 11;

Reg. ECE 99 Suppl. 6 alla versione originale del regolamento;

Reg. ECE 112 serie di modifiche 01;

Reg. ECE 113 Suppl. 9 alla versione originale del regolamento)

Y

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

12

17.(2)(d)

Installazione di dispositivi luminosi

RPSFV [basato su Reg. ECE 86 Em (nuovo numero)]

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

X

X

X

X

13

17.(2)(e)

Protezione degli occupanti del veicolo, fra cui finiture interne, poggiatesta, cinture di sicurezza, porte del veicolo

RPSFV

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

NA

NA

NA

NA

14

17.(2)(f)

Parte esterna del veicolo e accessori

RPSFV

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

15

17.(2)(g)

Compatibilità elettromagnetica

RPSFV

Y

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

NA

NA

NA

NA

16

17.(2)(h)

Segnalatore acustico

RPSFV

Y

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

NA

NA

NA

NA

17

17.(2)(i)

Sistemi di riscaldamento

RPSFV

Y

X

X

X

X

X

NA

X

X

X

X

X

X

I

I

NA

NA

NA

NA

18

17.(2)(j)

Dispositivi di protezione contro l’impiego non autorizzato

RPSFV

Y (Solo per le categorie T e C)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

Z

Z

X

X

19

17.(2)(k)

Targa di immatricolazione

RPSFV

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

X

X

X

X

20

17.(2)(k)

Targa e marcature regolamentari

RPSFV

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

X

X

X

X

21

17.(2)(l)

Dimensioni e massa del rimorchio

RPSFV

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

X

X

X

X

22

17.(2)(l)

Massa massima a pieno carico

RPSFV

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

23

17.(2)(l)

Massa di zavorratura

RPSFV

 

X

X

X

X

NA

NA

X

X

X

X

X

X

I

I

NA

NA

NA

NA

24

17.(2)(m)

Sicurezza dei sistemi elettrici

RPSFV

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

25

17.(2)(a), 17.(2)(m), 18.(2)(l)

Serbatoio del carburante

RPSFV

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

NA

NA

NA

NA

26

17.(2)(n)

Strutture protettive posteriori

RPSFV

 

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

X

X

NA

NA

27

17.(2)(o)

Protezione laterale

RPSFV

 

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

X

NA

NA

28

17.(2)(p)

Piattaforme di carico

RPSFV

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

NA

NA

NA

NA

29

17.(2)(q)

Dispositivi di traino

RPSFV

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

NA

NA

NA

NA

30

17.(2)(r)

Pneumatici

(RPSFV basato su Reg. ECE 106 Em 2 Sup 6)

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

NA

NA

X

X

X

X

31

17.(2)(s)

Dispositivi antispruzzi

RPSFV

Y

NA

X

NA

X

NA

X

NA

X

NA

X

NA

X

NA

NA

NA

X

NA

NA

32

17.(2)(t)

Retromarcia

RPSFV

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

NA

NA

NA

NA

33

17.(2)(u)

Cingoli

RPSFV

 

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

X

X

NA

NA

NA

NA

34

17.(2)(v)

Dispositivi di aggancio meccanico

RPSFV

 

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

I

I

X

X

X

X

35

18.(2)(a)

Dispositivi di protezione in caso di capovolgimento

RRCV (verbale di prova alternativo a quello nell’ambito di applicazione del codice OCSE 3, come modificato)

 

X

X

NA

NA

NA

NA

NA

NA

X

X

X

X

NA

NA

NA

NA

NA

NA

36

18.(2)(a)

Dispositivi di protezione in caso di capovolgimento (trattori a cingoli)

RRCV (verbale di prova alternativo a quello nell’ambito di applicazione del codice OCSE 8, come modificato)

 

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

X

X

NA

NA

NA

NA

37

18.(2)(a)

Dispositivi di protezione in caso di capovolgimento (prova statica)

RRCV (verbale di prova alternativo a quello nell’ambito di applicazione del codice OCSE 4, come modificato)

 

X

X

NA

NA

NA

NA

NA

NA

X

X

X

X

X

X

NA

NA

NA

NA

38

18.(2)(a)

Dispositivi di protezione in caso di capovolgimento, montati anteriormente (trattori a carreggiata stretta)

RRCV (verbale di prova alternativo a quello nell’ambito di applicazione del codice OCSE 6, come modificato)

 

NA

NA

X

X

X

X

NA

NA

NA

NA

X

X

NA

NA

NA

NA

NA

NA

39

18.(2)(a)

Dispositivi di protezione in caso di capovolgimento, montati posteriormente (trattori a carreggiata stretta)

RRCV (verbale di prova alternativo a quello nell’ambito di applicazione del codice OCSE 7, come modificato)

 

NA

NA

X

X

X

X

NA

NA

NA

NA

X

X

NA

NA

NA

NA

NA

NA

40

18.(2)(b)

Struttura di protezione contro la caduta di oggetti

RRCV (verbale di prova alternativo a quello nell’ambito di applicazione del codice OCSE 10, come modificato)

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

NA

NA

NA

NA

41

18.(2)(c)

Posti passeggeri

RRCV

 

X

X

NA

NA

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

NA

NA

NA

NA

42

18.(2)(d)

Esposizione del conducente al livello sonoro

RRCV

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

NA

NA

NA

NA

43

18.(2)(e)

Sedile e posizione del conducente

RRCV

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

NA

NA

NA

NA

44

18.(2)(f)

Spazio di manovra, accesso al posto di guida

RRCV

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

NA

NA

NA

NA

45

18.(2)(g)

Prese di forza

RRCV

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

NA

NA

NA

NA

46

18.(2)(h)

Protezione degli elementi motori

RRCV

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

NA

NA

NA

NA

47

18.(2)(i)

Ancoraggi delle cinture di sicurezza

RRCV (verbale di prova alternativo a quello nell’ambito di applicazione dei codici OCSE 3, 4, 6, 7, 8; come modificato)

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

NA

NA

NA

NA

48

18.(2)(j)

Cinture di sicurezza

RRCV

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

NA

NA

NA

NA

49

18.(2)(k)

Sistemi di protezione contro la penetrazione di oggetti

RRCV

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

NA

NA

NA

NA

50

18.(2)(l)

Sistema di scarico

RRCV

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

NA

NA

NA

NA

51

18.(2)(l), 18.(2)(n), 18.(2)(q), 18.(4)

Manuale per l’uso

RRCV

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

52

18.(2)(o)

Comandi, compresi in particolare i dispositivi di emergenza e di arresto automatico

RRCV

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

NA

NA

NA

NA

53

18.(2)(p)

Protezione contro i rischi meccanici diversi da quelli di cui all’articolo 18, paragrafo 2, lettere a), b), g) e k), compresa la protezione contro la rottura di condotti che trasportano liquidi e lo spostamento incontrollato del veicolo

RRCV

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

Z

Z

X

X

54

18.(2)(r), 18.(2)(p)

Ripari e dispositivi di protezione

RRCV

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

Z

Z

X

X

55

18.(2)(l), 18.(2)(s), 18.(2)(q), 18.(4)

Informazioni, avvertenze e marcature

RRCV

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

Z

Z

X

X

56

18.(2)(t)

Materiali e prodotti

RRCV

Y

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

NA

NA

NA

NA

57

18.(2)(u)

Batterie

RRCV

Y

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

NA

NA

NA

NA

58

18.(4)

Uscite di emergenza

RRCV

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

NA

NA

NA

 

59

18.(2)(l), 18.(4)

Ventilazione della cabina e sistema di filtrazione

RRCV

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

NA

NA

NA

NA

60

18.(4)

Velocità di combustione del materiale della cabina

RRCV

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

NA

NA

NA

NA

61

19.(2)(a)

Emissioni inquinanti

RRAPP (fasi di emissione ex 2002/25/CE e 97/68/CE)

 

X

X

X

X

X

Se nell’ambito di applicazione della direttiva

X

Se nell’ambito di applicazione della direttiva

X

X

X

X

X

X

X

X

NA

NA

NA

NA

62

19.(2)(b)

Livello sonoro (esterno)

RRAPP (valori limite ex 2009/63/CE)

Y

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

NA

NA

NA

NA

Legenda:

(+)= se nella categoria è creata una sottocategoria del genere

(++)= solo per le sottocategorie corrispondenti a quelle indicizzate con b alla categoria T

X= applicabile

I= identico a T a seconda della categoria

Y= i pertinenti atti per i veicoli a motore sono accettati come equivalenti, come specificato nell’atto delegato

Z= applicabile solo alle attrezzature intercambiabili trainate rientranti nella categoria R nella misura in cui il rapporto tra massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile e massa a vuoto del veicolo sia pari o superiore a 3,0 (articolo 3, definizione 9)

NA= non applicabile.

RPSFV= Regolamento sulle prescrizioni di sicurezza funzionale del veicolo (atto delegato)

RRCV= Regolamento sulle prescrizioni in materia di costruzione dei veicoli (atto delegato)

RRAPP= Regolamento sulle prescrizioni in materia ambientale e di prestazione della propulsione (atto delegato)

RRFV= Regolamento sulle prescrizioni in materia di frenatura dei veicoli (atto delegato)


ALLEGATO II

LIMITI PER LE PICCOLE SERIE

Il numero di unità di un tipo da mettere a disposizione sul mercato, immatricolare o far entrare in circolazione in ciascuno Stato membro ogni anno non deve essere superiore al valore sottoindicato per la categoria cui appartiene il veicolo in questione.

Categoria

Unità (per ogni tipo)

T

150

C

50


ALLEGATO III

Tavola di concordanza

(di cui all’articolo 76)

Direttiva 2003/37/CE

Il presente regolamento

Articolo 1

Articoli 1 e 2

Articolo 2

Articolo 3

Articolo 3

Articoli da 20 a 23

Articolo 4

Articoli 22, 24 e 26

Articolo 5

Articoli da 29 a 31

Articolo 6

Articoli 33 e 34

Articolo 7

Articoli 5, 38 e 40

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 38, paragrafo 2

Articoli da 35 a 37 e articolo 39

Articolo 9

Articolo 37

Articolo 10

Articolo 39

Articolo 11

Articoli 35 e 36

Articolo 12

Articoli 49 e 50

Articolo 13

Articoli 8, e 28

Articolo 14

Articolo 24

Articolo 15

Articoli da 41 a 48

Articolo 16

Articolo 41 e 44

Articolo 17

Articolo 44

Articolo 18

Articolo 48

Articolo 19

Articoli 68, 70 e 71

Articolo 20

Articolo 69

Articolo 21

Articolo 5 e articoli da 57 a 67

Articolo 22

Articolo 23

Articolo 24

Articolo 25

Articolo 26


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