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Document 32013H0927(01)

Raccomandazione n. H1, del 19 giugno 2013 , riguardante la sentenza Gottardo secondo la quale i vantaggi di cui beneficiano i cittadini di uno Stato in virtù di una convenzione bilaterale di sicurezza sociale tra tale Stato e un paese terzo devono essere concessi anche ai lavoratori, cittadini di altri Stati membri Testo rilevante ai fini del SEE e dell'accordo CE/Svizzera

OJ C 279, 27.9.2013, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

27.9.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 279/13


RACCOMANDAZIONE N. H1

del 19 giugno 2013

riguardante la sentenza Gottardo secondo la quale i vantaggi di cui beneficiano i cittadini di uno Stato in virtù di una convenzione bilaterale di sicurezza sociale tra tale Stato e un paese terzo devono essere concessi anche ai lavoratori, cittadini di altri Stati membri

(Testo rilevante ai fini del SEE e dell'accordo CE/Svizzera)

2013/C 279/07

LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA PER IL COORDINAMENTO DEI SISTEMI DI SICUREZZA SOCIALE,

visto l'articolo 72, lettera a), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (1), nell'ambito del quale la commissione amministrativa è incaricata di trattare ogni questione amministrativa e di interpretazione derivante dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 883/2004 e del regolamento (CE) n. 987/2009 (2),

visto l’articolo 72, lettera c), del regolamento (CE) n. 883/2004, nell’ambito del quale essa deve promuovere e sviluppare la collaborazione tra gli Stati membri e le loro istituzioni in materia di sicurezza sociale,

Deliberando secondo le modalità stabilite all’articolo 71, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2004,

considerando quanto segue:

(1)

Il principio di non discriminazione in base alla nazionalità è una garanzia essenziale per la libertà di circolazione dei lavoratori, secondo quanto previsto all’articolo 21, paragrafo 1, e all’articolo 45, paragrafo 1, del TFUE. Tale principio implica l’abolizione di qualsiasi discriminazione tra cittadini degli Stati membri.

(2)

Nella sentenza Gottardo (3), la Corte di giustizia ha applicato il principio enunciato all’articolo 45 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) al caso di una persona residente nell’Unione europea che ha lavorato in Francia, Italia e Svizzera. Poiché i periodi contributivi di questa persona non erano sufficienti per l’acquisizione del diritto a una pensione in Italia, essa aveva chiesto di unificare i periodi contributivi accumulati in Svizzera e in Italia, come previsto dalla convenzione bilaterale tra Italia e Svizzera a favore dei rispettivi cittadini.

(3)

La Corte ha statuito in questa causa che quando uno Stato membro conclude con un paese terzo una convenzione internazionale bilaterale sulla sicurezza sociale, ai sensi della quale i periodi contributivi maturati nel detto paese sono presi in considerazione ai fini dell’acquisizione del diritto a prestazioni di vecchiaia, il principio fondamentale della parità di trattamento impone a tale Stato membro di concedere ai cittadini di altri Stati membri gli stessi vantaggi di cui godono i suoi stessi cittadini grazie alla detta convenzione, a meno che esso non sia in grado di addurre una giustificazione oggettiva del suo rifiuto (4).

(4)

In proposito, dalla sentenza della Corte risulta che l'interpretazione di quest'ultima della nozione di «legislazione» di cui all'articolo 1, lettera l), del regolamento (CE) n. 883/2004 non può produrre l’effetto di incidere sull’obbligo di ogni Stato membro di rispettare il principio della parità di trattamento fissato dall’articolo 45, paragrafo 2, del TFUE.

(5)

La Corte ha ritenuto che rimettere in discussione l’equilibrio e la reciprocità di una convenzione internazionale bilaterale stipulata da uno Stato membro con un paese terzo non può rappresentare una giustificazione oggettiva del rifiuto opposto dallo Stato membro parte contraente di tale convenzione di estendere ai cittadini di altri Stati membri i vantaggi che i suoi cittadini ricavano dalla detta convenzione.

(6)

La Corte ha anche respinto l’obiezione secondo cui un eventuale aumento degli oneri finanziari e delle difficoltà amministrative connesse alla collaborazione con le autorità competenti del paese terzo in questione giustificano l’inosservanza degli obblighi derivanti dal trattato da parte dello Stato membro che è parte contraente della convenzione.

(7)

È importante che da questa sentenza, essenziale per i cittadini dell'Unione che hanno esercitato il loro diritto di muoversi liberamente verso un altro Stato membro, siano tratte tutte le conclusioni.

(8)

Per questa ragione, occorre chiarire che convenzioni bilaterali sulla sicurezza sociale tra uno Stato membro e un paese terzo devono essere interpretate nel senso che i benefici goduti dai cittadini dello Stato membro che è parte contraente della convenzione devono essere assegnati in linea di principio anche a cittadini di altri Stati membri che si trovino nella stessa situazione oggettiva.

(9)

In linea di principio, occorre riesaminare le convenzioni bilaterali attualmente in vigore, indipendentemente dall’applicazione uniforme della sentenza Gottardo a singoli casi. Riguardo agli accordi conclusi in precedenza, l’articolo 351 del TFUE stabilisce che «Lo Stato o gli Stati membri interessati ricorrono a tutti i mezzi atti ad eliminare le incompatibilità constatate», e l’articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea stabilisce che «Gli Stati membri adottano ogni misura di carattere generale o particolare atta ad assicurare l’esecuzione degli obblighi derivanti dai trattati o conseguenti agli atti delle istituzioni dell’Unione.»

(10)

Riguardo alle nuove convenzioni bilaterali sulla sicurezza sociale concluse tra uno Stato membro e un paese terzo, è importante far sì che esse contengano un riferimento esplicito al principio di non discriminazione in base alla nazionalità dei cittadini di altri Stati membri che hanno esercitato il diritto di muoversi liberamente nello Stato membro che è parte contraente della convenzione in questione.

(11)

L’applicazione della sentenza Gottardo ai singoli casi dipende in larga misura dalla cooperazione dei paesi terzi, soprattutto in quanto essi devono certificare i periodi di assicurazione in essi maturati dall’interessato.

(12)

La commissione amministrativa terrà presente la questione, poiché la sentenza Gottardo coinvolge l’applicazione del principio di parità di trattamento nel campo della sicurezza sociale,

RACCOMANDA ai servizi e alle istituzioni competenti:

1.

Conformemente al principio di non discriminazione tra i cittadini di uno Stato e i cittadini di altri Stati membri che hanno esercitato il loro diritto alla libera circolazione ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, e dell’articolo 45, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, le disposizioni di cui a una convenzione sulla sicurezza sociale stipulata tra tale Stato e un paese terzo devono applicarsi in linea di principio anche ai cittadini degli altri Stati membri che si trovano nella stessa situazione dei cittadini dello Stato in questione.

2.

Nuove convenzioni bilaterali sulla sicurezza sociale stipulate tra uno Stato membro e un paese terzo devono contenere in linea di principio un riferimento esplicito al principio di non discriminazione in base alla nazionalità dei cittadini di un altro Stato membro che hanno esercitato il diritto di libera circolazione o nello Stato membro che è parte contraente della convenzione in questione o da tale Stato membro a un altro.

3.

Gli Stati membri sono tenuti a informare delle implicazioni della presente raccomandazione le istituzioni dei paesi, con i quali hanno firmato convenzioni di sicurezza sociale le cui disposizioni si applichino solo ai rispettivi cittadini. Gli Stati membri che hanno concluso convenzioni bilaterali con questo stesso paese terzo possono chiedere congiuntamente tale cooperazione, che è una condizione necessaria per il rispetto della normativa dell'Unione.

4.

La raccomandazione P1 va abrogata a decorrere dalla data di applicazione della presente raccomandazione.

5.

La presente raccomandazione sarà pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Essa si applica a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla sua pubblicazione.

La presidente della commissione amministrativa

Anne McMANUS


(1)  GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1.

(2)  GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1.

(3)  Sentenza del 15 gennaio 2002 nella causa C-55/00, «Elide Gottardo contro Istituto nazionale della sicurezza sociale (INPS)», Racc. 2002, pag. I-00413 e segg.

(4)  Sentenza del 15 gennaio 2002 nella causa C-55/00, «Elide Gottardo contro Istituto nazionale della sicurezza sociale (INPS)», Racc. 2002, pag. I-00413, paragrafo 34.


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