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Document 32013H0711

2013/711/UE: Raccomandazione della Commissione, del 3 dicembre 2013 , sulla riduzione della presenza di diossine, furani e PCB nei mangimi e negli alimenti Testo rilevante ai fini del SEE

OJ L 323, 4.12.2013, p. 37–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 03/10/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2013/711/oj

4.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 323/37


RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 dicembre 2013

sulla riduzione della presenza di diossine, furani e PCB nei mangimi e negli alimenti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2013/711/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 292,

considerando quanto segue:

(1)

Nell’ambito di una strategia complessiva volta a ridurre la presenza di diossine, furani e PCB nell’ambiente, negli alimenti e nei mangimi sono state adottate diverse misure.

(2)

I tenori massimi per le diossine e per la somma di diossine e PCB diossina-simili sono stati fissati per i mangimi dalla direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e per gli alimenti dal regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione (2).

(3)

Al fine di stimolare un approccio proattivo volto a ridurre la presenza di diossine e PCB diossina-simili nei prodotti alimentari, i livelli d’azione per le diossine e i PCB diossina-simili negli alimenti sono stati fissati dalla raccomandazione 2011/516/UE della Commissione (3), e per le diossine e i PCB diossina-simili nei mangimi dalla direttiva 2002/32/CE.

(4)

I livelli d’azione sono uno strumento ad uso delle autorità competenti e degli operatori per evidenziare i casi in cui è opportuno individuare una fonte di contaminazione e prendere provvedimenti per la sua riduzione o eliminazione.

(5)

Poiché le fonti di diossine e di PCB diossina-simili sono diverse, è opportuno determinare livelli d’azione separati per le diossine da un lato e i PCB diossina-simili dall’altro.

(6)

È ora opportuno raccomandare che la presenza di diossine, PCB diossina-simili e PCB non diossina-simili nelle uova da allevamento all’aperto, nelle uova biologiche, nel fegato di agnelli e pecore, nel granchio guantato (Eriocheir Sinensis), nelle erbe aromatiche essiccate e nelle argille vendute come integratore alimentare sia soggetta a un monitoraggio rafforzato.

(7)

È inoltre opportuno precisare che i livelli di azione espressi in funzione del prodotto si riferiscono al peso umido.

(8)

La raccomandazione 2011/516/UE va pertanto sostituita da una nuova raccomandazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

1.

È opportuno che gli Stati membri, proporzionalmente alla loro produzione, al loro uso e al loro consumo di mangimi e alimenti, effettuino controlli casuali sulla presenza di diossine, PCB diossina-simili e PCB non diossina-simili.

2.

Oltre ai controlli di cui al punto 1, è opportuno che gli Stati membri controllino specificamente la presenza di diossine, PCB diossina-simili e PCB non diossina-simili nei seguenti prodotti:

a)

uova da allevamento all’aperto e uova biologiche;

b)

fegato di agnelli e pecore;

c)

granchi guantati, per quanto concerne:

i)

muscolo delle appendici (separatamente);

ii)

carni scure (separatamente);

iii)

prodotto totale (mediante un calcolo che tenga conto dei livelli rilevati nel muscolo delle appendici e carni scure e loro proporzione relativa);

d)

erbe aromatiche essiccate (mangimi e alimenti);

e)

argille vendute come integratore alimentare.

3.

In caso di mancato rispetto delle disposizioni della direttiva 2002/32/CE e del regolamento (CE) n. 1881/2006 e qualora si riscontrino livelli di diossine e/o di PCB diossina-simili eccedenti i livelli d’azione di cui all’allegato della presente raccomandazione relativamente agli alimenti e all’allegato II della direttiva 2002/32/CE relativamente ai mangimi, gli Stati membri, in collaborazione con gli operatori:

a)

avviano indagini per individuare la fonte di contaminazione;

b)

prendono provvedimenti per ridurre o eliminare la fonte di contaminazione.

4.

È opportuno che gli Stati membri presentino tutti i dati sulla presenza di diossine, PCB diossina-simili e PCB non diossina-simili nei mangimi e negli alimenti all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA). Gli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri in merito a quanto rilevato, ai risultati delle indagini condotte e ai provvedimenti presi per ridurre o eliminare la fonte di contaminazione.

La presente raccomandazione sostituisce la raccomandazione 2011/516/UE.

Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 2013

Per la Commissione

Tonio BORG

Membro della Commissione


(1)  Direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell’alimentazione degli animali (GU L 140 del 30.5.2002, pag. 10).

(2)  Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).

(3)  Raccomandazione 2011/516/UE della Commissione, del 23 agosto 2011, sulla riduzione della presenza di diossine, furani e PCB nei mangimi e negli alimenti (GU L 218 del 24.8.2011, pag. 23).


ALLEGATI

Della raccomandazione della commissione sulla riduzione della presenza di diossine, furani e pcb nei mangimi e negli alimenti ai fini del presente allegato si applicano le seguenti definizioni:

(a)

per «diossine + furani (OMS-TEQ)» si intende la somma di policlorodibenzo-para-diossine (PCDD) e policlorodibenzofurani (PCDF), espressi in equivalenti di tossicità dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) utilizzando gli OMS-TEF (fattori di tossicità equivalente),

(b)

per «PCB diossina-simili (OMS-TEQ)» si intende la somma di policlorobifenili (PCB), espressi in equivalenti di tossicità dell'OMS utilizzando gli OMS-TEF.

(c)

per «OMS-TEQ» si intendono i fattori di tossicità equivalente dell'OMS per la valutazione dei rischi per l'uomo in base alle conclusioni della riunione di esperti dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) – Programma internazionale sulla sicurezza delle sostanze chimiche (International Programme on Chemical Safety – IPCS) tenutasi a Ginevra nel giugno 2005 [Martin Van den Berg et al. 2005, "The 2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and Mammalian Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds",Toxicological Sciences 93(2), 223–241 (2006)].

Alimenti

Livello d'azione per diossine + furani (OMS-TEQ) (1)

Livello d'azione per PCB diossina-simili (OMS-TEQ) (1)

Carni e prodotti a base di carne (escluse le frattaglie commestibili) (2) dei seguenti animali

 

 

bovini e ovini

1,75 pg/g grasso (3)

1,75 pg/g di grasso (3)

pollame

1,25 pg/g di grasso (3)

0,75 pg/g di grasso (3)

suini

0,75 pg/g di grasso (3)

0,50 pg/g di grasso (3)

Grassi misti

1,00 pg/g di grasso (3)

0,75 pg/g di grasso (3)

Muscolo di pesci d'allevamento e di prodotti dell'acquacoltura

1,50 pg/g di peso umido

2,50 pg/g di peso umido

Latte crudo (2) e prodotti lattiero caseari (2), compreso il grasso del burro

1,75 pg/g di grasso (3)

2,00 pg/g di grasso (3)

Uova di galline e ovoprodotti (2)

1,75 pg/g di grasso (3)

1,75 pg/g di grasso (3)

Argille come integratori alimentari

0,50 pg/g di peso umido

0,35 pg/g di peso umido

Frutta, ortaggi (comprese le erbe aromatiche) e cereali (4)

0,30 pg/g di peso umido

0,10 pg/g di peso umido


(1)  Concentrazioni upper bound: le concentrazioni upper bound vengono calcolate ipotizzando che tutti i valori dei vari congeneri inferiori al limite di quantificazione siano pari al limite di quantificazione.

(2)  Per i prodotti alimentari indicati in questa categoria si rimanda alla definizione di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).

(3)  I livelli di azione non sono applicabili a prodotti alimentari con un tenore di grasso < 2 %.

(4)  Per la frutta essiccata e gli ortaggi o legumi secchi (incluse le erbe aromatiche essiccate) il livello d'azione è di 0,5 pg/g per le diossine + furani e 0,35 pg/g per i PCB diossina-simili, espressi in percentuale del prodotto così come messo in vendita.


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