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Document 32013D0632

2013/632/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 30 ottobre 2013 , che conferma le emissioni specifiche medie di CO 2 e gli obiettivi per le emissioni specifiche per i costruttori di autovetture per l’anno civile 2012 a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio Testo rilevante ai fini del SEE

OJ L 289, 31.10.2013, p. 71–79 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/632/oj

31.10.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 289/71


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 ottobre 2013

che conferma le emissioni specifiche medie di CO2 e gli obiettivi per le emissioni specifiche per i costruttori di autovetture per l’anno civile 2012 a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2013/632/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell’ambito dell’approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 5, secondo comma, e l’articolo 10, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

La Commissione, a norma dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 443/2009, è tenuta a confermare ogni anno le emissioni specifiche medie di CO2 e l’obiettivo per le emissioni specifiche per ogni costruttore di autovetture nell’Unione nonché per ogni raggruppamento di costruttori costituito conformemente all’articolo 7, paragrafo 1, del suddetto regolamento. Sulla base della conferma di cui sopra, la Commissione deve accertare se costruttori e raggruppamenti abbiano ottemperato ai requisiti dell’articolo 4 del suddetto regolamento.

(2)

A norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 443/2009, gli obiettivi sono vincolanti per costruttori e raggruppamenti con effetto a partire dal 2012. Le emissioni specifiche medie dei costruttori per il 2012 sono calcolate conformemente al secondo comma del suddetto articolo e prendono in considerazione il 65 % delle autovetture nuove del costruttore immatricolate durante l’anno considerato.

(3)

I dati dettagliati da utilizzare per il calcolo delle emissioni specifiche medie e degli obiettivi per le emissioni specifiche figurano nell’allegato II, parte A, punto 1, e parte C del regolamento (CE) n. 443/2009 e si basano sulle autovetture nuove immatricolate negli Stati membri durante l’anno civile precedente. I dati sono estratti dai certificati di conformità rilasciati dai costruttori o da documenti contenenti informazioni equivalenti in conformità all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1014/2010 della Commissione (2).

(4)

Tutti gli Stati membri hanno trasmesso alla Commissione i dati relativi al 2012 entro il termine del 28 febbraio 2013 conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 443/2009. La Commissione, dopo aver verificato i dati e constatato che alcuni di essi erano mancanti o manifestamente errati, ha contattato gli Stati membri interessati e, con riserva dell’accordo di tali Stati membri, ha corretto o completato i dati di conseguenza. Nei casi in cui non è stato possibile raggiungere un accordo, i dati provvisori dello Stato membro interessato non sono stati corretti.

(5)

Il 30 aprile 2013 la Commissione ha pubblicato i dati provvisori e ha notificato a 85 costruttori i calcoli provvisori relativi alle loro emissioni specifiche medie di CO2 per il 2012 e i loro obiettivi per le emissioni specifiche, a norma dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 443/2009. Ai costruttori è stato chiesto di verificare i suddetti dati e comunicare alla Commissione eventuali errori entro tre mesi dal ricevimento della notifica, in conformità dell’articolo 8, paragrafo 5, primo comma, del suddetto regolamento e dell’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1014/2010. Otto costruttori hanno accettato i dati preliminari senza correzioni mentre 40 costruttori hanno notificato errori entro il termine stabilito.

(6)

Nel caso dei restanti 37 costruttori che non hanno notificato errori nelle serie di dati né hanno risposto altrimenti, è opportuno confermare senza modifiche i dati e i calcoli provvisori delle emissioni specifiche medie e gli obiettivi per le emissioni specifiche.

(7)

La Commissione ha verificato le correzioni notificate dai costruttori e le relative giustificazioni espresse tramite i codici di errore specificati all’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1014/2010, e l’insieme di dati è stato corretto di conseguenza.

(8)

Per quanto riguarda i dati notificati dai costruttori con il codice di errore B, di cui all’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1014/2010, è necessario tenere in considerazione che i costruttori non possono verificare o correggere debitamente tali dati a causa di parametri di identificazione assenti o errati. Pertanto è opportuno che per tali dati si applichi un margine di errore all’emissione di CO2 e ai valori sulla massa.

(9)

Occorre che il margine di errore corrisponda alla differenza tra lo scostamento dall’obiettivo per le emissioni specifiche (espresso come emissioni medie sottratte dagli obiettivi per le emissioni specifiche) calcolato tenendo conto delle immatricolazioni che non possono essere verificate dai costruttori e lo scostamento rispetto all’obiettivo per le emissioni specifiche calcolato non tenendone conto. Indipendentemente dal fatto che si tratti di una differenza positiva o negativa, il margine di errore dovrebbe sempre ridurre lo scostamento dall’obiettivo del costruttore.

(10)

Conformemente all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 443/2009, un costruttore deve essere considerato adempiente al proprio obiettivo per le emissioni specifiche di cui all’articolo 4 dello stesso regolamento quando le emissioni medie indicate nella presente decisione sono inferiori rispetto all’obiettivo per le emissioni specifiche, risultando quindi in uno scostamento negativo dall’obiettivo. Se le emissioni medie superano l’obiettivo per le emissioni specifiche, al costruttore deve essere imposto il versamento di un’indennità per le emissioni in eccesso in conformità con l’articolo 9 del regolamento (CE) n. 443/2009, a meno che il costruttore in questione benefici di una deroga rispetto a tale obiettivo o sia membro di un raggruppamento, a norma dell’articolo 7 di tale regolamento, e il raggruppamento soddisfi l’obiettivo per le emissioni specifiche.

(11)

Occorre confermare di conseguenza le emissioni specifiche medie di CO2 delle autovetture nuove immatricolate nel 2012, gli obiettivi di emissioni specifiche e la differenza tra questi due valori,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I seguenti valori specificati nell’allegato sono confermati per ogni costruttore di autovetture e per ogni raggruppamento di costruttori per quanto riguarda l’anno civile 2012:

a)

l’obiettivo per le emissioni specifiche;

b)

le emissioni specifiche di CO2 se del caso corrette in base al margine di errore rilevante;

c)

la differenza tra i valori di cui alle lettere a) e b);

d)

le emissioni specifiche medie di CO2 per tutte le nuove autovetture nell’Unione;

e)

la massa media per tutte le nuove autovetture nell’Unione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 140 del 5.6.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 1014/2010 della Commissione, del 10 novembre 2010, relativo al monitoraggio e alla comunicazione dei dati relativi all’immatricolazione delle autovetture nuove ai sensi del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 293 dell’11.11.2010, pag. 15).


ALLEGATO

Tabella 1

Valori relativi alla prestazione dei costruttori confermati a norma dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 443/2009

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Nome del costruttore

Raggruppamenti e deroghe

Numero di immatricolazioni

MEDIA di CO2 (65 %) corretta

Obiettivo per le emissioni specifiche

Scostamento dall’obiettivo

Scostamento dall’obiettivo corretto

Massa media

MEDIA di CO2 (100 %)

ALPINA BURKARD BOVENSIEPEN GmbH E CO., KG

 

459

156,768

152,125

4,643

4,643

1 856,13

183,037

ARTEGA AUTOMOBIL GmbH E CO., KG

 

4

223,000

126,024

96,976

96,976

1 285,00

223,000

ASTON MARTIN LAGONDA LTD

D

1 549

296,355

320,000

–23,645

–23,645

1 774,48

321,944

AUDI AG

P12

657 068

122,411

139,473

–17,062

–17,110

1 579,29

137,786

AUDI HUNGARIA MOTOR KFT

P12

11 241

137,324

133,613

3,711

3,573

1 451,07

149,057

AUTOMOBILES CITROEN

 

654 993

108,718

129,703

–20,985

–20,985

1 365,51

122,566

AUTOMOBILES PEUGEOT

 

773 864

107,648

130,413

–22,765

–22,765

1 381,03

121,489

AVTOVAZ JSC

P8

2 298

207,903

125,748

82,155

82,155

1 278,96

213,899

BENTLEY MOTORS LTD

P12

1 992

310,230

181,440

128,790

128,790

2 497,60

338,040

BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG

P1

762 027

123,643

138,696

–15,053

–15,111

1 562,28

137,515

BMW M GmbH

P1

6 375

231,079

151,103

79,976

78,034

1 833,77

247,941

BUGATTI AUTOMOBILES S.A.S

P12

2

539,000

156,689

382,311

382,311

1 956,00

539,000

CATERHAM CARS LIMITED

D

139

174,178

210,000

–35,822

–35,822

704,32

188,921

CECOMP S.P.A.

 

1 001

0,000

123,282

– 123,282

– 123,282

1 225,00

0,000

CHEVROLET ITALIA SpA

P5

4 948

110,000

114,681

–4,681

–4,681

1 036,80

110,284

CHRYSLER GROUP LLC

P3

57 034

177,442

159,650

17,792

17,295

2 020,79

192,882

CNG-TECHNIK GmbH

P4

75

113,938

118,091

–4,153

–4,153

1 111,40

113,960

AUTOMOBILE DACIA SA

P8

232 256

125,132

126,664

–1,532

–1,534

1 299,01

136,899

DAIHATSU MOTOR CO LTD

P11

3 397

131,952

120,887

11,065

11,065

1 172,58

148,590

DAIMLER AG

P2

631 475

123,873

139,576

–15,703

–15,716

1 581,53

142,842

DONGFENG MOTOR CORPORATION

 

2

184,000

118,758

65,242

65,242

1 126,00

187,000

DR MOTOR COMPANY SRL

 

645

126,489

122,520

3,969

3,969

1 208,33

141,574

FERRARI S.P.A

D

2 330

298,539

303,000

–4,461

–4,461

1 733,67

316,739

FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A

P3

686 449

109,841

118,886

–9,045

–9,171

1 128,80

117,233

FISKER AUTOMOTIVE INC

 

166

53,000

181,778

– 128,778

– 128,778

2 505,00

53,000

FORD-WERKE GmbH

P4

917 725

116,480

127,832

–11,352

–11,359

1 324,57

128,685

FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD

ND

29 381

150,266

164,616

–14,350

–14,350

1 561,77

160,599

GENERAL MOTORS COMPANY

P5

2 673

130,061

154,444

–24,383

–24,383

1 906,87

253,869

GM ITALIA SRL

P5

2

119,000

123,968

–4,968

–4,968

1 240,00

119,000

GM KOREA COMPANY

P5

161 153

124,248

131,444

–7,196

–7,196

1 403,59

141,050

GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED

D

309

168,000

195,000

–27,000

–27,000

1 184,23

169,049

HONDA AUTOMOBILE CHINA CO., LTD

P6

17 668

123,408

119,912

3,496

3,496

1 151,26

124,855

HONDA MOTOR CO., LTD

P6

71 717

121,571

130,995

–9,424

–9,424

1 393,77

138,965

HONDA TURKIYE AS

P6

2 207

154,787

128,725

26,062

26,062

1 344,10

157,874

HONDA OF THE UK MANUFACTURING LTD

P6

40 779

139,093

136,324

2,769

2,769

1 510,38

156,169

HYUNDAI MOTOR COMPANY

 

416 987

118,808

128,266

–9,458

–9,458

1 334,05

132,203

IVECO S.P.A

P3

6

143,333

224,310

–80,977

–80,977

3 435,67

146,667

JAGUAR

ND P10

22 621

150,844

178,025

–27,181

–27,409

1 910,74

168,970

JIANGLING MOTOR HOLDING CO., LTD

 

39

144,480

130,348

14,132

14,132

1 379,62

147,897

KIA MOTORS CORPORATION

 

329 474

114,489

127,175

–12,686

–12,686

1 310,18

129,464

KTM-SPORTMOTORCYCLE AG

D

18

180,000

200,000

–20,000

–20,000

875,00

183,000

AUTOMOBILI LAMBORGHINI S.P.A

P12

413

343,683

144,315

199,368

199,021

1 685,23

364,295

LAND ROVER

ND P10

98 731

167,445

178,025

–10,580

–10,583

2 123,81

190,922

LOTUS CARS LIMITED

D

335

163,447

280,000

– 116,553

– 116,553

1 181,82

185,857

MAGYAR SUZUKI CORPORATION LTD

P9

84 045

118,669

120,317

–1,648

–1,654

1 160,12

128,118

MAHINDRA & MAHINDRA LTD

D

64

179,000

205,000

–26,000

–26,000

1 915,08

182,234

MARUTI SUZUKI INDIA LTD

P9

21 574

101,217

109,891

–8,674

–8,674

931,97

102,884

MASERATI S.P.A

P3

883

343,492

158,286

185,206

184,578

1 990,95

351,072

MAZDA MOTOR CORPORATION

 

113 565

128,793

129,494

–0,701

–0,701

1 360,93

141,779

MCLAREN AUTOMOTIVE LIMITED

D

335

279,000

285,000

–6,000

–6,000

1 511,50

279,475

MERCEDES-AMG GmbH

P2

2 939

177,053

151,465

25,588

25,305

1 841,70

222,641

MG MOTOR UK LIMITED

D

755

176,147

184,000

–7,853

–7,853

1 585,69

178,914

MIA ELECTRIC S.A.S

 

494

0,000

107,916

– 107,916

– 107,916

888,76

0,000

MICRO-VETT S.P.A

 

5

0,000

130,091

– 130,091

– 130,091

1 374,00

0,000

MITSUBISHI MOTORS CORPORATION MMC

P7

48 688

126,281

140,924

–14,643

–15,397

1 611,04

151,332

MITSUBISHI MOTORS EUROPE BV MME

P7

18 604

117,601

118,511

–0,910

–0,981

1 120,59

126,014

MITSUBISHI MOTORS THAILAND CO LTD MMTH

P7

15

97,778

123,575

–25,797

–26,331

1 231,40

125,667

MORGAN MOTOR CO LTD

D

398

156,050

180,000

–23,950

–23,950

1 120,11

184,078

NISSAN INTERNATIONAL SA

 

423 818

122,253

131,177

–8,924

–8,924

1 397,75

137,341

OMCI SRL

 

21

148,000

116,656

31,344

31,344

1 080,00

156,667

ADAM OPEL AG

P5

814 229

119,708

133,821

–14,113

–14,114

1 455,62

133,002

PERODUA MANUFACTURING SDN BHD

 

372

136,934

113,647

23,287

23,287

1 014,16

140,785

DR ING HCF PORSCHE AG

P12

42 299

187,954

152,535

35,419

35,419

1 865,10

205,379

PERUSAHAAN OTOMOBIL NASIONAL SDN BHD

D

206

146,511

185,000

–38,489

–38,489

1 311,58

154,942

QUATTRO GmbH

P12

3 904

219,136

147,404

71,732

70,977

1 752,84

243,966

RADICAL MOTORSPORT LTD

 

6

229,000

106,145

122,855

122,855

850,00

229,000

RENAULT S.A.S

P8

800 674

105,396

126,744

–21,348

–21,353

1 300,76

120,796

ROLLS-ROYCE MOTOR CARS LTD

P1

417

317,376

181,976

135,400

135,377

2 509,34

329,930

SAAB AUTOMOBILE AB

 

1 297

151,696

144,382

7,314

7,314

1 686,71

170,266

SEAT SA

P12

252 173

114,757

127,124

–12,367

–12,521

1 309,07

127,191

SECMA S.A.S

 

40

131,000

97,370

33,630

33,630

658,00

131,000

SHIJIAZHUANG SHUANGHUAN AUTOMOBILE COMPANY

 

10

269,667

154,130

115,537

115,537

1 900,00

269,800

SKODA AUTO AS

P12

460 603

120,028

126,655

–6,627

–7,026

1 298,81

132,247

SPYKER AUTOMOBIELEN BV

D

2

340,000

340,000

0,000

0,000

1 730,00

340,000

SSANGYONG MOTOR COMPANY

D

4 967

167,641

180,000

–12,359

–12,359

1 812,62

186,532

SUZUKI MOTOR CORPORATION

P9

46 255

131,108

124,115

6,993

6,891

1 243,22

148,213

TATA MOTORS LIMITED

ND P10

592

134,367

178,025

–43,658

–43,658

1 336,03

141,978

TESLA MOTORS LTD

 

159

0,000

128,309

– 128,309

– 128,309

1 335,00

0,000

THINK

 

52

0,000

118,360

– 118,360

– 118,360

1 117,29

0,000

TOYOTA MOTOR EUROPE NV SA

P11

515 028

103,613

127,912

–24,299

–24,371

1 326,30

121,862

VEHICULES ELECTRIQUES PININFARINA-BOLLORE S.A.S.

 

542

0,000

123,282

– 123,282

– 123,282

1 225,00

0,000

VOLKSWAGEN AG

P12

1 535 755

119,343

131,203

–11,860

–11,952

1 398,32

132,965

VOLVO CAR CORPORATION

 

204 539

121,944

144,736

–22,792

–22,792

1 694,44

142,116

WIESMANN GmbH

D

53

284,294

274,000

10,294

10,294

1 490,38

289,566

ZHEJIANG ZOTYE AUTOMOBILE MANUFACTURING CO., LTD

 

2

0,000

128,172

– 128,172

– 128,172

1 332,00

75,000


Tabella 2

Valori relativi alla prestazione dei raggruppamenti di costruttori confermati a norma dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 443/2009

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Denominazione del raggruppamento

Raggruppamento

Numero di immatricolazioni

MEDIA di CO2 (65 %) corretta

Obiettivo per le emissioni specifiche

Scostamento dall’obiettivo

Scostamento dall’obiettivo corretto

Massa media

MEDIA di CO2 (100 %)

BMW GROUP

P1

768 819

123,824

138,822

–14,998

–15,052

1 565,05

138,535

DAIMLER AG

P2

634 414

123,949

139,630

–15,681

–15,694

1 582,73

143,212

FIAT GROUP AUTOMOBILES SpA

P3

744 372

110,597

122,056

–11,459

–11,468

1 198,18

123,307

FORD-WERKE GmbH

P4

917 800

116,479

127,832

–11,353

–11,361

1 324,55

128,684

GENERAL MOTORS

P5

983 005

119,853

133,391

–13,538

–13,539

1 446,21

134,536

HONDA MOTOR EUROPE LTD

P6

132 371

125,014

131,120

–6,106

–6,106

1 396,5

142,697

MITSUBISHI MOTORS

P7

67 307

122,126

134,725

–12,599

–13,121

1 475,39

144,328

POOL RENAULT

P8

1 035 228

109,427

126,724

–17,297

–17,301

1 300,32

124,615

SUZUKI

P9

151 874

115,511

119,993

–4,482

–4,498

1 153,02

130,654

TATA MOTORS LTD, JAGUAR CARS LTD, LAND ROVER

P10

121 944

162,825

178,025

–15,200

–15,307

2 080,46

186,612

TOYOTA -DAIHATSU GROUP

P11

518 425

103,694

127,865

–24,171

–24,239

1 325,29

122,037

VW GROUP PC

P12

2 965 450

120,108

132,353

–12,245

–12,508

1 423,48

134,841

Note esplicative per le tabelle 1 e 2

Colonna A

Tabella 1: «Nome del costruttore» è il nome del costruttore notificato alla Commissione dallo stesso costruttore o, in assenza di tale notifica, il nome registrato presso l’autorità di immatricolazione dello Stato membro.

Tabella 2: «Nome del raggruppamento di costruttori» è il nome del raggruppamento dichiarato dal responsabile del raggruppamento.

Colonna B

«D» significa che è stata concessa una deroga relativa a un piccolo costruttore in conformità all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 443/2009, con effetto a partire dal 2012;

«ND» significa che è stata concessa una deroga relativa a un costruttore di nicchia in conformità all’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 443/2009, con effetto a partire dal 2012;

«P» significa che il costruttore è membro di un raggruppamento (che figura nella tabella 2) costituito in conformità all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 443/2009 e che l’accordo stipulato per il raggruppamento è valido per l’anno civile 2012.

Colonna C

«Numero di immatricolazioni» è il numero complessivo di autovetture nuove immatricolate dagli Stati membri in un anno civile, escluse le immatricolazioni relative a dati per cui mancano i valori relativi alla massa e/o al CO2 e i dati non riconosciuti dal costruttore (cui è stato attribuito il codice di errore C nella notifica degli errori, conformemente alle disposizioni dell’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1014/2010). Il numero di immatricolazioni notificate dagli Stati membri non può essere modificato per nessun’altra ragione.

Colonna D

«MEDIA di CO2 (65 %) corretta» sono le emissioni specifiche medie di CO2 calcolate sulla base del 65 % delle autovetture che emettono le emissioni più basse in conformità dell’articolo 4, secondo comma, primo trattino, del regolamento (CE) n. 443/2009 e del punto 4 della comunicazione della Commissione COM(2010) 657 definitivo. Ove pertinente, le emissioni specifiche medie sono state corrette al fine di tenere conto delle correzioni notificate alla Commissione dal costruttore interessato. I dati usati per il calcolo comprendono i dati che contengono un valore valido relativo alla massa e alle emissioni di CO2.

Colonna E

«Obiettivo per le emissioni speciali» è l’obiettivo per le emissioni calcolato in base alla massa media di tutte le autovetture attribuite a un costruttore applicando la formula indicata all’allegato I del regolamento (CE) n. 443/2009.

Colonna F

«Scostamento dall’obiettivo» è la differenza tra le emissioni specifiche medie che figurano nella colonna D e gli obiettivi per le emissioni specifiche riportati nella colonna E. Laddove il valore nella colonna F è positivo, significa che le emissioni specifiche medie sono superiori all’obiettivo per le emissioni specifiche.

Colonna G

«Scostamento dall’obiettivo corretto» significa che laddove i valori nella colonna G differiscono da quelli nella colonna F, i valori in tale colonna sono stati corretti al fine di tenere conto di un margine di errore. Il margine di errore si applica solo se il costruttore ha notificato i dati alla Commissione attribuendo loro il codice di errore B conformemente a quanto stabilito nell’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1014/2010. Il margine di errore è calcolato secondo la formula seguente:

Formula

AC1= le emissioni specifiche medie di CO2, inclusi i veicoli non identificabili (come indicato alla colonna D);

TG1= l’obiettivo per le emissioni specifiche, inclusi i veicoli non identificabili (come indicato alla colonna E);

AC2= le emissioni specifiche medie di CO2, esclusi i veicoli non identificabili;

TG2= l’obiettivo per le emissioni specifiche, esclusi i veicoli non identificabili.

Colonna I

«MEDIA di CO2 (100 %)», sono le emissioni specifiche medie di CO2 calcolate sulla base del 100 % delle autovetture attribuite al costruttore. Ove pertinente, le emissioni specifiche medie sono state corrette al fine di tenere conto delle correzioni notificate alla Commissione dal costruttore interessato. I dati usati per il calcolo comprendono i dati che contengono un valore valido relativo alla massa e alle emissioni di CO2 ma non tengono conto dei supercrediti di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 443/2009.


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