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Document 32013D0518

2013/518/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 21 ottobre 2013 , che modifica l’allegato E, parte 1, della direttiva 92/65/CEE del Consiglio relativamente al modello di certificato sanitario per animali provenienti da aziende [notificata con il numero C(2013) 6719] Testo rilevante ai fini del SEE

OJ L 281, 23.10.2013, p. 14–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. impl. da 32016R0429

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/518/oj

23.10.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 281/14


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 ottobre 2013

che modifica l’allegato E, parte 1, della direttiva 92/65/CEE del Consiglio relativamente al modello di certificato sanitario per animali provenienti da aziende

[notificata con il numero C(2013) 6719]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2013/518/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all’allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (1), in particolare l’articolo 22, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 10 della direttiva 92/65/CEE stabilisce le norme di polizia sanitaria che devono essere rispettate affinché cani, gatti e furetti possano essere oggetto di scambi nell’Unione. Il suddetto articolo dispone, tra l’altro, che tali animali devono soddisfare le condizioni di cui all’articolo 6 e, se del caso, all’articolo 7 del regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003 (2).

(2)

L’articolo 6 del regolamento (UE) n. 576/2013 dispone, tra l’altro, che tali animali devono essere accompagnati da un documento di identificazione rilasciato nel formato di un passaporto conforme al modello che deve essere adottato dalla Commissione. Il modello per tale passaporto figura nell’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 della Commissione, del 28 giugno 2013, relativo ai modelli dei documenti di identificazione per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti, alla definizione di elenchi di territori e paesi terzi e ai requisiti relativi al formato, all’aspetto e alle lingue delle dichiarazioni attestanti il rispetto di determinate condizioni di cui al regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(3)

L’articolo 7 del regolamento (UE) n. 576/2013 prevede che gli Stati membri possono autorizzare, a determinate condizioni, i movimenti a carattere non commerciale nel proprio territorio da altri Stati membri di cani, gatti e furetti giovani non vaccinati contro la rabbia, oppure vaccinati ma non ancora immunizzati contro tale malattia. Quando autorizzano tali movimenti, gli Stati membri devono informarne il pubblico tramite pagine Internet, per accedere alle quali la Commissione fornisce, sul proprio sito web, un link che può essere utilizzato per fini commerciali.

(4)

L’articolo 10 della direttiva 92/65/CEE dispone inoltre che i cani, i gatti e i furetti devono essere muniti di un certificato sanitario conforme al modello previsto all’allegato E, parte 1, di detta direttiva.

(5)

In seguito all’abrogazione del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio (4), a opera del regolamento (UE) n. 576/2013, risulta necessario modificare il modello di tale certificato sanitario al fine di sostituire i riferimenti al regolamento (CE) n. 998/2003 con riferimenti al regolamento (UE) n. 576/2013.

(6)

Il certificato sanitario figurante nell’allegato E, parte 1, della direttiva 92/65/CEE tiene in considerazione quanto disposto dal regolamento (UE) n. 388/2010 della Commissione, del 6 maggio 2010, recante disposizioni d’applicazione del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il numero massimo di animali da compagnia di determinate specie che possono essere oggetto di movimenti a carattere non commerciale (5); a norma di quest’ultimo regolamento, i requisiti e i controlli stabiliti dalla direttiva 92/65/CEE vanno applicati ai movimenti di animali da compagnia in numero superiore a cinque quando tali animali sono introdotti in uno Stato membro in provenienza da un altro Stato membro o da uno dei paesi terzi di cui all’allegato II, parte B, sezione 2, del regolamento (CE) n. 998/2003.

(7)

Le norme stabilite dal regolamento (UE) n. 388/2010 sono state riesaminate e inserite nel regolamento (UE) n. 576/2013. Risulta pertanto necessario cancellare i riferimenti al regolamento (UE) n. 388/2010 dal modello di certificato sanitario figurante all’allegato E, parte 1, della direttiva 92/65/CEE.

(8)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 92/65/CEE.

(9)

Al fine di evitare perturbazioni degli scambi commerciali, l’impiego di certificati sanitari rilasciati conformemente all’allegato E, parte 1, della direttiva 92/65/CEE anteriormente alla data di applicazione della presente direttiva va autorizzato per un periodo transitorio nel rispetto di determinate condizioni.

(10)

Occorre che la presente decisione si applichi a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (UE) n. 576/2013.

(11)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato E, parte 1, della direttiva 92/65/CEE è sostituito dall’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Per un periodo transitorio avente termine il 29 aprile 2015, gli Stati membri possono autorizzare gli scambi di cani, gatti e furetti provenienti da aziende se muniti di un certificato sanitario rilasciato entro il 28 dicembre 2014 conformemente al modello figurante nell’allegato E, parte 1, della direttiva 92/65/CEE nella versione anteriore alle modifiche introdotte dalla presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione si applica a decorrere dal 29 dicembre 2014.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2013

Per la Commissione

Tonio BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.

(2)  GU L 178 del 28.6.2013, pag. 1.

(3)  GU L 178 del 28.6.2013, pag. 109.

(4)  GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1.

(5)  GU L 114 del 7.5.2010, pag. 3.


ALLEGATO

«Parte 1 –   Certificato sanitario per gli scambi di animali provenienti da aziende (ungulati, volatili vaccinati contro l’influenza aviaria, lagomorfi, cani, gatti e furetti) 92/65 EI

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