Document 32013D0505
OJ L 275, 16.10.2013, p. 52–53 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/505/oj
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16.10.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 275/52 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 14 ottobre 2013
che autorizza la misura provvisoria adottata dalla Repubblica francese a norma dell’articolo 129 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per limitare l’uso di sali di ammonio nei materiali isolanti in ovatta di cellulosa
[notificata con il numero C(2013) 6658]
(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2013/505/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (1), in particolare l’articolo 129, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 14 agosto 2013 la Repubblica francese ha informato la Commissione, l’Agenzia europea per le sostanze chimiche («l’Agenzia») e gli altri Stati membri, conformemente all’articolo 129, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006 (clausola di salvaguardia) di avere fondati motivi di ritenere indispensabile un’azione urgente per proteggere la popolazione dall’esposizione all’ammoniaca rilasciata dai sali di ammonio nei materiali isolanti in ovatta di cellulosa utilizzati in edilizia. Il 21 giugno 2013 la Repubblica francese ha adottato una misura provvisoria, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese del 3 luglio 2013. |
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(2) |
L’ordinanza del 21 giugno 2013 relativa al divieto di immissione sul mercato, importazione, vendita, distribuzione e fabbricazione di materiali isolanti in ovatta di cellulosa con sali di ammonio coadiuvanti («l’ordinanza») vieta l’immissione sul mercato, l’importazione, il possesso a fini di vendita o distribuzione, la vendita o la distribuzione e la fabbricazione di materiali isolanti in ovatta di cellulosa contenenti sali di ammonio come additivi. Tali prodotti devono inoltre essere ritirati dal mercato in Francia a spese della persona responsabile della loro prima immissione sul mercato. |
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(3) |
Il progetto di ordinanza è stato presentato in primo luogo alla Commissione conformemente alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2). A norma dell’articolo 9, paragrafo 7, della medesima direttiva, la Francia ha dichiarato che l’ordinanza era urgente e la Commissione ha espresso il parere che le motivazioni addotte dalla Francia per la richiesta di urgenza fossero soddisfacenti. |
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(4) |
Seguendo l’invito della Commissione la Francia ha presentato nuovamente l’ordinanza in conformità dell’articolo 129, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006. La Commissione ha esaminato detta ordinanza unitamente alle informazioni scientifiche e tecniche trasmesse, intraprendendo una breve consultazione sulla stessa con gli Stati membri e le parti interessate. |
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(5) |
Considerato il breve termine entro il quale la Commissione deve adottare una decisione in merito alle misure provvisorie di cui all’articolo 129, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006, occorre che tale decisione sia prevalentemente basata sulle informazioni presentate dalla Francia. |
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(6) |
Fino al settembre 2011, in Francia i materiali isolanti in ovatta di cellulosa contenevano acido borico, che agiva da ritardante di fiamma e biocida. A seguito del divieto di utilizzo dell’acido borico per usi biocidi e al fine di mantenere le proprietà ignifughe di alcuni materiali isolanti (compresa l’ovatta di cellulosa), l’industria francese ha sostituito i composti del boro con i sali di ammonio. |
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(7) |
La misura adottata dalla Francia è giustificata se si tiene conto degli incidenti registrati dai centri antiveleni nazionali (vari casi di persone intossicate dal novembre 2011) e delle denunce ricevute dall’associazione professionale dei produttori di isolanti in ovatta di cellulosa (circa 150 casi). Le autorità francesi hanno inoltre misurato la concentrazione di ammoniaca all’interno delle abitazioni per le quali erano pervenute denunce, dimostrando così che i livelli di esposizione all’ammoniaca sono superiori ai valori tossicologici di riferimento per l’esposizione sicura a lungo termine. È quindi necessario procedere alla sostituzione dei sali di ammonio. |
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(8) |
Sulla scorta delle informazioni fornite dalla Francia i sali di ammonio nei materiali isolanti in ovatta di cellulosa presentano un rischio per la salute umana che non può essere adeguatamente tenuto sotto controllo e che va necessariamente fronteggiato. In questo caso specifico, al fine di conseguire una rapida armonizzazione del mercato interno ed al contempo un elevato livello di tutela della salute umana, la misura adottata dalla Francia va ritenuta urgente come previsto dall’articolo 129, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006. |
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(9) |
Dato che la misura provvisoria adottata dalla Francia consiste in una restrizione dell’immissione sul mercato o dell’uso di una sostanza, l’articolo 129, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1907/2006 stabilisce l’avvio, da parte della Francia, di una procedura unionale di restrizione inoltrando all’Agenzia un fascicolo, a norma dell’allegato XV, entro tre mesi dalla data della presente decisione. |
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(10) |
Per tutti questi motivi occorre autorizzare l’ordinanza. |
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(11) |
Una decisione a norma dell’articolo 129, paragrafo 2, volta ad autorizzare una misura provvisoria, deve fissare un periodo di tempo definito per il rilascio di tale autorizzazione; tenuto conto del termine massimo per l’avvio della procedura unionale di restrizione di cui all’articolo 129, paragrafo 3, e in modo da poter disporre di tempo sufficiente per prendere una decisione secondo la normale procedura di restrizione in seguito alla presentazione da parte della Francia di un fascicolo a norma dell’allegato XV, senza la necessità di estendere l’autorizzazione, tale periodo di tempo dovrebbe essere di 21 mesi. |
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(12) |
La presente decisione non pregiudica in alcun modo la decisione della Commissione di cui all’articolo 73 del regolamento (CE) n. 1907/2006, se sono soddisfatte le condizioni stabilite dall’articolo 68 dello stesso regolamento. |
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(13) |
La presente decisione è conforme al parere del comitato di cui all’articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. Fatto salvo il paragrafo 2, la misura provvisoria notificata dalla Repubblica francese il 14 agosto 2013 è autorizzata per un periodo di tempo di 21 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione.
2. L’autorizzazione scadrà alla prima delle seguenti occasioni, se essa ha luogo prima della scadenza del periodo di tempo di cui al paragrafo 1:
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la data in cui diventa applicabile un adeguamento dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 secondo le modalità richieste dalla misura provvisoria autorizzata, o |
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sei mesi dopo la conclusione della procedura di restrizione stabilita dagli articoli da 69 a 73 del regolamento (CE) n. 1907/2006 senza che la Commissione proponga un progetto di restrizione. |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il 15 ottobre 2013.
Articolo 3
La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 2013
Per la Commissione
Antonio TAJANI
Vicepresidente
(1) GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.
(2) Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37).

