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Document 32013D0447

2013/447/UE: Decisione della Commissione, del 5 settembre 2013 , sul coefficiente di utilizzo della capacità standard ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 2, della decisione 2011/278/UE Testo rilevante ai fini del SEE

OJ L 240, 7.9.2013, p. 23–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/447/oj

7.9.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 240/23


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 settembre 2013

sul coefficiente di utilizzo della capacità standard ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 2, della decisione 2011/278/UE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2013/447/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 10 bis,

considerando quanto segue:

(1)

Per consentire agli Stati membri di stabilire ai sensi dell’articolo 18, paragrafi 1 e 3, della decisione 2011/278/UE della Commissione (2) i livelli di attività degli impianti nuovi entranti a norma dell’articolo 3, lettera h), della direttiva 2003/87/CE, la Commissione deve stabilire e pubblicare dei coefficienti di utilizzo della capacità standard.

(2)

Al fine di calcolare il numero di quote di emissioni a titolo gratuito da assegnare agli impianti nuovi entranti nel periodo 2013-2020, gli Stati membri sono tenuti a determinare i livelli di attività di questi impianti. In questo contesto, il coefficiente di utilizzo della capacità standard è indispensabile per stabilire il livello di attività relativo al prodotto per i prodotti per i quali è stato stabilito un parametro di riferimento nell’allegato I della decisione 2011/278/UE. Per gli impianti nuovi entranti, ad eccezione dei nuovi entranti a seguito di un ampliamento sostanziale, questo livello di attività è stabilito moltiplicando la capacità installata iniziale per la produzione del prodotto in questione, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 4, della decisione 2011/278/UE con il coefficiente di utilizzo della capacità standard. Per gli impianti che sono stati oggetto di un ampliamento o di una riduzione sostanziali, gli Stati membri sono tenuti ad utilizzare il coefficiente di utilizzo della capacità standard per stabilire il livello di attività relativo al prodotto della capacità aggiuntiva o ridotta del sottoimpianto interessato.

(3)

È opportuno che il coefficiente di utilizzo della capacità standard sia l’80-percentile dei coefficienti di utilizzo della capacità annua media di tutti gli impianti che producono il prodotto in questione. Nell’ambito della raccolta generale dei dati di base per gli impianti esistenti effettuata per la determinazione delle misure nazionali di attuazione, gli Stati membri hanno rilevato dati sulla produzione media annua per il prodotto in questione nel periodo 2005-2008. Dividendo queste cifre di produzione per la capacità installata iniziale di cui all’articolo 7, paragrafo 3, della decisione 2011/278/UE, gli Stati membri hanno determinato, su questa base, i coefficienti di utilizzo della capacità degli impianti pertinenti situati nel loro territorio. Gli Stati membri hanno trasmesso queste informazioni alla Commissione nell’ambito delle loro misure nazionali di attuazione.

(4)

Dopo aver ricevuto le misure nazionali di attuazione da parte di tutti gli Stati membri e tenendo conto delle misure nazionali di attuazione dei paesi SEE-EFTA, la Commissione ha stabilito l’80 percentile dei coefficienti di utilizzo della capacità annua media di tutti gli impianti che producono un prodotto per il quale esiste un parametro di riferimento, tenendo conto della necessità di garantire condizioni neutre di concorrenza per le attività industriali svolte in impianti gestiti da un gestore unico e la produzione presso impianti esternalizzati. Il calcolo si basa sulle informazioni che la Commissione disponeva il 31 dicembre 2012.

(5)

I coefficienti di utilizzo della capacità standard per i prodotti per i quali è stato definito un parametro di riferimento sono riportati nell’allegato della presente decisione. Questi coefficienti si applicano dal 2013 al 2020 compresi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I coefficienti di utilizzo della capacità standard elencati in allegato sono utilizzati dagli Stati membri per stabilire il parametro di riferimento di prodotto di cui all’articolo 3, lettera h, della direttiva 2003/87/CE e conformemente all’articolo 18 della decisione 2011/278/UE.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il primo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 5 settembre 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 275 del, 25.10.2003, pag. 32.

(2)  Decisione 2011/278/UE della Commissione, del 27 aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 130 del 17.5.2011, pag. 1).


ALLEGATO

Parametri di riferimento per i prodotti elencati nell’allegato I della decisione 2011/278/UE

Coefficiente di utilizzo della capacità standard (SCUF)

Coke

0,960

Minerale sinterizzato

0,886

Ghisa allo stato fuso (hot metal)

0,894

Anodo precotto (prebake anode)

0,928

Alluminio

0,964

Clinker di cemento grigio

0,831

Clinker di cemento bianco

0,787

Calce

0,813

Calce dolomitica

0,748

Calce dolomitica sinterizzata

0,784

Cristallo flottato

0,946

Bottiglie e flaconi di vetro incolore

0,883

Bottiglie e flaconi di vetro colorato

0,912

Prodotti in fibra di vetro a filamento continuo

0,892

Mattoni da rivestimento

0,809

Mattoni per pavimentazione

0,731

Tegole

0,836

Polvere atomizzata

0,802

Gesso

0,801

Gesso secondario essiccato

0,812

Pasta kraft a fibre corte

0,808

Pasta kraft a fibre lunghe

0,823

Pasta al bisolfito, pasta termomeccanica e meccanica

0,862

Pasta di carta recuperata

0,887

Carta da giornale

0,919

Carta fine non patinata

0,872

Carta fine patinata

0,883

Carta tissue

0,900

Testliner e fluting

0,889

Cartone non patinato

0,863

Cartone patinato

0,868

Acido nitrico

0,876

Acido adipico

0,849

Cloruro di vinile monomero (VCM)

0,842

Fenolo/acetone

0,870

S-PVC

0,873

E-PVC

0,834

Soda

0,926

Prodotti di raffineria

0,902

Acciaio al carbonio da forni elettrici ad arco (EAF)

0,798

Acciaio alto legato da EAF

0,802

Getto di ghisa

0,772

Lana minerale

0,851

Pannelli in cartongesso

0,843

Nerofumo (carbon black)

0,865

Ammoniaca

0,888

Cracking con vapore

0,872

Idrocarburi aromatici

0,902

Stirene

0,879

Idrogeno

0,902

Gas di sintesi

0,902

Ossido di etilene/glicoli etilenici

0,840


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