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Document 32013D0447
2013/447/EU: Commission Decision of 5 September 2013 on the standard capacity utilisation factor pursuant to Article 18(2) of Decision 2011/278/EU Text with EEA relevance
2013/447/UE: Decisione della Commissione, del 5 settembre 2013 , sul coefficiente di utilizzo della capacità standard ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 2, della decisione 2011/278/UE Testo rilevante ai fini del SEE
2013/447/UE: Decisione della Commissione, del 5 settembre 2013 , sul coefficiente di utilizzo della capacità standard ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 2, della decisione 2011/278/UE Testo rilevante ai fini del SEE
OJ L 240, 7.9.2013, p. 23–26
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
7.9.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 240/23 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 5 settembre 2013
sul coefficiente di utilizzo della capacità standard ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 2, della decisione 2011/278/UE
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2013/447/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 10 bis,
considerando quanto segue:
(1) |
Per consentire agli Stati membri di stabilire ai sensi dell’articolo 18, paragrafi 1 e 3, della decisione 2011/278/UE della Commissione (2) i livelli di attività degli impianti nuovi entranti a norma dell’articolo 3, lettera h), della direttiva 2003/87/CE, la Commissione deve stabilire e pubblicare dei coefficienti di utilizzo della capacità standard. |
(2) |
Al fine di calcolare il numero di quote di emissioni a titolo gratuito da assegnare agli impianti nuovi entranti nel periodo 2013-2020, gli Stati membri sono tenuti a determinare i livelli di attività di questi impianti. In questo contesto, il coefficiente di utilizzo della capacità standard è indispensabile per stabilire il livello di attività relativo al prodotto per i prodotti per i quali è stato stabilito un parametro di riferimento nell’allegato I della decisione 2011/278/UE. Per gli impianti nuovi entranti, ad eccezione dei nuovi entranti a seguito di un ampliamento sostanziale, questo livello di attività è stabilito moltiplicando la capacità installata iniziale per la produzione del prodotto in questione, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 4, della decisione 2011/278/UE con il coefficiente di utilizzo della capacità standard. Per gli impianti che sono stati oggetto di un ampliamento o di una riduzione sostanziali, gli Stati membri sono tenuti ad utilizzare il coefficiente di utilizzo della capacità standard per stabilire il livello di attività relativo al prodotto della capacità aggiuntiva o ridotta del sottoimpianto interessato. |
(3) |
È opportuno che il coefficiente di utilizzo della capacità standard sia l’80-percentile dei coefficienti di utilizzo della capacità annua media di tutti gli impianti che producono il prodotto in questione. Nell’ambito della raccolta generale dei dati di base per gli impianti esistenti effettuata per la determinazione delle misure nazionali di attuazione, gli Stati membri hanno rilevato dati sulla produzione media annua per il prodotto in questione nel periodo 2005-2008. Dividendo queste cifre di produzione per la capacità installata iniziale di cui all’articolo 7, paragrafo 3, della decisione 2011/278/UE, gli Stati membri hanno determinato, su questa base, i coefficienti di utilizzo della capacità degli impianti pertinenti situati nel loro territorio. Gli Stati membri hanno trasmesso queste informazioni alla Commissione nell’ambito delle loro misure nazionali di attuazione. |
(4) |
Dopo aver ricevuto le misure nazionali di attuazione da parte di tutti gli Stati membri e tenendo conto delle misure nazionali di attuazione dei paesi SEE-EFTA, la Commissione ha stabilito l’80 percentile dei coefficienti di utilizzo della capacità annua media di tutti gli impianti che producono un prodotto per il quale esiste un parametro di riferimento, tenendo conto della necessità di garantire condizioni neutre di concorrenza per le attività industriali svolte in impianti gestiti da un gestore unico e la produzione presso impianti esternalizzati. Il calcolo si basa sulle informazioni che la Commissione disponeva il 31 dicembre 2012. |
(5) |
I coefficienti di utilizzo della capacità standard per i prodotti per i quali è stato definito un parametro di riferimento sono riportati nell’allegato della presente decisione. Questi coefficienti si applicano dal 2013 al 2020 compresi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
I coefficienti di utilizzo della capacità standard elencati in allegato sono utilizzati dagli Stati membri per stabilire il parametro di riferimento di prodotto di cui all’articolo 3, lettera h, della direttiva 2003/87/CE e conformemente all’articolo 18 della decisione 2011/278/UE.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il primo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 5 settembre 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 275 del, 25.10.2003, pag. 32.
(2) Decisione 2011/278/UE della Commissione, del 27 aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 130 del 17.5.2011, pag. 1).
ALLEGATO
Parametri di riferimento per i prodotti elencati nell’allegato I della decisione 2011/278/UE |
Coefficiente di utilizzo della capacità standard (SCUF) |
Coke |
0,960 |
Minerale sinterizzato |
0,886 |
Ghisa allo stato fuso (hot metal) |
0,894 |
Anodo precotto (prebake anode) |
0,928 |
Alluminio |
0,964 |
Clinker di cemento grigio |
0,831 |
Clinker di cemento bianco |
0,787 |
Calce |
0,813 |
Calce dolomitica |
0,748 |
Calce dolomitica sinterizzata |
0,784 |
Cristallo flottato |
0,946 |
Bottiglie e flaconi di vetro incolore |
0,883 |
Bottiglie e flaconi di vetro colorato |
0,912 |
Prodotti in fibra di vetro a filamento continuo |
0,892 |
Mattoni da rivestimento |
0,809 |
Mattoni per pavimentazione |
0,731 |
Tegole |
0,836 |
Polvere atomizzata |
0,802 |
Gesso |
0,801 |
Gesso secondario essiccato |
0,812 |
Pasta kraft a fibre corte |
0,808 |
Pasta kraft a fibre lunghe |
0,823 |
Pasta al bisolfito, pasta termomeccanica e meccanica |
0,862 |
Pasta di carta recuperata |
0,887 |
Carta da giornale |
0,919 |
Carta fine non patinata |
0,872 |
Carta fine patinata |
0,883 |
Carta tissue |
0,900 |
Testliner e fluting |
0,889 |
Cartone non patinato |
0,863 |
Cartone patinato |
0,868 |
Acido nitrico |
0,876 |
Acido adipico |
0,849 |
Cloruro di vinile monomero (VCM) |
0,842 |
Fenolo/acetone |
0,870 |
S-PVC |
0,873 |
E-PVC |
0,834 |
Soda |
0,926 |
Prodotti di raffineria |
0,902 |
Acciaio al carbonio da forni elettrici ad arco (EAF) |
0,798 |
Acciaio alto legato da EAF |
0,802 |
Getto di ghisa |
0,772 |
Lana minerale |
0,851 |
Pannelli in cartongesso |
0,843 |
Nerofumo (carbon black) |
0,865 |
Ammoniaca |
0,888 |
Cracking con vapore |
0,872 |
Idrocarburi aromatici |
0,902 |
Stirene |
0,879 |
Idrogeno |
0,902 |
Gas di sintesi |
0,902 |
Ossido di etilene/glicoli etilenici |
0,840 |