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Document 32013D0295

2013/295/UE: Decisione della Commissione, del 17 giugno 2013 , recante modifica delle decisioni 2006/799/CE, 2007/64/CE, 2009/300/CE, 2009/543/CE, 2009/544/CE, 2009/563/CE, 2009/564/CE, 2009/567/CE, 2009/568/CE, 2009/578/CE, 2009/598/CE, 2009/607/CE, 2009/894/CE, 2009/967/CE, 2010/18/CE e 2011/331/UE al fine di prorogare la validità dei criteri ecologici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea a taluni prodotti [notificata con il numero C(2013) 3550]

OJ L 167, 19.6.2013, p. 57–59 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 028 P. 234 - 236

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 21/03/2021; abrog. impl. da 32021D0476

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/295/oj

19.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 167/57


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 giugno 2013

recante modifica delle decisioni 2006/799/CE, 2007/64/CE, 2009/300/CE, 2009/543/CE, 2009/544/CE, 2009/563/CE, 2009/564/CE, 2009/567/CE, 2009/568/CE, 2009/578/CE, 2009/598/CE, 2009/607/CE, 2009/894/CE, 2009/967/CE, 2010/18/CE e 2011/331/UE al fine di prorogare la validità dei criteri ecologici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea a taluni prodotti

[notificata con il numero C(2013) 3550]

(2013/295/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 3, lettera c),

sentito il comitato dell’Unione europea per il marchio di qualità ecologica,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2006/799/CE della Commissione, del 3 novembre 2006, che istituisce criteri ecologici aggiornati e i rispettivi requisiti di valutazione e di verifica per l’assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica agli ammendanti del suolo (2), si applica fino al 31 dicembre 2013.

(2)

La decisione 2007/64/CE della Commissione, del 15 dicembre 2006, che istituisce criteri ecologici aggiornati e i rispettivi requisiti di valutazione e di verifica per l’assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai substrati di coltivazione (3), si applica fino al 31 dicembre 2013.

(3)

La decisione 2009/300/CE della Commissione, del 12 marzo 2009, che stabilisce i criteri ecologici aggiornati per l’assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai televisori (4), si applica fino al 31 ottobre 2013.

(4)

La decisione 2009/543/CE della Commissione, del 13 agosto 2008, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai prodotti vernicianti per esterni (5), si applica fino al 30 giugno 2013.

(5)

La decisione 2009/544/CE della Commissione, del 13 agosto 2008, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai prodotti vernicianti per interni (6), si applica fino al 30 giugno 2013.

(6)

La decisione 2009/563/CE della Commissione, del 9 luglio 2009, che stabilisce criteri ecologici e i connessi criteri di valutazione e di verifica per l’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica alle calzature (7), si applica fino al 10 luglio 2013.

(7)

La decisione 2009/564/CE della Commissione, del 9 luglio 2009, che stabilisce criteri ecologici per l’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai servizi di campeggio (8), si applica fino al 10 luglio 2013.

(8)

La decisione 2009/567/CE della Commissione, del 9 luglio 2009, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai prodotti tessili (9), si applica fino al 10 luglio 2013.

(9)

La decisione 2009/568/CE della Commissione, del 9 luglio 2009, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica al tessuto-carta (10), si applica fino al 10 luglio 2013.

(10)

La decisione 2009/578/CE della Commissione, del 9 luglio 2009, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica al servizio di ricettività turistica (11), si applica fino al 10 luglio 2013.

(11)

La decisione 2009/598/CE della Commissione, del 9 luglio 2009, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai materassi da letto (12), si applica fino al 10 luglio 2013.

(12)

La decisione 2009/607/CE della Commissione, del 9 luglio 2009, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica alle coperture dure (13), si applica fino al 10 luglio 2013.

(13)

La decisione 2009/894/CE della Commissione, del 30 novembre 2009, che stabilisce criteri ecologici e i connessi criteri di valutazione e di verifica per l’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai mobili in legno (14), si applica fino al 1o dicembre 2013.

(14)

La decisione 2009/967/CE della Commissione, del 30 novembre 2009, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai rivestimenti del suolo di materie tessili (15), si applica fino al 1o dicembre 2013.

(15)

La decisione 2010/18/CE della Commissione, del 26 novembre 2009, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai rivestimenti del suolo in legno (16), si applica fino al 27 novembre 2013.

(16)

La decisione 2011/331/CE della Commissione, del 6 giugno 2011, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica alle sorgenti luminose (17), si applica fino al 6 giugno 2013.

(17)

È stata condotta una valutazione al fine di esaminare la pertinenza e l’adeguatezza degli attuali criteri ecologici nonché dei relativi requisiti di valutazione e di verifica, fissati dalle decisioni in esame. In considerazione delle diverse fasi in cui si trova il processo di riesame di dette decisioni, è opportuno prorogare i periodi di validità dei criteri ecologici che queste stabiliscono nonché dei relativi requisiti di valutazione e di verifica. Il periodo di validità dei criteri ecologici e dei relativi requisiti di valutazione e di verifica stabiliti dalle decisioni 2009/567/CE, 2009/543/CE, 2009/544/CE e 2009/598/CE va prorogato fino al 30 giugno 2014. Il periodo di validità dei criteri ecologici e dei relativi requisiti di valutazione e di verifica stabiliti dalla decisione 2009/300/CE va prorogato fino al 31 ottobre 2014. Il periodo di validità dei criteri ecologici e dei relativi requisiti di valutazione e di verifica stabiliti dalle decisioni 2006/799/CE, 2007/64/CE, 2009/894/CE e 2011/331/UE va prorogato fino al 31 dicembre 2014. Il periodo di validità dei criteri ecologici e dei relativi requisiti di valutazione e di verifica stabiliti dalle decisioni 2009/563/CE e 2009/568/CE va prorogato fino al 30 giugno 2015. Il periodo di validità dei criteri ecologici e dei relativi requisiti di valutazione e di verifica stabiliti dalle decisioni 2009/564/CE e 2009/578/CE va prorogato fino al 30 novembre 2015. Il periodo di validità dei criteri ecologici e dei relativi requisiti di valutazione e di verifica stabiliti dalle decisioni 2009/967/CE e 2010/18/CE va prorogato fino al 31 dicembre 2015 e il periodo di validità dei criteri ecologici e dei relativi requisiti di valutazione e di verifica stabiliti dalla decisione 2009/607/CE va prorogato fino al 30 novembre 2017.

(18)

Le decisioni 2006/799/CE, 2007/64/CE, 2009/300/CE, 2009/543/CE, 2009/544/CE, 2009/563/CE, 2009/564/CE, 2009/567/CE, 2009/568/CE, 2009/578/CE, 2009/598/CE, 2009/607/CE, 2009/894/CE, 2009/967/CE, 2010/18/CE e 2011/331/UE vanno pertanto modificate di conseguenza.

(19)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 16 del regolamento (CE) n. 66/2010,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’articolo 6 della decisione 2006/799/CE è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

I criteri ecologici relativi al gruppo di prodotti “ammendanti del suolo” e i rispettivi requisiti di valutazione e di verifica sono validi fino al 31 dicembre 2014.»

Articolo 2

L’articolo 5 della decisione 2007/64/CE è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

I criteri ecologici relativi al gruppo di prodotti “substrati di coltivazione” e i rispettivi requisiti di valutazione e di verifica sono validi fino al 31 dicembre 2014.»

Articolo 3

L’articolo 3 della decisione 2009/300/CE è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

I criteri ecologici relativi al gruppo di prodotti “televisori” e i rispettivi requisiti di valutazione e di verifica sono validi fino al 31 ottobre 2014.»

Articolo 4

L’articolo 3 della decisione 2009/543/CE è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

I criteri ecologici relativi al gruppo di prodotti “prodotti vernicianti per esterni” e i rispettivi requisiti di valutazione e di verifica sono validi fino al 30 giugno 2014.»

Articolo 5

L’articolo 3 della decisione 2009/544/CE è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

I criteri ecologici relativi al gruppo di prodotti “prodotti vernicianti per interni” e i rispettivi requisiti di valutazione e di verifica sono validi fino al 30 giugno 2014.»

Articolo 6

L’articolo 3 della decisione 2009/563/CE è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

I criteri ecologici relativi al gruppo di prodotti “calzature” e i rispettivi requisiti di valutazione e di verifica sono validi fino al 30 giugno 2015.»

Articolo 7

L’articolo 4 della decisione 2009/564/CE è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

I criteri ecologici relativi al gruppo di prodotti “servizio di campeggio” e i rispettivi requisiti di valutazione e di verifica sono validi fino al 30 novembre 2015.»

Articolo 8

L’articolo 3 della decisione 2009/567/CE è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

I criteri ecologici relativi al gruppo “prodotti tessili” e i rispettivi requisiti di valutazione e di verifica sono validi fino al 30 giugno 2014.»

Articolo 9

L’articolo 3 della decisione 2009/568/CE è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

I criteri ecologici relativi al gruppo di prodotti “tessuto-carta” e i rispettivi requisiti di valutazione e di verifica sono validi fino al 30 giugno 2015.»

Articolo 10

L’articolo 4 della decisione 2009/578/CE è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

I criteri ecologici relativi al gruppo “servizio di ricettività turistica” e i rispettivi requisiti di valutazione e di verifica sono validi fino al 30 novembre 2015.»

Articolo 11

L’articolo 3 della decisione 2009/598/CE è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

I criteri ecologici relativi al gruppo di prodotti “materassi da letto” e i rispettivi requisiti di valutazione e di verifica sono validi fino al 30 giugno 2014.»

Articolo 12

L’articolo 3 della decisione 2009/607/CE è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

I criteri ecologici relativi al gruppo di prodotti “coperture dure” e i rispettivi requisiti di valutazione e di verifica sono validi fino al 30 novembre 2017.»

Articolo 13

L’articolo 3 della decisione 2009/894/CE è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

I criteri ecologici relativi al gruppo di prodotti “mobili in legno” e i rispettivi requisiti di valutazione e di verifica sono validi fino al 31 dicembre 2014.»

Articolo 14

L’articolo 3 della decisione 2009/967/CE è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

I criteri ecologici relativi al gruppo di prodotti “rivestimenti del suolo di materie tessili” e i rispettivi requisiti di valutazione e di verifica sono validi fino al 31 dicembre 2015.»

Articolo 15

L’articolo 3 della decisione 2010/18/CE è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

I criteri ecologici relativi al gruppo di prodotti “coperture del suolo in legno” e i rispettivi requisiti di valutazione e di verifica sono validi fino al 31 dicembre 2015.»

Articolo 16

L’articolo 3 della decisione 2011/331/UE è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

I criteri ecologici relativi al gruppo di prodotti “sorgenti luminose” e i rispettivi requisiti di valutazione e di verifica sono validi fino al 31 dicembre 2014.»

Articolo 17

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2013

Per la Commissione

Janez POTOČNIK

Membro della Commissione


(1)  GU L 27 del 30.1.2010, pag. 1.

(2)  GU L 325 del 24.11.2006, pag. 28.

(3)  GU L 32 del 6.2.2007, pag. 137.

(4)  GU L 82 del 28.3.2009, pag. 3.

(5)  GU L 181 del 14.7.2009, pag. 27.

(6)  GU L 181 del 14.7.2009, pag. 39.

(7)  GU L 196 del 28.7.2009, pag. 27.

(8)  GU L 196 del 28.7.2009, pag. 36.

(9)  GU L 197 del 29.7.2009, pag. 70.

(10)  GU L 197 del 29.7.2009, pag. 87.

(11)  GU L 198 del 30.7.2009, pag. 57.

(12)  GU L 203 del 5.8.2009, pag. 65.

(13)  GU L 208 del 12.8.2009, pag. 21.

(14)  GU L 320 del 5.12.2009, pag. 23.

(15)  GU L 332 del 17.12.2009, pag. 1.

(16)  GU L 8 del 13.1.2010, pag. 32.

(17)  GU L 148 del 7.6.2011, pag. 13.


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