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Document 32012R1067
Council Regulation (EU) No 1067/2012 of 14 November 2012 amending Regulation (EU) No 267/2012 concerning restrictive measures against Iran
Regolamento (UE) n. 1067/2012 del Consiglio, del 14 novembre 2012 , che modifica il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran
Regolamento (UE) n. 1067/2012 del Consiglio, del 14 novembre 2012 , che modifica il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran
OJ L 318, 15.11.2012, p. 1–2
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 013 P. 255 - 256
In force
15.11.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 318/1 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1067/2012 DEL CONSIGLIO
del 14 novembre 2012
che modifica il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,
vista la decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (1),
vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio (2) attua le misure di cui alla decisione 2010/413/PESC. Il regolamento dispone, tra l’altro, il congelamento di tutti i fondi e di tutte le risorse economiche appartenenti o posseduti, detenuti o controllati dalle persone, entità o organismi di cui ai suoi allegati VIII e IX. |
(2) |
La decisione 2012/635/PESC del Consiglio (3) prevede una deroga alle misure restrittive per tutelare la sicurezza energetica dell’Unione. |
(3) |
Poiché tale deroga rientra nell’ambito di applicazione del trattato, la sua attuazione richiede un’azione normativa a livello dell’Unione. |
(4) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 267/2012. |
(5) |
Al fine di garantire l’efficacia delle misure previste nel presente regolamento, esso dovrebbe entrare in vigore il giorno della pubblicazione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nel regolamento (UE) n. 267/2012 è inserito il seguente articolo:
«Articolo 28 bis
I divieti di cui all’articolo 23, paragrafi 2 e 3, non si applicano agli atti e alle transazioni compiuti con riguardo alle entità elencate nell’allegato IX:
a) |
che sono titolari di diritti derivati da una concessione originaria prima del 27 ottobre 2010, da parte di un governo sovrano diverso dall’Iran, di un accordo di produzione condivisa di cui all’articolo 39, nella misura in cui tali atti e transazioni riguardino la partecipazione di tali entità a detto accordo; |
b) |
nella misura necessaria all’esecuzione, fino al 31 dicembre 2014, degli obblighi derivanti da contratti di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettera b), a condizione che tali atti e transazioni siano stati preventivamente autorizzati, caso per caso, dall’autorità competente in questione e che lo Stato membro interessato abbia informato gli altri Stati membri e la Commissione della sua intenzione di concedere un’autorizzazione.» |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 2012
Per il Consiglio
Il presidente
A. D. MAVROYIANNIS
(1) GU L 195 del 27.7.2010, pag. 39.
(2) GU L 88 del 24.3.2012, pag. 1.
(3) GU L 282 del 16.10.2012, pag. 58.