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Document 32012R1016

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1016/2012 del Consiglio, del 6 novembre 2012 , che attua il regolamento (UE) n. 267/2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran

OJ L 307, 7.11.2012, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 013 P. 253 - 254

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/1016/oj

7.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 307/5


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1016/2012 DEL CONSIGLIO

del 6 novembre 2012

che attua il regolamento (UE) n. 267/2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (1), in particolare l’articolo 46, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il 23 marzo 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 267/2012.

(2)

In conformità della decisione 2012/687/PESC del Consiglio, del 6 novembre 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (2), un’altra entità dovrebbe essere inserita nell’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi soggetti a misure restrittive riportato nell’allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’entità di cui all’allegato del presente regolamento è aggiunta alla parte I, sezione B, dell’elenco riportato nell’allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2012

Per il Consiglio

Il presidente

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  GU L 88 del 24.3.2012, pag. 1.

(2)  Cfr. pag. 82 della presente Gazzetta ufficiale.


ALLEGATO

ENTITÀ DI CUI ALL’ARTICOLO 1

B.   Entità

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

1.

National Iranian Oil Company Nederland (alias: NIOC Netherlands Representation Office)

Blaak 512, 3011 TA e Weena 333, 3013 AL Rotterdam, Paesi Bassi.

Tel. +31 (10) 225 0177, +31 (10) 225 0308.

http://www.nioc-intl.com/Offices_Rotterdam.htm.

Società controllata dalla National Iranian Oil Company (NIOC).

7.11.2012


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