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Document 32012R0945
Council Implementing Regulation (EU) No 945/2012 of 15 October 2012 implementing Regulation (EU) No 267/2012 concerning restrictive measures against Iran
Regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2012 del Consiglio, del 15 ottobre 2012 , che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran
Regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2012 del Consiglio, del 15 ottobre 2012 , che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran
OJ L 282, 16.10.2012, p. 16–22
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 014 P. 122 - 128
In force
16.10.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 282/16 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 945/2012 DEL CONSIGLIO
del 15 ottobre 2012
che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (1), in particolare l'articolo 46, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 23 marzo 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran. |
(2) |
Tenuto conto della situazione in Iran e conformemente alla decisione 2012/635/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (2), il Consiglio ritiene che altre persone ed entità dovrebbero essere inserite nell'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi soggetti a misure restrittive riportato nell'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012. È opportuno pertanto modificare il titolo della sezione I dell'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012. |
(3) |
Inoltre, è opportuno modificare la voce relativa a un'entità compresa nell'elenco riportato nell'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012, mentre talune persone ed entità dovrebbero essere cancellate da detto elenco. |
(4) |
Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della pubblicazione per garantire l’efficacia delle misure ivi contemplate, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, il 15 ottobre 2012
Per il Consiglio
Il presidente
C. ASHTON
(1) GU L 88 del 24.3.2012, pag. 1.
(2) Cfr. pag. 58 della presente Gazzetta ufficiale.
ALLEGATO
I. |
Il titolo della sezione I dell'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 è sostituito dal seguente: "Persone ed entità coinvolte in attività relative a missili nucleari o balistici e persone e entità che forniscono sostegno al governo dell'Iran" |
II. |
Le persone ed entità di seguito elencate sono aggiunte all'elenco riportato nell'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012: A. Persone
B. Entità
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III. |
La voce relativa all'entità riportata nell'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 di seguito elencata è sostituita dalla seguente: B. Entità
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IV. |
Le persone ed entità di seguito elencate sono cancellate dall'elenco riportato nell'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012.
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