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Document 32012R0486

Regolamento delegato (UE) n. 486/2012 della Commissione, del 30 marzo 2012 , che modifica il regolamento (CE) n. 809/2004 per quanto riguarda il formato e il contenuto del prospetto, del prospetto di base, della nota di sintesi e delle condizioni definitive nonché per quanto riguarda gli obblighi di informativa Testo rilevante ai fini del SEE

OJ L 150, 9.6.2012, p. 1–65 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 007 P. 246 - 310

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/07/2019; abrog. impl. da 32019R0980

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2012/486/oj

9.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 150/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 486/2012 DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 2012

che modifica il regolamento (CE) n. 809/2004 per quanto riguarda il formato e il contenuto del prospetto, del prospetto di base, della nota di sintesi e delle condizioni definitive nonché per quanto riguarda gli obblighi di informativa

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 5 e l’articolo 7, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni contenute nei prospetti, il modello dei prospetti, l’inclusione delle informazioni mediante riferimento, la pubblicazione dei prospetti e la diffusione di messaggi pubblicitari (2) specifica le informazioni da includere nel prospetto, per i diversi tipi di strumenti finanziari, al fine di conformarsi all’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2003/71/CE.

(2)

A seguito della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE (3), l’obbligo per l’emittente di fornire annualmente un documento che contenga o faccia riferimento a tutte le informazioni pubblicate nei 12 mesi precedenti la pubblicazione del prospetto come previsto all’articolo 10 della direttiva 2003/71/CE è stato soppresso dalla direttiva 2010/73/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica delle direttive 2003/71/CE relativa al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e 2004/109/CE sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato (4). Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 809/2004.

(3)

La soglia relativa all’obbligo di pubblicare un prospetto di cui all’articolo 3 della direttiva 2003/71/CE è stata innalzata da 50 000 a 100 000 EUR dalla direttiva 2010/73/UE. Occorre pertanto modificare di conseguenza anche il regolamento (CE) n. 809/2004.

(4)

La direttiva 2010/73/UE ha introdotto nuove disposizioni al fine di rafforzare la tutela degli investitori, ridurre gli oneri amministrativi per le società che raccolgono capitali sui mercati mobiliari nell’Unione e aumentare l’efficienza del regime del prospetto; è pertanto necessario modificare il regolamento (CE) n. 809/2004 in relazione al formato delle condizioni definitive, al prospetto di base, al formato della nota di sintesi del prospetto, e al contenuto dettagliato e alla presentazione specifica delle informazioni chiave da includere nella nota di sintesi.

(5)

Per evitare che le condizioni definitive di un prospetto di base contengano informazioni che debbono essere approvate dalle autorità competenti, è opportuno che il prospetto di base contenga tutte le informazioni di cui l’emittente disponeva al momento della redazione del prospetto.

(6)

Occorre prevedere che il prospetto di base possa contenere opzioni in relazione a tutte le informazioni richieste dagli schemi e dai moduli della nota informativa degli strumenti finanziari pertinenti. È opportuno che le condizioni definitive indichino poi quali di tali opzioni siano applicabili alla singola emissione, facendo riferimento alle sezioni pertinenti del prospetto di base o riproducendo tali informazioni. È opportuno consentire di includere nelle condizioni definitive talune informazioni supplementari che non riguardano la nota informativa sugli strumenti finanziari, se ritenute utili per gli investitori. È necessario che tali informazioni supplementari siano specificate nel presente regolamento.

(7)

Le condizioni definitive non dovrebbero modificare o sostituire informazioni contenute nel prospetto di base poiché qualsiasi nuova informazione che possa influenzare la valutazione dell’emittente e degli strumenti finanziari da parte dell’investitore deve essere inclusa in un supplemento o in un nuovo prospetto di base soggetto a previa approvazione da parte dell’autorità competente. Ne consegue che le condizioni definitive non dovrebbero includere l’indicazione di nuove condizioni di pagamento non presenti nel prospetto di base.

(8)

È necessario che la nota di sintesi fornisca agli investitori le informazioni chiave di cui all’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2003/71/CE. A tal fine la nota di sintesi specifica per la singola emissione dovrebbe riunire le informazioni della nota di sintesi del prospetto di base che sono rilevanti solo per la singola emissione con le parti rilevanti delle condizioni definitive. La nota di sintesi della singola emissione dovrebbe essere allegata alle condizioni definitive.

(9)

Per gli strumenti finanziari connessi a un’attività sottostante o emessi a fronte di essa, il prospetto di base dovrebbe indicare tutte le informazioni relative al tipo di attività sottostante già note alla data della sua approvazione. È opportuno pertanto che siano inclusi nelle condizioni definitive solo dettagli specifici all’emissione relativi a questa attività sottostante poiché la scelta dell’attività sottostante rilevante può essere influenzata dalle condizioni del mercato.

(10)

Occorre prevedere disposizioni sul formato e sul contenuto della nota di sintesi del prospetto tali da assicurare che le informazioni equivalenti compaiano nella nota nella stessa posizione e prodotti simili possano essere facilmente comparati. Di conseguenza, quando un elemento non è applicabile a un prospetto, tale elemento dovrebbe figurare nella nota di sintesi con la menzione «non applicabile».

(11)

La nota di sintesi dovrebbe essere una parte autonoma del prospetto. Se un emittente, un offerente o una persona che chiede l’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato non è tenuto a includere una nota di sintesi in un prospetto ma intende elaborare una sezione riepilogativa nel prospetto, tale sezione non dovrebbe essere intitolata «nota di sintesi» a meno che la sezione riepilogativa non rispetti tutti gli obblighi di informativa previsti per le note di sintesi. Le note di sintesi dovrebbero essere redatte in un linguaggio chiaro, in modo da presentare le informazioni in modo facilmente accessibile.

(12)

Per migliorare l’efficienza dei mercati mobiliari dell’Unione e ridurre i costi amministrativi sostenuti dagli emittenti per la raccolta del capitale, occorre introdurre, come disposto dall’articolo 7, paragrafo 2, lettera g), della direttiva 2003/71/CE, un regime proporzionato di informativa per le offerte di azioni agli azionisti esistenti che possono sottoscrivere le azioni o vendere il diritto di sottoscrivere le azioni.

(13)

Come disposto dall’articolo 7, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2003/71/CE, un regime proporzionato di informativa dovrebbe tenere adeguatamente conto delle dimensioni degli emittenti, in particolare gli enti creditizi che emettono strumenti finanziari diversi dai titoli del capitale di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera j), della direttiva 2003/71/CE, che hanno scelto di optare per il regime della direttiva 2003/71/CE, le piccole e medie imprese e le società a capitalizzazione ridotta. Tuttavia, tali emittenti dovrebbero avere la possibilità di scegliere tra schemi con requisiti proporzionati e il regime di informativa completo.

(14)

È necessario che i regimi di informativa proporzionati tengano conto dell’esigenza di migliorare la protezione degli investitori e della quantità di informazioni già comunicate ai mercati.

(15)

I messaggi pubblicitari dovrebbero informare gli investitori quando non sia richiesto alcun prospetto a norma della direttiva 2003/71/CE, salvo che l’emittente, l’offerente o la persona che chiede l’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato scelga di pubblicare un prospetto conforme alla direttiva 2003/71/CE e al presente regolamento.

(16)

In considerazione della necessità di concedere agli investitori un periodo transitorio per adeguarsi ai nuovi obblighi introdotti dal presente regolamento, il presente regolamento dovrebbe applicarsi solo ai prospetti e ai prospetti di base che siano stati approvati da un’autorità competente alla data della sua entrata in vigore o successivamente.

(17)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 809/2004,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche al regolamento (CE) n. 809/2004

Il regolamento (CE) n. 809/2004 è modificato come segue:

1)

l’articolo 1, punto 3), è soppresso;

2)

nNell’articolo 2 è aggiunto il seguente punto 13:

«13)   “emissione di diritti di opzione”: qualsiasi emissione di diritti di prelazione obbligatori che consente la sottoscrizione di nuove azioni ed è destinata unicamente agli azionisti esistenti. Le emissioni di diritti di opzione includono anche le emissioni in cui i diritti di prelazione obbligatori sono soppressi e sostituiti da diritti quasi identici quando tali diritti rispondono alle seguenti condizioni:

a)i diritti sono offerti agli azionisti gratuitamente;b)gli azionisti hanno il diritto di acquistare nuove azioni in percentuale delle azioni possedute, oppure, nel caso di altri strumenti finanziari che conferiscono il diritto di partecipare all’emissione di azioni, in modo proporzionato ai loro diritti sulle azioni sottostanti;c)i diritti di sottoscrizione sono negoziabili e trasferibili o, in caso contrario, le azioni derivanti dai diritti sono vendute alla fine del periodo dell’offerta a beneficio degli azionisti che non hanno esercitato tali diritti;d)l’emittente è in grado, per quanto riguarda i diritti di cui alla lettera b), di imporre limiti o restrizioni o esclusioni e di stabilire le modalità che ritiene appropriate per gestire le azioni proprie e le frazioni di diritti e per assicurare il rispetto degli obblighi stabiliti per legge o da un’autorità di regolamentazione in qualsiasi paese o territorio;e)il periodo minimo durante il quale possono essere sottoscritte azioni è simile al periodo per l’esercizio dei diritti di prelazione previsti dalla legge ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 3, della direttiva 77/91/CEE del Consiglio;f)dopo la scadenza del periodo di esercizio, i diritti scadono.

3)

nel capo I, è aggiunto il seguente articolo 2 bis:

«Articolo 2 bis

Categorie di informazioni da includere nel prospetto di base e nelle condizioni definitive

1.   Le categorie indicate nell’allegato XX determinano il grado di flessibilità con cui le informazioni possono essere fornite nel prospetto di base o nelle condizioni definitive. Le categorie sono definite come segue:

a)

“categoria A” indica le informazioni pertinenti che sono incluse nel prospetto di base. Queste informazioni non possono essere lasciate in bianco e inserite successivamente nelle condizioni definitive;

b)

“categoria B” significa che il prospetto di base contiene tutti i principi generali relativi alle informazioni richieste e soltanto i dati che siano ignoti al momento dell’approvazione del prospetto di base possono essere lasciati in bianco e inseriti successivamente nelle condizioni definitive;

c)

“categoria C” significa che il prospetto di base può contenere uno spazio riservato che verrà successivamente riempito solo per le informazioni che non erano note al momento dell’approvazione del prospetto di base. Tali informazioni sono inserite nelle condizioni definitive.

2.   Qualora si applichino le condizioni di cui all’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2003/71/CE, è richiesto un supplemento.

Qualora dette condizioni non si applichino, l’emittente, l’offerente o la persona che chiede l’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato pubblica un avviso in merito.»;

4)

l’articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

Informazioni minime da includere nel prospetto

Il prospetto è redatto utilizzando uno degli schemi e dei moduli o una delle loro combinazioni di cui al presente regolamento.

Il prospetto contiene gli elementi di informazione di cui agli allegati da I a XVII, e da XX a XXIX in funzione del tipo di emittente o emissione e di strumento finanziario interessati. Fatto salvo l’articolo 4 bis, paragrafo 1, l’autorità competente non esige che un prospetto contenga elementi di informazione non inclusi negli allegati da I a XVII e da XX a XXIX.

Al fine di assicurare il rispetto dell’obbligo sancito dall’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2003/71/CE, l’autorità competente dello Stato membro d’origine, all’atto dell’approvazione di un prospetto conformemente all’articolo 13 della predetta direttiva, può esigere, caso per caso, che le informazioni fornite dall’emittente, dall’offerente o dalla persona che chiede l’ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato vengano completate per ognuno degli elementi di informazione richiesti.

Se l’emittente, l’offerente o la persona che chiede l’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, in conformità all’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2003/71/CE, ha l’obbligo di includere una nota di sintesi nel prospetto, l’autorità competente dello Stato membro di origine quando approva tale prospetto, a norma dell’articolo 13 della stessa direttiva, può chiedere, caso per caso, che determinate informazioni del prospetto siano incluse nella nota di sintesi.»;

5)

l’articolo 4 bis è così modificato:

a)

nel paragrafo 2, la frase introduttiva del primo comma è sostituita dalla seguente:

«Le autorità competenti basano ogni eventuale richiesta formulata ai sensi del paragrafo 1, primo comma, sugli obblighi di cui al punto 20.1 dell’allegato I, al punto 15.1 dell’allegato XXIII, al punto 20.1 dell’allegato XXV, al punto 11.1 dell’allegato XXVII e al punto 20.1 dell’allegato XXVIII, concernenti il contenuto delle informazioni finanziarie e i principi contabili e di revisione applicabili, fatte salve eventuali modifiche opportune in considerazione dei seguenti fattori:»;

b)

nel paragrafo 4, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

tutte le sue attività all’epoca della redazione del prospetto non sono accuratamente rappresentate nelle informazioni finanziarie relative agli esercizi passati che è tenuto a fornire ai sensi del punto 20.1 dell’allegato I, del punto 15.1 dell’allegato XXIII, del punto 20.1 dell’allegato XXV, del punto 11.1 dell’allegato XXVII e del punto 20.1 dell’allegato XXVIII;»

c)

il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   Ai fini del paragrafo 5 del presente articolo e del punto 20.2 dell’allegato I, del punto 15.2 dell’allegato XXIII e del punto 20.2 dell’allegato XXV, per variazione significativa della situazione dell’emittente si intende una variazione superiore al 25 % di uno o più degli indicatori delle dimensioni dell’attività dell’emittente.»;

6)

Negli articoli 7, 8, 12, 16 e 21, e negli allegati IV, V, VII, VIII, IX, X, XII, XIII, XV e XVIII, la cifra «50 000» è sostituita da «100 000»;

7)

nell’articolo 9 è aggiunto il seguente secondo comma:

«Il punto 3 dell’allegato VI non si applica quando uno Stato membro agisce da garante»;

8)

nell’articolo 21 è aggiunto il seguente paragrafo 3:

«3.   L’emittente, l’offerente e la persona che chiede l’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato possono scegliere di redigere un prospetto conformemente agli schemi proporzionati di cui agli allegati da XXIII a XXIX anziché conformemente agli schemi proporzionati di cui agli allegati I, III, IV, IX, X e XI come descritto al secondo comma e purché siano soddisfatte le condizioni rispettive di cui agli articoli 26 bis, 26 ter e 26 quater.

Quando l’emittente, l’offerente e la persona che chiede l’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato fanno tale scelta:

a)

il riferimento all’allegato I nell’allegato XVIII va inteso come riferimento agli allegati XXIII o XXV;

b)

il riferimento all’allegato III nell’allegato XVIII va inteso come riferimento all’allegato XXIV;

c)

il riferimento all’allegato IV nell’allegato XVIII va inteso come riferimento all’allegato XXVI;

d)

il riferimento all’allegato IX nell’allegato XVIII va inteso come riferimento all’allegato XXVII;

e)

il riferimento all’allegato X nell’allegato XVIII va inteso come riferimento all’allegato XXVIII;

f)

il riferimento all’allegato XI nell’allegato XVIII va inteso come riferimento all’allegato XXIX.»;

9)

l’articolo 22 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Il prospetto di base è redatto utilizzando uno degli schemi e dei moduli di cui al presente regolamento o una loro combinazione conformemente alle combinazioni per i diversi tipi di strumenti finanziari di cui all’allegato XVIII.

Il prospetto di base contiene gli elementi di informazione di cui agli allegati da I a XVII, all’allegato XX e agli allegati da XXIII a XXIX in funzione del tipo di emittente e di strumento finanziario interessati, conformemente agli schemi e ai moduli di cui al presente regolamento. L’autorità competente non esige che un prospetto di base contenga elementi di informazione non inclusi negli allegati da I a XVII, nell’allegato XX o negli allegati da XXIII a XXIX.

Al fine di assicurare il rispetto dell’obbligo sancito dall’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2003/71/CE, l’autorità competente dello Stato membro d’origine, all’atto dell’approvazione di un prospetto di base conformemente all’articolo 13 della predetta direttiva, può esigere, caso per caso, che le informazioni fornite dall’emittente, dall’offerente o dalla persona che chiede l’ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato vengano completate per ognuno degli elementi di informazione richiesti.

Ove determinate informazioni obbligatoriamente fornite dall’emittente, dall’offerente o dalla persona che chiede l’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato non compaiano nella nota di sintesi nel prospetto di base, in conformità all’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2003/71/CE, l’autorità competente dello Stato membro di origine, quando approva il prospetto di base in conformità all’articolo 13 di detta direttiva, può esigere, caso per caso, che determinate informazioni siano incluse nella nota di sintesi.»;

b)

è inserito il seguente paragrafo 1 bis:

«1 bis.   Il prospetto di base può contenere opzioni relativamente alle informazioni classificate come categoria A, categoria B e categoria C, richieste dagli schemi e dai moduli della nota informativa sugli strumenti finanziari, e come indicato all’allegato XX. Le condizioni definitive stabiliscono quale di queste opzioni sia applicabile alla singola emissione, facendo riferimento alle sezioni pertinenti del prospetto di base o riproducendo tali informazioni.»;

c)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Le condizioni definitive relative al prospetto di base riprendono unicamente i seguenti elementi di informazione:

a)

nei vari schemi delle note informative sugli strumenti finanziari in base ai quali è redatto il prospetto di base, gli elementi di informazione classificati come “categoria B” e “categoria C” nell’elenco di cui all’allegato XX. Quando un elemento non è applicabile a un prospetto, tale elemento figura nelle condizioni definitive con la menzione “non applicabile”;

b)

su base volontaria, qualsiasi “informazione supplementare” descritta nell’allegato XXI;

c)

qualsiasi riproduzione delle opzioni già previste nel prospetto di base che sono applicabili alla singola emissione o riferimento a esse.

Le condizioni definitive non modificano o sostituiscono informazioni contenute nel prospetto di base.»;

d)

nel paragrafo 5, è aggiunto il seguente punto 1 bis:

«1 bis)

una sezione contenente un modello, il “modulo delle condizioni definitive”, che deve essere compilato per ogni singola emissione;»

e)

nel paragrafo 7 è aggiunto il seguente secondo comma:

«Nel caso in cui l’emittente è tenuto a preparare un supplemento per informazioni incluse nel prospetto di base che si riferiscono soltanto a una o a diverse emissioni specifiche, il diritto che l’investitore ha di revocare l’accettazione a norma dell’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2003/71/CE, si applica solo alle emissioni pertinenti e non ad altre emissioni di strumenti finanziari nell’ambito del prospetto di base.»;

10)

l’articolo 24 è sostituito dal seguente:

«Articolo 24

Contenuto della nota di sintesi del prospetto, del prospetto di base e della singola emissione

1.   L’emittente, l’offerente o la persona che chiede l’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato determina il contenuto esatto della nota di sintesi di cui all’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2003/71/CE, conformemente al presente articolo.

La nota di sintesi contiene le informazioni chiave di cui all’allegato XXII. Quando un elemento non è applicabile a un prospetto, tale elemento figura nella nota di sintesi con la menzione “non applicabile”. La lunghezza della nota di sintesi tiene conto della complessità dell’emittente e degli strumenti finanziari offerti, ma non supera il 7 % della lunghezza del prospetto o 15 pagine, se il primo valore è inferiore. La nota di sintesi non contiene riferimenti incrociati ad altre parti del prospetto.

L’ordine delle sezioni e degli elementi dell’allegato XXII è obbligatorio. La nota di sintesi è redatta in un linguaggio chiaro, così da presentare le informazioni chiave in modo facilmente accessibile e comprensibile. Se l’emittente non è tenuto a includere una nota di sintesi in un prospetto a norma dell’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2003/71/CE, ma elabora una sezione riepilogativa nel prospetto, tale sezione non è intitolata “nota di sintesi” a meno che l’emittente non rispetti tutti gli obblighi di informativa previsti per le note di sintesi di cui al presente articolo e all’allegato XXII.

2.   La nota di sintesi del prospetto di base può contenere le seguenti tipi informazioni:

a)

le informazioni incluse nel prospetto di base;

b)

le opzioni per le informazioni richieste dallo schema e dai moduli della nota informativa sugli strumenti finanziari;

c)

le informazioni richieste dallo schema e dai moduli della nota informativa sugli strumenti finanziari lasciate in bianco e da inserire successivamente nelle condizioni definitive.

3.   La nota di sintesi della singola emissione fornisce le informazioni chiave della nota di sintesi del prospetto di base unitamente alle parti pertinenti delle condizioni definitive. La nota di sintesi della singola emissione contiene i seguenti elementi:

a)

le informazioni della nota di sintesi del prospetto di base che sono pertinenti solo per la singola emissione;

b)

le opzioni contenute nel prospetto di base che sono pertinenti solo per la singola emissione quali determinate nelle condizioni definitive;

c)

le informazioni rilevanti fornite nelle condizioni definitive che sono state precedentemente lasciate in bianco nel prospetto di base.

Nei casi in cui le condizioni definitive riguardano diversi strumenti finanziari che differiscono solo in un numero molto limitato di dettagli, come il prezzo di emissione o la data di scadenza, può essere allegata un’unica nota di sintesi della singola emissione per tutti gli strumenti finanziari purché le informazioni relative ai diversi strumenti finanziari siano chiaramente separate.

La nota di sintesi della singola emissione è soggetta agli stessi requisiti delle condizioni definitive ed è a esse allegata.»;

11)

nell’articolo 25, paragrafo 5, è aggiunto il seguente terzo comma:

«In ogni caso non è richiesto il rinnovato deposito delle condizioni definitive e di una nota di sintesi della singola emissione a esse allegata per le offerte fatte prima della produzione di una nuova nota di sintesi o di un supplemento alla nota di sintesi.»;

12)

nell’articolo 26, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Le condizioni definitive sono presentate in un documento separato ovvero incluse nel prospetto di base. Esse sono preparate in modo facilmente analizzabile e comprensibile.

Gli elementi dello schema e dei moduli della nota informativa sugli strumenti finanziari che sono contenuti nel prospetto di base non sono riprodotti nelle condizioni definitive.

L’emittente, l’offerente o la persona che chiede l’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato possono includere qualsiasi informazione supplementare di cui all’allegato XXI nelle condizioni definitive.

È inserita nelle condizioni definitive una dichiarazione chiara e ben visibile attestante:

a)

che le condizioni definitive sono state elaborate ai fini dell’articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 2003/71/CE, e devono essere lette congiuntamente al prospetto di base e al suo supplemento (o ai suoi supplementi);

b)

dove sono pubblicati il prospetto di base e il suo supplemento (o i suoi supplementi) a norma dell’articolo 14 della direttiva 2003/71/CE;

c)

che per ottenere informazioni complete occorre leggere congiuntamente sia il prospetto di base che le condizioni definitive;

d)

che la nota di sintesi della singola emissione è allegata alle condizioni definitive.

Le condizioni definitive possono includere la firma del rappresentante legale dell’emittente o della persona responsabile del prospetto in base al diritto nazionale pertinente o la firma di entrambi.

5 bis   Le condizioni definitive e la nota di sintesi della singola emissione sono redatte nella stessa lingua rispettivamente della versione approvata del modulo delle condizioni definitive del prospetto di base e della nota di sintesi del prospetto di base.

Quando le condizioni definitive sono comunicate all’autorità competente dello Stato membro ospitante o, qualora vi siano più Stati membri ospitanti, alle autorità competenti in conformità all’articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 2003/71/CE, le seguenti norme linguistiche si applicano alle condizioni definitive e alla nota di sintesi allegata:

a)

quando la nota di sintesi del prospetto di base deve essere tradotta a norma dell’articolo 19 della direttiva 2003/71/CE, la nota di sintesi della singola emissione allegata alle condizioni definitive è soggetta agli stessi obblighi di traduzione della nota di sintesi del prospetto di base;

b)

quando il prospetto di base deve essere tradotto a norma dell’articolo 19 della direttiva 2003/71/CE, le condizioni definitive e la nota di sintesi della singola emissione a esse allegata sono soggette agli stessi obblighi di traduzione del prospetto di base.

L’emittente comunica tali traduzioni, insieme con le condizioni definitive, all’autorità competente dello Stato membro ospitante o, qualora vi siano più Stati membri ospitanti, alle autorità competenti degli Stati membri ospitanti.»;

13)

è inserito il seguente capo III bis:

«CAPO III bis

REGIME D’INFORMATIVA PROPORZIONATO

Articolo 26 bis

Schema proporzionato per le emissioni di diritti di opzione

1.   Gli schemi proporzionati di cui agli allegati XXIII e XXIV si applicano alle emissioni di diritti di opzione, a condizione che l’emittente abbia azioni della stessa classe già ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione come definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 15, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

2.   Gli emittenti aventi azioni della stessa classe già ammesse alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione possono solo avvalersi dello schema di cui agli allegati XXIII e XXIV quando le regole del sistema multilaterale di negoziazione prevedono quanto segue:

a)

gli emittenti sono tenuti a pubblicare bilanci d’esercizio e relazioni di revisione entro sei mesi dalla fine di ogni esercizio finanziario, i bilanci semestrali entro quattro mesi dalla fine dei primi sei mesi di ogni esercizio finanziario, e informazioni privilegiate ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, punto 1 della direttiva 2003/6/CE e dell’articolo 6 di detta direttiva;

b)

gli emittenti sono tenuti a rendere disponibili al pubblico le relazioni e le informazioni di cui alla lettera a), pubblicandole sui loro siti web;

c)

disposizioni che prevengono l’abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato a norma della direttiva 2003/6/CE.

3.   Una dichiarazione all’inizio del prospetto indica chiaramente che l’emissione di diritti di opzione è destinata agli azionisti dell’emittente e che il livello di diffusione del prospetto è proporzionato a tale tipo di emissione.

Articolo 26 ter

Schemi proporzionati per le piccole e medie imprese e le società con ridotta capitalizzazione di mercato

Gli schemi proporzionati di cui agli allegati da XXV a XXVIII si applicano quando gli strumenti finanziari emessi dalle piccole e medie imprese e dalle società con ridotta capitalizzazione di mercato vengono offerti al pubblico o ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato situato o operante all’interno di uno Stato membro.

Tuttavia le piccole e medie imprese e le società a capitalizzazione ridotta possono invece scegliere di redigere un prospetto conformemente agli schemi di cui agli allegati da I a XVII e da XX a XXIV.

Articolo 26 quater

Requisiti proporzionati per le emissioni effettuate da enti creditizi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera j), della direttiva 2003/71/CE

Gli enti creditizi che emettono strumenti finanziari di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera j), della direttiva 2003/71/CE, che redigono un prospetto conformemente all’articolo 1, paragrafo 3, di detta direttiva, possono scegliere di includere nel loro prospetto come informazioni finanziarie relative agli esercizi passati informazioni riguardanti solo l’ultimo esercizio, oppure il periodo più breve durante il quale l’emittente è stato in attività, conformemente all’allegato XXIX del presente regolamento.

14)

l’articolo 27 è soppresso;

15)

nell’articolo 34 è aggiunto il seguente secondo comma:

«Quando non sia richiesto alcun prospetto a norma della direttiva 2003/71/CE, i messaggi pubblicitari includono un’avvertenza in tal senso salvo che l’emittente, l’offerente o la persona che chiede l’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato scelga di pubblicare un prospetto conforme alla direttiva 2003/71/CE e al presente regolamento.»;

16)

Nell’articolo 35, il paragrafo 5 bis è sostituito dal seguente:

«5 bis.   Gli emittenti di paesi terzi non sono soggetti all’obbligo, di cui all’allegato I, punto 20.1, all’allegato IV, punto 13.1; all’allegato VII, punto 8.2; all’allegato X, punto 20.1; all’allegato XI, punto 11.1; all’allegato XXIII, punto 15.1; all’allegato XXV, punto 20.1; all’allegato XXVI, punto 13.1; all’allegato XXVIII, punto 20.1; o all’allegato XXIX, punto 11, di riesporre le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati incluse in un prospetto e relative agli esercizi finanziari anteriori agli esercizi finanziari che iniziano il 1o gennaio 2015 o in data successiva, o all’obbligo di cui all’allegato VII, punto 8.2 bis, all’allegato IX, punto 11.1; all’allegato X, punto 20.1 bis; all’allegato XXVII, punto 11.1;o all’allegato XXVIII, punto 20.1 bis di fornire una descrizione delle differenze tra gli International Financial Reporting Standard adottati in conformità al regolamento (CE) n. 1606/2002 e i principi contabili in base ai quali sono redatte tali informazioni relative agli esercizi finanziari precedenti a quelli aventi inizio il 1o gennaio 2015 o in data successiva, purché le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati siano preparate conformemente ai Generally Accepted Accounting Principles della Repubblica dell’India.»;

17)

nell’allegato V, il punto 4.7 è sostituito dal seguente:

4.7.   Il tasso di interesse nominale e le disposizioni relative agli interessi da pagare:

data di godimento e di scadenza degli interessi,

termine di prescrizione degli interessi e del capitale.

Qualora il tasso non sia fisso, dichiarazione indicante il tipo di sottostante e una descrizione del sottostante sul quale è basato e del metodo utilizzato per mettere in relazione il sottostante e il tasso, nonché indicazione della fonte da cui poter ottenere le informazioni sulla performance passata e futura del sottostante e sulla sua volatilità;

descrizione di eventuali fatti perturbativi del mercato o del regolamento aventi un’incidenza sul sottostante,

regole di adeguamento applicabili in caso di fatti aventi un’incidenza sul sottostante,

nome del responsabile del calcolo.

Se lo strumento finanziario presenta una componente derivata per quanto riguarda il pagamento degli interessi, fornirne una spiegazione chiara e dettagliata, che consenta agli investitori di comprendere in che modo il valore del loro investimento è influenzato dal valore degli strumenti sottostanti, specialmente in circostanze in cui i rischi sono più evidenti.»;

18)

nell’allegato XIII, il punto 4.8 è sostituito dal seguente:

4.8.   Il tasso di interesse nominale e le disposizioni relative agli interessi da pagare:

data di godimento e di scadenza degli interessi,

termine di prescrizione degli interessi e del capitale.

Qualora il tasso non sia fisso, dichiarazione indicante il tipo di sottostante e una descrizione del sottostante sul quale è basato e del metodo utilizzato per porre in relazione il sottostante e il tasso;

descrizione di eventuali fatti perturbativi del mercato o del regolamento aventi un’incidenza sul sottostante,

regole di adeguamento applicabili in caso di fatti aventi un’incidenza sul sottostante,

nome del responsabile del calcolo.»;

19)

sono aggiunti gli allegati da XX a XXIX, il cui testo figura in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Disposizione transitoria

1.   Il punto 3, il punto 9, lettere da a)a d), e i punti 10, 11 e 12 dell’articolo 1 non si applicano all’approvazione di un supplemento a un prospetto o prospetto di base se il prospetto o il prospetto di base è stato approvato prima del 1o luglio 2012.

2.   Quando conformemente all’articolo 18 della direttiva 2003/71/CE l’autorità competente dello Stato membro di origine notifica all’autorità competente dello Stato membro ospitante un certificato di approvazione in relazione a un prospetto o a un prospetto di base approvato prima del 1o luglio 2012, l’autorità competente dello Stato membro di origine indica in modo chiaro ed esplicito nel certificato che il prospetto o il prospetto di base è stato approvato prima del 1o luglio 2012.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 345 del 31.12.2003, pag. 64.

(2)  GU L 149 del 30.4.2004, pag. 1.

(3)  GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38.

(4)  GU L 327 dell’11.12.2010, pag. 1.

(5)  GU L 26 del 31.1.1977, pag. 1.»;

(6)  GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1»;


ALLEGATO

«

ALLEGATO XX

Elenco degli schemi e dei moduli della nota informativa sugli strumenti finanziari

 

Allegato V

Istruzioni

1.

PERSONE RESPONSABILI

 

1.1.

Ogni persona responsabile delle informazioni fornite nel prospetto e, eventualmente, di talune parti di esso. In quest’ultimo caso, indicare dette parti. Nel caso di persone fisiche, inclusi i membri degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell’emittente, fornire il nome e la qualifica della persona; nel caso di persone giuridiche, fornire la denominazione e la sede.

Categoria A

1.2.

Dichiarazione delle persone responsabili del prospetto attestante che, avendo esse adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel prospetto sono, per quanto a loro conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso. Eventuale dichiarazione delle persone responsabili di talune parti del prospetto attestante che le informazioni contenute nella parte del prospetto di cui sono responsabili sono, per quanto a loro conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.

Categoria A

2.

FATTORI DI RISCHIO

 

2.1.

Chiara indicazione dei fattori di rischio significativi per gli strumenti finanziari offerti al pubblico e/o ammessi alla negoziazione, al fine di valutare il rischio di mercato connesso a tali strumenti finanziari, in una sezione intitolata «Fattori di rischio».

Categoria A

3.

INFORMAZIONI FONDAMENTALI

 

3.1.

Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all’emissione/all’offerta

 

Descrizione di eventuali interessi, compresi quelli in conflitto, significativi per l’emissione/l’offerta, con indicazione delle persone interessate e della natura degli interessi.

Categoria C

3.2.

Ragioni dell’offerta e impiego dei proventi

 

Indicare le ragioni dell’offerta se diverse dalla ricerca del profitto e/o dalla copertura di determinati rischi. Se del caso, comunicare la stima delle spese totali dell’emissione/offerta e la stima dell’importo netto dei proventi. Le spese e i proventi devono essere suddivisi in funzione dei principali impieghi previsti e presentati in ordine di priorità degli impieghi. Se l’emittente è a conoscenza del fatto che i proventi previsti non saranno sufficienti per finanziare tutti gli impieghi previsti, indicare l’ammontare e le fonti di altri finanziamenti necessari.

Categoria C

4.

INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE/DA AMMETTERE ALLA NEGOZIAZIONE

 

4.1.

i)

Descrizione del tipo e della classe degli strumenti finanziari offerti al pubblico e/o ammessi alla negoziazione,

Categoria B

ii)

il codice ISIN (International Security Identification Number) o altri analoghi codici di identificazione degli strumenti finanziari.

Categoria C

4.2.

Legislazione in base alla quale gli strumenti finanziari sono stati creati.

Categoria A

4.3.

i)

Indicare se gli strumenti finanziari sono nominativi o al portatore e se sono in forma cartolare o dematerializzata.

Categoria A

ii)

In quest’ultimo caso, fornire denominazione e indirizzo del soggetto incaricato della tenuta dei registri.

Categoria C

4.4.

Valuta di emissione degli strumenti finanziari.

Categoria C

4.5.

Il ranking degli strumenti finanziari offerti al pubblico e/o ammessi alla negoziazione, ivi compresa una sintesi di eventuali clausole intese a influire sul ranking o a subordinare lo strumento finanziario a eventuali obbligazioni presenti o future dell’emittente.

Categoria A

4.6.

Descrizione dei diritti, compresa qualsiasi loro limitazione, connessi agli strumenti finanziari e procedura per il loro esercizio.

Categoria B

4.7.

i)

Tasso di interesse nominale;

Categoria C

ii)

disposizioni relative agli interessi da pagare;

Categoria B

iii)

data di godimento degli interessi;

Categoria C

iv)

date di scadenza degli interessi;

Categoria C

v)

termine di prescrizione degli interessi e del capitale.

Categoria B

Qualora il tasso non sia fisso,

 

vi)

dichiarazione indicante il tipo di sottostante;

Categoria A

vii)

descrizione del sottostante sul quale è basato;

Categoria C

viii)

e del metodo utilizzato per mettere in relazione i due valori;

Categoria B

ix)

indicazione della fonte da cui poter ottenere le informazioni sulla performance passata e futura del sottostante e sulla sua volatilità;

Categoria C

x)

descrizione di eventuali fatti perturbativi del mercato o della liquidazione aventi un’incidenza sul sottostante;

Categoria B

xi)

regole di adeguamento applicabili in caso di fatti aventi un’incidenza sul sottostante;

Categoria B

xii)

nome del responsabile del calcolo;

Categoria C

xiii)

se lo strumento finanziario presenta una componente derivata per quanto riguarda il pagamento degli interessi, fornirne una spiegazione chiara e dettagliata, che consenta agli investitori di comprendere in che modo il valore del loro investimento è influenzato dal valore degli strumenti sottostanti, specialmente in circostanze in cui i rischi sono più evidenti.

Categoria B

4.8.

i)

Data di scadenza;

Categoria C

ii)

modalità di ammortamento del prestito, comprese le procedure di rimborso. Qualora sia previsto l’ammortamento anticipato, su iniziativa dell’emittente o del possessore dello strumento, deve esserne fornita una descrizione, specificando le condizioni dell’ammortamento.

Categoria B

4.9.

i)

Indicazione del tasso di rendimento.

Categoria C

ii)

Illustrare in forma sintetica il metodo di calcolo del rendimento.

Categoria B

4.10.

Descrivere in che modo i possessori dei titoli di debito sono rappresentati, indicando tra l’altro l’organizzazione che rappresenta gli investitori e le disposizioni applicabili a tale rappresentanza. Indicazione del luogo in cui il pubblico può avere accesso ai contratti relativi a tali modalità di rappresentanza.

Categoria B

4.11.

In caso di nuove emissioni, indicazione delle delibere, delle autorizzazioni e delle approvazioni in virtù delle quali gli strumenti finanziari sono stati o saranno creati e/o emessi.

Categoria C

4.12.

In caso di nuove emissioni, la data prevista per l’emissione degli strumenti finanziari.

Categoria C

4.13.

Descrizione di eventuali restrizioni alla libera trasferibilità.

Categoria A

4.14.

Riguardo al paese in cui è situata la sede sociale dell’emittente, nonché al paese o ai paesi in cui viene fatta l’offerta o si intende ottenere l’ammissione alla negoziazione indicare:

le trattenute fiscali alla fonte sul reddito derivante dagli strumenti finanziari,

se l’emittente si incarica di operare le trattenute alla fonte.

Categoria A

5.

CONDIZIONI DELL’OFFERTA

 

5.1.

Condizioni, statistiche relative all’offerta, calendario previsto e modalità di sottoscrizione dell’offerta

 

5.1.1.

Condizioni alle quali l’offerta è subordinata

Categoria C

5.1.2.

Ammontare totale dell’emissione/dell’offerta; se l’ammontare non è fisso, descrivere le procedure e i tempi previsti per annunciare al pubblico l’ammontare definitivo dell’offerta.

Categoria C

5.1.3.

i)

Periodo di validità dell’offerta, comprese possibili modifiche;

Categoria C

ii)

descrizione della procedura di sottoscrizione

Categoria C

5.1.4.

Descrizione della possibilità di ridurre la sottoscrizione e delle modalità di rimborso dell’ammontare eccedente versato dai sottoscrittori.

Categoria C

5.1.5.

Indicazione dell’ammontare minimo e/o massimo della sottoscrizione (espresso in numero di strumenti finanziari o di importo aggregato da investire).

Categoria C

5.1.6.

Modalità e termini per il pagamento e la consegna degli strumenti finanziari.

Categoria C

5.1.7.

Indicazione della data in cui i risultati dell’offerta verranno resi pubblici e descrizione completa delle modalità seguite.

Categoria C

5.1.8.

Procedura per l’esercizio di un eventuale diritto di prelazione, per la negoziabilità dei diritti di sottoscrizione e per il trattamento dei diritti di sottoscrizione non esercitati.

Categoria C

5.2.

Piano di ripartizione e di assegnazione

 

5.2.1.

i)

Le varie categorie di investitori potenziali ai quali sono offerti gli strumenti finanziari.

Categoria A

ii)

Se l’offerta viene fatta contemporaneamente sui mercati di più paesi e se una tranche è stata riservata, o è riservata ad alcuni di essi, indicazione di tale tranche.

Categoria C

5.2.2.

Procedura per la comunicazione ai sottoscrittori dell’ammontare assegnato e indicazione dell’eventuale possibilità di iniziare le negoziazioni prima della comunicazione.

Categoria C

5.3.

Fissazione del prezzo

 

5.3.1.

i)

Indicare il prezzo previsto al quale saranno offerti gli strumenti finanziari; o

Categoria C

ii)

il metodo utilizzato per determinare il prezzo e la procedura per comunicarlo.

Categoria B

iii)

Indicare l’ammontare delle spese e delle imposte specificamente poste a carico del sottoscrittore o dell’acquirente.

Categoria C

5.4.

Collocamento e sottoscrizione

 

5.4.1.

Nome e indirizzo dei coordinatori dell’offerta globale e di singole parti dell’offerta e, per quanto a conoscenza dell’emittente o dell’offerente, dei collocatori nei vari paesi in cui l’offerta viene effettuata.

Categoria C

5.4.2.

Denominazione e indirizzo degli organismi incaricati del servizio finanziario e degli agenti depositari in ogni paese.

Categoria C

5.4.3.

Nome e indirizzo dei soggetti che accettano di sottoscrivere l’emissione sulla base di un impegno di assunzione a fermo e nome e indirizzo dei soggetti che accettano di collocare l’emissione senza un impegno di assunzione a fermo o nell’ambito di un accordo di «vendita al meglio». Indicazione degli elementi essenziali degli accordi, comprese le tranche. Se la sottoscrizione non riguarda la totalità dell’emissione, indicare la parte non coperta. Indicazione dell’ammontare complessivo della commissione di sottoscrizione e della commissione di collocamento.

Categoria C

5.4.4.

Data in cui è stato o sarà concluso l’accordo di sottoscrizione.

Categoria C

6.

AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE

 

6.1.

i)

Indicare se gli strumenti finanziari offerti sono o saranno oggetto di una domanda di ammissione alla negoziazione, allo scopo di distribuirli su un mercato regolamentato o su altri mercati equivalenti, con indicazione dei mercati in questione. Questa circostanza deve essere menzionata senza creare l’impressione che l’ammissione alla negoziazione verrà necessariamente approvata.

Categoria B

ii)

Se note, indicare le date più prossime in cui gli strumenti finanziari saranno ammessi alla negoziazione

Categoria C

6.2.

Indicare tutti i mercati regolamentati o equivalenti sui quali, per quanto a conoscenza dell’emittente, sono già ammessi alla negoziazione strumenti finanziari della stessa classe di quelli da offrire o da ammettere alla negoziazione

Categoria C

6.3.

Nome e indirizzo dei soggetti che si sono assunti il fermo impegno di agire quali intermediari nelle operazioni sul mercato secondario, fornendo liquidità attraverso il margine tra i prezzi di domanda e di offerta, e descrizione delle condizioni principali del loro impegno.

Categoria C

7.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

 

7.1.

Se nella nota informativa sugli strumenti finanziari vengono menzionati consulenti legati a un’emissione, indicare in quale veste essi hanno agito.

Categoria C

7.2.

Indicazione di altre informazioni contenute nella nota informativa sugli strumenti finanziari sottoposte a revisione o a revisione limitata da parte di revisori legali dei conti e segnalazione dei casi in cui i revisori hanno redatto una relazione. Riproduzione della relazione o, con il permesso dell’autorità competente, di una sintesi della relazione

Categoria A

7.3.

Se nella nota informativa sugli strumenti finanziari vengono inseriti un parere o una relazione attribuiti a una persona in qualità di esperto, indicare nome, indirizzo e qualifica di tale persona e suoi eventuali interessi rilevanti nell’attività dell’emittente. Se la relazione è stata redatta su richiesta dell’emittente, indicare che il parere o la relazione sono inclusi, nella forma e nel contesto in cui sono inclusi, con il consenso della persona che ha autorizzato il contenuto della relativa parte della nota informativa sugli strumenti finanziari.

Categoria A

7.4.

Qualora le informazioni provengano da terzi, confermare che tali informazioni sono state riprodotte fedelmente e che, per quanto l’emittente sappia o sia in grado di accertare sulla base di informazioni pubblicate dai terzi in questione, non sono stati omessi fatti che potrebbero rendere le informazioni riprodotte inesatte o ingannevoli. Indicare inoltre le fonti delle informazioni.

Categoria C

7.5.

i)

Indicare i rating attribuiti all’emittente su richiesta dell’emittente o con la sua collaborazione nel processo di attribuzione e breve spiegazione del significato dei rating qualora sia stato pubblicato in precedenza dall’agenzia di rating.

Categoria A

ii)

Indicare i rating attribuiti agli strumenti finanziari su richiesta dell’emittente o con la sua collaborazione nel processo di attribuzione e breve spiegazione del significato dei rating qualora sia stato pubblicato in precedenza dall’agenzia di rating.

Categoria C

 

Allegato XII

Istruzioni

1.

PERSONE RESPONSABILI

 

1.1.

Ogni persona responsabile delle informazioni fornite nel prospetto e, eventualmente, di talune parti di esso. In quest’ultimo caso, indicare dette parti. Nel caso di persone fisiche, inclusi i membri degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell’emittente, fornire il nome e la qualifica della persona; nel caso di persone giuridiche, fornire la denominazione e la sede.

Categoria A

1.2.

Dichiarazione delle persone responsabili del prospetto attestante che, avendo esse adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel prospetto sono, per quanto a loro conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso. Eventuale dichiarazione delle persone responsabili di talune parti del prospetto attestante che, avendo esse adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nella parte del prospetto di cui sono responsabili sono, per quanto a loro conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.

Categoria A

2.

FATTORI DI RISCHIO

 

2.1.

Chiara indicazione dei fattori di rischio significativi per gli strumenti finanziari offerti al pubblico e/o ammessi alla negoziazione, in modo da poter valutare il rischio di mercato connesso a tali strumenti finanziari, in una sezione intitolata «Fattori di rischio». Questa parte deve includere un’avvertenza agli investitori sul possibile rischio di perdita, totale o parziale, a seconda dei casi, del valore del loro investimento, e/o, nel caso in cui i rischi per gli investitori non si limitino unicamente al loro investimento, un’indicazione di tale fatto, e la descrizione delle circostanze che determinano il rischio aggiuntivo e i suoi probabili effetti finanziari.

Categoria A

3.

INFORMAZIONI FONDAMENTALI

 

3.1.

Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all’emissione/all’offerta

 

Descrizione di eventuali interessi, compresi quelli in conflitto, significativi per l’emissione/l’offerente, con indicazione delle persone interessate e della natura degli interessi.

Categoria C

3.2.

Ragioni dell’offerta e impiego dei proventi, se diversi dalla ricerca del profitto e/o dalla copertura di determinati rischi.

 

Qualora vengano comunicati le ragioni dell’offerta e l’impiego dei proventi, indicare i proventi netti totali e una stima delle spese totali dell’emissione/offerta.

Categoria C

4.

INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE/DA AMMETTERE ALLA NEGOZIAZIONE

 

4.1.

Informazioni relative agli strumenti finanziari

 

4.1.1.

i)

Descrizione del tipo e della classe degli strumenti finanziari offerti al pubblico e/o ammessi alla negoziazione,

Categoria B

ii)

il codice ISIN (International Security Identification Number) o altri analoghi codici di identificazione degli strumenti finanziari.

Categoria C

4.1.2.

Fornire una spiegazione chiara e dettagliata che consenta agli investitori di comprendere in che modo il valore del loro investimento sia influenzato dal valore degli strumenti sottostanti, specialmente nei casi in cui i rischi siano più elevati, a meno che gli strumenti finanziari non abbiano un valore nominale unitario pari ad almeno 100 000 EUR o possano essere acquisiti solo a un prezzo di almeno 100 000 EUR per ogni strumento finanziario.

Categoria B

4.1.3.

Legislazione in base alla quale gli strumenti finanziari sono stati creati.

Categoria A

4.1.4.

i)

Indicare se gli strumenti finanziari sono nominativi o al portatore e se sono in forma cartolare o dematerializzata.

Categoria A

ii)

In quest’ultimo caso, fornire denominazione e indirizzo del soggetto incaricato della tenuta dei registri.

Categoria C

4.1.5.

Valuta di emissione degli strumenti finanziari.

Categoria C

4.1.6.

Il ranking degli strumenti finanziari offerti al pubblico e/o ammessi alla negoziazione, ivi compresa una sintesi di eventuali clausole intese a influire sul ranking o a subordinare lo strumento finanziario a eventuali obbligazioni presenti o future dell’emittente.

Categoria A

4.1.7.

Descrizione dei diritti, compresa qualsiasi loro limitazione, connessi agli strumenti finanziari e procedura per il loro esercizio.

Categoria B

4.1.8.

In caso di nuove emissioni, indicazione delle delibere, delle autorizzazioni e delle approvazioni in virtù delle quali gli strumenti finanziari sono stati o saranno creati e/o emessi.

Categoria C

4.1.9.

La data di emissione degli strumenti finanziari.

Categoria C

4.1.10.

Descrizione di eventuali restrizioni alla libera trasferibilità degli strumenti finanziari.

Categoria A

4.1.11.

i)

La data di scadenza degli strumenti derivati.

Categoria C

ii)

La data di esercizio o la data di riferimento finale.

Categoria C

4.1.12.

Descrizione delle modalità di regolamento degli strumenti derivati

Categoria B

4.1.13.

i)

Descrizione delle modalità secondo le quali si generano i proventi degli strumenti derivati (1);

Categoria B

ii)

la data di pagamento o di consegna;

Categoria C

iii)

il metodo di calcolo.

Categoria B

4.1.14.

Riguardo al paese in cui è situata la sede sociale dell’emittente, nonché al paese o ai paesi in cui viene fatta l’offerta o si intende ottenere l’ammissione alla negoziazione indicare:

le trattenute fiscali alla fonte sul reddito derivante dagli strumenti finanziari,

se l’emittente si incarica di operare le trattenute alla fonte.

Categoria A

4.2.

Informazioni relative al sottostante

 

4.2.1.

Il prezzo di esercizio o il prezzo di riferimento definitivo del sottostante.

Categoria C

4.2.2.

Dichiarazione indicante il tipo di sottostante,

Categoria A

indicazione del luogo dove ottenere le informazioni sulla performance passata e futura del sottostante e sulla sua volatilità

Categoria C

i)

nel caso in cui il sottostante sia uno strumento finanziario, fornire:

 

la denominazione dell’emittente dello strumento finanziario,

Categoria C

il codice ISIN (International Security Identification Number) o altri analoghi codici di identificazione degli strumenti finanziari;,

Categoria C

ii)

nel caso in cui il sottostante sia un indice, indicare:

 

il nome dell’indice

Categoria C

la descrizione dell’indice, nel caso sia composto dall’emittente,

Categoria A

qualora non sia composto dall’emittente, la fonte dalla quale è possibile ottenere informazioni sull’indice;

Categoria C

iii)

nel caso in cui il sottostante sia un tasso di interesse, fornire:

 

una descrizione del tasso di interesse;

Categoria C

iv)

altro

 

qualora il sottostante non rientri nelle summenzionate categorie, la nota informativa sugli strumenti finanziari deve contenere informazioni equivalenti;

Categoria C

v)

nel caso in cui il sottostante sia un paniere di valori sottostanti, indicare:

 

il peso percentuale attribuito a ognuno degli elementi del paniere.

Categoria C

4.2.3.

Descrizione di eventuali fatti perturbativi del mercato o del regolamento aventi un’incidenza sul sottostante.

Categoria B

4.2.4.

Regole di adeguamento applicabili in caso di fatti aventi un’incidenza sul sottostante.

Categoria B

5.

CONDIZIONI DELL’OFFERTA

 

5.1.

Condizioni, statistiche relative all’offerta, calendario previsto e modalità di sottoscrizione dell’offerta

 

5.1.1.

Condizioni alle quali l’offerta è subordinata.

Categoria C

5.1.2.

Ammontare totale dell’emissione/dell’offerta; se l’ammontare non è fisso, descrivere le procedure e i tempi previsti per annunciare al pubblico l’ammontare definitivo dell’offerta.

Categoria C

5.1.3.

i)

Periodo di validità dell’offerta, comprese possibili modifiche;

Categoria C

ii)

descrizione della procedura di sottoscrizione.

Categoria C

5.1.4.

Indicazione dell’ammontare minimo e/o massimo della sottoscrizione (espresso in numero di strumenti finanziari o di importo aggregato da investire).

Categoria C

5.1.5.

Modalità e termini per il pagamento e la consegna degli strumenti finanziari.

Categoria C

5.1.6.

Indicazione della data in cui i risultati dell’offerta verranno resi pubblici e descrizione completa delle modalità seguite.

Categoria C

5.2.

Piano di ripartizione e di assegnazione

 

5.2.1.

i)

Le varie categorie di investitori potenziali ai quali sono offerti gli strumenti finanziari.

Categoria A

ii)

Se l’offerta viene fatta contemporaneamente sui mercati di più paesi e se una tranche è stata riservata, o è riservata ad alcuni di essi, indicazione di tale tranche.

Categoria C

5.2.2.

Procedura per la comunicazione ai sottoscrittori dell’ammontare assegnato e indicazione dell’eventuale possibilità di iniziare le negoziazioni prima della comunicazione.

Categoria C

5.3.

Fissazione del prezzo

 

5.3.1.

i)

Indicare il prezzo previsto al quale saranno offerti gli strumenti finanziari; o

Categoria C

ii)

il metodo utilizzato per determinare il prezzo e la procedura per comunicarlo.

Categoria B

iii)

Indicare l’ammontare delle spese e delle imposte specificamente poste a carico del sottoscrittore o dell’acquirente.

Categoria C

5.4.

Collocamento e sottoscrizione

 

5.4.1.

Nome e indirizzo dei coordinatori dell’offerta globale e di singole parti dell’offerta e, per quanto a conoscenza dell’emittente o dell’offerente, dei collocatori nei vari paesi in cui l’offerta viene effettuata.

Categoria C

5.4.2.

Denominazione e indirizzo degli organismi incaricati del servizio finanziario e degli agenti depositari in ogni paese.

Categoria C

5.4.3.

Indicare i soggetti che accettano di sottoscrivere l’emissione sulla base di un impegno di assunzione a fermo e i soggetti che accettano di collocare l’emissione senza un impegno di assunzione a fermo o nell’ambito di un accordo di «vendita al meglio». Se la sottoscrizione non riguarda la totalità dell’emissione, indicare la parte non coperta.

Categoria C

5.4.4.

Data in cui è stato o sarà concluso l’accordo di sottoscrizione.

Categoria C

5.4.5.

Nome e indirizzo del responsabile del calcolo.

Categoria C

6.

AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE

 

6.1.

i)

Indicare se gli strumenti finanziari offerti sono o saranno oggetto di una domanda di ammissione alla negoziazione, allo scopo di distribuirli su un mercato regolamentato o su altri mercati equivalenti, con indicazione dei mercati in questione. Questa circostanza deve essere menzionata senza creare l’impressione che l’ammissione alla negoziazione verrà necessariamente approvata.

Categoria B

ii)

Se note, indicare le date più prossime in cui gli strumenti finanziari saranno ammessi alla negoziazione.

Categoria C

6.2.

Indicare tutti i mercati regolamentati o equivalenti sui quali, per quanto a conoscenza dell’emittente, sono già ammessi alla negoziazione strumenti finanziari della stessa classe di quelli da offrire o da ammettere alla negoziazione.

Categoria C

6.3.

Nome e indirizzo dei soggetti che si sono assunti il fermo impegno di agire quali intermediari nelle operazioni sul mercato secondario, fornendo liquidità attraverso il margine tra i prezzi di domanda e di offerta, e descrizione delle condizioni principali del loro impegno.

Categoria C

7.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

 

7.1.

Se nella nota informativa sugli strumenti finanziari vengono menzionati consulenti legati a un’emissione, indicare in quale veste essi hanno agito.

Categoria C

7.2.

Indicazione di altre informazioni contenute nella nota informativa sugli strumenti finanziari sottoposte a revisione o a revisione limitata da parte di revisori legali dei conti e segnalazione dei casi in cui i revisori hanno redatto una relazione. Riproduzione della relazione o, con il permesso dell’autorità competente, di una sintesi della relazione.

Categoria A

7.3.

Se nella nota informativa sugli strumenti finanziari vengono inseriti un parere o una relazione attribuiti a una persona in qualità di esperto, indicare nome, indirizzo e qualifica di tale persona e suoi eventuali interessi rilevanti nell’attività dell’emittente. Se la relazione è stata redatta su richiesta dell’emittente, indicare che il parere o la relazione sono inclusi, nella forma e nel contesto in cui sono inclusi, con il consenso della persona che ha autorizzato il contenuto della relativa parte della nota informativa sugli strumenti finanziari.

Categoria A

7.4.

Qualora le informazioni provengano da terzi, confermare che tali informazioni sono state riprodotte fedelmente e che, per quanto l’emittente sappia o sia in grado di accertare sulla base di informazioni pubblicate dai terzi in questione, non sono stati omessi fatti che potrebbero rendere le informazioni riprodotte inesatte o ingannevoli. Inoltre, l’emittente deve indicare le fonti delle informazioni.

Categoria C

7.5.

Indicare nel prospetto se l’emittente intende o no fornire informazioni successive all’emissione. In caso affermativo, l’emittente deve specificare nel prospetto quali informazioni saranno comunicate e dove possono essere ottenute.

Categoria C

 

Allegato XIII

Istruzioni

1.

PERSONE RESPONSABILI

 

1.1.

Ogni persona responsabile delle informazioni fornite nel prospetto e, eventualmente, di talune parti di esso. In quest’ultimo caso, indicare dette parti. Se si tratta di persone fisiche, inclusi i membri degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell’emittente, indicare il nome e la qualifica della persona; nel caso di persone giuridiche, fornire la denominazione e la sede.

Categoria A

1.2.

Dichiarazione delle persone responsabili del prospetto attestante che, avendo esse adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel prospetto sono, per quanto a loro conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso. Eventuale dichiarazione delle persone responsabili di talune parti del prospetto attestante che le informazioni contenute nella parte del prospetto di cui sono responsabili sono, per quanto a loro conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.

Categoria A

2.

FATTORI DI RISCHIO

 

Chiara indicazione dei fattori di rischio che sono significativi per gli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione al fine di valutare il rischio di mercato connesso a tali strumenti finanziari, in una sezione intitolata «Fattori di rischio».

Categoria A

3.

INFORMAZIONI FONDAMENTALI

 

Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all’emissione.

 

Descrizione di eventuali interessi, compresi quelli in conflitto, che sono significativi per l’emissione, con indicazione delle persone interessate e della natura degli interessi.

Categoria C

4.

INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA AMMETTERE ALLA NEGOZIAZIONE

 

4.1.

Ammontare totale degli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione.

Categoria C

4.2.

i)

Descrizione del tipo e della classe degli strumenti finanziari offerti al pubblico e/o ammessi alla negoziazione;

Categoria B

ii)

il codice ISIN (International Security Identification Number) o altri analoghi codici di identificazione degli strumenti finanziari.

Categoria C

4.3.

Legislazione in base alla quale gli strumenti finanziari sono stati creati.

Categoria A

4.4.

i)

Indicare se gli strumenti finanziari sono nominativi o al portatore e se sono in forma cartolare o dematerializzata.

Categoria A

ii)

In quest’ultimo caso, fornire denominazione e indirizzo del soggetto incaricato della tenuta dei registri.

Categoria C

4.5.

Valuta di emissione degli strumenti finanziari.

Categoria C

4.6.

Ranking degli strumenti finanziari offerti al pubblico e/o ammessi alla negoziazione, ivi compresa una sintesi di eventuali clausole intese a influire sul ranking o a subordinare lo strumento finanziario a eventuali obbligazioni presenti o future dell’emittente.

Categoria A

4.7.

Descrizione dei diritti, compresa qualsiasi loro limitazione, connessi agli strumenti finanziari e procedura per il loro esercizio.

Categoria B

4.8.

i)

Tasso di interesse nominale;

Categoria C

ii)

disposizioni relative agli interessi da pagare;

Categoria B

iii)

data di godimento degli interessi;

Categoria C

iv)

date di scadenza degli interessi;

Categoria C

v)

termine di prescrizione degli interessi e del capitale.

Categoria B

Qualora il tasso non sia fisso,

 

vi)

dichiarazione indicante il tipo di sottostante;

Categoria A

vii)

descrizione del sottostante sul quale è basato;

Categoria C

viii)

e del metodo utilizzato per mettere in relazione i due valori;

Categoria B

ix)

descrizione di eventuali fatti perturbativi del mercato o della liquidazione aventi un’incidenza sul sottostante;

Categoria B

x)

regole di adeguamento applicabili in caso di fatti aventi un’incidenza sul sottostante;

Categoria B

xi)

nome del responsabile del calcolo.

Categoria C

4.9.

i)

Data di scadenza:

Categoria C

ii)

modalità di ammortamento del prestito, comprese le procedure di rimborso. Qualora sia previsto l’ammortamento anticipato, su iniziativa dell’emittente o del possessore dello strumento, deve esserne fornita una descrizione, specificando le condizioni dell’ammortamento.

Categoria B

4.10.

i)

Indicazione del tasso di rendimento.

Categoria C

4.11.

Descrivere in che modo i possessori dei titoli di debito sono rappresentati, indicando tra l’altro l’organizzazione che rappresenta gli investitori e le disposizioni applicabili a tale rappresentanza. Indicazione del luogo in cui il pubblico può avere accesso ai contratti relativi a tali modalità di rappresentanza.

Categoria B

4.12.

Indicazione delle delibere, delle autorizzazioni e delle approvazioni in virtù delle quali gli strumenti finanziari sono stati creati e/o emessi.

Categoria C

4.13.

La data di emissione degli strumenti finanziari.

Categoria C

4.14.

Descrizione di eventuali restrizioni alla libera trasferibilità degli strumenti finanziari.

Categoria A

5.

AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE

 

5.1.

i)

Indicazione del mercato sul quale gli strumenti finanziari saranno negoziati e per il quale il prospetto è stato pubblicato.

Categoria B

ii)

Se note, indicare le date più prossime in cui gli strumenti finanziari saranno ammessi alla negoziazione.

Categoria C

5.2.

Denominazione e indirizzo degli organismi incaricati del servizio finanziario e degli agenti depositari in ogni paese.

Categoria C

6.

SPESE LEGATE ALL’AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE

 

Stima delle spese totali dell’ammissione alla negoziazione

Categoria C

7.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

 

7.1.

Se nella nota informativa sugli strumenti finanziari vengono menzionati consulenti, indicare in quale veste essi hanno agito.

Categoria C

7.2.

Indicazione di altre informazioni contenute nella nota informativa sugli strumenti finanziari sottoposte a revisione o a revisione limitata da parte di revisori dei conti e dei casi in cui i revisori hanno redatto una relazione. Riproduzione della relazione o, con il permesso dell’autorità competente, di una sintesi della relazione.

Categoria A

7.3.

Se nella nota informativa sugli strumenti finanziari vengono inseriti un parere o una relazione attribuiti a una persona in qualità di esperto, indicare nome, indirizzo e qualifica di tale persona e suoi eventuali interessi rilevanti nell’attività dell’emittente. Se la relazione è stata redatta su richiesta dell’emittente, indicare che il parere o la relazione sono inclusi, nella forma e nel contesto in cui sono inclusi, con il consenso della persona che ha autorizzato il contenuto della relativa parte della nota informativa sugli strumenti finanziari.

Categoria A

7.4.

Qualora le informazioni provengano da terzi, confermare che tali informazioni sono state riprodotte fedelmente e che, per quanto l’emittente sappia o sia in grado di accertare sulla base di informazioni pubblicate dai terzi in questione, non sono stati omessi fatti che potrebbero rendere le informazioni riprodotte inesatte o ingannevoli. Indicare inoltre le fonti delle informazioni.

Categoria C

7.5.

i)

Indicare i rating attribuiti all’emittente su richiesta dell’emittente o con la sua collaborazione nel processo di attribuzione.

Categoria A

ii)

Indicare i rating attribuiti agli strumenti finanziari su richiesta dell’emittente o con la sua collaborazione nel processo di attribuzione.

Categoria C

 

Allegato VIII

Istruzioni

1.

GLI STRUMENTI FINANZIARI

 

1.1.

Il valore nominale minimo di un’emissione.

Categoria C

1.2.

Qualora vengano fornite informazioni riguardo a un’impresa/un debitore non partecipante all’emissione, confermare che tali informazioni sono state riprodotte fedelmente a partire da informazioni pubblicate dall’impresa/dal debitore e che, per quanto l’emittente sappia e sia in grado di accertare sulla base delle informazioni pubblicate dall’impresa/dal debitore, non sono stati omessi fatti che potrebbero rendere le informazioni riprodotte ingannevoli.

Categoria C

Inoltre, indicare le fonti delle informazioni contenute nella nota informativa sugli strumenti finanziari riprodotte a partire da informazioni pubblicate da un’impresa/da un debitore.

Categoria C

2.

LE ATTIVITÀ SOTTOSTANTI

 

2.1.

Confermare che le attività cartolarizzate poste a garanzia dell’emissione presentano caratteristiche che ne dimostrano la capacità di generare le risorse finanziarie per i pagamenti connessi con gli strumenti finanziari.

Categoria A

2.2.

In caso di emissione garantita da un pool di attività distinte, fornire le informazioni di seguito specificate.

 

2.2.1.

L’ordinamento giuridico che disciplina il pool di attività.

Categoria C

2.2.2.

a)

Nel caso di un numero limitato di debitori facilmente identificabili, una descrizione generale di ciascuno di essi.

Categoria A

b)

In tutti gli altri casi, una descrizione degli elementi seguenti: le caratteristiche generali dei debitori e del contesto economico,

Categoria B

nonché dati statistici globali riferiti alle attività cartolarizzate.

Categoria C

2.2.3.

La natura giuridica delle attività.

Categoria C

2.2.4.

La data o le date di scadenza delle attività.

Categoria C

2.2.5.

L’ammontare delle attività.

Categoria C

2.2.6.

Rapporto tra prestito/valore o livello delle garanzie costituite.

Categoria C

2.2.7.

Modalità di creazione delle attività, e per quanto riguarda i contratti di prestito e di credito, i principali criteri di concessione di prestiti e indicazione di eventuali prestiti che non soddisfano tali criteri e di eventuali diritti o obblighi a effettuare ulteriori anticipi.

Categoria B

2.2.8.

Indicazione di dichiarazioni o garanzie collaterali significative fornite all’emittente in relazione alle attività.

Categoria C

2.2.9.

Eventuali diritti alla sostituzione delle attività e descrizione delle modalità di sostituzione e del tipo di attività che possono essere sostituite; qualora venga concessa la possibilità di sostituire le attività con classi o qualità di attività diversi, una dichiarazione in merito, nonché una descrizione delle ripercussioni di tale sostituzione.

Categoria B

2.2.10.

Descrizione di eventuali polizze di assicurazione pertinenti relative alle attività. Se le polizze sono state stipulate con un’unica società di assicurazioni, deve esserne fatta menzione, se tale circostanza è significativa per l’operazione.

Categoria B

2.2.11.

Qualora le attività comprendano obbligazioni di un numero di debitori pari o inferiore a 5, che siano persone giuridiche, o qualora uno dei debitori rappresenti una percentuale delle attività pari o superiore al 20 %, o qualora un debitore rappresenti una quota sostanziale delle attività, per quanto l’emittente ne sappia e/o sia in grado di accertare sulla base di informazioni pubblicate dai debitori, fornire una delle due seguenti informazioni:

 

a)

per ogni debitore le stesse informazioni richieste per l’emittente che redige un documento di registrazione relativo a titoli di debito e a strumenti derivati con valore nominale unitario pari ad almeno 100 000 EUR;

Categoria A

b)

se un debitore o un garante possiede strumenti finanziari già ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato o equivalente o se le obbligazioni sono garantite da un soggetto ammesso alla negoziazione su un mercato regolamentato o equivalente, indicare nome, indirizzo, paese di costituzione e natura dell’attività svolta nonché la denominazione del mercato in cui gli strumenti finanziari sono ammessi.

Categoria C

2.2.12.

Se tra l’emittente, il garante e il debitore esiste un rapporto che sia significativo per l’emissione, indicati i dettagli delle principali condizioni di tale rapporto.

Categoria C

2.2.13.

Qualora le attività comprendano obbligazioni non negoziate su un mercato regolamentato o equivalente, fornire una descrizione delle condizioni principali delle obbligazioni.

Categoria B

2.2.14.

Se le attività comprendono titoli di capitale ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato o equivalente indicare quanto segue:

 

a)

descrizione degli strumenti finanziari;

Categoria C

b)

descrizione del mercato sul quale essi sono negoziati, compresa la data di costituzione del mercato, le modalità di pubblicazione delle informazioni relative al prezzo, i volumi degli scambi giornalieri, la posizione del mercato nel paese e la denominazione dell’autorità di regolamentazione del mercato;

Categoria C

c)

la frequenza con cui vengono pubblicati i prezzi degli strumenti finanziari pertinenti.

Categoria C

2.2.15.

Se più del 10 % delle attività è costituito da titoli di capitale non negoziati su un mercato regolamentato o equivalente, descrivere tali titoli di capitale e fornire informazioni equivalenti a quelle contenute nello schema del documento di registrazione relativo ad azioni riguardo a ciascun emittente degli strumenti finanziari in questione.

Categoria A

2.2.16.

Se una parte considerevole delle attività è garantita da beni immobili, deve essere inserita una relazione di valutazione per quanto riguarda tali beni immobili, indicante il loro valore e i flussi di cassa/reddito da essi prodotti. Non è necessario fornire le informazioni richieste al presente punto se l’emissione riguarda strumenti finanziari garantiti da prestiti ipotecari in cui il patrimonio costituisce la garanzia, se non vi è stata alcuna rivalutazione del patrimonio ai fini dell’emissione, e se è chiaramente indicato che le valutazioni fornite si riferiscono alla data di emissione del prestito ipotecario originario iniziale.

Categoria A

2.3.

In caso di emissione garantita da un pool di attività in gestione, fornire quanto di seguito specificato.

 

2.3.1.

Informazioni equivalenti a quelle previste ai punti 2.1 e 2.2, per consentire di valutare il tipo, la qualità, la sufficienza e la liquidità delle attività incluse nel portafoglio che garantirà l’emissione.

cfr. punti 2.1 e 2.2

2.3.2.

Parametri in base ai quali possono essere effettuati gli investimenti, denominazione e descrizione del soggetto responsabile della gestione, compresa una descrizione della sua competenza ed esperienza, una sintesi delle disposizioni relative alla cessazione del suo incarico e alla nomina di un altro soggetto responsabile della gestione, nonché una descrizione del rapporto tra detto soggetto e gli altri partecipanti all’emissione.

Categoria B

2.4.

Qualora l’emittente proponga di emettere ulteriori strumenti finanziari garantiti dalle stesse attività, fornire un’apposita dichiarazione in merito e, a meno che tali ulteriori strumenti siano fungibili con le classi di debito esistenti o a esse subordinati, descrivere le modalità di informazione dei possessori di tali classi.

Categoria C

3.

STRUTTURA DELL’OPERAZIONE E FLUSSO DI CASSA

 

3.1.

Descrizione della struttura dell’operazione, compresa, se necessario, una sua rappresentazione grafica.

Categoria A

3.2.

Descrizione dei soggetti che partecipano all’emissione e delle funzioni svolte da ciascuno di essi.

Categoria A

3.3.

Descrizione del metodo e della data della vendita, del trasferimento, della novazione o dell’assegnazione delle attività o di eventuali diritti e/o obbligazioni dell’emittente incorporati nelle attività o, se del caso, delle modalità e dei termini entro i quali i proventi dell’emissione saranno integralmente investiti dall’emittente.

Categoria B

3.4.

Illustrazione dei flussi finanziari, compreso quanto di seguito riportato.

 

3.4.1.

Modo in cui il flusso di cassa derivante dalle attività soddisferà le obbligazioni dell’emittente nei confronti dei possessori degli strumenti finanziari, compresa, se necessario, una tabella finanziaria dell’operazione e una descrizione dei presupposti utilizzati per redigere tale tabella.

Categoria B

3.4.2.

Indicazione di eventuali tecniche di supporto del credito, dei casi in cui possono verificarsi rilevanti carenze di liquidità e della disponibilità di eventuali finanziamenti a sostegno della liquidità, specificando le disposizioni volte a coprire i rischi di mancato pagamento di interessi/capitale.

Categoria B

3.4.3.

Fermo restando quanto riportato al precedente punto 3.4.2, dettagli di eventuali finanziamenti tramite debito subordinato.

Categoria C

3.4.4

Indicazione di eventuali parametri per l’investimento di eccedenze di liquidità temporanee e descrizione dei soggetti responsabili dell’investimento.

Categoria B

3.4.5.

Modalità di riscossione dei pagamenti relativi alle attività.

Categoria B

3.4.6.

Ordine di priorità dei pagamenti effettuati dall’emittente a favore dei possessori della classe di strumenti finanziari in questione.

Categoria A

3.4.7.

Dettagli di eventuali altri meccanismi dai quali dipendono i pagamenti degli interessi e del capitale agli investitori.

Categoria A

3.5.

Denominazione, indirizzo e attività significative dei soggetti da cui originano le attività cartolarizzate.

Categoria C

3.6.

Qualora il rendimento e/o il rimborso degli strumenti finanziari sia legato al rendimento o al credito di altre attività che non siano attività dell’emittente, è necessario fornire le informazioni di cui ai punti 2.2 e 2.3.

cfr. punti 2.2 e 2.3

3.7.

Nome, indirizzo e attività significative dell’amministratore, del responsabile del calcolo o equivalente, nonché sintesi delle funzioni dell’amministratore/del responsabile del calcolo, loro rapporto con il soggetto da cui originano o che crea le attività, nonché sintesi delle disposizioni relative alla cessazione dell’incarico di amministratore/responsabile del calcolo e alla nomina di un altro amministratore/responsabile del calcolo.

Categoria C

3.8.

Nome, indirizzo e breve descrizione di:

 

a)

eventuali controparti di contratti di swap e fornitori di altri strumenti significativi di miglioramento della qualità del credito/della liquidità;

Categoria A

b)

banche presso le quali sono aperti i principali conti relativi all’operazione.

Categoria C

4.

INFORMATIVA SUCCESSIVA ALL’EMISSIONE

 

4.1.

Indicare nel prospetto se l’emittente intende o no presentare informazioni successivamente all’emissione in merito agli strumenti finanziari da ammettere alla negoziazione e in merito alla performance delle garanzie collaterali sottostanti. In caso affermativo, specificare nel prospetto quali informazioni saranno comunicate, dove possono essere ottenute e la frequenza con la quale saranno fornite.

Categoria C

 

Allegato XIV

Istruzioni

1.

Descrizione dell’azione sottostante:

 

1.1

descrizione del tipo e della classe di azioni;

Categoria A

1.2.

legislazione in base alla quale le azioni sono state o saranno create;

Categoria A

1.3.

indicare se gli strumenti finanziari sono nominativi o al portatore e se sono in forma cartolare o dematerializzata. In quest’ultimo caso, fornire la denominazione e l’indirizzo del soggetto incaricato della tenuta dei registri;

Categoria A

1.4.

valuta di emissione delle azioni;

Categoria A

1.5.

descrizione dei diritti, compresa qualsiasi loro limitazione, connessi agli strumenti finanziari e procedura per l’esercizio di detti diritti:

diritto al dividendo:

data o date fisse di decorrenza del diritto,

termine di prescrizione dei dividendi e indicazione della persona che trae vantaggio da tale prescrizione,

restrizioni sui dividendi e procedure per i titolari del diritto non residenti,

importo del dividendo o metodo di calcolo dello stesso, periodicità e natura cumulativa o non cumulativa dei pagamenti,

diritti di voto,

diritti di prelazione nelle offerte per la sottoscrizione di strumenti finanziari della stessa classe,

diritto alla partecipazione agli utili dell’emittente,

diritto alla partecipazione all’eventuale residuo attivo in caso di liquidazione,

disposizioni di rimborso,

disposizioni di conversione.

Categoria A

1.6.

In caso di nuove emissioni, indicazione delle delibere, autorizzazioni e approvazioni in virtù delle quali le azioni sono state o saranno create e/o emesse e della data di emissione;

Categoria C

1.7.

Dove e quando le azioni sono state o saranno ammesse alla negoziazione

Categoria C

1.8.

Descrizione di eventuali restrizioni alla libera trasferibilità delle azioni

Categoria A

1.9.

Indicazione dell’esistenza di eventuali norme in materia di obbligo di offerta al pubblico di acquisto o di offerta di acquisto e di vendita residuale in relazione alle azioni

Categoria A

1.10.

Indicazione delle offerte pubbliche di acquisto effettuate da terzi sulle azioni dell’emittente nel corso dell’ultimo esercizio e dell’esercizio in corso. Devono essere indicati il prezzo o le condizioni di scambio di dette offerte e il relativo risultato

Categoria A

1.11.

Indicazione dell’impatto sull’emittente dell’azione sottostante dell’esercizio del diritto, nonché del potenziale effetto di diluizione per gli azionisti.

Categoria C

2.

Nel caso in cui l’emittente del sottostante appartenga allo stesso gruppo, fornire riguardo a tale emittente le stesse informazioni previste nello schema di documento di registrazione relativo ad azioni

Categoria A

 

Allegato VI

Istruzioni

1.

NATURA DELLA GARANZIA

 

Descrizione delle eventuali misure intese a garantire il buon esito di qualsiasi obbligazione rilevante per l’emissione, sotto forma di garanzia, di «keep well agreement», di polizza di assicurazione mono-line o di altro impegno equivalente (per semplicità in appresso denominati genericamente «garanzie» e il fornitore «garante»).

Fermo restando il carattere generale di quanto precede, tali misure comprendono gli impegni volti a garantire l’adempimento dell’obbligazione di rimborsare i titoli di debito e/o di pagare gli interessi, e la descrizione deve illustrare in che modo le misure consentiranno di assicurare il buon esito dei pagamenti garantiti.

Categoria B

2.

CAMPO D’APPLICAZIONE DELLA GARANZIA

 

Devono essere forniti i dettagli delle condizioni della garanzia nonché del suo campo d’applicazione. Fermo restando il carattere generale di quanto precede, tali informazioni devono comprendere eventuali condizioni cui è subordinata l’applicazione della garanzia in caso di inadempienza in base alle condizioni degli strumenti finanziari e alle condizioni di eventuali assicurazioni mono-line o di «keep well agreement» tra l’emittente e il garante. Devono essere inoltre forniti i dettagli dell’eventuale potere di veto del garante in relazione a modifiche dei diritti dei possessori dei titoli di debito, come spesso avviene nel caso delle polizze di assicurazione mono-line.

Categoria B

3.

INFORMAZIONI DA COMUNICARE RIGUARDO AL GARANTE

 

Il garante deve comunicare a suo riguardo le stesse informazioni che è tenuto a comunicare l’emittente del tipo di strumento finanziario oggetto della garanzia.

Categoria A

4.

DOCUMENTI ACCESSIBILI AL PUBBLICO

 

Indicazione del luogo in cui il pubblico può accedere ai testi dei principali contratti e ad altri documenti relativi alla garanzia.

Categoria A

ALLEGATO XXI

Elenco delle informazioni supplementari nelle condizioni definitive

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

Esempi di strumenti derivati complessi di cui al considerando 18 del regolamento prospetti.

Indicazioni supplementari, non richieste dalla pertinente nota informativa sugli strumenti finanziari, relative al sottostante.

Paese(i) in cui ha luogo l’offerta/le offerte al pubblico.

Paese(i) in cui si chiede l’ammissione alla negoziazione nel mercato regolamentato/nei mercati regolamentati.

Paese(i) in cui è stato notificato il pertinente prospetto di base.

Numero della serie.

Numero della tranche.

ALLEGATO XXII

Informazioni da includere nella nota di sintesi

GUIDA ALL’USO DELLE TABELLE

1.

Le note di sintesi sono strutturate su base modulare secondo gli allegati del presente regolamento sui quali è basato il prospetto. Ad esempio, la nota di sintesi per un prospetto relativo ad azioni renderebbe pubbliche le informazioni richieste per gli elementi di cui agli allegati I e III.

2.

Ogni nota di sintesi sarà costituita da cinque tabelle come specificato qui di seguito.

3.

L’ordine delle sezioni da A a E è obbligatorio. Entro ciascuna delle sezioni gli elementi sono indicati nell’ordine che figura nella tabelle.

4.

Quando un elemento non è applicabile a un prospetto, tale elemento dovrebbe figurare nella nota di sintesi con la menzione «non applicabile».

5.

Tenuto conto delle esigenze di ciascun elemento, le descrizioni dovrebbero essere brevi.

6.

Le note di sintesi non dovrebbero contenere riferimenti incrociati a specifiche parti del prospetto.

7.

Se il prospetto si riferisce all’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato di strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale con un valore nominale unitario di almeno 100 000 EUR conformemente all’allegato IX e/o all’allegato XIII, e una nota di sintesi è richiesta da uno Stato membro, in conformità all’articolo 5, paragrafo 2, e all’articolo 19, paragrafo 4, della direttiva 2003/71/CE, o è prodotta su base volontaria, le informazioni da includere nella nota di sintesi in relazione agli allegati IX e XIII sono indicate nelle tabelle. Se l’emittente non è tenuto a includere una nota di sintesi in un prospetto ma desidera fornire una sezione riepilogativa nel prospetto, dovrebbe assicurare che tale sezione non sia intitolata «nota di sintesi» a meno che essa contenga tutte le informazioni obbligatorie per le note di sintesi.

Sezione A —   Introduzione e avvertenze

Allegati

Elemento

Informazioni obbligatorie

Tutti

A.1

Avvertenza che:

[questa] nota di sintesi va letta come un’introduzione al prospetto,

qualsiasi decisione di investire negli strumenti finanziari dovrebbe basarsi sull’esame da parte dell’investitore del prospetto completo,

qualora sia presentato un ricorso dinanzi all’autorità giudiziaria in merito alle informazioni contenute nel prospetto, l’investitore ricorrente potrebbe essere tenuto, a norma del diritto nazionale degli Stati membri, a sostenere le spese di traduzione del prospetto prima dell’inizio del procedimento, e

la responsabilità civile incombe solo alle persone che hanno presentato la nota di sintesi, comprese le sue eventuali traduzioni, ma soltanto se la nota di sintesi risulta fuorviante, imprecisa o incoerente se letta insieme con le altre parti del prospetto o non offre, se letta insieme con le altre parti del prospetto, le informazioni fondamentali per aiutare gli investitori al momento di valutare l’opportunità di investire in tali strumenti finanziari.


Sezione B —   Emittente ed eventuali garanti

Allegati

Elemento

Informazioni obbligatorie

1, 4, 7, 9, 11

B.1

Denominazione legale e commerciale dell’emittente.

1, 4, 7, 9, 11

B.2

Domicilio e forma giuridica dell’emittente, legislazione in base alla quale opera l’emittente e suo paese di costituzione.

1

B.3

Descrizione della natura delle operazioni correnti dell’emittente e delle sue principali attività, e relativi fattori chiave, con indicazione delle principali categorie di prodotti venduti e/o di servizi prestati e identificazione dei principali mercati in cui l’emittente compete.

1

B.4a

Descrizione delle principali tendenze recenti riguardanti l’emittente e i settori in cui opera.

4, 11

B.4b

Descrizione delle tendenze note riguardanti l’emittente e i settori in cui opera.

1, 4, 9, 11

B.5

Se l’emittente fa parte di un gruppo, descrizione del gruppo e della posizione che esso vi occupa.

1

B.6

Per quanto a conoscenza dell’emittente, il nome delle persone che, direttamente o indirettamente, detengono una partecipazione nel capitale o ai diritti di voto dell’emittente che sia soggetta a notifica ai sensi del diritto nazionale dell’emittente, con indicazione dell’importo della partecipazione di ciascuna di tali persone.

Se i principali azionisti dell’emittente hanno diritti di voto diversi, se del caso.

Per quanto a conoscenza dell’emittente, indicare se l’emittente è direttamente o indirettamente posseduto o controllato e da chi e descrivere la natura di tale controllo.

1

B.7

Informazioni finanziarie fondamentali selezionate sull’emittente relative agli esercizi passati, fornite per ogni esercizio finanziario del periodo cui si riferiscono le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati e per ogni successivo periodo finanziario infrannuale, accompagnate da dati comparativi relativi allo stesso periodo dell’esercizio finanziario precedente salvo che l’obbligo di comunicare dati comparativi sullo stato patrimoniale sia soddisfatto mediante la presentazione delle informazioni relative allo stato patrimoniale di fine esercizio.

Esse dovrebbero essere accompagnate da una descrizione testuale di cambiamenti significativi della situazione finanziaria dell’emittente e dei risultati operativi durante o dopo il periodo coperto dalle informazioni finanziarie fondamentali relative agli esercizi passati.

1, 2

B.8

Informazioni finanziarie proforma fondamentali selezionate, identificate come tali.

Le informazioni finanziarie proforma fondamentali selezionate devono indicare chiaramente il fatto che per loro natura le informazioni proforma riguardano una situazione ipotetica e pertanto non rappresentano la situazione finanziaria o i risultati effettivi della società.

1, 4, 9, 11

B.9

Se viene fatta una previsione o stima degli utili, indicarne il valore.

1, 4, 9, 11

B.10

Descrizione della natura di eventuali rilievi contenuti nella relazione di revisione relativa alle informazioni finanziarie relative agli esercizi passati.

3

B.11

Se il capitale circolante dell’emittente non è sufficiente per le necessità attuali dell’emittente, si dovrebbe includere una spiegazione.

4, 9, 11

B.12

Utilizzare solo il primo paragrafo di B.7, più:

dichiarazione attestante che non si sono verificati cambiamenti negativi sostanziali delle prospettive dell’emittente dalla data dell’ultimo bilancio sottoposto a revisione pubblicato o descrizione degli eventuali cambiamenti negativi sostanziali,

descrizione di cambiamenti significativi della situazione finanziaria o commerciale successivi al periodo cui si riferiscono le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati.

4, 9, 11

B.13

Descrizione di qualsiasi fatto recente relativo all’emittente che sia sostanzialmente rilevante per la valutazione della sua solvibilità.

4, 9, 11

B.14

B.5 più:

«Se l’emittente dipende da altri soggetti all’interno del gruppo, ciò dovrà essere indicato chiaramente».

4, 9, 11

B.15

Descrizione delle principali attività dell’emittente.

4, 7, 9, 11

B.16

Utilizzare soltanto l’ultimo paragrafo di B.6

5, 13

B.17

Indicare i rating attribuiti all’emittente o ai suoi titoli di debito su richiesta dell’emittente o con la sua collaborazione nel processo di attribuzione.

6

B.18

Descrizione della natura e della portata della garanzia.

6

B.19

Informazioni di cui alla sezione B sul garante come se fosse l’emittente dello stesso tipo di strumento finanziario oggetto della garanzia. Pertanto fornire le informazioni richieste per la nota di sintesi per l’allegato pertinente.

7

B.20

Indicare se l’emittente è stato costituito appositamente come società veicolo per l’emissione di strumenti finanziari a fronte di operazioni di cartolarizzazione.

7

B.21

Descrizione delle attività principali dell’emittente, ivi compreso un quadro globale delle parti partecipanti al programma di cartolarizzazione, incluse informazioni sui rapporti di proprietà diretta o indiretta o di controllo esistenti tra tali parti.

7

B.22

Qualora dalla data di registrazione o di costituzione l’emittente non abbia ancora iniziato l’attività e alla data del documento di registrazione non sia stato redatto ancora alcun bilancio, includere una dichiarazione in tal senso.

7

B.23

Utilizzare solo il primo paragrafo di B.7

7

B.24

Descrizione di eventuali cambiamenti negativi sostanziali delle prospettive dell’emittente dalla data dell’ultimo bilancio sottoposto a revisione pubblicato.

8

B.25

Descrizione delle attività sottostanti, in particolare:

conferma che le attività cartolarizzate poste a garanzia dell’emissione presentano caratteristiche che ne dimostrano la capacità di generare le risorse finanziarie per i pagamenti connessi con gli strumenti finanziari,

descrizione delle caratteristiche generali dei debitori e nel caso di un numero limitato di debitori facilmente identificabili, descrizione generale di ciascuno di essi,

descrizione della natura giuridica delle attività,

rapporto tra prestito/valore o livello delle garanzie costituite,

se è inclusa nel prospetto una relazione di valutazione relativa ai beni immobili, una descrizione della valutazione.

8

B.26

In caso di emissione garantita da un pool di attività in gestione, descrizione dei parametri entro i quali possono essere effettuati gli investimenti, il nome e la descrizione del soggetto responsabile della gestione, compresa una descrizione della relazione di tale soggetto con eventuali altre parti partecipanti all’emissione.

8

B.27

Qualora l’emittente si proponga di emettere ulteriori strumenti finanziari garantiti dalle stesse attività, una dichiarazione in tal senso.

8

B.28

Descrizione della struttura dell’operazione, compresa, se necessario, una sua rappresentazione grafica.

8

B.29

Descrizione dei flussi finanziari, comprese le informazioni sulle controparti di contratti di swap e qualsiasi altra importante forma di supporto del credito/della liquidità e i relativi fornitori.

8

B.30

Il nome e la descrizione dei soggetti che hanno ceduto le attività cartolarizzate.

10

B.31

Informazioni sull’emittente delle azioni sottostanti:

B.1

B.2

B.3

B.4

B.5

B.6

B.7

B.9

B.10

D.4

10

B.32

Informazioni sull’emittente dei certificati rappresentativi di strumenti finanziari:

denominazione e sede sociale dell’emittente dei certificati rappresentativi di strumenti finanziari.

legislazione in base alla quale l’emittente dei certificati rappresentativi di strumenti finanziari opera e forma giuridica da esso adottata nel quadro di tale legislazione.

15

B.33

Le seguenti informazioni dall’allegato 1:

B.1

B.2

B.5

B.6

B.7

B.8

B.9

B.10

C.3

C.7

D.2

15

B.34

Descrizione dell’obiettivo e della politica di investimento, comprese le eventuali restrizioni, perseguiti dall’organismo di investimento collettivo con una descrizione degli strumenti utilizzati.

15

B.35

I limiti di assunzione prestiti e/o di effetto leva dell’organismo di investimento collettivo. In assenza di detti limiti, includere una dichiarazione in tal senso.

15

B.36

Descrizione dello status dell’organismo di investimento collettivo sotto il profilo della regolamentazione e nome dell’autorità di regolamentazione del paese di costituzione.

15

B.37

Breve profilo dell’investitore tipico per cui l’organismo di investimento collettivo è pensato.

15

B.38

Se il corpo principale del prospetto comunica che più del 20 % delle attività lorde dell’organismo di investimento collettivo possono essere:

a)

investite, direttamente o indirettamente, in un’unica attività sottostante; o

b)

investite in uno o più organismi di investimento collettivo che a sua volta possono investire più del 20 % delle attività lorde in altri organismi di investimento collettivo; o

c)

dipendenti dall’affidabilità creditizia o dalla solvibilità di una qualsiasi delle controparti;

l’identità del soggetto deve essere indicata insieme con una descrizione dell’esposizione (ad esempio controparte) e informazioni sul mercato nel quale sono ammessi i suoi strumenti finanziari.

15

B.39

Qualora un organismo di investimento collettivo possa investire più del 40 % delle attività lorde in un altro organismo di investimento collettivo, la nota di sintesi dovrebbe spiegare brevemente:

a)

l’esposizione; l’identità dell’organismo di investimento collettivo sottostante, fornendo le informazioni che sarebbero richieste in una nota di sintesi a tale organismo di investimento collettivo; o

b)

quando gli strumenti finanziari emessi da un organismo di investimento collettivo sottostante sono già stati ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o a esso equivalente, l’identità dell’organismo di investimento collettivo sottostante.

15

B.40

Descrizione dei prestatori di servizi del richiedente, in particolare l’importo massimo delle commissioni pagabili.

15

B.41

L’identità e lo status giuridico di qualsiasi gestore di investimenti, consulente in materia di investimenti, custode o altro fiduciario (compreso ogni eventuale contratto di delega della custodia).

15

B.42

Descrizione di quanto spesso il valore del patrimonio netto dell’organismo di investimento collettivo verrà determinato e in che modo il valore del patrimonio netto verrà comunicato agli investitori.

15

B.43

Per gli organismi di investimento collettivo ombrello, indicazioni delle eventuali obbligazioni incrociate tra diverse classi o investimenti in altri organismi di investimento collettivo.

15

B.44

B.7 più:

«Qualora l’organismo di investimento collettivo non abbia ancora iniziato l’attività e qualora alla data del documento di registrazione non sia stato redatto ancora alcun bilancio, includere una dichiarazione in tal senso.»

15

B.45

Descrizione del portafoglio dell’organismo di investimento collettivo.

15

B.46

Indicazione del valore più recente del patrimonio netto per ciascuno strumento finanziario (se del caso).

16

B.47

Descrizione dell’emittente indicante:

la denominazione giuridica dell’emittente e la descrizione della posizione dell’emittente nel quadro amministrativo nazionale,

la forma giuridica dell’emittente,

ogni fatto recente pertinente ai fini della valutazione della solvibilità dell’emittente,

la descrizione dell’economia dell’emittente, compresa la struttura con l’indicazione dei suoi principali settori.

16

B.48

Descrizione/fatti essenziali di finanza pubblica e informazioni commerciali per i due esercizi precedenti alla data del prospetto. Con descrizione di eventuali cambiamenti significativi di tali informazioni dalla fine dell’ultimo esercizio finanziario.

17

B.49

Descrizione dell’emittente indicante:

la denominazione dell’emittente e descrizione del suo status giuridico,

la forma giuridica dell’emittente,

la descrizione dello scopo e delle funzioni dell’emittente,

le fonti di finanziamento, le garanzie e altre obbligazioni dei membri nei confronti dell’emittente,

ogni fatto recente pertinente ai fini della valutazione della solvibilità dell’emittente.

17

B.50

Informazioni finanziarie fondamentali selezionate relative a esercizi passati che riguardano gli ultimi due esercizi finanziari. Esse dovrebbero essere accompagnate dalla descrizione di ogni variazione significativa della situazione finanziaria dell’emittente dalle ultime informazioni finanziarie sottoposte a revisione.


Sezione C –   Strumenti finanziari

Allegati

Elemento

Informazioni obbligatorie

3, 5, 12, 13

C.1

Descrizione del tipo e della classe degli strumenti finanziari offerti e/o ammessi alla negoziazione, compresi eventuali codici di identificazione degli strumenti finanziari.

3, 5, 12, 13

C.2

Valuta di emissione degli strumenti finanziari.

1

C.3

Il numero delle azioni emesse e interamente liberate e delle azioni emesse ma non interamente liberate.

Il valore nominale per azione, o che le azioni non hanno valore nominale.

3

C.4

Descrizione dei diritti connessi agli strumenti finanziari.

3, 5, 12, 13

C.5

Descrizione di eventuali restrizioni alla libera trasferibilità degli strumenti finanziari.

3

C.6

Indicare se gli strumenti finanziari offerti sono o saranno oggetto di una domanda di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato nonché l’identità di tutti i mercati regolamentati nei quali gli strumenti finanziari vengono o devono essere scambiati.

1

C.7

Descrizione della politica dei dividendi.

5, 12, 13

C.8

C.4 più:

«compreso il ranking»,

«comprese le restrizioni a tali diritti».

5, 13

C.9

C.8 più:

«il tasso di interesse nominale»,

«la data d’entrata in godimento e scadenza degli interessi»,

«qualora il tasso non sia fisso, descrizione del sottostante sul quale è basato»,

«data di scadenza e modalità di ammortamento del prestito, comprese le procedure di rimborso»,

«indicazione del tasso di rendimento»

«nome del rappresentante dei detentori dei titoli di debito».

5

C.10

C.9 più:

«se lo strumento finanziario presenta una componente derivata per quanto riguarda il pagamento degli interessi, fornirne una spiegazione chiara e dettagliata, che consenta agli investitori di comprendere in che modo il valore del loro investimento è influenzato dal valore degli strumenti sottostanti, specialmente in circostanze in cui i rischi sono più evidenti».

5, 12

C.11

Indicare se gli strumenti finanziari offerti sono o saranno oggetto di una domanda di ammissione alla negoziazione, allo scopo di distribuirli su un mercato regolamentato o su altri mercati equivalenti, con indicazione dei mercati in questione

8

C.12

Il valore nominale minimo di un’emissione

10

C.13

Informazioni riguardanti le azioni sottostanti:

C.1

C.2

C.3

C.4

C.5

C.6

C.7

10

C.14

Informazioni riguardanti i certificati rappresentativi di strumenti finanziari:

C.1

C.2

C.4

C.5

Descrivere l’esercizio dei diritti connessi alle azioni sottostanti e i benefici da esso derivanti, in particolare i diritti di voto, le condizioni alle quali l’emittente di certificati rappresentativi di strumenti finanziari può esercitare tali diritti e le misure previste per consentire ai possessori di detti certificati di impartire le loro istruzioni — nonché il diritto alla partecipazione agli utili e alla partecipazione all’eventuale residuo attivo in caso di liquidazione non trasferito al possessore del certificato rappresentativo di strumenti finanziari.

Descrizione delle garanzie bancarie o di altro tipo connesse ai certificati rappresentativi di strumenti finanziari e volte a consentire all’emittente di onorare le proprie obbligazioni.

12

C.15

Descrizione di come il valore dell’investimento è influenzato dal valore degli strumenti sottostanti, a meno che gli strumenti finanziari abbiano un valore nominale pari ad almeno 100 000 EUR.

12

C.16

La data di scadenza degli strumenti derivati — la data di esercizio o la data di riferimento finale.

12

C.17

Descrizione delle modalità di regolamento degli strumenti derivati.

12

C.18

Descrizione delle modalità secondo le quali si generano i proventi degli strumenti derivati.

12

C.19

Il prezzo di esercizio o il prezzo di riferimento definitivo del sottostante.

12

C.20

Descrizione del tipo di sottostante e di dove siano reperibili le informazioni relative al sottostante.

13

C.21

Indicazione del mercato sul quale gli strumenti finanziari saranno negoziati e per il quale è stato pubblicato il prospetto.

14

C.22

Informazioni riguardanti l’azione sottostante:

«descrizione dell’azione sottostante»,

C.2,

C.4 più le parole «… e procedura per l’esercizio di detti diritti»,

«dove e quando le azioni sono state o saranno ammesse alla negoziazione»,

C.5,

«nel caso in cui l’emittente del sottostante sia un soggetto appartenente allo stesso gruppo, fornire riguardo a tale emittente le stesse informazioni previste per il documento di registrazione relativo ad azioni. Pertanto fornire le informazioni richieste per la nota di sintesi per l’allegato 1.»


Sezione D –   Rischi

Allegati

Elemento

Informazioni obbligatorie

1

D.1

Informazioni fondamentali sui principali rischi che sono specifici e individuali per l’emittente o per il suo settore

4, 7, 9, 11, 16, 17

D.2

Informazioni fondamentali sui principali rischi che sono specifici per l’emittente.

3, 5, 13

D.3

Informazioni fondamentali sui principali rischi che sono specifici per gli strumenti finanziari.

10

D.4

Informazioni sull’emittente delle azioni sottostanti:

D.2

10

D.5

Informazioni riguardanti i certificati rappresentativi di strumenti finanziari:

D.3

12

D.6

D.3 più:

«Questa parte deve includere un’avvertenza agli investitori sul possibile rischio di perdita, totale o parziale, a seconda dei casi, del valore del loro investimento, e/o, nel caso in cui i rischi per gli investitori non si limitino unicamente al loro investimento, un’indicazione di tale fatto, e la descrizione delle circostanze che determinano il rischio aggiuntivo e i suoi probabili effetti finanziari.»


Sezione E –   Offerta

Allegati

Elemento

Informazioni obbligatorie

3, 10

E.1

I proventi netti totali e una stima delle spese totali legate all’emissione/all’offerta, incluse stime di spese imputate all’investitore dall’emittente o dall’offerente.

3, 10

E.2a

Ragioni dell’offerta e impiego dei proventi, stima dell’importo netto dei proventi.

5, 12

E.2b

Ragioni dell’offerta e impiego dei proventi, se diversi dalla ricerca del profitto e/o dalla copertura di determinati rischi.

3, 5, 10, 12

E.3

Descrizione dei termini e delle condizioni dell’offerta.

3, 5, 10, 12, 13

E.4

Descrizione di eventuali interessi che sono significativi per l’emissione/l’offerta compresi interessi confliggenti.

3, 10

E.5

Nome della persona fisica o giuridica che offre in vendita lo strumento finanziario.

Accordi di lock-up: parti interessate, indicazione del periodo di lock-up.

3, 10

E.6

Ammontare e percentuale della diluizione immediata derivante dall’offerta.

In caso di offerta di sottoscrizione destinata agli attuali azionisti, ammontare e percentuale della diluizione immediata nel caso essi non sottoscrivano la nuova offerta.

Tutti

E.7

Spese stimate addebitate all’investitore dall’emittente o dall’offerente.

ALLEGATO XXIII

Schema proporzionato delle informazioni minime da includere nel documento di registrazione relativo ad azioni per le emissioni di diritti di opzione

1.   PERSONE RESPONSABILI

1.1.   Ogni persona responsabile delle informazioni fornite nel documento di registrazione e, eventualmente, di talune parti di esso. In quest’ultimo caso, indicare le relative parti. Nel caso di persone fisiche, inclusi i membri degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell’emittente, fornire il nome e la qualifica della persona; nel caso di persone giuridiche, fornire la denominazione e la sede.

1.2.   Dichiarazione delle persone responsabili del documento di registrazione attestante che, avendo esse adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni in esso contenute sono, per quanto a loro conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso. Eventuale dichiarazione delle persone responsabili di talune parti del documento di registrazione attestante che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nella parte del documento di registrazione di cui sono responsabili sono, per quanto a loro conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.

2.   REVISORI LEGALI DEI CONTI

2.1.   Nome e indirizzo dei revisori dell’emittente per il periodo cui si riferiscono le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati (nonché indicazione dell’associazione professionale cui appartengono).

2.2.   Se i revisori si sono dimessi, sono stati rimossi dall’incarico o non sono stati rinominati durante il periodo cui si riferiscono le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati, fornire i dettagli, se significativi.

3.   FATTORI DI RISCHIO

Chiara indicazione dei fattori di rischio specifici per l’emittente o per il suo settore di attività in una sezione intitolata “Fattori di rischio”.

4.   INFORMAZIONI SULL’EMITTENTE

4.1.   Denominazione legale e commerciale dell’emittente.

4.2.   Investimenti

4.2.1.

Descrizione (con indicazione dell’ammontare) dei principali investimenti effettuati dalla fine del periodo coperto dall’ultimo bilancio sottoposto a revisione pubblicato e fino alla data del documento di registrazione.

4.2.2.

Descrizione dei principali investimenti dell’emittente in corso di realizzazione, ivi compresa la loro ripartizione geografica (nel paese di origine o all’estero) e la forma di finanziamento (autofinanziamento o finanziamento esterno).

4.2.3.

Informazioni relative ai principali investimenti futuri dell’emittente che siano già stati oggetto di un impegno definitivo da parte dei suoi organi di gestione.

5.   PANORAMICA DELLE ATTIVITÀ

5.1.   Principali attività

Breve descrizione delle operazioni e delle principali attività dell’emittente e di tutti i cambiamenti significativi che hanno avuto ripercussioni su tali operazioni e attività dalla fine del periodo coperto dall’ultimo bilancio sottoposto a revisione pubblicato, compresa l’indicazione di nuovi prodotti e servizi introdotti, se significativi, e, qualora lo sviluppo di nuovi prodotti o servizi sia stato reso pubblico, dello stato di sviluppo.

5.2.   Principali mercati

Breve descrizione dei principali mercati nei quali l’emittente opera e di tutti i cambiamenti significativi che hanno avuto ripercussioni su tali mercati dalla fine del periodo coperto dall’ultimo bilancio sottoposto a revisione pubblicato.

5.3.   Qualora le informazioni fornite conformemente ai punti 5.1 e 5.2 siano state influenzate da fattori straordinari dalla fine del periodo coperto dall’ultimo bilancio sottoposto a revisione pubblicato, occorre farne menzione.

5.4.   Se significative per l’attività o la redditività dell’emittente, fornire informazioni sintetiche in merito all’eventuale dipendenza dell’emittente da brevetti o licenze, da contratti industriali, commerciali o finanziari, o da nuovi procedimenti di fabbricazione.

5.5.   Indicare la base di qualsiasi dichiarazione formulata dall’emittente riguardo alla sua posizione concorrenziale.

6.   STRUTTURA ORGANIZZATIVA

6.1.   Se l’emittente fa parte di un gruppo, breve descrizione del gruppo e della posizione che esso vi occupa.

7.   INFORMAZIONI SULLE TENDENZE PREVISTE

7.1.   Le tendenze più significative manifestatesi recentemente nell’andamento della produzione, delle vendite e delle scorte e nell’evoluzione dei costi e dei prezzi di vendita dalla chiusura dell’ultimo esercizio fino alla data del documento di registrazione.

7.2.   Informazioni su tendenze, incertezze, richieste, impegni o fatti noti che potrebbero ragionevolmente avere ripercussioni significative sulle prospettive dell’emittente almeno per l’esercizio in corso.

8.   PREVISIONI O STIME DEGLI UTILI

Se l’emittente decide di includere una previsione o una stima degli utili il documento di registrazione deve contenere le informazioni di cui ai punti 8.1 e 8.2.

8.1.

Una dichiarazione che illustri i principali presupposti su cui l’emittente ha basato la previsione o la stima.

Occorre distinguere chiaramente tra presupposti relativi ai fattori sui quali i membri degli organi di amministrazione, di direzione e di vigilanza possono influire e presupposti relativi ai fattori sui quali i membri di tali organi non hanno alcuna influenza; i presupposti devono essere facilmente comprensibili da parte degli investitori, specifici e precisi e non devono far riferimento all’esattezza generale delle stime alla base della previsione.

8.2.

Una relazione redatta da contabili o da revisori indipendenti attestante che, a giudizio di detti contabili o revisori, la previsione o la stima è stata compilata correttamente sulla base indicata e che la base contabile utilizzata per la previsione o la stima degli utili è coerente con i criteri contabili dell’emittente.

8.3.

La previsione o la stima degli utili deve essere elaborata su una base comparabile a quella delle informazioni finanziarie relative agli esercizi passati.

8.4.

Se è stata pubblicata una previsione degli utili in un prospetto ancora valido, l’emittente deve dichiarare se, alla data del documento di registrazione, la previsione è o no ancora corretta e, nel caso in cui la previsione non sia più valida, spiegarne i motivi.

9.   ORGANI DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE O DI VIGILANZA E ALTI DIRIGENTI

9.1.   Nome, indirizzo e funzioni presso l’emittente delle seguenti persone, con indicazione delle principali attività da esse esercitate al di fuori dell’emittente stesso, allorché siano significative riguardo all’emittente:

a)

membri degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza;

b)

soci accomandatari, se si tratta di una società in accomandita per azioni;

c)

soci fondatori, se si tratta di una società fondata da meno di cinque anni; e

d)

eventuali alti dirigenti che possono provare che l’emittente dispone di competenza e di esperienza adeguate per la gestione della sua attività.

La natura di eventuali rapporti di parentela esistenti tra le predette persone.

Per ogni membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell’emittente e per ogni persona di cui alle lettere b) e d) del primo paragrafo, indicare la competenza e l’esperienza in materia di gestione aziendale, nonché le seguenti informazioni:

a)

denominazione di tutte le società di capitali o di persone di cui tali persone siano state membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza o socio in qualsiasi momento nei cinque anni precedenti, indicando se siano ancora membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza o socio. Non è necessario elencare tutte le società controllate di un emittente di cui dette persone siano anche membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza;

b)

eventuali condanne in relazione a reati di frode almeno nei cinque anni precedenti;

c)

indicazione di ogni eventuale bancarotta, amministrazione controllata o liquidazione alla quale le persone di cui alle precedenti lettere a) e d) del primo paragrafo siano state associate almeno nei cinque anni precedenti nell’assolvimento di uno degli incarichi di cui alle precedenti lettere a) e d) del primo paragrafo;

d)

indicazione di eventuali incriminazioni ufficiali e/o sanzioni nei confronti di tale persona da parte di autorità pubbliche o di regolamentazione (comprese le associazioni professionali designate) e di eventuali loro interdizioni da parte di un tribunale dalla carica di membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell’emittente o dallo svolgimento di attività di direzione o di gestione di qualsiasi emittente almeno per i cinque anni precedenti.

Qualora non vi siano informazioni di questo tipo da comunicare, deve essere resa una dichiarazione in tal senso.

9.2.   Conflitti di interessi degli organi di amministrazione, di direzione e di vigilanza e degli alti dirigenti

Devono essere chiaramente indicati i potenziali conflitti di interessi tra gli obblighi nei confronti dell’emittente delle persone di cui al punto 9.1 e i loro interessi privati e/o altri obblighi. In assenza di tali conflitti, deve essere resa una dichiarazione in tal senso.

Indicazione di eventuali accordi o intese con i principali azionisti, clienti, fornitori o altri, a seguito dei quali le persone di cui al punto 9.1 sono state scelte quali membri degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza o quali alti dirigenti.

Indicazione di eventuali restrizioni concordate dalle persone di cui al punto 9.1 per quanto riguarda la cessione entro un certo periodo di tempo dei titoli dell’emittente da esse detenute in portafoglio.

10.   REMUNERAZIONI E BENEFICI

In caso di emittenti non quotati in un mercato regolamentato e in relazione all’ultimo esercizio chiuso per le persone di cui al punto 9.1, primo comma, lettere a) e d):

10.1.   Ammontare della remunerazione (compreso qualsiasi compenso eventuale o differito) e dei benefici in natura corrisposti alle predette persone dall’emittente e da sue società controllate per servizi resi in qualsiasi veste all’emittente e alle sue società controllate da qualsiasi persona.

Queste informazioni devono essere fornite su base individuale, salvo che nel paese di origine dell’emittente la divulgazione su base individuale non sia richiesta o l’emittente abbia già pubblicato tali informazioni.

10.2.   Ammontare degli importi accantonati o accumulati dall’emittente o da sue società controllate per la corresponsione di pensioni, indennità di fine rapporto o benefici analoghi.

11.   PRASSI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

In caso di emittenti non quotati in un mercato regolamentato e in relazione all’ultimo esercizio chiuso dell’emittente, e, se non diversamente specificato, riguardo alle persone di cui al punto 9.1, primo comma, lettera a):

11.1.

Data di scadenza del periodo di permanenza nella carica attuale, se del caso, e periodo durante il quale la persona ha rivestito tale carica.

11.2.

Informazioni sui contratti di lavoro stipulati dai membri degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza con l’emittente o con le società controllate che prevedono indennità di fine rapporto. In caso contrario, inserire un’idonea dichiarazione negativa.

11.3.

Informazioni sul comitato di revisione e sul comitato per la remunerazione dell’emittente, compresi i nomi dei membri dei comitati e una descrizione sintetica del mandato in base al quale essi operano.

11.4.

Una dichiarazione che attesti l’osservanza da parte dell’emittente delle norme in materia di governo societario vigenti nel paese di costituzione. In caso di non osservanza, deve essere inclusa una dichiarazione in tal senso che ne attesti i motivi.

12.   DIPENDENTI

12.1.   Partecipazioni azionarie e stock option — Riguardo a ogni persona di cui al punto 9.1, primo comma, lettere a) e d), indicare il numero di azioni detenute ed eventuali diritti di opzione loro conferiti sulle azioni dell’emittente alla data più recente possibile.

12.2.   Descrizione di eventuali accordi di partecipazione dei dipendenti al capitale dell’emittente.

13.   PRINCIPALI AZIONISTI

13.1.   Indicazione del nome delle persone, diverse dai membri degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza, se note all’emittente, che direttamente o indirettamente detengono una quota del capitale o dei diritti di voto dell’emittente soggetta a notificazione ai sensi della normativa vigente nel paese di origine dell’emittente, nonché indicazione dell’ammontare della quota detenuta da ciascuna delle persone in questione. In assenza di tali persone, rilasciare un’idonea dichiarazione negativa.

13.2.   Indicare se i principali azionisti dell’emittente dispongono di diritti di voto diversi o fornire un’idonea dichiarazione negativa.

13.3.   Dichiarare se, a conoscenza dell’emittente, l’emittente è direttamente o indirettamente posseduto o controllato da un altro soggetto, specificarne la denominazione e descrivere la natura di tale controllo e le misure adottate per evitare abusi dello stesso.

13.4.   Descrizione di eventuali accordi, noti all’emittente, dalla cui attuazione possa scaturire a una data successiva una variazione dell’assetto di controllo dell’emittente.

14.   OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Se gli International Financial Reporting Standard adottati a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002 non si applicano all’emittente, devono essere comunicate le seguenti informazioni per il periodo cui si riferiscono le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati fino alla data del documento di registrazione:

a)

natura e portata delle operazioni che — come singola operazione o nel loro complesso — sono significative per l’emittente. Se le operazioni con parti correlate non vengono concluse alle normali condizioni di mercato, illustrare i motivi del perché le operazioni in questione non sono state concluse in tal modo. In caso di prestiti non rimborsati, comprese garanzie di qualsiasi genere, indicare l’importo non rimborsato;

b)

l’ammontare o la percentuale del fatturato dell’emittente costituito dalle operazioni con parti correlate.

Se gli International Financial Reporting Standard adottati a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002 si applicano all’emittente, le informazioni di cui sopra devono essere comunicate soltanto per le operazioni intervenute dopo la fine dell’ultimo esercizio per il quale sono state pubblicate informazioni finanziarie sottoposte a revisione.

15.   INFORMAZIONI FINANZIARIE RIGUARDANTI LE ATTIVITÀ E LE PASSIVITÀ, LA SITUAZIONE FINANZIARIA E I PROFITTI E LE PERDITE DELL’EMITTENTE

15.1.   Informazioni finanziarie relative agli esercizi passati

Informazioni finanziarie sottoposte a revisione relative all’ultimo esercizio (ovvero relative a un periodo più breve se l’emittente è in attività da un periodo inferiore), e la relazione di revisione. Se l’emittente ha modificato la sua data di riferimento contabile durante il periodo per il quale sono richieste informazioni finanziarie relative agli esercizi passati, le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati sottoposte a revisione coprono almeno 12 mesi ovvero l’intero periodo in cui l’emittente è stato in attività, se più breve. Tali informazioni finanziarie devono essere redatte conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 o, qualora non applicabile, ai principi contabili nazionali di uno Stato membro, nel caso di emittenti dell’Unione europea.

Nel caso di emittenti di paesi terzi, le informazioni finanziarie devono essere redatte conformemente ai principi contabili internazionali adottati sulla base della procedura di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1606/2002 o ai principi contabili nazionali di un paese terzo equivalenti ai predetti principi. Qualora non siano conformi ai predetti principi, le informazioni finanziarie devono essere presentate in forma di bilancio riesposto.

Le informazioni finanziarie sottoposte a revisione relative agli esercizi passati devono essere presentate e redatte in una forma coerente con quella che sarà adottata per i successivi bilanci annuali pubblicati dall’emittente, per quanto riguarda i principi contabili, le politiche e la normativa applicabili a tali bilanci.

Se l’emittente opera nel suo attuale settore di attività economica da meno di un anno, le informazioni finanziarie sottoposte a revisione relative a tale periodo devono essere redatte conformemente ai principi applicabili ai bilanci annuali ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002 o, qualora non applicabili, ai principi contabili nazionali di uno Stato membro, nel caso di emittenti dell’Unione europea. Nel caso di emittenti di paesi terzi, le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati devono essere redatte conformemente ai principi contabili internazionali adottati sulla base della procedura di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1606/2002 o ai principi contabili nazionali di un paese terzo equivalenti ai predetti principi. Le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati devono essere sottoposte a revisione.

Se le informazioni finanziarie sottoposte a revisione sono redatte conformemente a principi contabili nazionali, le informazioni finanziarie previste al presente punto devono includere almeno:

a)

lo stato patrimoniale;

b)

il conto economico;

c)

un prospetto indicante tutte le variazioni del patrimonio netto, oppure le variazioni del patrimonio netto diverse da quelle derivanti da operazioni in conto capitale effettuate con i proprietari e da distribuzioni ai proprietari;

d)

il rendiconto finanziario;

e)

i criteri contabili e le note esplicative.

Le informazioni finanziarie annuali relative agli esercizi passati devono essere sottoposte a revisione contabile indipendente oppure devono essere oggetto di una dichiarazione indipendente che attesti che ai fini della redazione del documento di registrazione esse forniscono un quadro fedele e corretto, conformemente ai principi di revisione vigenti in uno Stato membro oppure a principi equivalenti.

15.2.   Informazioni finanziarie proforma

Qualora si verifichi un considerevole cambiamento generale della situazione, descrivere in che modo l’operazione avrebbe potuto influire sulle attività e passività e sugli utili dell’emittente, qualora essa fosse stata intrapresa all’inizio del periodo di riferimento o alla data riportata.

Quest’obbligo viene di norma soddisfatto includendo informazioni finanziarie proforma.

Le informazioni finanziarie proforma devono essere redatte, per quanto riguarda sia la forma che il contenuto, sulla base di quanto indicato all’allegato II.

Le informazioni finanziarie proforma devono essere accompagnate da una relazione redatta da contabili o revisori indipendenti.

15.3.   Bilanci

Se l’emittente redige contemporaneamente bilanci annuali consolidati e bilanci annuali non consolidati, nel documento di registrazione devono figurare almeno i bilanci annuali consolidati.

15.4.   Revisione delle informazioni finanziarie annuali relative agli esercizi passati.

15.4.1.

Dichiarazione attestante che le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati sono state sottoposte a revisione. Qualora i revisori legali si siano rifiutati di redigere la relazione di revisione ovvero qualora la relazione contenga rilievi o clausole di esclusione di responsabilità, il rifiuto, i rilievi, le clausole di esclusione devono essere riprodotti integralmente e motivati.

15.4.2.

Indicazione di altre informazioni contenute nel documento di registrazione che siano state controllate dai revisori dei conti.

15.4.3.

Qualora i dati finanziari contenuti nel documento di registrazione non siano estratti dai bilanci dell’emittente sottoposti a revisione, indicare la fonte dei dati e dichiarare che i dati non sono stati sottoposti a revisione.

15.5.   Data delle ultime informazioni finanziarie.

15.5.1.

L’ultimo anno delle informazioni finanziarie sottoposte a revisione non può essere anteriore di oltre:

a)

18 mesi rispetto alla data del documento di registrazione, se l’emittente include in tale documento bilanci infrannuali sottoposti a revisione; oppure

b)

15 mesi rispetto alla data del documento di registrazione, se l’emittente include in tale documento bilanci infrannuali non sottoposti a revisione.

15.6.   Informazioni finanziarie infrannuali e altre informazioni finanziarie.

15.6.1.

Se l’emittente ha pubblicato informazioni finanziarie trimestrali o semestrali dalla data dell’ultimo bilancio di esercizio sottoposto a revisione, tali informazioni devono essere incluse nel documento di registrazione. Se le informazioni finanziarie trimestrali o semestrali sono state sottoposte a revisione o a revisione limitata, deve essere inclusa anche la relazione di revisione o la relazione di revisione limitata. Se le informazioni finanziarie trimestrali o semestrali non sono state sottoposti a revisione, o a revisione limitata, dichiarare tale fatto.

15.6.2.

Se riporta una data posteriore di più di nove mesi rispetto alla chiusura dell’ultimo esercizio sottoposto a revisione, il documento di registrazione deve contenere informazioni finanziarie infrannuali, che possono non essere state sottoposte a revisione (nel qual caso tale fatto deve essere dichiarato), riguardanti almeno i primi sei mesi dell’esercizio finanziario.

Le informazioni finanziarie infrannuali devono includere prospetti comparativi per lo stesso periodo dell’esercizio finanziario precedente. Per quanto riguarda le informazioni finanziarie comparative relative allo stato patrimoniale, il predetto obbligo può essere soddisfatto presentando lo stato patrimoniale di fine esercizio.

15.7.   Politica dei dividendi

Descrizione dei criteri di distribuzione dei dividendi e di eventuali restrizioni in materia.

15.7.1.

Ammontare del dividendo per azione per ogni esercizio finanziario per il periodo cui si riferiscono le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati; qualora il numero delle azioni dell’emittente sia cambiato, l’ammontare deve essere adeguato per renderlo comparabile.

15.8.   Procedimenti giudiziari e arbitrali

Indicazione di eventuali procedimenti amministrativi, giudiziari o arbitrali (compresi eventuali procedimenti di questo tipo in corso o previsti di cui l’emittente sia a conoscenza), per un periodo relativo almeno ai 12 mesi precedenti, che possano avere, o abbiano avuto nel recente passato, rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria o la redditività dell’emittente e/o del gruppo. In mancanza di tali procedimenti, inserire un’idonea dichiarazione negativa.

15.9.   Cambiamenti significativi nella situazione finanziaria o commerciale dell’emittente

Descrizione di eventuali cambiamenti significativi della situazione finanziaria o commerciale del gruppo verificatisi dalla chiusura dell’ultimo esercizio per il quale sono state pubblicate informazioni finanziarie sottoposte a revisione o informazioni finanziarie infrannuali. In mancanza di tali cambiamenti, inserire un’idonea dichiarazione negativa.

16.   INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

16.1.   Capitale azionario

Le seguenti informazioni devono essere riferite alla data del bilancio di esercizio più recente inserito nelle informazioni finanziarie relative agli esercizi passati.

16.1.1.

Indicare l’ammontare del capitale emesso e per ogni classe di capitale azionario:

a)

il numero di azioni autorizzate;

b)

il numero delle azioni emesse e interamente liberate e delle azioni emesse ma non interamente liberate;

c)

il valore nominale per azione, o che le azioni non hanno valore nominale; e

d)

una riconciliazione del numero di azioni in circolazione all’inizio e alla fine dell’esercizio. Se più del 10 % del capitale è stato pagato con conferimenti non in denaro nel periodo cui si riferiscono le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati, tale fatto deve essere dichiarato.

16.1.2.

Se esistono azioni non rappresentative del capitale, indicarne il numero e descriverne le caratteristiche principali.

16.1.3.

Importo delle obbligazioni convertibili, scambiabili o con warrant, con indicazione delle condizioni e delle modalità di conversione, di scambio o di sottoscrizione.

16.1.4.

Indicazione di eventuali diritti e/o obblighi di acquisto su capitale autorizzato, ma non emesso o di un impegno all’aumento del capitale.

16.1.5.

Informazioni riguardanti il capitale di eventuali membri del gruppo offerto in opzione o che è stato deciso di offrire condizionatamente o incondizionatamente in opzione, descrizione delle opzioni e indicazione delle persone alle quali si riferiscono.

17.   CONTRATTI IMPORTANTI

Sintesi di ogni contratto importante, diverso dai contratti conclusi nel corso del normale svolgimento dell’attività, cui partecipano l’emittente o membri del gruppo, per l’ultimo anno immediatamente precedente la pubblicazione del documento di registrazione.

Sintesi di qualsiasi altro contratto (non concluso nel corso del normale svolgimento dell’attività) stipulato da un membro del gruppo, contenente disposizioni in base alle quali qualsiasi membro del gruppo ha un’obbligazione o un diritto rilevante per il gruppo alla data del documento di registrazione.

18.   INFORMAZIONI PROVENIENTI DA TERZI, PARERI DI ESPERTI E DICHIARAZIONI DI INTERESSI

18.1.   Se nel documento di registrazione vengono inseriti un parere o una relazione attribuiti a una persona in qualità di esperto, indicare nome, indirizzo e qualifica di tale persona e suoi eventuali interessi rilevanti nell’emittente. Se la relazione è stata redatta su richiesta dell’emittente, indicare che il parere o la relazione sono inclusi, nella forma e nel contesto in cui sono inclusi, con il consenso della persona che ha autorizzato il contenuto della relativa parte del documento di registrazione.

18.2.   Qualora le informazioni provengano da terzi, confermare che tali informazioni sono state riprodotte fedelmente e che, per quanto l’emittente sappia o sia in grado di accertare sulla base di informazioni pubblicate dai terzi in questione, non sono stati omessi fatti che potrebbero rendere le informazioni riprodotte inesatte o ingannevoli. Indicare inoltre le fonti delle informazioni.

19.   DOCUMENTI ACCESSIBILI AL PUBBLICO

Dichiarare che per la durata di validità del documento di registrazione possono essere consultati i seguenti documenti (o loro copie), se del caso:

a)

l’atto costitutivo e lo statuto dell’emittente;

b)

tutte le relazioni, le lettere e altri documenti, le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati, le valutazioni e i pareri redatti da esperti su richiesta dell’emittente di cui sia stata inserita parte nel documento di registrazione ovvero a cui il documento di registrazione faccia riferimento;

Indicazione del luogo nel quale i documenti accessibili al pubblico possono essere consultati, in formato cartaceo o elettronico.

ALLEGATO XXIV

Schema proporzionato delle informazioni minime da includere nella nota informativa sugli strumenti finanziari relativa ad azioni per le emissioni di diritti di opzione

1.   PERSONE RESPONSABILI

1.1.   Ogni persona responsabile delle informazioni fornite nel prospetto e, eventualmente, di talune parti di esso. In quest’ultimo caso, indicare dette parti. Nel caso di persone fisiche, inclusi i membri degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell’emittente, fornire il nome e la qualifica della persona; nel caso di persone giuridiche, fornire la denominazione e la sede.

1.2.   Dichiarazione delle persone responsabili del prospetto attestante che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni in esso contenute sono, per quanto a loro conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso. Eventuale dichiarazione delle persone responsabili di talune parti del prospetto attestante che, avendo esse adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nella parte del prospetto di cui sono responsabili sono, per quanto a loro conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.

2.   FATTORI DI RISCHIO

Chiara indicazione dei fattori di rischio significativi per gli strumenti finanziari offerti al pubblico e/o ammessi alla negoziazione, al fine di valutare il rischio di mercato connesso a tali strumenti finanziari, in una sezione intitolata «Fattori di rischio».

3.   INFORMAZIONI FONDAMENTALI

3.1.   Dichiarazione relativa al capitale circolante.

Dichiarazione dell’emittente attestante che, a suo giudizio, il capitale circolante è sufficiente per le sue attuali esigenze o, in caso contrario, il modo in cui intende raccogliere il capitale circolante aggiuntivo necessario.

3.2.   fondi propri e indebitamento

Una dichiarazione sui fondi propri e sull’indebitamento (distinguendo tra indebitamento garantito e non garantito) a una data non anteriore di oltre 90 giorni a quella del documento. L’indebitamento comprende anche l’indebitamento indiretto e soggetto a condizioni.

3.3.   Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all’emissione/all’offerta

Descrizione di eventuali interessi, compresi quelli in conflitto, che sono significativi per l’emissione/l’offerta, con indicazione delle persone interessate e della natura degli interessi.

3.4.   Ragioni dell’offerta e impiego dei proventi

Ragioni dell’offerta e, se del caso, stima dell’importo netto dei proventi suddiviso in funzione dei principali impieghi previsti e presentato in ordine di priorità degli impieghi. Se l’emittente è a conoscenza del fatto che i proventi previsti non saranno sufficienti per finanziare tutti gli impieghi previsti, indicare l’ammontare e le fonti di altri finanziamenti necessari. Devono essere fornite informazioni riguardo all’impiego dei proventi — in particolare se utilizzati per acquisire attività — diverso da quello che si avrebbe nel corso del normale svolgimento dell’attività, per finanziare acquisizioni annunciate di altre imprese, o per estinguere, ridurre o riscattare i debiti.

4.   INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE/DA AMMETTERE ALLA NEGOZIAZIONE

4.1.   Descrizione del tipo e della classe degli strumenti finanziari offerti al pubblico e/o ammessi alla negoziazione, ivi compreso il codice ISIN (International Security Identification Number) o altri analoghi codici di identificazione degli strumenti finanziari.

4.2.   Legislazione in base alla quale gli strumenti finanziari sono stati creati.

4.3.   Indicare se gli strumenti finanziari sono nominativi o al portatore e se sono in forma cartolare o dematerializzata. In quest’ultimo caso, fornire denominazione e indirizzo del soggetto incaricato della tenuta dei registri.

4.4.   Valuta di emissione degli strumenti finanziari.

4.5.   Descrizione dei diritti, compresa qualsiasi loro limitazione, connessi agli strumenti finanziari e procedura per il loro esercizio.

 

Diritto al dividendo:

data o date fisse di decorrenza del diritto,

termine di prescrizione dei dividendi e indicazione della persona che trae vantaggio da tale prescrizione,

restrizioni sui dividendi e procedure per i titolari del diritto non residenti,

importo del dividendo o metodo di calcolo dello stesso, periodicità e natura cumulativa o non cumulativa dei pagamenti,

 

diritti di voto,

 

diritti di prelazione nelle offerte per la sottoscrizione di strumenti finanziari della stessa classe,

 

diritto alla partecipazione agli utili dell’emittente,

 

diritto alla partecipazione all’eventuale residuo attivo in caso di liquidazione,

 

disposizioni di rimborso,

 

disposizioni di conversione.

4.6.   Indicazione delle delibere, delle autorizzazioni e delle approvazioni in virtù delle quali gli strumenti finanziari sono stati o saranno creati e/o emessi.

4.7.   La data prevista per l’emissione degli strumenti finanziari.

4.8.   Descrizione di eventuali restrizioni alla libera trasferibilità degli strumenti finanziari.

4.9.   Riguardo al paese in cui è situata la sede sociale dell’emittente, nonché al paese o ai paesi in cui viene fatta l’offerta o si intende ottenere l’ammissione alla negoziazione indicare:

le trattenute fiscali alla fonte sul reddito derivante dagli strumenti finanziari,

se l’emittente si incarica di operare le trattenute alla fonte.

5.   CONDIZIONI DELL’OFFERTA

5.1.   Condizioni, statistiche relative all’offerta, calendario previsto e modalità di sottoscrizione dell’offerta.

5.1.1.

Condizioni alle quali l’offerta è subordinata.

5.1.2.

Ammontare totale dell’emissione/dell’offerta.

5.1.3.

Periodo di validità dell’offerta, comprese possibili modifiche, e descrizione della procedura di sottoscrizione.

5.1.4.

Indicazione del momento e delle circostanze in cui l’offerta può essere revocata o sospesa, specificando se la revoca può verificarsi dopo l’inizio delle negoziazioni.

5.1.5.

Descrizione della possibilità di ridurre la sottoscrizione e delle modalità di rimborso dell’ammontare eccedente versato dai sottoscrittori.

5.1.6.

Indicazione dell’ammontare minimo e/o massimo della sottoscrizione (espresso in numero di strumenti finanziari o di importo aggregato da investire).

5.1.7.

Indicazione del periodo durante il quale una sottoscrizione può essere ritirata, qualora agli investitori sia consentita questa possibilità.

5.1.8.

Modalità e termini per il pagamento e la consegna degli strumenti finanziari.

5.1.9.

Indicazione della data in cui i risultati dell’offerta verranno resi pubblici e descrizione completa delle modalità seguite.

5.1.10.

Procedura per l’esercizio di un eventuale diritto di prelazione, per la negoziabilità dei diritti di sottoscrizione e per il trattamento dei diritti di sottoscrizione non esercitati.

5.2   Assegnazione.

5.2.1.

Per quanto a conoscenza dell’emittente, indicare se i principali azionisti o i membri degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell’emittente intendono sottoscrivere l’offerta, o se qualsiasi persona intende sottoscrivere più del 5 % dell’offerta.

5.2.2.

Procedura per la comunicazione ai sottoscrittori dell’ammontare assegnato e indicazione dell’eventuale possibilità di iniziare le negoziazioni prima della comunicazione.

5.3.   Fissazione del prezzo.

5.3.1.

Indicazione del prezzo al quale saranno offerti gli strumenti finanziari. Se il prezzo non è noto, o se non esiste un mercato consolidato e/o liquido per gli strumenti finanziari, indicare il metodo di determinazione del prezzo dell’offerta, nonché i soggetti che hanno fissato i criteri o sono formalmente responsabili della determinazione. Indicazione dell’ammontare delle spese e delle imposte specificamente poste a carico del sottoscrittore o dell’acquirente.

5.3.2.

Procedura per la comunicazione del prezzo dell’offerta.

5.3.3.

Se gli azionisti dell’emittente hanno un diritto di prelazione e se tale diritto è limitato o soppresso, indicare la base per il calcolo del prezzo di emissione se si tratta di un’emissione contro pagamento in contanti, nonché i motivi e i beneficiari della limitazione o della soppressione.

5.4.   Collocamento e sottoscrizione.

5.4.1.

Nome e indirizzo dei coordinatori dell’offerta globale e di singole parti dell’offerta e, per quanto a conoscenza dell’emittente o dell’offerente, dei collocatori nei vari paesi in cui l’offerta viene effettuata.

5.4.2.

Denominazione e indirizzo degli organismi incaricati del servizio finanziario e degli agenti depositari in ogni paese.

5.4.3.

Nome e indirizzo dei soggetti che accettano di sottoscrivere l’emissione sulla base di un impegno di assunzione a fermo e nome e indirizzo dei soggetti che accettano di collocare l’emissione senza un impegno di assunzione a fermo o nell’ambito di un accordo di «vendita al meglio». Indicazione degli elementi essenziali degli accordi, comprese le tranche. Se la sottoscrizione non riguarda la totalità dell’emissione, indicare la parte non coperta. Indicazione dell’ammontare complessivo della commissione di sottoscrizione e della commissione di collocamento.

5.4.4.

Data in cui è stato o sarà concluso l’accordo di sottoscrizione.

6.   AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE

6.1.   Indicare se gli strumenti finanziari offerti sono o saranno oggetto di una domanda di ammissione alla negoziazione, allo scopo di distribuirli su un mercato regolamentato o su altri mercati equivalenti, con indicazione dei mercati in questione. Questa circostanza deve essere menzionata senza creare l’impressione che l’ammissione alla negoziazione verrà necessariamente approvata. Se note, indicare le date più prossime in cui gli strumenti finanziari saranno ammessi alla negoziazione.

6.2.   Indicare tutti i mercati regolamentati o equivalenti sui quali, per quanto a conoscenza dell’emittente, sono già ammessi alla negoziazione strumenti finanziari della stessa classe di quelli da offrire o da ammettere alla negoziazione.

6.3.   Se simultaneamente o quasi simultaneamente alla creazione degli strumenti finanziari per i quali viene chiesta l’ammissione a un mercato regolamentato, vengono sottoscritti o collocati privatamente strumenti finanziari della stessa classe ovvero se strumenti finanziari di altre classi vengono creati per il collocamento pubblico o privato, fornire i dettagli sulla natura di tali operazioni, nonché riguardo al numero e alle caratteristiche degli strumenti finanziari alle quali si riferiscono.

6.4.   Dettagli dei soggetti che si sono assunti il fermo impegno di agire quali intermediari nelle operazioni sul mercato secondario, fornendo liquidità attraverso il margine tra i prezzi di domanda e di offerta, e descrizione delle condizioni principali del loro impegno.

7.   ACCORDI DI LOCK-UP

7.1   Accordi di lockup

le parti interessate,

contenuto dell’accordo e relative eccezioni,

indicazione del periodo di lock-up.

8.   SPESE LEGATE ALL’EMISSIONE/ALL’OFFERTA

8.1.   I proventi netti totali e una stima delle spese totali legate all’emissione/all’offerta.

9.   DILUIZIONE

9.1.   Ammontare e percentuale della diluizione immediata derivante dall’emissione/offerta.

9.2.   Ammontare e percentuale della diluizione immediata nel caso gli azionisti non sottoscrivano la nuova offerta.

10.   INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

10.1.   Se nella nota informativa sugli strumenti finanziari vengono menzionati consulenti legati a un’emissione, indicare in quale veste essi hanno agito.

10.2.   Indicazione di altre informazioni contenute nella nota informativa sugli strumenti finanziari sottoposte a revisione o a revisione limitata da parte di revisori legali dei conti e segnalazione dei casi in cui i revisori hanno redatto una relazione. Riproduzione della relazione o, con il permesso dell’autorità competente, di una sintesi della relazione.

10.3.   Se nella nota informativa sugli strumenti finanziari vengono inseriti un parere o una relazione attribuiti a una persona in qualità di esperto, indicare nome, indirizzo e qualifica di tale persona e suoi eventuali interessi rilevanti nell’attività dell’emittente. Se la relazione è stata redatta su richiesta dell’emittente, indicare che il parere o la relazione sono inclusi, nella forma e nel contesto in cui sono inclusi, con il consenso della persona che ha autorizzato il contenuto della relativa parte della nota informativa sugli strumenti finanziari.

10.4.   Qualora le informazioni provengano da terzi, confermare che tali informazioni sono state riprodotte fedelmente e che, per quanto l’emittente sappia o sia in grado di accertare sulla base di informazioni pubblicate dai terzi in questione, non sono stati omessi fatti che potrebbero rendere le informazioni riprodotte inesatte o ingannevoli. Indicare inoltre le fonti delle informazioni.

ALLEGATO XXV

Schema proporzionato delle informazioni minime da includere nel documento di registrazione relativo ad azioni per le PMI e le società con capitalizzazione di mercato ridotta

1.   PERSONE RESPONSABILI

1.1.   Ogni persona responsabile delle informazioni fornite nel documento di registrazione e, eventualmente, di talune parti di esso. In quest’ultimo caso, indicare le relative parti. Nel caso di persone fisiche, inclusi i membri degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell’emittente, fornire il nome e la qualifica della persona; nel caso di persone giuridiche, fornire la denominazione e la sede.

1.2.   Dichiarazione delle persone responsabili del documento di registrazione attestante che, avendo esse adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni in esso contenute sono, per quanto a loro conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso. Eventuale dichiarazione delle persone responsabili di talune parti del documento di registrazione attestante che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nella parte del documento di registrazione di cui sono responsabili sono, per quanto a loro conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.

2.   REVISORI LEGALI DEI CONTI

2.1.   Nome e indirizzo dei revisori dell’emittente per il periodo cui si riferiscono le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati (nonché indicazione dell’associazione professionale cui appartengono).

2.2.   Se i revisori si sono dimessi, sono stati rimossi dall’incarico o non sono stati rinominati durante il periodo cui si riferiscono le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati, fornire i dettagli, se significativi.

3.   INFORMAZIONI FINANZIARIE SELEZIONATE

3.1.   Informazioni finanziarie selezionate relative agli esercizi passati riguardanti l’emittente, fornite per ogni esercizio finanziario per il periodo cui si riferiscono le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati, e per ogni successivo periodo finanziario infrannuale, nella stessa valuta delle informazioni finanziarie.

Le informazioni finanziarie selezionate relative agli esercizi passati devono fornire i dati fondamentali che riassumano la situazione finanziaria dell’emittente.

3.2.   Se vengono fornite informazioni finanziarie selezionate relative a periodi infrannuali, devono essere altresì forniti dati comparativi relativi allo stesso periodo dell’esercizio finanziario precedente; l’obbligo di comunicare dati comparativi sullo stato patrimoniale è tuttavia soddisfatto mediante la presentazione delle informazioni relative allo stato patrimoniale di fine esercizio.

4.   FATTORI DI RISCHIO

Chiara indicazione dei fattori di rischio specifici per l’emittente o per il suo settore di attività, in una sezione intitolata «Fattori di rischio».

5.   INFORMAZIONI SULL’EMITTENTE

5.1.   Storia ed evoluzione dell’emittente

5.1.1.

Denominazione legale e commerciale dell’emittente.

5.1.2.

Luogo di registrazione dell’emittente e suo numero di registrazione.

5.1.3.

Data di costituzione e durata dell’emittente, a eccezione del caso in cui la durata sia indeterminata.

5.1.4.

Domicilio e forma giuridica dell’emittente, legislazione in base alla quale opera, paese di costituzione, nonché indirizzo e numero di telefono della sede sociale (o della principale sede di attività, se diversa dalla sede sociale).

5.1.5.

Fatti importanti nell’evoluzione dell’attività dell’emittente.

5.2.   Investimenti

5.2.1.

Descrizione (con indicazione dell’ammontare) dei principali investimenti effettuati dall’emittente in ogni esercizio finanziario per il periodo cui si riferiscono le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati fino alla data del documento di registrazione.

5.2.2.

Descrizione dei principali investimenti dell’emittente in corso di realizzazione, ivi compresa la loro ripartizione geografica (nel paese di origine o all’estero) e la forma di finanziamento (autofinanziamento o finanziamento esterno).

5.2.3.

Informazioni relative ai principali investimenti futuri dell’emittente che siano già stati oggetto di un impegno definitivo da parte dei suoi organi di gestione e le previste fonti dei fondi necessari per rispettare tali impegni.

6.   PANORAMICA DELLE ATTIVITÀ

6.1.   Principali attività

Breve descrizione delle operazioni e delle principali attività dell’emittente e di tutti i cambiamenti significativi che hanno avuto ripercussioni su tali operazioni e attività dagli ultimi due bilanci sottoposti a revisione pubblicati, compresa l’indicazione di nuovi prodotti e servizi introdotti, se significativi, e, qualora lo sviluppo di nuovi prodotti o servizi sia stato reso pubblico, dello stato di sviluppo.

6.2.   Principali mercati

Breve descrizione dei principali mercati nei quali l’emittente opera e di tutti i cambiamenti significativi che hanno avuto ripercussioni su tali mercati dagli ultimi due bilanci sottoposti a revisione pubblicati.

6.3.   Qualora le informazioni fornite conformemente ai punti 6.1 e 6.2 siano state influenzate da fattori straordinari, occorre farne menzione.

6.4.   Se significative per l’attività o la redditività dell’emittente, fornire informazioni sintetiche in merito all’eventuale dipendenza dell’emittente da brevetti o licenze, da contratti industriali, commerciali o finanziari, o da nuovi procedimenti di fabbricazione.

6.5.   Indicare la base di qualsiasi dichiarazione formulata dall’emittente riguardo alla sua posizione concorrenziale.

7.   STRUTTURA ORGANIZZATIVA

7.1.   Se l’emittente fa parte di un gruppo, breve descrizione del gruppo e della posizione che esso vi occupa.

7.2.   Se non incluso nel bilancio, elenco delle più importanti società controllate dall’emittente, con indicazione della denominazione, del paese di costituzione o di ubicazione, della quota di capitale detenuta e, se diversa, della percentuale dei diritti di voto.

8.   IMMOBILI, IMPIANTI E MACCHINARI

8.1.   Descrizione di eventuali problemi ambientali che possono influire sull’utilizzo delle immobilizzazioni materiali da parte dell’emittente.

9.   RESOCONTO DELLA SITUAZIONE GESTIONALE E FINANZIARIA

L’emittente deve fornire le seguenti informazioni se le relazioni sulla gestione, presentate e redatte conformemente all’articolo 46 della direttiva 78/660/CEE e all’articolo 36 della direttiva 83/349/CEE, per i periodi coperti dalle informazioni finanziarie relative agli esercizi passati non sono inserite nel prospetto o a esso allegate:

9.1.   Situazione finanziaria

Se non figura in altre parti del documento di registrazione, fornire una descrizione della situazione finanziaria dell’emittente, delle variazioni intercorse e dei risultati dell’attività per ogni esercizio e periodo infrannuale per cui sono richieste le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati, comprese le cause di variazioni sostanziali nelle informazioni finanziarie verificatesi di anno in anno, nella misura necessaria per comprendere l’attività dell’emittente nel suo complesso.

9.2.   Gestione operativa

9.2.1.

Informazioni riguardanti fattori importanti, compresi eventi insoliti o rari o nuovi sviluppi, che hanno avuto ripercussioni significative sul reddito derivante dall’attività dell’emittente, indicando in che misura il reddito ne ha risentito.

9.2.2.

Se dai bilanci risultano variazioni sostanziali delle vendite o delle entrate nette, illustrare le ragioni di tali variazioni.

9.2.3.

Informazioni riguardanti politiche o fattori di natura governativa, economica, fiscale, monetaria o politica che abbiano avuto, o potrebbero avere, direttamente o indirettamente, ripercussioni significative sull’attività dell’emittente.

10.   RISORSE FINANZIARIE

10.1.   Indicazione delle fonti e degli importi e descrizione dei flussi di cassa dell’emittente.

10.2.   Informazioni riguardanti eventuali limitazioni all’uso delle risorse finanziarie che abbiano avuto, o potrebbero avere, direttamente o indirettamente, ripercussioni significative sull’attività dell’emittente.

11.   RICERCA E SVILUPPO, BREVETTI E LICENZE

Se significativo, fornire una descrizione delle strategie di ricerca e sviluppo dell’emittente per ogni esercizio finanziario per il periodo cui si riferiscono le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati, compreso l’importo speso per le attività di ricerca e sviluppo sostenute finanziariamente dall’emittente.

12.   INFORMAZIONI SULLE TENDENZE PREVISTE

12.1.   Le tendenze più significative manifestatesi recentemente nell’andamento della produzione, delle vendite e delle scorte e nell’evoluzione dei costi e dei prezzi di vendita dalla chiusura dell’ultimo esercizio fino alla data del documento di registrazione.

12.2.   Informazioni su tendenze, incertezze, richieste, impegni o fatti noti che potrebbero ragionevolmente avere ripercussioni significative sulle prospettive dell’emittente almeno per l’esercizio in corso.

13.   PREVISIONI O STIME DEGLI UTILI

Se l’emittente decide di includere una previsione o una stima degli utili il documento di registrazione deve contenere le informazioni di cui ai punti 13.1 e 13.2.

13.1.

Una dichiarazione che illustri i principali presupposti su cui l’emittente ha basato la previsione o la stima.

Occorre distinguere chiaramente tra presupposti relativi ai fattori sui quali i membri degli organi di amministrazione, di direzione e di vigilanza possono influire e presupposti relativi ai fattori sui quali i membri di tali organi non hanno invece alcuna influenza; i presupposti devono essere facilmente comprensibili da parte degli investitori, specifici e precisi e non devono far riferimento all’esattezza generale delle stime alla base della previsione.

13.2.

Una relazione redatta da contabili o revisori indipendenti attestante che, a giudizio di detti contabili o revisori, la previsione o la stima è stata compilata correttamente sulla base indicata e che la base contabile utilizzata per la previsione o la stima degli utili è coerente con i criteri contabili dell’emittente.

13.3.

La previsione o la stima degli utili deve essere elaborata su una base comparabile a quella delle informazioni finanziarie relative agli esercizi passati.

13.4.

Se è stata pubblicata una previsione degli utili in un prospetto ancora valido, l’emittente deve dichiarare se, alla data del documento di registrazione, la previsione è o no ancora corretta e, nel caso in cui la previsione non sia più valida, spiegarne i motivi.

14.   ORGANI DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE O DI VIGILANZA E ALTI DIRIGENTI

14.1.   Nome, indirizzo e funzioni presso l’emittente delle seguenti persone, con indicazione delle principali attività da esse esercitate al di fuori dell’emittente stesso, allorché siano significative riguardo all’emittente:

a)

membri degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza;

b)

soci accomandatari, se si tratta di una società in accomandita per azioni;

c)

soci fondatori, se si tratta di una società fondata da meno di cinque anni; e

d)

eventuali alti dirigenti che possono provare che l’emittente dispone di competenza e di esperienza adeguate per la gestione della sua attività.

La natura di eventuali rapporti di parentela esistenti tra le predette persone.

Per ogni membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell’emittente e per ogni persona di cui alle lettere b) e d) del primo paragrafo, indicare la competenza e l’esperienza in materia di gestione aziendale, nonché le seguenti informazioni:

a)

denominazione di tutte le società di capitali o di persone di cui tali persone siano state membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza o socio in qualsiasi momento nei cinque anni precedenti, indicando se siano ancora membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza o socio. Non è necessario elencare tutte le società controllate di un emittente di cui dette persone siano anche membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza;

b)

eventuali condanne in relazione a reati di frode almeno nei cinque anni precedenti;

c)

indicazione di ogni eventuale bancarotta, amministrazione controllata o liquidazione alla quale le persone di cui alle precedenti lettere a) e d) del primo paragrafo siano state associate almeno nei cinque anni precedenti nell’assolvimento di uno degli incarichi di cui alle precedenti lettere a) e d) del primo paragrafo;

d)

indicazione di eventuali incriminazioni ufficiali e/o sanzioni nei confronti di tale persona da parte di autorità pubbliche o di regolamentazione (comprese le associazioni professionali designate) e di eventuali loro interdizioni da parte di un tribunale dalla carica di membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell’emittente o dallo svolgimento di attività di direzione o di gestione di qualsiasi emittente almeno per i cinque anni precedenti.

Qualora non vi siano informazioni di questo tipo da comunicare, deve essere resa una dichiarazione in tal senso.

14.2.   Conflitti di interessi degli organi di amministrazione, di direzione e di vigilanza e degli alti dirigenti

Devono essere chiaramente indicati i potenziali conflitti di interessi tra gli obblighi nei confronti dell’emittente delle persone di cui al punto 14.1 e i loro interessi privati e/o altri obblighi. In assenza di tali conflitti, deve essere resa una dichiarazione in tal senso.

Indicazione di eventuali accordi o intese con i principali azionisti, clienti, fornitori o altri, a seguito dei quali le persone di cui al punto 14.1 sono state scelte quali membri degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza o quali alti dirigenti.

Indicazione di eventuali restrizioni concordate dalle persone di cui al punto 14.1 per quanto riguarda la cessione entro un certo periodo di tempo dei titoli dell’emittente da esse detenute in portafoglio.

15.   REMUNERAZIONI E BENEFICI

In relazione all’ultimo esercizio chiuso per le persone di cui al punto 14.1, primo paragrafo, lettere a) e d).

15.1.

Ammontare della remunerazione (compreso qualsiasi compenso eventuale o differito) e dei benefici in natura corrisposti alle predette persone dall’emittente e da sue società controllate per servizi resi in qualsiasi veste all’emittente e alle sue società controllate da qualsiasi persona.

Queste informazioni devono essere fornite su base individuale, salvo che nel paese di origine dell’emittente la divulgazione su base individuale non sia richiesta o l’emittente abbia già pubblicato tali informazioni.

15.2.

Ammontare degli importi accantonati o accumulati dall’emittente o da sue società controllate per la corresponsione di pensioni, indennità di fine rapporto o benefici analoghi.

16.   PRASSI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

In relazione all’ultimo esercizio chiuso dell’emittente e, se non diversamente specificato, riguardo alle persone di cui al punto 14.1, primo comma, lettera a):

16.1.

Data di scadenza del periodo di permanenza nella carica attuale, se del caso, e periodo durante il quale la persona ha rivestito tale carica.

16.2.

Informazioni sui contratti di lavoro stipulati dai membri degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza con l’emittente o con le società controllate che prevedono indennità di fine rapporto. In caso contrario, inserire un’idonea dichiarazione negativa.

16.3.

Informazioni sul comitato di revisione e sul comitato per la remunerazione dell’emittente, compresi i nomi dei membri dei comitati e una descrizione sintetica del mandato in base al quale essi operano.

16.4.

Una dichiarazione che attesti l’osservanza da parte dell’emittente delle norme in materia di governo societario vigenti nel paese di costituzione. In caso di non osservanza, deve essere inclusa una dichiarazione in tal senso che ne attesti i motivi.

17.   DIPENDENTI

17.1.   Indicare il numero di dipendenti risultante alla fine del periodo o la media per ogni esercizio per il periodo cui si riferiscono le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati fino alla data del documento di registrazione (e le eventuali variazioni, se significative) e, se possibile e significativo, fornire una ripartizione delle persone impiegate per principale categoria di attività e ubicazione geografica. Se l’emittente occupa un numero considerevole di dipendenti temporanei, indicare la media di tali dipendenti nel corso dell’ultimo esercizio finanziario.

17.2.   Riguardo a ogni persona di cui al punto 14.1, primo comma, lettere a) e d), indicare il numero di azioni detenute ed eventuali diritti di opzione loro conferiti sulle azioni dell’emittente alla data più recente possibile.

17.3.   Descrizione di eventuali accordi di partecipazione dei dipendenti al capitale dell’emittente.

18.   PRINCIPALI AZIONISTI

18.1.   Indicazione del nome delle persone, diverse dai membri degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza, se note all’emittente, che direttamente o indirettamente detengono una quota del capitale o dei diritti di voto dell’emittente soggetta a notificazione ai sensi della normativa vigente nel paese di origine dell’emittente, nonché indicazione dell’ammontare della quota detenuta da ciascuna delle persone in questione. In assenza di tali persone, fornire un’idonea dichiarazione negativa.

18.2.   Indicare se i principali azionisti dell’emittente dispongono di diritti di voto diversi o fornire un’idonea dichiarazione negativa.

18.3.   Dichiarare se, a conoscenza dell’emittente, l’emittente è direttamente o indirettamente posseduto o controllato da un altro soggetto, specificarne la denominazione e descrivere la natura di tale controllo e le misure adottate per evitare abusi dello stesso.

18.4.   Descrizione di eventuali accordi, noti all’emittente, dalla cui attuazione possa scaturire a una data successiva una variazione dell’assetto di controllo dell’emittente.

19.   OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Se gli International Financial Reporting Standard adottati a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002 non si applicano all’emittente, devono essere comunicate le seguenti informazioni per il periodo cui si riferiscono le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati fino alla data del documento di registrazione:

a)

natura e portata delle operazioni che — come singola operazione o nel loro complesso — sono significative per l’emittente. Se le operazioni con parti correlate non vengono concluse alle normali condizioni di mercato, illustrare i motivi del perché le operazioni in questione non sono state concluse in tal modo. In caso di prestiti non rimborsati, comprese garanzie di qualsiasi genere, indicare l’importo non rimborsato;

b)

l’ammontare o la percentuale del fatturato dell’emittente costituito dalle operazioni con parti correlate.

Se gli International Financial Reporting Standard adottati a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002 si applicano all’emittente, le informazioni di cui sopra devono essere comunicate soltanto per le operazioni intervenute dopo la fine dell’ultimo esercizio per il quale sono state pubblicate informazioni finanziarie sottoposte a revisione.

20.   INFORMAZIONI FINANZIARIE RIGUARDANTI LE ATTIVITÀ E LE PASSIVITÀ, LA SITUAZIONE FINANZIARIA E I PROFITTI E LE PERDITE DELL’EMITTENTE

20.1.   Informazioni finanziarie relative agli esercizi passati

Dichiarazione che le informazioni finanziarie sottoposte a revisione relative agli ultimi due esercizi (ovvero relative a un periodo più breve se l’emittente è in attività da un periodo inferiore) sono state redatte conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 o, qualora non applicabile, ai principi contabili nazionali di uno Stato membro nel caso di emittenti dell’Unione europea, e dove possano essere ottenuti bilanci consolidati e non consolidati, a seconda del caso.

Relazione di revisione per ogni singolo esercizio.

Nel caso di emittenti di paesi terzi, dichiarazione che tali informazioni finanziarie sono state redatte e sottoposte a revisione conformemente ai principi contabili internazionali adottati sulla base della procedura di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1606/2002 o ai principi contabili nazionali di un paese terzo equivalenti ai predetti principi, e dove possono essere ottenute. Se tali informazioni finanziarie non sono equivalenti ai predetti principi, dichiarazione che sono state preparate in forma di bilancio riesposto, e dove possono essere ottenute.

20.2.   Informazioni finanziarie proforma

Qualora si verifichi un considerevole cambiamento generale della situazione, descrivere in che modo l’operazione avrebbe potuto influire sulle attività e passività e sugli utili dell’emittente, qualora essa fosse stata intrapresa all’inizio del periodo di riferimento o alla data riportata.

Quest’obbligo viene di norma soddisfatto includendo informazioni finanziarie proforma.

Le informazioni finanziarie proforma devono essere redatte, per quanto riguarda sia la forma che il contenuto, sulla base di quanto indicato all’allegato II.

Le informazioni finanziarie proforma devono essere accompagnate da una relazione redatta da contabili o revisori indipendenti.

20.3.   Revisione delle informazioni finanziarie annuali relative agli esercizi passati

20.3.1.

Dichiarazione attestante che le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati sono state sottoposte a revisione. Qualora i revisori legali si siano rifiutati di redigere la relazione di revisione ovvero qualora la relazione contenga rilievi o clausole di esclusione di responsabilità, il rifiuto, i rilievi, le clausole di esclusione devono essere riprodotti integralmente e motivati.

20.3.2.

Indicazione di altre informazioni contenute nel documento di registrazione che siano state controllate dai revisori dei conti.

20.3.3.

Qualora i dati finanziari contenuti nel documento di registrazione non siano estratti dai bilanci dell’emittente sottoposti a revisione, indicare la fonte dei dati e dichiarare che i dati non sono stati sottoposti a revisione.

20.4.   Data delle ultime informazioni finanziarie

20.4.1.

L’ultimo anno delle informazioni finanziarie sottoposte a revisione non può essere anteriore di oltre:

a)

18 mesi rispetto alla data del documento di registrazione, se l’emittente include in tale documento bilanci infrannuali sottoposti a revisione; oppure

b)

15 mesi rispetto alla data del documento di registrazione, se l’emittente include in tale documento bilanci infrannuali non sottoposti a revisione.

20.5.   Informazioni finanziarie infrannuali e altre informazioni finanziarie

20.5.1.

Se l’emittente ha pubblicato informazioni finanziarie trimestrali o semestrali dalla data dell’ultimo bilancio sottoposto a revisione, una dichiarazione in tal senso deve essere inclusa nel documento di registrazione, con l’indicazione di dove possono essere ottenute. Se le informazioni finanziarie trimestrali o semestrali sono state sottoposte a revisione o a revisione limitata, deve essere inclusa la relazione di revisione o la relazione di revisione limitata. Se le informazioni finanziarie trimestrali o semestrali non sono state sottoposte a revisione o a revisione limitata, tale fatto deve essere dichiarato.

20.6.   Politica dei dividendi

Descrizione dei criteri di distribuzione dei dividendi e di eventuali restrizioni in materia.

20.6.1

Ammontare del dividendo per azione per ogni esercizio finanziario per il periodo cui si riferiscono le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati; qualora il numero delle azioni dell’emittente sia cambiato, l’ammontare deve essere adeguato per renderlo comparabile.

20.7.   Procedimenti giudiziari e arbitrali

Indicazione di eventuali procedimenti amministrativi, giudiziari o arbitrali (compresi eventuali procedimenti di questo tipo in corso o previsti di cui l’emittente sia a conoscenza), per un periodo relativo almeno ai 12 mesi precedenti, che possano avere, o abbiano avuto nel recente passato, rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria o la redditività dell’emittente e/o del gruppo. In mancanza di tali procedimenti, inserire un’idonea dichiarazione negativa.

20.8.   Cambiamenti significativi nella situazione finanziaria o commerciale dell’emittente

Descrizione di eventuali cambiamenti significativi della situazione finanziaria o commerciale del gruppo verificatisi dalla chiusura dell’ultimo esercizio per il quale sono state pubblicate informazioni finanziarie sottoposte a revisione o informazioni finanziarie infrannuali. In mancanza di tali cambiamenti, inserire un’idonea dichiarazione negativa.

21.   INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

21.1.   Capitale azionario

Le seguenti informazioni devono essere riferite alla data del bilancio di esercizio più recente inserito nelle informazioni finanziarie relative agli esercizi passati.

21.1.1.

Indicare l’ammontare del capitale emesso e per ogni classe di capitale azionario:

a)

il numero di azioni autorizzate;

b)

il numero delle azioni emesse e interamente liberate e delle azioni emesse ma non interamente liberate;

c)

il valore nominale per azione, o che le azioni non hanno valore nominale; e

d)

una riconciliazione del numero di azioni in circolazione all’inizio e alla fine dell’esercizio. Se più del 10 % del capitale è stato pagato con conferimenti non in denaro nel periodo cui si riferiscono le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati, tale fatto deve essere dichiarato.

21.1.2.

Se esistono azioni non rappresentative del capitale, indicarne il numero e descriverne le caratteristiche principali.

21.1.3.

Numero, valore contabile e valore nominale delle azioni detenute dall’emittente stesso o per suo conto o da società controllate dall’emittente.

21.1.4.

Importo delle obbligazioni convertibili, scambiabili o con warrant, con indicazione delle condizioni e delle modalità di conversione, di scambio o di sottoscrizione.

21.1.5.

Indicazione di eventuali diritti e/o obblighi di acquisto su capitale autorizzato, ma non emesso o di un impegno all’aumento del capitale.

21.1.6.

Informazioni riguardanti il capitale di eventuali membri del gruppo offerto in opzione o che è stato deciso di offrire condizionatamente o incondizionatamente in opzione, descrizione delle opzioni e indicazione delle persone alle quali si riferiscono.

21.1.7.

Descrizione dell’evoluzione del capitale azionario, con particolare attenzione per le informazioni relative a eventuali variazioni, per il periodo cui si riferiscono le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati.

21.2.   Atto costitutivo e statuto

21.2.1.

Descrizione dell’oggetto sociale e degli scopi dell’emittente con indicazione delle parti dell’atto costitutivo e dello statuto nelle quali sono descritti.

21.2.2.

Sintesi delle disposizioni dello statuto dell’emittente riguardanti i membri degli organi di amministrazione, di direzione e di vigilanza.

21.2.3.

Descrizione dei diritti, dei privilegi e delle restrizioni connessi a ciascuna classe di azioni esistenti.

21.2.4.

Descrizione delle modalità di modifica dei diritti dei possessori delle azioni, con indicazione dei casi in cui le condizioni sono più significative delle condizioni previste per legge.

21.2.5.

Descrizione delle condizioni che disciplinano le modalità di convocazione delle assemblee generali annuali e delle assemblee generali straordinarie degli azionisti, ivi comprese le condizioni di ammissione.

21.2.6.

Breve descrizione di eventuali disposizioni dello statuto dell’emittente che potrebbero avere l’effetto di ritardare, rinviare o impedire una modifica dell’assetto di controllo dell’emittente.

21.2.7.

Indicazione di eventuali disposizioni dello statuto dell’emittente che disciplinano la soglia di possesso al di sopra della quale vige l’obbligo di comunicazione al pubblico della quota di azioni posseduta.

21.2.8.

Descrizione delle condizioni previste dall’atto costitutivo e dallo statuto per la modifica del capitale, nel caso che tali condizioni siano più restrittive delle condizioni previste per legge.

22.   CONTRATTI IMPORTANTI

Sintesi di ogni contratto importante, diverso dai contratti conclusi nel corso del normale svolgimento dell’attività, cui partecipano l’emittente o membri del gruppo, per i due anni immediatamente precedenti la pubblicazione del documento di registrazione.

Sintesi di qualsiasi altro contratto (non concluso nel corso del normale svolgimento dell’attività) stipulato da un membro del gruppo, contenente disposizioni in base alle quali qualsiasi membro del gruppo ha un’obbligazione o un diritto rilevante per il gruppo alla data del documento di registrazione.

23.   INFORMAZIONI PROVENIENTI DA TERZI, PARERI DI ESPERTI E DICHIARAZIONI DI INTERESSI

23.1.   Se nel documento di registrazione vengono inseriti un parere o una relazione attribuiti a una persona in qualità di esperto, indicare nome, indirizzo e qualifica di tale persona e suoi eventuali interessi rilevanti nell’emittente. Se la relazione è stata redatta su richiesta dell’emittente, indicare che il parere o la relazione sono inclusi, nella forma e nel contesto in cui sono inclusi, con il consenso della persona che ha autorizzato il contenuto della relativa parte del documento di registrazione.

23.2.   Qualora le informazioni provengano da terzi, confermare che tali informazioni sono state riprodotte fedelmente e che, per quanto l’emittente sappia o sia in grado di accertare sulla base di informazioni pubblicate dai terzi in questione, non sono stati omessi fatti che potrebbero rendere le informazioni riprodotte inesatte o ingannevoli. Indicare inoltre le fonti delle informazioni.

24.   DOCUMENTI ACCESSIBILI AL PUBBLICO

Dichiarare che per la durata di validità del documento di registrazione possono essere consultati i seguenti documenti (o loro copie), se del caso:

a)

l’atto costitutivo e lo statuto dell’emittente;

b)

tutte le relazioni, le lettere e altri documenti, le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati, le valutazioni e i pareri redatti da esperti su richiesta dell’emittente di cui sia stata inserita parte nel documento di registrazione ovvero a cui il documento di registrazione faccia riferimento;

c)

le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati dell’emittente o, in caso di un gruppo, le informazioni finanziarie relative all’emittente e alle sue controllate per ognuno dei due esercizi precedenti la pubblicazione del documento di registrazione.

Indicazione del luogo nel quale i documenti accessibili al pubblico possono essere consultati, in formato cartaceo o elettronico.

25.   INFORMAZIONI SULLE PARTECIPAZIONI

Informazioni riguardanti le imprese in cui l’emittente detiene una quota del capitale tale da avere un’incidenza notevole sulla valutazione delle attività e passività, della situazione finanziaria o dei profitti e delle perdite dell’emittente stesso.

ALLEGATO XXVI

Schema proporzionato delle informazioni minime da includere nel documento di registrazione relativo a titoli di debito e a strumenti derivati < 100 000 EUR per le PMI e le società con capitalizzazione di mercato ridotta  (2)

1.   PERSONE RESPONSABILI

2.   REVISORI LEGALI DEI CONTI

3.   INFORMAZIONI FINANZIARIE SELEZIONATE

4.   FATTORI DI RISCHIO

5.   INFORMAZIONI SULL’EMITTENTE

6.   PANORAMICA DELLE ATTIVITÀ

7.   STRUTTURA ORGANIZZATIVA

8.   INFORMAZIONI SULLE TENDENZE PREVISTE

9.   PREVISIONI O STIME DEGLI UTILI

10.   ORGANI DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE E DI VIGILANZA

11.   PRASSI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

12.   PRINCIPALI AZIONISTI

13.   INFORMAZIONI FINANZIARIE RIGUARDANTI LE ATTIVITÀ E LE PASSIVITÀ, LA SITUAZIONE FINANZIARIA E I PROFITTI E LE PERDITE DELL’EMITTENTE

13.1.   Informazioni finanziarie relative agli esercizi passati

Dichiarazione attestante che le informazioni finanziarie sottoposte a revisione relative all’ultimo esercizio (ovvero relative a un periodo più breve se l’emittente è in attività da un periodo inferiore) sono state redatte conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 o, qualora non applicabile, ai principi contabili nazionali di uno Stato membro nel caso di emittenti dell’Unione europea, e dove possano essere ottenuti bilanci consolidati e non consolidati, a seconda del caso.

Relazione di revisione.

Nel caso di emittenti di paesi terzi, dichiarazione che tali informazioni finanziarie sono state redatte e sottoposte a revisione conformemente ai principi contabili internazionali adottati sulla base della procedura di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1606/2002 o ai principi contabili nazionali di un paese terzo equivalenti ai predetti principi, e dove possono essere ottenute. Se tali informazioni finanziarie non sono equivalenti a detti principi, dichiarazione che sono state preparate in forma di bilancio riesposto, e dove possono essere ottenute.

13.2.   Revisione delle informazioni finanziarie annuali relative agli esercizi passati

13.2.1.

Dichiarazione attestante che le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati sono state sottoposte a revisione. Qualora i revisori legali si siano rifiutati di redigere la relazione di revisione ovvero qualora la relazione contenga rilievi o clausole di esclusione di responsabilità, il rifiuto, i rilievi e le clausole di esclusione devono essere riprodotti integralmente e motivati.

13.2.2.

Indicazione di altre informazioni contenute nel documento di registrazione che siano state controllate dai revisori dei conti.

13.2.3.

Qualora i dati finanziari contenuti nel documento di registrazione non siano estratti dai bilanci dell’emittente sottoposti a revisione, indicare la fonte dei dati e dichiarare che i dati non sono stati sottoposti a revisione.

13.3.   Informazioni finanziarie infrannuali e altre informazioni finanziarie

Se l’emittente ha pubblicato informazioni finanziarie trimestrali o semestrali dalla data dell’ultimo bilancio sottoposto a revisione, una dichiarazione in tal senso deve essere inclusa nel documento di registrazione, con l’indicazione di dove tali informazioni possono essere ottenute. Se le informazioni finanziarie trimestrali o semestrali sono state sottoposte a revisione o a revisione limitata, deve essere inclusa la relazione di revisione o la relazione di revisione limitata. Se le informazioni finanziarie trimestrali o semestrali non sono state sottoposte a revisione o a revisione limitata, tale fatto deve essere dichiarato.

13.4.   Procedimenti giudiziari e arbitrali

Indicazione di eventuali procedimenti amministrativi, giudiziari o arbitrali (compresi eventuali procedimenti di questo tipo in corso o previsti di cui l’emittente sia a conoscenza), per un periodo relativo almeno ai 12 mesi precedenti, che possano avere, o abbiano avuto di recente, rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria o la redditività dell’emittente e/o del gruppo. In mancanza di tali procedimenti, inserire un’idonea dichiarazione negativa.

13.5.   Cambiamenti significativi nella situazione finanziaria o commerciale dell’emittente

Descrizione di eventuali cambiamenti significativi della situazione finanziaria o commerciale del gruppo verificatisi dalla chiusura dell’ultimo esercizio per il quale sono state pubblicate informazioni finanziarie sottoposte a revisione o informazioni finanziarie infrannuali. In mancanza di tali cambiamenti, inserire un’idonea dichiarazione negativa.

14.   INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

15.   CONTRATTI IMPORTANTI

16.   INFORMAZIONI PROVENIENTI DA TERZI, PARERI DI ESPERTI E DICHIARAZIONI DI INTERESSI

17.   DOCUMENTI ACCESSIBILI AL PUBBLICO

ALLEGATO XXVII

Schema proporzionato delle informazioni minime da includere nel documento di registrazione relativo a titoli di debito e a strumenti derivati ≥ 100 000 EUR per le PMI e le società con capitalizzazione di mercato ridotta  (3)

1.   PERSONE RESPONSABILI

2.   REVISORI LEGALI DEI CONTI

3.   FATTORI DI RISCHIO

4.   INFORMAZIONI SULL’EMITTENTE

5.   PANORAMICA DELLE ATTIVITÀ

6.   STRUTTURA ORGANIZZATIVA

7.   INFORMAZIONI SULLE TENDENZE PREVISTE

8.   PREVISIONI O STIME DEGLI UTILI

9.   ORGANI DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE E DI VIGILANZA

10.   PRINCIPALI AZIONISTI

11.   INFORMAZIONI FINANZIARIE RIGUARDANTI LE ATTIVITÀ E LE PASSIVITÀ, LA SITUAZIONE FINANZIARIA E I PROFITTI E LE PERDITE DELL’EMITTENTE

11.1   Informazioni finanziarie relative agli esercizi passati

Dichiarazione attestante che le informazioni finanziarie sottoposte a revisione relative all’ultimo esercizio (ovvero relative a un periodo più breve se l’emittente è in attività da un periodo inferiore) sono state redatte conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 o, qualora non applicabile, ai principi contabili nazionali di uno Stato membro nel caso di emittenti dell’Unione europea, e dove possano essere ottenuti bilanci consolidati e non consolidati, a seconda del caso.

Relazione di revisione.

Nel caso di emittenti di paesi terzi, dichiarazione attestante che tali informazioni finanziarie sono state redatte e sottoposte a revisione conformemente ai principi contabili internazionali adottati sulla base della procedura di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1606/2002 o ai principi contabili nazionali di un paese terzo equivalenti ai predetti principi, e dove possono essere ottenute. Se tali informazioni finanziarie non sono equivalenti a detti principi, la dichiarazione che sono state preparate in forma di bilancio riesposto, e dove possono essere ottenute.

11.2.   Revisione delle informazioni finanziarie annuali relative agli esercizi passati

11.2.1.

Dichiarazione attestante che le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati sono state sottoposte a revisione. Qualora i revisori legali si siano rifiutati di redigere la relazione di revisione ovvero qualora la relazione contenga rilievi o clausole di esclusione di responsabilità, il rifiuto, i rilievi e le clausole di esclusione devono essere riprodotti integralmente e motivati.

11.2.2.

Indicazione di altre informazioni contenute nel documento di registrazione che siano state controllate dai revisori dei conti.

11.2.3.

Qualora i dati finanziari contenuti nel documento di registrazione non siano estratti dai bilanci dell’emittente sottoposti a revisione, indicare la fonte dei dati e dichiarare che i dati non sono stati sottoposti a revisione.

11.3.   Informazioni finanziarie infrannuali e altre informazioni finanziarie

Se l’emittente ha pubblicato informazioni finanziarie trimestrali o semestrali dalla data dell’ultimo bilancio sottoposto a revisione, una dichiarazione in tal senso deve essere inclusa nel documento di registrazione, con l’indicazione di dove possono essere ottenute. Se le informazioni finanziarie trimestrali o semestrali sono state sottoposte a revisione o a revisione limitata, deve essere inclusa la relazione di revisione o la relazione di revisione limitata. Se le informazioni finanziarie trimestrali o semestrali non sono state sottoposte a revisione o a revisione limitata, tale fatto deve essere dichiarato.

11.4.   Procedimenti giudiziari e arbitrali

Indicazione di eventuali procedimenti amministrativi, giudiziari o arbitrali (compresi eventuali procedimenti di questo tipo in corso o previsti di cui l’emittente sia a conoscenza), per un periodo relativo almeno ai 12 mesi precedenti, che possano avere, o abbiano avuto di recente, rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria o la redditività dell’emittente e/o del gruppo. In mancanza di tali procedimenti, inserire un’idonea dichiarazione negativa.

11.5.   Cambiamenti significativi nella situazione finanziaria o commerciale dell’emittente

Descrizione di eventuali cambiamenti significativi della situazione finanziaria o commerciale del gruppo verificatisi dalla chiusura dell’ultimo esercizio per il quale sono state pubblicate informazioni finanziarie sottoposte a revisione o informazioni finanziarie infrannuali. In mancanza di tali cambiamenti, inserire un’idonea dichiarazione negativa.

12.   CONTRATTI IMPORTANTI

13.   INFORMAZIONI PROVENIENTI DA TERZI, PARERI DI ESPERTI E DICHIARAZIONI DI INTERESSI

14.   DOCUMENTI ACCESSIBILI AL PUBBLICO

ALLEGATO XXVIII

Schema proporzionato delle informazioni minime relative ai certificati rappresentativi di strumenti finanziari emessi su azioni per le PMI e le società con capitalizzazione di mercato ridotta  (4)

1.   PERSONE RESPONSABILI

1.1.   Ogni persona responsabile delle informazioni fornite nel documento di registrazione e, eventualmente, di talune parti di esso. In quest’ultimo caso, indicare le relative parti. Nel caso di persone fisiche, inclusi i membri degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell’emittente, fornire il nome e la qualifica della persona; nel caso di persone giuridiche, fornire la denominazione e la sede.

1.2.   Dichiarazione delle persone responsabili del documento di registrazione attestante che, avendo esse adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni in esso contenute sono, per quanto a loro conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso. Eventuale dichiarazione delle persone responsabili di talune parti del documento di registrazione attestante che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nella parte del documento di registrazione di cui sono responsabili sono, per quanto a loro conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.

2.   REVISORI LEGALI DEI CONTI

2.1.   Nome e indirizzo dei revisori dell’emittente per il periodo cui si riferiscono le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati (nonché indicazione dell’associazione professionale cui appartengono).

2.2.   Se i revisori si sono dimessi, sono stati rimossi dall’incarico o non sono stati rinominati durante il periodo cui si riferiscono le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati, fornire i dettagli, se significativi.

3.   INFORMAZIONI FINANZIARIE SELEZIONATE

3.1.   Informazioni finanziarie selezionate relative agli esercizi passati riguardanti l’emittente, fornite per ogni esercizio finanziario per il periodo cui si riferiscono le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati, e per ogni successivo periodo finanziario infrannuale, nella stessa valuta delle informazioni finanziarie.

Le informazioni finanziarie selezionate relative agli esercizi passati devono fornire i dati fondamentali che riassumano la situazione finanziaria dell’emittente.

3.2.   Se vengono fornite informazioni finanziarie selezionate per periodi intermedi, devono essere anche indicati dati comparativi dello stesso periodo dell’esercizio finanziario precedente; l’obbligo di comunicare dati comparativi sullo stato patrimoniale è tuttavia soddisfatto mediante la presentazione delle informazioni relative allo stato patrimoniale di fine esercizio.

4.   FATTORI DI RISCHIO

Chiara indicazione dei fattori di rischio specifici per l’emittente o per il suo settore di attività in una sezione intitolata «Fattori di rischio».

5.   INFORMAZIONI SULL’EMITTENTE

5.1.   Storia ed evoluzione dell’emittente

5.1.1.

Denominazione legale e commerciale dell’emittente.

5.1.2.

Luogo di registrazione dell’emittente e suo numero di registrazione.

5.1.3.

Data di costituzione e durata dell’emittente, a eccezione del caso in cui la durata sia indeterminata.

5.1.4.

Domicilio e forma giuridica dell’emittente, legislazione in base alla quale opera, paese di costituzione, nonché indirizzo e numero di telefono della sede sociale (o della principale sede di attività, se diversa dalla sede sociale).

5.1.5.

Fatti importanti nell’evoluzione dell’attività dell’emittente.

5.2.   Investimenti

5.2.1.

Descrizione (compreso l’ammontare) dei principali investimenti effettuati dall’emittente per ogni esercizio finanziario per il periodo cui si riferiscono le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati fino alla data del prospetto.

5.2.2.

Descrizione dei principali investimenti in corso di attuazione dell’emittente, compresa la ripartizione di tali investimenti su base geografica (nel paese di origine o all’estero) e in base alla forma di finanziamento (autofinanziamento o finanziamento esterno).

5.2.3.

Informazioni relative ai principali investimenti futuri dell’emittente che siano già stati oggetto di un impegno definitivo da parte dei suoi organi di gestione e le previste fonti dei fondi necessari per rispettare tali impegni.

6.   PANORAMICA DELLE ATTIVITÀ

6.1.   Principali attività

6.1.1.

Breve descrizione delle operazioni e delle principali attività dell’emittente e di tutti i cambiamenti significativi che hanno avuto ripercussioni su tali operazioni e attività dagli ultimi due bilanci sottoposti a revisione pubblicati, compresa l’indicazione di nuovi prodotti e servizi introdotti, se significativi, e, qualora lo sviluppo di nuovi prodotti o servizi sia stato reso pubblico, dello stato di sviluppo.

6.2.   Principali mercati

Breve descrizione dei principali mercati nei quali l’emittente opera e di tutti i cambiamenti significativi che hanno avuto ripercussioni su tali mercati dagli ultimi due bilanci sottoposti a revisione pubblicati.

6.3.   Qualora le informazioni fornite conformemente ai punti 6.1 e 6.2 siano state influenzate da fattori straordinari, occorre farne menzione.

6.4.   Purché siano significative per l’attività o la redditività dell’emittente, fornire informazioni sintetiche circa l’eventuale dipendenza dell’emittente da brevetti o licenze, da contratti industriali, commerciali o finanziari, o da nuovi procedimenti di fabbricazione.

6.5.   Indicare la base di qualsiasi dichiarazione formulata dall’emittente riguardo alla sua posizione concorrenziale.

7.   STRUTTURA ORGANIZZATIVA

7.1.   Se l’emittente fa parte di un gruppo, breve descrizione del gruppo e della posizione che esso vi occupa.

8.   IMMOBILI, IMPIANTI E MACCHINARI

8.1.   Descrizione di eventuali problemi ambientali che possono influire sull’utilizzo delle immobilizzazioni materiali da parte dell’emittente.

9.   RESOCONTO DELLA SITUAZIONE GESTIONALE E FINANZIARIA

L’emittente deve fornire le seguenti informazioni, se le relazioni sulla gestione presentate e redatte conformemente all’articolo 46 della direttiva 78/660/CEE e all’articolo 36 della direttiva 83/349/CEE per i periodi coperti dalle informazioni finanziarie relative agli esercizi passati non sono inserite nel prospetto o a esso allegate:

9.1.   Situazione finanziaria

Se non figura in altre parti del documento di registrazione, fornire una descrizione della situazione finanziaria dell’emittente, delle variazioni intercorse e dei risultati dell’attività per ogni esercizio e periodo infrannuale per cui sono richieste le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati, comprese le cause di variazioni sostanziali dei dati finanziari verificatesi di anno in anno, nella misura necessaria per comprendere l’attività dell’emittente nel suo complesso.

9.2.   Gestione operativa

9.2.1.

Informazioni riguardanti fattori importanti, compresi eventi insoliti o rari o nuovi sviluppi, che hanno avuto ripercussioni significative sul reddito derivante dall’attività dell’emittente, indicando in che misura il reddito ne ha risentito.

9.2.2.

Se dai bilanci risultano variazioni sostanziali delle vendite o delle entrate nette, illustrare le ragioni di tali variazioni.

9.2.3.

Informazioni riguardanti politiche o fattori di natura governativa, economica, fiscale, monetaria o politica che abbiano avuto, o potrebbero avere, direttamente o indirettamente, ripercussioni significative sull’attività dell’emittente.

10.   RISORSE FINANZIARIE

10.1.   Indicazione delle fonti e degli importi e descrizione dei flussi di cassa dell’emittente.

10.2.   Informazioni riguardanti eventuali limitazioni all’uso delle risorse finanziarie che abbiano avuto, o potrebbero avere, direttamente o indirettamente, ripercussioni significative sull’attività dell’emittente.

11.   RICERCA E SVILUPPO, BREVETTI E LICENZE

Se significativo, fornire una descrizione delle strategie di ricerca e sviluppo dell’emittente per ogni esercizio finanziario per il periodo cui si riferiscono le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati, compreso l’importo speso per le attività di ricerca e sviluppo sostenute finanziariamente dall’emittente.

12.   INFORMAZIONI SULLE TENDENZE PREVISTE

12.1.   Le tendenze più significative manifestatesi recentemente nell’andamento della produzione, delle vendite e delle scorte e nell’evoluzione dei costi e dei prezzi di vendita dalla chiusura dell’ultimo esercizio fino alla data del documento di registrazione.

12.2.   Informazioni su tendenze, incertezze, richieste, impegni o fatti noti che potrebbero ragionevolmente avere ripercussioni significative sulle prospettive dell’emittente almeno per l’esercizio in corso.

13.   PREVISIONI O STIME DEGLI UTILI

Se l’emittente decide di includere una previsione o una stima degli utili, il documento di registrazione deve contenere le informazioni di cui ai punti 13.1 e 13.2.

13.1.

Una dichiarazione che illustri i principali presupposti su cui l’emittente ha basato la previsione o la stima.

Occorre distinguere chiaramente tra presupposti relativi ai fattori sui quali i membri degli organi di amministrazione, di direzione e di vigilanza possono influire e presupposti relativi ai fattori sui quali i membri di tali organi non hanno alcuna influenza; i presupposti devono essere facilmente comprensibili da parte degli investitori, specifici e precisi e non devono far riferimento all’esattezza generale delle stime alla base della previsione.

13.2.

Una relazione redatta da contabili o revisori indipendenti attestante che, a giudizio di detti contabili o revisori, la previsione o la stima è stata compilata correttamente sulla base indicata e che la base contabile utilizzata per la previsione o la stima degli utili è coerente con i criteri contabili dell’emittente.

13.3.

La previsione o la stima degli utili deve essere elaborata su una base comparabile a quella delle informazioni finanziarie relative agli esercizi passati.

13.4.

Se ha pubblicato una previsione degli utili in un prospetto ancora valido, l’emittente deve dichiarare se, alla data del documento di registrazione, la previsione è o no ancora corretta e, nel caso in cui la previsione non sia più valida, spiegarne i motivi.

14.   ORGANI DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE E DI VIGILANZA E ALTI DIRIGENTI

14.1.   Nome, indirizzo e funzioni presso l’emittente delle seguenti persone, con indicazione delle principali attività da esse esercitate al di fuori dell’emittente stesso, allorché siano significative riguardo all’emittente:

a)

membri degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza;

b)

soci accomandatari, se si tratta di una società in accomandita per azioni;

c)

soci fondatori, se si tratta di una società fondata da meno di cinque anni; e

d)

eventuali alti dirigenti che possono provare che l’emittente dispone di competenza e di esperienza adeguate per la gestione della sua attività.

La natura di eventuali rapporti di parentela esistenti tra le predette persone.

Per ogni membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell’emittente e per ogni persona di cui alle lettere b) e d) del primo comma, indicare la competenza e l’esperienza in materia di gestione aziendale, nonché le seguenti informazioni:

a)

denominazione di tutte le società di capitali o di persone di cui tali persone siano state membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza o socio in qualsiasi momento nei cinque anni precedenti, indicando se siano ancora membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza o socio. Non è necessario elencare tutte le società controllate di un emittente di cui dette persone siano anche membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza;

b)

eventuali condanne in relazione a reati di frode almeno nei cinque anni precedenti;

c)

indicazione di ogni eventuale bancarotta, amministrazione controllata o liquidazione alla quale le persone di cui alle precedenti lettere a) e d) del primo comma siano state associate almeno nei cinque anni precedenti nell’assolvimento di uno degli incarichi di cui alle precedenti lettere a) e d) del primo comma;

d)

indicazione di eventuali incriminazioni ufficiali e/o sanzioni nei confronti di tale persona da parte di autorità pubbliche o di regolamentazione (comprese le associazioni professionali designate) e di eventuali loro interdizioni da parte di un tribunale dalla carica di membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell’emittente o dallo svolgimento di attività di direzione o di gestione di qualsiasi emittente almeno per i cinque anni precedenti.

Qualora non vi siano informazioni di questo tipo da comunicare, deve essere resa una dichiarazione in tal senso.

14.2.   Conflitti di interessi degli organi di amministrazione, di direzione e di vigilanza e degli alti dirigenti

Devono essere chiaramente indicati i potenziali conflitti di interessi tra gli obblighi nei confronti dell’emittente delle persone di cui al punto 14.1 e i loro interessi privati e/o altri obblighi. In assenza di tali conflitti, deve essere resa una dichiarazione in tal senso.

Indicazione di eventuali accordi o intese con i principali azionisti, clienti, fornitori o altri, a seguito dei quali le persone di cui al punto 14.1 sono state scelte quali membri degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza o quali alti dirigenti.

15.   REMUNERAZIONI E BENEFICI

In relazione all’ultimo esercizio chiuso per le persone di cui al punto 14.1, primo comma, lettere a) e d).

15.1.

Ammontare della remunerazione (compreso qualsiasi compenso eventuale o differito) e dei benefici in natura corrisposti alle predette persone dall’emittente e da sue società controllate per servizi resi in qualsiasi veste all’emittente e alle sue società controllate da qualsiasi persona.

Queste informazioni devono essere fornite su base individuale, salvo che nel paese di origine dell’emittente la divulgazione su base individuale non sia richiesta o l’emittente abbia già divulgato tali informazioni.

15.2.

Ammontare degli importi accantonati o accumulati dall’emittente o da sue società controllate per la corresponsione di pensioni, indennità di fine rapporto o benefici analoghi.

16.   PRASSI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

In relazione all’ultimo esercizio chiuso dell’emittente, e se non diversamente specificato, riguardo alle persone di cui al punto 14.1, primo comma, lettera a):

16.1.

data di scadenza del periodo di permanenza nella carica attuale, se del caso, e periodo durante il quale la persona ha rivestito tale carica,

16.2.

informazioni sui contratti di lavoro stipulati dai membri degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza con l’emittente o con le società controllate che prevedono indennità di fine rapporto. In caso contrario, inserire un’idonea dichiarazione negativa,

16.3.

informazioni sul comitato di revisione e sul comitato per la remunerazione dell’emittente, compresi i nomi dei membri dei comitati e una descrizione sintetica del mandato in base al quale essi operano,

16.4.

una dichiarazione che attesti l’osservanza da parte dell’emittente delle norme in materia di governo societario vigenti nel paese di costituzione. In caso di non osservanza, deve essere inclusa una dichiarazione in tal senso che ne attesti i motivi.

17.   DIPENDENTI

17.1.   Indicare il numero di dipendenti risultante alla fine del periodo o la media per ogni esercizio per il periodo cui si riferiscono le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati fino alla data del documento di registrazione (e le eventuali variazioni, se significative) e, se possibile e significativo, fornire una ripartizione delle persone impiegate per principale categoria di attività e ubicazione geografica. Se l’emittente occupa un numero considerevole di dipendenti temporanei, indicare la media di tali dipendenti nel corso dell’ultimo esercizio finanziario.

17.2.   Riguardo a ogni persona di cui al punto 14.1, primo comma, lettere a) e d), indicare il numero di azioni detenute ed eventuali diritti di opzione loro conferiti sulle azioni dell’emittente alla data più recente possibile.

17.3.   Descrizione di eventuali accordi di partecipazione dei dipendenti al capitale dell’emittente.

18.   PRINCIPALI AZIONISTI

18.1.   Indicazione del nome delle persone, diverse dai membri degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza, se note all’emittente, che direttamente o indirettamente detengono una quota del capitale o dei diritti di voto dell’emittente soggetta a notificazione ai sensi della normativa vigente nel paese di origine dell’emittente, nonché indicazione dell’ammontare della quota detenuta da ciascuna delle persone in questione. In assenza di tali persone, fornire un’idonea dichiarazione negativa.

18.2.   Indicare se i principali azionisti dell’emittente dispongono di diritti di voto diversi o fornire un’idonea dichiarazione negativa.

18.3.   Dichiarare se, a conoscenza dell’emittente, l’emittente è direttamente o indirettamente posseduto o controllato da un altro soggetto, specificarne la denominazione e descrivere la natura di tale controllo e le misure adottate per evitare abusi dello stesso.

18.4.   Descrizione di eventuali accordi, noti all’emittente, dalla cui attuazione possa scaturire a una data successiva una variazione dell’assetto di controllo dell’emittente.

19.   OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Se gli International Financial Reporting Standard adottati a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002 non si applicano all’emittente, devono essere comunicate le seguenti informazioni per il periodo cui si riferiscono le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati fino alla data del documento di registrazione:

a)

natura e portata delle operazioni che — come singola operazione o nel loro complesso — sono significative per l’emittente. Se le operazioni con parti correlate non vengono concluse alle normali condizioni di mercato, illustrare i motivi del perché le operazioni in questione non sono state concluse in tal modo. In caso di prestiti non rimborsati, comprese garanzie di qualsiasi genere, indicare l’importo non rimborsato;

b)

l’ammontare o la percentuale del fatturato dell’emittente costituito dalle operazioni con parti correlate.

Se gli International Financial Reporting Standard adottati a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002 si applicano all’emittente, le informazioni di cui sopra devono essere comunicate soltanto per le operazioni intervenute dopo la fine dell’ultimo esercizio per il quale sono state pubblicate informazioni finanziarie sottoposte a revisione.

20.   INFORMAZIONI FINANZIARIE RIGUARDANTI LE ATTIVITÀ E LE PASSIVITÀ, LA SITUAZIONE FINANZIARIA E I PROFITTI E LE PERDITE DELL’EMITTENTE

20.1.   Informazioni finanziarie relative agli esercizi passati

Dichiarazione che le informazioni finanziarie sottoposte a revisione relative agli ultimi due esercizi (ovvero relative a un periodo più breve se l’emittente è in attività da un periodo inferiore) sono state redatte conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 o, qualora non applicabile, ai principi contabili nazionali di uno Stato membro nel caso di emittenti dell’Unione europea, e dove possano essere ottenuti bilanci consolidati e non consolidati, a seconda del caso.

Relazione di revisione per ogni singolo esercizio.

Nel caso di emittenti di paesi terzi, dichiarazione che tali informazioni finanziarie sono state redatte e sottoposte a revisione conformemente ai principi contabili internazionali adottati sulla base della procedura di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1606/2002 o ai principi contabili nazionali di un paese terzo equivalenti ai predetti principi, e dove possono essere ottenute. Se tali informazioni finanziarie non sono equivalenti a detti principi, dichiarazione che esse sono state preparate in forma di bilancio riesposto, e dove possono essere ottenute.

20.2.   Revisione delle informazioni finanziarie annuali relative agli esercizi passati

20.2.1.

Dichiarazione attestante che le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati sono state sottoposte a revisione. Qualora i revisori legali si siano rifiutati di redigere la relazione di revisione ovvero qualora la relazione contenga rilievi o clausole di esclusione di responsabilità, il rifiuto, i rilievi e le clausole di esclusione devono essere riprodotti integralmente e motivati.

20.2.2.

Indicazione di altre informazioni contenute nel documento di registrazione che sono state controllate dai revisori dei conti.

20.2.3.

Qualora i dati finanziari contenuti nel documento di registrazione non siano estratti dai bilanci dell’emittente sottoposti a revisione, indicare la fonte dei dati e dichiarare che i dati non sono stati sottoposti a revisione.

20.3.   Data delle ultime informazioni finanziarie

20.3.1.

L’ultimo anno delle informazioni finanziarie sottoposte a revisione non può essere anteriore di oltre:

a)

18 mesi rispetto alla data del documento di registrazione, se l’emittente include in tale documento bilanci infrannuali sottoposti a revisione; oppure

b)

15 mesi rispetto alla data del documento di registrazione, se l’emittente include in tale documento bilanci infrannuali non sottoposti a revisione.

20.4.   Informazioni finanziarie infrannuali e altre informazioni finanziarie

20.4.1.

Se l’emittente ha pubblicato informazioni finanziarie trimestrali o semestrali dalla data dell’ultimo bilancio sottoposto a revisione, una dichiarazione in tal senso deve essere inclusa nel documento di registrazione, con l’indicazione di dove esse possono essere ottenute. Se le informazioni finanziarie trimestrali o semestrali sono state sottoposte a revisione o a revisione limitata, deve essere inclusa la relazione di revisione o la relazione di revisione limitata. Se le informazioni finanziarie trimestrali o semestrali non sono state sottoposte a revisione o a revisione limitata, tale fatto deve essere dichiarato.

20.5.   Politica dei dividendi

Descrizione dei criteri di distribuzione dei dividendi e di eventuali restrizioni in materia.

20.5.1.

Ammontare del dividendo per azione per ogni esercizio finanziario per il periodo cui si riferiscono le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati; qualora il numero delle azioni dell’emittente sia cambiato, l’ammontare deve essere adeguato per renderlo comparabile.

20.6.   Procedimenti giudiziari e arbitrali

Indicazione di eventuali procedimenti amministrativi, giudiziari o arbitrali (compresi eventuali procedimenti di questo tipo in corso o previsti di cui l’emittente sia a conoscenza), per un periodo relativo almeno ai 12 mesi precedenti, che possano avere, o abbiano avuto di recente, rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria o la redditività dell’emittente e/o del gruppo. In mancanza di tali procedimenti, inserire un’idonea dichiarazione negativa.

20.7.   Cambiamenti significativi nella situazione finanziaria o commerciale dell’emittente

Descrizione di eventuali cambiamenti significativi della situazione finanziaria o commerciale del gruppo verificatisi dalla chiusura dell’ultimo esercizio per il quale sono state pubblicate informazioni finanziarie sottoposte a revisione o informazioni finanziarie infrannuali. In mancanza di tali cambiamenti, inserire un’idonea dichiarazione negativa.

21.   INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

21.1.   Capitale azionario

Le seguenti informazioni devono essere riferite alla data del bilancio di esercizio più recente inserito nelle informazioni finanziarie relative agli esercizi passati.

21.1.1.

Indicare l’ammontare del capitale emesso e per ogni classe di capitale azionario:

a)

il numero di azioni autorizzate;

b)

il numero delle azioni emesse e interamente liberate e delle azioni emesse ma non interamente liberate;

c)

il valore nominale per azione, o che le azioni non hanno valore nominale; e

d)

una riconciliazione del numero di azioni in circolazione all’inizio e alla fine dell’esercizio. Se più del 10 % del capitale è stato pagato con conferimenti non in denaro nel periodo cui si riferiscono le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati, tale fatto deve essere dichiarato.

21.1.2.

Se esistono azioni non rappresentative del capitale, indicarne il numero e descriverne le caratteristiche principali.

21.1.3.

Numero, valore contabile e valore nominale delle azioni detenute dall’emittente stesso o per suo conto o da società controllate dall’emittente.

21.1.4.

Importo delle obbligazioni convertibili, scambiabili o con warrant, con indicazione delle condizioni e delle modalità di conversione, di scambio o di sottoscrizione.

21.1.5.

Indicazione di eventuali diritti e/o obblighi di acquisto su capitale autorizzato, ma non emesso o di un impegno all’aumento del capitale.

21.1.6.

Informazioni riguardanti il capitale di eventuali membri del gruppo offerto in opzione o che è stato deciso di offrire condizionatamente o incondizionatamente in opzione, descrizione delle opzioni e indicazione delle persone alle quali si riferiscono.

21.1.7.

Descrizione dell’evoluzione del capitale azionario, con particolare attenzione per le informazioni relative a eventuali variazioni, per il periodo cui si riferiscono le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati.

21.2.   Atto costitutivo e statuto

21.2.1.

Descrizione dell’oggetto sociale e degli scopi dell’emittente con indicazione delle parti dell’atto costitutivo e dello statuto nelle quali sono descritti.

21.2.2.

Sintesi delle disposizioni dello statuto dell’emittente riguardanti i membri degli organi di amministrazione, di direzione e di vigilanza.

21.2.3.

Descrizione dei diritti, dei privilegi e delle restrizioni connessi a ciascuna classe di azioni esistenti.

21.2.4.

Descrizione delle modalità di modifica dei diritti dei possessori delle azioni, con indicazione dei casi in cui le condizioni sono più significative delle condizioni previste per legge.

21.2.5.

Descrizione delle condizioni che disciplinano le modalità di convocazione delle assemblee generali annuali e delle assemblee generali straordinarie degli azionisti, ivi comprese le condizioni di ammissione.

21.2.6.

Breve descrizione di eventuali disposizioni dello statuto dell’emittente che potrebbero avere l’effetto di ritardare, rinviare o impedire una modifica dell’assetto di controllo dell’emittente.

21.2.7.

Indicazione di eventuali disposizioni dello statuto dell’emittente che disciplinano la soglia di possesso al di sopra della quale vige l’obbligo di comunicazione al pubblico della quota di azioni posseduta.

21.2.8.

Descrizione delle condizioni previste dall’atto costitutivo e dallo statuto per la modifica del capitale, nel caso che tali condizioni siano più restrittive delle condizioni previste per legge.

22.   CONTRATTI IMPORTANTI

Sintesi di ogni contratto importante, diverso dai contratti conclusi nel corso del normale svolgimento dell’attività, cui partecipano l’emittente o membri del gruppo, per i due anni immediatamente precedenti la pubblicazione del documento di registrazione.

Sintesi di qualsiasi altro contratto (non concluso nel corso del normale svolgimento dell’attività) stipulato da un membro del gruppo, contenente disposizioni in base alle quali qualsiasi membro del gruppo ha un’obbligazione o un diritto rilevante per il gruppo alla data del documento di registrazione.

23.   INFORMAZIONI PROVENIENTI DA TERZI, PARERI DI ESPERTI E DICHIARAZIONI DI INTERESSI

23.1.   Se nel documento di registrazione vengono inseriti un parere o una relazione attribuiti a una persona in qualità di esperto, indicare nome, indirizzo e qualifica di tale persona e suoi eventuali interessi rilevanti nell’emittente. Se la relazione è stata redatta su richiesta dell’emittente, indicare che il parere o la relazione sono inclusi, nella forma e nel contesto in cui sono inclusi, con il consenso della persona che ha autorizzato il contenuto della relativa parte del documento di registrazione.

23.2.   Qualora le informazioni provengano da terzi, confermare che tali informazioni sono state riprodotte fedelmente e che, per quanto l’emittente sappia o sia in grado di accertare sulla base di informazioni pubblicate dai terzi in questione, non sono stati omessi fatti che potrebbero rendere le informazioni riprodotte inesatte o ingannevoli. Indicare inoltre le fonti delle informazioni.

24.   DOCUMENTI ACCESSIBILI AL PUBBLICO

Dichiarare che per la durata di validità del documento di registrazione possono essere consultati i seguenti documenti (o loro copie), se del caso:

a)

l’atto costitutivo e lo statuto dell’emittente;

b)

tutte le relazioni, le lettere e altri documenti, le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati, le valutazioni e i pareri redatti da esperti su richiesta dell’emittente di cui sia stata inserita parte nel documento di registrazione ovvero a cui il documento di registrazione faccia riferimento;

c)

le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati dell’emittente o, in caso di un gruppo, le informazioni finanziarie relative all’emittente e alle sue controllate per ognuno dei due esercizi precedenti la pubblicazione del documento di registrazione.

Indicazione del luogo nel quale i documenti accessibili al pubblico possono essere consultati, in formato cartaceo o elettronico.

25.   INFORMAZIONI SULLE PARTECIPAZIONI

Informazioni riguardanti le imprese in cui l’emittente detiene una quota del capitale tale da avere un’incidenza notevole sulla valutazione delle attività e passività, della situazione finanziaria o dei profitti e delle perdite dell’emittente stesso.

26.   INFORMAZIONI SULL’EMITTENTE DEI CERTIFICATI RAPPRESENTATIVI DI STRUMENTI FINANZIARI

27.   INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE AZIONI SOTTOSTANTI

28.   INFORMAZIONI RIGUARDANTI I CERTIFICATI RAPPRESENTATIVI DI STRUMENTI FINANZIARI

29.   INFORMAZIONI RELATIVE ALLE CONDIZIONI DELL’OFFERTA DI CERTIFICATI RAPPRESENTATIVI DI STRUMENTI FINANZIARI

30.   AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE DEI CERTIFICATI RAPPRESENTATIVI DI STRUMENTI FINANZIARI

31.   INFORMAZIONI FONDAMENTALI SULL’EMISSIONE DEI CERTIFICATI RAPPRESENTATIVI DI STRUMENTI FINANZIARI

32.   SPESE PER L’EMISSIONE/L’OFFERTA DEI CERTIFICATI RAPPRESENTATIVI DI STRUMENTI FINANZIARI

ALLEGATO XXIX

Schema proporzionato delle informazioni minime per le emissioni effettuate da enti creditizi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera j), della direttiva 2003/71/CE

Informazioni minime per le emissioni effettuate da enti creditizi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera j), della direttiva 2003/71/CE  (5)

1.   PERSONE RESPONSABILI

2.   REVISORI LEGALI DEI CONTI

3.   FATTORI DI RISCHIO

4.   INFORMAZIONI SULL’EMITTENTE

5.   PANORAMICA DELLE ATTIVITÀ

6.   STRUTTURA ORGANIZZATIVA

7.   INFORMAZIONI SULLE TENDENZE PREVISTE

8.   PREVISIONI O STIME DEGLI UTILI

9.   ORGANI DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE E DI VIGILANZA

10.   PRINCIPALI AZIONISTI

11.   INFORMAZIONI FINANZIARIE RIGUARDANTI LE ATTIVITÀ E LE PASSIVITÀ, LA SITUAZIONE FINANZIARIA E I PROFITTI E LE PERDITE DELL’EMITTENTE

Informazioni finanziarie sottoposte a revisione relative all’ultimo esercizio (ovvero relative a un periodo più breve se l’emittente è in attività da un periodo inferiore), e la relazione di revisione. Se l’emittente ha modificato la sua data di riferimento contabile durante il periodo per il quale sono richieste informazioni finanziarie relative agli esercizi passati, le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati sottoposte a revisione coprono almeno 12 mesi ovvero l’intero periodo in cui l’emittente è stato in attività, se più breve. Tali informazioni finanziarie devono essere redatte conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 o, qualora non applicabile, ai principi contabili nazionali di uno Stato membro, nel caso di emittenti dell’Unione europea.

12.   CONTRATTI IMPORTANTI

13.   INFORMAZIONI PROVENIENTI DA TERZI, PARERI DI ESPERTI E DICHIARAZIONI DI INTERESSI

14.   DOCUMENTI ACCESSIBILI AL PUBBLICO

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(1)  Se un componente della formula è 0 o 1 e il rispettivo componente non è utilizzato per un’emissione specifica, dovrebbe sussistere la possibilità di rendere la formula nelle condizioni definitive senza il componente non applicato.

(2)  Stesse sottovoci di cui all’allegato IV del regolamento (CE) n. 809/2004, a eccezione della modifica alla voce 13 (informazioni finanziarie).

(3)  Stesse sottovoci di cui all’allegato IX del regolamento (CE) n. 809/2004, a eccezione della modifica alla voce 11 (informazioni finanziarie).

(4)  Per le voci da 26 a 32, stesse sottovoci di cui all’allegato X del regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione.

(5)  Stesse sottovoci di cui all’allegato XI del regolamento (CE) n. 809/2004, a eccezione della modifica alla voce 11.1 (informazioni finanziarie relative a esercizi passati).


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