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Document 32012D0418

2012/418/UE: Decisione del Consiglio, del 21 dicembre 2011 , relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria di alcune disposizioni dell'accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra

OJ L 204, 31.7.2012, p. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 118 P. 243 - 244

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/418/oj

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31.7.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 204/18


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 2011

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria di alcune disposizioni dell'accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra

(2012/418/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 79, paragrafo 3, gli articoli 91 e 100, l'articolo 192, paragrafo 1, e gli articoli 194, 207 e 209, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 23 marzo 2006 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un accordo commerciale e di cooperazione con la Repubblica dell'Iraq.

(2)

Il 27 ottobre 2009 il Consiglio ha autorizzato le modifiche delle direttive di negoziato, su proposta della Commissione, al fine di conferire all'accordo uno status superiore mediante la sostituzione nel titolo del termine «commerciale» con il termine «di partenariato» e mediante l'istituzione di un consiglio di cooperazione a livello ministeriale.

(3)

È opportuno firmare l'accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra («l'accordo»). È opportuno applicare in via provvisoria alcune parti dell'accordo, in attesa che siano terminate le procedure necessarie alla sua conclusione.

(4)

Le disposizioni dell'accordo che rientrano nel campo di applicazione della parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, vincolano il Regno Unito e l'Irlanda in quanto parti contraenti distinte e non in quanto Stati membri dell’Unione europea, a meno che l'Unione europea insieme al Regno Unito e/o l'Irlanda non abbiano congiuntamente notificato all'Iraq che il Regno Unito e/o l'Irlanda sono vincolati in quanto Stati membri dell'Unione europea, conformemente al protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Se il Regno Unito e/o l'Irlanda non sono più vincolati in quanto Stati membri dell'Unione europea conformemente all'articolo 4 bis del protocollo n. 21, l'Unione europea insieme al Regno Unito e/o l'Irlanda comunicano immediatamente all'Iraq qualsiasi cambiamento rispetto alla loro posizione, nel qual caso restano vincolati dalle disposizioni dell'accordo a titolo individuale. Le stesse disposizioni si applicano alla Danimarca ai sensi del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato ai suddetti trattati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La firma dell'accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra, è autorizzata a nome dell'Unione, con riserva della conclusione di tale accordo.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.

Articolo 3

In attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore, l'articolo 2 e i titoli II, III e V del presente accordo sono applicati su base provvisoria, conformemente all'articolo 117 dell'accordo, unicamente nella misura in cui si tratti di materie di competenza dell'Unione, a decorrere dal primo giorno del terzo mese successivo alla data in cui l'Unione e l'Iraq si sono notificate reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie all'applicazione provvisoria.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2011

Per il Consiglio

Il presidente

M. DOWGIELEWICZ


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