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Document 32011R1168

Regolamento (UE) n. 1168/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011 , recante modifica del regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea

OJ L 304, 22.11.2011, p. 1–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 013 P. 231 - 247

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 05/10/2016; abrog. impl. da 32016R1624

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1168/oj

22.11.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 304/1


REGOLAMENTO (UE) N. 1168/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 25 ottobre 2011

recante modifica del regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 74 e l'articolo 77, paragrafo 2, lettere b) e d),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Uno degli obiettivi politici chiave dell'Unione è lo sviluppo di una politica migratoria europea lungimirante e articolata, fondata sui diritti dell'uomo, la solidarietà e la responsabilità, in particolare per gli Stati membri che facciano fronte a pressioni specifiche e sproporzionate.

(2)

La politica dell'Unione nel settore delle frontiere esterne mira ad una gestione integrata delle frontiere che garantisca un livello elevato ed uniforme di controllo e sorveglianza, quale necessario corollario alla libera circolazione delle persone nell'ambito dell'Unione e quale componente essenziale di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. A tal fine è contemplata l'istituzione di norme comuni in materia di criteri e procedure relativi al controllo e alla sorveglianza delle frontiere esterne degli Stati membri.

(3)

L'efficace attuazione delle norme comuni in materia di criteri e procedure relativi al controllo e alla sorveglianza delle frontiere esterne rende necessario un maggiore coordinamento della cooperazione operativa tra gli Stati membri.

(4)

Una gestione efficace delle frontiere esterne attraverso controlli e sorveglianza contribuisce alla lotta contro l'immigrazione clandestina e la tratta di esseri umani nonché alla riduzione delle minacce alla sicurezza interna, all'ordine pubblico, alla sanità pubblica e alle relazioni internazionali degli Stati membri.

(5)

Il controllo di frontiera alle frontiere esterne è nell'interesse non solo dello Stato membro alle cui frontiere esterne esso è effettuato, ma anche di tutti gli Stati membri che hanno abolito i controlli alle frontiere interne.

(6)

Nel 2004 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 2007/2004, del 26 ottobre 2004, che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (3) (Frontex) (Agenzia), operativa dal maggio 2005. Il regolamento (CE) n. 2007/2004 è stato modificato nel 2007 con regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, che istituisce un meccanismo per la creazione di squadre di intervento rapido alle frontiere (4).

(7)

Un ulteriore potenziamento del ruolo dell'Agenzia è in linea con l'obiettivo dell'Unione di sviluppare una politica volta ad introdurre gradualmente il concetto di gestione integrata delle frontiere. Entro i limiti del suo mandato, l'Agenzia dovrebbe sostenere gli Stati membri nell'attuazione di tale concetto, come definito nelle conclusioni del Consiglio sulla gestione integrata delle frontiere del 4-5 dicembre 2006.

(8)

Il programma pluriennale per uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia al servizio del cittadino (programma di Stoccolma), adottato dal Consiglio europeo del 10-11 dicembre 2009, chiede che sia precisato e potenziato il ruolo dell'Agenzia in relazione alla gestione delle frontiere esterne.

(9)

È pertanto opportuno rivedere il mandato dell'Agenzia al fine di rafforzarne in particolare le capacità operative, assicurando nel contempo che tutte le misure adottate siano proporzionate agli obiettivi perseguiti, siano efficaci e rispettino pienamente i diritti fondamentali e i diritti dei rifugiati e dei richiedenti asilo, in particolare il divieto di respingimento.

(10)

È opportuno rafforzare, in termini di risorse tecniche disponibili, le attuali possibilità di assistenza effettiva agli Stati membri in relazione agli aspetti operativi della gestione delle frontiere esterne. L'Agenzia dovrebbe poter pianificare con sufficiente precisione il coordinamento delle operazioni congiunte o dei progetti pilota.

(11)

Stabilendo una quantità minima di attrezzature tecniche necessarie fornite dall'Agenzia e/o su base obbligatoria dagli Stati membri, secondo quanto stabilito nel quadro di negoziati e accordi annuali bilaterali, si contribuirà ampiamente a migliorare la pianificazione e l'attuazione delle operazioni previste coordinate dall'Agenzia.

(12)

L'Agenzia dovrebbe gestire elenchi di attrezzature tecniche di proprietà degli Stati membri o dell'Agenzia stessa e di attrezzature di comproprietà degli Stati membri e dell'Agenzia, creando e mantenendo un registro centralizzato di una dotazione di attrezzature tecniche. Tale dotazione dovrebbe contenere il numero minimo di attrezzature tecniche necessarie affinché l'Agenzia possa svolgere le proprie attività.

(13)

Per assicurare l'efficacia delle operazioni, l'Agenzia dovrebbe creare delle squadre di guardie di frontiera. Gli Stati membri dovrebbero contribuire a tali squadre con un numero adeguato di guardie di frontiera qualificate e metterle a disposizione per il loro impiego, salvo che si trovino a far fronte a una situazione eccezionale che incide in misura sostanziale sull'adempimento dei compiti nazionali.

(14)

L'Agenzia dovrebbe poter contribuire a tali squadre con le guardie di frontiera che sono distaccate presso l'Agenzia dagli Stati membri su base semi-permanente, che dovrebbero essere soggette, nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze, allo stesso quadro giuridico applicabile agli agenti distaccati messi a disposizione direttamente dagli Stati membri presso tali squadre. È opportuno che l'Agenzia adatti le sue regole interne relative agli esperti nazionali distaccati affinché lo Stato membro ospitante possa impartire le istruzioni direttamente alle guardie di frontiera durante le operazioni congiunte e i progetti pilota.

(15)

Un piano operativo chiaro che preveda una valutazione e l'obbligo di comunicare gli incidenti, convenuto prima dell'avvio di operazioni congiunte o di progetti pilota tra l'Agenzia e lo Stato membro ospitante, in consultazione con gli Stati membri partecipanti, contribuirà ampiamente a raggiungere gli obiettivi del presente regolamento con un modus operandi più armonizzato per quanto riguarda il coordinamento delle operazioni congiunte e dei progetti pilota.

(16)

L'Agenzia dovrebbe utilizzare il meccanismo di comunicazione degli incidenti per trasmettere alle autorità pubbliche nazionali competenti e al proprio consiglio di amministrazione («consiglio di amministrazione») tutte le informazioni relative a segnalazioni attendibili di violazioni del regolamento (CE) n. 2007/2004 oppure del codice frontiere Schengen, istituito con regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), in particolare dei diritti fondamentali, verificatesi nel corso di operazioni congiunte, di progetti pilota o di interventi rapidi.

(17)

L'analisi dei rischi si è rivelata un elemento fondamentale nello svolgimento delle operazioni alle frontiere esterne. È opportuno migliorarne la qualità introducendo un metodo di verifica della capacità degli Stati membri di far fronte a problemi imminenti, comprese le minacce e le pressioni presenti e future alle frontiere esterne. Tuttavia, occorre che tali verifiche lascino impregiudicato il meccanismo di valutazione di Schengen.

(18)

L'Agenzia dovrebbe offrire una formazione a livello europeo, anche sui diritti fondamentali, sull'accesso alla protezione internazionale e alle procedure in materia di asilo, per gli istruttori del corpo nazionale delle guardie di frontiera degli Stati membri, e una formazione supplementare e seminari in materia di controllo e sorveglianza delle frontiere esterne e di allontanamento dei cittadini di paesi terzi in posizione irregolare negli Stati membri per i funzionari dei servizi nazionali competenti. L'Agenzia può organizzare attività di formazione, compreso un programma di scambi, in cooperazione con gli Stati membri nel loro territorio. È opportuno che gli Stati membri integrino i risultati del lavoro dell'Agenzia in questo ambito nei rispettivi programmi nazionali di formazione delle guardie di frontiera.

(19)

L'Agenzia dovrebbe monitorare gli sviluppi nella ricerca scientifica relativa al suo settore di attività, contribuirvi e trasmettere le informazioni pertinenti alla Commissione e agli Stati membri.

(20)

Nella maggioranza degli Stati membri gli aspetti operativi concernenti il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi in posizione irregolare negli Stati membri sono competenza delle autorità preposte al controllo delle frontiere esterne. Considerato l'evidente valore aggiunto di svolgere tali compiti a livello di Unione, l'Agenzia, nel pieno rispetto della politica di rimpatrio dell'Unione, dovrebbe garantire di conseguenza il coordinamento o l'organizzazione delle operazioni congiunte di rimpatrio degli Stati membri, individuare le prassi migliori in relazione all'acquisizione di documenti di viaggio e definire un codice di condotta da applicarsi in occasione dell'allontanamento dei cittadini di paesi terzi in posizione irregolare nei territori degli Stati membri. Non dovrebbero essere mobilitate risorse finanziarie dell'Unione per attività od operazioni non conformi alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta dei diritti fondamentali»).

(21)

Per assolvere le proprie funzioni e nella misura necessaria per l'espletamento dei suoi compiti, l'Agenzia può collaborare con Europol, l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e altre agenzie, organi e organismi dell'Unione, le autorità competenti dei paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti per le materie disciplinate dal regolamento (CE) n. 2007/2004, nell'ambito degli accordi di lavoro conclusi conformemente alle pertinenti disposizioni del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). L'Agenzia dovrebbe agevolare la cooperazione operativa tra Stati membri e paesi terzi nel quadro della politica dell'Unione in materia di relazioni esterne.

(22)

La cooperazione con i paesi terzi nelle materie disciplinate dal regolamento (CE) n. 2007/2004 diventa sempre più importante. Per stabilire un modello di cooperazione solida con i paesi terzi interessati, è necessario che all'Agenzia sia data la possibilità di varare e finanziarie progetti di assistenza tecnica e inviare funzionari di collegamento nei paesi terzi, in cooperazione con le autorità competenti di detti paesi. L'Agenzia dovrebbe poter invitare osservatori dei paesi terzi affinché partecipino alle sue attività dopo aver fornito loro una formazione appropriata. Instaurare una cooperazione con i paesi terzi è altresì importante per promuovere le norme dell'Unione in materia di gestione delle frontiere, segnatamente il rispetto dei diritti fondamentali e della dignità umana.

(23)

Onde garantire condizioni d'impiego aperte e trasparenti e la parità di trattamento per il personale, lo statuto dei funzionari dell'Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (6), comprese le regole relative al segreto professionale o altro equivalente obbligo di segretezza, dovrebbero applicarsi al personale e al direttore esecutivo dell'Agenzia.

(24)

Inoltre, il consiglio di amministrazione dovrebbe adottare disposizioni specifiche per consentire il distacco presso l'Agenzia di esperti nazionali dagli Stati membri. Dette disposizioni dovrebbero fra l'altro specificare che le guardie di frontiera nazionali distaccate da impiegare durante le operazioni congiunte, i progetti pilota o gli interventi rapidi dovrebbero essere considerate agenti distaccati, con le competenze e i compiti corrispondenti.

(25)

Al trattamento dei dati personali da parte dell'Agenzia si applica il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (7). Il garante europeo della protezione dei dati dovrebbe pertanto controllare il trattamento dei dati personali effettuato dall'Agenzia e dovrebbe avere il potere di ottenere dall'Agenzia l'accesso a tutte le informazioni necessarie alle sue indagini.

(26)

Quanto al trattamento dei dati personali a cura degli Stati membri, si applica pienamente la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (8).

(27)

Quando assicura la gestione operativa dei sistemi IT, è opportuno che l'Agenzia osservi le norme europee e internazionali, incluse quelle concernenti la protezione dei dati, tenendo conto dei più elevati requisiti professionali.

(28)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2007/2004.

(29)

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, in particolare, dal TFUE e dalla Carta dei diritti fondamentali, segnatamente la dignità umana, la proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, il diritto alla libertà e alla sicurezza, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale, il diritto di asilo, il principio di non respingimento, il principio di non discriminazione, i diritti del minore e il diritto a un ricorso effettivo. Gli Stati membri dovrebbero applicare il presente regolamento osservando tali diritti e principi. L'eventuale uso della forza dovrebbe essere conforme al diritto interno dello Stato membro ospitante, compresi i principi di necessità e proporzionalità.

(30)

L'attuazione del presente regolamento non dovrebbe pregiudicare i diritti o gli obblighi degli Stati membri ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, della Convenzione internazionale sui servizi di ricerca e salvataggio in mare e della Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati.

(31)

Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire contribuire a creare una gestione integrata della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(32)

Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (9), che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione di tale accordo (10). Di conseguenza, le delegazioni della Repubblica d'Islanda e del Regno di Norvegia dovrebbero essere associate, in qualità di membri, al consiglio di amministrazione, sebbene con un diritto di voto limitato.

(33)

Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (11), che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettere A, B e G, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (12). Di conseguenza, la delegazione della Confederazione svizzera dovrebbe essere associata, in qualità di membro, al consiglio di amministrazione, sebbene con un diritto di voto limitato.

(34)

Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo sottoscritto tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (13) che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettere A, B e G, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio (14). Di conseguenza, la delegazione del Principato del Liechtenstein dovrebbe essere associata, in qualità di membro, al consiglio di amministrazione, sebbene con un diritto di voto limitato.

(35)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento si basa sull'acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro un periodo di sei mesi dalla decisione del Consiglio sul presente regolamento, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.

(36)

Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (15); il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.

(37)

Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (16); l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

(38)

L'Agenzia dovrebbe agevolare l'organizzazione di interventi operativi in cui gli Stati membri possano avvalersi delle conoscenze specialistiche e delle attrezzature che l'Irlanda e il Regno Unito saranno disposti a offrire, secondo modalità da decidere caso per caso dal consiglio di amministrazione. A tal fine, i rappresentanti dell'Irlanda e del Regno Unito dovrebbero essere invitati ad assistere a tutte le riunioni del consiglio di amministrazione, per consentire loro di partecipare pienamente alle deliberazioni in vista della preparazione di tali interventi operativi.

(39)

È pendente una controversia tra il Regno di Spagna e il Regno Unito sulla demarcazione delle frontiere di Gibilterra.

(40)

La sospensione dell'applicabilità del presente regolamento alle frontiere di Gibilterra non implica cambiamenti nelle rispettive posizioni degli Stati interessati,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche

Il regolamento (CE) n. 2007/2004 è così modificato:

1)

all'articolo 1, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2.   Fatta salva la competenza degli Stati membri in materia di controllo e sorveglianza delle frontiere esterne, l'Agenzia, in quanto organismo dell'Unione quale definito all'articolo 15 e in conformità dell'articolo 19 del presente regolamento, semplifica e rende più efficace l'applicazione delle misure dell'Unione vigenti e future relative alla gestione delle frontiere esterne, in particolare il codice frontiere Schengen, istituito mediante il regolamento (CE) n. 562/2006 (17). A tal fine garantisce il coordinamento delle azioni intraprese dagli Stati membri ai fini dell'applicazione di tali misure, contribuendo in tal modo a un livello efficace, elevato e uniforme di controllo delle persone e di sorveglianza delle frontiere esterne degli Stati membri.

L'Agenzia espleta le proprie funzioni nel pieno rispetto della pertinente normativa dell'Unione, fra cui la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (“Carta dei diritti fondamentali”), del diritto internazionale pertinente, compresa la convenzione relativa allo status di rifugiati firmata a Ginevra il 28 luglio 1951 (“convenzione di Ginevra”), degli obblighi inerenti all'accesso alla protezione internazionale, in particolare il principio di non respingimento, e dei diritti fondamentali, nonché tenendo conto delle relazioni del forum consultivo di cui all'articolo 26 bis del presente regolamento.

3.   L'Agenzia fornisce altresì alla Commissione e agli Stati membri il sostegno tecnico e le conoscenze specialistiche necessari per la gestione delle frontiere esterne e promuove la solidarietà tra gli Stati membri, in particolare tra quelli che fanno fronte a pressioni specifiche o sproporzionate.

2)

l'articolo 1 bis è così modificato:

a)

è inserito il punto seguente:

«1 bis)   “squadre europee di guardie di frontiera”: ai fini degli articoli 3, 3 ter, 3 quater, 8 e 17, squadre da impiegare durante le operazioni congiunte e i progetti pilota; ai fini degli articoli da 8 bis a 8 octies, squadre da impiegare per interventi rapidi alle frontiere (“interventi rapidi”) ai sensi del regolamento (CE) n. 863/2007 (18) e, ai fini dell'articolo 2, paragrafo 1, lettere e bis) e g), e dell'articolo 5, squadre da impiegare durante le operazioni congiunte, i progetti pilota e gli interventi rapidi;

b)

il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2)   “Stato membro ospitante”: lo Stato membro nel quale ha luogo o dal quale prende avvio un'operazione congiunta, un progetto pilota o un intervento rapido;»

c)

i punti 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«4)   “membri delle squadre”: le guardie di frontiera di Stati membri che operano nelle squadre europee di guardie di frontiera e non appartengono allo Stato membro ospitante;

5)   “Stato membro richiedente”: lo Stato membro le cui autorità competenti chiedono all'Agenzia di inviare le squadre per un intervento rapido nel suo territorio;»

3)

l'articolo 2 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è così modificato:

i)

le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

«c)

effettua analisi dei rischi, compresa la verifica della capacità degli Stati membri di far fronte a minacce e pressioni alle frontiere esterne;

d)

partecipa agli sviluppi della ricerca pertinenti al controllo e alla sorveglianza delle frontiere esterne;»

ii)

è inserita la lettera seguente:

«d bis)

assiste gli Stati membri in circostanze che richiedono una maggiore assistenza tecnica e operativa alle frontiere esterne, tenendo conto del fatto che alcune situazioni possono comportare emergenze umanitarie e il soccorso in mare;»

iii)

la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e)

assiste gli Stati membri in circostanze che richiedono una maggiore assistenza tecnica e operativa alle frontiere esterne, in particolare quelli che fanno fronte a pressioni specifiche o sproporzionate;»

iv)

è inserita la lettera seguente:

«e bis)

istituisce squadre europee di guardie di frontiera da impiegare durante le operazioni congiunte, i progetti pilota e gli interventi rapidi;»

v)

le lettere f) e g) sono sostituite dalle seguenti:

«f)

offre agli Stati membri il supporto necessario e, se richiesto, il coordinamento o l'organizzazione di operazioni congiunte di rimpatrio;

g)

invia guardie di frontiera appartenenti alle squadre europee di guardie di frontiera negli Stati membri per operazioni congiunte, progetti pilota o interventi rapidi in conformità del regolamento (CE) n. 863/2007;»

vi)

sono aggiunte le lettere seguenti:

«h)

sviluppa e gestisce, in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001, sistemi informativi che consentano scambi rapidi e affidabili di informazioni sui rischi emergenti alle frontiere esterne, compresa la rete di informazione e coordinamento creata con decisione 2005/267/CE del Consiglio (19);

i)

presta la necessaria assistenza per sviluppare e gestire un sistema europeo di sorveglianza di frontiera e, ove opportuno, per creare un ambiente comune di condivisione delle informazioni, compresa l'interoperabilità dei sistemi.

b)

è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis.   In conformità del diritto dell'Unione e internazionale, nessuno può essere sbarcato in un paese, o altrimenti consegnato alle autorità dello stesso, in violazione del principio di non respingimento o in un paese nel quale sussista un rischio di espulsione o di rimpatrio verso un altro paese in violazione di detto principio. Le speciali esigenze dei bambini, delle vittime della tratta, delle persone bisognose di assistenza medica, delle persone bisognose di protezione internazionale e di altre persone vulnerabili devono essere trattate in conformità del diritto dell'Unione e internazionale.»;

c)

al paragrafo 2, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

«Gli Stati membri riferiscono all'Agenzia in merito alle questioni operative alle frontiere esterne che si collocano al di fuori del quadro dell'Agenzia. Il direttore esecutivo dell'Agenzia (“direttore esecutivo”) informa il consiglio di amministrazione dell'Agenzia (“consiglio di amministrazione”) in merito a tali questioni su base regolare e almeno una volta all'anno.»;

4)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 2 bis

Codice di condotta

L'Agenzia elabora e sviluppa ulteriormente un codice di condotta applicabile a tutte le operazioni di cui assicura il coordinamento. Il codice di condotta stabilisce procedure intese a garantire i principi dello Stato di diritto e il rispetto dei diritti fondamentali, con particolare attenzione nel caso dei minori non accompagnati e delle persone vulnerabili, come anche delle persone che chiedono protezione internazionale, e applicabili a tutti coloro che prendono parte alle attività dell'Agenzia.

L'Agenzia mette a punto il codice di condotta in cooperazione con il forum consultivo di cui all'articolo 26 bis.»;

5)

l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

Operazioni congiunte e progetti pilota alle frontiere esterne

1.   L'Agenzia valuta, approva e coordina le proposte degli Stati membri relative alle operazioni congiunte e ai progetti pilota, comprese le richieste degli Stati membri riguardanti circostanze che richiedono una maggiore assistenza tecnica e operativa, in particolare in caso di pressioni specifiche o sproporzionate.

L'Agenzia stessa può avviare e realizzare operazioni congiunte e progetti pilota in cooperazione con gli Stati membri interessati e di comune accordo con gli Stati membri ospitanti.

Essa può inoltre decidere di mettere le proprie attrezzature tecniche a disposizione degli Stati membri che prendono parte alle operazioni congiunte o ai progetti pilota.

Un'attenta analisi dei rischi dovrebbe precedere le operazioni congiunte e i progetti pilota.

1 bis.   Dopo averne informato lo Stato membro interessato, l'Agenzia può porre termine alle operazioni congiunte e ai progetti pilota se non ricorrono più le condizioni per il loro svolgimento.

Gli Stati membri che partecipano ad un'operazione congiunta o a un progetto pilota possono chiedere all'Agenzia di porre termine a tale operazione congiunta o progetto pilota.

Lo Stato membro di origine predispone adeguate misure disciplinari o di altra natura conformemente al proprio diritto interno nel caso vi siano state violazioni dei diritti fondamentali o degli obblighi in materia di protezione internazionale nel corso di un'operazione congiunta o di un progetto pilota.

Il direttore esecutivo sospende o conclude, totalmente o parzialmente, operazioni congiunte e progetti pilota se ritiene che tali violazioni siano gravi o destinate a persistere.

1 ter.   L'Agenzia istituisce un gruppo di guardie di frontiera denominato “squadre europee di guardie di frontiera” in conformità dell'articolo 3 ter, per il suo eventuale impiego nelle operazioni congiunte e nei progetti pilota di cui al paragrafo 1. L'Agenzia decide l'impiego di risorse umane e attrezzature tecniche a norma degli articoli 3 bis e 7.

2.   L'Agenzia può operare attraverso i propri reparti specializzati di cui all'articolo 16 per l'organizzazione pratica delle operazioni congiunte e dei progetti pilota.

3.   L'Agenzia valuta i risultati delle operazioni congiunte e dei progetti pilota e trasmette al consiglio di amministrazione relazioni di valutazione dettagliate entro sessanta giorni dal termine di tali operazioni congiunte e progetti pilota, unitamente alle osservazioni del responsabile dei diritti fondamentali di cui all'articolo 26 bis. L'Agenzia effettua un'analisi completa e comparativa di tali risultati allo scopo di migliorare la qualità, la coerenza e l'efficacia delle operazioni congiunte e dei progetti pilota futuri e la inserisce nella propria relazione generale di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera b).

4.   L'Agenzia finanzia o cofinanzia le operazioni congiunte e i progetti pilota di cui al paragrafo 1 con sovvenzioni dal proprio bilancio, conformemente alla normativa finanziaria applicabile all'Agenzia.

5.   I paragrafi 1 bis e 4 si applicano anche agli interventi rapidi.»;

6)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 3 bis

Aspetti organizzativi delle operazioni congiunte e dei progetti pilota

1.   Il direttore esecutivo stabilisce un piano operativo per le operazioni congiunte e i progetti pilota di cui all'articolo 3, paragrafo 1. Il direttore esecutivo e lo Stato membro ospitante, in consultazione con gli Stati membri che partecipano ad un'operazione congiunta o ad un progetto pilota, concordano il piano operativo che definisce nel dettaglio gli aspetti organizzativi in tempo utile prima dell'inizio previsto di tale operazione congiunta o progetto pilota.

Il piano operativo copre tutti gli aspetti considerati necessari per la realizzazione dell'operazione congiunta e del progetto pilota, fra cui i seguenti elementi:

a)

una descrizione della situazione con modus operandi e obiettivi dell'operazione, scopo operativo compreso;

b)

la durata prevedibile dell'operazione congiunta o del progetto pilota;

c)

l'area geografica in cui si svolgerà l'operazione congiunta o il progetto pilota;

d)

una descrizione dei compiti e istruzioni specifiche per gli agenti distaccati, anche in merito all'autorizzazione a consultare banche dati e portare armi d'ordinanza, munizioni ed equipaggiamento nello Stato membro ospitante;

e)

la composizione delle squadre di agenti distaccati e l'impiego di altro personale pertinente;

f)

disposizioni in ordine al comando e al controllo, compreso il nome e il grado delle guardie di frontiera dello Stato membro ospitante responsabili della cooperazione con gli agenti distaccati e con l'Agenzia, in particolare delle guardie di frontiera che hanno il comando durante l'operazione, e la posizione gerarchica degli agenti distaccati;

g)

le attrezzature tecniche da utilizzare durante l'operazione congiunta o il progetto pilota, comprensive di requisiti specifici come le condizioni d'uso, il personale richiesto, il trasporto e altri aspetti logistici, e le disposizioni finanziarie;

h)

disposizioni dettagliate riguardo alla comunicazione immediata di incidenti al consiglio di amministrazione e alle competenti autorità pubbliche nazionali da parte dell'Agenzia;

i)

un sistema di rapporti e di valutazione contenente i parametri per la relazione di valutazione e il termine ultimo per presentare la relazione di valutazione finale a norma dell'articolo 3, paragrafo 3;

j)

per le operazioni in mare, informazioni specifiche riguardanti la giurisdizione e la legislazione applicabili nell'area geografica in cui si svolge l'operazione congiunta o il progetto pilota, compresi i riferimenti al diritto dell'Unione e internazionale in materia di intercettazione, soccorso in mare e sbarco;

k)

le modalità di cooperazione con i paesi terzi, le agenzie, gli organi e organismi dell'Unione o con le organizzazioni internazionali.

2.   Le eventuali modifiche o adattamenti del piano operativo sono subordinati al consenso del direttore esecutivo e dello Stato membro ospitante. L'Agenzia trasmette immediatamente copia del piano operativo modificato o adattato agli Stati membri partecipanti.

3.   L'Agenzia, nell'ambito delle sue funzioni di coordinamento, garantisce l'attuazione operativa di tutti gli aspetti organizzativi durante le operazioni congiunte e i progetti pilota di cui al presente articolo, compresa la presenza di un membro del suo personale.

Articolo 3 ter

Composizione e impiego delle squadre europee di guardie di frontiera

1.   Su proposta del direttore esecutivo, il consiglio di amministrazione decide a maggioranza assoluta dei membri aventi diritto di voto dei profili e del numero complessivo delle guardie di frontiera da mettere a disposizione per le squadre europee di guardie di frontiera. La stessa procedura si applica per eventuali successive modifiche dei profili e del numero complessivo. Gli Stati membri contribuiscono alla formazione delle squadre europee di guardie di frontiera tramite un contingente nazionale in base ai diversi profili stabiliti, designando le guardie di frontiera corrispondenti ai profili richiesti.

2.   Il contributo degli Stati membri, relativamente alle loro guardie di frontiera, a operazioni congiunte e a progetti pilota specifici per l'anno successivo è programmato sulla base di negoziati e accordi annuali bilaterali tra l'Agenzia e gli Stati membri. Conformemente a tali accordi, gli Stati membri tengono a disposizione dell'Agenzia le guardie di frontiera per il loro impiego su richiesta della stessa, salvo che si trovino a far fronte a una situazione eccezionale che incide in misura sostanziale sull'adempimento dei compiti nazionali. Tale richiesta è inoltrata almeno quarantacinque giorni prima del loro impiego. Lo Stato membro di origine conserva la sua autonomia per quanto riguarda la selezione del personale e la durata del suo impiego.

3.   L'Agenzia contribuisce altresì alle squadre europee di guardie di frontiera con guardie di frontiera competenti distaccate dagli Stati membri in qualità di esperti nazionali a norma dell'articolo 17, paragrafo 5. Il contributo degli Stati membri relativamente al distacco delle loro guardie di frontiera presso l'Agenzia per l'anno successivo è programmato sulla base di negoziati e accordi annuali bilaterali tra l'Agenzia e gli Stati membri.

Conformemente a tali accordi, gli Stati membri mettono a disposizione le guardie di frontiera disponibili per il distacco, a meno che ciò non incida gravemente sull'adempimento dei compiti nazionali. In tali situazioni, gli Stati membri possono richiamare le loro guardie di frontiera distaccate.

La durata massima del distacco non è superiore a sei mesi su un periodo di dodici mesi. Ai fini del presente regolamento, le guardie di frontiera distaccate sono considerate agenti distaccati con le competenze e i compiti di cui all'articolo 10. Ai fini dell'applicazione degli articoli 3 quater, 10 e 10 ter, lo Stato membro che ha distaccato le guardie di frontiera in questione è considerato “Stato membro di origine”, come definito all'articolo 1 bis, punto 3. Agli altri agenti impiegati dall'Agenzia su base temporanea che non sono qualificati per svolgere attività di controllo di frontiera sono affidate, durante le operazioni congiunte e i progetti pilota, soltanto funzioni di coordinamento.

4.   Nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze, i membri delle squadre europee di guardie di frontiera rispettano pienamente i diritti fondamentali, compreso l'accesso alle procedure di asilo, e la dignità umana. Qualsiasi misura adottata nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze deve essere proporzionata agli obiettivi perseguiti dalla misura stessa. Nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze non discriminano le persone in base al sesso, alla razza o all'origine etnica, alla religione o alle convinzioni personali, alla disabilità, all'età o all'orientamento sessuale.

5.   A norma dell'articolo 8 octies, l'Agenzia nomina un agente di coordinamento per ogni operazione congiunta e progetto pilota in cui siano impiegate squadre europee di guardie di frontiera.

L'agente di coordinamento ha il compito di favorire la cooperazione e il coordinamento tra gli Stati membri ospitanti e partecipanti.

6.   L'Agenzia copre i costi sostenuti dagli Stati membri nel mettere le loro guardie di frontiera a disposizione per le squadre europee di guardie di frontiera a norma del paragrafo 1 del presente articolo, in conformità dell'articolo 8 nonies.

7.   L'Agenzia informa ogni anno il Parlamento europeo del numero di guardie di frontiera che ciascuno Stato membro ha destinato alle squadre europee di guardie di frontiera a norma del presente articolo.

Articolo 3 quater

Istruzioni alle squadre europee di guardie di frontiera

1.   Durante l'invio delle squadre europee di guardie di frontiera, lo Stato membro ospitante fornisce le istruzioni alle squadre conformemente al piano operativo di cui all'articolo 3 bis, paragrafo 1.

2.   L'Agenzia, tramite l'agente di coordinamento di cui all'articolo 3 ter, paragrafo 5, può comunicare i suoi pareri sulle istruzioni di cui al paragrafo 1 allo Stato membro ospitante, il quale, in tale eventualità, deve tenerne conto.

3.   A norma dell'articolo 8 octies, lo Stato membro ospitante fornisce all'agente di coordinamento tutta l'assistenza necessaria, compreso il pieno accesso alle squadre europee di guardie di frontiera in qualsiasi momento per tutta la durata della missione.

4.   Nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze, i membri delle squadre europee di guardie di frontiera restano soggetti alle misure disciplinari dei rispettivi Stati membri d'origine.»;

7)

l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

Analisi dei rischi

L'Agenzia elabora e applica un modello comune di analisi integrata dei rischi.

Essa prepara analisi dei rischi, di carattere sia generale che mirato, da sottoporre al Consiglio e alla Commissione.

Ai fini dell'analisi dei rischi, l'Agenzia può verificare, previa consultazione con gli Stati membri interessati, la capacità di questi ultimi di far fronte a problemi imminenti, comprese le minacce e le pressioni presenti e future alle frontiere esterne degli Stati membri, specialmente nel caso di quelli che fanno fronte a pressioni specifiche e sproporzionate. A tal fine, l'Agenzia può verificare le attrezzature e le risorse degli Stati membri finalizzate al controllo di frontiera. La verifica è basata sulle informazioni fornite dagli Stati membri interessati e sulle relazioni e gli esiti di operazioni congiunte, progetti pilota, interventi rapidi e altre attività dell'Agenzia. Tali verifiche lasciano impregiudicato il meccanismo di valutazione di Schengen.

I risultati di dette verifiche sono presentati al consiglio di amministrazione.

Ai fini del presente articolo gli Stati membri trasmettono all'Agenzia tutte le informazioni necessarie sulla situazione e sulle ipotesi di minaccia alle frontiere esterne.

L'Agenzia tiene conto dei risultati del modello comune di analisi integrata dei rischi nell'elaborare una base comune per la formazione delle guardie di frontiera di cui all'articolo 5.»;

8)

l'articolo 5 è così modificato:

a)

il primo comma è sostituito dal seguente:

«Per le guardie di frontiera che fanno parte delle squadre europee di guardie di frontiera, l'Agenzia organizza formazioni avanzate in relazione ai loro compiti e alle loro competenze, e prevede esercitazioni periodiche per le stesse guardie di frontiera secondo il calendario di formazione avanzata e di esercitazione fissato nel programma di lavoro annuale dell'Agenzia.

L'Agenzia prende altresì le iniziative necessarie per assicurare che tutte le guardie di frontiera e l'altro personale degli Stati membri che fanno parte delle squadre europee di guardie di frontiera, come anche il personale dell'Agenzia, abbiano ricevuto, prima di partecipare alle attività operative organizzate dall'Agenzia, una formazione sul pertinente diritto dell'Unione e internazionale, compresi i diritti fondamentali e l'accesso alla protezione internazionale, e orientamenti intesi a consentire l'identificazione delle persone che chiedono protezione e ad indirizzarle verso le strutture appropriate.

L'Agenzia crea e sviluppa una base comune per la formazione delle guardie di frontiera e offre formazione a livello europeo per gli istruttori del corpo nazionale delle guardie di frontiera degli Stati membri, anche in materia di diritti fondamentali, di accesso alla protezione internazionale e del pertinente diritto del mare.

L'Agenzia redige la base comune previa consultazione del forum consultivo di cui all'articolo 26 bis.

Gli Stati membri integrano tale base comune nei corsi di formazione dei rispettivi corpi nazionali di guardie di frontiera.»;

b)

dopo l'ultimo comma è inserito il comma seguente:

«L'Agenzia istituisce un programma di scambi inteso a consentire alle guardie di frontiera che partecipano alle squadre europee di guardie di frontiera di acquisire le conoscenze o le competenze specifiche dalle esperienze e buone prassi all'estero, lavorando con le guardie di frontiera in uno Stato membro diverso dal proprio.»;

9)

gli articoli 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 6

Monitoraggio e contributo in materia di ricerca

L'Agenzia provvede attivamente a monitorare e contribuisce agli sviluppi nel settore della ricerca pertinenti al controllo e alla sorveglianza delle frontiere esterne, contribuisce ad essi e trasmette tali informazioni alla Commissione e agli Stati membri.

Articolo 7

Attrezzature tecniche

1.   L'Agenzia può acquistare, autonomamente o in comproprietà con uno Stato membro, o prendere in locazione finanziaria attrezzature tecniche di controllo delle frontiere esterne da utilizzare durante le operazioni congiunte, i progetti pilota, gli interventi rapidi, le operazioni congiunte di rimpatrio o i progetti di assistenza tecnica, conformemente alla normativa finanziaria applicabile all'Agenzia. L'acquisto o la locazione finanziaria di attrezzature comportanti costi significativi a carico dell'Agenzia sono preceduti da un'attenta analisi costi-benefici e del fabbisogno. Tali eventuali spese sono previste nel bilancio dell'Agenzia quale adottato dal consiglio di amministrazione conformemente all'articolo 29, paragrafo 9. Ove l'Agenzia acquisti o prenda in locazione finanziaria importanti attrezzature tecniche, come unità navali o altri mezzi da pattugliamento costiero e in mare aperto, si applicano le seguenti condizioni:

a)

in caso di acquisto e comproprietà, l'Agenzia concorda formalmente con uno Stato membro che questo provveda all'immatricolazione dell'attrezzatura conformemente alla legislazione applicabile di tale Stato membro;

b)

in caso di locazione finanziaria, l'attrezzatura è immatricolata in uno Stato membro.

Sulla base di un modello di accordo redatto dall'Agenzia, lo Stato membro dell'immatricolazione e l'Agenzia stabiliscono di comune accordo le modalità che garantiscono i periodi di piena disponibilità delle risorse in comproprietà per l'Agenzia, nonché le condizioni d'uso dell'attrezzatura.

Lo Stato membro dell'immatricolazione o il fornitore dell'attrezzatura tecnica mettono a disposizione gli esperti e il personale tecnico necessari per un uso dell'attrezzatura tecnica corretto sul piano giuridico e sicuro.

2.   L'Agenzia crea e conserva un registro centralizzato della dotazione di attrezzature tecniche comprendente le attrezzature di controllo delle frontiere esterne di proprietà degli Stati membri o dell'Agenzia e le attrezzature in comproprietà degli Stati membri e dell'Agenzia. La dotazione di attrezzature tecniche contiene un numero minimo di attrezzature tecniche per tipo, ai sensi del paragrafo 5 del presente articolo. Le unità rientranti nella dotazione attrezzature tecniche sono utilizzate per le attività di cui agli articoli 3, 8 bis e 9.

3.   Gli Stati membri contribuiscono alla dotazione di attrezzature tecniche di cui al paragrafo 2. Il loro apporto alla dotazione di attrezzature tecniche e all'utilizzo di queste per operazioni specifiche è programmato sulla base di negoziati e accordi annuali bilaterali tra l'Agenzia e gli Stati membri. Conformemente a tali accordi e nella misura in cui le attrezzature rientrano nel numero minimo di attrezzature tecniche fornite per un anno determinato, gli Stati membri mettono a disposizione le attrezzature tecniche su richiesta dell'Agenzia, a meno che si trovino a far fronte a una situazione eccezionale che incide in misura sostanziale sull'adempimento dei compiti nazionali. Tale richiesta è inoltrata almeno quarantacinque giorni prima dell'utilizzo previsto. L'apporto alla dotazione di attrezzature tecniche è soggetto a revisione annua.

4.   L'Agenzia tiene il registro della dotazione di attrezzature tecniche come segue:

a)

classificazione per tipo di attrezzatura e per tipo di operazione;

b)

classificazione per proprietario (Stato membro, Agenzia, altro);

c)

numero complessivo delle attrezzature richieste;

d)

personale richiesto, se applicabile;

e)

altre informazioni come dati di immatricolazione, condizioni di trasporto e manutenzione, regimi nazionali di esportazione applicabili, istruzioni tecniche, ovvero altre informazioni necessarie per la corretta manipolazione delle attrezzature.

5.   L'Agenzia finanzia l'utilizzo delle attrezzature tecniche rientranti nel numero minimo di attrezzature tecniche fornite da un determinato Stato membro per un anno determinato. L'invio di attrezzature tecniche che non rientrano in tale numero minimo è cofinanziato dall'Agenzia fino a un massimo del 100 % delle spese ammissibili, tenendo conto delle particolari circostanze degli Stati membri che inviano dette attrezzature tecniche.

Su proposta del direttore esecutivo, il consiglio di amministrazione decide, conformemente all'articolo 24, su base annuale le regole relative alle attrezzature tecniche, in particolare il numero minimo complessivo per tipo di attrezzatura tecnica, le condizioni di invio e le modalità di rimborso dei costi. Per motivi di bilancio, il consiglio di amministrazione decide entro il 31 marzo di ogni anno.

L'Agenzia propone il numero minimo di attrezzature tecniche in funzione del fabbisogno, in particolare al fine di poter realizzare le operazioni congiunte, i progetti pilota, gli interventi rapidi e le operazioni congiunte di rimpatrio, in conformità del suo programma di lavoro per l'anno in questione.

Se il numero minimo di attrezzature dovesse rivelarsi insufficiente per eseguire il piano operativo concordato per le operazioni congiunte, i progetti pilota, gli interventi rapidi o le operazioni congiunte di rimpatrio, l'Agenzia lo rivede in funzione di esigenze giustificate e di un accordo con gli Stati membri.

6.   L'Agenzia riferisce mensilmente al consiglio di amministrazione circa la composizione e l'invio delle attrezzature che fanno parte della dotazione di attrezzature tecniche. Ove non sia raggiunto il numero minimo di attrezzature tecniche di cui al paragrafo 5, il direttore esecutivo ne informa immediatamente il consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione decide senza indugio sull'ordine di priorità di invio delle attrezzature tecniche, adotta opportune misure per correggere le carenze rilevate e ne informa la Commissione. La Commissione riferisce successivamente al Parlamento europeo e al Consiglio, esprimendo altresì la propria valutazione.

7.   L'Agenzia informa annualmente il Parlamento europeo del numero di attrezzature tecniche che ciascuno Stato membro ha impegnato nella dotazione di attrezzature tecniche a norma del presente articolo.»;

10)

l'articolo 8 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Fatto salvo l'articolo 78, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), uno o più Stati membri che facciano fronte a pressioni specifiche o sproporzionate e si trovino in circostanze che richiedono una maggiore assistenza tecnica e operativa nell'adempimento dei propri obblighi relativi al controllo e alla sorveglianza delle frontiere esterne possono rivolgersi all'Agenzia per assistenza. L'Agenzia predispone, a norma dell'articolo 3, l'adeguata assistenza tecnica e operativa per lo Stato membro o gli Stati membri richiedenti.»;

b)

al paragrafo 2 è aggiunta la lettera seguente:

«c)

impiegare guardie di frontiera delle squadre europee di guardie di frontiera.»;

c)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   L'Agenzia può acquistare attrezzature tecniche di controllo e di sorveglianza delle frontiere esterne ad uso dei propri esperti e nel quadro degli interventi rapidi per la loro durata.»;

11)

l'articolo 8 bis è sostituito dal seguente:

«Articolo 8 bis

Interventi rapidi

Su richiesta di uno Stato membro che si trovi a far fronte a pressioni urgenti ed eccezionali, specie in caso di afflusso massiccio alle frontiere esterne di cittadini di paesi terzi che tentano di entrare illegalmente nel territorio di tale Stato membro, l'Agenzia può inviare per un periodo limitato nel territorio dello Stato membro richiedente una o più squadre europee di guardie di frontiera (“squadre”), per la durata necessaria, in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 863/2007.»;

12)

all'articolo 8 quinquies, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Se il direttore esecutivo decide di inviare una o più squadre, l'Agenzia, unitamente allo Stato membro richiedente, elabora immediatamente, e comunque non oltre cinque giorni lavorativi dalla data della decisione, un piano operativo ai sensi dell'articolo 8 sexies.»;

13)

all'articolo 8 sexies, il paragrafo 1 è così modificato:

a)

le lettere e), f) e g) sono sostituite dalle seguenti:

«e)

la composizione delle squadre come anche l'impiego di altro personale pertinente;

f)

disposizioni in ordine al comando e al controllo, compresi il nome e il grado delle guardie di frontiera dello Stato membro ospitante responsabili della cooperazione con le squadre, in particolare delle guardie di frontiera che hanno il comando delle squadre durante la missione, e la posizione gerarchica delle squadre;

g)

le attrezzature tecniche da utilizzare insieme con le squadre, comprensive di requisiti specifici come le condizioni d'uso, il personale richiesto, il trasporto e altri aspetti logistici, e le disposizioni finanziarie;»

b)

sono aggiunte le lettere seguenti:

«h)

disposizioni dettagliate riguardo alla comunicazione immediata di incidenti al consiglio di amministrazione e alle competenti autorità pubbliche nazionali da parte dell'Agenzia;

i)

un sistema di rapporti e di valutazione contenente i parametri per la relazione di valutazione e il termine ultimo per presentare la relazione di valutazione finale a norma dell'articolo 3, paragrafo 3;

j)

per le operazioni in mare, informazioni specifiche riguardanti la giurisdizione e la legislazione applicabili nell'area geografica in cui si svolge l'intervento rapido, compresi i riferimenti al diritto dell'Unione e internazionale in materia di intercettazione, soccorso in mare e sbarco;

k)

le modalità di cooperazione con i paesi terzi, le agenzie e gli organi e organismi dell'Unione o con le organizzazioni internazionali.»;

14)

all'articolo 8 nonies, paragrafo 1, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

«1.   L'Agenzia copre pienamente i seguenti costi sostenuti dagli Stati membri nel mettere le loro guardie di frontiera a disposizione ai fini di cui all'articolo 3, paragrafo 1 ter, e agli articoli 8 bis e 8 quater:»;

15)

l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

Cooperazione in materia di rimpatrio

1.   Fatta salva la politica di rimpatrio dell'Unione, in particolare la direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (20), e senza entrare nel merito delle decisioni di rimpatrio, l'Agenzia garantisce l'assistenza e, su istanza degli Stati membri partecipanti, il coordinamento o l'organizzazione delle operazioni congiunte di rimpatrio degli Stati membri, anche mediante il noleggio di aerei ai fini di tali operazioni. L'Agenzia finanzia o cofinanzia le operazioni e i progetti di cui al presente paragrafo con sovvenzioni dal proprio bilancio, conformemente alla normativa finanziaria applicabile all'Agenzia. L'Agenzia può altresì usufruire degli strumenti finanziari dell'Unione previsti per il rimpatrio. L'Agenzia provvede affinché, nelle convenzioni di sovvenzione concluse con gli Stati membri, il sostegno finanziario sia sempre subordinato al pieno rispetto della Carta dei diritti fondamentali.

1 bis.   L'Agenzia mette a punto un codice di condotta per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi in posizione irregolare, applicabile in tutte le operazioni congiunte di rimpatrio coordinate dall'Agenzia, che descriva procedure standard comuni dirette a semplificare l'organizzazione delle operazioni congiunte di rimpatrio e a garantire che esse si svolgano in maniera umana e nel pieno rispetto dei diritti fondamentali, segnatamente la dignità umana, la proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, il diritto alla libertà e alla sicurezza e il diritto alla protezione dei dati personali e la non discriminazione.

1 ter.   Il codice di condotta terrà conto in particolare dell'obbligo di prevedere un sistema di monitoraggio efficace dei rimpatri forzati prescritto all'articolo 8, paragrafo 6, della direttiva 2008/115/CE nonché della strategia in materia di diritti fondamentali di cui all'articolo 26 bis, paragrafo 1, del presente regolamento. Il controllo delle operazioni congiunte di rimpatrio dovrebbe svolgersi sulla base di criteri oggettivi e trasparenti e vertere sull'intera operazione, dalla fase precedente la partenza fino alla consegna del rimpatriato nel paese di rimpatrio.

1 quater.   Gli Stati membri informano regolarmente l'Agenzia delle loro necessità in fatto di assistenza e di coordinamento da parte dell'Agenzia. L'Agenzia stabilisce un piano operativo aperto diretto a fornire agli Stati membri che lo richiedano il necessario sostegno operativo, comprese le attrezzature tecniche di cui all'articolo 7, paragrafo 1. Il consiglio di amministrazione decide, su proposta del direttore esecutivo e in conformità dell'articolo 24, dei contenuti e del modus operandi del piano operativo aperto.

2.   L'Agenzia collabora con le autorità competenti dei paesi terzi di cui all'articolo 14 per individuare le migliori prassi in relazione all'acquisizione di documenti di viaggio e al rimpatrio dei cittadini di paesi terzi in posizione irregolare.

16)

all'articolo 10, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze, gli agenti distaccati osservano il diritto dell'Unione e internazionale e rispettano i diritti fondamentali e il diritto interno dello Stato membro ospitante.»;

17)

l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Articolo 11

Sistemi di scambio delle informazioni

L'Agenzia può prendere tutte le misure necessarie per semplificare lo scambio di informazioni utili allo svolgimento delle sue funzioni con la Commissione e gli Stati membri e, se del caso, con le agenzie dell'Unione di cui all'articolo 13. Essa sviluppa e gestisce un sistema informativo che permetta di scambiare informazioni classificate con detti attori, compresi i dati personali di cui agli articoli 11 bis, 11 ter e 11 quater.

L'Agenzia può adottare tutte le misure necessarie per semplificare lo scambio di informazioni utili allo svolgimento delle sue funzioni con il Regno Unito e l'Irlanda se sono inerenti alle attività cui essi partecipano a norma dell'articolo 12 e dell'articolo 20, paragrafo 5.»;

18)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 11 bis

Protezione dei dati

Il regolamento (CE) n. 45/2001 si applica al trattamento dei dati personali da parte dell'Agenzia.

Il consiglio di amministrazione stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 45/2001 a cura dell'Agenzia, anche in relazione al suo responsabile della protezione dei dati. Tali misure sono stabilite previa consultazione del garante europeo della protezione dei dati. Fatti salvi gli articoli 11 ter e 11 quater, l'Agenzia può trattare i dati personali per scopi amministrativi.

Articolo 11 ter

Trattamento dei dati personali nel contesto delle operazioni congiunte di rimpatrio

1.   Nello svolgimento dei suoi compiti di organizzazione e coordinamento delle operazioni congiunte di rimpatrio degli Stati membri di cui all'articolo 9, l'Agenzia può trattare i dati personali di coloro che sono oggetto di dette operazioni.

2.   Il trattamento di tali dati personali rispetta i principi di necessità e proporzionalità. In particolare, esso è strettamente limitato ai dati personali che sono necessari ai fini dell'operazione di rimpatrio congiunta.

3.   I dati personali sono cancellati non appena sia conseguito lo scopo per il quale erano stati raccolti, e al più tardi dieci giorni dopo il termine dell'operazione di rimpatrio congiunta.

4.   Qualora uno Stato membro non trasferisca i dati personali al vettore, l'Agenzia può procedere a tale trasferimento.

5.   Il presente articolo si applica in conformità delle misure di cui all'articolo 11 bis.

Articolo 11 quater

Trattamento dei dati personali raccolti durante le operazioni congiunte, i progetti pilota e gli interventi rapidi

1.   Fatta salva la competenza degli Stati membri per quanto attiene alla raccolta di dati personali nel contesto di operazioni congiunte, progetti pilota e interventi rapidi, e con riserva delle limitazioni stabilite ai paragrafi 2 e 3, l'Agenzia può trattare ulteriormente i dati personali che sono raccolti dagli Stati membri durante tali attività operative e che le sono trasmessi al fine di contribuire alla sicurezza delle frontiere esterne degli Stati membri.

2.   Tale ulteriore trattamento dei dati personali da parte dell'Agenzia è limitato ai dati riguardanti persone che sono sospettate dalle competenti autorità degli Stati membri, per motivi ragionevoli, di essere coinvolte in attività criminali transfrontaliere, nell'agevolazione di attività di migrazione illegale o in attività di tratta di esseri umani quali definite all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 2002/90/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, volta a definire il favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali (21).

3.   I dati personali di cui al paragrafo 2 sono ulteriormente trattati dall'Agenzia solo per i seguenti scopi:

a)

la trasmissione, caso per caso, a Europol o ad altre agenzie incaricate dell'applicazione del diritto dell'Unione, ai sensi dell'articolo 13;

b)

l'elaborazione delle analisi dei rischi di cui all'articolo 4. Nel risultato di dette analisi i dati sono resi anonimi.

4.   I dati personali sono cancellati non appena sono stati trasmessi a Europol o ad altre agenzie dell'Unione ovvero utilizzati per l'elaborazione delle analisi dei rischi di cui all'articolo 4. Il termine di memorizzazione non supera in ogni caso i tre mesi dalla data di raccolta di tali dati.

5.   Il trattamento di tali dati personali rispetta i principi di necessità e proporzionalità. I dati personali non sono utilizzati dall'Agenzia a fini di investigazione, un'attività che rimane di responsabilità delle autorità competenti degli Stati membri.

In particolare, il trattamento dei dati è strettamente limitato ai dati personali che sono necessari per gli scopi di cui al paragrafo 3.

6.   Fatto salvo il regolamento (CE) n. 1049/2001, la trasmissione ulteriore o altra comunicazione dei dati personali trattati dall'Agenzia a paesi terzi o ad altre terze parti sono vietate.

7.   Il presente articolo si applica in conformità delle misure di cui all'articolo 11 bis.

Articolo 11 quinquies

Norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate e delle informazioni sensibili non classificate

1.   L'Agenzia applica le norme di sicurezza della Commissione di cui all'allegato della decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione, del 29 novembre 2001, che modifica il regolamento interno della Commissione (22). Tali norme si applicano, inter alia, allo scambio, al trattamento e alla conservazione di informazioni classificate.

2.   L'Agenzia applica i principi di sicurezza adottati in relazione al trattamento delle informazioni sensibili non classificate definiti nella decisione di cui al paragrafo 1 del presente articolo e quali attuati dalla Commissione. Il consiglio di amministrazione stabilisce le modalità di applicazione di tali principi di sicurezza.

19)

gli articoli 13 e 14 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 13

Collaborazione con le agenzie, gli organi e gli organismi dell'Unione e con le organizzazioni internazionali

L'Agenzia può collaborare con Europol, l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (“Agenzia per i diritti fondamentali”), altre agenzie, organi e organismi dell'Unione, e con le organizzazioni internazionali competenti per questioni contemplate nel presente regolamento nell'ambito di accordi di lavoro conclusi con tali organismi conformemente alle pertinenti disposizioni del TFUE e alle disposizioni sulla competenza di detti organismi. In ogni caso, l'Agenzia informa il Parlamento europeo in merito a tali accordi.

La trasmissione ulteriore o altra comunicazione di dati personali trattati dall'Agenzia ad altre agenzie, organi e organismi dell'Unione sono soggette ad accordi di lavoro specifici concernenti lo scambio di dati personali nonché alla previa approvazione del garante europeo della protezione dei dati.

L'Agenzia può altresì, con l'accordo dello Stato membro o degli Stati membri interessati, invitare osservatori di agenzie, organi e organismi dell'Unione o di organizzazioni internazionali a partecipare alle sue attività di cui agli articoli 3, 4 e 5, nella misura in cui la loro presenza sia conforme agli obiettivi di tali attività, possa contribuire allo sviluppo della cooperazione e allo scambio di buone prassi e non influisca sulla sicurezza complessiva delle attività. La partecipazione di tali osservatori alle attività di cui agli articoli 4 e 5 può avvenire solo con l'accordo dello Stato membro o degli Stati membri interessati e alle attività di cui all'articolo 3 solo con l'accordo dello Stato membro ospitante. Norme dettagliate sulla partecipazione degli osservatori sono incluse nel piano operativo di cui all'articolo 3 bis, paragrafo 1. Gli osservatori ricevono dall'Agenzia una formazione appropriata prima della loro partecipazione.

Articolo 14

Agevolazione della cooperazione operativa con paesi terzi e cooperazione con le autorità competenti di paesi terzi

1.   L'Agenzia, per quanto attiene alle attività da essa svolte e nella misura necessaria per l'espletamento dei suoi compiti, agevola la cooperazione operativa tra Stati membri e paesi terzi nel quadro della politica dell'Unione in materia di relazioni esterne e di diritti umani in particolare.

L'Agenzia e gli Stati membri osservano norme e standard almeno equivalenti a quelli stabiliti dalla normativa dell'Unione anche quando la cooperazione con i paesi terzi avviene nel territorio di detti paesi.

L'istituzione di una cooperazione con i paesi terzi consente di promuovere norme europee in materia di gestione delle frontiere, che comprendono altresì il rispetto dei diritti fondamentali e della dignità umana.

2.   L'Agenzia può cooperare con le autorità di paesi terzi competenti per questioni contemplate nel presente regolamento nell'ambito di accordi di lavoro conclusi con tali autorità, ai sensi delle pertinenti disposizioni del TFUE. Tali accordi di lavoro sono solamente connessi alla gestione della cooperazione operativa.

3.   L'Agenzia può inviare nei paesi terzi i suoi funzionari di collegamento, cui deve essere garantita la massima protezione nell'esercizio delle loro funzioni. Tali funzionari di collegamento appartengono alle reti locali o regionali di cooperazione di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione degli Stati membri, istituite a norma del regolamento (CE) n. 377/2004 del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativo alla creazione di una rete di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione (23), e sono inviati unicamente nei paesi terzi le cui pratiche in materia di gestione delle frontiere sono conformi alle norme minime di protezione dei diritti umani. Il loro invio è approvato dal consiglio di amministrazione. Nel quadro della politica dell'Unione in materia di relazioni esterne, è data priorità all'invio nei paesi terzi che sono, secondo l'analisi dei rischi, paesi di origine o transito di migrazione clandestina. Per reciprocità, l'Agenzia può ugualmente ricevere funzionari di collegamento distaccati da quei paesi terzi per un periodo limitato. Il consiglio di amministrazione adotta annualmente l'elenco delle priorità su proposta del direttore esecutivo e in conformità dell'articolo 24.

4.   Rientra tra i compiti dei funzionari di collegamento dell'Agenzia, nel rispetto del diritto dell'Unione e dei diritti fondamentali, instaurare e mantenere contatti con le autorità competenti dei paesi terzi presso i quali sono distaccati, per contribuire a prevenire e combattere l'immigrazione clandestina e il rimpatrio degli immigrati in posizione irregolare.

5.   L'Agenzia può godere del finanziamento dell'Unione ai sensi delle disposizioni dei pertinenti strumenti di sostegno per la politica dell'Unione in materia di relazioni esterne, può varare e finanziare progetti di assistenza tecnica nei paesi terzi per le materie oggetto del presente regolamento.

6.   L'Agenzia può altresì, con l'accordo dello Stato membro o degli Stati membri interessati, invitare osservatori di paesi terzi a partecipare alle sue attività di cui agli articoli 3, 4 e 5, nella misura in cui la loro presenza sia conforme agli obiettivi di tali attività, possa contribuire allo sviluppo della cooperazione e allo scambio di buone prassi e non influisca sulla sicurezza complessiva di tali attività. La partecipazione di tali osservatori alle attività di cui agli articoli 4 e 5 può avvenire solo con l'accordo dello Stato membro o degli Stati membri interessati e alle attività di cui all'articolo 3 solo con l'accordo dello Stato membro ospitante. Norme dettagliate sulla partecipazione degli osservatori sono incluse nel piano operativo di cui all'articolo 3 bis, paragrafo 1. Gli osservatori ricevono dall'Agenzia una formazione appropriata prima della loro partecipazione.

7.   Nel concludere accordi bilaterali con paesi terzi in conformità dell'articolo 2, paragrafo 2, gli Stati membri possono includere disposizioni in ordine al ruolo e alle competenze dell'Agenzia, specie per quanto riguarda l'esercizio dei poteri di esecuzione da parte dei membri delle squadre inviate dall'Agenzia nelle operazioni congiunte o nei progetti pilota di cui all'articolo 3.

8.   Le attività di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo sono soggette al previo parere della Commissione. Il Parlamento europeo è informato quanto prima e in modo esaustivo su tali attività.

20)

all'articolo 15, il primo comma è sostituito dal seguente:

«L'Agenzia è un organismo dell'Unione. Essa è dotata di personalità giuridica.»;

21)

è inserito l'articolo articolo seguente:

«Articolo 15 bis

Accordo di sede

Le necessarie disposizioni relative all'insediamento dell'Agenzia nello Stato membro che ne ospita la sede e alle strutture da questo messe a disposizione, nonché le norme specifiche applicabili in tale Stato membro al direttore esecutivo, al vice direttore esecutivo, ai membri del consiglio di amministrazione, al personale dell'Agenzia e ai loro familiari sono fissate in un accordo fra l'Agenzia e lo Stato membro che ne ospita la sede. Tale accordo è concluso previa approvazione del consiglio di amministrazione. Lo Stato membro che ospita la sede dovrebbe garantire le migliori condizioni possibili per il buon funzionamento dell'Agenzia, offrendo anche una scolarizzazione multilingue e a orientamento europeo, e adeguate reti di trasporti.»;

22)

l'articolo 17 è così modificato:

a)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Ai fini dell'articolo 3 ter, paragrafo 5, può essere nominato agente di coordinamento in conformità dell'articolo 8 octies soltanto un membro del personale dell'Agenzia soggetto allo statuto dei funzionari dell'Unione europea o al titolo II del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea. Ai fini dell'articolo 3 ter, paragrafo 3, possono essere designati a integrare le squadre europee di guardie di frontiera soltanto gli esperti nazionali distaccati da uno Stato membro presso l'Agenzia. L'Agenzia designa gli esperti nazionali che integreranno le squadre europee di guardie di frontiera in conformità di quell'articolo.»;

b)

sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«4.   Il consiglio di amministrazione adotta le necessarie disposizioni di esecuzione in accordo con la Commissione ai sensi dell'articolo 110 dello statuto dei funzionari dell'Unione europea.

5.   Il consiglio di amministrazione può adottare disposizioni per consentire il distacco presso l'Agenzia di esperti nazionali degli Stati membri. Tali disposizioni tengono conto dei requisiti di cui all'articolo 3 ter, paragrafo 3, in particolare del fatto che gli esperti nazionali sono considerati agenti distaccati con le competenze e i compiti di cui all'articolo 10. Sono incluse disposizioni sulle condizioni di invio.»;

23)

l'articolo 20 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è così modificato:

i)

la lettera h) è sostituita dalla seguente:

«h)

stabilisce la struttura organizzativa dell'Agenzia e adotta la politica relativa al personale dell'Agenzia, in particolare il piano pluriennale in materia di politica del personale. In conformità delle pertinenti disposizioni del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (24), il piano pluriennale in materia di politica del personale è trasmesso alla Commissione e all'autorità di bilancio, previo parere favorevole della Commissione;

ii)

è aggiunta la lettera seguente:

«i)

adotta il piano pluriennale dell'Agenzia diretto a definire la futura strategia a lungo termine riguardo alle attività dell'Agenzia.»;

b)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Il consiglio di amministrazione può consigliare il direttore esecutivo su qualsiasi questione strettamente legata allo sviluppo della gestione operativa delle frontiere esterne, comprese le attività in materia di ricerca di cui all'articolo 6.»;

24)

l'articolo 21 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, l'ultima frase è sostituita dalla seguente:

«Il mandato è rinnovabile.»;

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   I paesi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen prendono parte all'Agenzia, ciascuno con un rappresentante e relativo supplente al consiglio di amministrazione. In base alle pertinenti disposizioni dei rispettivi accordi di associazione, sono stati elaborati accordi che precisano la natura, la portata e le modalità particolareggiate della partecipazione di tali paesi al lavoro dell'Agenzia, comprese le disposizioni sui contributi finanziari e sul personale.»;

25)

l'articolo 25 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Il Parlamento europeo o il Consiglio possono invitare il direttore esecutivo a riferire sull'esercizio delle sue funzioni, in particolare sull'attuazione e sul monitoraggio della strategia in materia di diritti fondamentali, sulla relazione generale dell'Agenzia per l'anno precedente, sul programma di lavoro per l'anno successivo e sul piano pluriennale dell'Agenzia di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera i).»;

b)

al paragrafo 3 è aggiunta la lettera seguente:

«g)

assicurare l'attuazione dei piani operativi di cui agli articoli 3 bis e 8 octies.»;

26)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 26 bis

Strategia in materia di diritti fondamentali

1.   L'Agenzia elabora, sviluppa ulteriormente e attua la sua strategia in materia di diritti fondamentali. Essa istituisce un meccanismo efficace per monitorare il rispetto dei diritti fondamentali in tutte le proprie attività.

2.   Un forum consultivo è istituito dall'Agenzia per assistere il direttore esecutivo e il consiglio di amministrazione in questioni legate ai diritti fondamentali. L'Agenzia invita l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, l'Agenzia per i diritti fondamentali, l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati e altre pertinenti organizzazioni a partecipare al forum consultivo. Su proposta del direttore esecutivo, il consiglio di amministrazione decide la composizione e i metodi di lavoro del forum consultivo nonché le modalità di trasmissione delle informazioni allo stesso.

Il forum consultivo è consultato sull'ulteriore sviluppo e attuazione della strategia in materia di diritti fondamentali, sul codice di condotta e sulla base comune per la formazione.

Il forum consultivo prepara una relazione annuale delle sue attività. Tale relazione è resa pubblica.

3.   Il consiglio di amministrazione designa un responsabile dei diritti fondamentali che dispone delle qualifiche e dell'esperienza necessarie nel settore dei diritti fondamentali. Questi è indipendente nell'espletamento delle sue funzioni di responsabile dei diritti fondamentali e riferisce direttamente al consiglio di amministrazione e al forum consultivo. Riferisce regolarmente contribuendo così al meccanismo per il monitoraggio dei diritti fondamentali.

4.   Il responsabile dei diritti fondamentali e il forum consultivo hanno accesso a tutte le informazioni riguardanti il rispetto dei diritti fondamentali in relazione a tutte le attività dell'Agenzia.»;

27)

all'articolo 33, sono inseriti i paragrafi seguenti:

«2 bis.   La prima valutazione a seguito dell'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 1168/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, recante modifica del regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (25) analizza altresì il fabbisogno di un maggiore coordinamento nella gestione delle frontiere esterne degli Stati membri, compresa la fattibilità della creazione di un sistema europeo di guardie di frontiera.

2 ter.   La valutazione comporta un'analisi specifica del modo in cui è stata osservata la Carta dei diritti fondamentali in applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Strasburgo, il 25 ottobre 2011

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BUZEK

Per il Consiglio

Il presidente

M. DOWGIELEWICZ


(1)  GU C 44 dell'11.2.2011, pag. 162.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 13 settembre 2011 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 10 ottobre 2011.

(3)  GU L 349 del 25.11.2004, pag. 1.

(4)  GU L 199 del 31.7.2007, pag. 30.

(5)  GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1.

(6)  GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

(7)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(8)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

(9)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

(10)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

(11)  GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

(12)  GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1.

(13)  GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

(14)  GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19.

(15)  GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43.

(16)  GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

(17)  Regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1).»;

(18)  Regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, che istituisce un meccanismo per la creazione di squadre di intervento rapido alle frontiere (GU L 199 del 31.7.2007, pag. 30).»;

(19)  Decisione 2005/267/CE del Consiglio, del 16 marzo 2005, relativa alla creazione sul web di una rete di informazione e coordinamento sicura per i servizi di gestione dell'immigrazione degli Stati membri (GU L 83 dell'1.4.2005, pag. 48).»;

(20)  GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98.»;

(21)  GU L 328 del 5.12.2002, pag. 17.

(22)  GU L 317 del 3.12.2001, pag. 1.»;

(23)  GU L 64 del 2.3.2004, pag. 1.»;

(24)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.»;

(25)  GU L 304 del 22.11.2011, pag. 1


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