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Document 32011L0094

Direttiva 2011/94/UE della Commissione, del 28 novembre 2011 , recante modifica della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida

OJ L 314, 29.11.2011, p. 31–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 020 P. 256 - 259

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/94/oj

29.11.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 314/31


DIRETTIVA 2011/94/UE DELLA COMMISSIONE

del 28 novembre 2011

recante modifica della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (1), in particolare l’articolo 8,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato I alla direttiva 2006/126/CE stabilisce il modello per l’introduzione da parte degli Stati membri delle patenti di guida nazionali. Con l’entrata in vigore del trattato di Lisbona, il 1o dicembre 2009, il riferimento alla Comunità sulla patente di guida deve essere sostituito dal riferimento all’Unione europea. Il modello deve inoltre essere aggiornato in modo da tener conto dell’adesione della Bulgaria e della Romania all’Unione europea.

(2)

In conformità all’allegato I della direttiva 2006/126/CE il modello della patente di guida dell’Unione europea deve indicare la categoria del veicolo che il titolare è abilitato a guidare.

(3)

È necessario aggiornare la patente di guida dell’Unione europea alla luce delle nuove categorie di veicoli introdotte dalla direttiva 2006/126/CE. In particolare sono state introdotte le patenti di guida per la categoria AM (ciclomotori) e la categoria A2 (motocicli), che saranno applicabili dal 19 gennaio 2013. Pertanto, è necessario adeguare di conseguenza il modello UE.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2006/126/CE.

(5)

Gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e rendere pubblico, nell’interesse proprio e dell’Unione, un prospetto indicante, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di recepimento.

(6)

Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per le patenti di guida,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L’allegato I della direttiva 2006/126/CE è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Recepimento

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 giugno 2012, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 19 gennaio 2013.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2011

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 403 del 30.12.2006, pag. 18.


ALLEGATO

L’allegato I della direttiva 2006/126/CE è così modificato:

1.

il titolo è sostituito dal seguente:

«DISPOSIZIONI RELATIVE AL MODELLO UE DI PATENTE DI GUIDA»;

2.

al punto 1 le parole «modello comunitario di patente di guida» vengono sostituite dalle parole «modello UE di patente di guida»;

3.

al punto 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

la sigla distintiva dello Stato membro che rilascia la patente, stampata in negativo in un rettangolo blu e circondata da dodici stelle gialle; le sigle distintive sono le seguenti:

BE: Belgio

BG: Bulgaria

CZ: Repubblica ceca

DK: Danimarca

D: Germania

EST: Estonia

GR: Grecia

E: Spagna

F: Francia

IRL: Irlanda

I: Italia

CY: Cipro

LV: Lettonia

LT: Lituania

L: Lussemburgo

H:: Ungheria

M: Malta

NL: Paesi Bassi

A: Austria

PL: Polonia

P: Portogallo

RO: Romania

SLO: Slovenia

SK: Slovacchia

FIN: Finlandia

S: Svezia

UK: Regno Unito»;

4.

al punto 3, relativo alla pagina 1 della patente di guida, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e)

la dicitura «modello UE» nella lingua o nelle lingue dello Stato membro che rilascia la patente e la dicitura «patente di guida» nelle altre lingue dell’Unione europea, stampate in rosa in modo da costituire lo sfondo della patente:

 

Свидетелство за управление на МПС

 

Permiso de Conducción

 

Řidičský průkaz

 

Kørekort

 

Führerschein

 

Juhiluba

 

Άδεια Οδήγησης

 

Driving Licence

 

Permis de conduire

 

Ceadúas Tiomána

 

Patente di guida

 

Vadītāja apliecība

 

Vairuotojo pažymėjimas

 

Vezetői engedély

 

Liċenzja tas-Sewqan

 

Rijbewijs

 

Prawo Jazdy

 

Carta de Condução

 

Permis de conducere

 

Vodičský preukaz

 

Vozniško dovoljenje

 

Ajokortti

 

Körkort;»

5.

al punto 3, riguardo alla pagina 2 della patente di guida:

le lettere a)10 e a)11 sono sostituite dalle seguenti:

«10.

la data del primo rilascio per ciascuna categoria (questa data deve essere ritrascritta sulla nuova patente ad ogni ulteriore sostituzione o cambio); ogni campo relativo alla data viene scritto in due cifre e nella sequenza seguente: giorno.mese.anno (GG.MM.AA);

11.

la data di scadenza per ciascuna categoria; ogni campo relativo alla data viene scritto in due cifre e nella sequenza seguente: giorno.mese.anno (GG.MM.AA);»,

alla lettera a)12, primo trattino, «codici comunitari armonizzati» viene sostituito da «codici unionali armonizzati»,

alla lettera a)12, il codice 95 è sostituito dal seguente:

«Il conducente titolare di CQC (carta di qualificazione del conducente) in regola con l’obbligo di idoneità professionale di cui alla direttiva 2003/59/CE fino a… [ad esempio: 95(01.01.12)]»,

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

la spiegazione delle seguenti rubriche numerate che si trovano a pagina 1 e 2 della patente; 1, 2, 3, 4a), 4b), 4c), 5, 10, 11 e 12.

Lo Stato membro che desideri redigere tali rubriche in una lingua nazionale diversa da una delle lingue seguenti: bulgaro, ceco, danese, estone, finlandese, francese, greco, inglese, italiano, lettone, lituano, maltese, olandese, polacco, portoghese, rumeno, slovacco, sloveno, spagnolo, svedese, tedesco, ungherese, redige una versione bilingue della patente usando una delle lingue succitate, fatte salve le altre disposizioni del presente allegato;»,

alla lettera c), le parole «modello comunitario di patente di guida» vengono sostituite dalle parole «modello UE di patente di guida»;

6.

al punto 4 è aggiunta la seguente lettera c):

«c)

Le informazioni contenute nella parte anteriore e posteriore della patente devono essere leggibili a occhio nudo, utilizzando un carattere di minimo 5 punti per le voci 9-12 sulla parte posteriore.»;

7.

la patente di guida di modello comunitario è sostituita dalla seguente:

«MODELLO UE DI PATENTE DI GUIDA

Pagina 1

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Pagina 2

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8.

l’esempio di patente di guida secondo il modello è soppresso.


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