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Document 32011L0063

Direttiva 2011/63/UE della Commissione, del 1 °giugno 2011 , recante modifica della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel al fine di adeguarla al progresso tecnico

OJ L 147, 2.6.2011, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 12 Volume 005 P. 127 - 128

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/63/oj

2.6.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 147/15


DIRETTIVA 2011/63/UE DELLA COMMISSIONE

del 1o giugno 2011

recante modifica della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel al fine di adeguarla al progresso tecnico

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modifica della direttiva 93/12/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 98/70/CE stabilisce specifiche ecologiche e metodi di analisi per la benzina e il combustibile diesel immessi in commercio.

(2)

Tali metodi fanno riferimento a determinate norme istituite dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN). Poiché, a seguito del progresso tecnico, il CEN ha sostituito tali norme con altre nuove, è opportuno aggiornare i riferimenti a tali norme contenuti negli allegati I e II della direttiva 98/70/CE.

(3)

L’allegato III della direttiva 98/70/CE indica il superamento autorizzato della tensione di vapore per la benzina contenente bioetanolo. Le cifre contenute nel suddetto allegato sono arrotondate al secondo decimale. La norma EN ISO (Organizzazione internazionale per la standardizzazione) 4259:2006 definisce le norme per arrotondare i risultati per quanto riguarda la precisione in relazione ai metodi di prova e prevede un arrotondamento al primo decimale. È pertanto opportuno modificare di conseguenza le cifre riportate nell’allegato III della direttiva 98/70/CE.

(4)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del Comitato per la qualità dei carburanti istituito dall’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 98/70/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 98/70/CE è modificata come segue:

1)

L’allegato I è così modificato:

a)

Il testo della nota 1 è sostituito dal seguente:

«(1)

I metodi di prova sono quelli indicati nella norma EN 228:2008. Gli Stati membri possono adottare metodi analitici specifici in sostituzione della norma EN 228:2008 qualora sia dimostrato che essi garantiscono almeno la stessa accuratezza e lo stesso livello di precisione del metodo analitico che sostituiscono.»;

b)

il testo della nota (6) è sostituito dal seguente:

«(6)

Altri monoalcoli ed eteri con punto di ebollizione finale non superiore a quanto stabilito nella norma EN 228:2008.»;

2)

all’allegato II, il testo della nota 1 è sostituito dal seguente:

«(1)

I metodi di prova sono quelli indicati nella norma EN 590:2009. Gli Stati membri possono adottare metodi analitici specifici in sostituzione della norma EN 590:2009 qualora sia dimostrato che essi garantiscono almeno la stessa accuratezza e lo stesso livello di precisione del metodo analitico che sostituiscono.»;

3)

l’allegato III è sostituito dal testo contenuto nell’allegato alla presente direttiva.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro 12 mesi dalla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Essi applicano tali disposizioni entro 12 mesi dalla pubblicazione della presente direttiva nella Gazzetta ufficiale.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno da essi adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 1o giugno 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 350 del 28.12.1998, pag. 58.


ALLEGATO

«ALLEGATO III

DEROGA ALLA TENSIONE DI VAPORE AUTORIZZATA PER LA BENZINA CONTENENTE BIOETANOLO

Tenore di bioetanolo (%v/v)

Superamento autorizzato della tensione di vapore prescritta (kPa) (1)

0

0

1

3,7

2

6,0

3

7,2

4

7,8

5

8,0

6

8,0

7

7,9

8

7,9

9

7,8

10

7,8

Nei casi in cui il tenore intermedio di bioetanolo è compreso tra due valori indicati nella tabella, il superamento autorizzato della tensione di vapore è determinato procedendo ad un’interpolazione lineare tra il tenore di bioetanolo immediatamente superiore e quello immediatamente inferiore a detto valore intermedio.»


(1)  I valori indicati nelle specifiche sono “valori effettivi”. Per la definizione dei loro valori limite, sono stati applicati i termini della norma EN ISO 4259:2006 “Prodotti petroliferi – Determinazione e applicazione di dati di precisione in relazione ai metodi di prova” e per fissare un valore minimo si è tenuto conto di una differenza minima di 2R sopra lo zero (R = riproducibilità). I risultati delle singole misurazioni sono interpretati in base ai criteri previsti dalla norma EN ISO 4259:2006.


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