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Document 32011D0878

2011/878/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 20 dicembre 2011 , che conferma il calcolo provvisorio delle emissioni specifiche medie di CO 2 e gli obiettivi specifici medi di emissioni per i costruttori di autovetture per l’anno civile 2010 ai sensi del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio Testo rilevante ai fini del SEE

OJ L 343, 23.12.2011, p. 97–104 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/12/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/878/oj

23.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 343/97


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2011

che conferma il calcolo provvisorio delle emissioni specifiche medie di CO2 e gli obiettivi specifici medi di emissioni per i costruttori di autovetture per l’anno civile 2010 ai sensi del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/878/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell’ambito dell’approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 5, e l’articolo 10, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

La Commissione, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 443/2009, è tenuta a confermare ogni anno le emissioni specifiche medie di CO2 e l’obiettivo di emissioni specifiche per ogni costruttore di autovetture nell’Unione nonché per ogni raggruppamento di costruttori costituito a norma dell’articolo 7, paragrafo 7, del suddetto regolamento. Sulla base della conferma di cui sopra, la Commissione deve accertare se costruttori e raggruppamenti abbiano ottemperato ai requisiti dell’articolo 4 del suddetto regolamento. Nei casi in cui risulta chiaramente che un costruttore o un raggruppamento non hanno ottemperato al loro obiettivo specifico, la Commissione, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, del suddetto regolamento, è tenuta ad imporre delle indennità per le emissioni in eccesso attraverso decisioni individuali indirizzate ai costruttori o ai responsabili del raggruppamento in questione.

(2)

Ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 443/2009, gli obiettivi sono vincolanti per costruttori e raggruppamenti con effetto a partire dal 2012. Per gli anni civili 2010 e 2011, tuttavia, è necessario che la Commissione calcoli degli obiettivi indicativi e, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 6, del suddetto regolamento, li comunichi a quei costruttori o raggruppamenti le cui emissioni specifiche medie superano i loro obiettivi indicativi. Dato che tali obiettivi per il 2010 e il 2011 serviranno da indicatori per i costruttori per quanto riguarda lo sforzo richiesto per conseguire l’obiettivo vincolante nel 2012, è opportuno stabilire le emissioni specifiche medie dei costruttori per il 2010 e il 2011, a norma dei requisiti di cui al secondo paragrafo dell’articolo 4 del suddetto regolamento, e tener conto solo del 65 % di autoveicoli che emettono le emissioni più basse per ogni costruttore.

(3)

I dati da utilizzare per il calcolo delle emissioni specifiche medie e degli obiettivi di emissioni specifiche figurano nella parte C dell’allegato II del regolamento (CE) n. 443/2009 e si basano sulle immatricolazioni degli Stati membri di nuove autovetture durante l’anno civile precedente. I dati sono ricavati dai certificati di conformità rilasciati dai costruttori o da documenti che forniscono informazioni equivalenti, in conformità all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1014/2010 della Commissione, del 10 novembre 2010, sul monitoraggio e la comunicazione di dati sull’immatricolazione di nuove autovetture, ai sensi del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(4)

I dati per il 2010 sono stati trasmessi alla Commissione entro il termine del 28 febbraio 2011 specificato all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 443/2009 dalla maggior parte degli Stati membri. Le serie complete di dati per tutti gli Stati membri, tuttavia, sono state messe a disposizione della Commissione solo a metà aprile e sono state successivamente verificate in via provvisoria.

(5)

Quando, a seguito della verifica iniziale, è risultato evidente che alcuni dati erano mancanti o manifestamente errati, la Commissione ha contattato gli Stati membri interessati e, fatto salvo l’accordo di tali Stati membri, ha corretto o completato i dati di conseguenza. Nei casi in cui non è stato possibile raggiungere un accordo con uno Stato membro, i dati provvisori di tale Stato membro non sono stati corretti.

(6)

Il 29 giugno 2011, la Commissione ha pubblicato, a norma dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 443/2009, i dati provvisori e ha comunicato a 89 costruttori i calcoli provvisori relativi alle loro emissioni specifiche medie per il 2010 e i loro obiettivi di emissioni specifiche. Ai costruttori è stato chiesto di verificare i suddetti dati e comunicare alla Commissione eventuali errori entro tre mesi dal ricevimento della comunicazione, in conformità all’articolo 8, paragrafo 5, primo comma, del suddetto regolamento.

(7)

Il 12 agosto la Commissione ha pubblicato sul proprio sito internet gli orientamenti per la notifica di errori nei dati relativi alla CO2 prodotta da autovetture. Gli orientamenti precisano il formato da utilizzare per la comunicazione e indicano le informazioni richieste ai costruttori per consentire alla Commissione di tener conto di tali errori.

(8)

Quindici costruttori hanno trasmesso comunicazioni di errori entro il termine di tre mesi. Un costruttore ha presentato una notifica completa dopo la scadenza del termine. Sette costruttori sui quindici suddetti hanno trasmesso comunicazioni che comprendevano informazioni dettagliate sugli errori e le giustificazioni per le correzioni proposte. I restanti otto costruttori hanno trasmesso comunicazioni sommarie che rispettavano solo in parte le raccomandazioni della Commissione relative al formato e al contenuto delle comunicazioni. Oltre ai costruttori che hanno trasmesso segnalazioni di errori, otto costruttori hanno informato la Commissione della presenza di errori nelle serie di dati senza fornire ulteriori informazioni o prove relative alla natura o alle ragioni di tali errori.

(9)

Nel caso di 73 costruttori che non hanno comunicato errori nelle serie di dati o si sono limitati a segnalare alla Commissione errori senza fornire le necessarie prove, è opportuno confermare senza modifiche i dati e i calcoli provvisori delle emissioni specifiche medie e gli obiettivi per le emissioni specifiche.

(10)

Nei casi in cui i costruttori hanno fornito le informazioni e le prove necessarie a dimostrare l’esistenza di errori nelle serie di dati, è opportuno che la Commissione esamini tali comunicazioni e, se necessario, modifichi i calcoli provvisori relativi alle emissioni specifiche medie e agli obiettivi.

(11)

Le autorità di immatricolazione degli Stati membri sono unicamente responsabili del numero di immatricolazioni comunicato alla Commissione. Dato che i dati sulle vendite dei costruttori non riflettono necessariamente con precisione il numero di immatricolazioni in un determinato Stato membro per un determinato periodo di tempo, non è possibile prendere in considerazione errori nel numero di immatricolazioni per il calcolo delle emissioni specifiche medie. Occorre quindi prendere in considerazione solo gli errori relativi al contenuto delle serie di dati per i veicoli immatricolati. Tuttavia, in alcuni casi, i costruttori hanno segnalato che delle immatricolazioni dovrebbero essere attribuite ad un altro costruttore. È opportuno che queste riattribuzioni si riflettano nelle serie di dati finali confermate.

(12)

Risulta dalle comunicazioni complete che i costruttori sono stati in grado di giudicare corretta una parte delle serie di dati e hanno proposto correzioni per quelle parti delle serie di dati che hanno potuto verificare. Tra il 4 e il 15 % delle serie di dati consiste, tuttavia, in immatricolazioni che si riferiscono ad autoveicoli non identificabili per i quali valori come le emissioni di CO2 o la massa non possono essere verificate dal costruttore. Questo è dovuto di solito a informazioni mancanti che sono necessarie perché il costruttore possa identificare i singoli autoveicoli, più precisamente il codice di identificazione composto da tipo, variante e versione dei veicoli in questione. In un ristretto numero di casi, le immatricolazioni hanno potuto essere attribuite a dei costruttori, tuttavia, non erano disponibili dati essenziali sulle emissioni di CO2 e la massa.

(13)

La Commissione ha verificato le correzioni proposte dai costruttori e le prove a sostegno. Quando le registrazioni sono state corrette inserendo un valore mancante o sostituendo un valore inesatto per quelle registrazioni che possono essere verificate dal costruttore e i valori corretti sono coerenti con valori ottenuti dalle fonti di dati di riferimento, come i dati provenienti dai documenti di omologazione, tali correzioni sono giustificate. Tuttavia, quando un costruttore ha comunicato errori ma non ha proposto correzioni, anche se tali errori avrebbero potuto essere verificati e corretti, e non ha sufficientemente dimostrato che tali correzioni non hanno potuto essere effettuate nel periodo di verifica di tre mesi, non è opportuno prendere in considerazione questi errori per il calcolo finale.

(14)

Nel caso di immatricolazioni che possono essere attribuite a, ma non verificate da costruttori, è opportuno che i valori per le emissioni di CO2 e la massa inclusi in tali immatricolazioni, siano sempre utilizzati per calcolare le emissioni medie di CO2 e l’obiettivo di emissioni specifiche. È tuttavia necessario tener conto del fatto che i costruttori non possono verificare quei valori e garantire che l’inclusione non abbia un impatto negativo sui valori finali determinati per i costruttori interessati. Di conseguenza, occorre applicare un margine di errore a tale calcolo riflettendo la situazione individuale del costruttore descritta e giustificata nella comunicazione di errori. Più precisamente, occorre calcolare un margine di errore per le emissioni specifiche medie e la massa media, in quanto questi due parametri determinano la distanza dall’obiettivo di emissioni specifiche di ogni costruttore, vale a dire in che misura un costruttore si avvicina al conseguimento del proprio obiettivo di emissione specifica.

(15)

Occorre determinare il margine di errore come la differenza tra le distanze dall’obiettivo di emissioni specifiche espresso come emissioni medie sottratte dagli obiettivi di emissioni specifiche calcolati includendo ed escludendo quelle immatricolazioni che non possono essere verificate dai costruttori. Indipendentemente dalla differenza positiva o negativa, il margine di errore dovrebbe sempre ridurre la distanza dall’obiettivo del costruttore.

(16)

Nel caso di immatricolazioni dove i valori relativi a emissioni di CO2 o massa sono mancanti come pure il codice di identificazione, non è opportuno tenere conto di tali immatricolazioni per il calcolo finale delle emissioni medie.

(17)

Dato che l’esercizio di verifica dei dati del 2010 è il primo a essere eseguito ai sensi del regolamento (CE) n. 443/2009, è opportuno prendere in considerazione, in via eccezionale, anche quelle comunicazioni che non contenevano tutte le informazioni richieste dalla Commissione per tenere pienamente conto degli errori. Tuttavia, è opportuno che i margini di errore da applicare al calcolo finale cui si fa riferimento in quelle comunicazioni siano calcolati sulla base della valutazione della Commissione del numero di immatricolazioni che non possono essere verificate da quei costruttori. È inoltre opportuno, eccezionalmente, tener conto, per la conferma dei dati del 2010, della comunicazione di errori che sono stati presentati poco dopo la scadenza del termine.

(18)

Occorre confermare di conseguenza le emissioni specifiche medie di CO2 dei nuovi autoveicoli immatricolati nel 2010, gli obiettivi di emissioni specifiche e la differenza tra questi due valori,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I seguenti valori specificati nell’allegato sono confermati per ogni costruttore di autoveicoli e per ogni raggruppamento di costruttori per quanto riguarda l’anno civile 2010:

a)

l’obiettivo per le emissioni specifiche;

b)

le emissioni specifiche per CO2 se del caso corrette in base al margine di errore rilevante;

c)

la differenza tra i valori di cui alle lettere a) e b);

d)

le emissioni specifiche medie di CO2 per tutti i nuovi autoveicoli;

e)

la massa media per tutti i nuovi autoveicoli nell’Unione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2011

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 140 del 5.6.2009, pag. 1.

(2)  GU L 293 dell’11.11.2010, pag. 15.


ALLEGATO

Tabella 1

Valori relativi alla prestazione dei costruttori confermati a norma dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 443/2009

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Denominazione del costruttore

Raggruppamenti e deroghe

Numero di immatricolazioni

CO2 media (65 %) corretta

Obiettivo per le emissioni specifiche

Distanza dall’obiettivo

Distanza dall’obiettivo corretta

Massa media

CO2 media (100 %)

ALPINA Burkard Bovensiepen GmbH + Co. KG

 

173

187,795

147,429

40,366

40,366

1 753,38

210,341

Artega Automobil GmbH & Co. KG

 

2

220,000

132,194

87,806

87,806

1 420,00

220,000

Aston Martin Lagonda Ltd

D

1 415

333,482

320,000

13,482

12,657

1 860,72

348,372

Audi AG

 

589 855

133,883

140,365

–6,482

–6,557

1 598,80

151,832

Automobiles Citroën

 

815 936

118,764

127,361

–8,597

–8,597

1 314,26

131,418

Automobiles Peugeot

 

974 248

119,208

127,704

–8,496

–8,496

1 321,76

131,021

Autovaz

 

3 911

212,171

126,410

85,761

85,761

1 293,44

219,516

Bayerische Motoren Werke AG

 

640 021

129,253

137,409

–8,156

–8,210

1 534,13

146,355

Bentley Motors Ltd

 

1 187

391,423

181,363

210,060

210,060

2 495,92

395,925

BMW M GmbH

 

77 120

133,513

142,836

–9,323

–13,535

1 652,88

156,242

Bugatti Automobiles S.A.S

 

8

584,600

159,225

425,375

425,375

2 011,50

589,250

Caterham Cars Limited

D

135

166,920

210,000

–43,080

–43,080

712,15

179,826

Chevrolet Italia

 

25 442

113,042

116,356

–3,314

–3,359

1 073,45

117,607

Chrysler Group LLC

 

31 121

192,081

157,480

34,601

34,601

1 973,32

215,200

CNG Technik

P1

583

225,000

134,782

90,218

89,953

1 476,64

226,252

Automobile Dacia SA

 

251 938

133,865

123,831

10,034

9,631

1 237,01

144,989

Daihatsu Motor Co. Ltd.

 

18 972

128,351

117,975

10,376

10,376

1 108,86

145,374

Daimler AG, Stuttgart

P2

646 067

137,762

137,323

0,439

0,349

1 532,24

160,166

Dr Motor Company S. r. l.

 

4 943

122,413

120,642

1,771

1,771

1 167,22

138,566

Ferrari

D

2 361

300,718

303,000

–2,282

–2,282

1 751,12

322,468

FIAT Group Automobiles SpA.

 

975 822

115,285

119,240

–3,955

–3,955

1 136,56

125,013

Ford-Werke GmbH

P1

1 076 887

121,128

126,226

–5,098

–5,605

1 289,42

136,552

Fuji Heavy Industries Ltd.

ND

30 655

165,182

164,616

0,566

0,520

1 608,03

179,332

Geely Europe Ltd

 

918

115,916

140,077

–24,161

–24,161

1 592,50

131,466

General Motors Company

 

1 490

270,134

151,750

118,384

113,988

1 847,93

296,400

GM Daewoo Auto u. Tech. Comp.

 

146 117

125,759

124,606

1,153

1,138

1 253,96

143,544

GM Italia S.r.l.

 

37 670

119,750

125,467

–5,717

–5,717

1 272,82

124,405

Great Wall Motor Company Limited

D

344

222,000

195,000

27,000

27,000

1 919,52

224,314

Gumpert Sportwagenmanufaktur GmbH

 

2

310,000

132,879

177,121

177,121

1 435,00

310,000

Honda Automobile China CO

P3

20 876

125,023

119,099

5,924

5,911

1 133,46

126,094

Honda Automobile Thailand CO

P3

1 444

142,000

120,816

21,184

21,184

1 171,03

142,615

Honda Motor CO

P3

102 890

124,841

128,710

–3,869

–4,083

1 343,77

143,823

Honda of the UK Manufacturing

P3

47 840

145,932

133,391

12,541

12,234

1 446,21

162,280

Honda Turkiye AS

P3

1 587

155,953

125,560

30,393

30,393

1 274,84

156,624

Hyundai Motor Europe GmBH

 

325 603

120,858

126,725

–5,867

–5,867

1 300,33

134,244

Iveco SpA

 

49

213,548

180,265

33,283

33,283

2 471,90

216,694

Jaguar Cars Ltd

D

23 740

178,656

178,025

0,631

0,631

1 900,33

199,016

Kia Motors Europe GmbH

 

253 706

126,251

131,248

–4,997

–4,997

1 399,30

143,272

KTM-Sportmotorcycle AG

D

57

173,432

200,000

–26,568

–26,568

882,89

179,000

Automobili Lamborghini SpA

 

265

323,977

141,293

182,684

182,506

1 619,11

357,362

Land Rover

D

65 534

209,295

178,025

31,270

31,270

2 351,43

231,494

Lotus Cars Limited

D

825

189,108

280,000

–90,892

–90,892

1 159,21

196,596

The London Taxi Company

 

1 662

225,087

154,227

70,860

70,860

1 902,13

227,739

Magyar Suzuki Corporation Ltd.

 

87 204

130,004

121,130

8,874

8,843

1 177,91

136,665

Mahindra Europe S.r.l.

 

48

246,839

160,042

86,797

86,797

2 029,38

251,500

Maruti Suzuki India Ltd.

 

19 577

103,000

109,908

–6,908

–6,908

932,36

104,287

Maserati SpA

 

1 626

353,473

159,119

194,354

194,354

2 009,18

362,557

Mazda Motor Corporation

 

170 007

133,729

128,523

5,206

4,831

1 339,67

149,458

Mercedes-AMG GmbH, Affalterbach

P2

1 503

308,000

144,857

163,143

163,138

1 697,10

308,000

MG Motor UK Limited

D

264

184,871

184,000

0,871

0,871

1 180,16

184,717

Micro-Vett SpA

 

4

0,000

133,507

– 133,507

– 133,507

1 448,75

0,000

Mitsubishi Motors Corporation (MMC)

P4

72 594

145,036

138,601

6,435

6,377

1 560,20

165,144

Mitsubishi Motor R&D Europe GmbH

P4

16 530

119,878

114,793

5,085

5,084

1 039,25

127,284

Morgan Motor Co. Ltd.

D

415

164,342

180,000

–15,658

–15,658

1 113,67

189,278

Nissan International SA

 

389 818

132,131

128,875

3,256

3,256

1 347,39

147,197

O.M.C.I. S.r.l.

 

46

156,862

120,759

36,103

36,103

1 169,78

167,848

Adam Opel AG

 

935 499

126,920

130,483

–3,563

–3,767

1 382,56

139,529

OSV — Opel Special Vehicles GmbH

 

67

135,512

140,208

–4,696

–4,696

1 595,36

136,836

Perodua Manufacturing Sdn Bhd

 

690

136,480

113,634

22,846

22,846

1 013,88

140,230

Pgo Ingenierie

 

29

185,000

115,657

69,343

69,343

1 058,14

189,828

Dr.Ing.h.c.F. Porsche AG

 

34 512

220,872

152,089

68,783

68,783

1 855,34

238,859

Potenza Sports Cars

 

31

178,000

99,975

78,025

78,025

715,00

178,000

Proton Cars United Kingdom Ltd.

D

792

143,315

185,000

–41,685

–41,685

1 394,89

153,557

Quattro GmbH

 

2 596

279,097

154,102

124,995

124,766

1 899,39

299,034

Renault

 

1 125 141

120,700

127,045

–6,345

–6,378

1 307,33

133,824

Rolls-Royce Motors Cars LTD

 

413

315,616

181,297

134,319

133,038

2 494,48

332,063

Saab Automobile AB

 

19 979

156,561

143,922

12,639

12,639

1 676,64

175,341

Santana Motor SA.

 

382

168,351

135,765

32,586

32,586

1 498,15

204,921

SEAT

 

288 629

120,162

125,722

–5,560

–5,647

1 278,38

131,162

Secma

 

26

155,000

97,370

57,630

57,630

658,00

155,000

Shijiazhuang Shuanghuan Automobile Company

 

44

266,357

152,951

113,406

113,406

1 874,20

267,682

SKODA auto a.s.

 

420 718

127,869

127,225

0,644

0,571

1 311,28

139,193

Sovab

 

94

227,066

166,119

60,947

60,947

2 162,34

230,138

Ssangyong Motor Company

D

4 785

203,851

180,000

23,851

23,851

2 023,10

215,728

Suzuki Motor Corporation

 

85 177

124,055

121,050

3,005

2,981

1 176,15

144,109

Tata Motors Limited

D

3 582

137,754

178,025

–40,271

–40,271

1 293,00

151,987

Tesla Motors Ltd

 

40

0,000

128,309

– 128,309

– 128,309

1 335,00

0,000

Think

 

144

0,000

120,248

– 120,248

– 120,248

1 158,61

0,000

Toyota Motor Europe NV/SA

 

564 633

112,241

128,349

–16,108

–16,273

1 335,87

129,056

Volkswagen AG

 

1 469 419

125,987

130,715

–4,728

–4,763

1 387,65

140,352

Volvo Car Corporation

 

204 926

134,492

143,273

–8,781

–8,781

1 662,43

156,948

Westfield Sports Cars

 

3

178,000

99,975

78,025

78,025

715,00

178,000

Wiesmann GmbH

D

8

253,000

274,000

–21,000

–21,000

1 409,88

257,250

Note esplicative per la tabella 1

Colonna B

«D» significa che è stata concessa una deroga relativa ad un costruttore di volumi ridotti in conformità alla decisione di esecuzione della Commissione C(2011) 8334 definitiva;

«ND» significa che è stata concessa una deroga relativa ad un costruttore di nicchia in conformità alla decisione di esecuzione della Commissione C(2011) 8336 definitiva;

«P» significa che il costruttore è membro di un raggruppamento (che figura nella tabella 2) costituito a norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 443/2009.

Colonna D

«Emissioni specifiche medie (65 %) corrette» significa emissioni specifiche medie di CO2 calcolate in conformità al primo trattino del secondo comma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 443/2009 e della sezione 4 della comunicazione della Commissione COM(2010) 657 basate sulle correzioni comunicate alla Commissione dal costruttore in questione. Tale cifra considera tutti gli autoveicoli con un valore valido sia per la massa che per le emissioni di CO2 inclusi gli autoveicoli che non possono essere verificati dai costruttori.

Colonna E

«Obiettivo di emissioni speciali» significa l’obiettivo di emissioni basato sulla massa media di tutti gli autoveicoli attribuiti ad un costruttore (100 % di tutti gli autoveicoli da prendere in considerazione a partire dal 2015) dopo aver applicato la formula indicata all’allegato I del regolamento (CE) n. 443/2009.

Colonna F

«Distanza dall’obiettivo» significa la differenza tra i valori alla colonna D e alla colonna E.

Colonna G

«Distanza dall’obiettivo corretta» significa la distanza dall’obiettivo indicata alla colonna F corretta per tener conto del margine di errore. L’errore è dovuto agli autoveicoli non identificabili (veicoli per i quali manca il codice di identificazione per tipo, variante e versione) e viene calcolato secondo la formula seguente:

Errore = valore assoluto di [(AC1 – TG1) – (AC2 – TG2)]

AC1

=

le emissioni specifiche di CO2 inclusi i veicoli non identificabili (come indicato alla colonna D);

TG1

=

l’obiettivo di emissione specifica inclusi i veicoli non identificabili (come indicato alla colonna E);

AC2

=

le emissioni medie di CO2 esclusi i veicoli non identificabili;

TG2

=

l’obiettivo di emissione specifica esclusi i veicoli non identificabili.

Tabella 2

Elenco di raggruppamenti e valori confermati in conformità all’articolo 10, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 443/2009

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Denominazione del raggruppamento

Raggruppamento

Numero di immatricolazioni

CO2 media (65 %) corretta

Obiettivo per le emissioni specifiche

Distanza dall’obiettivo

Distanza dall’obiettivo corretta

Massa media

CO2 media (100 %)

FORD-WERKE GmbH

P1

1 077 470

121,143

126,231

–5,088

–5,182

1 162,42

127,80

DAIMLER AG

P2

647 570

137,834

137,340

0,494

–0,016

1 167,88

140,91

HONDA MOTOR EUROPE LTD

P3

174 637

128,612

128,750

–0,138

–0,365

1 344,64

146,87

MITSUBISHI MOTORS

P4

89 124

137,055

134,185

2,870

2,840

1 463,58

158,12


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