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Document 32011D0382

2011/382/UE: Decisione della Commissione, del 24 giugno 2011 , che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai detersivi per piatti [notificata con il numero C(2011) 4448] Testo rilevante ai fini del SEE

OJ L 169, 29.6.2011, p. 40–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 017 P. 268 - 279

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 25/06/2017; abrogato da 32017D1214

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/382/oj

29.6.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 169/40


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 giugno 2011

che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai detersivi per piatti

[notificata con il numero C(2011) 4448]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/382/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2,

previa consultazione del Comitato dell’Unione europea per il marchio di qualità ecologica (Eco-labelling Board),

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010, l’Ecolabel UE è concesso ai prodotti che esercitano un minore impatto sull’ambiente durante l’intero ciclo di vita.

(2)

Il regolamento (CE) n. 66/2010 dispone che i criteri specifici per l’assegnazione dell’Ecolabel UE siano stabiliti per gruppi di prodotti.

(3)

La decisione 2005/342/CE (2) della Commissione ha stabilito criteri ecologici e i connessi criteri di valutazione e di verifica per i detersivi per piatti, con validità fino al 30 giugno 2011.

(4)

Tali criteri sono stati ulteriormente sottoposti a revisione alla luce degli sviluppi tecnologici. I nuovi criteri e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica devono restare in vigore per quattro anni a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.

(5)

Per motivi di chiarezza, è opportuno sostituire la decisione 2005/342/CE.

(6)

Occorre istituire un periodo transitorio per i produttori ai quali è stato assegnato il marchio di qualità ecologica per i detersivi per piatti sulla base dei criteri fissati nella decisione 2005/342/CE, affinché dispongano del tempo sufficiente per adeguare i propri prodotti e conformarsi ai criteri e ai requisiti rivisti. Fino al termine di validità della decisione 2005/342/CE i produttori devono inoltre poter presentare le domande in base ai criteri istituiti dalla suddetta decisione o in base ai criteri istituiti dalla presente decisione.

(7)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (CE) n. 66/2010,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il gruppo di prodotti «detersivi per piatti» comprende tutti i detergenti destinati ad essere utilizzati per il lavaggio a mano di stoviglie, vasellami, posate, pentole, padelle, altri utensili di cucina, ecc.

Tale gruppo di prodotti comprende sia i prodotti per uso privato che quelli per uso professionale. I prodotti devono essere miscele di sostanze chimiche e non devono contenere microrganismi intenzionalmente aggiunti dal fabbricante.

Articolo 2

Ai fini della presente decisione si intende per:

1)   «sostanza»: un elemento chimico e i relativi composti, allo stato naturale o ottenuti mediante qualsiasi procedimento di produzione, compresi gli additivi necessari per preservare la stabilità del prodotto e le eventuali impurità derivate dal procedimento impiegato ed esclusi i solventi, che può essere separato senza incidere sulla stabilità della sostanza né modificarne la composizione.

2)   «prodotto» (o «miscela»): una miscela o soluzione di due o più sostanze non reagenti.

Articolo 3

Per ottenere l’assegnazione dell’Ecolabel UE ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010, un articolo di detersivo per piatti deve rientrare nel gruppo di prodotti «detersivi per piatti» secondo la definizione di cui all’articolo 1 della presente decisione e soddisfare i criteri ecologici nonché le relative prescrizioni in materia di valutazione e verifica enunciati all’allegato della presente decisione.

Articolo 4

I criteri per il gruppo di prodotti «detersivi per piatti» e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica sono validi per quattro anni a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.

Articolo 5

Il numero di codice assegnato a fini amministrativi al gruppo di prodotti «detersivi per piatti» è 019.

Articolo 6

La decisione 2005/342/CE è abrogata.

Articolo 7

1.   In deroga all’articolo 6, le domande relative all’Ecolabel UE per il gruppo di prodotti «detersivi per piatti» presentate prima della data di adozione della presente decisione sono valutate in base ai criteri istituiti dalla decisione 2005/342/CE.

2.   Le domande per l’assegnazione dell’Ecolabel UE ai prodotti appartenenti al gruppo «detersivi per piatti» presentate a partire dalla data di adozione della presente decisione, ma entro e non oltre il 30 giugno 2011, possono basarsi sui criteri di cui alla decisione 2005/342/CE o sui criteri stabiliti dalla presente decisione. Tali domande sono valutate conformemente ai criteri sui quali sono basate.

3.   Se l’Ecolabel UE è assegnato in base a una domanda valutata secondo i criteri fissati dalla decisione 2005/342/CE, tale marchio può essere utilizzato per dodici mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2011.

Per la Commissione

Janez POTOČNIK

Membro della Commissione


(1)  GU L 27 del 30.1.2010, pag. 1.

(2)  GU L 115 del 4.5.2005, pag. 9.


ALLEGATO

CONDIZIONI GENERALI

Finalità dei criteri

I criteri stabiliti nel presente allegato mirano in particolare a promuovere prodotti che causino un impatto ridotto in termini di scarichi di sostanze tossiche o comunque inquinanti nell’ambiente acquatico, diminuendo o prevenendo i rischi per la salute o l’ambiente connessi con l’uso di sostanze pericolose, riducendo l’entità dei rifiuti di imballaggio e fornendo informazioni ai consumatori che consentano di utilizzare il prodotto in modo efficiente e riducendone al minimo l’impatto ambientale.

CRITERI

1.

Tossicità per gli organismi acquatici

2.

Biodegradabilità dei tensioattivi

3.

Sostanze e miscele escluse o limitate

4.

Fragranze

5.

Proprietà corrosive

6.

Requisiti per l’imballaggio

7.

Idoneità all’uso

8.

Istruzioni per l’uso

9.

Informazioni da riportare nel marchio di qualità ecologica (Ecolabel UE)

Requisiti di valutazione e verifica

a)   Requisiti

Gli specifici requisiti in materia di valutazione e di verifica sono indicati per ciascun criterio.

Nel caso in cui il richiedente sia tenuto a produrre dichiarazioni, documenti, analisi, rapporti di prova o altri elementi che attestino la conformità ai criteri, tale documentazione può a seconda dei casi provenire dal richiedente stesso e/o dai suoi fornitori e/o dai fornitori di questi ultimi, ecc.

Ove possibile, le prove devono essere eseguite da laboratori che soddisfino i requisiti generali stabiliti dalla norma EN ISO 17025 o da norme equivalenti.

Ove opportuno, possono essere utilizzati metodi di prova diversi da quelli indicati per ciascun criterio, purché riconosciuti equivalenti dall’organismo competente ad esaminare la richiesta.

L’appendice I fa riferimento alla banca dati sugli ingredienti dei detergenti, denominata elenco DID, nella quale sono elencati i principali ingredienti utilizzati nella formulazione dei detergenti. Tale elenco costituirà la base di riferimento per ottenere i dati per il calcolo del volume critico di diluizione (VCD) e per la valutazione della biodegradabilità degli ingredienti. Per quanto attiene alle sostanze non presenti nell’elenco DID, si forniscono orientamenti circa le modalità di calcolo o di estrapolazione dei dati pertinenti. La versione aggiornata dell’elenco DID è disponibile sul sito web dell’Ecolabel UE e sui siti web di ciascun organismo competente.

Ove opportuno, gli organismi competenti possono richiedere documenti complementari ed effettuare controlli indipendenti.

b)   Soglie di misurazione

Tutte le sostanze presenti nel prodotto, compresi gli additivi (per esempio conservanti o agenti stabilizzanti) degli ingredienti, la cui concentrazione superi lo 0,010 % in peso della formulazione finale, devono ottemperare ai criteri dell’Ecolabel UE, eccetto per quanto riguarda il criterio 1, per il quale ciascuna sostanza aggiunta intenzionalmente deve essere inclusa, indipendentemente dal suo peso. Devono soddisfare i criteri anche le impurità derivate dalla produzione degli ingredienti, presenti in concentrazioni superiori allo 0,010 % in peso della formulazione finale.

c)   Dosaggio di riferimento

Per i detersivi per piatti, la dose di prodotto, espressa in grammi, raccomandata dal fabbricante per un litro di acqua, da utilizzare per il lavaggio di piatti normalmente sporchi è il dosaggio di riferimento per i calcoli volti a documentare la conformità ai criteri dell’Ecolabel UE e per le prove della capacità detergente.

CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEL MARCHIO UE DI QUALITÀ ECOLOGICA (ECOLABEL UE)

Criterio 1 —   Tossicità per gli organismi acquatici

Per ciascuna sostanza (i) viene calcolato il volume critico di diluizione tossicità (VCDcronica) mediante la seguente equazione:

Formula

laddove il peso(i) corrisponde al peso della sostanza (in grammi) contenuta nella dose raccomandata dal fabbricante per un litro di acqua. DF(i) è il fattore di degradazione e TFcronica(i) è il fattore di tossicità della sostanza (in mg/l).

I valori DF e TF cronica sono quelli indicati nella parte A della base di dati degli ingredienti dei detergenti (parte A dell’elenco DID) (appendice I). Se la sostanza non è inclusa nella parte A dell’elenco DID, il richiedente è tenuto a stimarne i valori seguendo le indicazioni di cui alla parte B dell’elenco DID (appendice I). Il VCDcronica di un prodotto è dato dalla somma dei VCDcronica dei singoli ingredienti.

Il VCDcronica deve essere calcolato sulla base della dose del prodotto, espressa in grammi, raccomandata dal fabbricante per preparare un litro di acqua per il lavaggio di piatti normalmente sporchi. Il VCDcronica della dose raccomandata per un litro di acqua di lavaggio non deve superare i 3 800 litri.

Valutazione e verifica: è necessario comunicare all’organismo competente la formulazione esatta del prodotto, insieme con informazioni specifiche sul calcolo del VCDcronica che dimostrino il rispetto del presente criterio.

Criterio 2:   biodegradabilità dei tensioattivi

a)   Biodegradabilità rapida (reazione aerobica)

Tutte le sostanze tensioattive utilizzate nel prodotto devono essere rapidamente biodegradabili.

Valutazione e verifica: è necessario comunicare all’organismo competente la formulazione esatta del prodotto, insieme con una descrizione della funzione di ciascuna sostanza. La parte A dell’elenco DID (appendice I) indica se un determinato tensioattivo è biodegradabile o no in condizioni aerobiche (sono rapidamente biodegradabili i tensioattivi in corrispondenza dei quali nella colonna relativa alla biodegradabilità aerobica figura la lettera «R»). Per i tensioattivi che non figurano nella parte A dell’elenco DID, occorre fornire dati tratti dalla letteratura scientifica o da altre fonti o risultati di prove che ne dimostrino la biodegradabilità aerobica. Le prove per la determinazione della biodegradabilità rapida sono quelle indicate nel regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo ai detergenti (1). I tensioattivi sono considerati rapidamente biodegradabili se il livello di biodegradabilità (mineralizzazione) misurato secondo uno dei cinque metodi di prova di seguito indicati è pari ad almeno il 60 % entro 28 giorni: CO2 headspace test (OCSE 310), evoluzione del biossido di carbonio (CO2), metodo di Sturm modificato [OCSE 301B; regolamento (CE) n. 440/2008 del Consiglio (2), metodo C.4-C]; metodo della bottiglia chiusa [OCSE 301D; regolamento (CE) n. 440/2008, metodo C.4-E]; respirometria manometrica [OCSE 301F; regolamento (CE) n. 440/2008, metodo C.4-D]; o metodo MITI (I) [OCSE 301C; regolamento (CE) n. 440/2008, metodo C.4-F], o gli equivalenti metodi ISO. A seconda delle caratteristiche fisiche del tensioattivo, per confermare la biodegradabilità rapida è possibile utilizzare uno dei metodi di seguito elencati, se il livello di biodegradabilità è almeno del 70 % entro 28 giorni: esaurimento del carbonio organico disciolto (COD) [OCSE 301A; regolamento (CE) n. 440/2008, metodo C.4-A] o screening test OCSE modificato, esaurimento del COD [OCSE 301E; regolamento (CE) n. 440/2008, metodo C.4-B] o gli equivalenti metodi ISO. L’applicabilità dei metodi di prova basati sulla misurazione del carbonio organico disciolto deve essere opportunamente giustificata, in quanto tali metodi potrebbero fornire risultati sulla rimozione e non sulla biodegradabilità. Nei test per la determinazione della biodegradabilità rapida in condizioni aerobiche non occorre effettuare il preadattamento. Non si applica il principio del periodo finestra di 10 giorni.

b)   Biodegradabilità anaerobica

I tensioattivi non biodegradabili in condizioni anaerobiche possono essere usati nel prodotto, purché non si tratti di tensioattivi con la classificazione H400/R50 (altamente tossici per gli organismi acquatici) e rispettando il limite specificato in appresso.

Il peso complessivo di tali tensioattivi non biodegradabili in condizioni anaerobiche non deve superare 0,20 g per la dose raccomandata per un litro di acqua di lavaggio dei piatti.

Valutazione e verifica: è necessario comunicare all’organismo competente la formulazione esatta del prodotto, insieme con una descrizione della funzione di ciascuna sostanza. La parte A dell’elenco DID (appendice I) indica se un determinato tensioattivo è biodegradabile o no in condizioni anaerobiche (sono biodegradabili in condizioni anaerobiche i tensioattivi in corrispondenza dei quali nella colonna sulla biodegradabilità anaerobica figura la lettera «Y»). Per i tensioattivi che non figurano nella parte A dell’elenco DID (GU L 115 del 4.5.2005, pag. 18, parte A), occorre fornire dati tratti dalla letteratura scientifica o da altre fonti o risultati di test che ne dimostrino la biodegradabilità anaerobica. La prova di riferimento per la degradabilità anaerobica è il metodo OCSE 311, ISO 11734, ECETOC n. 28 (giugno 1988) o un metodo equivalente; la degradabilità finale in condizioni anaerobiche deve essere almeno del 60 %. Per dimostrare il conseguimento di una degradabilità finale del 60 % in condizioni anaerobiche, è possibile utilizzare metodi di prova che simulano le condizioni esistenti in un ambiente anaerobico (cfr. appendice II).

Criterio 3:   sostanze e miscele escluse o limitate

I requisiti di cui alle lettere a), b) e c) in appresso si applicano a ciascuna sostanza o miscela, compresi i biocidi, le sostanze coloranti e le fragranze, la cui concentrazione supera lo 0,010 % in peso del prodotto finito. Lo stesso vale per ciascuna sostanza di qualsiasi miscela utilizzata nella formulazione la cui concentrazione supera lo 0,010 % in peso del prodotto finito. Le nanoforme aggiunte intenzionalmente al prodotto devono risultare conformi al criterio 3, lettera c), in qualsiasi concentrazione.

a)   Sostanze specifiche escluse

Il prodotto non deve contenere le seguenti sostanze, né come componenti della formulazione, né come componenti di qualsiasi miscela inclusa nella formulazione:

alchilfenoletossilati (APEO) e relativi derivati,

EDTA (acido etilendiamminotetraacetico) e relativi sali,

5-Bromo-5-nitro-1,3-dioxane,

2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol,

Diazolinidyl urea,

Formaldeide,

Idrossimetilglicinato di sodio,

muschi azotati e muschi policiclici, tra cui ad esempio:

muschio xilene: 5-ter-butil-2,4,6-trinitro-m-xilene;

muschio di ambretta: 4-ter-butil-3-metossi-2,6-dinitrotoluene;

moschene: 1,1,3,3,5-pentametil-4,6-dinitroindano;

muschio tibetina: 1-ter-butil-3,4,5-trimetil-2,6-dinitrobenzene;

muschio chetone: 4’-ter-butil-2’,6’-dimetil-3’,5’-dinitroacetafenone;

HHCB (1,3,4,6,7,8-esaidro-4,6,6,7,8,8-esametilciclopenta(g)-2-benzopirano);

AHTN (6-acetil-1,1,2,4,4,7-esametiltetralina).

Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire una dichiarazione, accompagnata ove opportuno da dichiarazioni dei fabbricanti, attestante che il prodotto non contiene le sostanze sopra elencate.

b)   Non devono essere utilizzati sali di ammonio quaternario non rapidamente biodegradabili, né come componenti della formulazione, né come componenti di qualsiasi miscela inclusa nella formulazione.

Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire la documentazione attestante la biodegradabilità di tutti i sali di ammonio quaternario eventualmente utilizzati.

c)   Sostanze e miscele pericolose

Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 66/2010 relativo al marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE), il prodotto o qualsiasi sua parte non deve contenere le sostanze (in qualsiasi forma, comprese le nanoforme) che rispondono ai criteri per la classificazione nelle indicazioni di pericolo o frasi di rischio specificate in appresso, a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) o della direttiva 67/548/CEE del Consiglio (4), né le sostanze di cui all’articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). Le frasi di rischio sotto elencate si riferiscono generalmente a sostanze. Tuttavia, alle miscele di enzimi e fragranze per cui le informazioni sulle sostanze non sono ottenibili, si applicano le regole di classificazione per le miscele.

Elenco delle indicazioni di pericolo e delle frasi di rischio:

Indicazione di pericolo (6)

Frase di rischio (7)

H300 Letale se ingerito

R28

H301 Tossico se ingerito

R25

H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie

R65

H310 Letale a contatto con la pelle

R27

H311 Tossico a contatto con la pelle

R24

H330 Letale se inalato

R23; R26

H331 Tossico se inalato

R23

H340 Può provocare alterazioni genetiche

R46

H341 Sospettato di provocare alterazioni genetiche

R68

H350 Può provocare il cancro

R45

H350i Può provocare il cancro se inalato

R49

H351 Sospettato di provocare il cancro

R40

H360F Può nuocere alla fertilità

R60

H360D Può nuocere al feto

R61

H360FD Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto

R60-61

H360Fd Può nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto

R60-63

H360Df Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità

R61-62

H361f Sospettato di nuocere alla fertilità

R62

H361d Sospettato di nuocere al feto

R63

H361fd Sospettato di nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto.

R62-63

H362 Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno

R64

H370 Provoca danni agli organi

R39/23; R39/24; R39/25; R39/26; R39/27; R39/28

H371 Può provocare danni agli organi

R68/20; R68/21; R68/22

H372 Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta

R48/25; R48/24; R48/23

H373 Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta

R48/20; R48/21; R48/22

H400 Altamente tossico per gli organismi acquatici

R50

H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

R50-53

H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

R51-53

H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

R52-53

H413 Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

R53

EUH059 Pericoloso per lo strato di ozono

R59

EUH029 A contatto con l’acqua libera un gas tossico

R29

EUH031 A contatto con acidi libera un gas tossico

R31

EUH032 A contatto con acidi libera un gas altamente tossico

R32

EUH070 Tossico per contatto oculare

R39-41

Sostanze sensibilizzanti

H334 Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato

R42

H317 Può provocare una reazione allergica della pelle

R43

Le sostanze o miscele le cui proprietà cambiano in fase di trattamento (ad esempio, diventano non più biodisponibili o subiscono modificazioni chimiche) di sorta che il pericolo individuato non si applica più, è esente dal requisito di cui sopra.

Deroghe: le sostanze o miscele seguenti sono esplicitamente esonerate da detto requisito:

Tensioattivi

In concentrazione < 25 % nel prodotto (8)

H400 Altamente tossico per gli organismi acquatici

R 50

Fragranze

H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

R52-53

Enzimi (9)

H334 Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato

R42

Enzimi (9)

H317 Può provocare una reazione allergica della pelle

R43

NTA come impurità in MGDA e GLDA (10)

H351 Sospettato di provocare il cancro

R40

Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire all’organismo competente l’esatta formulazione del prodotto. Il richiedente dimostra di ottemperare al presente criterio per le sostanze contenute nel prodotto fornendo informazioni corrispondenti almeno a quelle prescritte dall’allegato VII del regolamento (CE) n. 1907/2006. Tali informazioni sono specifiche quanto alla forma particolare della sostanza utilizzata nel prodotto, comprese le nanoforme. A tal fine, il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità al presente criterio, insieme con un elenco di ingredienti e le relative schede di dati di sicurezza a norma dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006, sia per il prodotto che per le sostanze elencate nella(e) formulazione(i). I limiti di concentrazione vanno specificati nelle schede di dati di sicurezza in conformità dell’articolo 31 del regolamento (CE) n. 1907/2006.

d)   Sostanze elencate in conformità dell’articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006.

Non si concedono deroghe all’esclusione di cui all’articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 66/2010 in materia di sostanze identificate quali sostanze estremamente problematiche e incluse nell’elenco di cui all’articolo 59 del regolamento (CE) n. 1907/2006, presenti nelle miscele in concentrazione superiore allo 0,010 %.

Valutazione e verifica: l’elenco delle sostanze identificate come sostanze estremamente problematiche e incluse nell’elenco delle sostanze candidate, stabilito a norma dell’articolo 59 del regolamento (CE) n. 1907/2006, è reperibile all’indirizzo che segue:

http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp

Occorre fare riferimento all’elenco alla data della domanda.

I limiti di concentrazione vanno specificati nelle schede di dati di sicurezza in conformità dell’articolo 31 del regolamento (CE) n. 1907/2006.

e)   Biocidi

i)

Il prodotto può contenere solo biocidi che esercitino un’azione conservante e comunque in dose appropriata a tale scopo. Ciò non vale per le sostanze tensioattive dotate anche di proprietà biocide.

Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire copie delle schede di sicurezza dei materiali concernenti i conservanti eventualmente aggiunti, insieme con informazioni sulla loro esatta concentrazione nel prodotto finale. Il produttore o fornitore dei conservanti deve trasmettere informazioni sulla dose necessaria per la conservazione del prodotto.

ii)

È fatto divieto di dichiarare o suggerire, mediante diciture apposte sull’imballaggio o altri metodi, che il prodotto è in grado di esercitare un’azione antimicrobica.

Valutazione e verifica: il richiedente deve trasmettere all’organismo competente il testo e la grafica che compaiono su ogni tipo di imballaggio e/o un campione di ciascun tipo di imballaggio.

iii)

I biocidi utilizzati per conservare il prodotto, sia come componenti della formulazione che come componenti di qualsiasi miscela inclusa nella formulazione, classificati H410/R50-53 o H411/R51-53, a norma della direttiva 67/548/CEE, della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (11) o del regolamento (CE) n. 1272/2008, sono autorizzati soltanto a condizione che i rispettivi potenziali di bioaccumulazione presentino un log Pow (coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua) inferiore a 3,0, oppure un fattore di bioconcentrazione (BCF), determinato sperimentalmente, ≤ 100.

Valutazione e verifica: per tutti i biocidi il richiedente fornisce copie delle schede di sicurezza dei materiali, insieme con la documentazione della concentrazione dei biocidi nel prodotto finito.

Criterio 4:   fragranze

a)

Il prodotto non deve contenere profumi a base di muschi azotati o muschi policiclici [cfr. criterio 3, lettera a)].

b)

Tutte le sostanze aggiunte al prodotto in qualità di fragranze devono essere fabbricate e/o utilizzate secondo il codice di buona pratica dell’International Fragrance Association (Associazione internazionale dei produttori di profumi). Il codice è reperibile sul sito web dell’IFRA: http://www.ifraorg.org.

c)

Le fragranze soggette all’obbligo di dichiarazione disposto dal regolamento (CE) n. 648/2004, relativo ai detersivi (allegato VII) e che non siano già state escluse a norma del criterio 3, lettera c), e le (altre) fragranze classificate H317/R43 (può provocare una reazione allergica della pelle) e/o H334/R42 (può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato) non possono essere presenti in quantità ≥ allo 0,010 % (≥ 100 ppm) per sostanza.

d)

Nei detersivi per piatti per uso professionale non devono essere utilizzate fragranze.

Valutazione e verifica: una dichiarazione di conformità per ciascuna parte del criterio, per quanto riguarda le lettere a), b) e d). Per quanto riguarda la lettera c) del criterio, il richiedente deve fornire una dichiarazione di conformità firmata contenente l’indicazione del quantitativo di fragranze nel prodotto. Il richiedente deve altresì fornire una dichiarazione del produttore di fragranze ove si precisa il contenuto di ciascuna sostanza presente nelle fragranze elencata all’allegato III, parte I, della direttiva 76/768/CEE del Consiglio (12), nonché il contenuto di (altre) sostanze classificate secondo le frasi di rischio R43/H317 e/o R42/H334.

Criterio 5:   proprietà corrosive

Il prodotto non deve essere classificato come preparato «corrosivo» (C) contrassegnato con la frase R34 o R35 ai sensi della direttiva 1999/45/CE, o come preparato corrosivo per la pelle di «categoria 1» ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.

Valutazione e verifica: il richiedente deve comunicare all’autorità competente le concentrazioni esatte di tutte le sostanze utilizzate nel prodotto, come parte della formulazione o come parte di qualsiasi preparato incluso nella formulazione, classificate come «corrosive» (C) e contrassegnate con la frase R34 o R35 a norma della direttiva 1999/45/CE, o come corrosive per la pelle di «categoria 1» ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008, allegando copie delle schede di sicurezza dei materiali.

Criterio 6:   requisiti per l’imballaggio

a)

Le parti in plastica utilizzate per il contenitore principale devono essere marcate in conformità della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (13), o della norma DIN 6120, parti 1 e 2, in combinazione con la norma DIN 7728, parte 1.

b)

Qualunque dicitura apposta sull’imballaggio primario per dichiarare che quest’ultimo è composto di materiale riciclato deve essere conforme alla norma ISO 14021 «Etichettature ambientali e dichiarazioni — Autodichiarazione ambientale (etichettatura ambientale del tipo II)».

c)

Nell’imballaggio di plastica si possono utilizzare soltanto gli ftalati che al momento della domanda sono stati sottoposti a valutazione del rischio e non sono stati classificati secondo il criterio 3, lettera c).

d)

Il rapporto peso/utilità (RPU) dell’imballaggio primario non deve superare i seguenti valori:

Tipo di prodotto

RPU

Detersivi per piatti da diluire in acqua prima dell’impiego

1,20 g di imballaggio per ogni litro di soluzione pronta all’impiego (acqua di lavaggio)

L’RPU è calcolato per il solo imballaggio primario (comprensivo di coperchi, tappi e spruzzatori/pompe a mano) mediante la formula seguente:

Formula,

laddove

Wi

=

peso (in g) dell’imballaggio (i), compresa l’eventuale etichetta.

Ui

=

peso (in g) dei materiali non riciclati (vergini) nell’imballaggio (i). Se la proporzione di materiali non riciclati nell’imballaggio primario è pari a 0 %, allora Ui = Wi.

Di

=

numero di dosi funzionali (= numero di volumi di dosaggio raccomandati dal fabbricante per un litro di acqua di lavaggio) contenute nell’imballaggio primario (i).

ri

=

coefficiente di riciclaggio, ossia il numero di volte che l’imballaggio primario (i) è utilizzato per gli stessi fini attraverso un sistema di vuoti a rendere o di ricarica (ri = 1 se l’imballaggio non è riutilizzato per gli stessi fini). Se l’imballaggio è riutilizzato, ri è pari a 1, a meno che il richiedente non sia in grado di documentare un valore superiore.

Valutazione e verifica: il richiedente fornisce all’organismo competente un calcolo dell’RPU del prodotto, accompagnato da una dichiarazione di conformità a ciascuno degli elementi del presente criterio. Per il criterio c), il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità debitamente compilata e firmata.

Criterio 7:   idoneità all’uso

Il prodotto deve essere idoneo all’uso e soddisfare le esigenze dei consumatori.

La capacità detergente e l’efficacia devono essere equivalenti o superiori a quelle del detergente di riferimento generico specificato in appresso.

Valutazione e verifica: la capacità detergente e l’efficacia del prodotto devono essere testate con una idonea e comprovabile prova di laboratorio eseguita entro specifici parametri, quali definiti nelle condizioni generali di cui al «Framework for testing the performance of hand dishwashing detergents» reperibile sulla seguente pagina web:

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/ecolabelled_products/categories/hand_dishwashing_detergents_en.htm.

Il detergente generico di riferimento è quello enunciato nella prova di prestazione IKW «Recommendation for the quality assessment of the cleaning performance of hand dishwashing detergents» (SÖFW-Journal, 128, 5, pagg. 11-15, 2002), con l’accorgimento di adattarne la dose da utilizzare nella prova di prestazione, che viene così stabilita a 2,5 ml del detergente di riferimento per 5 litri di acqua.

Il metodo della prova di prestazione IKW «Recommendation for the quality assessment of the cleaning performance of hand dishwashing detergents» (SÖFW-Journal, 128, 5, pagg. 11-15, 2002) può essere applicato con la modifica di cui sopra ed è reperibile alla pagina web: http://www.ikw.org/pdf/broschueren/EQ_Handgeschirr_e.pdf.

Criterio 8:   istruzioni per l’uso

Sull’imballaggio del prodotto devono figurare le seguenti istruzioni.

a)

La dicitura «evitare di usare acqua corrente; immergere i piatti in acqua e utilizzare la dose raccomandata» (o un testo equivalente).

b)

Informazioni sulla dose raccomandata, in caratteri e formato di dimensioni ragionevolmente sufficienti e in risalto rispetto ad uno sfondo visibile. Le informazioni devono essere espresse in millilitri (e in cucchiaini) di prodotto per 5 litri di acqua di lavaggio adatta per piatti «sporchi» e «meno sporchi».

c)

L’indicazione del numero approssimativo di lavaggi che possono essere effettuati con una confezione di prodotto. Tale indicazione è raccomandata ma facoltativa.

Il numero approssimativo dei lavaggi viene calcolato dividendo il volume del prodotto per la dose necessaria ad un lavaggio di piatti sporchi in 5 litri di acqua.

Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire all’organismo competente un campione dell’imballaggio del prodotto, accompagnato da una dichiarazione di conformità a ciascuno degli elementi del presente criterio.

Criterio 9:   informazioni da riportare nel marchio di qualità ecologica (Ecolabel UE)

L’etichetta facoltativa recante una casella di testo deve riportare il testo seguente:

«—

impatto ridotto sulle forme di vita acquatiche,

uso ridotto di sostanze pericolose,

limita i rifiuti di imballaggio,

istruzioni per l’uso chiare.»

Gli orientamenti per l’uso dell’etichetta facoltativa con casella di testo sono reperibili in «Guidelines for the use of the EU Ecolabel logo» sul sito web: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/promo/logos_en.htm.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare un campione di tale etichetta unitamente a una dichiarazione di conformità al presente criterio.


(1)  GU L 104 dell’8.4.2004, pag. 1.

(2)  GU L 142 del 31.5.2008, pag. 1.

(3)  GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.

(4)  GU 196 del 16.8.1967, pag. 1.

(5)  GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

(6)  Come disposto dal regolamento (CE) n. 1272/2008.

(7)  Come disposto dalla direttiva 67/548/CEE.

(8)  La percentuale va divisa per il fattore M stabilito a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008.

(9)  Compresi gli stabilizzanti e altre sostanze ausiliarie nei preparati.

(10)  In concentrazione inferiore all’1,0 % nella materia prima a condizione che la concentrazione totale nel prodotto finito sia inferiore allo 0,10 %.

(11)  GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1.

(12)  GU L 262 del 27.9.1976, pag. 169.

(13)  GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10.

Appendice I

Banca dati sugli ingredienti dei detergenti (elenco DID)

L’elenco DID (parte A) è un elenco che presenta informazioni relative alla tossicità acquatica e alla biodegradabilità degli ingredienti di norma utilizzati nelle formulazioni dei detersivi. L’elenco comprende informazioni relative alla tossicità e alla biodegradabilità di una serie di sostanze utilizzate nei prodotti per il lavaggio e la pulizia. L’elenco non è esaustivo, ma la parte B fornisce orientamenti relativi alla determinazione dei parametri di calcolo pertinenti per le sostanze non riprese nell’elenco DID, quali il fattore di tossicità (TF) e il fattore di degradazione (DF) impiegati nel calcolo del volume critico di diluizione. L’elenco è una fonte generale di informazioni e le sostanze in esso presenti non sono automaticamente approvate per l’uso nei prodotti recanti l’Ecolabel UE. L’elenco DID (parti A e B) è reperibile sul sito web del marchio UE di qualità ecologica:http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/ecolabelled_products/categories/did_list_en.htm.

Per le sostanze in merito alle quali non vi sono dati relativi alla tossicità e alla biodegradabilità, ai fini della valutazione del TF e del DF è consentito il ricorso alle analogie strutturali con sostanze analoghe. Tali analogie strutturali devono essere approvate dall’organismo competente per il rilascio dell’autorizzazione ad avvalersi dell’Ecolabel UE. In alternativa è possibile applicare l’approccio meno favorevole, avvalendosi dei parametri seguenti:

Approccio meno favorevole:

 

Tossicità acuta

Tossicità cronica

Degradazione

Componente

LC50/EC50

SF(acuta)

TF(acuta)

NOEC (1)

SF(cronica)  (1)

TF(cronica)

DF

Aerobica

Anaerobica

«Denominazione»

1 mg/l

10 000

0,0001

 

 

0,0001

1

P

N

Documentazione di biodegradabilità rapida

Si devono applicare i seguenti metodi di prova di biodegradabilità rapida:

1)

Fino al 1o dicembre 2010 e durante il periodo transitorio dal 1o dicembre 2010 al 1o dicembre 2015:

I metodi di prova di biodegradabilità rapida disposti dalla direttiva 67/548/CEE, in particolare i metodi illustrati nella parte C.4 dell’allegato V di detta direttiva o i relativi metodi di prova equivalenti OCSE 301 A-F o le relative prove ISO equivalenti.

Non si applica il principio del periodo finestra di 10 giorni per i tensioattivi. Per le prove di cui al regolamento (CE) n. 440/2008, metodi C.4-A e C.4-B (nonché per gli equivalenti OCSE 301A ed E e per gli equivalenti ISO) la percentuale minima necessaria è del 70 %, mentre per le prove C.4-C, D, E e F (nonché per gli equivalenti OCSE 301B, F, D e C e per gli equivalenti ISO) tale percentuale minima è del 60 %.

2)

Durante il periodo transitorio dal 1o dicembre 2010 al 1o dicembre 2015 e dopo il 1o dicembre 2015:

I metodi di prova disposti dal regolamento (CE) n. 1272/2008.

Documentazione della biodegradabilità anaerobica

La prova di riferimento per la degradabilità anaerobica deve essere il metodo EN ISO 11734, ECETOC n. 28 (giugno 1988), OCSE 311 o un metodo equivalente, laddove la degradabilità finale in condizioni anaerobiche deve essere almeno pari al 60 %. Per dimostrare il conseguimento di una degradabilità finale pari al 60 % in condizioni anaerobiche, è possibile utilizzare metodi di prova che simulano le condizioni esistenti in un ambiente anaerobico pertinente.

Estrapolazioni per le sostanze non incluse nell’elenco DID

Per fornire la necessaria documentazione relativa alla biodegradabilità anaerobica di ingredienti che non figurano nell’elenco DID, è possibile procedere come segue:

1)

ricorrere a estrapolazioni ragionevoli. Utilizzare i risultati di prova ottenuti con una determinata materia prima per estrapolare la degradabilità anaerobica finale di tensioattivi dotati di strutture simili. Se la biodegradabilità anaerobica di un determinato tensioattivo (o di un gruppo di omologhi) è stata accertata sulla base dell’elenco DID, si può presumere che anche tensioattivi di tipo simile siano biodegradabili in condizioni anaerobiche (ad esempio C12-15 A 1-3 EO solfato [n. 8 dell’elenco DID] è biodegradabile in condizioni anaerobiche, cosicché si può ipotizzare una biodegradabilità anaerobica simile anche per C12-15 A 6 EO solfato). Se la biodegradabilità anaerobica di un tensioattivo sia stata accertata mediante un metodo di prova adeguato, si può presumere che anche tensioattivi di tipo simile siano biodegradabili in condizioni anaerobiche (ad esempio i dati tratti dalla letteratura scientifica che confermano la biodegradabilità anaerobica dei tensioattivi appartenenti al gruppo dei sali di ammonio-esteri alchilici possono essere utilizzati a comprova dell’analoga biodegradabilità anaerobica di altri sali di ammonio quaternario contenenti legami esterei nella o nelle catene alchiliche);

2)

effettuare una prova di accertamento (screening test) della degradabilità anaerobica. Qualora siano necessarie nuove prove, si effettua una prova di accertamento della degradabilità anaerobica ricorrendo al metodo EN ISO 11734, ECETOC n. 28 (giugno 1988), OCSE 311 o a metodi equivalenti;

3)

effettuare prove di degradabilità a basso dosaggio. Qualora siano necessarie nuove prove e in caso di problemi sperimentali durante la prova di accertamento della degradabilità anaerobica (ad esempio inibizione dovuta alla tossicità delle sostanze testate), è opportuno ripetere la prova utilizzando dosi ridotte di tensioattivo e controllando la degradazione con il metodo del carbonio C14 o analisi chimiche. Le prove a basso dosaggio possono essere effettuate ricorrendo al metodo OCSE 308 (agosto 2000) o a metodi equivalenti.


(1)  In mancanza di dati accettabili relativi alla tossicità cronica, le colonne contrassegnate in questo modo rimangono vuote. In tal caso, il fattore TF(cronica) è definito pari al fattore TF(acuta).


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