EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0427

2010/427/UE: Decisione del Consiglio, del 26 luglio 2010 , che fissa l’organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l’azione esterna

OJ L 201, 3.8.2010, p. 30–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/427/oj

3.8.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 201/30


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 26 luglio 2010

che fissa l’organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l’azione esterna

(2010/427/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 27, paragrafo 3,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante»),

visto il parere del Parlamento europeo,

vista l’approvazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Scopo della presente decisione è fissare l’organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l’azione esterna (SEAE), un organo dell’Unione che opera in autonomia funzionale sotto l’autorità dell’alto rappresentante, istituito dall’articolo 27, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea (TUE) modificato dal trattato di Lisbona. La presente decisione e, in particolare, il riferimento al termine «alto rappresentante» saranno interpretati in conformità delle varie funzioni dell’alto rappresentante ai sensi dell’articolo 18 TUE.

(2)

In conformità dell’articolo 21, paragrafo 3, secondo comma, TUE, l’Unione assicurerà la coerenza tra i vari settori dell’azione esterna e tra questi settori e le altre politiche. Il Consiglio e la Commissione, assistiti dall’alto rappresentante, garantiranno tale coerenza e coopereranno a questo fine.

(3)

Il SEAE assisterà l’alto rappresentante, che è anche vicepresidente della Commissione e presidente del Consiglio «Affari esteri», nell’esecuzione del suo mandato di guidare la politica estera e di sicurezza comune (PESC) dell’Unione e di garantire la coerenza dell’azione esterna dell’Unione, come indicato, in particolare, agli articoli 18 e 27 TUE. Il SEAE assisterà l’alto rappresentante nella sua veste di presidente del Consiglio «Affari esteri», senza pregiudizio delle funzioni ordinarie del segretariato generale del Consiglio. Il SEAE assisterà altresì l’alto rappresentante nella sua veste di vicepresidente della Commissione, con riguardo alle sue competenze nell’ambito di tale istituzione relativamente alle sue responsabilità nel settore delle relazioni esterne e relativamente al coordinamento di altri aspetti dell’azione esterna dell’Unione, senza pregiudizio delle funzioni ordinarie dei servizi della Commissione.

(4)

Nel suo contributo ai programmi di cooperazione esterna dell’Unione, il SEAE dovrebbe adoperarsi per assicurare che i programmi soddisfino gli obiettivi dell’azione esterna stabiliti dall’articolo 21 TUE, in particolare al paragrafo 2, lettera d), e che essi rispettino gli obiettivi della politica di sviluppo dell’Unione a norma dell’articolo 208 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). In tale contesto, il SEAE dovrebbe altresì promuovere il conseguimento degli obiettivi del consenso europeo in materia di sviluppo (1) e del consenso europeo sull’aiuto umanitario (2).

(5)

Dal trattato di Lisbona emerge la necessità che, ai fini dell’attuazione delle disposizioni in esso previste, il SEAE divenga operativo il più rapidamente possibile dopo l’entrata in vigore di tale trattato.

(6)

Il Parlamento europeo svolgerà pienamente il suo ruolo nell’azione esterna dell’Unione, comprese le sue funzioni di controllo politico previste dall’articolo 14, paragrafo 1, TUE, così come nelle materie legislative e di bilancio stabilite dai trattati. Inoltre, conformemente all’articolo 36 TUE, l’alto rappresentante consulterà regolarmente il Parlamento europeo sui principali aspetti e sulle scelte fondamentali della PESC e provvederà affinché le opinioni del Parlamento europeo siano debitamente prese in considerazione. Il SEAE assisterà l’alto rappresentante a tal riguardo. Dovrebbero essere definite modalità specifiche per quanto riguarda l’accesso dei membri del Parlamento europeo a documenti e informazioni classificati nel settore della PESC. In attesa dell’adozione di dette modalità si applicheranno le disposizioni vigenti in base all’accordo interistituzionale del 20 novembre 2002 tra il Parlamento europeo e il Consiglio relativo all’accesso da parte del Parlamento europeo alle informazioni sensibili del Consiglio nel settore della politica di sicurezza e di difesa (3).

(7)

L’alto rappresentante, o un suo rappresentante, dovrebbe esercitare le competenze previste nel rispettivo atto costitutivo dell’Agenzia europea per la difesa (4), del centro satellitare dell’Unione europea (5), dell’Istituto dell’Unione europea per gli studi sulla sicurezza (6) e dell’Accademia europea per la sicurezza e la difesa (7). Il SEAE dovrebbe prestare a tali entità l’assistenza fornita attualmente dal segretariato generale del Consiglio.

(8)

È opportuno adottare disposizioni sul personale del SEAE e sulla relativa assunzione, ove tali disposizioni siano necessarie per fissare l’organizzazione e il funzionamento del SEAE. Parallelamente, è opportuno apportare le necessarie modifiche, in conformità dell’articolo 336 TFUE, allo statuto dei funzionari dell’Unione europea («statuto») e al regime applicabile agli altri agenti (8) («RAA»), fatto salvo l’articolo 298 TFUE. Per le questioni relative al suo personale il SEAE dovrebbe essere assimilato ad un’istituzione ai sensi dello statuto e del RAA. L’alto rappresentante sarà l’autorità investita del potere di nomina nei confronti sia dei funzionari soggetti allo statuto sia degli agenti soggetti al RAA. Il numero dei funzionari e degli agenti del SEAE sarà determinato ogni anno nel quadro della procedura di bilancio e si rispecchierà nella tabella dell’organico.

(9)

Il personale del SEAE dovrebbe esercitare le proprie funzioni e conformare la propria condotta tenendo presente unicamente l’interesse dell’Unione.

(10)

Le assunzioni dovrebbero basarsi sul merito assicurando nel contempo un adeguato equilibrio geografico e di genere. Il personale del SEAE dovrebbe includere una presenza significativa di cittadini di tutti gli Stati membri. Il riesame previsto nel 2013 dovrebbe riguardare anche questo aspetto ed essere corredato, se del caso, di proposte di misure complementari specifiche volte a correggere eventuali squilibri.

(11)

In conformità dell’articolo 27, paragrafo 3, TUE, il SEAE sarà composto da funzionari del segretariato generale del Consiglio e della Commissione, nonché da personale proveniente dai servizi diplomatici degli Stati membri. A tal fine, i servizi e le funzioni pertinenti del segretariato generale del Consiglio e della Commissione saranno trasferiti al SEAE unitamente ai funzionari e agli agenti temporanei che occupano un posto nell’ambito di tali servizi o funzioni. Prima del 1o luglio 2013 il SEAE assumerà esclusivamente funzionari provenienti dal segretariato generale del Consiglio e dalla Commissione, nonché personale proveniente dai servizi diplomatici degli Stati membri. Successivamente a tale data, tutti i funzionari e gli altri agenti dell’Unione europea dovrebbero potersi candidare ai posti vacanti nel SEAE.

(12)

In casi specifici il SEAE può avvalersi di esperti nazionali distaccati (END) specializzati, che faranno capo all’alto rappresentante. Gli END in forza al SEAE non saranno compresi nel terzo dell’organico del SEAE di livello «amministratore» («AD») che il personale proveniente dagli Stati membri dovrebbe rappresentare una volta che il SEAE avrà raggiunto la piena capacità. Il loro trasferimento nella fase dell’istituzione del SEAE non sarà automatico e sarà effettuato con il consenso delle autorità dello Stato membro di origine. Alla data di scadenza del contratto di un END trasferito al SEAE ai sensi dell’articolo 7, la pertinente funzione sarà convertita in un posto di agente temporaneo qualora la funzione esercitata dall’END corrisponda ad una funzione abitualmente svolta da personale di livello AD, a condizione che il posto necessario sia disponibile nella tabella dell’organico.

(13)

La Commissione e il SEAE concorderanno le modalità di comunicazione delle istruzioni della Commissione alle delegazioni. Queste dovrebbero prevedere in particolare che, quando la Commissione impartirà istruzioni alle delegazioni, essa ne trasmetterà nel contempo una copia al capodelegazione ed all’amministrazione centrale del SEAE.

(14)

È opportuno modificare il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (9) (il «regolamento finanziario»), al fine di includere il SEAE nel relativo articolo 1, dedicandogli una sezione specifica nel bilancio dell’Unione. In conformità delle normative applicabili, e come avviene per altre istituzioni, una parte della relazione annuale della Corte dei conti sarà dedicata anche al SEAE, che risponderà a tale relazione. Al SEAE si applicheranno le procedure per dare atto dell’esecuzione del bilancio previste nell’articolo 319 TFUE e negli articoli da 145 a 147 del regolamento finanziario. L’alto rappresentante fornirà al Parlamento europeo tutta l’assistenza necessaria ai fini dell’esercizio del diritto del Parlamento europeo quale autorità di discarico. L’esecuzione del bilancio di funzionamento sarà responsabilità della Commissione, in conformità dell’articolo 317 TFUE. Le decisioni che hanno ripercussioni finanziarie rispetteranno, in particolare, le responsabilità stabilite dal titolo IV del regolamento finanziario, in particolare dagli articoli da 64 a 68 riguardanti la responsabilità degli agenti finanziari e dall’articolo 75 riguardante le operazioni di spesa.

(15)

L’istituzione del SEAE dovrebbe essere improntata al principio dell’efficacia in termini di costi e mirare alla neutralità di bilancio. A tal fine, sarà necessario ricorrere a regimi transitori e ad un aumento graduale delle capacità. Dovrebbero essere evitate inutili duplicazioni dei compiti, delle funzioni e delle risorse con altre strutture. Dovrebbero essere sfruttate tutte le possibilità di razionalizzazione.

Inoltre, sarà necessario prevedere un certo numero di posti supplementari per gli agenti temporanei degli Stati membri, che dovranno essere finanziati nell’ambito dell’attuale quadro finanziario pluriennale.

(16)

Dovrebbero essere stabilite regole che disciplinino le attività del SEAE e del suo personale in materia di sicurezza, protezione delle informazioni classificate e trasparenza.

(17)

Si rammenta che il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea si applicherà al SEAE e ai suoi funzionari e altri agenti, che saranno soggetti allo statuto o al RAA.

(18)

L’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica continuano a disporre di un quadro istituzionale unico. Pertanto, è essenziale garantire la coerenza tra le loro azioni esterne e consentire alle delegazioni dell’Unione di rappresentare la Comunità europea dell’energia atomica nei paesi terzi e presso le organizzazioni internazionali.

(19)

Entro il primo semestre del 2013 l’alto rappresentante dovrebbe effettuare un riesame dell’organizzazione e del funzionamento del SEAE, corredato, se necessario, di proposte di revisione della presente decisione. Tale revisione dovrebbe essere adottata entro l’inizio del 2014,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   La presente decisione fissa l’organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l’azione esterna (SEAE).

2.   Il SEAE, che ha sede a Bruxelles, è un organo dell’Unione europea che opera in autonomia funzionale, distintamente dal segretariato generale del Consiglio e dalla Commissione e dispone della capacità giuridica necessaria all’adempimento dei suoi compiti e al conseguimento dei suoi obiettivi.

3.   Il SEAE è posto sotto l’autorità dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante»).

4.   Il SEAE si articola in un’amministrazione centrale e nelle delegazioni dell’Unione nei paesi terzi e presso le organizzazioni internazionali.

Articolo 2

Compiti

1.   Il SEAE assiste l’alto rappresentante nell’esecuzione delle sue funzioni quali indicate, in particolare, agli articoli 18 e 27 TUE:

nell’esecuzione del suo mandato di guidare la politica estera e di sicurezza comune (PESC) dell’Unione europea, compresa la politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC), di contribuire mediante le sue proposte allo sviluppo di tale politica, che l’alto rappresentante attua in qualità di mandatario del Consiglio, e di garantire la coerenza dell’azione esterna dell’Unione,

nella sua veste di presidente del Consiglio «Affari esteri», senza pregiudizio delle funzioni ordinarie del segretariato generale del Consiglio,

nella sua veste di vicepresidente della Commissione ai fini dell’esercizio nell’ambito di tale istituzione delle competenze che ad essa incombono nel settore delle relazioni esterne e ai fini del coordinamento di altri aspetti dell’azione esterna dell’Unione, senza pregiudizio delle funzioni ordinarie dei servizi della Commissione.

2.   Il SEAE assiste il presidente del Consiglio europeo, il presidente della Commissione e la Commissione nell’esercizio delle loro rispettive funzioni nel settore delle relazioni esterne.

Articolo 3

Cooperazione

1.   Il SEAE assiste e lavora in cooperazione con i servizi diplomatici degli Stati membri, nonché con il segretariato generale del Consiglio e con i servizi della Commissione, al fine di assicurare la coerenza tra i vari settori dell’azione esterna dell’Unione e tra questi settori e le altre politiche.

2.   Il SEAE e i servizi della Commissione si consultano su tutte le tematiche inerenti all’azione esterna dell’Unione nell’esercizio delle loro rispettive funzioni, ad eccezione delle tematiche contemplate dalla PSDC. Il SEAE partecipa ai lavori preparatori e alle procedure preparatorie relativi agli atti che la Commissione deve elaborare in questo settore.

Il presente paragrafo è attuato in conformità del titolo V, capo 1, TUE e dell’articolo 205 TFUE.

3.   Il SEAE può concludere accordi a livello di servizio con i pertinenti servizi del segretariato generale del Consiglio, della Commissione o altri uffici o organi interistituzionali dell’Unione europea.

4.   Il SEAE presta assistenza e cooperazione appropriati anche alle altre istituzioni e organi dell’Unione, in particolare al Parlamento europeo. Il SEAE può inoltre beneficiare dell’assistenza e della cooperazione di tali istituzioni e organi, comprese le agenzie, se del caso. Il revisore interno del SEAE coopererà con il revisore interno della Commissione per assicurare una politica coerente in materia di audit, con particolare riferimento alla responsabilità della Commissione per le spese operative. Il SEAE coopera inoltre con l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) conformemente al regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio (10). In particolare, esso adotta senza indugio la decisione sulle condizioni e le modalità delle indagini interne contemplata da tale regolamento. Come previsto da tale regolamento, sia gli Stati membri, conformemente alle disposizioni nazionali, sia le istituzioni forniscono l’assistenza necessaria per permettere agli agenti dell’OLAF l’assolvimento dei loro compiti.

Articolo 4

Amministrazione centrale del SEAE

1.   IL SEAE è gestito da un segretario generale esecutivo che opererà sotto l’autorità dell’alto rappresentante. Il segretario generale esecutivo adotta tutte le misure necessarie per assicurare il buon funzionamento del SEAE, compresa la sua gestione amministrativa e di bilancio. Il segretario generale esecutivo assicura un coordinamento efficiente fra tutti i servizi dell’amministrazione centrale, nonché con le delegazioni dell’Unione.

2.   Il segretario generale esecutivo è assistito da due segretari generali aggiunti.

3.   L’amministrazione centrale del SEAE è articolata in direzioni generali.

a)

Essa comprende, in particolare:

una serie di direzioni generali che comprendono uffici geografici a copertura di tutti i paesi e le regioni del mondo, nonché uffici multilaterali e tematici. Tali servizi coordinano la propria azione, se necessario, con il segretariato generale del Consiglio e i servizi pertinenti della Commissione,

una direzione generale competente per le questioni amministrative, le questioni di gestione del personale, le questioni di bilancio, le questioni relative alla sicurezza e ai sistemi di comunicazione e informazione, operante nel quadro SEAE e gestita dal segretario generale esecutivo. L’alto rappresentante nomina, conformemente alle consuete norme in materia di assunzioni, un direttore generale per il bilancio e l’amministrazione che opera sotto l’autorità dell’alto rappresentante. Il direttore generale risponde all’alto rappresentante della gestione amministrativa e della gestione interna di bilancio del SEAE. Esso si attiene alle stesse linee di bilancio e alle stesse norme amministrative della parte della sezione III del bilancio dell’Unione che rientra nella rubrica 5 del quadro finanziario pluriennale,

la direzione competente per la gestione delle crisi e la pianificazione, la capacità civile di pianificazione e condotta, lo stato maggiore dell’Unione europea e il Centro situazione dell’Unione europea, posti sotto l’autorità e responsabilità dirette dell’alto rappresentante e che assistono quest’ultimo nella sua funzione di guida della PESC dell’Unione in conformità delle disposizioni del trattato, nel rispetto, conformemente all’articolo 40 TUE, delle altre competenze dell’Unione.

Sono rispettate le specificità di tali strutture così come le peculiarità inerenti alle relative funzioni e assunzioni nonché alla relativa condizione giuridica del personale.

È garantito il pieno coordinamento tra tutte le strutture del SEAE.

b)

L’amministrazione centrale del SEAE comprende inoltre:

un servizio di pianificazione politica strategica,

un servizio giuridico posto sotto l’autorità amministrativa del segretario generale esecutivo, che collabora strettamente con i servizi giuridici del Consiglio e della Commissione,

servizi incaricati delle relazioni interistituzionali, dell’informazione e diplomazia aperta, dell’audit interno e delle ispezioni nonché della protezione dei dati personali.

4.   L’alto rappresentante designa i presidenti degli organi preparatori del Consiglio presieduti da un rappresentante dell’alto rappresentante, compreso il presidente del comitato politico e di sicurezza, conformemente alle modalità di cui all’allegato II della decisione 2009/908/UE del Consiglio, del 1o dicembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione della decisione del Consiglio europeo sull’esercizio della presidenza del Consiglio e sulla presidenza degli organi preparatori del Consiglio (11).

5.   L’alto rappresentante e il SEAE sono assistiti, ove necessario, dal segretariato generale del Consiglio e dai servizi pertinenti della Commissione. Il SEAE, il segretariato generale del Consiglio e i servizi pertinenti della Commissione possono concludere a tal fine accordi a livello di servizio.

Articolo 5

Delegazioni dell’Unione

1.   La decisione di aprire o chiudere una delegazione è adottata dall’alto rappresentante di concerto con il Consiglio e la Commissione.

2.   Ciascuna delegazione dell’Unione è posta sotto l’autorità di un capodelegazione.

Il capodelegazione esercita l’autorità su tutto il personale della delegazione, a prescindere dalla sua condizione giuridica, e su tutte le sue attività. Il capodelegazione risponde all’alto rappresentante della gestione complessiva dei lavori della delegazione e del coordinamento di tutte le azioni dell’Unione.

Il personale delle delegazioni comprende membri del personale del SEAE e, ove opportuno ai fini dell’esecuzione del bilancio dell’Unione e dell’attuazione di politiche dell’Unione che esulano dal mandato del SEAE, membri del personale della Commissione.

3.   Il capodelegazione riceve istruzioni dall’alto rappresentante e dal SEAE ed è responsabile della loro esecuzione.

Nei settori in cui esercita i poteri conferitile dai trattati, la Commissione può anche, conformemente all’articolo 221, paragrafo 2, TFUE, impartire istruzioni alle delegazioni, cui è data esecuzione sotto la responsabilità generale del capodelegazione.

4.   Il capodelegazione dà esecuzione agli stanziamenti operativi collegati ai progetti dell’Unione nel paese terzo in questione, in caso di sottodelega della Commissione, in conformità del regolamento finanziario.

5.   Il funzionamento di ciascuna delegazione è valutato periodicamente dal segretario generale esecutivo del SEAE; la valutazione include audit finanziari e amministrativi. A tal fine, il segretario generale esecutivo del SEAE può chiedere l’assistenza dei servizi pertinenti della Commissione. In aggiunta alle misure interne del SEAE, l’OLAF esercita i propri poteri, in particolare nell’esecuzione di misure antifrode, conformemente al regolamento (CE) n. 1073/1999.

6.   L’alto rappresentante conclude gli accordi necessari con il paese ospitante, l’organizzazione internazionale o il paese terzo interessato. In particolare, l’alto rappresentante adotta le misure necessarie per assicurare che gli Stati ospitanti accordino alle delegazioni dell’Unione, al loro personale e ai relativi beni, privilegi e immunità equivalenti a quelli di cui alla convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961.

7.   Le delegazioni dell’Unione hanno la capacità di rispondere alle esigenze di altre istituzioni dell’Unione, in particolare il Parlamento europeo, nei loro contatti con le organizzazioni internazionali o i paesi terzi presso cui le delegazioni sono accreditate.

8.   Il capodelegazione è abilitato a rappresentare l’Unione nel paese in cui è accreditata la delegazione, in particolare nella conclusione dei contratti e come parte in giudizio.

9.   Le delegazioni dell’Unione operano in stretta cooperazione e condividono le informazioni con i servizi diplomatici degli Stati membri.

10.   Le delegazioni dell’Unione, che agiscono conformemente all’articolo 35, terzo comma, TUE e su richiesta degli Stati membri, assistono gli Stati membri nelle loro relazioni diplomatiche e nella loro funzione di protezione consolare dei cittadini dell’Unione nei paesi terzi su base neutra dal punto di vista delle risorse.

Articolo 6

Personale

1.   Il presente articolo, ad eccezione del paragrafo 3, si applica fatti salvi lo statuto dei funzionari dell’Unione europea («statuto») e il regime applicabile agli altri agenti («RAA»), comprese le modifiche apportate a tali norme, in conformità dell’articolo 336 TFUE, per adeguarli alle esigenze del SEAE.

2.   Il SEAE è composto di funzionari e altri agenti dell’Unione europea, tra cui membri dei servizi diplomatici degli Stati membri nominati agenti temporanei.

A tale personale si applicano lo statuto e il RAA.

3.   Se necessario, il SEAE può fare ricorso, in casi specifici, a un numero limitato di esperti nazionali distaccati (END) specializzati.

L’alto rappresentante adotta le norme, equivalenti a quelle previste dalla decisione 2003/479/CE del Consiglio, del 16 giugno 2003, relativa al regime applicabile agli esperti e ai militari nazionali distaccati presso il segretariato generale del Consiglio (12), in virtù delle quali gli END sono messi a disposizione del SEAE per offrirgli competenze specialistiche.

4.   Il personale del SEAE esercita le proprie funzioni e conforma la propria condotta tenendo presente unicamente l’interesse dell’Unione. Fatti salvi l’articolo 2, paragrafo 1, terzo trattino, l’articolo 2, paragrafo 2, e l’articolo 5, paragrafo 3, esso non sollecita né accetta istruzioni da alcun governo, autorità, organizzazione o persona estranei al SEAE ovvero da organismi o persone diversi dall’alto rappresentante. In conformità dell’articolo 11, secondo comma, dello statuto, il personale del SEAE non accetta compensi di qualsiasi natura da enti o persone estranei al SEAE.

5.   I poteri conferiti all’autorità che ha il potere di nomina dallo statuto e all’autorità abilitata a concludere i contratti dal RAA sono esercitati dall’alto rappresentante, che li può delegare all’interno del SEAE.

6.   Le assunzioni al SEAE si fondano sul merito, assicurando nel contempo un adeguato equilibrio geografico e di genere. Il personale del SEAE include una presenza significativa di cittadini di tutti gli Stati membri. Il riesame di cui all’articolo 13, paragrafo 3, contempla anche questa materia e include, ove opportuno, suggerimenti di provvedimenti specifici supplementari intesi a correggere possibili squilibri.

7.   I funzionari dell’Unione e gli agenti temporanei provenienti dai servizi diplomatici degli Stati membri hanno gli stessi diritti ed obblighi e ricevono pari trattamento, in particolare per quanto riguarda il loro diritto di accesso a tutti i posti di lavoro a condizioni equivalenti. Nell’assegnazione dei compiti in tutti i settori di attività e in tutte le politiche attuate dal SEAE non è operata alcuna distinzione fra agenti temporanei provenienti dai servizi diplomatici nazionali e funzionari dell’Unione. In conformità delle disposizioni del regolamento finanziario, gli Stati membri assistono l’Unione nell’esecuzione delle responsabilità finanziarie degli agenti temporanei del SEAE provenienti dai servizi diplomatici degli Stati membri, che derivano da responsabilità a norma dell’articolo 66 del regolamento finanziario.

8.   L’alto rappresentante stabilisce le procedure di selezione del personale del SEAE, che sono effettuate mediante una procedura trasparente fondata sul merito, allo scopo di assicurare i servizi di un personale con i più elevati standard di competenza, efficienza e integrità, garantendo nel contempo un adeguato equilibrio geografico e di genere e una presenza significativa di cittadini di tutti gli Stati membri nel SEAE. I rappresentanti degli Stati membri, del segretariato generale del Consiglio e della Commissione intervengono nella procedura di assunzione a copertura dei posti vacanti nel SEAE.

9.   Una volta che il SEAE avrà raggiunto la piena capacità, il personale proveniente dagli Stati membri di cui al paragrafo 2, primo comma, dovrebbe rappresentare almeno un terzo dell’organico del SEAE di livello AD. Parimenti, i funzionari dell’Unione dovrebbero rappresentare almeno il 60 % dell’organico del SEAE di livello AD, inclusi i membri dei servizi diplomatici degli Stati membri divenuti funzionari dell’Unione in conformità delle disposizioni dello statuto. L’alto rappresentante presenta annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla copertura dei posti al SEAE.

10.   L’alto rappresentante stabilisce le norme relative alla mobilità per assicurare che i membri del personale del SEAE beneficino di un elevato grado di mobilità. Al personale di cui all’articolo 4, paragrafo 3, lettera a), terzo trattino, si applicano modalità specifiche. In linea di principio, tutto il personale del SEAE è assegnato periodicamente alle delegazioni dell’Unione. L’alto rappresentante stabilisce le norme al riguardo.

11.   Conformemente alle disposizioni applicabili del proprio diritto nazionale, ciascuno Stato membro garantisce ai propri funzionari divenuti agenti temporanei al SEAE la reintegrazione immediata alla fine del periodo di servizio al SEAE. Conformemente alle disposizioni dell’articolo 50 ter del RAA, questo periodo non supera otto anni, salvo che sia prorogato di un periodo massimo di due anni, in casi eccezionali e nell’interesse del servizio.

I funzionari dell’Unione assegnati al SEAE hanno il diritto di candidarsi ai posti nell’istituzione d’origine alle stesse condizioni valide per i candidati interni.

12.   Sono avviate iniziative per offrire al personale del SEAE una formazione comune adeguata, muovendo in particolare dalle pratiche e strutture esistenti a livello nazionale e di Unione. L’alto rappresentante adotta le misure appropriate a tal fine entro un anno dall’entrata in vigore della presente decisione.

Articolo 7

Disposizioni transitorie relative al personale

1.   I pertinenti servizi e funzioni del segretariato generale del Consiglio e della Commissione elencati in allegato sono trasferiti al SEAE. I funzionari e gli agenti temporanei che occupano un posto nei servizi o funzioni elencati in allegato sono trasferiti al SEAE. Lo stesso vale, mutatis mutandis, per gli agenti contrattuali e locali assegnati a tali servizi e funzioni. Gli END che lavorano in tali servizi o funzioni sono parimenti trasferiti al SEAE con il consenso delle autorità dello Stato membro di origine.

Gli effetti di detti trasferimenti decorrono dal 1o gennaio 2011.

Conformemente allo statuto, all’atto del trasferimento al SEAE l’alto rappresentante assegna ciascun funzionario ad un posto nel gruppo di funzioni corrispondente al grado di tale funzionario.

2.   Restano valide le procedure di assunzione del personale a copertura dei posti trasferiti al SEAE in corso alla data di entrata in vigore della presente decisione: esse sono espletate e concluse sotto l’autorità dell’alto rappresentante in conformità del rispettivo avviso di posto vacante e delle norme applicabili dello statuto e del RAA.

Articolo 8

Bilancio

1.   Le funzioni di ordinatore per la sezione del bilancio generale dell’Unione europea relativa al SEAE sono delegate in conformità dell’articolo 59 del regolamento finanziario. L’alto rappresentante adotta le norme interne per la gestione delle linee di bilancio amministrative. Le spese operative restano iscritte nella sezione del bilancio relativa alla Commissione.

2.   Il SEAE esercita i suoi poteri conformemente al regolamento finanziario applicabile al bilancio generale dell’Unione europea, nei limiti degli stanziamenti ad esso assegnati.

3.   Nell’elaborare lo stato di previsione delle spese amministrative del SEAE, l’alto rappresentante consulterà, rispettivamente, il commissario responsabile della politica di sviluppo e il commissario responsabile della politica di vicinato, relativamente alle loro rispettive competenze.

4.   Conformemente all’articolo 314, paragrafo 1, TFUE, il SEAE elabora lo stato di previsione delle spese per l’esercizio finanziario successivo. La Commissione raggruppa tali stati di previsione in un progetto di bilancio, che può comportare previsioni divergenti. La Commissione può modificare il progetto di bilancio come previsto all’articolo 314, paragrafo 2, TFUE.

5.   Al fine di garantire la trasparenza di bilancio per quanto riguarda l’azione esterna dell’Unione, la Commissione trasmetterà all’autorità di bilancio, unitamente al progetto di bilancio generale dell’Unione europea, un documento di lavoro che presenta, in modo completo, tutte le spese connesse all’azione esterna dell’Unione.

6.   Al SEAE si applicano le procedure per dare atto dell’esecuzione del bilancio previste dall’articolo 319 TFUE e dagli articoli da 145 a 147 del regolamento finanziario. In tale contesto, il SEAE coopererà pienamente con le istituzioni coinvolte nella procedura di discarico e fornirà, se del caso, le informazioni supplementari necessarie, anche partecipando a riunioni degli organi competenti.

Articolo 9

Strumenti dell’azione esterna e programmazione

1.   La gestione dei programmi di cooperazione esterna dell’Unione è di competenza della Commissione, fatti salvi i rispettivi ruoli della Commissione e del SEAE nella programmazione descritti ai paragrafi seguenti.

2.   L’alto rappresentante assicura il coordinamento politico globale dell’azione esterna dell’Unione, garantendone l’unità, la coerenza e l’efficacia, in particolare attraverso i seguenti strumenti di assistenza esterna:

lo strumento di cooperazione allo sviluppo (13),

il fondo europeo di sviluppo (14),

lo strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (15),

lo strumento europeo di vicinato e partenariato (16),

lo strumento per la cooperazione con i paesi industrializzati (17),

lo strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare (18),

lo strumento per la stabilità, riguardante l’assistenza prevista dall’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1717/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (19).

3.   In particolare, il SEAE contribuisce al ciclo di programmazione e gestione degli strumenti di cui al paragrafo 2 in funzione delle finalità politiche indicate in tali strumenti. Esso è responsabile della preparazione delle seguenti decisioni della Commissione inerenti alle tappe strategiche e pluriennali nell’ambito del ciclo di programmazione:

i)

assegnazione di fondi ai paesi per stabilire la dotazione finanziaria globale di ciascuna regione, fatta salva la ripartizione indicativa del quadro finanziario pluriennale. All’interno di ciascuna regione una parte del finanziamento sarà riservata ai programmi regionali;

ii)

documenti di strategia nazionale e regionale;

iii)

programmi indicativi nazionali e regionali.

In conformità dell’articolo 3, l’alto rappresentante e il SEAE lavorano con i pertinenti membri e servizi della Commissione nell’intero ciclo di programmazione, pianificazione ed attuazione degli strumenti di cui al paragrafo 2, fatto salvo l’articolo 1, paragrafo 3. Tutte le proposte di decisione saranno elaborate secondo le procedure della Commissione e saranno sottoposte alla Commissione per adozione.

4.   Per quanto attiene al fondo europeo di sviluppo e allo strumento di cooperazione allo sviluppo, le proposte, comprese quelle inerenti a modifiche dei regolamenti di base e dei documenti di programmazione di cui al paragrafo 3, sono elaborate congiuntamente dai servizi competenti del SEAE e della Commissione sotto la responsabilità del commissario responsabile della politica di sviluppo e sono quindi presentate congiuntamente con l’alto rappresentante per adozione da parte della Commissione.

I programmi tematici diversi dallo strumento europeo per la democrazia e i diritti umani, dallo strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare e dalla parte dello strumento per la stabilità di cui al paragrafo 2, settimo trattino, sono elaborati dal pertinente servizio della Commissione sotto la guida del commissario responsabile della politica di sviluppo e presentati al collegio dei commissari di concerto con l’alto rappresentante e gli altri commissari pertinenti.

5.   Per quanto attiene allo strumento europeo di vicinato e partenariato, le proposte, comprese quelle inerenti a modifiche dei regolamenti di base e dei documenti di programmazione di cui al paragrafo 3, sono elaborate congiuntamente dai servizi competenti del SEAE e della Commissione sotto la responsabilità del commissario responsabile della politica di vicinato e sono presentate congiuntamente con l’alto rappresentante per adozione da parte della Commissione.

6.   Le azioni nel quadro del bilancio della PESC, dello strumento per la stabilità ad eccezione della parte di cui al paragrafo 2, settimo trattino, dello strumento per la cooperazione con i paesi industrializzati, delle azioni per la comunicazione e la diplomazia aperta e delle missioni di osservazione elettorale sono sotto la responsabilità dell’alto rappresentante/del SEAE. La Commissione è responsabile della loro esecuzione finanziaria sotto l’autorità dell’alto rappresentante nella sua veste di vicepresidente della Commissione. Il servizio della Commissione responsabile di tale esecuzione è situato nello stesso posto del SEAE.

Articolo 10

Sicurezza

1.   L’alto rappresentante, previa consultazione del comitato di cui alla parte II, sezione I, punto 3, della decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001, che adotta le norme di sicurezza del Consiglio (20), stabilisce le norme di sicurezza del SEAE e adotta tutte le misure appropriate per garantire che il SEAE effettui una gestione efficace dei rischi cui sono soggetti i relativi personale, beni materiali e informazioni e che assolva il suo obbligo di diligenza e le sue responsabilità a tale riguardo. Tali norme si applicano a tutto il personale del SEAE e a tutto il personale delle delegazioni dell’Unione a prescindere dalla loro condizione amministrativa o dalla loro provenienza.

2.   In attesa della decisione di cui al paragrafo 1:

per quanto riguarda la protezione delle informazioni classificate, il SEAE applica le misure di sicurezza previste nell’allegato della decisione 2001/264/CE,

per quanto riguarda gli altri aspetti della sicurezza, il SEAE applica le disposizioni della Commissione in materia di sicurezza previste dal pertinente allegato del regolamento interno della Commissione (21).

3.   Il SEAE dispone di un servizio responsabile delle questioni di sicurezza, assistito dai servizi competenti degli Stati membri.

4.   L’alto rappresentante adotta tutte le misure necessarie per l’attuazione delle norme di sicurezza nel SEAE, in particolare per quanto riguarda la protezione delle informazioni classificate e i provvedimenti da adottare in caso di mancato rispetto delle norme di sicurezza da parte del personale del SEAE. A tal fine, il SEAE chiede il parere del servizio di sicurezza del segretariato generale del Consiglio, dei servizi competenti della Commissione e dei servizi competenti degli Stati membri.

Articolo 11

Accesso ai documenti, archivi e protezione dei dati

1.   Il SEAE applica le disposizioni del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (22). L’alto rappresentante stabilisce le modalità di attuazione applicabili al SEAE.

2.   Il segretario generale esecutivo del SEAE organizza gli archivi del servizio. Gli archivi pertinenti dei servizi trasferiti dal segretariato generale del Consiglio e dalla Commissione sono trasferiti al SEAE.

3.   Il SEAE tutela le persone fisiche in relazione al trattamento dei loro dati personali in conformità delle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (23). L’alto rappresentante stabilisce le modalità di attuazione applicabili al SEAE.

Articolo 12

Beni immobili

1.   Il segretariato generale del Consiglio e i servizi pertinenti della Commissione adottano tutte le misure necessarie affinché i trasferimenti di cui all’articolo 7 possano essere accompagnati dai trasferimenti degli immobili del Consiglio e della Commissione necessari al funzionamento del SEAE.

2.   Le condizioni alle quali i beni immobili sono messi a disposizione dell’amministrazione centrale del SEAE e delle delegazioni dell’Unione sono stabilite di concerto dall’alto rappresentante e dal segretariato generale del Consiglio e dalla Commissione, a seconda dei casi.

Articolo 13

Disposizioni finali e generali

1.   L’alto rappresentante, il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri sono responsabili dell’attuazione della presente decisione e adottano tutte le misure a tal fine necessarie.

2.   L’alto rappresentante presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione sul funzionamento del SEAE entro la fine del 2011. Tale relazione riguarda, in particolare, l’attuazione dell’articolo 5, paragrafi 3 e 10, e dell’articolo 9.

3.   Entro il primo semestre del 2013 l’alto rappresentante effettua un riesame dell’organizzazione e del funzionamento del SEAE, che riguarderà anche l’attuazione dell’articolo 6, paragrafi 6, 8 e 11. Il riesame è corredato, ove opportuno, di adeguate proposte di revisione della presente decisione. In tal caso, entro l’inizio del 2014, il Consiglio procede alla revisione della presente decisione alla luce del riesame, in conformità dell’articolo 27, paragrafo 3, TUE.

4.   La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Gli effetti delle disposizioni sulla gestione finanziaria e sulle assunzioni decorrono dall’adozione delle necessarie modifiche dello statuto, del RAA e del regolamento finanziario, nonché del bilancio rettificativo. Ai fini di un’agevole transizione, l’alto rappresentante, il segretariato generale del Consiglio e la Commissione definiscono le necessarie modalità e avviano consultazioni con gli Stati membri.

5.   Entro un mese dall’entrata in vigore della presente decisione, l’alto rappresentante presenta alla Commissione una stima delle entrate e delle spese del SEAE, compresa una tabella dell’organico, per consentire alla Commissione di presentare un progetto di bilancio rettificativo.

6.   La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 26 luglio 2010.

Per il Consiglio

Il presidente

S. VANACKERE


(1)  GU C 46 del 24.2.2006, pag. 1.

(2)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio — Verso un consenso europeo sull’aiuto umanitario (COM/2007/0317 definitivo). Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

(3)  GU C 298 del 30.11.2002, pag. 1.

(4)  Azione comune 2004/551/PESC del Consiglio, del 12 luglio 2004, relativa alla creazione dell’Agenzia europea per la difesa (GU L 245 del 17.7.2004, pag. 17).

(5)  Azione comune 2004/555/PESC del Consiglio, del 20 luglio 2001, sull’istituzione di un centro satellitare dell’Unione europea (GU L 200 del 25.7.2001, pag. 5).

(6)  Azione comune 2004/554/PESC del Consiglio, del 20 luglio 2001, relativa alla creazione di un Istituto dell’Unione europea per gli studi sulla sicurezza (GU L 200 del 25.7.2001, pag. 1).

(7)  Azione comune 2008/550/PESC del Consiglio, del 23 giugno 2008, che istituisce l’Accademia europea per la sicurezza e la difesa (AESD) (GU L 176 del 4.7.2008, pag. 20).

(8)  Regolamento n. 31 (CEE), n. 11 (CEEA) relativo allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti della Comunità economica europea e della Comunità europea dell’energia atomica (GU 45 del 14.6.1962, pag. 1387/62).

(9)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(10)  Regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1).

(11)  GU L 322 del 9.12.2009, pag. 28.

(12)  GU L 160 del 28.6.2003, pag. 72.

(13)  Regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41).

(14)  Regolamento n. 5 che fissa le modalità relative ai richiami e al trasferimento dei contributi finanziari, al regime di bilancio e alla gestione delle risorse del Fondo per lo sviluppo dei paesi e territori d’oltremare (GU 33 del 31.12.1958, pag. 681/58).

(15)  Regolamento (CE) n. 1889/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo (GU L 386 del 29.12.2006, pag. 1).

(16)  Regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato (GU L 310 del 9.11.2006, pag. 1).

(17)  Regolamento (CE) n. 382/2001 del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativo all’attuazione di progetti destinati a promuovere la cooperazione e le relazioni commerciali tra l’Unione europea e i paesi industrializzati dell’America settentrionale, dell’Estremo oriente e dell’Australasia (GU L 57 del 27.2.2001, pag. 10).

(18)  Regolamento (Euratom) n. 300/2007 del Consiglio, del 19 febbraio 2007, che istituisce uno strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare (GU L 81 del 22.3.2007, pag. 1).

(19)  Regolamento (CE) n. 1717/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, che istituisce uno strumento per la stabilità (GU L 327 del 24.11.2006, pag. 1).

(20)  GU L 101 dell’11.4.2001, pag. 1.

(21)  GU L 308 dell’8.12.2000, pag. 26.

(22)  GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

(23)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.


ALLEGATO

SERVIZI E FUNZIONI DA TRASFERIRE AL SEAE  (1)

Segue l’elenco di tutti i soggetti amministrativi che devono essere trasferiti in blocco al SEAE. Ciò avviene senza pregiudizio né delle esigenze supplementari e dell’assegnazione delle risorse da stabilire nell’ambito delle negoziazioni relative al bilancio globale per l’istituzione del SEAE, né delle decisioni concernenti la messa a disposizione di personale adeguato, incaricato di funzioni di assistenza, né dell’eventuale necessità correlata di concludere accordi a livello di servizio tra il segretariato generale del Consiglio, la Commissione e il SEAE.

1.   SEGRETARIATO GENERALE DEL CONSIGLIO

Tutto il personale dei servizi e delle funzioni di seguito elencati è trasferito in blocco al SEAE, ad eccezione di un numero molto ridotto di membri del personale che svolgono le funzioni ordinarie del segretariato generale del Consiglio conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, secondo trattino, e di determinate funzioni specifiche indicate in prosieguo:

Unità politica

Strutture PSDC e di gestione delle crisi

Direzione gestione delle crisi e pianificazione (CMPD)

Capacità civile di pianificazione e condotta (CPCC)

Stato maggiore dell’Unione europea (EUMS)

Servizi posti sotto la diretta autorità del DGEUMS

Direzione «Concetti e capacità»

Direzione «Intelligence»

Direzione «Operazioni»

Direzione «Logistica»

Direzione «Sistemi di comunicazione e informazione»

Centro di situazione dell’UE (SITCEN)

Eccezioni:

Personale del SITCEN che assiste l’autorità di accreditamento in materia di sicurezza

Direzione generale E

Entità poste sotto la diretta autorità del direttore generale

Direzione «Americhe e Stati Uniti»

Direzione «Balcani occidentali, Europa orientale e Asia centrale»

Direzione «Non proliferazione delle armi di distruzione di massa»

Direzione «Affari parlamentari nell’ambito della PESC»

Ufficio di collegamento di New York

Ufficio di collegamento di Ginevra

Funzionari del segretariato generale del Consiglio distaccati presso i rappresentanti speciali dell’Unione europea e nelle missioni PSDC

2.   COMMISSIONE (DELEGAZIONI COMPRESE)

Tutto il personale dei servizi e delle funzioni di seguito elencati è trasferito in blocco al SEAE, ad esclusione di un numero molto ridotto di membri del personale indicati in prosieguo come eccezioni.

Direzione generale Relazioni esterne

Tutti i posti dirigenziali e il personale di assistenza ad essi direttamente assegnato

Direzione A (Piattaforma di crisi e coordinamento politico per la PESC)

Direzione B (Relazioni multilaterali e diritti dell’uomo)

Direzione C (America del Nord, Asia orientale, Australia, Nuova Zelanda, SEE, EFTA, San Marino, Andorra, Monaco)

Direzione D (Coordinamento della politica europea di vicinato)

Direzione E (Europa orientale, Caucaso meridionale, Repubbliche dell’Asia centrale)

Direzione F (Medio Oriente, Mediterraneo meridionale)

Direzione G (America Latina)

Direzione H (Asia, eccetto Giappone e Corea)

Direzione I (Risorse in sede, informazione, relazioni interistituzionali)

Direzione K (Servizio esterno)

Direzione L (Strategia, coordinamento e analisi)

Task Force sul partenariato orientale

Unità Relex-01 (audit)

Eccezioni:

Personale incaricato della gestione degli strumenti finanziari

Personale incaricato del pagamento di stipendi e indennità al personale delle delegazioni

Servizio esterno

Tutti i capidelegazione e i capidelegazione aggiunti e il personale di assistenza ad essi direttamente assegnato

Tutte le sezioni o cellule politiche e il relativo personale

Tutte le sezioni incaricate dell’informazione e della diplomazia aperta e il relativo personale

Tutte le sezioni amministrative

Eccezioni:

Personale incaricato dell’attuazione degli strumenti finanziari

Direzione generale dello sviluppo

Direzione D (ACP II — Africa occidentale e centrale, Caraibi e PTOM) eccetto la task force PTOM

Direzione E (Corno d’Africa, Africa orientale e australe, Oceano Indiano e Pacifico)

Unità C1 (ACP I: programmazione e gestione degli aiuti): personale responsabile della programmazione

Unità C2 (Questioni e istituzioni panafricane, governance e migrazione): personale responsabile delle relazioni panafricane

Posti dirigenziali corrispondenti e personale di assistenza ad essi direttamente assegnato.


(1)  Tutte le risorse umane da trasferire sono finanziate dalla rubrica di spesa 5 (Amministrazione) del quadro finanziario pluriennale.


Top