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Document 32010D0018R(01)

Rettifica della decisione 2010/18/CE della Commissione, del 26 novembre 2009 , che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai rivestimenti del suolo in legno ( GU L 8 del 13.1.2010 )

OJ L 70, 14.3.2013, p. 11–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/18(1)/corrigendum/2013-03-14/oj

14.3.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 70/11


Rettifica della decisione 2010/18/CE della Commissione, del 26 novembre 2009, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai rivestimenti del suolo in legno

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 8 del 13 gennaio 2010 )

A pagina 38, sottocriterio 2.2:

anziché:

«Formaldeide

Le emissioni di formaldeide da sostanze e preparati usati nel trattamento superficiale che libera formaldeide devono essere inferiori a 0,05 ppm.

Valutazione e verifica: il richiedente e/o il suo fornitore devono fornire la scheda di sicurezza dei materiali o una dichiarazione equivalente di conformità a questo requisito, unitamente alle informazioni sulla formulazione del trattamento superficiale.»,

leggi:

«Formaldeide

Le emissioni di formaldeide da sostanze e preparati usati nel trattamento superficiale che libera formaldeide devono essere inferiori a 0,062 mg/m3 di aria.

Valutazione e verifica: il richiedente e/o il suo fornitore devono rilasciare una dichiarazione attestante l’osservanza del precedente requisito, unitamente alle informazioni sulla formulazione del trattamento superficiale (ad es., schede di sicurezza dei materiali) oppure a risultati di prove da cui risulti che il valore delle emissioni non supera il limite dichiarato (in base alla norma EN 717-1).»;

a pagina 39, sottocriterio 4.1:

anziché:

«4.1.   Emissione di sostanze pericolose

L’emissione di formaldeide dai pannelli di sughero, di bambù o di fibre di legno che costituiscono il rivestimento non deve superare 0,05 mg/m3.

Valutazione e verifica: il richiedente fornisce la documentazione pertinente sulla prova secondo il metodo della camera basato sulla norma EN 717-1.»,

leggi:

«4.1.   Emissione di sostanze pericolose

I materiali a base di legno possono essere utilizzati nei rivestimenti del suolo in legno soltanto se soddisfano i seguenti requisiti per le emissioni di formaldeide:

a)

pannelli di truciolato: l’emissione di formaldeide contenuta nei pannelli di truciolato allo stato grezzo, vale a dire prima della lavorazione o del rivestimento, non deve superare il 50 % della soglia consentita per l’appartenenza alla classe E1 secondo la norma EN 312;

b)

pannelli di fibre: l’emissione di formaldeide contenuta in pannelli di fibre allo stato grezzo, vale a dire prima della lavorazione o del rivestimento, non deve superare il 50 % della soglia consentita per l’appartenenza alla classe di qualità E1 secondo la norma EN 622-1. Tuttavia, i pannelli di fibre appartenenti alla classe E1 sono accettati se non costituiscono più del 50 % del legno e dei materiali a base di legno complessivamente utilizzati nel prodotto;

c)

sughero e bambù: l’emissione di formaldeide non deve superare 0,062 mg/m3 di aria.

Valutazione e verifica: il richiedente e/o il suo fornitore devono dimostrare che i materiali a base di legno emettono meno di 4 mg/100 g di pannello essiccato in forno in base alla norma EN 120 (metodo perforatore) o meno di 0,062 mg/m3 di aria in base alla norma EN 717-1 (metodo della camera). Inoltre deve essere rilasciata una dichiarazione relativa all’istituzione di un sistema di controllo della produzione in fabbrica in conformità della norma EN 312 oppure della norma EN 622-1.»


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