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Document 32009R0272

Regolamento (CE) n. 272/2009 della Commissione, del 2 aprile 2009 , che integra le norme fondamentali comuni in materia di sicurezza dell’aviazione civile stabilite nell’allegato del regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio

OJ L 91, 3.4.2009, p. 7–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 020 P. 141 - 147

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 21/03/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/272/oj

3.4.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 91/7


REGOLAMENTO (CE) N. 272/2009 DELLA COMMISSIONE

del 2 aprile 2009

che integra le norme fondamentali comuni in materia di sicurezza dell’aviazione civile stabilite nell’allegato del regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell’aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 300/2008 la Commissione è tenuta ad adottare disposizioni generali intese a modificare, integrandoli, elementi non essenziali delle norme fondamentali comuni per la sicurezza dell’aviazione civile stabilite nell’allegato di detto regolamento.

(2)

A norma dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 300/2008 la Commissione è inoltre tenuta ad adottare disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni per la sicurezza dell’aviazione civile stabilite nell’allegato del regolamento (CE) n. 300/2008, integrate dalle disposizioni generali adottate dalla Commissione a norma dell’articolo 4, paragrafo 2.

(3)

È pertanto opportuno adottare disposizioni generali che integrano le norme fondamentali comuni per la sicurezza dell’aviazione civile nel campo dello screening, del controllo dell’accesso e degli altri controlli di sicurezza, nonché nel campo degli articoli proibiti, del riconoscimento dell’equivalenza delle norme di sicurezza applicate nei paesi terzi, della selezione e dell’addestramento del personale, delle procedure speciali di sicurezza o delle esenzioni dai controlli di sicurezza.

(4)

Queste disposizioni generali sono necessarie per conseguire all’interno dell’Unione europea un livello di sicurezza aerea equivalente alle norme fissate dal regolamento (CE) n. 2320/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), abrogato dal regolamento (CE) n. 300/2008.

(5)

Conformemente all’articolo 24 del regolamento (CE) n. 300/2008, l’allegato al regolamento stesso si applica a partire dalla data specificata nelle disposizioni di applicazione, ma non oltre 24 mesi dopo la data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 300/2008. È opportuno, pertanto, procrastinare l’applicazione delle disposizioni generali adottate a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 300/2008 fino all’adozione delle disposizioni di applicazione a norma dell’articolo 4, paragrafo 3, ma non oltre il 29 aprile 2010.

(6)

Occorre che negli aeroporti dell’UE vengano introdotti metodi, tecnologie comprese, per la rilevazione di esplosivi liquidi il più rapidamente possibile e comunque entro il 29 aprile 2010, in modo da consentire ai passeggeri di trasportare senza restrizione liquidi non pericolosi. Qualora non sia possibile introdurre i metodi, tecnologie comprese, per la rilevazione di esplosivi liquidi in tutta l’UE entro il predetto termine, la Commissione proporrà la necessaria inclusione nelle categorie di articoli che possono essere proibiti (parte B dell’allegato). Se per ragioni oggettive l’introduzione di determinati metodi, tecnologie comprese, non è possibile in determinati aeroporti, la Commissione specificherà nelle misure di applicazione le modalità per consentire il trasporto di liquidi senza compromettere le norme di sicurezza.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza dell’aviazione civile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento prevede disposizioni generali ad integrazione delle norme fondamentali comuni stabilite nell’allegato del regolamento (CE) n. 300/2008 per:

a)

permettere metodi di screening, secondo quanto disposto nella parte A dell’allegato;

b)

proibire categorie di articoli, secondo quanto disposto nella parte B dell’allegato;

c)

indicare i motivi per il rilascio dell’autorizzazione all’accesso all’area lato volo e alle aree sterili, secondo quanto disposto nella parte C dell’allegato;

d)

consentire metodi per l’ispezione dei veicoli, lo screening di sicurezza degli aeromobili e le ispezioni degli stessi, secondo quanto disposto nella parte D dell’allegato;

e)

fissare criteri per il riconoscimento dell’equivalenza delle norme di sicurezza dei paesi terzi, secondo quanto disposto nella parte E dell’allegato;

f)

fissare le condizioni alle quali le merci e la posta sono sottoposte allo screening o ad altri controlli di sicurezza e stabilire la procedura per l’approvazione o la designazione degli agenti regolamentati, dei mittenti conosciuti e dei mittenti responsabili, secondo quanto disposto nella parte F dell’allegato;

g)

fissare le condizioni alle quali la posta e il materiale del vettore aereo sono sottoposti allo screening o ad altri controlli di sicurezza, secondo quanto disposto nella parte G dell’allegato;

h)

fissare le condizioni alle quali le provviste di bordo e le forniture per l’aeroporto sono sottoposte allo screening o ad altri controlli di sicurezza e stabilire le procedure per l’approvazione o la designazione dei fornitori regolamentati e dei fornitori conosciuti, secondo quanto disposto nella parte H dell’allegato;

i)

fissare criteri per la definizione delle parti critiche delle aree sterili, secondo quanto disposto nella parte I dell’allegato;

j)

stabilire i criteri che si applicano alla selezione delle persone che attuano, o che sono responsabili dell’attuazione dello screening, dei controlli dell’accesso o degli altri controlli di sicurezza e degli istruttori, nonché ai metodi di addestramento di tali persone e delle persone alle quali è rilasciato un tesserino d’ingresso in aeroporto o un tesserino di riconoscimento come membro di equipaggio, secondo quanto disposto nella parte J dell’allegato; e

k)

fissare le condizioni alle quali si possono applicare procedure speciali di sicurezza o esenzioni dai controlli di sicurezza, secondo quanto disposto nella parte K dell’allegato.

Articolo 2

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1)

«forniture per l’aeroporto», tutti gli oggetti destinati ad essere venduti, utilizzati o resi disponibili nelle aree sterili degli aeroporti;

2)

«provviste di bordo», tutti gli oggetti diversi da:

a)

bagaglio a mano;

b)

oggetti trasportati da persone diverse dai passeggeri; e

c)

posta e materiale dei vettori aerei,

destinati all’utilizzo, al consumo o all’acquisto a bordo di un aeromobile da parte dei passeggeri o dell’equipaggio durante un volo;

3)

«fornitore regolamentato di provviste di bordo», un fornitore le cui procedure sono conformi a norme e disposizioni comuni di sicurezza tali da consentire la consegna delle provviste di bordo direttamente all’aeromobile;

4)

«fornitore conosciuto di provviste di bordo», un fornitore le cui procedure sono conformi a norme e disposizioni comuni di sicurezza tali da consentire la consegna delle provviste di bordo a un vettore aereo o a un fornitore regolamentato, ma non direttamente all’aeromobile;

5)

«fornitore conosciuto di forniture per l’aeroporto», un fornitore le cui procedure sono conformi a norme e disposizioni comuni di sicurezza tali da consentire la consegna di forniture per l’aeroporto nelle aree sterili.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dalla data specificata nelle disposizioni di applicazione adottate secondo la procedura di cui all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 300/2008, ma non oltre il 29 aprile 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in ogni suo elemento e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 2009.

Per la Commissione

Antonio TAJANI

Vicepresidente


(1)  GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72.

(2)  GU L 355 del 30.12.2002, pag. 1.


ALLEGATO

PARTE A.

Metodi di screening consentiti

Le disposizioni di applicazione da adottare a norma dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 300/2008 possono permettere l’utilizzo, separatamente o in combinazione, dei metodi di screening che seguono, come mezzi primari o secondari e in condizioni prestabilite.

1.

Per lo screening delle persone:

a)

ispezione manuale;

b)

portali magnetici per la rilevazione dei metalli;

c)

apparecchiature magnetiche portatili per la rilevazione dei metalli;

d)

cani antiesplosivo; e

e)

apparecchiature di rilevazione di tracce di esplosivi.

2.

Per lo screening del bagaglio a mano, degli oggetti trasportati da persone diverse dai passeggeri, della posta e del materiale dei vettori aerei, tranne quando devono essere trasportate nella stiva di un aeromobile, delle provviste di bordo e delle forniture per l’aeroporto:

a)

ispezione manuale;

b)

ispezione visiva;

c)

apparecchiature radiogene;

d)

apparecchiature di rilevazione di esplosivi;

e)

cani antiesplosivo; e

f)

apparecchiature di rilevazione di tracce di esplosivi.

Per lo screening di liquidi, gel e aerosol:

a)

assaggio o prova sulla pelle;

b)

ispezione visiva;

c)

apparecchiature radiogene;

d)

apparecchiature di rilevazione di esplosivi;

e)

cani antiesplosivo;

f)

apparecchiature di rilevazione di tracce di esplosivi;

g)

strisce chimiche reattive; e

h)

scanner per liquidi in bottiglia.

3.

Per lo screening dei bagagli da stiva, delle merci e della posta, nonché della posta e del materiale dei vettori aerei destinati a essere trasportati nella stiva di un aeromobile:

a)

ispezione manuale;

b)

ispezione visiva;

c)

apparecchiature radiogene;

d)

apparecchiature di rilevazione di esplosivi;

e)

cani antiesplosivo;

f)

apparecchiature di rilevazione di tracce di esplosivi; e

g)

camera di simulazione.

Per valutare metodi di screening basati su nuove tecnologie non previste al momento dell’adozione del presente regolamento, le disposizioni di applicazione da adottare a norma dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 300/2008 possono permettere l’utilizzo di altri metodi a titolo di prova e per un periodo di tempo limitato, a condizione che tali prove non pregiudichino i livelli generali di sicurezza.

PARTE B.

Categorie di articoli che possono essere proibiti

Le disposizioni di applicazione da adottare a norma dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 300/2008 possono proibire, a determinate condizioni prestabilite, l’introduzione di una qualsiasi o di tutte le seguenti categorie di articoli nelle aree sterili e a bordo di un aeromobile:

a)

pistole, armi da fuoco e altri dispositivi che sparano proiettili: dispositivi che possono, o che sembrano poter essere utilizzati per provocare gravi ferite attraverso lo sparo di un proiettile;

b)

dispositivi stordenti: dispositivi progettati appositamente per stordire o immobilizzare;

c)

oggetti dotati di una punta acuminata o di un’estremità affilata: oggetti dotati di una punta acuminata o di un’estremità affilata che possono essere utilizzati per provocare ferite gravi;

d)

utensili da lavoro: utensili che possono essere utilizzati per provocare ferite gravi o per minacciare la sicurezza degli aeromobili;

e)

corpi contundenti: oggetti che possono essere utilizzati per provocare ferite gravi quando vengono usati per colpire; e

f)

sostanze e dispositivi esplosivi e incendiari: sostanze e dispositivi esplosivi e incendiari che possono, o che sembrano poter essere utilizzati per provocare ferite gravi o per minacciare la sicurezza degli aeromobili.

PARTE C.

Controlli di accesso: motivi per il rilascio dell’autorizzazione all’accesso all’area lato volo e alle aree sterili

L’accesso all’area lato volo o alle aree sterili è concesso in base ai seguenti criteri.

1.

L’accesso al lato volo è autorizzato esclusivamente alle persone e ai veicoli che hanno un motivo legittimo di essere presenti.

Per essere autorizzata ad accedere al lato volo, ogni persona deve esibire un’autorizzazione.

Per essere autorizzato ad accedere al lato volo, ogni veicolo deve disporre di un lasciapassare per veicoli.

2.

L’accesso alle aree sterili è autorizzato esclusivamente alle persone e ai veicoli che hanno un motivo legittimo di essere presenti.

Per essere autorizzata ad accedere alle aree sterili, ogni persona deve esibire un’autorizzazione.

Per essere autorizzato ad accedere alle aree sterili, ogni veicolo deve esibire un lasciapassare per veicoli.

PARTE D.

Metodi consentiti per l’ispezione dei veicoli, lo screening di sicurezza degli aeromobili e le ispezioni degli stessi

Le disposizioni di applicazione da adottare a norma dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 300/2008 possono permettere l’utilizzo, separatamente o in combinazione, dei metodi che seguono per l’ispezione dei veicoli, lo screening di sicurezza degli aeromobili e le ispezioni degli stessi, come mezzi primari o secondari e in condizioni prestabilite:

a)

ispezione manuale;

b)

ispezione visiva;

c)

cani antiesplosivo; e

d)

apparecchiature di rilevazione di tracce di esplosivi.

Per valutare metodi di ispezione basati su nuove tecnologie non previste al momento dell’adozione del presente regolamento, le disposizioni di applicazione da adottare a norma dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 300/2008 possono permettere l’utilizzo di altri metodi a titolo di prova e per un periodo di tempo limitato, a condizione che tali prove non pregiudichino i livelli generali di sicurezza.

PARTE E.

Criteri per il riconoscimento dell’equivalenza delle norme di sicurezza dei paesi terzi

La Commissione riconosce l’equivalenza delle norme di sicurezza dei paesi terzi conformemente ai seguenti principi:

a)

il paese terzo ha avuto in passato una buona cooperazione con la Comunità ed i suoi Stati membri;

b)

la Commissione si è accertata che il paese terzo applica norme soddisfacenti per la sicurezza aerea, compreso il controllo di qualità; e

c)

la Commissione si è accertata che:

per quanto riguarda i passeggeri e il bagaglio a mano, si applicano misure di sicurezza equivalenti a quelle fissate nelle sezioni 1, 3, 11 e 12 e ai punti 4.1 e 4.2 dell’allegato del regolamento (CE) n. 300/2008 e nei provvedimenti attuativi,

per quanto riguarda il bagaglio da stiva, si applicano misure di sicurezza equivalenti a quelle fissate nelle sezioni 1, 3, 5, 11 e 12 dell’allegato del regolamento (CE) n. 300/2008 e nei provvedimenti attuativi,

per quanto riguarda le merci e la posta, si applicano misure di sicurezza equivalenti a quelle fissate nelle sezioni 1, 3, 6, 11 e 12 dell’allegato del regolamento (CE) n. 300/2008 e nei provvedimenti attuativi, e/o

per quanto riguarda la sicurezza degli aeromobili, si applicano misure di sicurezza equivalenti a quelle fissate nelle sezioni 1, 3, 11 e 12 e ai punti 4.1 e 4.2 dell’allegato del regolamento (CE) n. 300/2008 e nei provvedimenti attuativi.

PARTE F.

Merci e posta

1.   Merci e posta: condizioni alle quali sono sottoposte allo screening o ad altri controlli di sicurezza

Le merci e la posta che devono essere caricate a bordo di un aeromobile sono sottoposte a screening, salvo il caso in cui:

a)

siano state sottoposte a controlli di sicurezza da parte dell’agente regolamentato e siano state protette contro ogni intervento non autorizzato dopo che tali controlli sono stati effettuati; o

b)

siano state sottoposte a controlli di sicurezza da parte del mittente conosciuto e siano state protette contro ogni intervento non autorizzato dopo che tali controlli sono stati effettuati; o

c)

siano state sottoposte a controlli di sicurezza da parte del mittente responsabile e siano state protette contro ogni intervento non autorizzato dopo che tali controlli sono stati effettuati e le merci siano trasportate su un aeromobile adibito esclusivamente al trasporto merci o la posta sia trasportata su un aeromobile adibito esclusivamente al trasporto della posta; o

d)

le merci e la posta in transito siano state sottoposte a controlli di sicurezza, secondo quanto stabilito al punto 6.1.2 dell’allegato del regolamento (CE) n. 300/2008.

2.   Merci e posta: procedura per l’approvazione o la designazione degli agenti regolamentati, dei mittenti conosciuti e dei mittenti responsabili

Per l’approvazione o la designazione degli agenti regolamentati, dei mittenti conosciuti e dei mittenti responsabili si applica la seguente procedura.

1.

Gli agenti regolamentati sono approvati dall’autorità competente.

Per ricevere l’approvazione come agente regolamentato, il candidato deve presentare una documentazione sulle norme per la sicurezza aerea ed è quindi sottoposto a una verifica in loco per accertarsi che rispetti le norme richieste.

2.

I mittenti conosciuti sono approvati dall’autorità competente.

Per ricevere l’approvazione come mittente conosciuto, il candidato deve fornire informazioni sulle norme per la sicurezza aerea ed è quindi sottoposto a una verifica in loco per accertarsi che rispetti le norme richieste.

In alternativa all’approvazione, l’autorità competente può permettere che un agente regolamentato designi un mittente conosciuto fino a una data da fissare nelle disposizioni di applicazione da adottare a norma dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 300/2008.

3.

I mittenti responsabili sono designati da un agente regolamentato.

Prima di designare un mittente responsabile, l’agente regolamentato si assicura che il potenziale mittente responsabile abbia fornito informazioni sulle norme per la sicurezza aerea e convalida tali informazioni.

PARTE G.

Posta e materiale dei vettori aerei: condizioni alle quali sono sottoposti allo screening o ad altri controlli di sicurezza

La posta e il materiale dei vettori aerei destinati a essere caricati nella stiva di un aeromobile sono sottoposti a uno screening identico a quello effettuato sul bagaglio da stiva oppure sono sottoposti a controlli di sicurezza identici a quelli effettuati sulle merci e sulla posta.

La posta e il materiale dei vettori aerei destinati a essere caricati in qualsiasi parte di un aeromobile diversa dalla stiva sono sottoposti a uno screening identico a quello effettuato sul bagaglio a mano.

PARTE H.

Provviste di bordo e forniture per l’aeroporto

1.   Provviste di bordo e forniture per l’aeroporto: condizioni alle quali sono sottoposte allo screening o ad altri controlli di sicurezza

1.

Le provviste di bordo che devono essere caricate a bordo di un aeromobile sono sottoposte a screening, salvo il caso in cui:

a)

le provviste siano state sottoposte a controlli di sicurezza da parte del vettore aereo che le consegna al proprio aeromobile e siano state protette contro ogni intervento non autorizzato dopo che tali controlli sono stati effettuati e fino alla consegna a bordo dell’aeromobile; o

b)

le provviste siano state sottoposte a controlli di sicurezza da parte di un fornitore regolamentato e siano state protette contro ogni intervento non autorizzato dal momento dell’effettuazione di tali controlli fino alla consegna all’aeromobile o, se del caso, al vettore aereo o a un altro fornitore regolamentato; o

c)

le provviste siano state sottoposte a controlli di sicurezza da parte di un fornitore conosciuto e siano state protette contro ogni intervento non autorizzato dal momento dell’effettuazione di tali controlli fino alla consegna al vettore aereo o a un fornitore regolamentato.

2.

Le forniture per l’aeroporto sono sottoposte a screening prima di essere autorizzate nelle aree sterili, salvo i casi in cui le forniture siano state sottoposte a controlli di sicurezza da parte di un fornitore conosciuto e siano state protette contro ogni intervento non autorizzato dal momento dell’effettuazione di tali controlli fino al loro ingresso nelle aree sterili.

2.   Provviste di bordo e forniture per l’aeroporto: procedura per l’approvazione o la designazione di fornitori regolamentati e di fornitori conosciuti

1.

I fornitori regolamentati di provviste di bordo sono approvati dall’autorità competente entro una data da fissare nelle disposizioni di applicazione da adottare a norma dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 300/2008.

Per ricevere l’approvazione come fornitore regolamentato di provviste di bordo, il candidato deve presentare una documentazione sulle norme per la sicurezza aerea ed è quindi sottoposto a una verifica in loco per accertare che rispetti le norme richieste.

2.

I fornitori conosciuti di provviste di bordo sono designati dall’operatore o dai soggetti che riforniscono.

Prima di designare un fornitore conosciuto di provviste di bordo, l’operatore o il soggetto che viene rifornito si assicura che il potenziale fornitore conosciuto abbia fornito informazioni relative alle norme per la sicurezza aerea e convalida tali informazioni.

3.

I fornitori conosciuti di forniture per l’aeroporto sono designati dall’operatore aeroportuale.

Prima di designare un fornitore conosciuto di forniture per l’aeroporto, l’operatore aeroportuale si assicura che il potenziale fornitore conosciuto abbia fornito informazioni relative alle norme per la sicurezza aerea e convalida tali informazioni.

PARTE I.

Criteri per la definizione delle parti critiche delle aree sterili

Le parti critiche delle aree sterili sono definite in modo tale da garantire l’assoluta assenza di contaminazione dei passeggeri in partenza (all’inizio del viaggio o in transito) già sottoposti a screening e del loro bagaglio a mano, nonché del bagaglio da stiva in partenza (all’inizio del viaggio o in transito) già sottoposto a screening.

PARTE J.

Selezione del personale e metodi di addestramento

1.   Criteri per la selezione del personale

I criteri che seguono si applicano alla selezione delle persone che attuano, o che sono responsabili dell’attuazione dello screening, dei controlli dell’accesso o degli altri controlli di sicurezza e degli istruttori:

a)

devono avere superato con successo un controllo dei precedenti personali (background check) o una verifica nell’ambito della procedura di assunzione, conformemente alle norme nazionali; e

b)

devono avere le capacità necessarie per svolgere i compiti che sono loro assegnati.

2.   Metodi di addestramento

Le disposizioni di applicazione da adottare a norma dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 300/2008 possono prevedere che:

a)

le persone che attuano, o che sono responsabili dell’attuazione dello screening, dei controlli dell’accesso o degli altri controlli di sicurezza;

b)

gli istruttori; e

c)

le persone alle quali è rilasciato un tesserino d’ingresso in aeroporto o un tesserino di riconoscimento come membro di equipaggio,

siano sottoposte a formazione teorica, pratica e/o sul campo.

PARTE K.

Condizioni alle quali si possono applicare procedure speciali di sicurezza o esenzioni dai controlli di sicurezza

Le disposizioni di applicazione da adottare a norma dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 300/2008 possono permettere procedure di sicurezza speciali oppure esenzioni dai controlli di sicurezza da effettuare, a condizione che:

a)

la procedura o l’esenzione sia stabilita dalla Commissione o dall’autorità competente; e

b)

sussistano motivi obiettivi che giustificano la procedura o l’esenzione.


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