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Document 32009L0050

Direttiva 2009/50/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009 , sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati

OJ L 155, 18.6.2009, p. 17–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 011 P. 135 - 147

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 18/11/2023; abrogato da 32021L1883

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/50/oj

18.6.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 155/17


DIRETTIVA 2009/50/CE DEL CONSIGLIO

del 25 maggio 2009

sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 63, primo comma, punto 3, lettera a), e punto 4),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo (2),

previa consultazione del Comitato delle regioni (3),

considerando quanto segue:

(1)

Allo scopo di istituire progressivamente uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, il trattato prevede l’adozione di misure nei settori dell’asilo, dell’immigrazione e della salvaguardia dei diritti dei cittadini dei paesi terzi.

(2)

Il trattato prevede che il Consiglio adotti misure in materia di politica dell’immigrazione relative alle condizioni di ingresso e soggiorno, norme sulle procedure per il rilascio da parte degli Stati membri di visti a lungo termine e permessi di soggiorno, e misure che definiscano con quali diritti e a quali condizioni i cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente in uno Stato membro possono soggiornare in altri Stati membri.

(3)

Il Consiglio europeo di Lisbona del marzo 2000 ha fissato l’obiettivo di trasformare la Comunità, entro il 2010, nell’economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, in grado di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale. Le misure volte ad attirare e trattenere lavoratori altamente qualificati provenienti da paesi terzi nel quadro di un approccio basato sulle esigenze degli Stati membri dovrebbero essere collocate nel contesto più ampio stabilito dalle strategie di Lisbona e dalla comunicazione della Commissione dell’11 dicembre 2007 relativa agli orientamenti integrati per la crescita e l’occupazione.

(4)

Nel programma dell’Aia, adottato dal Consiglio europeo del 4 e 5 novembre 2004, si è riconosciuto che la migrazione legale svolgerà un ruolo importante nel rafforzamento dell’economia basata sulla conoscenza e dello sviluppo economico in Europa, contribuendo così all’attuazione della strategia di Lisbona. Il Consiglio europeo ha invitato la Commissione a presentare un programma politico in materia di migrazione legale che includa procedure di ammissione, che consentano di reagire rapidamente alla domanda fluttuante di manodopera straniera nel mercato del lavoro.

(5)

Il Consiglio europeo del 14 e 15 dicembre 2006 ha individuato una serie di iniziative da adottare nel 2007, tra cui l’elaborazione di politiche migratorie opportunamente gestite, nel pieno rispetto delle competenze nazionali, per aiutare gli Stati membri a soddisfare le esigenze di manodopera attuali e future.

(6)

Per conseguire gli obiettivi previsti dalla strategia di Lisbona, è importante favorire altresì la mobilità all’interno dell’Unione dei lavoratori altamente qualificati, cittadini dell’Unione, in particolare di coloro che provengono dagli Stati membri che hanno aderito all’Unione nel 2004 e nel 2007. Nell’attuazione della presente direttiva, gli Stati membri sono tenuti a rispettare il principio della preferenza comunitaria enunciato, in particolare, nelle disposizioni pertinenti degli atti di adesione del 2003 e del 2005.

(7)

La presente direttiva intende contribuire al conseguimento di tali obiettivi e ovviare alle carenze di manodopera, favorendo l’ammissione e la mobilità — ai fini di attività lavorative altamente qualificate — di cittadini di paesi terzi per soggiorni di durata superiore a tre mesi, allo scopo di rendere la Comunità più attraente per tali lavoratori provenienti da tutto il mondo, e di sostenere la competitività e la crescita economica dell’Unione. Per raggiungere questi fini, occorre agevolare l’ammissione dei lavoratori altamente qualificati e delle loro famiglie, istituendo una procedura di ammissione accelerata e accordando loro diritti sociali ed economici pari a quelli dei cittadini dello Stato membro ospitante in una serie di settori. È altresì necessario tener conto delle priorità, delle esigenze dei mercati del lavoro e delle capacità di accoglienza degli Stati membri. La presente direttiva dovrebbe far salva la competenza degli Stati membri di mantenere o introdurre nuovi permessi di soggiorno ai fini di un’attività lavorativa di qualsiasi tipo. I cittadini di paesi terzi interessati dovrebbero poter richiedere una Carta blu UE o un permesso di soggiorno nazionale. La presente direttiva inoltre non dovrebbe pregiudicare la possibilità per un titolare di Carta blu UE di beneficiare di diritti e privilegi supplementari che possono essere previsti dalla legislazione nazionale e che sono compatibili con la presente direttiva.

(8)

La presente direttiva dovrebbe far salvo il diritto degli Stati membri di determinare le quote di ammissione di cittadini di paesi terzi, che fanno ingresso nel loro territorio con il fine di attività lavorativa altamente qualificata. In tale categoria dovrebbero rientrare anche i cittadini di paesi terzi che intendano rimanere sul territorio di uno Stato membro per esercitare un’attività economica retribuita e che soggiornino legalmente in tale Stato membro in virtù di altri regimi, come gli studenti che hanno appena completato gli studi o i ricercatori che sono stati ammessi rispettivamente a norma della direttiva 2004/114/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato (4), e della direttiva 2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005, relativa a una procedura specificamente concepita per l’ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica (5), ma che non beneficiano di un diritto consolidato di accesso al mercato del lavoro di tale Stato membro in virtù della legge comunitaria o nazionale. Inoltre, per quanto riguarda le quote di ammissione, gli Stati membri conservano la possibilità di non concedere permessi di soggiorno a fini occupazionali per alcune professioni, per alcuni settori economici o regioni.

(9)

Ai fini della presente direttiva, per valutare se il cittadino di un paese terzo interessato possiede titoli di istruzione superiore si può far riferimento ai livelli ISCED («classificazione internazionale tipo dell’istruzione») 1997 5a e 6.

(10)

È opportuno che la presente direttiva preveda un sistema flessibile di ingresso in funzione della domanda, basato su criteri obiettivi, come una soglia salariale minima comparabile con i livelli salariali applicati negli Stati membri, nonché sulle qualifiche professionali. Occorre stabilire un minimo comune denominatore per la soglia salariale, per garantire un livello minimo di armonizzazione delle condizioni di ammissione in tutta la Comunità. La soglia salariale stabilisce un livello minimo, ma gli Stati membri possono definirne una più elevata. Gli Stati membri dovrebbero fissare la loro soglia in conformità alla situazione e all’organizzazione dei loro rispettivi mercati del lavoro e alle loro politiche generali in materia di immigrazione. Si possono prevedere deroghe al regime principale della soglia salariale per professioni specifiche, qualora lo Stato membro interessato ritenga che vi sia una particolare scarsità di forza lavoro disponibile e laddove tali professioni facciano parte delle classi 1 e 2 della classificazione ISCO («classificazione internazionale tipo delle professioni»).

(11)

La presente direttiva intende soltanto stabilire le condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendono svolgere un’attività lavorativa altamente qualificata, nell’ambito del sistema della Carta blu UE, compresi i criteri di ammissibilità connessi a una soglia salariale. L’unico scopo della soglia salariale consiste nel definire, tenuto conto delle osservazioni statistiche pubblicate dalla Commissione (Eurostat) o dagli Stati membri interessati, il campo di applicazione della Carta blu EU creata da ciascuno Stato membro sulla base di norme comuni. Tale soglia non intende fissare le retribuzioni e pertanto non può derogare alle regole e alle prassi a livello di Stati membri né tanto meno ai contratti collettivi, e non può essere utilizzata per costituire un’armonizzazione in questo campo. La presente direttiva rispetta pienamente le competenze degli Stati membri, in particolare in materia di occupazione, lavoro e questioni sociali.

(12)

Allorché uno Stato membro decida di ammettere un cittadino di un paese terzo che rispetta i criteri pertinenti, il cittadino di un paese terzo che ha richiesto una Carta Blu UE dovrebbe ricevere il permesso di soggiorno specifico previsto dalla presente direttiva; tale permesso gli dovrebbe consentire di accedere progressivamente al mercato del lavoro, e ai diritti di soggiorno e di mobilità concessi a lui e alla sua famiglia. Il termine per l’esame della domanda per una Carta blu UE non dovrebbe comprendere il periodo di tempo necessario per il riconoscimento delle qualifiche professionali o il tempo necessario per il rilascio eventuale del visto. La presente direttiva non pregiudica le procedure nazionali di riconoscimento dei diplomi. La designazione delle autorità competenti a norma della presente direttiva fa salvi il ruolo e le responsabilità di altre autorità nazionali e, ove necessario, delle parti sociali, in relazione all’esame della domanda e alla decisione sulla stessa.

(13)

Il modello della Carta blu UE dovrebbe essere conforme al regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi (6), permettendo in tal modo agli Stati membri di fare riferimento alle informazioni, in particolare, a quali condizioni il titolare è autorizzato a lavorare.

(14)

È opportuno che i cittadini di paesi terzi in possesso di un documento di viaggio valido e della Carta blu UE rilasciata da uno Stato membro che applica integralmente l’acquis di Schengen siano autorizzati a entrare e circolare liberamente nel territorio di un altro Stato membro che applica intregralmente l’acquis di Schengen, per un periodo non superiore a tre mesi, in conformità del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (7), e dell’articolo 21 della Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni.

(15)

La mobilità occupazionale e geografica dei lavoratori altamente qualificati provenienti da paesi terzi dovrebbe essere riconosciuta come meccanismo primario per migliorare l’efficienza del mercato del lavoro, prevenire le carenze di competenze e compensare gli squilibri regionali. Per rispettare il principio della preferenza comunitaria e per impedire eventuali abusi del sistema, la mobilità occupazionale di un lavoratore altamente qualificato proveniente da un paese terzo dovrebbe essere limitata durante i primi due anni di occupazione legale in uno Stato membro.

(16)

La presente direttiva rispetta integralmente la parità di trattamento tra i cittadini degli Stati membri e i titolari di Carta blu UE in materia di retribuzioni, in condizione di parità di situazioni.

(17)

La parità di trattamento dei titolari di Carta blu UE non contempla misure nel settore della formazione professionale che sono contemplate dai regimi di assistenza sociale.

(18)

I titolari di Carta blu UE dovrebbero beneficiare della parità di trattamento per quanto riguarda la sicurezza sociale. I settori della sicurezza sociale sono definiti dal regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (8). Il regolamento (CE) n. 859/2003 del Consiglio, del 14 maggio 2003, che estende le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 e del regolamento (CEE) n. 574/72 ai cittadini di paesi terzi, cui tali disposizioni non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità (9), applica le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 ai cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente nella Comunità e che sono in una situazione transfrontaliera. Le disposizioni della presente direttiva relative alla parità di trattamento in materia di sicurezza sociale si applicano anche alle persone che fanno ingresso nel territorio di uno Stato membro direttamente da un paese terzo, a condizione che tale persona soggiorni legalmente in qualità di titolare di Carta blu UE in corso di validità, anche durante un periodo di disoccupazione temporanea, e soddisfi le condizioni stabilite dalla legislazione nazionale per poter accedere alle prestazioni di sicurezza sociale interessate.

La presente direttiva non dovrebbe tuttavia conferire al titolare di Carta blu UE maggiori diritti rispetto a quelli che la legge comunitaria vigente già prevede in materia di sicurezza sociale per i cittadini di paesi terzi che presentano elementi transfrontalieri tra Stati membri. La presente direttiva, inoltre, non dovrebbe conferire diritti per situazioni che esulano dal campo di applicazione della normativa comunitaria, ad esempio in relazione alla situazione dei familiari soggiornanti in un paese terzo.

(19)

Le qualifiche professionali acquisite da un cittadino di un paese terzo in un altro Stato membro dovrebbero essere riconosciute allo stesso modo di quelle di un cittadino dell’Unione. Le qualifiche acquisite in un paese terzo dovrebbero essere considerate secondo la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (10).

(20)

Durante il primo periodo di soggiorno legale di un lavoratore altamente qualificato di un paese terzo, la mobilità geografica di quest’ultimo all’interno della Comunità dovrebbe essere controllata e basata sulla domanda. È opportuno prevedere deroghe alla direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (11), allo scopo di non penalizzare i lavoratori di paesi terzi altamente qualificati che sono geograficamente mobili ma che non hanno ancora acquisito lo status di soggiornante di lungo periodo CE, ai sensi della presente direttiva, e al fine di incoraggiare la migrazione geografica e circolare.

(21)

Occorre favorire e sostenere la mobilità dei lavoratori altamente qualificati provenienti da paesi terzi tra la Comunità e i loro paesi di origine. È opportuno prevedere deroghe alla direttiva 2003/109/CE, allo scopo di prolungare il periodo di assenza dal territorio della Comunità senza interrompere il periodo di soggiorno legale e ininterrotto necessario per poter beneficiare dello status di soggiornante di lungo periodo. Occorre anche autorizzare periodi di assenza più lunghi di quelli previsti dalla direttiva 2003/109/CE, dopo che i lavoratori altamente qualificati provenienti da paesi terzi hanno acquisito lo status di soggiornante di lungo periodo CE al fine di incoraggiare la migrazione circolare dei lavoratori altamente qualificati.

(22)

Nell’attuazione della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero astenersi da politiche attive di assunzione nei paesi in via di sviluppo in settori che soffrono di carenze di risorse di personale. Nei settori chiave è opportuno elaborare politiche e principi in materia di assunzioni etiche, applicabili ai datori di lavoro dei settori pubblico e privato, ad esempio nel settore della sanità, come si sottolinea nelle conclusioni del Consiglio e degli Stati membri del 14 maggio 2007 sul Programma d’azione europeo per ovviare alla grave carenza di operatori sanitari nei paesi in via di sviluppo (2007-2013), e nel settore dell’istruzione, se del caso. Per rafforzare questa strategia, occorre definire e applicare meccanismi, orientamenti e altri strumenti destinati ad agevolare, secondo i casi, la migrazione circolare e temporanea, nonché altre misure dirette a ridurre gli effetti negativi dell’immigrazione di lavoratori altamente qualificati sui paesi in via di sviluppo e ad aumentare quelli positivi, al fine di trasformare la «fuga dei cervelli» in un «afflusso di cervelli».

(23)

Condizioni favorevoli al ricongiungimento familiare e all’accesso dei coniugi al mercato del lavoro dovrebbero costituire un elemento fondamentale di questa direttiva, la quale è volta ad attrarre lavoratori altamente qualificati di paesi terzi. A tale scopo, occorre prevedere deroghe specifiche alla direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare (12). La deroga prevista all’articolo 15, paragrafo 3 della presente direttiva non osta a che gli Stati membri mantengano o introducano condizioni e misure di integrazione, compreso l’apprendimento della lingua, per i familiari di un titolare di Carta blu UE.

(24)

Occorre prevedere disposizioni specifiche per quanto riguarda la presentazione di relazioni, al fine di sorvegliare l’attuazione della presente direttiva, per individuare ed eventualmente compensare le sue eventuali conseguenze in termini di «fuga dei cervelli» nei paesi in via di sviluppo ed evitare così lo «spreco di cervelli». È opportuno che gli Stati membri trasmettano annualmente i dati pertinenti alla Commissione, in conformità al regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale (13).

(25)

Dal momento che gli obiettivi della presente direttiva, ossia l’introduzione di una speciale procedura di ammissione e l’adozione di condizioni di ingresso e soggiorno per oltre tre mesi applicabili ai cittadini di Stati terzi all’interno degli Stati membri con l’intento di svolgere attività altamente qualificate e ai loro famigliari, non possono essere realizzati in maniera sufficiente dagli Stati membri, specialmente per quanto riguarda la garanzia di mobilità tra Stati membri, e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al il principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(26)

La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e applica i principi riconosciuti in particolare dall’articolo 6 del trattato sull’Unione europea e sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

(27)

Conformemente al punto 34 dell’accordo interistituzionale del Parlamento europeo e del Consiglio «Legiferare meglio» (14), gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e rendere pubblici, nell’interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di recepimento.

(28)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda, allegato al trattato sull’Unione europea ed al trattato che istituisce la Comunità europea, e fatto salvo l’articolo 4 di detto protocollo, tali Stati membri non partecipano all’adozione della presente direttiva, non sono da essa vincolati, né sono soggetti alla sua applicazione.

(29)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente direttiva, e non è da essa vincolata, né soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva intende determinare:

a)

le condizioni di ingresso e di soggiorno per periodi superiori a tre mesi, nel territorio degli Stati membri, di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati in quanto titolari della Carta blu UE e dei loro familiari;

b)

le condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi e dei loro familiari di cui alla lettera a), in Stati membri diversi dal primo Stato membro.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

a)

«cittadino di un paese terzo», chiunque non sia cittadino dell’Unione ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, del trattato;

b)

«lavoro altamente qualificato», il lavoro di una persona che:

nello Stato membro interessato, è tutelata in quanto lavoratore dal diritto nazionale del lavoro e/o in conformità della prassi nazionale, indipendentemente dal rapporto giuridico, al fine di esercitare un lavoro reale ed effettivo per conto o sotto la direzione di un’altra persona,

è retribuito, e

possiede una competenza specifica e adeguata, suffragata da qualifiche professionali superiori;

c)

«Carta blu UE», l’autorizzazione recante il termine «Carta blu UE», che consente al titolare di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro ai sensi della presente direttiva;

d)

«primo Stato membro», lo Stato membro che per primo concede una Carta blu UE a un cittadino di un paese terzo;

e)

«secondo Stato membro», qualsiasi Stato membro diverso dal primo Stato membro;

f)

«familiari», i cittadini di paesi terzi come definiti all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2003/86/CE;

g)

«qualifiche professionali superiori», qualifiche attestate da titoli di istruzione superiore o, a titolo di deroga, se previsto dalla normativa nazionale, attestate da almeno cinque anni di esperienza professionale di livello paragonabile ai titoli di istruzione superiore e pertinente nella professione o nel settore specificati nel contratto di lavoro o nell’offerta vincolante di lavoro;

h)

«titolo di istruzione superiore», qualsiasi diploma, certificato o altro titolo di formale qualificazione rilasciato da un’autorità competente che attesti il completamento di un programma di istruzione superiore post-secondaria, ossia di un insieme di corsi offerti da un istituto di istruzione riconosciuto come istituto di istruzione superiore dallo Stato in cui è situato. Ai fini della presente direttiva tale titolo di istruzione superiore è preso in considerazione a condizione che gli studi necessari per acquisirlo abbiano durata almeno triennale;

i)

«esperienza professionale», l’esercizio effettivo e legittimo della professione in questione;

j)

«professione regolamentata», una professione regolamentata di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2005/36/CE.

Articolo 3

Ambito di applicazione

1.   La presente direttiva si applica ai cittadini di paesi terzi che chiedono di essere ammessi nel territorio di uno Stato membro per svolgere un lavoro altamente qualificato a norma della presente direttiva.

2.   La presente direttiva non si applica ai cittadini di paesi terzi:

a)

che sono autorizzati a soggiornare in uno Stato membro in forza di una protezione temporanea o che hanno chiesto l’autorizzazione a soggiornare su tale base e sono in attesa di una decisione sul loro status;

b)

che sono beneficiari di protezione internazionale a norma della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull’attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (15), o hanno chiesto protezione internazionale a norma di tale direttiva e sono ancora in attesa di una decisione definitiva circa la loro domanda;

c)

che sono beneficiari di protezione conformemente alla legge nazionale, agli obblighi internazionali o alla prassi dello Stato membro o hanno chiesto protezione conformemente alla legge nazionale, agli obblighi internazionali o alla prassi dello Stato membro e sono ancora in attesa di una decisione definitiva circa la loro domanda;

d)

che chiedono di soggiornare in uno Stato membro in qualità di ricercatori ai sensi della direttiva 2005/71/CE, ai fini di un progetto di ricerca;

e)

che sono familiari di cittadini dell’Unione che hanno esercitato o esercitano il loro diritto alla libera circolazione nella Comunità in conformità della direttiva 2004/38/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (16);

f)

che beneficiano dello status comunitario di soggiornante di lungo periodo in uno Stato membro ai sensi della direttiva 2003/109/CE ed esercitano il loro diritto di soggiornare in un altro Stato membro per svolgere un’attività economica subordinata o autonoma;

g)

che fanno ingresso in uno Stato membro in virtù di impegni previsti da un accordo internazionale che agevola l’ingresso e il soggiorno temporaneo di determinate categorie di persone fisiche connesse al commercio e agli investimenti;

h)

che sono stati ammessi nel territorio di uno Stato membro in qualità di lavoratori stagionali;

i)

la cui espulsione è stata sospesa per motivi di fatto o di diritto;

j)

che sono contemplati dalla direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi (17), finché sono distaccati sul territorio dello Stato membro interessato.

Inoltre, la presente direttiva non si applica ai cittadini di paesi terzi e ai loro familiari, qualunque sia la loro nazionalità, che, in virtù di accordi conclusi tra la Comunità e i suoi Stati membri e tali paesi terzi beneficiano di diritti in materia di libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell’Unione.

3.   La presente direttiva fa salvi eventuali accordi tra la Comunità e/o i suoi Stati membri, e uno o più paesi terzi che prevedano elenchi di professioni che non devono rientrare nel campo di applicazione della presente direttiva al fine di garantire assunzioni etiche in settori che soffrono di carenza di personale, proteggendo le risorse umane nei paesi in via di sviluppo firmatari di tali accordi.

4.   La presente direttiva fa salva la facoltà degli Stati membri di rilasciare permessi di soggiorno diversi dalla Carta blu UE per qualsiasi scopo occupazionale. Tali permessi non danno diritto di soggiornare negli altri Stati membri come previsto nella presente direttiva.

Articolo 4

Disposizioni più favorevoli

1.   La presente direttiva fa salve le disposizioni più favorevoli:

a)

del diritto comunitario, inclusi gli accordi bilaterali e multilaterali tra la Comunità, o la Comunità e i suoi Stati membri, e uno o più paesi terzi;

b)

di accordi bilaterali o multilaterali tra uno o più Stati membri e uno o più paesi terzi.

2.   La presente direttiva fa salva la facoltà degli Stati membri di introdurre o mantenere, per le persone a cui si applica, disposizioni più favorevoli rispetto alle disposizioni seguenti della direttiva stessa:

a)

articolo 5, paragrafo 3, in applicazione dell’articolo 18;

b)

articolo 11, articolo 12, paragrafo 1, seconda frase; articolo 12, paragrafo 2; articoli 13, 14, 15 e articolo 16, paragrafo 4.

CAPITOLO II

CONDIZIONI DI AMMISSIONE

Articolo 5

Criteri di ammissione

1.   Fatto salvo l’articolo 10, paragrafo 1, il cittadino di un paese terzo che chiede di essere ammesso quale titolare di una carta blu EU a norma della presente direttiva:

a)

presenta un contratto di lavoro valido o, secondo quanto eventualmente previsto dalla legge nazionale, un’offerta vincolante di lavoro per svolgere un lavoro altamente qualificato avente durata di almeno un anno nello Stato membro interessato;

b)

presenta un documento attestante il rispetto dei requisiti prescritti dalla legge nazionale per l’esercizio, da parte dei cittadini dell’Unione, della professione regolamentata specificata nel contratto di lavoro o nell’offerta vincolante di lavoro secondo la legge nazionale;

c)

per le professioni non regolamentate, presenta i documenti che attestino il possesso delle qualifiche professionali superiori per l’attività o per il settore specificato nel contratto di lavoro o nell’offerta vincolante di lavoro disciplinati dalla legge nazionale;

d)

esibisce un documento di viaggio valido secondo quanto previsto dalla legge nazionale la domanda di visto o il visto, se richiesto, e la prova del possesso di un permesso di soggiorno valido o di un visto nazionale per soggiorno di lunga durata, se del caso. Gli Stati membri possono richiedere che la validità del documento di viaggio copra almeno la durata iniziale del permesso di soggiorno;

e)

dimostra di disporre o, se previsto dalla legge nazionale, di avere fatto richiesta di un’assicurazione sanitaria a copertura di tutti i rischi contro i quali sono normalmente coperti i cittadini dello Stato membro interessato, durante i periodi in cui non dispone di una copertura assicurativa di questo tipo né di prestazioni corrispondenti connesse al contratto di lavoro o in virtù di esso;

f)

non è considerato una minaccia per l’ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la salute pubblica.

2.   Gli Stati membri possono chiedere al richiedente di fornire il proprio indirizzo sul territorio dello Stato membro interessato.

3.   In aggiunta alle condizioni di cui al paragrafo 1, lo stipendio annuale lordo come ricavato dallo stipendio mensile o annuale specificato nel contratto di lavoro o nell’offerta vincolante di lavoro, non è inferiore alla relativa soglia salariale definita e pubblicata a tal fine dagli Stati membri, il cui ammontare corrisponde ad almeno una volta e mezza lo stipendio medio annuale lordo nello Stato membro interessato.

4.   Nell’attuare il paragrafo 3, gli Stati membri possono esigere che siano soddisfatte tutte le condizioni previste dalle leggi applicabili, dai contratti collettivi o dagli usi nei pertinenti settori occupazionali per lavori altamente qualificati.

5.   In deroga al paragrafo 3, e per l’occupazione in professioni che necessitano in particolare di lavoratori cittadini di paesi terzi e che appartengono ai gruppi principali 1 e 2 della ISCO, la soglia salariale può corrispondere almeno a 1,2 volte del salario medio annuale lordo nello Stato membro interessato. In tal caso, lo Stato membro in questione comunica ogni anno alla Commissione l’elenco delle professioni per le quali è stata decisa una deroga.

6.   Il presente articolo fa salvi i contratti collettivi o gli usi applicabili nei pertinenti settori occupazionali per lavori altamente qualificati.

Articolo 6

Quote di ammissione

La presente direttiva non incide sul diritto di uno Stato membro di determinare la quota di ammissione di cittadini di paesi terzi che fanno ingresso nel suo territorio al fine di svolgere lavori altamente qualificati.

CAPITOLO III

CARTA BLU UE, PROCEDURA E TRASPARENZA

Articolo 7

Carta blu UE

1.   La Carta blu UE viene rilasciata al cittadino di un Stato terzo che ne abbia fatto richiesta, rispetti i requisiti di cui all’articolo 5 e abbia ottenuto, a norma dell’articolo 8, una decisione positiva delle autorità competenti.

Lo Stato membro interessato agevola in ogni modo il cittadino di un paese terzo nell’ottenimento dei visti necessari.

2.   Gli Stati membri stabiliscono un periodo standard di validità della Carta blu UE, che è compreso tra uno e quattro anni. Se il contratto di lavoro copre un periodo inferiore a tale periodo, la Carta blu UE è rilasciata o rinnovata per la durata del contratto di lavoro più tre mesi.

3.   La Carta blu UE è rilasciata dalle autorità competenti degli Stati membri secondo il modello uniforme stabilito dal regolamento (CE) n. 1030/2002. Conformemente alla lettera a), punto 7.5-9 dell’allegato di tale regolamento, gli Stati membri indicano sulla Carta blu UE le condizioni di accesso al mercato del lavoro di cui all’articolo 12, paragrafo 1, della presente direttiva. Nella rubrica «tipo di permesso» nel permesso di soggiorno, gli Stati membri indicano «Carta blu UE».

4.   Durante il periodo di validità, la Carta blu UE autorizza il titolare:

a)

ad entrare, rientrare e soggiornare nel territorio dello Stato membro che rilascia la Carta blu UE;

b)

a far valere i diritti riconosciuti dalla presente direttiva.

Articolo 8

Motivi di rifiuto

1.   Gli Stati membri rifiutano la domanda di Carta blu UE se il richiedente non soddisfa le condizioni previste all’articolo 5 o se i documenti presentati sono stati ottenuti mediante frode, ovvero siano stati falsificati o manomessi.

2.   Prima di decidere in merito a una domanda di Carta blu UE e nel vagliare i rinnovi o le autorizzazioni di cui all’articolo 12, paragrafi 1 e 2 durante i primi due anni di legale occupazione del titolare di una Carta blu UE, gli Stati membri possono esaminare la situazione del loro mercato del lavoro e applicare le procedure nazionali relative ai requisiti per la copertura di posti vacanti.

Gli Stati membri possono accertarsi se i posti vacanti in questione non possano essere coperti da forza lavoro nazionale o comunitaria, da cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente in tale Stato membro e che fanno già parte del mercato del lavoro interno in forza della legge nazionale o comunitaria, ovvero da residenti comunitari di lungo periodo che desiderano trasferirsi in detto Stato membro per svolgervi un lavoro altamente qualificato conformemente al capo III della direttiva 2003/109/CE.

3.   La domanda di Carta blu UE può inoltre essere considerata irricevibile sulla base dell’articolo 6.

4.   Gli Stati membri possono rifiutare una domanda di Carta blu UE al fine di garantire assunzioni etiche in settori che soffrono di carenza di lavoratori qualificati nei paesi di origine.

5.   Gli Stati membri possono rifiutare una domanda di Carta blu UE se il datore di lavoro è stato oggetto di sanzioni in virtù della legge nazionale, a causa di lavoro non dichiarato e/o occupazione illegale.

Articolo 9

Revoca o mancato rinnovo della Carta blu UE

1.   Gli Stati membri revocano o rifiutano di rinnovare la Carta blu UE rilasciata in forza della presente direttiva nei seguenti casi:

a)

se è stata ottenuta in maniera fraudolenta, o è stata falsificata o manomessa;

b)

se risulta che il titolare non soddisfaceva o non soddisfa più le condizioni d’ingresso e di soggiorno previste dalla presente direttiva, o che soggiorna per fini diversi da quello per cui lo stesso ha ottenuto l’autorizzazione;

c)

se il titolare non ha rispettato i limiti stabiliti all’articolo 12, paragrafi 1 e 2, e all’articolo 13.

2.   La mancanza della comunicazione di cui all’articolo 12, paragrafo 2, secondo comma e all’articolo 13, paragrafo 4, non è considerata un motivo sufficiente per revocare o non rinnovare la Carta blu UE se il titolare può dimostrare che la comunicazione non è pervenuta alle autorità competenti per motivi indipendenti dalla volontà dello stesso.

3.   Gli Stati membri possono revocare o rifiutare il rinnovo della Carta blu UE rilasciata a norma della presente direttiva nei casi seguenti:

a)

per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sanità pubblica;

b)

qualora il titolare della Carta blu UE non abbia risorse sufficienti per mantenere se stesso e, nel caso, i propri familiari, senza ricorrere al regime di assistenza sociale dello Stato membro interessato. Gli Stati membri valutano tali risorse con riferimento alla loro natura e alla loro regolarità e possono tenere conto del livello minimo nazionale delle retribuzioni e delle pensioni, nonché del numero dei familiari della persona interessata. Tale valutazione non ha luogo durante il periodo di disoccupazione di cui all’articolo 13;

c)

se la persona interessata non ha comunicato il suo indirizzo;

d)

se il titolare di una Carta blu UE chiede l’assistenza sociale, a condizione che gli siano state fornite anticipatamente da parte dello Stato membro interessato adeguate informazioni al riguardo per iscritto.

Articolo 10

Domande di ammissione

1.   Gli Stati membri stabiliscono se le domande di Carta blu UE debbano essere presentate dal cittadino del paese terzo interessato e/o dal suo datore di lavoro.

2.   La domanda è presa in considerazione ed esaminata sia quando il cittadino del paese terzo interessato soggiorna al di fuori del territorio dello Stato membro in cui chiede di essere ammesso, sia quando già soggiorna in tale Stato membro in quanto titolare di un permesso di soggiorno valido o di un visto nazionale per soggiorno di lunga durata.

3.   In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri possono accettare, conformemente alle rispettive leggi nazionali, una domanda presentata ancorché il cittadino del paese terzo interessato non possieda un permesso di soggiorno valido, ma sia legalmente presente sul loro territorio.

4.   In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri possono prevedere che la domanda possa essere unicamente presentata dal di fuori del proprio territorio, a condizione che siffatta limitazione, con riguardo a tutti i cittadini di paesi terzi ovvero a categorie specifiche di cittadini di paesi terzi, sia già stabilita dalla legge nazionale vigente al momento dell’adozione della presente direttiva.

Articolo 11

Garanzie procedurali

1.   Le autorità competenti degli Stati membri adottano una decisione sulla domanda completa della Carta blu UE e la notificano per iscritto al richiedente, conformemente alle procedure di notifica previste dalla legge nazionale dello Stato membro interessato, quanto prima e comunque non oltre novanta giorni dalla presentazione della domanda.

La legge nazionale dello Stato membro interessato disciplina le conseguenze della mancata adozione di una decisione entro la scadenza del termine indicato nel primo comma.

2.   Laddove le informazioni o i documenti forniti a sostegno della domanda siano insufficienti, le autorità competenti comunicano al richiedente quali informazioni supplementari siano richieste e fissano un termine ragionevole per provvedervi. Il periodo di cui al paragrafo 1 è sospeso fino al momento in cui le autorità abbiano ricevuto le informazioni o i documenti supplementari richiesti. Se questi non sono forniti entro il termine stabilito, la domanda può essere respinta.

3.   Qualsiasi decisione che respinga la domanda per una Carta blu UE, che disponga il mancato rinnovo o la revoca della stessa, è notificata per iscritto al cittadino del paese terzo interessato e, laddove opportuno, al suo datore di lavoro, in conformità alle procedure di notifica previste dalla legge nazionale in questione; tale decisione è impugnabile nello Stato membro interessato, conformemente alla legge nazionale. Nella notifica sono indicati i motivi della decisione, i possibili mezzi di impugnazione di cui può avvalersi l’interessato nonché i termini entro cui proporli.

CAPITOLO IV

DIRITTI

Articolo 12

Accesso al mercato del lavoro

1.   Per i primi due anni di occupazione legale nello Stato membro interessato come titolare di Carta blu UE, la persona interessata può accedere al mercato del lavoro solo per esercitare attività retribuite conformi alle condizioni di ammissione previste all’articolo 5. Dopo i primi due anni, gli Stati membri possono concedere alle persone interessate lo stesso trattamento riservato ai cittadini nazionali per quanto riguarda l’accesso al lavoro altamente qualificato.

2.   I cambiamenti di datore di lavoro nel corso dei primi due anni di occupazione legale nello Stato membro interessato in quanto titolare di Carta blu UE, sono soggetti all’autorizzazione scritta preliminare delle autorità competenti dello Stato membro in cui il titolare soggiorna, in conformità alle procedure nazionali ed entro i limiti di tempo previsti all’articolo 11, paragrafo 1. Eventuali modifiche che incidono sulle condizioni di ammissione sono soggette a comunicazione preventiva o, se previsto dalla legge nazionale, ad autorizzazione preliminare.

A seguito dei primi due anni, laddove lo Stato membro interessato non si avvalga della possibilità prevista al paragrafo 1 in relazione alla parità di trattamento, la persona interessata comunica, in conformità alle procedure nazionali, alle autorità competenti dello Stato membro in cui soggiorna gli eventuali cambiamenti che incidono sulle condizioni di cui all’articolo 5.

3.   Gli Stati membri possono limitare l’accesso al lavoro se le attività dello stesso comportano, anche in via occasionale, una partecipazione all’esercizio dell’autorità pubblica e la responsabilità della salvaguardia degli interessi generali dello Stato, nonché qualora, conformemente alla legge nazionale o comunitaria vigente, tali attività siano riservate ai cittadini nazionali.

4.   Gli Stati membri possono limitare l’accesso al lavoro nei casi in cui, conformemente alla legge nazionale o comunitaria vigente, le attività dello stesso siano riservate ai cittadini nazionali, ai cittadini dell’Unione o ai cittadini del SEE.

5.   Il presente articolo si applica fatto salvo il principio della preferenza comunitaria enunciato nelle disposizioni pertinenti degli atti di adesione del 2003 e del 2005, in particolare per quanto riguarda i diritti dei cittadini degli Stati membri interessati all’accesso al mercato del lavoro.

Articolo 13

Disoccupazione temporanea

1.   La disoccupazione non costituisce di per sé un motivo di revoca di una Carta blu UE, a meno che il periodo di disoccupazione superi i tre mesi consecutivi o si registri più di un periodo di disoccupazione durante il periodo di validità di una Carta blu UE.

2.   Durante il periodo di cui al paragrafo 1 il titolare di Carta blu UE è autorizzato a cercare ed assumere un impiego alle condizioni previste all’articolo 12.

3.   Gli Stati membri autorizzano il titolare di Carta blu UE a rimanere nel loro territorio finché non sia stata concessa o rifiutata l’autorizzazione necessaria ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2. La comunicazione di cui all’articolo 12, paragrafo 2, pone fine automaticamente al periodo di disoccupazione.

4.   Il titolare di Carta blu UE comunica alle autorità competenti dello Stato membro in cui soggiorna l’inizio del periodo di disoccupazione, in conformità alle rilevanti procedure nazionali.

Articolo 14

Parità di trattamento

1.   I titolari di Carta blu UE beneficiano di un trattamento uguale a quello riservato ai cittadini dello Stato membro che ha rilasciato la Carta blu per quanto concerne:

a)

le condizioni di lavoro, tra cui la retribuzione e il licenziamento nonché le prescrizioni relative alla salute e alla sicurezza sul luogo di lavoro;

b)

la libertà di associazione, adesione e partecipazione a organizzazioni rappresentative di lavoratori o di datori di lavoro o a qualunque organizzazione professionale di categoria, compresi i vantaggi che ne derivano, fatte salve le disposizioni nazionali in materia di ordine pubblico e pubblica sicurezza;

c)

l’istruzione e la formazione professionale;

d)

il riconoscimento di diplomi, certificati e altre qualifiche professionali secondo le procedure nazionali applicabili;

e)

le disposizioni della legge nazionale relative ai settori della sicurezza sociale definiti dal regolamento (CEE) n. 1408/71. Le disposizioni particolari che figurano nell’allegato del regolamento (CE) n. 859/2003, si applicano di conseguenza;

f)

fatti salvi gli accordi bilaterali esistenti, il pagamento di importi collegati alle pensioni legali di vecchiaia, in base all’aliquota applicata secondo la legislazione dello Stato membro debitore o degli Stati membri debitori in caso di trasferimento in un paese terzo;

g)

l’accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico e l’erogazione degli stessi, comprese le procedure per l’ottenimento di un alloggio, nonché i servizi d’informazione e consulenza forniti dai centri per l’impiego;

h)

il libero accesso a tutto il territorio dello Stato membro interessato, nei limiti previsti dalla legge nazionale.

2.   Per quanto riguarda il paragrafo 1, lettere c), e g), gli Stati membri possono limitare la parità di trattamento, per quanto concerne le borse e i prestiti di studio e di mantenimento nonché altre sovvenzioni e prestiti concernenti l’istruzione secondaria e superiore e la formazione professionale, e le procedure per l’ottenimento di un alloggio.

Per quanto riguarda il paragrafo 1, lettera c):

a)

l’accesso all’università e all’istruzione post-secondaria può essere subordinato a specifici requisiti in conformità alla legge nazionale;

b)

lo Stato membro interessato può limitare la parità di trattamento ai casi in cui il titolare di Carta blue UE, o il familiare per cui è richiesta la prestazione, abbia eletto domicilio o risieda abitualmente nel suo territorio.

Il paragrafo 1, lettera g), fa salva l’autonomia contrattuale in conformità della legge comunitaria e nazionale.

3.   Il diritto alla parità di trattamento di cui al paragrafo 1 fa salvo il diritto dello Stato membro di revocare o rifiutare il rinnovo della Carta blu UE a norma dell’articolo 9.

4.   Se il titolare di Carta blu UE si trasferisce in un secondo Stato membro a norma dell’articolo 18 e non è ancora stata presa una decisione positiva sul rilascio della Carta blu UE, gli Stati membri possono limitare la parità di trattamento ai settori elencati al paragrafo 1, a eccezione delle lettere b), e d). Se, durante tale periodo, gli Stati membri autorizzano il richiedente a lavorare, è concessa la parità di trattamento con i cittadini del secondo Stato membro in tutti i settori di cui al paragrafo 1.

Articolo 15

Familiari

1.   La direttiva 2003/86/CE si applica con le deroghe previste nel presente articolo.

2.   In deroga all’articolo 3, paragrafo 1 e all’articolo 8 della direttiva 2003/86/CE, il ricongiungimento familiare non dipende dal fatto che il titolare di Carta blu UE abbia una fondata aspettativa di ottenere il diritto di soggiornare in modo stabile, o che abbia un periodo minimo di soggiorno.

3.   In deroga all’articolo 4, paragrafo 1, ultimo comma, e all’articolo 7, paragrafo 2 della direttiva 2003/86/CE, le condizioni di integrazione e le misure di cui agli stessi possono essere richieste solo dopo che sia stato concesso il ricongiungimento familiare alle persone interessate.

4.   In deroga all’articolo 5, paragrafo 4, primo comma della direttiva 2003/86/CE, i permessi di soggiorno per i familiari sono concessi, laddove siano soddisfatte le condizioni per il ricongiungimento familiare, al più tardi entro sei mesi dalla data della presentazione della domanda.

5.   In deroga all’articolo 13, paragrafi 2 e 3 della direttiva 2003/86/CE, la durata della validità dei permessi di soggiorno per i familiari è uguale a quella dei permessi di soggiorno rilasciati ai titolari della Carta blu UE, purché il periodo di validità dei loro documenti di viaggio lo consenta.

6.   In deroga all’articolo 14, paragrafo 2, seconda frase della direttiva 2003/86/CE, gli Stati membri non applicano alcun limite di tempo rispetto all’accesso al mercato del lavoro.

Il presente paragrafo si applica a decorrere dal 19 dicembre 2011.

7.   In deroga all’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2003/86/CE, ai fini del calcolo dei cinque anni di soggiorno necessari per l’acquisizione di un permesso di soggiorno autonomo, possono essere cumulati periodi di soggiorno in diversi Stati membri.

8.   Se gli Stati membri ricorrono all’opzione prevista al paragrafo 7, si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni di cui all’articolo 16 della presente direttiva per quanto riguarda il cumulo dei periodi di soggiorno in diversi Stati membri da parte del titolare di Carta blu UE.

Articolo 16

Status di soggiornante di lungo periodo-CE per i titolari di Carta blu UE

1.   La direttiva 2003/109/CE del Consiglio si applica con le deroghe previste nel presente articolo.

2.   In deroga all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2003/109/CE, il titolare di Carta blu UE che si è avvalso della possibilità prevista all’articolo 18 della presente direttiva, è autorizzato a cumulare periodi di soggiorno in diversi Stati membri al fine di soddisfare il requisito relativo alla durata del soggiorno, se sono rispettate le seguenti condizioni:

a)

cinque anni di soggiorno legale e ininterrotto nel territorio della Comunità in quanto titolare di Carta blu UE; e

b)

soggiorno legale e ininterrotto per i due anni immediatamente precedenti alla presentazione della pertinente domanda quale titolare di Carta blu UE nel territorio dello Stato membro nel quale è stata presentata la domanda di permesso di soggiorno per soggiornante di lungo periodo-CE.

3.   Ai fini del calcolo del periodo di soggiorno legale e ininterrotto nella Comunità e in deroga all’articolo 4, paragrafo 3, primo comma della direttiva 2003/109/CE, i periodi di assenza dal territorio della Comunità non interrompono la durata di cui al paragrafo 2, lettera a), del presente articolo se sono più brevi di dodici mesi consecutivi e se non superano complessivamente i diciotto mesi nel periodo di cui al paragrafo 2, lettera a), del presente articolo. Il presente paragrafo si applica anche nei casi in cui il titolare di Carta blu UE non si sia avvalso della possibilità prevista all’articolo 18.

4.   In deroga all’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/109/CE, gli Stati membri estendono a ventiquattro mesi consecutivi il periodo di assenza dal territorio della Comunità concesso al soggiornante di lungo periodo-CE titolare di un permesso di soggiorno di lungo periodo con l’annotazione di cui all’articolo 17, paragrafo 2, e ai suoi familiari che abbiano ottenuto lo status di soggiornanti di lungo periodo-CE.

5.   Le deroghe alla direttiva 2003/109/CE previste ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo possono essere limitate ai casi in cui il cittadino del paese terzo interessato possa dimostrare che è stato assente dal territorio della Comunità per esercitare un’attività economica subordinata o autonoma, o per svolgere un servizio volontario, o per studiare nel paese di origine.

6.   L’articolo 14, paragrafo 1, lettera f), e l’articolo 15 continuano ad applicarsi ai titolari di un permesso di soggiorno di lungo periodo con l’annotazione di cui all’articolo 17, paragrafo 2, ove del caso, dopo che il titolare di Carta blu UE è diventato un soggiornante di lungo periodo-CE.

Articolo 17

Permesso di soggiorno di lungo periodo

1.   Ai titolari di Carta blu UE, che rispettano le condizioni previste all’articolo 16 della presente direttiva per l’ottenimento dello status di soggiornante di lungo periodo-CE, è rilasciato un permesso di soggiorno a norma dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1030/2002.

2.   Sul permesso di soggiorno di cui al paragrafo 1 del presente articolo, nella rubrica «annotazioni», gli Stati membri iscrivono «Ex titolare di Carta blu UE».

CAPITOLO V

SOGGIORNO IN ALTRI STATI MEMBRI

Articolo 18

Condizioni

1.   Dopo diciotto mesi di soggiorno legale nel primo Stato membro quale titolare di Carta blu UE, la persona interessata e i suoi familiari possono spostarsi in uno Stato membro diverso dal primo Stato membro ai fini di un’attività lavorativa altamente qualificata, alle condizioni previste dal presente articolo.

2.   Quanto prima ed in ogni caso entro un mese dall’ingresso nel territorio del secondo Stato membro, il titolare di Carta blu UE e/o il suo datore di lavoro presenta domanda di rilascio di Carta blu UE alle autorità competenti di tale Stato membro insieme a tutti i documenti comprovanti il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 5 per il secondo Stato membro. Il secondo Stato membro può decidere, in conformità al diritto nazionale, di non consentire al richiedente di lavorare finché una decisione positiva sulla domanda non sia presa dalla propria autorità competente.

3.   La domanda può altresì essere presentata alle autorità competenti del secondo Stato membro se il titolare della Carta blu UE soggiorna ancora nel territorio del primo Stato membro.

4.   In conformità alle procedure di cui all’articolo 11, il secondo Stato membro esamina la domanda e comunica per iscritto al richiedente e al primo Stato membro la sua decisione di:

a)

rilasciare una Carta blu UE e autorizzare il richiedente a soggiornare nel suo territorio per svolgere un lavoro altamente qualificato, laddove siano rispettate le condizioni di cui al presente articolo e agli articoli da 7 a 14; oppure

b)

rifiutare il rilascio di una Carta blu UE e obbligare il richiedente e i suoi familiari, conformemente alle procedure previste dalla legislazione nazionale, comprese quelle di allontanamento, a lasciare il territorio, laddove non siano rispettate le condizioni del presente articolo. Il primo Stato membro riammette immediatamente senza procedure formali il titolare di Carta blu UE e i suoi familiari. Tale disposizione si applica anche qualora la Carta blu UE rilasciata dal primo Stato membro sia scaduta o sia stata revocata nel corso dell’esame della domanda. In seguito alla riammissione, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 13.

5.   Se la Carta blu UE rilasciata dal primo Stato membro viene a scadenza durante la procedura, gli Stati membri possono rilasciare, se richiesto dalla legislazione nazionale, un permesso di soggiorno nazionale provvisorio, o un’autorizzazione equivalente, che permetta al richiedente di continuare a soggiornare legalmente nel territorio finché le autorità competenti non abbiano deciso in merito alla domanda.

6.   Il richiedente e/o il suo datore di lavoro possono essere ritenuti responsabili delle spese connesse al rientro e alla riammissione del titolare di Carta blu UE e dei suoi familiari, incluse le spese a carico dei fondi pubblici, se del caso, a norma del paragrafo 4, lettera b).

7.   In applicazione del presente articolo, gli Stati membri possono continuare ad applicare quote di ammissione di cui all’articolo 6.

8.   A partire dalla seconda volta in cui un titolare di Carta blu UE, e se del caso, i suoi familiari, si avvalgono della possibilità di spostarsi in un altro Stato membro a norma del presente capo, per «primo Stato membro» si intende lo Stato membro da cui la persona interessata si sposta e per «secondo Stato membro» lo Stato membro in cui essa chiede di soggiornare.

Articolo 19

Soggiorno dei familiari nel secondo Stato membro

1.   Quando un titolare di Carta blu UE si sposta in un secondo Stato membro a norma dell’articolo 18, e allorché la famiglia fosse già costituita nel primo Stato membro, i familiari sono autorizzati ad accompagnarlo o a raggiungerlo.

2.   Al più tardi entro un mese dall’ingresso nel territorio del secondo Stato membro, i familiari interessati o il titolare di Carta blu UE, conformemente alla legge nazionale, presentano domanda di permesso di soggiorno per familiare alle autorità competenti di tale Stato membro.

Se il permesso di soggiorno dei familiari rilasciato dal primo Stato membro scade durante la procedura o non consente più al titolare di soggiornare legalmente nel territorio del secondo Stato membro, gli Stati membri permettono alla persona di soggiornare nel loro territorio, se necessario rilasciando un permesso di soggiorno nazionale provvisorio, o un’autorizzazione equivalente, che permetta al richiedente di continuare a soggiornare legalmente nel territorio con il titolare della Carta blu UE finché le autorità competenti del secondo Stato membro non abbiano deciso in merito alla domanda.

3.   Il secondo Stato membro può richiedere ai familiari interessati di presentare, contestualmente alla domanda di permesso di soggiorno:

a)

il loro permesso di soggiorno nel primo Stato membro e un documento di viaggio valido o relative copie autenticate, nonché un visto, se necessario;

b)

la prova del loro soggiorno nel primo Stato membro in qualità di familiari del titolare di Carta blu UE;

c)

la prova della sussistenza di un’assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi nel secondo Stato membro, o del fatto che il titolare di Carta blu UE disponga di tale assicurazione per loro.

4.   Il secondo Stato membro può richiedere al titolare della Carta blu UE di comprovare che:

a)

dispone di un alloggio considerato normale per una famiglia analoga nella stessa regione e che corrisponda alle norme generali di sicurezza e di salubrità dello Stato membro interessato;

b)

dispone di risorse stabili e regolari sufficienti per mantenere se stesso e i suoi familiari senza ricorrere all’assistenza sociale dello Stato membro interessato. Gli Stati membri valutano tali risorse con riferimento alla loro natura e regolarità e possono tenere conto del livello minimo nazionale delle retribuzioni e delle pensioni nonché del numero dei familiari.

5.   Le deroghe di cui all’articolo 15 continuano ad applicarsi mutatis mutandis.

6.   Se la famiglia non era già costituita nel primo Stato membro, si applica l’articolo 15.

CAPITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 20

Misure di esecuzione

1.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri se sono state promulgate misure legislative o regolamentari in relazione all’articolo 6, all’articolo 8, paragrafo 2 e all’articolo 18, paragrafo 6.

Gli Stati membri che si avvalgono delle disposizioni dell’articolo 8, paragrafo 4, comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri la decisione debitamente motivata indicante i paesi e i settori interessati.

2.   Annualmente, e per la prima volta entro il 19 giugno 2013, gli Stati membri, in conformità al regolamento (CE) n. 862/2007, comunicano alla Commissione le statistiche sul numero di cittadini di paesi terzi ai quali hanno rilasciato una Carta blu UE e, ove possibile, sul numero dei cittadini di paesi terzi la cui Carta blu UE è stata rinnovata o revocata nell’anno precedente, indicando la loro nazionalità e, ove possibile, la loro professione. Allo stesso modo, comunicano le statistiche sui familiari ammessi, ad eccezione delle informazioni riguardanti la loro occupazione. Relativamente ai titolari di Carta blu UE e ai loro familiari ammessi in virtù delle disposizioni degli articoli 18, 19 e 20, nelle informazioni fornite si specifica anche, per quanto possibile, lo Stato membro del precedente soggiorno.

3.   Ai fini dell’attuazione dell’articolo 5, paragrafo 3 e, se opportuno, dell’articolo 5, paragrafo 5, saranno fatti riferimenti ai dati della Commissione (Eurostat) e, se del caso, ai dati nazionali

Articolo 21

Relazioni

Ogni tre anni, e per la prima volta non oltre il 19 giugno 2014, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione della presente direttiva negli Stati membri, in particolare in merito alla valutazione dell’impatto degli articoli 3, paragrafo 4, 5 e 18 e propone, nel caso, le modifiche ritenute necessarie.

La Commissione valuta in particolare la pertinenza della soglia salariale di cui all’articolo 5 e delle deroghe previste in tale articolo, tenuto conto, fra l’altro, della diversità delle situazioni economiche, settoriali e geografiche negli Stati membri.

Articolo 22

Punti di contatto

1.   Gli Stati membri designano punti di contatto responsabili del ricevimento e della trasmissione delle informazioni di cui agli articoli 16, 18 e 20.

2.   Gli Stati membri assicurano un adeguato livello di cooperazione nello scambio di informazioni e di documentazione di cui al paragrafo 1.

Articolo 23

Recepimento

1.   Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 19 giugno 2011. Essi ne danno immediata informazione alla Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono determinate dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 24

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 25

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Bruxelles, addì 25 maggio 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

J. ŠEBESTA


(1)  Parere del 20 novembre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Parere del 9 luglio 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3)  Parere del 18 giugno 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(4)  GU L 375 del 23.12.2004, pag. 12.

(5)  GU L 289 del 3.11.2005, pag. 15.

(6)  GU L 157 del 15.6.2002, pag. 1.

(7)  GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1.

(8)  GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2.

(9)  GU L 124 del 20.5.2003, pag. 1.

(10)  GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22.

(11)  GU L 16 del 23.1.2004, pag. 44.

(12)  GU L 251 del 3.10.2003, pag. 12.

(13)  GU L 199 del 31.7.2007, pag. 23.

(14)  GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

(15)  GU L 304 del 30.9.2004, pag. 12.

(16)  GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77; rettifica nella GU L 229 del 29.6.2004, pag. 35.

(17)  GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1.


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