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Document 32009L0044

Direttiva 2009/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009 , che modifica la direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti (Testo rilevante ai fini del SEE)

OJ L 146, 10.6.2009, p. 37–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 012 P. 73 - 79

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/44/oj

10.6.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 146/37


DIRETTIVA 2009/44/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 6 maggio 2009

che modifica la direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere della Banca centrale europea (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (3),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) ha creato un regime che garantisce il carattere definitivo degli ordini di trasferimento e del netting, oltre che l’efficacia della garanzia finanziaria nei confronti dei partecipanti nazionali ed esteri nel regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli.

(2)

La relazione della Commissione del 7 aprile 2006 sulla direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento ha concluso che nel complesso la direttiva 98/26/CE sta funzionando correttamente. Detta relazione ha sottolineato il fatto che potrebbero essere in atto alcuni importanti cambiamenti nel settore dei sistemi di pagamento e di regolamento titoli e ha anche concluso che vi è necessità di chiarire e semplificare la direttiva 98/26/CE.

(3)

Il principale cambiamento, tuttavia, è il crescente numero di connessioni tra i sistemi che all’epoca dell’elaborazione della direttiva 98/26/CE operavano quasi esclusivamente su base nazionale e indipendente. Si tratta di un cambiamento dovuto alla direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (5), e al codice di condotta europeo per la compensazione e il regolamento. Al fine di adeguarsi a detti sviluppi, è opportuno chiarire il concetto di sistema interoperabile e la responsabilità degli operatori del sistema.

(4)

La direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6) ha creato un quadro giuridico comunitario uniforme per l’uso transfrontaliero delle garanzie finanziarie e pertanto ha abolito la maggior parte dei requisiti formali tradizionalmente imposti ai contratti di garanzia.

(5)

La Banca centrale europea ha deciso di introdurre i crediti tra le tipologie idonee di garanzia per le operazioni di credito dell’Eurosistema a decorrere dal 1o gennaio 2007. Al fine di massimizzare l’impatto economico derivante dall’uso dei crediti, la Banca Centrale europea ha raccomandato un’estensione dell’ambito di applicazione della direttiva 2002/47/CE. La relazione di valutazione della Commissione del 20 dicembre 2006 sulla direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria ha affrontato la questione, allineandosi al parere della Banca centrale europea. L’uso dei crediti amplierà il pool di garanzie disponibili. Inoltre, l’ulteriore armonizzazione nell’area dei sistemi di pagamento e di regolamento titoli contribuirebbe a creare condizioni di parità tra gli enti creditizi in tutti gli Stati membri. Se l’uso dei crediti come garanzia venisse ulteriormente facilitato, i consumatori e i debitori ne beneficerebbero anch’essi, dato che l’uso dei crediti come garanzia potrebbe in ultima analisi portare ad una maggiore concorrenza e ad una migliore disponibilità di credito.

(6)

Per facilitare l’uso dei crediti, è importante abolire o proibire eventuali norme amministrative, quali gli obblighi di notificazione e di registrazione, che renderebbero impossibile la cessione dei crediti. Analogamente, per non compromettere la posizione del beneficiario della garanzia, i debitori dovrebbero poter rinunciare ai loro diritti di compensazione nei confronti dei creditori. Lo stesso principio dovrebbe applicarsi all’esigenza di introdurre la possibilità per il debitore di rinunciare alle norme sul segreto bancario, poiché, in caso contrario, il beneficiario della garanzia non disporrebbe di informazioni sufficienti con le quali valutare adeguatamente il valore dei crediti sottostanti. Le presenti disposizioni dovrebbero far salva la direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori (7).

(7)

Gli Stati membri non si sono avvalsi della facoltà di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2002/47/CE di non concedere al beneficiario della garanzia il diritto di appropriazione. La disposizione viene pertanto abrogata.

(8)

Le direttive 98/26/CE e 2002/47/CE dovrebbero pertanto essere modificate di conseguenza.

(9)

Conformemente al punto 34 dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» (8), gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e a rendere pubblici, nell’interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di recepimento,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifica della direttiva 98/26/CE

La direttiva 98/26/CE è così modificata:

1)

il considerando 8 è soppresso;

2)

è inserito il considerando seguente:

«(14 bis)

considerando che le autorità nazionali competenti o le autorità di vigilanza dovrebbero garantire che gli operatori dei sistemi che istituiscono i sistemi interoperabili abbiano concordato nella misura del possibile regole comuni sul momento di immissione nei sistemi interoperabili. Le autorità nazionali competenti o le autorità di vigilanza dovrebbero garantire che le regole sul momento di immissione in sistemi interoperabili siano coordinate, nella misura del possibile e del necessario, onde evitare l’incertezza giuridica in caso di inadempimento di uno dei sistemi partecipanti;»;

(3)

è inserito il considerando seguente:

«(22 bis)

considerando che, nel caso dei sistemi interoperabili, una mancanza di coordinamento su quali norme si applichino al momento di immissione e irrevocabilità, può esporre i partecipanti di un sistema, e anche lo stesso operatore del sistema, alle conseguenze di un inadempimento in un altro sistema. Per limitare i rischi sistemici è auspicabile prevedere che gli operatori di sistemi interoperabili coordinino le regole sul momento di immissione e irrevocabilità nei sistemi da essi gestiti;»;

4)

l’articolo 1 è così modificato:

a)

alla lettera a), la parola «ecu» è sostituita dalla parola «euro»,

b)

alla lettera c), il secondo trattino è sostituito dal seguente:

«—

alle operazioni delle banche centrali degli Stati membri o della Banca centrale europea nell’ambito delle loro funzioni di banca centrale.»;

5)

l’articolo 2 è così modificato:

a)

la lettera a) è così modificata:

i)

il primo trattino è sostituito dal seguente:

«—

fra tre o più partecipanti, escluso l’operatore di tale sistema, un eventuale agente di regolamento, un’eventuale controparte centrale, un’eventuale stanza di compensazione o un eventuale partecipante indiretto, con regole comuni e accordi standardizzati per la compensazione attraverso una controparte centrale o meno o per l’esecuzione di ordini di trasferimento tra i partecipanti,»;

ii)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«Un accordo concluso fra sistemi interoperabili non costituisce un sistema.»;

b)

alla lettera b), il primo e il secondo trattino sono sostituiti dai seguenti:

«—

un ente creditizio come definito all’articolo 4, punto 1), della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (rifusione) (9), inclusi gli enti elencati all’articolo 2 della stessa direttiva, o

un’impresa d’investimento come definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (10), esclusi gli enti elencati all’articolo 2, paragrafo 1, della stessa direttiva,

c)

la lettera f) è modificata come segue:

i)

il primo paragrafo è sostituito dal seguente:

«f)

“partecipante”: un ente, una controparte centrale, un agente di regolamento, una stanza di compensazione o un operatore del sistema.»;

ii)

il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Uno Stato membro può decidere che, ai fini della presente direttiva, un partecipante indiretto possa essere considerato partecipante, se tale decisione è giustificata sotto il profilo del rischio sistemico. Allorché un partecipante indiretto sia considerato un partecipante sotto il profilo del rischio sistemico, ciò non limita la responsabilità del partecipante attraverso cui il partecipante indiretto trasmette ordini di trasferimento al sistema.»;

d)

la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g)

“partecipante indiretto”: l'ente, la controparte centrale, l’agente di regolamento, la stanza di compensazione o l’operatore del sistema avente un rapporto contrattuale con un partecipante al sistema, il quale esegua ordini di trasferimento che consentono al partecipante indiretto di trasmettere ordini di trasferimento attraverso il sistema, a condizione, tuttavia, che il partecipante indiretto sia conosciuto dall’operatore del sistema;»;

e)

la lettera h) è sostituita dalla seguente:

«h)

“titoli”: tutti gli strumenti di cui alla sezione C, dell’allegato I della direttiva 2004/39/CE;»;

f)

alla lettera i), il primo trattino è sostituito dal seguente:

«—

ogni istruzione da parte di un partecipante di mettere a disposizione di un beneficiario una somma di denaro attraverso una scrittura sui conti di un ente creditizio, di una banca centrale, di una controparte centrale o di un agente di regolamento, ovvero ogni istruzione che determini l’assunzione o l’adempimento di un obbligo di pagamento, in base alle regole di tale sistema, ovvero»;

g)

la lettera l) è sostituita dalla seguente:

«l)

“conto di regolamento”: conto presso una banca centrale, un agente di regolamento o una controparte centrale usato per detenere fondi o titoli o per regolare operazioni tra i partecipanti a un sistema;»;

h)

la lettera m) è sostituita dalla seguente:

«m)

“garanzia”: tutte le attività realizzabili, compresa, senza limitazioni, la garanzia finanziaria di cui all’articolo 1, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 giugno 2002 relativa ai contratti di garanzia finanziaria (11), fornite sotto forma di pegno (compreso il contante sotto forma di pegno), di operazioni pronti contro termine o contratti simili, o altrimenti, al fine di garantire diritti e obblighi che potrebbero sorgere in relazione ad un sistema, ovvero fornite alle banche centrali degli Stati membri o alla Banca centrale europea;

i)

sono aggiunte le lettere seguenti:

«n)

“giorno lavorativo”: comprende sia i regolamenti diurni sia i regolamenti notturni e include tutti gli eventi che occorrono durante il ciclo lavorativo del sistema;

o)

“sistemi interoperabili”: due o più sistemi i cui operatori hanno concluso un accordo che contempla l’esecuzione di ordini di trasferimento tra sistemi;

p)

“operatore del sistema”: il soggetto o i soggetti giuridicamente responsabile/i della gestione del sistema. L’operatore del sistema può anche agire come agente del regolamento, controparte centrale o stanza di compensazione.»;

6)

l’articolo 3 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli ordini di trasferimento e il netting sono legalmente vincolanti e opponibili ai terzi, anche in caso di apertura di una procedura d’insolvenza nei confronti di un partecipante, purché gli ordini di trasferimento siano stati immessi nel sistema prima del momento di apertura della procedura d’insolvenza a norma dell’articolo 6, paragrafo 1. Ciò vale anche in caso di apertura di una procedura d’insolvenza nei confronti di un partecipante (al sistema interessato o a un sistema interoperabile) o nei confronti dell’operatore del sistema di un sistema interoperabile che non è un partecipante.

Qualora gli ordini di trasferimento siano immessi in un sistema dopo il momento di apertura della procedura d’insolvenza e siano eseguiti entro il giorno lavorativo, come definito dalle regole del sistema, in cui avviene l’apertura della procedura, essi sono legalmente vincolanti e opponibili ai terzi soltanto qualora l’operatore del sistema dimostri che, nel momento in cui tali ordini di trasferimento sono diventati irrevocabili, non era né avrebbe dovuto essere a conoscenza dell’apertura della procedura d'insolvenza.»;

b)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«4.   Nel caso dei sistemi interoperabili, ogni sistema stabilisce nelle proprie regole il momento di immissione nel sistema, in modo tale da assicurare, nella misura del possibile, il coordinamento a tale riguardo delle regole di tutti i sistemi interoperabili interessati. Salvo se espressamente previsto dalle regole di tutti i sistemi facenti parte dei sistemi interoperabili, le regole interne di un sistema sul momento di immissione non sono influenzate dalle regole interne di altri sistemi con cui è interoperabile.»;

7)

l’articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

Gli Stati membri possono disporre che l’apertura di una procedura d’insolvenza nei confronti di un partecipante o di un operatore del sistema di un sistema interoperabile non impedisca che i fondi o i titoli disponibili sul conto di regolamento di detto partecipante siano adoperati per adempiere gli obblighi di tale partecipante nel sistema o in un sistema interoperabile nel giorno lavorativo di apertura della procedura. Gli Stati membri possono disporre che una facilitazione di credito del partecipante riguardante il sistema possa essere utilizzata a fronte di una garanzia in titoli in essere e disponibile per soddisfare gli obblighi di tale partecipante nei confronti del sistema o di un sistema interoperabile.»;

8)

all’articolo 5, è aggiunto il paragrafo seguente:

«Nel caso dei sistemi interoperabili, ogni sistema stabilisce nelle proprie regole il momento dell'irrevocabilità, in modo tale da assicurare, nella misura del possibile, il coordinamento a tale riguardo delle regole di tutti i sistemi interoperabili interessati. Salvo se espressamente previsto dalle regole di tutti i sistemi facenti parte dei sistemi interoperabili, le regole interne di un sistema sul momento dell’irrevocabilità non sono influenzate dalle regole interne di altri sistemi con cui è interoperabile.»;

9)

l’articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

Una procedura d’insolvenza non ha effetto retroattivo sui diritti e sugli obblighi di un partecipante derivanti da o connessi con la sua partecipazione ad un sistema prima del momento di apertura della procedura stessa a norma dell’articolo 6, paragrafo 1. Ciò si applica, tra l'altro, per quanto riguarda i diritti e gli obblighi di un partecipante ad un sistema interoperabile o di un operatore di un sistema interoperabile che non è un partecipante.»;

10)

l’articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

1.   I diritti di un operatore del sistema o di un partecipante alla garanzia fornita loro in relazione ad un sistema o a qualsiasi sistema interoperabile e il diritto delle banche centrali degli Stati membri o della Banca centrale europea ad una garanzia loro fornita non sono pregiudicati dall’apertura di una procedura d’insolvenza nei confronti:

a)

di un partecipante (al sistema in questione o ad un sistema interoperabile),

b)

di un operatore del sistema di un sistema interoperabile che non sia un partecipante,

c)

di una controparte di banche centrali degli Stati membri o della Banca centrale europea, o

d)

di qualsiasi terzo che abbia fornito la garanzia.

Tale garanzia può essere realizzata al fine di soddisfare tali diritti.

2.   Nei casi in cui i titoli compresi i diritti sui titoli sono forniti come garanzia a partecipanti, a operatori del sistema o alle banche centrali degli Stati membri o alla Banca Centrale europea come indicato al paragrafo 1 e il diritto di questi ultimi o il diritto di un intestatario, agente o terzo che agiscono per conto di costoro sui titoli è legalmente registrato in un libro contabile, conto o sistema di deposito accentrato situato in uno Stato membro, la determinazione dei diritti di tali enti come detentori dei titoli costituiti in garanzia è disciplinata dalla legge di detto Stato membro.»;

11)

l’articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Articolo 10

1.   Gli Stati membri designano i sistemi, e i rispettivi operatori del sistema, da includere nell’ambito di applicazione della presente direttiva e li notificano alla Commissione; essi informano la Commissione circa le autorità designate a norma dell’articolo 6, paragrafo 2.

L’operatore del sistema comunica allo Stato membro, la cui legge è applicabile i partecipanti al sistema, compresi eventuali partecipanti indiretti, nonché qualsiasi cambiamento successivo.

In aggiunta alla comunicazione di cui al secondo comma gli Stati membri possono sottoporre i sistemi soggetti alla loro giurisdizione a un controllo o a una autorizzazione.

Un ente, su richiesta, fornisce informazioni a chiunque abbia un interesse giuridicamente tutelato, sui sistemi cui esso partecipa nonché sulle regole fondamentali che disciplinano il funzionamento di tali sistemi.

2.   Un sistema designato prima dell’entrata in vigore delle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva 2009/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che modifica la direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e della direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria (12), continua ad essere designato ai fini della presente direttiva.

Un ordine di trasferimento inserito in un sistema prima dell’entrata in vigore delle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva 2009/44/CE, ma regolato dopo tale data, è un ordine di trasferimento ai fini della presente direttiva.

Articolo 2

Modifiche alla direttiva 2002/47/CE

La direttiva 2002/47/CE è così modificata:

1)

il considerando 9 è sostituito dal seguente:

«(9)

Per limitare le formalità amministrative gravanti sulle parti che utilizzano la garanzia finanziaria ai sensi della presente direttiva, l’unico requisito di perfezionamento che può essere imposto dal diritto nazionale su tale garanzia dovrebbe essere che essa sia sotto il controllo del beneficiario della garanzia o di una persona che agisce per conto di quest'ultimo, senza escludere tecniche di garanzia per cui al datore della garanzia sia consentito sostituire la garanzia o ritirare l’eccesso di garanzia. La presente direttiva non dovrebbe vietare agli Stati membri di prescrivere che un credito sia trasferito per mezzo di inserimento in un elenco di crediti.»;

2)

Il considerando 20 è sostituito dal seguente:

«(20)

La presente direttiva non pregiudica l’operatività e gli effetti dei termini contrattuali degli strumenti finanziari o dei crediti forniti come garanzia finanziaria, quali i diritti, le obbligazioni e altre condizioni previsti nel regolamento di emissione di tali strumenti, ed ogni altro diritto, obbligazione e condizione che si applicano tra emittenti e detentori di tali strumenti o tra il debitore ed il creditore di tali crediti.»;

3)

è inserito il considerando seguente:

«(23)

La presente direttiva non incide sul diritto degli Stati membri di imporre regole per assicurare l’efficacia dei contratti di garanzia finanziaria nei confronti di terzi per quanto riguarda i crediti.»;

4)

l’articolo 1 è così modificato:

a)

al paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

le banche centrali, la Banca centrale europea, la Banca dei regolamenti internazionali, Banche multilaterali di sviluppo, come definite dall’allegato VI, parte 1, sezione 4, della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (rifusione) (13), il Fondo monetario internazionale e la Banca europea degli investimenti;

b)

al paragrafo 2, lettera c), i punti da i) a iv) sono sostituiti dai seguenti:

«i)

enti creditizi, come definiti dall’articolo 4, punto 1), della direttiva 2006/48/CE, inclusi gli enti elencati all’articolo 2 della stessa direttiva;

ii)

un’impresa d’investimento come definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (14);

iii)

enti finanziari, come definiti dall’articolo 4, punto 5), della direttiva 2006/48/CE;

iv)

imprese di assicurazione, come definite dall’articolo 1, lettera a), della direttiva 92/49/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita (terza direttiva sull’assicurazione non-vita) (15) e dall’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all’assicurazione sulla vita (16);

c)

al paragrafo 4, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

la garanzia finanziaria da fornire deve consistere in contante, strumenti finanziari o crediti,»;

d)

al paragrafo 4 è aggiunta la lettera seguente:

«c)

gli Stati membri possono escludere dall’ambito di applicazione della presente direttiva i crediti per i quali il debitore è un consumatore quale definito dall’articolo 3, lettera a), della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori (17), o una microimpresa o piccola impresa quale definita dall’articolo 1 e dall’articolo 2, paragrafi 2 e 3, dell’allegato alla raccomandazione della Commissione 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, riguardante la definizione di microimprese, piccole imprese e medie imprese (18), salvo i casi in cui il beneficiario della garanzia o il datore della garanzia di tali crediti sia uno degli enti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), della presente direttiva.

e)

il paragrafo 5 è così modificato:

i)

al secondo comma è aggiunta la frase seguente:

«Per i crediti, l’inserimento in un elenco di crediti presentato per iscritto, o in una forma giuridicamente equivalente, al beneficiario della garanzia è sufficiente ad individuare il credito ed a provare tra le parti la fornitura del credito costituito in garanzia finanziaria.»;

ii)

dopo il secondo comma, è aggiunto il comma seguente:

«Fatto salvo il secondo comma, gli Stati membri possono disporre che l’inserimento in un elenco di crediti presentato per iscritto, o in una forma giuridicamente equivalente, al beneficiario della garanzia sia sufficiente anche a individuare il credito e a provare la fornitura del credito costituito in garanzia finanziaria nei confronti del debitore/o di terze parti.»;

5)

l’articolo 2 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è così modificato:

i)

le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

«b)

“contratto di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo di proprietà”: un contratto, inclusi i contratti di pronti contro termine, con il quale il datore della garanzia trasferisce la piena proprietà, o la piena titolarità, della garanzia finanziaria al beneficiario di quest’ultima allo scopo di assicurare l’esecuzione delle obbligazioni finanziarie garantite o di assisterle in altro modo;

c)

“contratto di garanzia finanziaria con costituzione di garanzia reale”: un contratto in forza del quale il datore della garanzia fornisce una garanzia finanziaria a titolo di garanzia reale a favore del beneficiario della garanzia o gliela consegna conservando la proprietà o la piena titolarità di quest’ultima quando il diritto di garanzia è costituito;»;

ii)

è aggiunta la lettera seguente:

«o)

“crediti”: crediti in denaro derivanti da un contratto con il quale un ente creditizio, secondo la definizione dell’articolo 4, punto 1), della direttiva 2006/48/CE, compresi gli enti elencati all’articolo 2 della stessa direttiva, concede un credito in forma di prestito.»;

b)

al paragrafo 2, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«Il diritto in favore del datore della garanzia di sostituire o di ritirare la garanzia finanziaria in eccesso, o nel caso dei crediti, il diritto di raccogliere i proventi fino a ulteriore comunicazione, non pregiudica la garanzia finanziaria fornita al beneficiario della garanzia di cui alla presente direttiva.»;

6)

l’articolo 3 è così modificato:

a)

al paragrafo 1 sono aggiunti i commi seguenti:

«Fatto salvo l’articolo 1, paragrafo 5, quando i crediti vengono forniti come garanzia finanziaria, gli Stati membri non prescrivono che la creazione, la validità, il perfezionamento, la priorità, la realizzabilità o l’ammissibilità come prova di tale garanzia finanziaria sia dipendente da atti formali quali la registrazione o la notificazione al debitore del credito fornito come garanzia. Gli Stati membri possono tuttavia esigere l’esecuzione di un atto formale, quale la registrazione o la notificazione, ai fini del perfezionamento, della priorità e della realizzabilità o ammissibilità come prova nei confronti del debitore o dei terzi.

Entro 30 giugno 2014 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’opportunità di mantenere il presente paragrafo.»;

b)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«3.   Fatte salve la direttiva 93/13/CEE, del Consiglio, del 5 aprile 1993 concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (19) e le disposizioni nazionali relative alle clausole abusive, gli Stati membri assicurano che i debitori dei crediti possano rinunciare in modo valido, per iscritto o con altro mezzo giuridicamente equivalente:

i)

ai diritti di compensazione nei confronti dei creditori del credito e nei confronti delle persone a cui il creditore ha ceduto, impegnato o altrimenti mobilizzato il credito come garanzia; e

ii)

ai diritti derivanti da norme sul segreto bancario che impedirebbero o limiterebbero la capacità del creditore del credito di fornire informazioni sul credito o sul debitore ai fini dell’utilizzo del credito come garanzia.

7)

l’articolo 4 è così modificato:

a)

al paragrafo 1 è aggiunta la lettera seguente:

«c)

crediti, tramite vendita o appropriazione e tramite compensazione con le obbligazioni finanziarie garantite o estinzione delle stesse.»;

b)

al paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

le parti si sono accordate sulla valutazione degli strumenti finanziari e dei crediti nel contratto di garanzia finanziaria con costituzione di garanzia reale.»;

c)

il paragrafo 3 è soppresso;

8)

all’articolo 5, è aggiunto il paragrafo seguente:

«6.   Il presente articolo non si applica ai crediti.»;

9)

dopo l’articolo 9 è aggiunto il seguente articolo:

«Articolo 9 bis

Direttiva 2008/48/CE

Le disposizioni della presente direttiva non pregiudicano la direttiva 2008/48/CE».

Articolo 3

Recepimento

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro 30 dicembre 2010. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano queste disposizioni a decorrere dal 30 giugno 2011.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 5

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il 6 maggio 2009

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

J. KOHOUT


(1)  GU C 216 del 23.8.2008, pag. 1.

(2)  Parere del 3 dicembre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3)  Parere del Parlamento europeo del 18 dicembre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea) e decisione del Consiglio del 27 aprile 2009.

(4)  GU L 166 dell’11.6.1998, pag. 45.

(5)  GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1.

(6)  GU L 168 del 27.6.2002, pag. 43.

(7)  GU L 133 del 22.5.2008, pag. 66.

(8)  GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

(9)  GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1.

(10)  GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1.»;

(11)  GU L 168 del 27.6.2002, pag. 43.»;

(12)  GU L 146 del 10.6.2009, pag. 37

(13)  GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1.»;

(14)  GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1.

(15)  GU L 228 dell’11.8.1992, pag. 1.

(16)  GU L 345 del 19.12.2002, pag. 1.»;

(17)  GU L 133 del 22.5.2008, pag. 66.

(18)  GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.»;

(19)  GU L 95 del 21.4.1993, pag. 29.»;


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