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Document 32009L0008

Direttiva 2009/8/CE della Commissione, del 10 febbraio 2009 , che modifica l'allegato I della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i tenori massimi di coccidiostatici o istomonostatici presenti per effetto di carry-over inevitabile in mangimi destinati a specie non bersaglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

OJ L 40, 11.2.2009, p. 19–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 034 P. 235 - 241

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/8/oj

11.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 40/19


DIRETTIVA 2009/8/CE DELLA COMMISSIONE

del 10 febbraio 2009

che modifica l'allegato I della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i tenori massimi di coccidiostatici o istomonostatici presenti per effetto di carry-over inevitabile in mangimi destinati a specie non bersaglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

I coccidiostatici e gli istomonostatici sono sostanze destinate a distruggere o inibire la crescita di protozoi il cui uso in qualità di additivi per mangimi può essere autorizzato, tra l'altro, conformemente al regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (2). Nelle autorizzazioni relative ai coccidiostatici e agli istomonostatici in qualità di additivi per mangimi sono definite specifiche condizioni d'uso, quali, ad esempio, le specie o le categorie di animali bersaglio alle quali gli additivi sono destinati.

(2)

Vi è la possibilità che operatori del settore dei mangimi producano nello stesso impianto una vasta gamma di mangimi e che nella stessa linea di produzione siano fabbricati consecutivamente prodotti di tipo diverso. Può quindi accadere che altri mangimi che escono dalla stessa linea di produzione rechino inevitabilmente tracce di un altro prodotto. Questo trasferimento da un lotto di produzione a un altro è detto «carry-over» o «contaminazione crociata» e si verifica, ad esempio, quando i coccidiostatici o gli istomonostatici sono utilizzati in qualità di additivi autorizzati per mangimi. I mangimi prodotti successivamente possono risultare contaminati dalla presenza di tracce tecnicamente inevitabili di tali sostanze in mangimi destinati a specie non bersaglio, ossia mangimi per la cui produzione l'uso di coccidiostatici o istomonostatici non è autorizzato, ad esempio mangimi destinati all'alimentazione di specie o categorie di animali non contemplate dall'autorizzazione. Questa inevitabile contaminazione crociata può verificarsi, oltre che in tutte le fasi della produzione e della lavorazione, anche durante lo stoccaggio e il trasporto dei mangimi.

(3)

Il regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (3) definisce gli obblighi che incombono agli operatori del settore dei mangimi che nella produzione dei mangimi utilizzano coccidiostatici e istomonostatici. In particolare, gli operatori interessati sono tenuti a prendere le opportune misure riguardo a strutture e attrezzature, produzione, stoccaggio e trasporto per evitare contaminazioni crociate, in ottemperanza agli obblighi di cui agli articoli 4 e 5 del predetto regolamento. La definizione, conformemente alla direttiva 2002/32/CE, dei tenori massimi di coccidiostatici e istomonostatici presenti, per effetto di carry-over inevitabile, in mangimi destinati a specie non bersaglio non dispensa gli operatori del settore dall'obbligo fondamentale di applicare buone pratiche di produzione volte a evitare contaminazioni crociate. Gli operatori interessati devono pertanto adoprarsi costantemente per evitare la presenza di tali sostanze indesiderabili nei mangimi.

(4)

Tenendo conto dell'applicazione di adeguate pratiche di fabbricazione, occorre stabilire i tenori massimi di coccidiostatici o istomonostatici presenti, per effetto di carry-over inevitabile, in mangimi destinati a specie non bersaglio sulla base del principio del «livello più basso ragionevolmente conseguibile» o ALARA (As Low As Reasonably Achievable). Al fine di permettere ai produttori di mangimi di tenere sotto controllo tale carry-over inevitabile, per i mangimi destinati a specie animali non bersaglio meno sensibili occorre prevedere un tasso di trasferimento del 3 % circa del tenore massimo autorizzato, mentre per i mangimi destinati a specie animali non bersaglio sensibili e i «mangimi di finissaggio», vale a dire mangimi per la fase finale del ciclo di ingrasso somministrati nel periodo che precede la macellazione, va previsto un tasso dell'1 % circa. Un tasso di carry-over dell'1 % va previsto anche per la contaminazione crociata di altri tipi di mangime destinati a specie bersaglio ai quali non siano aggiunti coccidiostatici o istomonostatici, nonché per mangimi destinati a specie non bersaglio «da produzione alimentare continua», quali le mucche da latte o le galline ovaiole, qualora esistano elementi di prova del trasferimento di tali sostanze dai mangimi agli alimenti di origine animale. La somministrazione diretta di materie prime per mangimi o l'impiego di mangimi complementari in una razione giornaliera non dovrebbero determinare un'esposizione dell'animale a livelli di coccidiostatici o istomonostatici superiori ai corrispondenti valori massimi di esposizione applicabili nel caso di impiego esclusivo di mangimi completi in una razione giornaliera.

(5)

Onde evitare che gli Stati membri adottino norme nazionali per risolvere il problema del carry-over inevitabile di coccidiostatici o istomonostatici autorizzati in mangimi destinati a specie non bersaglio e, quindi, della loro presenza in alimenti di origine animale, norme che potrebbero ostacolare il funzionamento del mercato interno, è necessario adottare in tale settore norme comunitarie armonizzate.

(6)

Le sostanze attive contenute nei coccidiostatici e negli istomonostatici autorizzati presenti per effetto di carry-over inevitabile in mangimi destinati a specie non bersaglio vanno considerate sostanze indesiderabili negli alimenti per animali ai sensi della direttiva 2002/32/CE; la loro presenza non deve costituire un rischio per la salute degli animali, la salute umana o l'ambiente. Pertanto, è opportuno fissare tenori massimi di tali sostanze nei mangimi nell'allegato I di detta direttiva al fine di evitare effetti indesiderabili e nocivi.

(7)

Nei casi in cui nel quadro del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale (4) o nel quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003 siano stati stabiliti limiti massimi di residui (LMR), occorre garantire la conformità con tali disposizioni nel fissare i tenori massimi di coccidiostatici o istomonostatici presenti, per effetto di carry-over inevitabile, in mangimi destinati a specie non bersaglio.

(8)

Il carry-over inevitabile di coccidiostatici e istomonostatici in mangimi per specie non bersaglio, anche al di sotto dei valori massimi fissati a norma della direttiva 2002/32/CE, può dar luogo alla presenza di residui di tali sostanze in alimenti di origine animale. Pertanto, sulla base del regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari (5) e a fini di tutela della salute pubblica, per gli alimenti per i quali non sono stati ancora fissati limiti massimi di residui (LMR), sono state stabilite tolleranze massime per la presenza negli alimenti delle sostanze attive contenute nei coccidiostatici e negli istomonostatici con il regolamento (CE) n. 124/2009 della Commissione, del 10 febbraio 2009, che definisce i tenori massimi di coccidiostatici o istomonostatici presenti negli alimenti in conseguenza del carry-over inevitabile di tali sostanze in mangimi destinati a specie non bersaglio (6),

(9)

Su richiesta della Commissione l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha adottato vari pareri (7) sui rischi che il carry-over inevitabile di coccidiostatici o istomonostatici autorizzati in qualità di additivi per mangimi destinati a specie non bersaglio comporta per la salute degli animali e la salute pubblica. Per ciascun coccidiostatico o istomonostatico autorizzato in qualità di additivo per mangimi, nella sua valutazione l'Autorità ha ipotizzato un carry-over del 2 %, 5 % e 10 % da mangimi contenenti la massima dose autorizzata di coccidiostatici o istomonostatici verso mangimi destinati a specie non bersaglio prodotti successivamente.

(10)

Secondo le conclusioni dei singoli pareri scientifici emessi dall'Autorità, è improbabile che la presenza dei coccidiostatici o degli istomonostatici autorizzati in qualità di additivi per mangimi in mangimi per specie non bersaglio in quantità risultanti da carry-over inevitabile, e tenuto conto di tutte le misure preventive, possa avere conseguenze negative sulla salute degli animali, e che il rischio per la salute dei consumatori derivante dall'ingestione di residui di sostanze contenute in prodotti derivati da animali cui sono stati somministrati alimenti contaminati sia irrilevante.

(11)

Visti i pareri espressi dall'Autorità e tenuto conto della diversità degli approcci seguiti attualmente negli Stati membri nei riguardi della contaminazione crociata inevitabile, si propone di fissare tenori massimi per i mangimi conformemente all'allegato della presente direttiva, al fine di garantire il buon funzionamento del mercato interno e tutelare la salute degli animali e la salute pubblica.

(12)

I tenori massimi di sostanze indesiderabili nei mangimi devono essere stabiliti tramite un adeguamento dell'allegato I della direttiva 2002/32/CE, come previsto all'articolo 8, paragrafo 1, di tale direttiva. Nell'adeguare le disposizioni tecniche di cui all'allegato I della direttiva 2002/32/CE, si è tenuto conto dell'evoluzione delle recenti conoscenze scientifiche e tecniche alla luce dei pareri scientifici dell'Autorità e dell'evoluzione dei metodi di analisi nel campo dell'alimentazione animale. Le disposizioni contenute nell'allegato vanno riesaminate entro il 1o luglio 2011 per tener conto dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche.

(13)

I tenori massimi indicati nell'allegato della presente direttiva vanno adeguati su base permanente alle condizioni d'uso previste nelle autorizzazioni dei coccidiostatici e degli istomonostatici quali additivi per mangimi. Data la possibilità che intercorra un certo lasso di tempo tra il rilascio dell'autorizzazione — o una sua modifica, sospensione o revoca — di un coccidiostatico o di un istomonostatico quale additivo per mangimi e la successiva modifica dei tenori massimi fissati nell'allegato della presente direttiva, questi ultimi si applicano fermi restando i tenori di coccidiostatici o istomonostatici autorizzati in qualità di additivi per mangimi a norma del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(14)

Dato che il carry-over inevitabile di coccidiostatici o istomonostatici in mangimi per specie non bersaglio può dar luogo alla presenza di tali sostanze come contaminanti negli alimenti di origine animale, è opportuno agire secondo un approccio globale e integrato adottando e applicando simultaneamente la presente direttiva che fissa i tenori massimi di coccidiostatici o istomonostatici presenti per effetto di carry-over inevitabile, in mangimi per specie non bersaglio, e il regolamento della Commissione che fissa tenori massimi di tali sostanze presenti di conseguenza negli alimenti.

(15)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 2002/32/CE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o luglio 2009. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 140 del 30.5.2002, pag. 10.

(2)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(3)  GU L 35 dell’8.2.2005, pag. 1.

(4)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 1.

(5)  GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1.

(6)  Cfr. pag. 7 della presente Gazzetta ufficiale.

(7)  Opinion of the Scientific Panel on Contaminants in the Food chain on a request from the European Commission on Cross-contamination of non-target feedingstuffs by lasalocid authorised for use as a feed additive, The EFSA Journal (2007) 553, 1-46.

http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_Opinion/CONTAM_ej553_lasalocid_en.pdf?ssbinary=true

Opinion of the Scientific Panel on Contaminants in the Food chain on a request from the European Commission on cross-contamination of non-target feedingstuffs by narasin authorised for use as a feed additive, The EFSA Journal (2007) 552, 1-35.

http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_Opinion/CONTAM_ej552_narasin_en.pdf?ssbinary=true

Opinion of the Scientific Panel on Contaminants in the Food Chain on a request from the European Commission on cross-contamination of non-target feedingstuffs by maduramicin authorised for use as a feed additive, The EFSA Journal (2008) 594, 1-30.

http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_Opinion/contam_op_ej594_maduramicin_en.pdf?ssbinary=true

Opinion of the Scientific Panel on Contaminants in the Food Chain on a request from the European Commission on cross-contamination of non-target feedingstuffs by semduramicin authorised for use as a feed additive, The EFSA Journal (2008) 593, 1-27.

http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_Opinion/contam_op_ej593_semduramicin_en.pdf?ssbinary=true

Opinion of the Scientific Panel on Contaminants in the Food chain on a request from the European Commission on cross-contamination of non-target feedingstuffs by salinomycin authorised for use as a feed additive, The EFSA Journal (2008) 591, 1-38.

http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_Opinion/contam_op_ej591_salinomycin_en.pdf?ssbinary=true

Opinion of the Scientific Panel on Contaminants in the Food chain on a request from the European Commission on cross-contamination of non-target feedingstuffs by monensin authorised for use as a feed additive, The EFSA Journal (2008) 592, 1-40.

http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_Opinion/contam_op_ej592_monensin_en.pdf?ssbinary=true

Opinion of the Scientific Panel on Contaminants in the Food chain on a request from the European Commission on cross-contamination of non-target feedingstuffs by halofuginone hydrobromide authorised for use as a feed additive, The EFSA Journal (2008) 657, 1-31.

http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_Opinion/contam_op_ej657_halofuginone_en.pdf?ssbinary=true

Opinion of the Scientific Panel on Contaminants in the Food chain on a request from the European Commission on cross-contamination of non-target feedingstuffs by decoquinate authorised for use as a feed additive, The EFSA Journal (2008) 656, 1-26.

http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_Opinion/contam_op_ej656_decoquinate_en.pdf?ssbinary=true

Opinion of the Scientific Panel on Contaminants in the Food chain on a request from the European Commission on cross-contamination of non-target feedingstuffs by robenidine authorised for use as a feed additive, The EFSA Journal (2008) 655, 1-29.

http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_Opinion/contam_op_ej655_robenidine_en,0.pdf?ssbinary=true

Opinion of the Scientific Panel on Contaminants in the Food Chain on a request from the European Commission on cross-contamination of non-target feedingstuffs by nicarbazin authorised for use as a feed additive, The EFSA Journal (2008) 690, 1-34.

http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_Opinion/contam_op_ej690_nicarbazin_en.pdf?ssbinary=true

Opinion of the Scientific Panel on Contaminants in the Food Chain on a request from the European Commission on cross-contamination of non-target feedingstuffs by diclazuril authorised for use as a feed additive, The EFSA Journal (2008) 716, 1-31.

http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_Opinion/contam_op_ej716_diclazuril_en.pdf?ssbinary=true


ALLEGATO

Nell'allegato I della direttiva 2002/32/CE sono inseriti i seguenti punti:

«Sostanze indesiderabili

Prodotti destinati all'alimentazione degli animali (1)

Tenori massimi in mg/kg (ppm) in mangimi con un tasso di umidità del 12 %

1.

Lasalocid sodico

Materie prime per mangimi

1,25

Mangimi composti per:

 

cani, vitelli, conigli, specie equine, animali da latte, specie volatili ovaiole, tacchini (> 12 settimane) e galline ovaiole (> 16 settimane),

1,25

polli da ingrasso, galline ovaiole/da riproduzione (< 16 settimane) e tacchini (< 12 settimane) prima della macellazione quando il lasalocid sodico è proibito (mangimi per la fase finale del ciclo di ingrasso),

1,25

altre specie animali.

3,75

Premiscele destinate alla produzione di mangimi per le quali l'uso di lasalocid sodico non è autorizzato.

 (2)

2.

Narasin

Materie prime per mangimi

0,7

Mangimi composti per:

 

tacchini, conigli, specie equine, specie volatili ovaiole e galline ovaiole (> 16 settimane),

0,7

polli da ingrasso prima della macellazione quando l'uso di narasin è proibito (mangimi per la fase finale del ciclo di ingrasso),

0,7

altre specie animali.

2,1

Premiscele destinate alla produzione di mangimi per le quali l'uso di narasin non è autorizzato.

 (2)

3.

Salinomicina sodica

Materie prime per mangimi

0,7

Mangimi composti per:

 

specie equine, tacchini, specie volatili ovaiole e galline ovaiole (> 12 settimane),

0,7

polli da ingrasso, galline ovaiole/da riproduzione (< 12 settimane) e conigli da ingrasso prima della macellazione quando la salinomicina sodica è proibita (mangimi per la fase finale del ciclo di ingrasso),

0,7

altre specie animali.

2,1

Premiscele destinate alla produzione di mangimi per le quali l'uso di salinomicina sodica non è autorizzato.

 (2)

4.

Monensin sodico

Materie prime per mangimi

1,25

Mangimi composti per:

 

specie equine, cani, piccoli ruminanti (ovini e caprini), anitre, bovini, animali da latte, specie volatili ovaiole e galline ovaiole (> 16 settimane) e tacchini (> 16 settimane),

1,25

polli da ingrasso, galline ovaiole/da riproduzione (< 16 settimane) e tacchini (< 16 settimane) prima della macellazione quando il monensin sodico è proibito (mangimi per la fase finale del ciclo di ingrasso),

1,25

altre specie animali.

3,75

Premiscele destinate alla produzione di mangimi per le quali l'uso di monensin sodico non è autorizzato.

 (2)

5.

Semduramicina sodica

Materie prime per mangimi

0,25

Mangimi composti per:

 

specie volatili ovaiole e galline ovaiole (> 16 settimane),

0,25

polli da ingrasso prima della macellazione quando l'uso di semduramicin è proibito (mangimi per la fase finale del ciclo di ingrasso),

0,25

altre specie animali.

0,75

Premiscele destinate alla produzione di mangimi per le quali l'uso di semduramicin sodico non è autorizzato.

 (2)

6.

Maduramicina ammonio alfa

Materie prime per mangimi

0,05

Mangimi composti per:

 

specie equine, conigli, tacchini (> 16 settimane), specie volatili ovaiole e galline ovaiole (> 16 settimane),

0,05

polli da ingrasso e tacchini (< 16 settimane) prima della macellazione quando l'uso di maduramicina ammonio alfa è proibito (mangimi per la fase finale del ciclo di ingrasso),

0,05

altre specie animali.

0,15

Premiscele destinate alla produzione di mangimi per le quali l'uso di maduramicina ammonio alfa non è autorizzato.

 (2)

7.

Cloridrato di robenidina

Materie prime per mangimi

0,7

Mangimi composti per:

 

specie volatili ovaiole e galline ovaiole (> 16 settimane),

0,7

polli da ingrasso, conigli da ingrasso e da riproduzione e tacchini prima della macellazione quando l'uso di cloridrato di robenidina è proibito (mangimi per la fase finale del ciclo di ingrasso),

0,7

altre specie animali.

2,1

Premiscele destinate alla produzione di mangimi per le quali l'uso di cloridrato di robenidina non è autorizzato.

 (2)

8.

Decochinato

Materie prime per mangimi

0,4

Mangimi composti per:

 

specie volatili ovaiole e galline ovaiole (> 16 settimane),

0,4

polli da ingrasso prima della macellazione quando l'uso di decochinato è proibito (mangimi per la fase finale del ciclo di ingrasso),

0,4

altre specie animali.

1,2

Premiscele destinate alla produzione di mangimi per le quali l'uso di decochinato non è autorizzato.

 (2)

9.

Bromidrato di alofuginone

Materie prime per mangimi

0,03

Mangimi composti per:

 

specie volatili ovaiole e galline ovaiole (> 16 settimane) e tacchini (> 12 settimane);

0,03

polli da ingrasso e tacchini (< 12 settimane) prima della macellazione quando l'uso di bromidrato di alofuginone è proibito (mangimi per la fase finale del ciclo di ingrasso);

0,03

specie animali diverse dalle galline ovaiole (< 16 settimane)

0,09

Premiscele destinate alla produzione di mangimi per le quali l'uso di bromidrato di alofuginone non è autorizzato.

 (2)

10.

Nicarbazina

Materie prime per mangimi

0,5

Mangimi composti per:

 

specie equine, specie volatili ovaiole e galline ovaiole (> 16 settimane);

0,5

polli da ingrasso prima della macellazione quando l'uso di nicarbazina (in associazione con narasin) è proibito (mangimi per la fase finale del ciclo di ingrasso);

0,5

altre specie animali.

1,5

Premiscele destinate alla produzione di mangimi per le quali l'uso di nicarbazina (in associazione con narasin) non è autorizzato.

 (2)

11.

Diclazuril

Materie prime per mangimi

0,01

Mangimi composti per:

 

specie volatili ovaiole e galline ovaiole (> 16 settimane) e tacchini da ingrasso (> 12 settimane);

0,01

conigli da ingrasso e da riproduzione prima della macellazione quando l'uso di diclazuril è proibito (mangimi per la fase finale del ciclo di ingrasso);

0,01

specie animali diverse dalle galline ovaiole (> 16 settimane), polli da ingrasso e tacchini da ingrasso (> 12 settimane).

0,03

Premiscele destinate alla produzione di mangimi per le quali l'uso di diclazuril non è autorizzato.

 (2)


(1)  Fermi restando i valori autorizzati dal regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale.

(2)  Il tenore massimo della sostanza presente nella premiscela è la concentrazione corrispondente a un tenore non superiore al 50 % del valore massimo stabilito per i mangimi se sono rispettate le istruzioni d'uso della premiscela.»


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