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Document 32008R1336
Regulation (EC) No 1336/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 amending Regulation (EC) No 648/2004 in order to adapt it to Regulation (EC) No 1272/2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures (Text with EEA relevance)
Regolamento (CE) n. 1336/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008 , recante modifica del regolamento (CE) n. 648/2004 per adeguarlo al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento (CE) n. 1336/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008 , recante modifica del regolamento (CE) n. 648/2004 per adeguarlo al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (Testo rilevante ai fini del SEE)
OJ L 354, 31.12.2008, p. 60–61
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 053 P. 149 - 150
In force
31.12.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 354/60 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1336/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 16 dicembre 2008
recante modifica del regolamento (CE) n. 648/2004 per adeguarlo al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (3), dispone l'armonizzazione della classificazione e dell'etichettatura delle sostanze e delle miscele all'interno della Comunità. Tale regolamento sostituirà la direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze pericolose (4), e la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (5). |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 1272/2008 si basa sull'esperienza acquisita con le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e incorpora i criteri per la classificazione e l'etichettatura delle sostanze e delle miscele stabiliti dal sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals — GHS) adottato a livello internazionale nell'ambito delle Nazioni Unite. |
(3) |
Talune disposizioni in materia di classificazione ed etichettatura stabilite dalle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE servono anche ai fini dell'applicazione di altri atti comunitari, quali il regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 sui detergenti (6). |
(4) |
Secondo l'analisi degli effetti potenziali della sostituzione delle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e dell'introduzione dei criteri GHS, adeguando i riferimenti a tali direttive nel regolamento (CE) n. 648/2004 l'ambito di applicazione di tale atto dovrebbe restare inalterato. |
(5) |
La transizione dai criteri di classificazione contenuti nelle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE dovrebbe essere completata il 1o giugno 2015. I produttori di detergenti sono produttori, importatori o utilizzatori a valle ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 e dovrebbero quindi avere la possibilità, in virtù del presente regolamento, di adeguarsi a detta transizione seguendo un calendario analogo a quello previsto dal regolamento (CE) n. 1272/2008. |
(6) |
È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 648/2004, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento (CE) n. 648/2004
Il regolamento (CE) n. 648/2004 è così modificato:
1) |
i termini «preparato» e «preparati» ai sensi dell'articolo 3, punto 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), nella versione del 30 dicembre 2006, sono sostituiti rispettivamente dai termini «miscela» e «miscele» in tutto il testo; |
2) |
all'articolo 9, paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «Fatto salvo l'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (8), i fabbricanti che immettono sul mercato le sostanze e/o le miscele contemplate dal presente regolamento tengono a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri: |
3) |
all'articolo 11, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. I paragrafi da 2 a 6 non pregiudicano le disposizioni relative alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008.» |
Articolo 2
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
I punti 2 e 3 dell'articolo 1 si applicano a decorrere dal 1o giugno 2015.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Strasburgo, addì 16 dicembre 2008.
Per il Parlamento europeo
Il presidente
H.-G. PÖTTERING
Per il Consiglio
Il presidente
B. LE MAIRE
(1) GU C 120 del 16.5.2008, pag. 50.
(2) Parere del Parlamento europeo del 3 settembre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 28 novembre 2008.
(3) GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.
(4) GU 196 del 16.8.1967, pag. 1.
(5) GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1.
(6) GU L 104 dell’8.4.2004, pag. 1.
(7) GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1; rettifica nella GU L 136 del 29.5.2007, pag. 3.
(8) GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.»