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Document 32008R0798

Regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell’ 8 agosto 2008 , che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (Testo rilevante ai fini del SEE)

OJ L 226, 23.8.2008, p. 1–94 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 012 P. 134 - 227

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrogato da 32020R0692

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/798/oj

23.8.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 226/1


REGOLAMENTO (CE) N. 798/2008 DELLA COMMISSIONE

dell’8 agosto 2008

che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (1), in particolare l’articolo 21, paragrafo 1, l’articolo 22, paragrafo 3, l’articolo 23, l’articolo 24, paragrafo 2, e gli articoli 26 e 27 bis,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (2), in particolare gli articoli 10 e 18,

vista la direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (3), in particolare l’articolo 29, paragrafo 1, quarto comma,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (4), in particolare l’articolo 22, paragrafo 1,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (5), in particolare l’articolo 8, l’articolo 9, paragrafo 2, lettera b), e l’articolo 9, paragrafo 4,

visto il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti (6), in particolare l’articolo 10, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (7), in particolare l’articolo 9,

visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (8), in particolare l’articolo 11, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 90/539/CEE definisce le norme di polizia sanitaria che disciplinano le importazioni nella Comunità in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova. Tale direttiva stabilisce che il pollame e le uova da cova debbano soddisfare le condizioni in essa previste e provenire da un paese terzo o da una sua parte figurante in un elenco redatto in conformità della direttiva stessa.

(2)

La direttiva 2002/99/CE definisce le norme che disciplinano l’introduzione dai paesi terzi di prodotti di origine animale e di prodotti derivati destinati al consumo umano. Essa stabilisce che tali prodotti possano essere importati nella Comunità soltanto se corrispondono alle condizioni applicabili a tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione dei prodotti stessi nella Comunità o se offrono garanzie equivalenti in materia di polizia sanitaria.

(3)

La decisione 2006/696/CE della Commissione, del 28 agosto 2006, che istituisce un elenco di paesi terzi da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame, uova da cova, pulcini di un giorno, carni di pollame, ratiti e selvaggina da penna selvatica, uova e ovoprodotti e uova esenti da organismi patogeni specifici e definisce le condizioni di certificazione veterinaria applicabili (9) istituisce un elenco di paesi terzi da cui tali prodotti possono essere importati nella Comunità, e vi possono transitare, e stabilisce le condizioni di certificazione veterinaria.

(4)

La decisione 93/342/CEE della Commissione, del 12 maggio 1993, che stabilisce i criteri per la classificazione dei paesi terzi in riferimento all’influenza aviaria e alla malattia di Newcastle ai fini delle importazioni di pollame vivo e di uova da cova (10) e la decisione 94/438/CE della Commissione, del 7 giugno 1994, che stabilisce i criteri per la classificazione dei paesi terzi o di parti di paesi terzi in riferimento all’influenza aviaria e alla malattia di Newcastle ai fini delle importazioni di carni fresche di pollame (11) stabiliscono criteri per la classificazione dei paesi terzi in riferimento all’influenza aviaria e alla malattia di Newcastle ai fini delle importazioni di pollame vivo, uova da cova e carni di pollame.

(5)

La legislazione comunitaria in materia di lotta contro l’influenza aviaria è stata recentemente aggiornata dalla direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria (12), per tener conto delle conoscenze e degli sviluppi scientifici più recenti sull’epidemiologia dell’influenza aviaria nella Comunità e nel mondo. L’ambito delle misure di lotta da applicarsi nel caso di focolai della malattia è stato esteso oltre l’influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) in modo da includere anche i focolai di influenza aviaria a bassa patogenicità (LPAI) e in modo da introdurre una sorveglianza attiva obbligatoria dell’influenza aviaria e un ricorso più ampio alla vaccinazione contro questa malattia.

(6)

Le importazioni dai paesi terzi dovrebbero pertanto conformarsi a condizioni equivalenti a quelle applicate all’interno della Comunità e in linea con le condizioni modificate per gli scambi internazionali di pollame e prodotti a base di pollame definite dagli standard del Codice sanitario per gli animali terrestri dell’Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE) (13) e dal Manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri (14) dell’UIE.

(7)

L’Argentina e Israele hanno presentato alla Commissione i propri programmi di sorveglianza dell’influenza aviaria, affinché questa li valutasse. La Commissione ha esaminato detti programmi trovandoli conformi alle disposizioni comunitarie pertinenti, e pertanto una valutazione positiva in merito dovrebbe essere inserita alla colonna 7 dell’allegato I, parte 1, del presente regolamento.

(8)

L’articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 90/539/CEE stabilisce alcuni elementi di cui occorre tener conto al momento di decidere se un paese terzo o sua parte possa o no essere inserito nell’elenco dei paesi terzi da cui sono consentite le importazioni nella Comunità di pollame e uova da cova, come lo stato sanitario del pollame, la regolarità e rapidità delle informazioni fornite dal paese terzo per quanto riguarda la presenza di malattie contagiose degli animali, comprese l’influenza aviaria e la malattia di Newcastle, e la regolamentazione del paese terzo relativa alla prevenzione e alla lotta contro le malattie degli animali.

(9)

L’articolo 8 della direttiva 2002/99/CE stabilisce che, al momento di redigere gli elenchi di paesi terzi o regioni degli stessi da cui sono consentite le importazioni nella Comunità di determinati prodotti di origine animale, si tenga conto in particolare di alcuni elementi, come la situazione sanitaria del patrimonio zootecnico, la regolarità e velocità con cui il paese terzo fornisce informazioni e loro accuratezza circa la presenza nel suo territorio di malattie infettive o contagiose degli animali, in particolare l’influenza aviaria e la malattia di Newcastle, e la situazione sanitaria generale del paese terzo in questione che potrebbe presentare un rischio per la salute pubblica o degli animali nella Comunità.

(10)

Nell’interesse della salute degli animali, è opportuno che il presente regolamento stabilisca che i prodotti in questione siano importati nella Comunità soltanto da paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti che dispongono di programmi di sorveglianza dell’influenza aviaria e di piani di vaccinazione contro tale malattia, laddove tale vaccinazione sia effettuata.

(11)

In conformità del regolamento (CE) n. 2160/2003, l’ammissione o il mantenimento negli elenchi dei paesi terzi previsti dalla legislazione comunitaria dai quali gli Stati membri sono autorizzati a importare alcuni prodotti ottenuti dal pollame contemplati da tale regolamento sono subordinati alla presentazione alla Commissione, da parte del paese terzo interessato, di un programma equivalente ai programmi nazionali di lotta alla salmonella che devono essere istituiti dagli Stati membri e all’approvazione di tale programma da parte della Commissione. La valutazione positiva di tali programmi dovrebbe essere indicata alla parte 1 dell’allegato I del presente regolamento.

(12)

La Comunità e alcuni paesi terzi desiderano consentire gli scambi di pollame e prodotti a base di pollame provenienti da compartimenti autorizzati, per cui il principio della compartimentazione per le importazioni di pollame e prodotti a base di pollame dovrebbe essere meglio integrato nella legislazione comunitaria. Il principio della compartimentazione è stato stabilito recentemente dall’UIE al fine di agevolare gli scambi mondiali di pollame e prodotti a base di pollame, e dovrebbe quindi essere inserito nella legislazione comunitaria.

(13)

Attualmente la legislazione comunitaria non prevede certificati per l’importazione nella Comunità di carni macinate e carni separate meccanicamente ottenute da pollame, ratiti e selvaggina da penna selvatica per motivi sanitari specifici, in particolare la rintracciabilità delle carni usate come materia prima. Pertanto, il presente regolamento dovrebbe stabilire dei modelli di certificati veterinari relativi ai prodotti in questione, sulla base delle opportune indagini scientifiche svolte.

(14)

Per conferire alle autorità competenti maggiore flessibilità, in alcune situazioni e ai fini della certificazione veterinaria, e sulla base di diverse richieste pervenute dai paesi terzi che esportano verso la Comunità pulcini di un giorno di pollame e ratiti, il presente regolamento dovrebbe stabilire che i prodotti in questione siano esaminati al momento della spedizione della partita, anziché al momento dell’emissione del certificato veterinario.

(15)

Per evitare interruzioni degli scambi, le importazioni nella Comunità dei prodotti in questione ottenuti prima dell’introduzione delle restrizioni di polizia sanitaria di cui all’allegato I, parte 1, del presente regolamento dovrebbero continuare a essere consentite per i 90 giorni successivi all’introduzione delle restrizioni alle importazioni di tali prodotti.

(16)

Tenuto conto della situazione geografica di Kaliningrad, che riguarda soltanto Lettonia, Lituania e Polonia, è opportuno prevedere condizioni specifiche per il transito nella Comunità di partite destinate alla e provenienti dalla Russia.

(17)

Il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (15) stabilisce norme sanitarie comunitarie di portata generale applicabili alle importazioni e al transito nella Comunità dei prodotti di cui al regolamento.

(18)

Inoltre la direttiva 96/93/CE del Consiglio, del 17 dicembre 1996, relativa alla certificazione di animali e di prodotti di origine animale (16) stabilisce norme di certificazione necessarie a garantire una certificazione valida e ad evitare le frodi. È opportuno pertanto garantire mediante il presente regolamento che le norme e i principi applicati dai funzionari autorizzati dei paesi terzi offrano garanzie equivalenti a quelle previste dalla suddetta direttiva e che i modelli di certificati veterinari di cui al presente regolamento riflettano unicamente quegli elementi che possono essere attestati al momento del rilascio del certificato.

(19)

A fini di chiarezza e di coerenza del diritto comunitario le decisioni 93/342/CEE, 94/438/CE e 2006/696/CE vanno abrogate e sostituite dal presente regolamento.

(20)

È opportuno prevedere un periodo transitorio al fine di consentire agli Stati membri e all’industria di prendere le misure necessarie al rispetto delle condizioni applicabili di certificazione veterinaria di cui al presente regolamento.

(21)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

OGGETTO, CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

1.   Il presente regolamento stabilisce le condizioni in materia di certificazione veterinaria per le importazioni e il transito nella Comunità, compreso lo stoccaggio durante il transito, dei seguenti prodotti («i prodotti in questione»):

a)

pollame, uova da cova, pulcini di un giorno e uova esenti da organismi patogeni specifici;

b)

carni, carni macinate e carni separate meccanicamente di pollame, compresi i ratiti e la selvaggina da penna selvatica, uova e ovoprodotti.

Esso istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui i prodotti in questione possono essere importati nella Comunità.

2.   Il presente regolamento non si applica al pollame destinato a esposizioni, mostre o competizioni.

3.   Il presente regolamento si applica fatte salve le condizioni specifiche di certificazione contemplate da accordi tra la Comunità e paesi terzi.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1)

«pollame»: polli, tacchini, faraone, anatre, oche, quaglie, piccioni, fagiani, pernici e ratiti (Ratitae), allevati o tenuti in cattività per la riproduzione, per la produzione di carne o di uova destinate al consumo o al ripopolamento della selvaggina da penna;

2)

«uova da cova»: uova deposte dal pollame, destinate all’incubazione;

3)

«pulcini di un giorno»: tutto il pollame di meno di 72 ore, non ancora nutrito, e le anatre di Barberia (Cairina moschata) o i loro ibridi di meno di 72 ore, nutriti o no;

4)

«pollame riproduttore»: il pollame di 72 ore o più, destinato alla produzione di uova da cova;

5)

«pollame da reddito»: il pollame di 72 ore o più, allevato per:

a)

la produzione di carne e/o uova destinate al consumo; oppure

b)

il ripopolamento della selvaggina da penna;

6)

«uova esenti da organismi patogeni specifici»: le uova da cova ottenute da «allevamenti di polli esenti da organismi patogeni specifici» secondo quanto descritto nella Farmacopea europea (17), e destinate esclusivamente a usi diagnostici, di ricerca o farmaceutici;

7)

«carni»: le parti commestibili dei seguenti animali:

a)

pollame, termine con cui — per quanto riguarda le carni — vengono designati i volatili d’allevamento, compresi i volatili allevati come animali domestici senza essere considerati tali, ad eccezione dei ratiti;

b)

selvaggina da penna selvatica cacciata ai fini del consumo umano;

c)

ratiti;

8)

«carni separate meccanicamente»: il prodotto ottenuto mediante rimozione della carne da ossa carnose dopo il disossamento o da carcasse di pollame, utilizzando mezzi meccanici che conducono alla perdita o modifica della struttura delle fibre muscolari;

9)

«carni macinate»: le carni disossate che sono state sottoposte a macinazione in frammenti e contengono meno dell’1 % di sale;

10)

«zona»: una parte chiaramente definita di un paese terzo che contiene una sottopopolazione animale con una qualifica sanitaria distinta rispetto a una malattia specifica relativamente alla quale siano state applicate le misure di sorveglianza, lotta e biosicurezza previste per le importazioni a norma del presente regolamento;

11)

«compartimento»: uno o più stabilimenti di pollame in un paese terzo sottoposti a un sistema comune di gestione della biosicurezza e contenenti una sottopopolazione di pollame con una qualifica sanitaria distinta rispetto a una malattia o a malattie specifiche relativamente alle quali siano state applicate le misure di sorveglianza, lotta e biosicurezza previste per le importazioni a norma del presente regolamento;

12)

«stabilimento»: l’impianto o la parte di impianto situati in uno stesso luogo e destinati a una o più delle seguenti attività:

a)

stabilimento di selezione: lo stabilimento la cui attività consiste nella produzione di uova da cova destinate alla produzione di pollame riproduttore;

b)

stabilimento di moltiplicazione: lo stabilimento la cui attività consiste nella produzione di uova da cova destinate alla produzione di pollame da reddito;

c)

stabilimento di allevamento:

i)

lo stabilimento per l’allevamento di pollame riproduttore, la cui attività consiste nell’allevamento di pollame riproduttore prima dello stadio riproduttivo; oppure

ii)

lo stabilimento per l’allevamento di pollame da reddito, la cui attività consiste nell’allevamento di pollame da reddito ovaiolo prima dello stadio di produzione delle uova;

d)

stabilimento per l’allevamento di altro pollame da reddito;

13)

«incubatoio»: lo stabilimento la cui attività consiste nell’incubazione e schiusa di uova e nella fornitura di pulcini di un giorno;

14)

«allevamento (flock)»: tutto il pollame della medesima qualifica sanitaria, tenuto negli stessi locali o nello stesso recinto e che costituisca un’unica unità epidemiologica. Nel caso del pollame allevato al chiuso, questa definizione comprende tutti i volatili che condividono la stessa cubatura d’aria;

15)

«influenza aviaria»: un’infezione del pollame causata da qualsiasi virus influenzale A:

a)

dei sottotipi H5 o H7;

b)

avente un indice di patogenicità intravenosa (IVPI) superiore a 1,2 nei pulcini di sei settimane; oppure

c)

che causa almeno il 75 % di mortalità nei pulcini dalle 4 alle 8 settimane di età infettati per via intravenosa;

16)

«influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI)»: un’infezione del pollame causata da:

a)

virus dell’influenza aviaria dei sottotipi H5 o H7 con una sequenza genomica che codifica per molteplici amminoacidi basici a livello del sito di clivaggio dell’emoagglutinina, analoga a quella osservata per altri virus della HPAI, indicativa del fatto che l’emoagglutinina può essere clivata da una proteasi ubiquitaria dell’ospite;

b)

influenza aviaria secondo la definizione di cui al punto 15, lettere b) e c);

17)

«influenza aviaria a bassa patogenicità» (LPAI): un’infezione del pollame causata dai virus dell’influenza aviaria dei sottotipi H5 o H7 e diversa dalla HPAI;

18)

«malattia di Newcastle»: un’infezione del pollame:

a)

causata da un ceppo aviario del paramixovirus 1 con un indice di patogenicità intracerebrale (ICPI) superiore a 0,7 nei pulcini di un giorno; oppure

b)

nel virus si sono rilevati molteplici amminoacidi basici (direttamente o per deduzione) al C-terminale della proteina F2 e fenilalanina al residuo 117, che è l’N-terminale della proteina F1; il termine «molteplici amminoacidi basici» si riferisce ad almeno tre residui di arginina o lisina tra i residui 113 e 116; in mancanza di una dimostrazione della configurazione caratteristica dei residui di amminoacidi secondo la descrizione di questo punto si rende necessario caratterizzare il virus isolato mediante un test ICPI; in questa definizione, i residui di amminoacidi sono contati a partire dall’N-terminale della sequenza di amminoacidi dedotta dalla sequenza nucleotidica del gene F0, 113-116 corrisponde ai residui da – 4 a – 1 dal sito di clivaggio;

19)

«veterinario ufficiale»: il veterinario designato dall’autorità competente;

20)

«strategia di distinzione degli animali infetti dagli animali vaccinati (DIVA)»: strategia di vaccinazione che, attraverso un test diagnostico finalizzato all’individuazione di anticorpi contro il virus di campo e mediante l’impiego di volatili sentinella non vaccinati, consente di distinguere tra animali vaccinati/infetti e animali vaccinati/non infetti.

CAPITOLO II

CONDIZIONI GENERALI D’IMPORTAZIONE E TRANSITO

Articolo 3

Elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti di origine da cui i prodotti in questione possono essere importati e transitare nella Comunità

I prodotti in questione possono essere importati e transitare nella Comunità soltanto dai paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti elencati alle colonne 1 e 3 della tabella di cui all’allegato I, parte 1.

Articolo 4

Certificazione veterinaria

1.   I prodotti in questione importati nella Comunità sono accompagnati da un certificato veterinario, come indicato alla colonna 4 della tabella di cui all’allegato I, parte 1, relativo al prodotto interessato, compilato in conformità delle note e dei modelli di certificato veterinario di cui alla parte 2 di tale allegato («il certificato»).

2.   Se il trasporto di pollame e pulcini di un giorno comprende, anche solo per parte del viaggio, un tragitto via nave, ai certificati veterinari per l’importazione di tali prodotti è allegata una dichiarazione del comandante della nave in conformità dell’allegato II.

3.   Il pollame, le uova da cova e i pulcini di un giorno in transito attraverso la Comunità sono accompagnati:

a)

dal certificato veterinario di cui al paragrafo 1 recante la dicitura «per il transito attraverso la CE»; e

b)

dal certificato richiesto dal paese terzo di destinazione.

4.   Le uova esenti da organismi patogeni specifici, le carni, le carni macinate e le carni separate meccanicamente di pollame, ratiti e selvaggina da penna selvatica, le uova e gli ovoprodotti che transitano attraverso la Comunità sono accompagnati da un certificato redatto in conformità del modello di cui all’allegato XI e sono conformi alle condizioni ivi stabilite.

5.   Ai fini del presente regolamento, il transito può comprendere lo stoccaggio durante il transito in conformità degli articoli 12 e 13 della direttiva 97/78/CE.

6.   È consentito l’utilizzo della certificazione elettronica e di altri sistemi concordati armonizzati a livello comunitario.

Articolo 5

Condizioni per le importazioni e il transito

1.   I prodotti importati e in transito nella Comunità sono conformi alle condizioni di cui agli articoli 6 e 7 e al capo III.

2.   Il paragrafo 1 non si applica a singole partite di meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti e loro uova da cova o pulcini di un giorno. Tuttavia, tali singole partite possono essere importate soltanto dai paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono autorizzate tali importazioni, e se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

il paese terzo, suo territorio, zona o compartimento è elencato alle colonne 1 e 3 della tabella di cui all’allegato I, parte 1, e la colonna 4 di tale tabella contiene un modello di certificato veterinario per il prodotto in questione;

b)

non vi è un divieto di importazione dovuto a motivi di polizia sanitaria;

c)

le condizioni per l’importazione comprendono un obbligo di isolamento o quarantena in seguito all’importazione.

3.   I prodotti di cui al paragrafo 1 sono conformi a quanto segue:

a)

le garanzie complementari di cui alla colonna 5 della tabella figurante all’allegato I, parte 1;

b)

le condizioni specifiche enunciate nella colonna 6 e, se del caso, le date di chiusura di cui alla colonna 6A e le date di apertura di cui alla colonna 6B della tabella figurante nell’allegato I, parte 1;

c)

le garanzie complementari di salute animale eventualmente richieste dallo Stato membro di destinazione e di cui al certificato;

d)

le restrizioni relative all’approvazione di un programma di lotta alla salmonella si applicano soltanto se sono indicate all’opportuna colonna della tabella figurante nell’allegato I, parte 1.

Articolo 6

Procedure di esame, campionamento e test

Quando, per le importazioni dei prodotti in questione nella Comunità, i certificati prevedono esami, campionamento e test per individuare influenza aviaria, micoplasma, malattia di Newcastle, salmonella e altri agenti patogeni rilevanti per la salute pubblica e animale, tali prodotti sono importati nella Comunità soltanto se sono stati effettuati tali esami, campionamento e test ad opera dell’autorità competente del paese terzo interessato o, se del caso, dall’autorità competente dello Stato membro di destinazione in conformità dell’allegato III.

Articolo 7

Obbligo di segnalazione delle malattie

I prodotti in questione sono importati nella Comunità dai paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti soltanto se il terzo paese interessato:

a)

informa la Commissione in merito alla situazione della malattia entro le 24 ore dalla conferma di qualsiasi focolaio iniziale di HPAI o della malattia di Newcastle;

b)

presenta senza indugio gli isolati virali dei focolai iniziali di tali malattie al laboratorio comunitario di riferimento per l’influenza aviaria e la malattia di Newcastle (18); tali isolati virali però non sono necessari per le importazioni di uova, ovoprodotti e uova esenti da organismi patogeni specifici provenienti da paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti dai quali è autorizzata l’importazione di tali prodotti nella Comunità;

c)

presenta alla Commissione aggiornamenti regolari sulla situazione della malattia.

CAPO III

QUALIFICA ZOOSANITARIA DEI PAESI TERZI, LORO TERRITORI, ZONE O COMPARTIMENTI D’ORIGINE IN RELAZIONE ALL’INFLUENZA AVIARIA E ALLA MALATTIA DI NEWCASTLE

Articolo 8

Paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti indenni dall’influenza aviaria

1.   Ai fini del presente regolamento, un paese terzo, suo territorio, zona o compartimento da cui i prodotti in questione sono importati nella Comunità è considerato indenne da influenza aviaria quando:

a)

l’influenza aviaria non è presente nel paese terzo, suo territorio, zona o compartimento da almeno 12 mesi prima della certificazione da parte del veterinario ufficiale;

b)

qualora richiesto dal certificato, è stato realizzato un programma di sorveglianza dell’influenza aviaria in conformità dell’articolo 10 per un periodo di almeno sei mesi prima della certificazione di cui alla lettera a) del presente paragrafo.

2.   Quando si verifica un focolaio di influenza aviaria in un paese terzo, suo territorio, zona o compartimento precedentemente indenne da tale malattia in base al paragrafo 1, tale paese terzo, suo territorio, zona o compartimento è nuovamente considerato indenne dall’influenza aviaria qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

nel caso della HPAI, è stata realizzata una politica di abbattimento totale (stamping out) per lottare contro la malattia;

b)

nel caso della LPAI, è stata realizzata una politica di abbattimento totale oppure il pollame è stato macellato per lottare contro la malattia;

c)

si è proceduto a una pulizia e disinfezione adeguata in tutti gli stabilimenti precedentemente infetti;

d)

si è effettuata con risultati negativi la sorveglianza dell’influenza aviaria in conformità dell’allegato IV, parte II, per un periodo di tre mesi dopo il completamento della pulizia e disinfezione di cui alla lettera c) del presente paragrafo.

Articolo 9

Paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti indenni dalla HPAI

1.   Ai fini del presente regolamento, un paese terzo, suo territorio, zona o compartimento da cui i prodotti in questione sono importati nella Comunità è considerato indenne da HPAI quando tale malattia non è stata presente nel paese terzo, suo territorio, zona o compartimento per un periodo di almeno 12 mesi prima della certificazione da parte del veterinario ufficiale.

2.   Quando si verifica un focolaio di HPAI in un paese terzo, suo territorio, zona o compartimento precedentemente indenne da tale malattia in base al paragrafo 1, tale paese terzo, suo territorio, zona o compartimento è nuovamente considerato indenne da HPAI qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

per lottare contro la malattia si è proceduto a una politica di abbattimento totale comprensiva di una pulizia e disinfezione adeguata in tutti gli stabilimenti precedentemente infetti;

b)

si è effettuata la sorveglianza dell’influenza aviaria in conformità dell’allegato IV, parte II, per un periodo di tre mesi dopo il completamento della politica di abbattimento totale e della pulizia e disinfezione di cui alla lettera a).

Articolo 10

Programmi di sorveglianza dell’influenza aviaria

Se il certificato prevede un programma di sorveglianza dell’influenza aviaria, i prodotti in questione sono importati nella Comunità dai paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti soltanto se:

a)

il paese terzo, suo territorio, zona o compartimento ha realizzato, per un periodo di almeno sei mesi, un programma di sorveglianza dell’influenza aviaria indicato alla colonna 7 di cui all’allegato I, parte 1, e tale programma soddisfa le condizioni:

i)

indicate all’allegato IV, parte I; oppure

ii)

del Codice sanitario per gli animali terrestri dell’UIE (19);

b)

il paese terzo informa la Commissione di tutti i cambiamenti del suo programma di sorveglianza dell’influenza aviaria.

Articolo 11

Vaccinazione contro l’influenza aviaria

Se nei paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti si procede alla vaccinazione contro l’influenza aviaria, il pollame o i prodotti derivati dal pollame vaccinato sono importati nella Comunità soltanto se:

a)

il paese terzo effettua la vaccinazione contro l’influenza aviaria in conformità di un piano di vaccinazione indicato alla colonna 8 della tabella figurante all’allegato I, parte 1, e tale piano soddisfa i requisiti di cui all’allegato V;

b)

il paese terzo informa la Commissione di tutti i cambiamenti del suo piano di vaccinazione contro l’influenza aviaria.

Articolo 12

Paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti indenni dalla malattia di Newcastle

1.   Ai fini del presente regolamento, un paese terzo, suo territorio, zona o compartimento da cui i prodotti in questione sono importati nella Comunità è considerato indenne dalla malattia di Newcastle se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

non si sono verificati focolai della malattia di Newcastle nel pollame del paese terzo, suo territorio, zona o compartimento per un periodo di almeno 12 mesi prima della certificazione da parte del veterinario ufficiale;

b)

non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro la malattia di Newcastle utilizzando vaccini non conformi ai criteri riguardanti i vaccini riconosciuti contro la malattia di Newcastle di cui all’allegato VI almeno nel periodo di cui alla lettera a) del presente paragrafo.

2.   Quando si verifica un focolaio della malattia di Newcastle in un paese terzo, suo territorio, zona o compartimento precedentemente indenne da tale malattia in base al paragrafo 1, tale paese terzo, suo territorio, zona o compartimento è nuovamente considerato indenne dalla malattia di Newcastle qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

si è attuata una politica di abbattimento totale per lottare contro la malattia;

b)

si è proceduto a una pulizia e disinfezione adeguata in tutti gli stabilimenti precedentemente infetti;

c)

per un periodo di almeno tre mesi dopo il completamento della politica di abbattimento totale e della pulizia e disinfezione di cui alle lettere a) e b):

i)

l’autorità competente del paese terzo può dimostrare l’assenza di tale malattia nel paese terzo, suo territorio, zona o compartimento mediante intense indagini comprendenti test di laboratorio in relazione al focolaio;

ii)

non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro la malattia di Newcastle utilizzando vaccini non conformi ai criteri riguardanti i vaccini riconosciuti contro la malattia di Newcastle di cui all’allegato VI.

Articolo 13

Deroghe per l’utilizzo di vaccini contro la malattia di Newcastle

1.   Per i prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), e in deroga all’articolo 12, paragrafo 1, lettera b), e all’articolo 12, paragrafo 2, lettera c), punto ii), un paese terzo, suo territorio, zona o compartimento è considerato indenne dalla malattia di Newcastle se sono rispettate le seguenti condizioni:

a)

il paese terzo, suo territorio, zona o compartimento consente l’utilizzo di vaccini conformi ai criteri generali di cui all’allegato VI, parte I, ma non ai criteri specifici di cui alla parte II di tale allegato;

b)

sono rispettate le ulteriori condizioni sanitarie di cui all’allegato VII, parte I.

2.   Per i prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), e in deroga all’articolo 12, paragrafo 1, lettera b), e all’articolo 12, paragrafo 2, lettera c), punto ii), un paese terzo, suo territorio, zona o compartimento da cui sono consentite le importazioni di carne di pollame nella Comunità è considerato indenne dalla malattia di Newcastle se sono rispettate le ulteriori condizioni sanitarie di cui all’allegato VII, parte II.

CAPO IV

CONDIZIONI SPECIFICHE D’IMPORTAZIONE

Articolo 14

Condizioni specifiche per le importazioni di pollame, uova da cova e pulcini di un giorno

1.   Oltre alle condizioni di cui ai capi II e III le seguenti condizioni specifiche si applicano alle importazioni di:

a)

pollame riproduttore e da reddito diverso dai ratiti e uova da cova e pulcini di un giorno diversi da quelli dei ratiti, le condizioni di cui all’allegato VIII;

b)

ratiti da riproduzione e da reddito e loro uova da cova e pulcini di un giorno, le condizioni di cui all’allegato IX.

2.   Le condizioni di cui al paragrafo 1 non si applicano a singole partite di meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti e loro uova da cova o pulcini di un giorno.

Articolo 15

Condizioni specifiche per le importazioni di uova esenti da organismi patogeni specifici

Oltre ai requisiti previsti agli articoli da 3 a 6, le uova esenti da organismi patogeni specifici importate nella Comunità rispettano le seguenti condizioni:

a)

recano una stampigliatura che comprende un timbro recante il codice ISO del paese terzo di origine e il numero di riconoscimento dello stabilimento di origine;

b)

ciascuna confezione di uova esenti da organismi patogeni specifici contiene unicamente uova dello stesso paese terzo di origine, dello stesso stabilimento e dello stesso speditore e reca perlomeno le seguenti indicazioni:

i)

le informazioni stampigliate sulle uova secondo quanto disposto alla lettera a);

ii)

un’indicazione, apposta in modo ben visibile e leggibile, che la partita contiene uova esenti da organismi patogeni specifici;

iii)

il nome o la denominazione sociale e l’indirizzo dello speditore;

c)

le uova esenti da organismi patogeni specifici importate nella Comunità sono trasportate direttamente verso la loro destinazione finale una volta completati con esito soddisfacente i controlli all’importazione.

Articolo 16

Condizioni specifiche per il trasporto di pollame e pulcini di un giorno

Il pollame e i pulcini di un giorno importati nella Comunità non possono:

a)

essere caricati su mezzi che trasportino altro pollame e pulcini di un giorno di qualifica sanitaria inferiore;

b)

durante il trasporto verso la Comunità, essere fatti transitare attraverso o scaricati in un paese terzo, suo territorio, zona o compartimento da cui non sono consentite le importazioni di pollame e pulcini di un giorno nella Comunità.

Articolo 17

Condizioni specifiche per le importazioni di carni di ratiti

Possono essere importate nella Comunità solo le carni ottenute da ratiti che siano stati sottoposti alle misure di protezione contro la febbre emorragica del Congo e della Crimea di cui all’allegato X, parte II.

CAPO V

CONDIZIONI SPECIFICHE DI TRANSITO

Articolo 18

Deroga per il transito attraverso Lettonia, Lituania e Polonia

1.   In deroga all’articolo 4, paragrafo 4, è autorizzato il transito su strada o ferrovia, tra i posti d’ispezione frontalieri della Lettonia, della Lituania e della Polonia elencati nell’allegato della decisione 2001/881/CE della Commissione (20), di partite di carni, carni macinate e carni separate meccanicamente di pollame, compresi i ratiti e la selvaggina da penna selvatica, di uova e ovoprodotti e di uova esenti da organismi patogeni specifici provenienti dalla Russia e ad essa destinate, direttamente o attraverso un altro paese terzo, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

a)

il veterinario ufficiale in servizio presso il posto d’ispezione frontaliero di entrata sigilla la partita con un sigillo numerato progressivamente;

b)

ogni pagina dei documenti di cui all’articolo 7 della direttiva 97/78/CE, che accompagnano la partita, reca il timbro «Solo per il transito attraverso la CE verso la Russia», apposto dal veterinario ufficiale in servizio presso il posto d’ispezione frontaliero d’entrata;

c)

sono soddisfatti i requisiti procedurali di cui all’articolo 11 della direttiva 97/78/CE;

d)

l’ammissione della partita al transito è certificata dal documento veterinario comune di entrata rilasciato dal veterinario ufficiale presso il posto d’ispezione frontaliero d’entrata.

2.   Le partite di cui al paragrafo 1 non possono essere scaricate o immagazzinate nel territorio della Comunità secondo quanto disposto dall’articolo 12, paragrafo 4, o dall’articolo 13 della direttiva 97/78/CE.

3.   L’autorità competente effettua controlli regolari volti a garantire che il numero delle partite di cui al paragrafo 1 e i quantitativi corrispondenti dei prodotti in uscita dal territorio comunitario corrispondano al numero di partite e ai quantitativi in entrata.

CAPO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 19

Abrogazioni

Le decisioni 93/342/CEE, 94/438/CE e 2006/696/CE sono abrogate.

I riferimenti alle decisioni abrogate si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato XII.

Articolo 20

Disposizioni transitorie

I prodotti per i quali siano stati rilasciati i pertinenti certificati veterinari a norma delle decisioni 93/342/CEE, 94/438/CE e 2006/696/CE possono essere importati o transitare nella Comunità fino al 15 febbraio 2009.

Articolo 21

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’8 agosto 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 303 del 31.10.1990, pag. 6. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2007/729/CE della Commissione (GU L 294 del 13.11.2007, pag. 26).

(2)  GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 352).

(3)  GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE.

(4)  GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE.

(5)  GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

(6)  GU L 325 del 12.12.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1237/2007 della Commissione (GU L 280 del 24.10.2007, pag. 5).

(7)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1243/2007 della Commissione (GU L 281 del 25.10.2007, pag. 8).

(8)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 83. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

(9)  GU L 295 del 25.10.2006, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1237/2007.

(10)  GU L 137 dell’8.6.1993, pag. 24. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/696/CE.

(11)  GU L 181 del 15.7.1994, pag. 35; rettifica nella GU L 187 del 26.5.2004, pag. 8.

(12)  GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16.

(13)  http://www.oie.int/eng/normes/mcode/en_sommaire.htm (ultima edizione).

(14)  http://www.oie.int/eng/normes/en_mmanual.htm?e1d10 (ultima edizione).

(15)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo del regolamento (CE) n. 510/2008 della Commissione (GU L 149 del 7.6.2008, pag. 61).

(16)  GU L 13 del 16.1.1997, pag. 28.

(17)  http://www.edqm.eu (ultima edizione).

(18)  Veterinary Laboratories Agency, New Haw, Weybridge, Surrey KT 153NB, Regno Unito.

(19)  http://www.oie.int/eng/normes/mcode/en_sommaire.htm

(20)  GU L 326 dell’11.12.2001, pag. 44.


ALLEGATO I

POLLAME, UOVA DA COVA, PULCINI DI UN GIORNO, UOVA ESENTI DA ORGANISMI PATOGENI SPECIFICI, CARNI, CARNI MACINATE, CARNI SEPARATE MECCANICAMENTE, UOVA E OVOPRODOTTI

PARTE 1

Elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti

Codice ISO e nome del paese terzo o suo territorio

Codice del paese terzo, suo territorio, zona o compartimento

Descrizione del paese terzo, suo territorio, zona o compartimento

Certificato veterinario

Condizioni specifiche

Condizioni specifiche

Qualifica relativa alla sorveglianza dell’influenza aviaria

Qualifica relativa alla vaccinazione contro l’influenza aviaria

Qualifica relativa alla lotta contro la salmonella

Modelli

Garanzie complementari

Data di chiusura (1)

Data di apertura (2)

1

2

3

4

5

6

6A

6B

7

8

9

AL — Albania

AL-0

L’intero paese

EP, E

 

 

 

 

 

 

 

AR — Argentina

AR-0

L’intero paese

SPF

 

 

 

 

A

 

 

POU, RAT, EP, E

 

 

 

 

 

 

WGM

VIII

 

 

 

 

 

AU — Australia

AU-0

L’intero paese

SPF

 

 

 

 

 

 

P1

EP, E

 

 

 

 

 

 

BPP, DOC, HEP, SRP

 

 

 

 

 

 

BPR

I

 

 

 

 

 

DOR

II

 

 

 

 

 

HER

III

 

 

 

 

 

POU

VI

 

 

 

 

 

RAT

VII

 

 

 

 

 

BR — Brasile

BR-0

L’intero paese

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BR-1

Stati di:

Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul

RAT, BPR, DOR, HER, SRA

 

 

 

 

 

 

P1

BR-2

Stati di:

Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo

BPP, DOC, HEP, SRP

 

 

 

 

 

 

BR-3

Distrito Federal e stati di:

Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo

WGM

VIII

 

 

 

 

 

EP, E, POU

 

 

 

 

 

 

BW — Botswana

BW-0

L’intero paese

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

 

BPR

I

 

 

 

 

 

 

DOR

II

 

 

 

 

 

 

HER

III

 

 

 

 

 

 

RAT

VII

 

 

 

 

 

 

CA — Canada

CA-0

L’intero paese

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP

IV

 

 

 

 

 

 

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

 

 

 

 

 

 

CH — Svizzera

CH-0

L’intero paese

 (3)

 

 

 

 

 

 

 

CL — Cile

CL-0

L’intero paese

SPF

 

 

 

 

 

 

P1

EP, E,

 

 

 

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP

 

 

 

 

 

 

WGM

VIII

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

 

 

 

 

 

CN — Cina

CN-0

L’intero paese

EP

 

 

 

 

 

 

 

CN-1

Province of Shandong

POU, E

VI

P2

6.2.2004

 

 

 

GL — Groenlandia

GL-0

L’intero paese

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, WGM

 

 

 

 

 

 

 

HK — Hong Kong

HK-0

L’intero territorio della Regione amministrativa speciale di Hong Kong

EP

 

 

 

 

 

 

 

HR — Croazia

HR-0

L’intero paese

SPF

 

 

 

 

 

 

P1

BPR, BPP, DOR, DOC, HEP, HER, SRA, SRP

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT, WGM

 

 

 

 

 

 

IL — Israele

IL-0

L’intero paese

SPF

 

 

 

 

A

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP

IV

 

 

 

 

 

WGM

VIII

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT

 

 

 

 

 

 

IN — India

IN-0

L’intero paese

EP

 

 

 

 

 

 

 

IS — Islanda

IS-0

L’intero paese

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

 

KR — Repubblica di Corea

KR-0

L’intero paese

EP, E

 

 

 

 

 

 

 

ME — Montenegro

ME-O

L’intero paese

EP

 

 

 

 

 

 

 

MG — Madagascar

MG-0

L’intero paese

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E, WGM

 

 

 

 

 

 

 

MY — Malaysia

MY-0

 

 

 

 

 

 

 

MY-1

Occidentale peninsulare

EP

 

 

 

 

 

 

 

E

 

P2

6.2.2004

 

 

 

 

MK — Ex Repubblica iugoslava di Macedonia (4)

MK-0 (4)

L’intero paese

EP

 

 

 

 

 

 

 

MX — Messico

MX-0

L’intero paese

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP

 

 

 

 

 

 

 

NA — Namibia

NA-0

L’intero paese

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPR

I

 

 

 

 

 

 

DOR

II

 

 

 

 

 

 

HER

III

 

 

 

 

 

 

RAT, EP, E

VII

 

 

 

 

 

 

NC — Nuova Caledonia

NC-0

L’intero paese

EP

 

 

 

 

 

 

 

NZ — Nuova Zelanda

NZ-0

L’intero paese

SPF

 

 

 

 

 

 

P1

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP

 

 

 

 

 

 

WGM

VIII

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT

 

 

 

 

 

 

PM — Saint Pierre e Miquelon

PM-0

L’intero paese

SPF

 

 

 

 

 

 

 

RS — Serbia (5)

XS-0 (5)

L’intero paese

EP

 

 

 

 

 

 

 

RU — Federazione russa

RU-0

L’intero paese

EP

 

 

 

 

 

 

 

SG — Singapore

SG-0

L’intero paese

EP

 

 

 

 

 

 

 

TH — Thailandia

TH-0

L’intero paese

SPF, EP

 

 

 

 

 

 

 

WGM

VIII

P2

23.1.2004

 

 

 

 

E, POU, RAT

 

P2

23.1.2004

 

 

 

 

TN — Tunisia

TN-0

L’intero paese

SPF

 

 

 

 

 

 

 

DOR, BPR, BPP, HER

IV

 

 

 

 

 

 

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT

 

 

 

 

 

 

 

TR — Turchia

TR-0

L’intero paese

SPF

 

 

 

 

 

 

 

E, EP

 

 

 

 

 

 

 

US — Stati Uniti

US-0

L’intero paese

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP

IV

 

 

 

 

 

 

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT

 

 

 

 

 

 

 

UY — Uruguay

UY-0

L’intero paese

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E, RAT

 

 

 

 

 

 

 

ZA — Sudafrica

ZA-0

L’intero paese

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

 

BPR

I

 

 

 

 

 

 

DOR

II

 

 

 

 

 

 

HER

III

 

 

 

 

 

 

RAT

VII

 

 

 

 

 

 

ZW — Zimbabwe

ZW-0

L’intero paese

RAT

VII

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

 

PARTE 2

Modelli di certificati veterinari

Modelli:

«BPP»

:

modello di certificato veterinario per pollame riproduttore o da reddito diverso dai ratiti.

«BPR»

:

modello di certificato veterinario per ratiti da riproduzione o da reddito.

«DOC»

:

modello di certificato veterinario per pulcini di un giorno diversi da quelli dei ratiti.

«DOR»

:

modello di certificato veterinario per pulcini di un giorno di ratiti.

«HEP»

:

modello di certificato veterinario per uova da cova di pollame diverso dai ratiti.

«HER»

:

modello di certificato veterinario per uova da cova di ratiti.

«SPF»

:

modello di certificato veterinario per uova esenti da organismi patogeni specifici.

«SRP»

:

modello di certificato veterinario per pollame da macellazione e pollame per il ripopolamento della selvaggina da penna diverso dai ratiti.

«SRA»

:

modello di certificato veterinario per ratiti da macellazione.

«POU»

:

modello di certificato veterinario per le carni di pollame.

«POU-MI/MSM»

:

modello di certificato veterinario per le carni macinate e le carni separate meccanicamente di pollame.

«RAT»

:

modello di certificato veterinario per le carni di ratiti d’allevamento destinate al consumo umano.

«RAT-MI/MSM»

:

modello di certificato veterinario per le carni macinate e le carni separate meccanicamente di ratiti d’allevamento destinate al consumo umano.

«WGM»

:

modello di certificato veterinario per le carni di selvaggina da penna selvatica.

«WGM-MI/MSM»

:

modello di certificato veterinario per le carni macinate e le carni separate meccanicamente di selvaggina da penna selvatica.

«E»

:

modello di certificato veterinario per le uova.

«EP»

:

modello di certificato veterinario per gli ovoprodotti.

Garanzie complementari (GC):

«I»

:

Garanzie per i ratiti riproduttori e da reddito provenienti da un paese terzo, suo territorio o zona non indenne dalla malattia di Newcastle, certificate in conformità del modello BPR.

«II»

:

Garanzie per i pulcini di un giorno di ratiti provenienti da un paese terzo, suo territorio o zona non indenne dalla malattia di Newcastle, certificate in conformità del modello DOR.

«III»

:

Garanzie per le uova da cova di ratiti provenienti da un paese terzo, suo territorio o zona non indenne dalla malattia di Newcastle, certificate in conformità del modello HER.

«IV»

:

Garanzie pertinenti per pollame da riproduzione di Gallus gallus, per pulcini di un giorno di Gallus gallus destinati alla riproduzione e per uova da cova di Gallus gallus, conformi alle norme UE sul controllo della salmonella, sono state fornite e verranno certificate in conformità rispettivamente con il modello BPP, DOC e HEP.

«V»

:

Garanzie per i ratiti da macellazione provenienti da un paese terzo, suo territorio o zona non indenne dalla malattia di Newcastle, certificate in conformità del modello SRA.

«VI»

:

Garanzie complementari per le carni di pollame certificate conformemente al modello POU.

«VII»

:

Garanzie complementari per le carni di ratiti d’allevamento destinate al consumo umano, certificate conformemente al modello RAT.

«VIII»

:

Garanzie complementari per le carni di selvaggina da penna selvatica certificate conformemente al modello WGM.

Programma di lotta contro la salmonella:

«P1»

:

Divieto di importazione nella Comunità di pollame da riproduzione di Gallus gallus, pulcini di un giorno di Gallus gallus destinati alla riproduzione e uova da cova di Gallus gallus, giacché non è stato presentato alla Commissione o approvato dalla stessa un programma di lotta alla salmonella conforme al regolamento (CE) n. 2160/2003.

Condizioni specifiche:

«P2»

:

Divieto di importazione o transito nella Comunità dovuto a restrizioni connesse con un focolaio di HPAI.

«P3»

:

Divieto di importazione o transito nella Comunità dovuto a restrizioni connesse con un focolaio di ND.

Programma di sorveglianza dell’influenza aviaria e piano di vaccinazione contro tale malattia:

«A»

:

Il paese terzo, suo territorio, zona o compartimento realizza un programma di sorveglianza dell’influenza aviaria in conformità del regolamento (CE) n. 798/2008.

«B»

:

Il paese terzo, suo territorio, zona o compartimento procede alla vaccinazione contro l’influenza aviaria in conformità del regolamento (CE) n. 798/2008.

Note

Note generali:

a)

I certificati veterinari sono rilasciati dal paese terzo esportatore, suo territorio, zona o compartimento secondo i modelli di cui al presente allegato, parte 2, in base a quello corrispondente al prodotto interessato. Essi contengono, nell’ordine indicato nel modello, le attestazioni richieste per qualsiasi paese terzo e, se del caso, gli ulteriori requisiti sanitari richiesti per il paese terzo esportatore, suo territorio, zona o compartimento.

Le garanzie complementari eventualmente richieste dallo Stato membro dell’UE di destinazione per il prodotto interessato sono riportate anch’esse sull’originale del certificato veterinario.

b)

Un unico certificato a sé stante deve essere presentato per ogni partita del prodotto interessato, esportata nello stesso luogo di destinazione da un territorio che figuri nel presente allegato, parte 1, alle colonne 2 e 3 e trasportata nel medesimo vagone ferroviario, camion, aereo o nella medesima nave.

c)

L’originale dei certificati consta di un unico foglio stampato su entrambi i lati; nei casi in cui occorrano più pagine, il certificato deve essere costituito in modo tale che dette pagine formino un tutto unico e indivisibile.

d)

Il certificato è redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro dell’UE nel quale viene effettuata l’ispezione al posto di frontiera e in una delle lingue ufficiali dello Stato membro dell’UE di destinazione. Tali Stati membri possono tuttavia consentire l’uso di una lingua comunitaria diversa dalla propria, accompagnata se necessario da una traduzione ufficiale.

e)

Qualora al certificato siano allegate pagine supplementari per l’identificazione dei vari elementi che compongono la partita, anche queste pagine sono considerate parte integrante dell’originale del certificato, purché su ciascuna di esse figurino la firma e il timbro del veterinario ufficiale responsabile della certificazione.

f)

Se il certificato, comprese le pagine supplementari di cui alla nota e), si compone di più pagine, ciascuna pagina deve recare, in basso, una numerazione del tipo: «- x(numero di pagina)/y(numero totale di pagine) -» e, in alto, il numero di codice del certificato attribuito dall’autorità competente.

g)

L’originale del certificato deve essere compilato e firmato da un veterinario ufficiale non oltre 24 ore prima del carico della partita destinata all’importazione nella Comunità, tranne quando altrimenti specificato. A tal fine le autorità competenti del paese esportatore assicurano l’applicazione di criteri di certificazione equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 96/93/CE.

Il colore della firma deve essere diverso da quello del testo stampato. La stessa norma si applica ai timbri diversi da quelli a secco o in filigrana.

h)

L’originale del certificato accompagna la partita fino al posto d’ispezione frontaliero dell’UE.

Note aggiuntive per il pollame e i pulcini di un giorno:

i)

La validità del certificato è di 10 giorni a decorrere dalla data del rilascio, salvo diversa indicazione.

In caso di trasporto via nave, la validità è prorogata in misura corrispondente alla durata del viaggio. A tal fine al certificato veterinario è allegato l’originale della dichiarazione del comandante della nave, redatta conformemente all’allegato II.

j)

Il pollame e i pulcini di un giorno non devono essere trasportati con altro pollame e pulcini di un giorno che non siano destinati alla Comunità europea o che siano di qualifica sanitaria inferiore.

k)

Durante il trasporto verso la Comunità, il pollame e i pulcini di un giorno non devono essere fatti transitare attraverso o scaricati in un paese terzo, suo territorio, zona o compartimento da cui non sono consentite le importazioni di pollame e pulcini di un giorno nella Comunità.

Modello di certificato veterinario per pollame riproduttore o da reddito diverso dai ratiti (BPP)

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Modello di certificato veterinario per ratiti da riproduzione o da reddito (BPR)

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Modello di certificato veterinario per pulcini di un giorno diversi da quelli dei ratiti (DOC)

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Modello di certificato veterinario per pulcini di un giorno di ratiti (DOR)

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Modello di certificato veterinario per uova da cova di pollame diverso dai ratiti (HEP)

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Modello di certificato veterinario per uova da cova di ratiti (HER)

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Modello di certificato veterinario per uova esenti da organismi patogeni specifici (SPF)

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Modello di certificato veterinario per pollame da macellazione e pollame per il ripopolamento della selvaggina da penna diverso dai ratiti (SRP)

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Modello di certificato veterinario per ratiti da macellazione (SRA)

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Modello di certificato veterinario per le carni di pollame (POU)

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Modello di certificato veterinario per le carni macinate e le carni separate meccanicamente di pollame (POU-MI/MSM)

(Non ancora predisposto)

Modello di certificato veterinario per le carni di ratiti d’allevamento destinate al consumo umano (RAT)

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Modello di certificato veterinario per le carni macinate e le carni separate meccanicamente di ratiti d’allevamento destinate al consumo umano (RAT-MI/MSM)

(Non ancora predisposto)

Modello di certificato veterinario per le carni di selvaggina da penna selvatica (WGM)

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Modello di certificato veterinario per le carni macinate e le carni separate meccanicamente di selvaggina da penna selvatica (WGM-MI/MSM)

(Non ancora predisposto)

Modello di certificato veterinario per le uova (E)

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Modello di certificato veterinario per gli ovoprodotti (EP)

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(1)  I prodotti, compresi quelli trasportati via mare su rotte d’altura, fabbricati prima di questa data possono essere importati nella Comunità per un periodo di 90 giorni a partire da questa data.

(2)  Solo i prodotti fabbricati dopo questa data possono essere importati nella Comunità.

(3)  Certificati conformi all’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132 come da ultimo modificato).

(4)  Ex Repubblica iugoslava di Macedonia; codice provvisorio che non pregiudica in alcun modo la denominazione definitiva che sarà stabilita in seguito alla conclusione dei negoziati in corso sull’argomento presso le Nazioni Unite.

(5)  Escluso il Kosovo quale definito dalla risoluzione n. 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.


ALLEGATO II

(di cui all’articolo 4)

(Da compilare e allegare al certificato veterinario se il trasporto di pollame e pulcini di un giorno fino al confine della Comunità europea comprende, anche limitatamente a una parte del viaggio, un trasporto via nave)

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ALLEGATO III

ATTI COMUNITARI, STANDARD E PROCEDURE INTERNAZIONALI DI ESAME, CAMPIONAMENTO E ANALISI COME DA ARTICOLO 6

I.   Prima dell’importazione nella Comunità

Metodi per la normalizzazione dei materiali e procedure di esame, campionamento e analisi per:

1.

Influenza aviaria

Manuale diagnostico per l’influenza aviaria definito nella decisione 2006/437/CE della Commissione (1), oppure

Manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri dell’Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE) (2).

2.

Malattia di Newcastle

Allegato III della direttiva 92/66/CEE del Consiglio (3), oppure

Manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri dell’Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE),

se si applica l’articolo 12 della direttiva 90/539/CEE, i metodi di campionamento e analisi devono essere conformi ai metodi descritti negli allegati della decisione 92/340/CEE della Commissione (4).

3.

Salmonella pullorum e Salmonella gallinarum

Allegato II, capitolo III, della direttiva 90/539/CEE, oppure

Manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri dell’Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE).

4.

Salmonella arizonae

Esame sierologico: campionamento da eseguire su 60 volatili prima che inizi la deposizione secondo i metodi descritti nel Manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri dell’Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE).

5.

Mycoplasma gallisepticum

Allegato II, capitolo III, della direttiva 90/539/CEE, oppure

Manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri dell’Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE).

6.

Mycoplasma meleagridis

Allegato II, capitolo III, della direttiva 90/539/CEE.

7.

Salmonella rilevante per la salute pubblica

Per la rilevazione si usa il metodo raccomandato dal laboratorio comunitario di riferimento (LCR) per la salmonella di Bilthoven, Paesi Bassi, oppure un metodo equivalente. Tale metodo è descritto nell’attuale versione del progetto di allegato D della norma ISO 6579 (2002): «Rilevazione della Salmonella spp. nelle feci animali e nei campioni della fase della produzione primaria». In questo metodo si utilizza un mezzo semisolido (mezzo semisolido modificato Rappaport-Vassiladis, MSRV) come mezzo di arricchimento selettivo unico.

La sierotipizzazione si effettua secondo il sistema Kauffmann-White o un metodo equivalente.

II.   Dopo l’importazione nella Comunità

Procedure di campionamento e di analisi relative all’influenza aviaria e alla malattia di Newcastle:

Nel corso del periodo di cui all’allegato VIII, punto II.1, il veterinario ufficiale preleva dal pollame importato campioni da sottoporre a esame virologico secondo la seguente procedura:

tra il settimo e il quindicesimo giorno dopo l’inizio del periodo di isolamento, prelevare tamponi cloacali da tutti i volatili nel caso in cui la partita sia composta da un numero di volatili inferiore a 60, oppure da almeno 60 volatili nel caso in cui la partita abbia una consistenza numerica superiore,

l’analisi dei campioni dev’essere effettuata presso laboratori ufficiali designati dall’autorità competente, secondo le procedure:

i)

di cui al manuale diagnostico della decisione 2006/437/CE, per l’influenza aviaria,

ii)

di cui all’allegato III della direttiva 92/66/CEE, per la malattia di Newcastle.

III.   Disposizioni generali

È consentito il raggruppamento dei campioni con un massimo di 5 campioni di diversi uccelli per ogni raggruppamento,

gli isolati virali devono essere inviati immediatamente al laboratorio nazionale di riferimento.


(1)  GU L 237 del 31.8.2006, pag. 1.

(2)  http://www.oie.int/eng/normes/mmanual/A_summry.htm

(3)  GU L 260 del 5.9.1992, pag. 1.

(4)  GU L 188 dell’8.7.1992, pag. 34.


ALLEGATO IV

[di cui all’articolo 8, paragrafo 2, lettera d), all’articolo 9, paragrafo 2, lettera b), e all’articolo 10]

CONDIZIONI PER I PROGRAMMI DI SORVEGLIANZA DELL’INFLUENZA AVIARIA E INFORMAZIONI DA PRESENTARE (1)

I.   Condizioni per la sorveglianza dell’influenza aviaria nel pollame nei paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti di cui all’articolo 10

A.   Sorveglianza dell’influenza aviaria nel pollame

1.

Descrizione degli obiettivi

2.

Paese terzo, suo territorio, zona o compartimento (barrare la dicitura non pertinente):

3.

Tipo di sorveglianza:

sorveglianza sierologica,

sorveglianza virologica,

sottotipi di influenza aviaria interessati.

4.

Criteri di campionamento:

specie interessate (ad esempio tacchini, polli, pernici),

categorie interessate (ad esempio riproduttori, ovaiole),

modalità di allevamento interessate (ad esempio stabilimenti commerciali, allevamenti a carattere familiare).

5.

Base statistica per il numero di stabilimenti sottoposti a campionamento:

numero di stabilimenti nell’area,

numero di stabilimenti per categoria,

numero di stabilimenti da sottoporre a campionamento per categoria di pollame.

6.

Frequenza dei campionamenti

7.

Numero di campioni per stabilimento/capannone

8.

Periodo del campionamento

9.

Tipo di campioni prelevati (tessuti, feci, tamponi cloacali/orofaringei/tracheali)

10.

Analisi di laboratorio effettuate (ad esempio AGID, PCR, HI, isolamento del virus)

11.

Indicazione dei laboratori che effettuano analisi a livello centrale, regionale o locale (barrare la dicitura non pertinente)

Indicazione del laboratorio di riferimento che effettua le analisi di conferma (laboratorio nazionale di riferimento per l’influenza aviaria, UIE o laboratorio comunitario di riferimento per l’influenza aviaria)

12.

Sistema/protocollo di segnalazione dei risultati della sorveglianza dell’influenza aviaria (allegare i risultati, se disponibili)

13.

Indagini in seguito a risultati positivi per i sottotipi H5 e H7

B.   Se disponibili, informazioni sulla sorveglianza dell’influenza aviaria negli uccelli selvatici per valutare i fattori di rischio di introduzione dell’influenza aviaria nel pollame

1.

Tipo di sorveglianza:

sorveglianza sierologica,

sorveglianza virologica,

sottotipi di influenza aviaria interessati.

2.

Criteri di campionamento

3.

Individuazione delle specie di uccelli selvatici (indicare i nomi latini)

4.

Individuazione delle aree prescelte

5.

Informazioni di cui al punto 6 e ai punti da 8 a 12 della parte I.A.

II.   Sorveglianza dell’influenza aviaria da effettuarsi in caso di focolaio della malattia in un paese terzo, suo territorio, zona o compartimento precedentemente indenne, come da articolo 8, paragrafo 2, lettera d), e articolo 9, paragrafo 2, lettera b)

La sorveglianza dell’influenza aviaria deve garantire almeno l’attendibilità, ottenuta mediante un campione rappresentativo randomizzato delle popolazioni a rischio, atta a dimostrare l’assenza di infezione, tenuto conto delle specifiche circostanze epidemiologiche relative al o ai focolai rilevati.


(1)  Fornire tutte le informazioni dettagliate necessarie per consentire una corretta valutazione del programma.


ALLEGATO V

[di cui all’articolo 11, lettera a)]

INFORMAZIONI CHE DEVONO ESSERE PRESENTATE DA UN PAESE TERZO IL QUALE PROCEDE A VACCINAZIONE CONTRO L’INFLUENZA AVIARIA (1)

I.   Condizioni per i piani di vaccinazione realizzati in un paese terzo, suo territorio, zona o compartimento di cui all’articolo 11

1.

Paese, territorio, zona o compartimento (barrare la dicitura non pertinente)

2.

Storia della malattia (focolai precedenti nel pollame o casi negli uccelli selvatici di HPAI/LPAI)

3.

Descrizione dei motivi della decisione di introdurre la vaccinazione

4.

Valutazione del rischio basata su:

focolaio di influenza aviaria nel paese terzo, suo territorio, zona o compartimento (barrare la dicitura non pertinente),

focolaio di influenza aviaria in un paese limitrofo,

altri fattori di rischio come determinate aree, tipi di allevamento o categorie di pollame o altri volatili in cattività.

5.

Area geografica in cui si effettua la vaccinazione

6.

Numero di stabilimenti nell’area sottoposta a vaccinazione

7.

Numero di stabilimenti in cui si effettua la vaccinazione, se diverso dal punto 6

8.

Specie e categorie di pollame o altri volatili in cattività nel territorio, zona o compartimento sottoposti a vaccinazione

9.

Numero approssimativo di capi di pollame e altri volatili in cattività negli stabilimenti di cui al punto 7

10.

Sintesi delle caratteristiche del vaccino

11.

Autorizzazione, manipolazione, produzione, stoccaggio, fornitura, distribuzione e vendita di vaccini contro l’influenza aviaria sul territorio nazionale

12.

Attuazione di una strategia DIVA

13.

Durata prevista della campagna di vaccinazione

14.

Disposizioni e restrizioni relative ai movimenti del pollame vaccinato e dei prodotti a base di pollame vaccinato o degli altri volatili in cattività vaccinati

15.

Analisi cliniche e di laboratorio effettuate negli stabilimenti sottoposti a vaccinazione e/o situati nell’area sottoposta a vaccinazione (ad esempio efficacia e analisi precedenti ai movimenti ecc.)

16.

Sistemi per la tenuta di registri (ad esempio per le informazioni dettagliate di cui al punto 15) e la registrazione delle aziende in cui è effettuata la vaccinazione

II.   Sorveglianza per i paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti che effettuano la vaccinazione contro l’influenza aviaria come da articolo 11

Se la vaccinazione è effettuata in un paese terzo, suo territorio, zona o compartimento, tutti gli stabilimenti commerciali sottoposti a vaccinazione contro l’influenza aviaria hanno l’obbligo di far eseguire analisi di laboratorio e di presentare le seguenti informazioni, insieme a quelle di cui all’allegato IV, parte I.A:

1.

numero di stabilimenti sottoposti a vaccinazione nell’area per categoria,

2.

numero di stabilimenti sottoposti a vaccinazione da sottoporre a campionamento per categoria di pollame,

3.

utilizzo di volatili sentinella (indicare specie e numero di volatili sentinella per capannone),

4.

numero di campioni prelevati per stabilimento e/o capannone,

5.

dati sull’efficacia del vaccino.


(1)  Fornire tutte le informazioni dettagliate necessarie per consentire una corretta valutazione del programma.


ALLEGATO VI

[di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettera b), all’articolo 12, paragrafo 2, lettera c), punto ii), e all’articolo 13, paragrafo 1, lettera a)]

CRITERI RIGUARDANTI I VACCINI RICONOSCIUTI CONTRO LA MALATTIA DI NEWCASTLE

I.   Criteri generali

1.

I vaccini devono essere registrati dalle autorità competenti del paese terzo interessato prima che ne siano ammesse la distribuzione e l’utilizzazione. Ai fini di tale registrazione le autorità competenti si avvalgono di un fascicolo completo contenente i dati relativi all’efficacia e all’innocuità. Per i vaccini importati le autorità competenti possono avvalersi dei dati controllati dalle autorità competenti del paese di produzione, sempre che questi controlli siano stati eseguiti secondo norme accettate a livello internazionale.

2.

Inoltre, l’importazione o la produzione e la distribuzione dei vaccini devono essere controllate dalle autorità competenti del paese terzo interessato.

3.

Prima che venga autorizzata la distribuzione, viene controllata per conto delle autorità competenti l’innocuità di ciascuna partita di vaccini, con particolare riguardo all’attenuazione o inattivazione e all’assenza di agenti contaminanti indesiderati, nonché la loro efficacia.

II.   Criteri specifici

1.

I vaccini vivi contro la malattia di Newcastle sono preparati a partire da un ceppo virale della malattia stessa il cui ceppo madre (master seed) è stato sottoposto a un’analisi che ha rivelato un indice di patogenicità intracerebrale (ICPI):

i)

inferiore a 0,4 se ad ogni volatile è somministrata per l’analisi una dose di almeno 107 EID50; oppure

ii)

inferiore a 0,5 se ad ogni volatile è somministrata per l’analisi una dose di almeno 108 EID50.

2.

I vaccini inattivati contro la malattia di Newcastle sono preparati a partire da un ceppo virale della malattia stessa avente un indice di patogenicità intracerebrale (ICPI) inferiore a 0,7 nei pulcini di un giorno se ad ogni volatile è somministrata per l’analisi una dose di almeno 108 EID50.


ALLEGATO VII

(di cui all’articolo 13)

ULTERIORI REQUISITI SANITARI

I.   Pollame, pulcini di un giorno e uova da cova provenienti da un paese terzo, suo territorio, zona o compartimento in cui i vaccini utilizzati contro la malattia di Newcastle non sono conformi ai criteri di cui all’allegato VI

1.

Se il paese terzo, suo territorio, zona o compartimento non vieta l’utilizzo di vaccini contro la malattia di Newcastle non conformi ai criteri specifici di cui all’allegato VI, si applicano le seguenti condizioni sanitarie ulteriori:

a)

il pollame, compresi i pulcini di un giorno, non devono essere stati vaccinati con tali vaccini almeno per i 12 mesi precedenti la data di importazione nella Comunità;

b)

l’allevamento o gli allevamenti devono essere stati sottoposti a un test di isolamento del virus della malattia di Newcastle non oltre due settimane prima della data di importazione nella Comunità oppure non oltre due settimane prima della raccolta delle uova nel caso delle uova da cova:

i)

effettuato presso un laboratorio ufficiale;

ii)

su un campione casuale di tamponi cloacali di almeno 60 volatili di ciascun allevamento;

iii)

il quale non ha rivelato paramixovirus aviari con un indice di patogenicità intracerebrale superiore a 0,4;

c)

il pollame deve essere stato tenuto in isolamento sotto controllo ufficiale nello stabilimento di origine nelle due settimane di cui alla lettera b);

d)

il pollame non deve essere stato a contatto con pollame non rispondente alle condizioni di cui alle lettere a) e b) nei 60 giorni precedenti la data di importazione nella Comunità oppure nei 60 giorni precedenti la raccolta delle uova nel caso delle uova da cova.

2.

Nel caso di importazioni di pulcini di un giorno da un paese terzo, suo territorio, zona o compartimento di cui al punto 1, i pulcini di un giorno e le uova da cova da cui sono nati non devono essere venute a contatto nell’incubatoio o durante il trasporto con pollame o uova da cova non rispondenti alle condizioni di cui al punto 1, lettere da a) a d).

II.   Carni di pollame

Le carni di pollame devono provenire da pollame da macellazione che:

a)

non è stato vaccinato con vaccini ottenuti da un ceppo madre del virus della malattia di Newcastle che presenta un indice di patogenicità superiore rispetto ai ceppi lentogeni dello stesso virus nei 30 giorni precedenti la macellazione;

b)

è stato sottoposto a un test di isolamento del virus della malattia di Newcastle, eseguito presso un laboratorio ufficiale al momento della macellazione su un campione casuale di tamponi cloacali di almeno 60 volatili di ciascun allevamento interessato, che non ha rivelato paramixovirus aviari con un indice di patogenicità intracerebrale (ICPI) superiore a 0,4;

c)

nei 30 giorni precedenti la data di macellazione non è venuto a contatto con pollame che non soddisfa le condizioni di cui alle lettere a) e b).


ALLEGATO VIII

[di cui all’articolo 14, paragrafo 1, lettera a)]

POLLAME RIPRODUTTORE E DA REDDITO DIVERSO DAI RATITI E UOVA DA COVA E PULCINI DI UN GIORNO DIVERSI DA QUELLI DEI RATITI

I.   Condizioni applicabili prima dell’importazione

1.

Il pollame riproduttore e da reddito diverso dai ratiti e le uova da cova e i pulcini di un giorno diversi da quelli dei ratiti destinati all’importazione nella Comunità possono provenire unicamente da stabilimenti riconosciuti dall’autorità competente del paese terzo interessato in base a condizioni almeno altrettanto rigorose quanto quelle di cui all’allegato II della direttiva 90/539/CEE, sempre che il riconoscimento di questi stabilimenti non sia stato né sospeso né revocato.

2.

Qualora il pollame riproduttore e da reddito diverso dai ratiti e le uova da cova e i pulcini di un giorno diversi da quelli dei ratiti e/o i rispettivi allevamenti di origine debbano essere sottoposti a test per soddisfare i requisiti dei pertinenti certificati veterinari previsti dal presente regolamento, il prelievo dei campioni per i test e i test stessi sono eseguiti conformemente all’allegato III.

3.

Le uova da cova destinate all’importazione nella Comunità recano il nome del paese terzo di origine e la dicitura «da cova», in caratteri alti almeno 3 mm, in una delle lingue ufficiali della Comunità.

4.

Ciascuna confezione di uova da cova di cui al punto 3 contiene unicamente uova di una sola specie, categoria e tipo di pollame, provenienti dallo stesso paese terzo, suo territorio, zona o compartimento di origine e dallo stesso speditore, e reca perlomeno le seguenti indicazioni:

a)

le informazioni stampigliate sulle uova secondo quanto disposto dal punto 3;

b)

la specie di pollame da cui le uova provengono;

c)

il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dello speditore.

5.

Ciascuna scatola di pulcini di un giorno importati contiene unicamente una specie, categoria e tipo di pollame dello stesso paese terzo, suo territorio, zona o compartimento di origine, dello stesso incubatoio e speditore e reca perlomeno le seguenti indicazioni:

a)

il nome del paese terzo, suo territorio, zona o compartimento di origine;

b)

la specie di pollame cui appartengono i pulcini di un giorno;

c)

il numero distintivo dell’incubatoio;

d)

il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dello speditore.

II.   Condizioni applicabili dopo l’importazione

1.

Il pollame riproduttore e da reddito importato diverso dai ratiti e i pulcini di un giorno importati diversi da quelli dei ratiti sono tenuti presso lo o gli stabilimenti di destinazione dalla data di arrivo:

a)

per un periodo di almeno sei settimane; oppure

b)

fino alla data della macellazione, qualora i volatili vengano macellati prima che sia trascorso il periodo di cui alla lettera a).

Il periodo di cui alla lettera a) può tuttavia essere ridotto a tre settimane, purché il prelievo dei campioni e i test eseguiti conformemente all’allegato III abbiano dato risultati favorevoli.

2.

Il pollame riproduttore e da reddito diverso dai ratiti nato da uova da cova importate è tenuto per almeno tre settimane dalla data della schiusa nell’incubatoio o per almeno tre settimane presso lo o gli stabilimenti in cui il pollame è stato inviato dopo la schiusa.

I pulcini di un giorno eventualmente non allevati nello Stato membro che ha importato le uova da cova sono trasportati direttamente al luogo di destinazione finale (come specificato ai punti 1.10 e 1.11 del modello 2 di certificato sanitario di cui all’allegato IV della direttiva 90/539/CEE) e vi devono restare per almeno tre settimane dalla data della schiusa.

3.

Durante i periodi pertinenti di cui ai punti 1 e 2, il pollame riproduttore e da reddito e i pulcini di un giorno importati, nonché il pollame riproduttore e da reddito diverso dai ratiti nato da uova da cova importate devono essere tenuti in isolamento in fabbricati adibiti all’allevamento del pollame dove non siano presenti altri allevamenti.

Possono tuttavia essere introdotti in fabbricati adibiti all’allevamento del pollame in cui siano già presenti pollame riproduttore e da reddito e pulcini di un giorno.

In tal caso i periodi di cui ai punti 1 e 2 decorrono dal momento dell’ingresso dell’ultimo volatile importato e nessun capo di pollame può uscire dal fabbricato prima che siano trascorsi tali periodi.

4.

Le uova da cova importate sono covate in incubatrici e camere di schiusa separate.

Le uova da cova importate possono tuttavia essere introdotte nelle incubatrici e nelle camere di schiusa in cui siano già presenti altre uova da cova.

In tal caso i periodi di cui ai punti 1 e 2 decorrono dal momento dell’ingresso dell’ultimo uovo da cova importato.

5.

Entro la data di conclusione dei periodi di cui al punto 1 o 2, il pollame riproduttore e da reddito e i pulcini di un giorno importati sono sottoposti a esame clinico da parte di un veterinario ufficiale e, se necessario, vengono prelevati campioni per accertarne lo stato di salute.


ALLEGATO IX

[di cui all’articolo 14, paragrafo 1, lettera b)]

RATITI DA RIPRODUZIONE E DA REDDITO, LORO UOVA DA COVA E LORO PULCINI DI UN GIORNO

I.   Condizioni applicabili prima dell’importazione

1.

I ratiti da riproduzione e da reddito importati («i ratiti») sono identificati mediante collare e/o microchip recanti il codice ISO del paese terzo di origine. I microchip devono essere conformi alle norme ISO.

2.

Le uova da cova importate di ratiti devono recare una stampigliatura che indica il codice ISO del paese terzo di origine e il numero di riconoscimento dello stabilimento di origine.

3.

Ciascuna confezione di uova da cova di cui al punto 2 deve contenere unicamente uova di ratiti dello stesso paese terzo, suo territorio, zona o compartimento di origine e dello stesso speditore e recare perlomeno le seguenti indicazioni:

a)

le informazioni stampigliate sulle uova secondo quanto disposto dal punto 2;

b)

un’indicazione, apposta in modo ben visibile e leggibile, che la partita contiene uova da cova di ratiti;

c)

il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dello speditore.

4.

Ciascuna scatola di pulcini di un giorno importati di ratiti da riproduzione e da reddito deve contenere unicamente ratiti dello stesso paese terzo, suo territorio, zona o compartimento di origine, dello stesso stabilimento e dello stesso speditore e recare perlomeno le seguenti indicazioni:

a)

il codice ISO del paese terzo di origine e il numero di riconoscimento dello stabilimento di origine;

b)

un’indicazione, apposta in modo ben visibile e leggibile, che la partita contiene pulcini di un giorno di ratiti;

c)

il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dello speditore.

II.   Condizioni applicabili dopo l’importazione

1.

Una volta effettuati i controlli all’importazione in conformità della direttiva 91/496/CEE, le partite di ratiti, le loro uova da cova e i loro pulcini di un giorno devono essere trasportati direttamente al luogo di destinazione finale.

2.

I ratiti importati e i loro pulcini di un giorno importati devono essere tenuti presso lo o gli stabilimenti di destinazione dalla data di arrivo:

a)

per un periodo di almeno sei settimane; oppure

b)

fino alla data della macellazione, qualora i volatili vengano macellati prima che sia trascorso il periodo di cui alla lettera a).

3.

I ratiti nati dalle uova da cova importate devono essere tenuti per almeno tre settimane dalla data della schiusa nell’incubatoio o per almeno tre settimane presso lo o gli stabilimenti in cui sono stati inviati dopo la schiusa.

4.

Durante i periodi di cui ai punti 2 e 3, i ratiti importati e i ratiti nati dalle uova da cova importate devono essere tenuti in isolamento in fabbricati dove non sono presenti altri ratiti o altro pollame.

Possono tuttavia essere introdotti in fabbricati in cui siano già presenti altri ratiti o altro pollame. In tal caso i periodi di cui ai punti 2 e 3 decorrono dal momento dell’ingresso dell’ultimo volatile importato e nessun capo di pollame o ratiti può uscire dal fabbricato prima che siano trascorsi tali periodi.

5.

Le uova da cova importate devono essere covate in incubatrici e camere di schiusa separate.

Le uova da cova importate possono tuttavia essere introdotte nelle incubatrici e nelle camere di schiusa in cui siano già presenti altre uova da cova. In tal caso i periodi di cui ai punti 2 e 3 decorrono dal momento dell’ingresso dell’ultimo uovo da cova importato e si applicano le misure previste in tali punti.

6.

Entro la data di conclusione dei periodi di cui al punto 2 o 3, i ratiti e i loro pulcini di un giorno importati devono essere sottoposti a esame clinico da parte di un veterinario ufficiale e, se necessario, vengono prelevati campioni per accertarne lo stato di salute.

III.   Condizioni per l’importazione nella Comunità di ratiti da riproduzione e da reddito e loro pulcini di un giorno provenienti dall’Asia e dall’Africa

Le misure di protezione contro la febbre emorragica del Congo e della Crimea contemplate nell’allegato X, parte I, si applicano ai ratiti da riproduzione e da reddito e ai loro pulcini di un giorno provenienti da paesi terzi dell’Asia e dell’Africa, loro territori, zone o compartimenti.

Tutti i ratiti risultati positivi al saggio ELISA competitivo per la ricerca di anticorpi della febbre emorragica del Congo e della Crimea contemplati in detto allegato devono essere distrutti.

Tutti i volatili della stessa partita devono essere sottoposti nuovamente al saggio ELISA competitivo 21 giorni dopo la data del primo campionamento. Qualora anche un solo animale risulti positivo, tutti i volatili della stessa partita devono essere distrutti.

IV.   Condizioni per i ratiti da riproduzione e da reddito provenienti da un paese terzo, suo territorio o zona considerato infettato dalla malattia di Newcastle

Ai ratiti e alle loro uova da cova provenienti da un paese terzo, suo territorio o zona considerato infettato dalla malattia di Newcastle e ai pulcini di un giorno nati da tali uova si applicano le seguenti norme:

a)

prima dell’inizio del periodo di isolamento, l’autorità competente controlla gli impianti di isolamento di cui al presente allegato, parte II, punto 4, per verificarne l’idoneità;

b)

durante i periodi di cui alla parte II, punti 2 e 3, del presente allegato, viene effettuato un test di isolamento del virus della malattia di Newcastle su un tampone cloacale o su un campione di feci prelevato da ciascun animale;

c)

qualora i ratiti siano destinati a uno Stato membro la cui qualifica è stata riconosciuta conformemente all’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 90/539/CEE, si effettua un esame sierologico su ciascun animale, oltre al test di isolamento del virus di cui alla lettera b) di questa parte;

d)

per poter uscire dall’isolamento i volatili devono essere risultati negativi ai test di cui alle lettere b) e c).


ALLEGATO X

(di cui all’articolo 17)

MISURE DI PROTEZIONE CONTRO LA FEBBRE EMORRAGICA DEL CONGO E DELLA CRIMEA

I.   Per i ratiti

L’autorità competente garantisce che i ratiti siano tenuti in isolamento in un ambiente esente da zecche e protetto dai roditori per almeno 21 giorni prima della data d’importazione nella Comunità.

Prima di essere trasferiti in un ambiente esente da zecche i ratiti devono essere sottoposti a un trattamento che garantisca l’eliminazione di tutti gli ectoparassiti di cui siano portatori. Dopo aver soggiornato 14 giorni in un ambiente esente da zecche, i ratiti devono essere sottoposti a un saggio ELISA competitivo per la ricerca di anticorpi della febbre emorragica del Congo e della Crimea. L’esame deve dare esito negativo per ogni animale posto in isolamento. All’arrivo dei ratiti nella Comunità, il trattamento contro gli ectoparassiti e l’esame sierologico devono essere ripetuti.

II.   Per i ratiti da cui vengono ottenute carni destinate all’importazione

L’autorità competente garantisce che i ratiti siano tenuti in isolamento in un ambiente esente da zecche e protetto dai roditori per almeno 14 giorni prima della data di macellazione.

Prima di essere trasferiti nell’ambiente esente da zecche i ratiti sono esaminati per verificare che non abbiano zecche oppure sono sottoposti a un trattamento che garantisca l’eliminazione di tutte le zecche di cui siano portatori. Il trattamento impiegato deve essere indicato sul certificato d’importazione. Esso non deve comunque produrre residui rilevabili nelle carni di ratiti.

Ogni partita di ratiti viene esaminata prima della macellazione per accertare l’assenza di zecche. Qualora venga rilevata la presenza di zecche, l’intera partita deve essere posta nuovamente in isolamento prima della macellazione.


ALLEGATO XI

(di cui all’articolo 18, paragrafo 2)

Modello di certificato veterinario per il transito/lo stoccaggio di uova esenti da organismi patogeni specifici, carni, carni macinate e carni separate meccanicamente di pollame, ratiti e selvaggina da penna selvatica, uova e ovoprodotti

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ALLEGATO XII

(di cui all’articolo 20)

TAVOLA DI CONCORDANZA

Presente regolamento

Decisione 2006/696/CE

Decisione 94/438/CE

Decisione 93/342/CEE

Articolo 1, paragrafo 1, primo comma

Articolo 1, primo comma

 

 

Articolo 1, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 5

 

 

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 1, secondo comma

 

 

Articolo 1, paragrafo 3

Allegato I e allegato II (parte 1)

 

 

Articolo 2, paragrafi da 1 a 5

Articolo 2, lettere da a) a e)

 

 

Articolo 2, paragrafo 6

Articolo 2, lettera m)

 

 

Articolo 2, paragrafo 7

Articolo 2, lettera j)

 

 

Articolo 2, paragrafo 8

Articolo 2, lettera k)

 

 

Articolo 2, paragrafo 9

Articolo 2, lettera l)

 

 

Articolo 2, paragrafo 10

 

 

 

Articolo 2, paragrafo 11

 

 

 

Articolo 2, paragrafo 12, lettere da a) a c)

Articolo 2, lettera g)

 

 

Articolo 2, paragrafo 12, lettera d)

 

 

 

Articolo 2, paragrafo 13

Articolo 2, lettera h)

 

 

Articolo 2, paragrafo 14

Articolo 2, lettera f)

 

 

Articolo 2, paragrafo 15

 

 

 

Articolo 2, paragrafo 16

 

 

 

Articolo 2, paragrafo 17

 

 

 

Articolo 2, paragrafo 18

 

 

 

Articolo 2, paragrafo 19

 

 

 

Articolo 2, paragrafo 20

 

 

 

Articolo 3

Articolo 5

 

 

Articolo 4, primo comma

Articoli 5 e 3

 

 

Articolo 4, secondo comma

Allegato I, parte 3

 

 

Articolo 4, terzo comma

Articolo 3, secondo comma

 

 

Articolo 5

Articolo 4

 

 

Articolo 6

 

 

 

Articolo 7, lettera a)

 

 

Articolo 2, lettera h)

Articolo 7, lettera b)

 

 

Articolo 2, lettera g)

Articolo 7, lettera c)

 

 

Articolo 2, lettera i)

Articolo 8

 

 

 

Articolo 9

 

 

 

Articolo 10

 

 

 

Articolo 11

 

 

 

Articolo 12

 

Articolo 4, paragrafi 1 e 2

Articolo 4, paragrafi 1 e 2

Articolo 13

 

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 4

Articolo 14, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 9

 

 

Articolo 14, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 11

 

 

Articolo 14, paragrafo 2

 

 

 

Articolo 15

Articolo 18

 

 

Articolo 16

Articolo 8

 

 

Articolo 17

Articolo 16, paragrafo 2

 

 

Articolo 18, paragrafo 1

 

 

 

Articolo 18, paragrafo 2

Articolo 19, lettera b)

 

 

Articolo 18, paragrafo 3

Articolo 19

 

 

Articolo 19

Articolo 20

 

 

Articolo 20

 

 

 

Articolo 21

 

 

 

Articolo 22

 

 

 

Allegato I

Allegati I e II

 

 

Allegato II

Allegato I, parte 3

 

 

Allegato III, parte I, punti da 1 a 6

Allegato I, parte 4, punto A

 

 

Allegato III, parte I, punto 7

 

 

 

Allegato III, parti II e III

Allegato I, parte 4, punto B

 

 

Allegato IV

 

 

 

Allegato V

 

 

 

Allegato VI

 

 

Allegato B

Allegato VII, parte I

Articolo 7

 

 

Allegato VII, parte II

 

Allegato

 

Allegato VIII, parte I

Articolo 9

 

 

Allegato VIII, parte II

Articolo 10

 

 

Allegato IX, parte I

Articolo 11

 

 

Allegato IX, parte II

Articolo 12

 

 

Allegato IX, parte III

Articolo 13

 

 

Allegato IX, parte IV

Articolo 14

 

 

Allegato X

Allegato V

 

 

Allegato XI

Allegato IV

 

 

Allegato XII

 

 

 


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